TRIB
Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 12/05/2025, n. 934 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 934 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5681/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Laura Gaggiotti Presidente dott. Carmen Arcellaschi Giudice Relatore dott. Claudia Bonomi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5681/2023 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente a [...] rappresentato e difeso dagli avvocati Michela Villa (c.f.
– pec: ed Annalisa Zerboni (C.F. C.F._2 Email_1
/ PEC: , in via tra loro congiunta e C.F._3 Email_2 disgiunta, ed elettivamente domiciliato in Milano, Piazza Umanitaria n. 2 presso lo studio dall'Avv.
Michela Villa. giusta procura in calce al ricorso I sottoscritti difensori ai sensi dell'art. 176 c.p.c. dichiarano di voler ricevere le comunicazioni e/o notificazioni ai fini del presente procedimenti ai seguenti indirizzi pec
Email_3
Email_1
RICORRENTE contro
(C.F. ) nata a [...], il [...] residente Controparte_1 C.F._4 a Desio (MB), Piazza Don Giussani n. 8, rappresentata e difesa dall'Avv. NZ Puglisi, (
[...]
) del Foro di Milano con Studio a Milano, in Corso di Porta Vittoria n. 17, che C.F._5 dichiara di voler ricevere le comunicazioni e gli avvisi di Cancelleria al proprio indirizzo PEC
o al fax 02.89657560 ed elettivamente domiciliata presso lo Email_4 studio del predetto difensore RESISTENTE
Con l'intervento del P.M. sede
OGGETTO: SEPARAZIONE
pagina 1 di 15 CONCLUSIONI per Parte_1 Piaccia all'Ill.mo Tribunale, disattesa ogni avversa istanza, così giudicare
- Pronunciare la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Controparte_1 contratto matrimonio con rito concordatario in data 17.10.2009 trascritto nei registri dello Stato civile di Desio atto n. 7 parte 2 Serie A anno 2009 e con autorizzazione a vivere separati con reciproco rispetto;
- Disporre l'affido esclusivo del minore NZ in favore del padre con relativo collocamento esclusivo presso lo stesso genitore;
- Assegnare la casa coniugale in Desio alla Piazza Don L. Giussani n. 8 al signor in Parte_1 quanto genitore affidatario esclusivo del figlio minore NZ;
- Disporre che il padre provveda integralmente al mantenimento del figlio NZ;
- Disporre che la frequentazione madre figlio - tenuto delle conclamate condizioni psicofisiche del genitore - avvenga con le seguenti modalità:
a) visita presso l'abitazione paterna nella giornata di sabato o di domenica ogni quindici giorni Il signor sino a quando la signora non sarà indipendente negli spostamenti preleverà ed Pt_1 CP_1 accompagnerà la stessa dalla comunità ove a è alloggiata, in caso di impedimento del padre l'incontro potrà essere differito ad altro giorni nel rispetto degli impegni scolastici e formativi del figlio NZ. c) pernottamento presso l'abitazione paterna la sera di Natale o in alternativa il 31 dicembre ad anni alterni ed il giorno del compleanno di NZ sempre che vi sia espressa autorizzazione da parte dei sanitari al pernottamento esterno alla comunità; d) nei tempi di permanenza della madre presso l'abitazione paterna, la stessa potrà rimanere da sola con il figlio NZ nell'abitazione o nelle immediate vicinanze per un tempo non superiore all'ora salve diverse indicazioni da parte dei sanitari o di diversa volontà di NZ;
- Disporre che ciascun parte provveda al proprio mantenimento;
- Respingere le domande proposte dalla signora perché infondate in fatto e in diritto Controparte_1 per le ragioni esposte in atti.
Con vittoria delle spese di lite.
per Controparte_1
Nel merito:
1- Pronunciare la separazione legale tra i signori e CP_1 Pt_1
2- Confermare l'affido esclusivo del minore al padre in ossequio all'ordinanza ex art. 473bis 22 c.p.c. del 7/12/2023
3- Fino a quando la signora si troverà ricoverata in comunità, disporre che il signor CP_1 Pt_1 corrisponda alla moglie un assegno di mantenimento di euro 150,00 al mese.
4- Dal momento in cui la signora verrà dimessa dalla comunità, disporre che il signor CP_1 Pt_1 corrisponda alla moglie un assegno di mantenimento di euro 400,00 al mese.
5- Disporre che il signor provveda in via esclusiva al mantenimento del figlio e al pagamento del Pt_1
100% delle spese straordinarie del medesimo.
6- Tenuto conto della situazione di salute in cui versa attualmente la signora disporre le CP_1 modalità ritenute più idonee per la frequentazione della madre con il figlio, con cadenza di almeno di pagina 2 di 15 una volta ogni quindici giorni e con previsione di spazi anche all'esterno della comunità, in un'ottica di progressiva normalizzazione degli incontri.
