Ordinanza cautelare 12 gennaio 2023
Sentenza 21 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Perugia, sez. I, sentenza 21/06/2023, n. 368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Perugia |
| Numero : | 368 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 21/06/2023
N. 00368/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00611/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 611 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Lietta Calzoni e Agnese Nullo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria, Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, Istituto di Istruzione Superiore -OMISSIS- Città di Castello, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Perugia, via degli Offici, 14;
nei confronti
-OMISSIS-, -OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del provvedimento prot. -OMISSIS-, comunicato in pari data, con cui il Dirigente Scolastico dell’Istituto Tecnico “-OMISSIS-” di Città di Castello ha disposto, nei confronti dell’odierno ricorrente, “neo immesso in ruolo per la classe di concorso -OMISSIS-”, “la decadenza dal servizio per mancato possesso del titolo di accesso”;
- del provvedimento conseguenziale, di estremi ignoti, con il quale il Ministero dell’Istruzione ha disposto la cancellazione dal proprio sistema informativo dell’assunzione a tempo indeterminato del ricorrente per la classe di concorso A046 presso l’Istituto tecnico “citato, con decorrenza giuridica ed economica a far data -OMISSIS- - Scienze Giuridico-Economiche, come da comunicazione e-mail in data -OMISSIS-;
- di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso, conseguente e/o collegato a quelli suindicati di contenuto ed estremi ignoti, compreso, per quanto possa occorrere ed in via derivata, il decreto n. -OMISSIS- a firma del Dirigente Titolare dell’Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria e relativa tabella allegata denominata “Bollettino_TotaleNomine_fase4_pubblicazione”, limitatamente alla parte in cui, in luogo dell’odierno ricorrente, risulta nominato il prof. -OMISSIS- presso l’Istituto Tecnico “-OMISSIS-” di Città di Castello;
con conseguente condanna delle Amministrazioni resistenti a voler disporre, per quanto di competenza, l’immediato reintegro in servizio dell’interessato.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati dal ricorrente in -OMISSIS-:
- del provvedimento di estremi ignoti, conseguenziale al provvedimento di decadenza dal servizio prot. -OMISSIS- impugnato con ricorso principale, con il quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha disposto, per la seconda volta, la cancellazione dal proprio sistema informativo dell'assunzione a tempo indeterminato del ricorrente, per la classe di concorso A046 “Scienze Giuridico-Economiche”, presso l'Istituto Tecnico “-OMISSIS-” di Città di Castello, con decorrenza giuridica ed economica a far data -OMISSIS-, come da comunicazione e-mail del -OMISSIS-;
- di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso, conseguente e/o collegato a quello suindicato di contenuto ed estremi ignoti;
con conseguente condanna delle Amministrazioni resistenti, già richiesta con ricorso principale, a voler disporre, per quanto di competenza, l'immediato reintegro in servizio dell’interessato.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 giugno 2023 la dott.ssa Daniela Carrarelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente -OMISSIS- ha agito per l’annullamento, previa sospensiva, del provvedimento prot. -OMISSIS- con cui il Dirigente Scolastico dell’Istituto Tecnico “-OMISSIS-” di Città di Castello ha disposto nei confronti dello stesso, “neo immesso in ruolo per la classe di concorso -OMISSIS-”, “la decadenza dal servizio per mancato possesso del titolo di accesso”. Parte ricorrente ha, altresì, gravato i successivi atti, anche di estremi ignoti con il quale il Ministero dell’Istruzione ha disposto la cancellazione del prof. -OMISSIS- dal proprio sistema informativo dell’assunzione a tempo indeterminato per la classe di concorso A046 presso l'Istituto Tecnico “-OMISSIS-” di Città di Castello, con decorrenza giuridica ed economica a far data -OMISSIS- -Scienze Giuridico-Economiche (come da comunicazione e-mail in data -OMISSIS-), nonché il Decreto n. -OMISSIS- a firma del Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria e relativa tabella allegata (denominata “Bollettino_TotaleNomine_fase4_pubblicazione”), nella parte in cui, in luogo dell’odierno ricorrente, risulta nominato il prof. -OMISSIS- presso l'Istituto Tecnico “-OMISSIS-” di Città di Castello.
