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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 19/06/2025, n. 906 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 906 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
N. 1103/2023 R.G.V.G.
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SEZIONE DELLA PERSONA, DELLA FAMIGLIA E DEI MINORENNI
composta dai Magistrati:
dott. Massimo Escher Presidente
dott.ssa Concetta Pappalardo Consigliere
dott. Davide Capizzello Consigliere rel.
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 1103/2023 R.G.V.G., avente per oggetto:
“Altri istituti camerali e di volontaria giurisdizione”
PROMOSSA DA
, nata ad [...] in data [...], cod. fisc.: Parte_1
, elettivamente domiciliata in Augusta (SR), Via Soccorso n. 7, presso lo C.F._1
studio dell'avv. DI GRANDE SILVIA, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
CONTRO
, nato ad [...] in data [...], cod. fisc.: Controparte_1
, elettivamente domiciliato in Augusta (SR), Via F. Turati n. 33, presso C.F._2
lo studio dell'avv. MUNAFO' ANGELA, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti.
E CONTRO
, nata ad [...] in data [...], cod. fisc.: Controparte_2
. C.F._3
Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero
esaminati gli atti, osserva.
1
ha proposto reclamo avverso il decreto pronunciato dal Tribunale di Parte_1
Siracusa in data 12.10.2023.
Giova premettere che, in sede di divorzio tra e , genitori Controparte_1 Controparte_2
dell'appellante, è stato posto a carico di il pagamento di un assegno mensile di Controparte_1
mantenimento in favore dell'odierna appellante dell'importo di Euro 150,00.
Il Tribunale di Siracusa, in sede di modifica delle condizioni di divorzio, nel contesto del menzionato decreto, ha posto l'obbligo a carico di di provvedere al pagamento Controparte_1
dell'assegno mensile di mantenimento, già determinato nell'importo di Euro 150,00,
direttamente in favore della stessa, e ha rigettato la domanda dell'odierna reclamante volta ad aumentare l'importo dell'assegno da Euro 150,00 a Euro 300,00.
Ha articolato un solo motivo di reclamo, censurando il menzionato decreto nella parte in cui non sono state considerate le sue accresciute esigenze, tenuto conto che la previsione dell'importo di Euro 150,00 risale all'anno 2016, quando era adolescente, e che i suoi bisogni sono aumentati;
ha, inoltre, censurato il decreto nella parte in cui si argomenta in ordine ad una sua acquisita capacità economica, e nella parte in cui è stato effettuato un raffronto tra le sue condizioni e quelle dell'obbligato, contraente nuove nozze con una donna attualmente disoccupata.
Si è costituito in giudizio chiedendo, in sintesi, il rigetto del reclamo. Controparte_1
Non si è costituita in giudizio e va, pertanto, dichiarata la sua contumacia, Controparte_2
apparendo regolari le notifiche nei suoi confronti.
Nel merito, il motivo di reclamo è infondato e va rigettato.
Ebbene, assorbente appare il rilievo che la reclamante non ha dimostrato le sue accresciute esigenze, limitandosi a considerare il periodo di tempo trascorso rispetto alla quantificazione dell'assegno mensile di mantenimento in suo favore, e ha chiesto l'aumento dello stesso sulla base di argomentazioni sfornite di qualsivoglia elemento probatorio.
2 Inoltre, nulla ha riferito in ordine ad un eventuale miglioramento delle complessive condizioni economiche del reclamato e nulla ha riferito in ordine alla situazione economica complessiva di entrambe le parti.
Va sul punto osservato che correttamente il Tribunale ha considerato la capacità lavorativa della reclamante che, davanti al Tribunale e all'udienza del 30.5.2023, ha esposto testualmente:
“Ho ventuno anni. Attualmente sono disoccupata. Ho conseguito la licenza media e ho poi
intrapreso gli studi presso l'istituto di ragioneria turistica, ma a sedici anni ho lasciato gli studi
… In questi 5 anni ho dato una mano nei ristoranti nei fine settimana e guadagnavo 30 euro a
settimana. Nel 2019 il datore di lavoro di mio padre mi ha proposto di andare a lavorare nel
suo bar. Ho fatto due settimane di prova e siccome non venivo pagata ho lasciato perdere. Poi
ho lavorato presso il villaggio turistico Valtur nel mese di agosto del 2021 se mal non ricordo.