7- Con vittoria di compensi, spese e onorari del presente procedimento.
Motivi della decisione
I. La domanda di separazione è fondata.
I coniugi hanno contratto matrimonio in data 17.10.2009 a Desio e sono comparsi all'udienza del 6.12.2023 avanti il Giudice delegato, nel procedimento di separazione personale, confermando la volontà di non proseguire la convivenza matrimoniale, essendosi verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Deve, pertanto, essere pronunciata la separazione tra i coniugi.
II. ORDINANZA ex art. 473bis 22 c.p.c. All'esito dell'udienza del 6.12.2023 venivano assunti i seguenti provvedimenti provvisori e urgenti:
“Rilevato che il ricorrente chiede l'affido esclusivo del figlio minore NZ in data 11.06.2009, mentre la moglie chiede il condiviso.
Il ricorrente evidenzia la situazione psico-fisica in cui versa la moglie, attualmente collocata in Comunità per un percorso di disintossicazione da stupefacenti, già iniziato nel 2015 ma portato avanti con discontinuità fino all'episodio di overdose nel marzo 2021, mentre era in casa da sola con il figlio. Nel giugno 2022, mentre era in comunità ha tentato il suicidio, gettandosi dal balcone della camera. La moglie dovrebbe rimanere in comunità fino a luglio del 2024.
Allo stato, fino a quando la situazione di fragilità della non sarà superata, CP_2 appare maggiormente rispondente all'interesse del minore disporre l'affido esclusivo al padre per consentirgli di assumere in via autonoma le decisioni relative al minore, con il quale vive stabilmente, fermo restando che le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, residenza salute e d educazione dovranno essere concordate tra ai genitori. Il collocamento va mantenuto presso il padre, con conseguente assegnazione al medesimo della casa coniugale. Entrambi chiedono che il padre si faccia carico del mantenimento del minore.
La moglie chiede un contributo al proprio mantenimento di euro 150 mensili fino a quando sarà in comunità e di euro 400 mensili in caso di dimissione. All'udienza del 6.12.2023 la resistente ha dichiarato: “Da questo mese percepirò la pensione di invalidità di euro 316 mensili. Dovrei essere dimessa dalla comunità a luglio 2024. Da quando verrò dimesso dovrei percepire anche l'assegno di accompagnamento fino al 2026 e dovrò prendere una casa in locazione. Devo ancora percepire il TFS, ho lavorato 20 anni.Vorrei trascorrere una notte nella casa coniugale con mio marito e mio figlio in occasione del 31.12.2023. In Comunità spendo 5 euro al giorno per sigarette e caffè.” Il ricorrente (radiologo presso l'Ospedale Niguarda) ha dichiarato nel 2022 un reddito netto da lavoro dipendente di euro 2119, ricavato suddividendo su 12 mensilità il reddito annuo al netto degli oneri tributari risultanti dalla Cu 2023. Ha documentato i seguenti oneri per euro 1.552,05 mensili: pagina 3 di 15 euro 93,30 mensili per finanziamento fino a febbraio 2036 (doc. 9);
euro 985 mensili quale rata di mutuo gravante sulla casa coniugale in comproprietà tra i coniugi fino a febbraio 2036 (doc. 8);
euro 206 mensili per finanziamento auto fino al 2025 (doc. 16);
euro 66 mensili di locazione del box per le auto della famiglia (doc. 12);
euro 48,75 mensili per assicurazione e bollo auto (doc. 17)
euro 122 mensili per spese condominiali casa coniugale (doc. 10) euro 110 mensili per utenze casa coniugale (doc. 11).
Ha un residuo di euro 501 mensili.
Il mutuo è disciplinato dal contratto, in relazione al quale non possono essere assunte decisioni in questa sede. Appare, peraltro, evidente che la moglie non sia in grado di pagare la sua quota, in considerazione dei suoi redditi esigui, per cui il marito sarà costretto a pagare l'intera rata di mutuo.
La moglie lavorava in ospedale come infermiera, ha superato il periodo di comporto e dovrebbe percepire il TFS, da dicembre 2023 percepisce la pensione di invalidità di euro
316 mensili.
Fino a quando resterà in Comunità, i suoi pur esigui redditi le consentono di provvedere a qualche necessità non coperta dal SSN.
In considerazione di ciò e del fatto che il marito mantiene in via integrale il figlio minore e deve provvedere al pagamento del mutuo gravante sulla casa coniugale, non può essere previsto alcun contributo al mantenimento della moglie.
Se e quando la moglie potrà essere dimessa dalla Comunità (sul punto va acquisita una relazione), inizierà a percepire anche l'assegno di accompagnamento di euro 527 circa. A quel punto, potrà essere rivalutato un eventuale contributo a carico del marito in favore della moglie, che deve reperire un'abitazione. La causa va istruita con l'acquisizione di una relazione della Comunità, all'esito sarà sentito anche il figlio minore,
P.Q.M.
