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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 27/05/2025, n. 845 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 845 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Cagliari, composto dai magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. Francesca Lucchesi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 4691 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2023,
promossa da:
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata in Iglesias, presso lo Parte_1
studio dell'avv. Annarella Gioi, che la rappresenta e difende per procura speciale allegata al ricorso introduttivo,
ricorrente
contro nato a [...] il [...] Controparte_1
convenuto contumace
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO,
Intervenuto per legge
CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte ricorrente: “Voglia il Tribunale adito accogliere le seguenti conclusioni: 1) affidare in maniera condivisa a entrambi i genitori, che ne cureranno la crescita, CP_2
l'istruzione, l'educazione e lo sviluppo, adottando le decisioni di maggiore interesse per gli stessi,
quali scelte educative, scolastiche, le cure mediche, l'eventuale indirizzo religioso, la partecipazione alle attività formative ed extra scolastiche, viaggi di istruzione e svago, scelta di attività sportive e ricreative;
2) fissare quale residenza primaria di quella del domicilio materno, sito in Iglesias CP_2
via Lao Silesu n°3;
3) disporre che il possa vedere e tenere con sé la figlia quantomeno due volte la settimana e il CP_1
fine settimana alternato, così pure le feste comandate;
4) determinare, a carico del un assegno nella misura di € 400,00 quale contributo al CP_1
mantenimento di , oltre assegno unico che verrà percepito interamente dalla e CP_2 Pt_1
al 50% delle spese mediche straordinarie non coperte dal servizio N. ed eventuali extra, in conformità
alle linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nella causa di diritto di famiglia pubblicata dal CNF in data 29.11.2017;
5) vinte le spese del giudizio.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 30/06/2023, , premesso di aver intrattenuto una Parte_1
relazione sentimentale con dalla quale in data 6/07/2017 era nata la figlia Controparte_1
; che dopo una convivenza di cinque anni la relazione si era interrotta;
di non svolgere CP_2
attività lavorativa e di percepire il reddito di cittadinanza di euro 700,00, l'indennità di frequenza di euro 305,00 mensili per il figlio , nato da altra relazione affettiva, e di occuparsi a tempo pieno Per_1
dei minori, mentre il avorava come saldatore presso il , e percepiva una retribuzione CP_1 CP_3
mensile di euro 1.800,00, senza contribuire al mantenimento della figlia e tenendola con sé del tutto sporadicamente il sabato o la domenica dalle 10.30 alle 20.00; tanto premesso, la ricorrente ha chiesto che fosse disposto l'affidamento condiviso della minore, con il suo collocazione presso la madre e diritto di visita del padre, prevedendo in capo a questo il versamento della somma di euro 400,00 a titolo di contributo per il mantenimento della figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Il convenuto, regolarmente chiamato in giudizio, non si è costituito e pertanto è stata dichiarata la sua contumacia.
Sentita la ricorrente, che ha dichiarato di vivere con i figli di 15 e 6 anni in una casa comunale sostenendo il canone di locazione di euro 20,00, di essere disoccupata, di aver lavorato come assistente domiciliare per 300,00 euro mensili, di percepire 700,00 euro di reddito di cittadinanza, ed euro 225,00 di assegno unico per entrambi i figli, il giudice delegato, in via provvisoria e urgente, ha disposto l'affidamento condiviso della minore, il suo collocamento presso la madre disciplinando il diritto di visita paterno, e prevedendo il versamento in capo a questo di euro 400,00 al mese quale contributo al mantenimento della figlia.
La causa, istruita con produzioni documentali, è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni formulate.
La minore deve essere affidata in via condivisa a entrambi i genitori.
Tale regime infatti costituisce la regola da osservare nel prioritario interesse del minore, ai sensi degli artt. 337 bis ss. c.c., quale espressione del diritto alla bigenitorialità del minore, diritto soggettivo rientrante tra quelli della personalità a lui spettanti, e che si realizza garantendo la frequentazione e l'apporto educativo di entrambi i genitori (Cass. Civ. n. 19386/2014), in tutti casi in cui, come nella specie, non vi siano evidenze tali da far ritenere l'affidamento al genitore pregiudizievole per il minore.
La minore, come domandato, dovrà essere collocata presso la madre, e confermati i tempi di permanenza e visita presso ciascuno dei genitori previsti con l'ordinanza del 6/12/2023 in quanto rispondenti alla conservazione di rapporti equilibrati e continuativi con entrambi i genitori.
Per ciò che concerne l'assegno di mantenimento, l'art. 316 bis c.c. impone ai genitori di adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità
professionale o casalinga. L'art. 337 ter c.c. prevede che ciascun genitore provveda in misura proporzionale ai propri redditi al mantenimento della prole.
La ricorrente ha dichiarato di essere disoccupata e di percepire l'assegno unico (euro 225,00) per i figli e (nato da una precedente relazione e per il quale percepisce CP_2 Persona_2
l'indennità di frequenza), e di percepire la somma di euro 575,00 a titolo di assegno di inclusione,
oltre a svolgere occasionalmente attività di assistente domiciliare.
Il convenuto risulta assunto a tempo indeterminato presso la con un reddito annuo Parte_2
lordo di euro 27.896, e una retribuzione netta mensile di circa 1.800 euro (allegato depositato il
30/12/2024, e informazioni INPS).
Occorre inoltre tenere conto del fatto che sulla madre, genitore convivente, gravano pressoché
interamente gli oneri di mantenimento della figlia che il convenuto, secondo quanto allegato dalla ricorrente, tiene con sé soltanto sporadicamente.
Deve quindi ritenersi congrua la somma provvisoriamente stabilita (400 euro) quale contributo al mantenimento della minore in capo a oltre al 50% delle spese straordinarie Controparte_1
necessarie o utili per la figlia.
Le spese del giudizio devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo:
1. Affida la minore a entrambi i genitori, dai quali dovrà ricevere cura educazione e istruzione,
mantenendo con ciascuno rapporti equilibrati e continuativi, e conservando con gli ascendenti e i parenti di ciascun ramo genitoriale rapporti significativi. I genitori eserciteranno entrambi la responsabilità genitoriale adottando concordemente le decisioni più importanti nell'interesse della minore, e decidendo autonomamente soltanto su questioni di ordinaria amministrazione.
2. Dispone che la minore sia collocata in via prevalente presso la madre, in Iglesias via Lao Silesu
n.3, dove resterà fissata la sua residenza anagrafica.
3. Dispone che il padre tenga con sé la figlia almeno due volte la settimana, secondo accordi fra le parti, e in mancanza di accordo il martedì e il giovedì, e a fine settimana alternati, il sabato o la domenica, per le festività (Natale o Santo Stefano, Capodanno o Epifania, Pasqua o Pasquetta ecc)
secondo alternanza annuale con la madre, e nel periodo estivo per almeno 10 giorni, anche non consecutivamente.
4. Dispone che orrisponda in favore di la somma di euro Controparte_1 Parte_1
400, entro il giorno 5 di ogni mese, quale contributo al mantenimento della figlia, con rivalutazione annuale secondo ISTAT.
5. Dispone che i genitori concorrano in ragione del 50% ciascuno al pagamento delle spese straordinarie nell'interesse dei figli (quali, esemplificativamente, spese mediche non coperte dal
Servizio Sanitario Nazionale, di istruzione, sportive e ricreative in genere), preventivamente concordate, salvo le urgenti.
6. compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Cagliari in data 26/05/2025 nella camera di Consiglio della prima sezione civile del
Tribunale.
Il giudice estensore Il Presidente
Francesca Lucchesi Giorgio Latti