2. Emerge dagli atti di causa che l’odierno ricorrente ha svolto, a partire -OMISSIS-, l’attività di docente supplente a tempo determinato presso le scuole secondarie di secondo grado per la classe di concorso A046 “Scienze giuridico-Economiche” (già 19/A), sottoscrivendo una pluralità di contratti a tempo determinato con quattro distinti istituti scolastici.
Nel-OMISSIS- prof. -OMISSIS- partecipava alla procedura straordinaria per titoli ed esami per l’immissione in ruolo nella scuola secondaria di secondo grado bandita nella Regione Umbria con decreto dipartimentale del -OMISSIS-, risultando primo classificato nella graduatoria per la classe di concorso A046 approvata con decreto del Ministero dell’Istruzione del -OMISSIS-.
Con provvedimento n. -OMISSIS-, l’Ufficio Scolastico Regionale (USR) per l’Umbria individuava i docenti destinatari di contratto a tempo indeterminato per l’a.s.-OMISSIS- indicando per ciascuno, nella relativa classe di concorso o tipologia di posto, la scuola assegnata. Nella classe di concorso A046, il prof. -OMISSIS- veniva assegnato all’istituto tecnico “-OMISSIS-” di Città di Castello, presso il quale prendeva servizio in -OMISSIS-.
Con il gravato provvedimento prot. -OMISSIS-, il Dirigente scolastico del citato Istituto tecnico disponeva la decadenza dal servizio nei confronti dell’odierno ricorrente per mancato possesso del titolo di accesso.
In particolare, nel provvedimento si evidenzia che, in base alla normativa di settore richiamata (d.m. n. 39 del 1998, d.P.R. n. 19 del 2016 e d.m. n. 259 del 2017), la laurea in Giurisprudenza “vecchio ordinamento” non conseguita entro l’anno accademico 2000-2001 (quale è quella del prof. -OMISSIS-, laureatosi l’-OMISSIS-) costituisce titolo di ammissione alla classe di concorso A046 solo se il piano di studi abbia contemplato corsi annuali (o due semestrali) di: economia politica, politica economica, economia aziendale, statistica economica. Di contro, nel piano di studi dell’odierno ricorrente risulta “presente solo il corso annuale di economia politica” ed “i restanti corsi di politica economica, economia aziendale e statistica economica risultano mancanti”.
3. Con il ricorso introduttivo, la parte ricorrente ha articolato cinque motivi in diritto per:
i. violazione e/o errata applicazione delle tabelle a) allegate al d.m. n. 39 del 1998, d.P.R. n. 19 del 2016 e dm 259/2017, violazione ed omessa valutazione del legittimo affidamento del ricorrente nonché della stabilizzazione degli effetti promananti dalla graduatoria approvata con decreto del direttore generale dell’USR Lazio n. -OMISSIS- e dell’abilitazione conseguita, violazione ed omessa applicazione dell'art. 3 della l. n. 241 del 1990, eccesso di potere per contraddittorietà, difetto di istruttoria e di motivazione, violazione del canone di proporzionalità;
ii. violazione e/o erronea applicazione dell’art. 75 del d.P.R. n. 445 del 2000, dell’art. 127 del d.P.R. n. 3 del 1957 e dell’art. 511 del d.lgs. n. 297 del 1994, violazione del principio di tipicità e tassatività delle ipotesi di decadenza dal servizio, eccesso di potere per difetto dei presupposti e di istruttoria, travisamento, arbitrarietà;
iii. incompetenza del dirigente scolastico a decretare la decadenza dal servizio del docente, violazione del principio del contrarius actus , violazione e/o erronea applicazione degli art. 402, comma 2, 406 e 513, comma 3, del d.lgs. n. 297 del 1994, nonché degli artt. 2, comma 6, e 14, commi 3 e 4, del bando;
iv. incompetenza del dirigente scolastico ad adottare l'atto di annullamento in autotutela per violazione del principio del contrarius actus , violazione e/o erronea applicazione degli artt. 21 nonies, comma 1, 3, 7, 8 e 10 della l. n. 241 del 1990; eccesso di potere per ingiustizia manifesta, carenza di motivazione e di istruttoria, violazione del giusto procedimento;
v. illegittimità in via derivata del provvedimento di cancellazione dell’assunzione del ricorrente dal sistema informativo del Ministero dell’Istruzione nonché del decreto USR Umbria n. -OMISSIS- e relativa tabella allegata.