Cerco in ogni modo di lavorare inviando quotidianamente curriculum e ho lavorato anche alle
dipendenze di mia nonna, , come badante da ottobre 2022 ad aprile 2023 allorchè Persona_1
mia nonna è deceduta. Guadagnavo 180 euro al mese”.
Pertanto, non si comprende il motivo per il quale la reclamante contesta nella presente sede quanto ritenuto dal Tribunale, alla luce delle sue stesse dichiarazioni, dalle quali si evince una capacità lavorativa e un ingresso nel mondo del lavoro, pur con retribuzioni dall'importo modesto.
Il reclamo va, pertanto, rigettato.
Le spese vanno poste a carico della reclamante, soccombente in giudizio, e vanno liquidate direttamente in favore del difensore del reclamato, come da dichiarazione contenuta nelle note difensive conclusive del 10.3.2025.
Alla luce delle considerazioni che precedono, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002, per il versamento,
da parte della reclamante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto (si v. Cass. Civ.,
sez. I, 04/04/2024 n. 8982: “Nel caso in cui l'appello venga respinto, perché rigettato
3 integralmente, ovvero dichiarato inammissibile o improcedibile, il giudice attesta l'obbligo
dell'appellante, ancorché ammesso in via anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello
Stato, di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater,
d.P.R. n. 115 del 2002 (cd. TUSG), rilevando a tal fine soltanto l'elemento oggettivo costituito
dal tenore della pronuncia che ne determina il presupposto, mentre le condizioni soggettive
della parte vanno invece verificate, nella loro specifica esistenza e permanenza, a cura della
cancelleria al momento dell'eventuale successiva attività di recupero del contributo”).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
rigetta il reclamo;
condanna al pagamento delle spese di giudizio, che liquida nella somma Parte_1
di Euro 3.300,00 per compenso di avvocato, oltre I.V.A., c.p.a. e rimborso delle spese generali nella misura del 15% del compenso, con distrazione delle stesse in favore del difensore del reclamato;
Controparte_1
prende atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di , di un ulteriore importo Parte_1
a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis
dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 15 Maggio 2025.
Il Consigliere rel. Il Presidente
dott. Davide Capizzello dott. Massimo Escher
4
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SEZIONE DELLA PERSONA, DELLA FAMIGLIA E DEI MINORENNI
composta dai Magistrati:
dott. Massimo Escher Presidente
dott.ssa Concetta Pappalardo Consigliere
dott. Davide Capizzello Consigliere rel.
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 1103/2023 R.G.V.G., avente per oggetto:
“Altri istituti camerali e di volontaria giurisdizione”
PROMOSSA DA
, nata ad [...] in data [...], cod. fisc.: Parte_1
, elettivamente domiciliata in Augusta (SR), Via Soccorso n. 7, presso lo C.F._1
studio dell'avv. DI GRANDE SILVIA, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
CONTRO
, nato ad [...] in data [...], cod. fisc.: Controparte_1
, elettivamente domiciliato in Augusta (SR), Via F. Turati n. 33, presso C.F._2
lo studio dell'avv. MUNAFO' ANGELA, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti.
E CONTRO
, nata ad [...] in data [...], cod. fisc.: Controparte_2
. C.F._3
Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero
esaminati gli atti, osserva.
1
ha proposto reclamo avverso il decreto pronunciato dal Tribunale di Parte_1
Siracusa in data 12.10.2023.
Giova premettere che, in sede di divorzio tra e , genitori Controparte_1 Controparte_2
dell'appellante, è stato posto a carico di il pagamento di un assegno mensile di Controparte_1
mantenimento in favore dell'odierna appellante dell'importo di Euro 150,00.
Il Tribunale di Siracusa, in sede di modifica delle condizioni di divorzio, nel contesto del menzionato decreto, ha posto l'obbligo a carico di di provvedere al pagamento Controparte_1
dell'assegno mensile di mantenimento, già determinato nell'importo di Euro 150,00,
direttamente in favore della stessa, e ha rigettato la domanda dell'odierna reclamante volta ad aumentare l'importo dell'assegno da Euro 150,00 a Euro 300,00.