Parte ricorrente ha chiesto, altresì, la conseguente condanna delle Amministrazioni resistenti a disporre, per quanto di competenza, l’immediato reintegro in servizio dell’interessato.
4. Con atto per motivi aggiunti, notificato in data -OMISSIS- e depositato il successivo -OMISSIS-, il ricorrente ha gravato il provvedimento di estremi ignoti con il quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito, a seguito del provvedimento di decadenza dal servizio prot. -OMISSIS- già gravato, ha disposto, per la seconda volta, la cancellazione dal proprio sistema informativo dell’assunzione a tempo indeterminato del prof. -OMISSIS- (come da comunicazione e-mail del -OMISSIS-), chiedendone l’annullamento per illegittimità derivata e riproponendo integralmente i primi quattro motivi di cui al ricorso introduttivo.
5. Si è costituito per resistere in giudizio il Ministero dell’Istruzione, eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione in capo al Giudice adito – attenendo la vicenda non alla procedura concorsuale bensì alle sorti del successivo rapporto di lavoro nell’ambito del pubblico impiego privatizzato – nonché il difetto di competenza del T.A.R. Umbria, essendo stata la procedura concorsuale gestita dall’USR del Lazio. La difesa erariale ha, poi, argomentato circa l’infondatezza nel merito delle censure attoree, evidenziando che il Decreto n. -OMISSIS- dell’USR Umbria – con cui l’odierno ricorrente è stato individuato quale destinatario di contratto a tempo indeterminato per la classe di concorso A046 per l’a.s.-OMISSIS- presso l’I.T. -OMISSIS- di Città di Castello in quanto vincitore della procedura concorsuale straordinaria di cui al D.D. 510/2020 – espressamente all’art. 2 conteneva la riserva per l’Amministrazione di effettuare idonei controlli sul possesso dei requisiti di ammissione alla procedura concorsuale e, in caso di carenza degli stessi, di disporre la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti. A seguito della presa di servizio, pertanto, l’Istituto ha provveduto al controllo del titolo di studio del prof. -OMISSIS-, avvalendosi del servizio on line dell’Università degli Studi di Perugia, costatando che lo stesso si è laureato nell’anno accademico -OMISSIS- e che nel suo piano di studi è presente soltanto il corso annuale di economia politica, mentre in base alle disposizioni normative di settore (d.m. n. 39 del 1998, d.P.R. n. 19 del 2016 e d.m. n. 259 del 2017) la laurea in Giurisprudenza disciplinata dal c.d. “Vecchio ordinamento” costituisce titolo di accesso alla classe di concorso A046: qualora conseguita entro l’anno accademico 2000-2001; oppure, qualora conseguita successivamente, soltanto se il piano di studi seguito abbia contemplato i corsi annuali (o due corsi semestrali) di economia politica, politica economica, economia aziendale, statistica economica.
6. A seguito della trattazione alla camera di consiglio del -OMISSIS-, con ordinanza-OMISSIS-, in accoglimento dell’istanza cautelare, è stata disposta la sospensione dell’efficacia dei provvedimenti impugnati con reintegro in servizio del ricorrente.
7. Le parti si sono scambiate memorie e repliche in vista della trattazione in pubblica udienza.
In particolare, la parte ricorrente ha controdedotto alle eccezioni avversarie, evidenziando, tra l’altro, che il contratto di lavoro non era stato neanche sottoscritto al momento della dichiarazione di decadenza, essendo stato firmato solo successivamente alla concessione della misura cautelare e con clausola risolutiva espressa legata all’esito del presente contenzioso.
8. All’udienza pubblica del 6 giugno 2023, uditi per le parti i difensori come specificato a verbale, la causa è stata trattenuta in decisione.
9. E’ oggetto del contendere la legittimità del provvedimento di decadenza dal servizio per difetto del titolo di studio coerente con la classe di concorso A046 “Scienze Giuridico- Economiche” (già 19/A), adottato in -OMISSIS- dal Dirigente scolastico dell’Istituto Tecnico “-OMISSIS-” di Città di Castello presso cui il ricorrente è stato immesso in ruolo dall’USR per l’Umbria, quale vincitore dell’unico posto bandito in Regione con il concorso straordinario di cui al Decreto dipartimentale -OMISSIS- per l’immissione in ruolo nella scuola secondaria di secondo grado nella suddetta classe di concorso A046.
Al provvedimento di decadenza dal servizio ha fatto seguito la cancellazione dell'assunzione del ricorrente dal sistema informativo del Ministero dell’Istruzione presso l'Istituto Tecnico “-OMISSIS-”, con decorrenza giuridica ed economica a far data -OMISSIS-, come comunicato il -OMISSIS- (e successivamente reiterato come da comunicazione e-mail del -OMISSIS-), nonché il Decreto dell’USR per l’Umbria n. -OMISSIS-, e relativa tabella allegata denominata “Bollettino_TotaleNomine_fase4_pubblicazione”, con la quale, in luogo del ricorrente, è stato nominato il prof. -OMISSIS- presso l'Istituto Tecnico “-OMISSIS-”.
9.1. Giova evidenziare che la procedura straordinaria è stata « bandita a livello nazionale ed organizzata su base regionale », come espressamente previsto dall’art. 1, comma 2, del bando D.D. n. -OMISSIS-, individuando nell’Allegato B al bando le aggregazioni territoriali per la gestione interregionale (per la classe A046 l’Abruzzo, le Marche, la Sardegna, la Toscana e l’Umbria risultano aggregate al Lazio). Il medesimo secondo comma prevede che i dirigenti preposti agli USR siano responsabili dello svolgimento dell’intera procedura concorsuale e, in caso di aggregazione di cui all’Allegato B, l’USR individuato sia « responsabile dello svolgimento dell’intera procedura concorsuale e dell’approvazione delle graduatorie di merito sia della propria regione che delle ulteriori regioni indicate nell’allegato medesimo ».
10. Preliminarmente deve essere esaminata l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla difesa erariale, che ritiene la fattispecie, relativa ad un rapporto di pubblico impiego privatizzato, rientrante nella giurisdizione del g.o. non attenendo la vicenda per cui è causa alla procedura concorsuale cui ha partecipato il prof. -OMISSIS-, bensì alle sorti del successivo rapporto lavorativo intrattenuto con l’Amministrazione scolastica.
Ritiene il Collegio di dover disattendere tale eccezione e riaffermare la giurisdizione del g.a.
Secondo un principio più volte riaffermato dalle Sezioni Unite, « la giurisdizione si determina in base alla domanda e, ai fini del riparto tra giudice ordinario e giudice amministrativo, rileva non già la prospettazione delle parti, bensì il "petitum" sostanziale, il quale va identificato non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della "causa petendi", ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione » (Cass., S.U., 16 dicembre 2021 n. 40484; cfr. Cass. civ., S.U., 31 luglio 2018, n. 20350).
Nel caso in esame il ricorrente contesta la decadenza dal servizio disposta per difetto del requisito di accesso alla classe di concorso A046, costituito dal titolo di studio costituente requisito per l’accesso alla relativa procedura selettiva indetta -OMISSIS- e nell’ambito della quale l’Amministrazione si è riservata la verifica dei titoli (art. 2, comma 6, decreto dip. n. -OMISSIS-), riserva reiterata con lo stesso decreto di approvazione della graduatoria n.-OMISSIS-.
La verifica dei requisiti di accesso alla classe di concorso, pertanto, ancorché avvenuta in un momento successivo all’approvazione della graduatoria, deve ritenersi afferire alla procedura concorsuale per l’assunzione alle dipendenze della p.a. e, in quanto tale, rientrare nella giurisdizione del g.a. ai sensi dell’art. 63, comma 4, d.lgs. n. 165 del 2001.
Deve, pertanto, trovare applicazione nel caso in esame il tradizionale principio per cui « la giurisdizione sulla legittimità di tutto quanto attiene al processo selettivo va devoluta al giudice amministrativo, al giudice cioè cui è istituzionalmente devoluto ogni controllo sulla legittimità di ogni atto della pubblica amministrazione » (Cass. civ., S.U., 16 luglio 2008, n. 19510; cfr. C.d.S., sez. III, 20 aprile 2018 n. 2399).