Ha articolato un solo motivo di reclamo, censurando il menzionato decreto nella parte in cui non sono state considerate le sue accresciute esigenze, tenuto conto che la previsione dell'importo di Euro 150,00 risale all'anno 2016, quando era adolescente, e che i suoi bisogni sono aumentati;
ha, inoltre, censurato il decreto nella parte in cui si argomenta in ordine ad una sua acquisita capacità economica, e nella parte in cui è stato effettuato un raffronto tra le sue condizioni e quelle dell'obbligato, contraente nuove nozze con una donna attualmente disoccupata.
Si è costituito in giudizio chiedendo, in sintesi, il rigetto del reclamo. Controparte_1
Non si è costituita in giudizio e va, pertanto, dichiarata la sua contumacia, Controparte_2
apparendo regolari le notifiche nei suoi confronti.
Nel merito, il motivo di reclamo è infondato e va rigettato.
Ebbene, assorbente appare il rilievo che la reclamante non ha dimostrato le sue accresciute esigenze, limitandosi a considerare il periodo di tempo trascorso rispetto alla quantificazione dell'assegno mensile di mantenimento in suo favore, e ha chiesto l'aumento dello stesso sulla base di argomentazioni sfornite di qualsivoglia elemento probatorio.
2 Inoltre, nulla ha riferito in ordine ad un eventuale miglioramento delle complessive condizioni economiche del reclamato e nulla ha riferito in ordine alla situazione economica complessiva di entrambe le parti.
Va sul punto osservato che correttamente il Tribunale ha considerato la capacità lavorativa della reclamante che, davanti al Tribunale e all'udienza del 30.5.2023, ha esposto testualmente:
“Ho ventuno anni. Attualmente sono disoccupata. Ho conseguito la licenza media e ho poi
intrapreso gli studi presso l'istituto di ragioneria turistica, ma a sedici anni ho lasciato gli studi
… In questi 5 anni ho dato una mano nei ristoranti nei fine settimana e guadagnavo 30 euro a
settimana. Nel 2019 il datore di lavoro di mio padre mi ha proposto di andare a lavorare nel
suo bar. Ho fatto due settimane di prova e siccome non venivo pagata ho lasciato perdere. Poi
ho lavorato presso il villaggio turistico Valtur nel mese di agosto del 2021 se mal non ricordo.
Cerco in ogni modo di lavorare inviando quotidianamente curriculum e ho lavorato anche alle
dipendenze di mia nonna, , come badante da ottobre 2022 ad aprile 2023 allorchè Persona_1
mia nonna è deceduta. Guadagnavo 180 euro al mese”.
Pertanto, non si comprende il motivo per il quale la reclamante contesta nella presente sede quanto ritenuto dal Tribunale, alla luce delle sue stesse dichiarazioni, dalle quali si evince una capacità lavorativa e un ingresso nel mondo del lavoro, pur con retribuzioni dall'importo modesto.
Il reclamo va, pertanto, rigettato.
Le spese vanno poste a carico della reclamante, soccombente in giudizio, e vanno liquidate direttamente in favore del difensore del reclamato, come da dichiarazione contenuta nelle note difensive conclusive del 10.3.2025.
Alla luce delle considerazioni che precedono, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002, per il versamento,
da parte della reclamante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto (si v. Cass. Civ.,
sez. I, 04/04/2024 n. 8982: “Nel caso in cui l'appello venga respinto, perché rigettato
3 integralmente, ovvero dichiarato inammissibile o improcedibile, il giudice attesta l'obbligo
dell'appellante, ancorché ammesso in via anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello
Stato, di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater,
d.P.R. n. 115 del 2002 (cd. TUSG), rilevando a tal fine soltanto l'elemento oggettivo costituito
dal tenore della pronuncia che ne determina il presupposto, mentre le condizioni soggettive
della parte vanno invece verificate, nella loro specifica esistenza e permanenza, a cura della
cancelleria al momento dell'eventuale successiva attività di recupero del contributo”).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
rigetta il reclamo;
condanna al pagamento delle spese di giudizio, che liquida nella somma Parte_1
di Euro 3.300,00 per compenso di avvocato, oltre I.V.A., c.p.a. e rimborso delle spese generali nella misura del 15% del compenso, con distrazione delle stesse in favore del difensore del reclamato;
Controparte_1
prende atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di , di un ulteriore importo Parte_1
a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis
dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 15 Maggio 2025.
Il Consigliere rel. Il Presidente
dott. Davide Capizzello dott. Massimo Escher
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