11. Parimenti non meritevole di accoglimento si presenta l’eccezione di difetto di competenza potendo essere affermata nel caso in esame la competenza del T.A.R. Umbria sia alla del primo comma dell’art. 13, cod. proc. amm. – essendo stato il provvedimento gravato adottato dal dirigente di un Istituto scolastico con sede in Città di Casello – sia in ragione del successivo secondo comma, essendo stato il ricorrente immesso in servizio presso un istituto ricadente nella circoscrizione territoriale di questo Tribunale amministrativo regionale.
12. Passando all’esame del merito delle questioni poste, si impone come prioritaria la disamina del terzo e del quarto mezzo con cui la parte ricorrente ha denunciato l’incompetenza del dirigente scolastico a decretare la decadenza dal servizio dell’odierno ricorrente – in violazione degli art. 402, comma 2, 406 e 513, comma 3, del d.lgs. n. 297 del 1994 (T.U. Istruzione), nonché degli artt. 2, comma 6, e 14, commi 3 e 4, del bando – anche laddove il provvedimento sia da qualificare come atto di annullamento in autotutela (per violazione del principio del contrarius actus , quarto motivo).
Costituisce assunto pacifico quello per cui la libertà del difensore di graduare i motivi di ricorso da sottoporre all'attenzione del giudice non assume rilievo in caso di vizio di incompetenza, giacché dalla previsione dell'art. 34, comma 2, del cod. proc. amm. discende la necessità dell'esame preventivo del motivo riguardante il vizio di incompetenza, realizzandosi così una sorta di graduazione dei motivi prevista direttamente dalla legge, con impossibilità per la parte ricorrente di sottrarsi all'esame preventivo del vizio di incompetenza prospettato, il cui accoglimento determina di conseguenza un assorbimento ex lege delle altre doglianze (cfr. C.d.S., A.P., 27 aprile 2015, n. 5; ex multis , T.A.R. Lombardia, Milano, sez. IV, 4 aprile 2017, n. 789).
Ciò posto, le censure si presentano fondate per le considerazioni che seguono.
Come già evidenziato nella ricostruzione in fatto, l’odierno ricorrente è stato individuato quale destinatario di contratto a tempo indeterminato per la classe di concorso A046 per l’a.s.-OMISSIS- presso l’I.T. -OMISSIS- di Città di Castello con Decreto n. -OMISSIS- dell’USR per l’Umbria, in quanto vincitore della procedura concorsuale straordinaria di cui al D.D. n. -OMISSIS-, come da graduatoria approvata con Decreto dell’USR per il Lazio n. -OMISSIS-.
Il gravato provvedimento di decadenza è stato adottato, in ragione dell’accertata carenza dei titoli di ammissione alla classe di concorso A046 dal Dirigente scolastico dell’Istituto Tecnico “-OMISSIS-” di Città di Castello a seguito della presa di servizio dell’odierno ricorrente presso il medesimo istituto.
Il d.lgs. n. 297 del 1994, T.U. Istruzione, nel disciplinare il reclutamento del personale docente ed educativo (agli artt. 399 e ss.) prevede che «[l]'accertamento dei titoli, qualora non sia già avvenuto, è operato dalla medesima commissione giudicatrice del concorso, prima dell'inizio delle prove di esame » (art. 402, comma 2) e che l'esclusione dal concorso « per difetto dei requisiti» sia disposta «dall'organo che cura lo svolgimento del concorso con provvedimento motivato di cui è data comunicazione all'interessato » (art. 406, commi 1 e 2).
Lo stesso il bando di concorso di cui al D.D. n. -OMISSIS-, all’art. 2, comma 6, prevedeva che «[i] candidati sono ammessi alla procedura con riserva di accertamento dei requisiti di ammissione. In caso di carenza degli stessi, l’USR responsabile della procedura dispone l’esclusione dei candidati in qualsiasi momento dalla procedura stessa ».
Alla luce delle richiamate disposizioni, la verifica dei requisiti di ammissione avrebbe dovuto essere compiuta nel corso della procedura concorsuale da parte della Commissione e l’eventuale esclusione disposta in corso di procedura da parte dell’USR per il Lazio, “USR responsabile della procedura” in base al richiamato art. 1, comma 2, del Bando e all’Allegato B allo stesso.
Del resto, emerge dagli atti di causa che il ricorrente ha chiaramente indicato nella domanda di partecipazione alla procedura straordinaria di immissione in ruolo il titolo di studi posseduto (Laurea in giurisprudenza – vecchio ordinamento) e la data di conseguimento dello stesso; inoltre, il ricorrente ha prodotto dichiarazione sostitutiva in ordine al suddetto titolo di accesso a mezzo pec del-OMISSIS-, a seguito della nota prot. -OMISSIS- dell’USR per il Lazio adottata ai sensi dell’art. 14, comma 3, del bando all’esito delle prove scritte. Pertanto alcun elemento nuovo o alcuna pregressa omissione sono emersi al riguardo al momento dell’immissione in servizio dell’odierno ricorrente, avendo riguardato la verifica effettuata in questa sede a titoli già dichiarati.
In virtù della riserva contenuta al richiamato art. 2, comma 6, del bando, anche a voler ammettere la possibilità di una verifica ex post , l’eventuale provvedimento conseguente all’accertamento della carenza dei requisiti di ammissione avrebbe potuto essere adottato dall’“USR responsabile della procedura”, nel caso in esame come detto gestita dall’USR per il Lazio, e non dal dirigente dell’istituto scolastico. Del resto lo stesso USR per il Lazio nell’approvare la graduatoria di merito dei vincitori della procedura concorsuale con decreto n. -OMISSIS-, espressamente si riservava « di effettuare idonei controlli sul possesso dei requisiti di ammissione alla presente procedura concorsuale e, in caso di carenza degli stessi, di disporre la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti » (art. 2).
Le censure si presenterebbero parimenti fondate laddove si volesse qualificare il provvedimento gravato quale atto di autotutela rispetto al provvedimento di approvazione della graduatoria n. -OMISSIS- dell’USR per il Lazio o del conseguente provvedimento dell’USR per l’Umbria di individuazione dei destinatari di contratti di lavoro a tempo indeterminato, in quanto il principio del contrarius actus , pacificamente applicabile agli atti di autotutela, impone che l'adozione dei provvedimenti di secondo grado debba seguire lo stesso procedimento dell'atto su cui si incide ( ex multis , T.A.R. Campania, Napoli, sez. VIII, 19 dicembre 2022, n. 7928; T.A.R. Liguria, sez. I, 18 luglio 2017, n. 627), pertanto il provvedimento, ricorrendone i presupposti, avrebbe dovuto essere adottato non dal dirigente scolastico, bensì dal competente Ufficio scolastico regionale.
13. L'accoglimento della censura di incompetenza ha carattere assorbente, determinando l'annullamento del provvedimento impugnato e la rimessione dell'affare all'autorità competente, affinché la stessa possa provvedere; difatti, il giudice non può esaminare altri motivi di ricorso, ostandovi la previsione dell'art. 34, comma 2, del cod. proc. amm., in forza della quale «[i]n nessun caso il giudice può pronunciare con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati » (cfr. C.d.S., A.P., 27 aprile 2015, n. 5).
L’illegittimità del provvedimento di decadenza si riverbera, in via derivata sugli ulteriori atti e provvedimenti gravati tanto con il ricorso introduttivo che con i motivi aggiunti, che devono, conseguentemente, essere annullati.
14. Per quanto esposto, il ricorso introduttivo ed i successivi motivi aggiunti devono essere accolti ai sensi di cui in motivazione, con conseguente annullamento del provvedimento prot. -OMISSIS- con cui il Dirigente Scolastico dell’Istituto Tecnico “-OMISSIS-” di Città di Castello ha disposto la decadenza dal servizio del ricorrente e, in via derivata, degli ulteriori atti gravati.
La peculiarità della vicenda trattata consente di disporre la compensazione tra le parti delle spese di giudizio; resta invece a carico Ministero dell’Istruzione, quale parte soccombente, l'onere del contributo unificato da corrispondere al ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Umbria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui successivi motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li accoglie ai sensi di cui in motivazione e, per l’effetto annulla i provvedimenti gravati.
Spese compensate.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 6 giugno 2023 con l'intervento dei magistrati:
Raffaele Potenza, Presidente
Daniela Carrarelli, Primo Referendario, Estensore
Davide De Grazia, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Daniela Carrarelli | Raffaele Potenza |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.