Così provvede:
1)Autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2)Affida il figlio minore in via esclusiva al padre con collocamento presso di lui.
3)Recepisce gli accordi raggiunti all'udienza del 6.12.2023: la madre potrà vedere di sabato o domenica il figlio minore ogni 15 giorni presso la casa coniugale. Il marito la preleverà in Comunità per portarla a casa e la riaccompagnerà nella Comunità. In caso di impedimento del padre, potrà differire ad altro giorno;
La madre potrà trascorrere la notte del 31.12.2023 presso la casa coniugale, rientrando in
Comunità il giorno seguente solo a condizione che i sanitari autorizzino tale pernottamento tenuto conto delle condizioni psico-fisiche della madre. Il marito si impegna a modificare l'intestazione del conto presso Intesa San Paolo a suo favore. Il saldo del conto sarà interamente devoluto alla moglie che aprirà un nuovo conto corrente.
4)Assegna la casa coniugale in Desio alla Piazza Don L. Giussani n. 8 al marito;
5)Dispone che il padre si faccia carico in via esclusiva del mantenimento del figlio;
pagina 4 di 15 6)Assegna termine fino al 17.6.2024 ai medici della RCA San Riccardo di Settimo Milanese per la trasmissione a questo ufficio ( di Email_5 una relazione nella quale dovrà essere evidenziata la situazione psico-fisica di
, se la stessa possa essere dimessa e sia in grado di vivere da sola, Controparte_1 quali siano i rapporti con il figlio minore, se sia in grado di vederlo da solo o sia opportuna la presenza di terze persone. Nel caso di dimissione se sia previsto un alloggio in semiautonomia;
7)Fissa l'udienza del 27.6.2024 ore 12 per l'audizione del figlio minore. Onera i procuratori delle parti della comunicazione del presente provvedimento alla RCA
San Riccardo di Settimo Milanese. Si comunichi.
Monza, 7 dicembre 2023
Il Giudice
dott. Carmen Arcellaschi III. AFFIDAMENTO E COLLOCAMENTO DEL FIGLIO MINORE NZ in data
11.06.2009 Relativamente all'affidamento, la L. 56 del 2006 stabilisce che il Giudice deve preferire l'affidamento condiviso, salvo che risulti contrario all'interesse del minore. L'affidamento condiviso presuppone un comune impegno progettuale in ordine alle scelte relative alla vita della prole nonché in ordine alla cura della prole medesima nell'ambito della gestione dei vari incombenti della vita quotidiana. L'affido condiviso si pone come regola generale, rispetto alla quale la soluzione dell'affido esclusivo costituisce l'eccezione, derogabile solo laddove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore (quali le ipotesi di manifesta carenza o inidoneità educativa di un genitore o di sua obiettiva lontananza o di un suo sostanziale disinteresse per il minore, con valutazione adeguatamente motivata dal Giudice, in positivo sull'idoneità del genitore affidatario e, in negativo, sulla idoneità educativa dell'altro genitore e sulla non rispondenza dell'affido condiviso all'interesse del minore (Cass. 12308/2010).
Nell'anno 2015 la signora si è rivolta al di Limbiate su indicazione CP_1 CP_3 dell'Azienda Ospedaliera Desio-Vimercate, per la quale lavorava come infermiera, affinché intraprendesse un percorso terapeutico volto alla risoluzione dell'abuso di cocaina (doc. n. 3).
Il ricorrente non si era accorto che la moglie avesse una dipendenza da sostanze stupefacenti e la moglie si era confidata con il marito rispetto a questa sua problematica. Il percorso presso il si svolgeva con apparente regolarità tanto che la signora CP_3 continuava a prestare il proprio lavoro di infermiera presso l'Azienda Ospedaliera CP_1 di Desio e Vimercate;
tale iniziale ciclo si concludeva a maggio 2019.
Successivamente, dal mese di giugno 2019 fino ad agosto 2020, la continuava la CP_1 terapia per l'abuso di sostanze stupefacenti presso SMI AURORA MEDA sino a quando, proprio su indicazione dello SMI Aurora Meda, la faceva ingresso presso il CP_1
Centro Umberto Fazzone- Comunità Timone di Acete in data 7 agosto 2020 sino a febbraio
2021 (doc.4).
Nel mese di marzo 2021, mentre la si trovava in casa insieme al figlio NZ CP_1 veniva colta da un'overdose, il figlio accortosi della gravità della situazione richiedeva pagina 5 di 15 l'aiuto dei vicini di casa (signori / che abitano nell'appartamento antistante a CP_4 CP_5 quello del . Pt_1
La veniva ricoverata presso il PS di Desio e dimessa il giorno successivo, veniva CP_1 nuovamente presa in carico senza ricovero presso il SMI AURORA MEDA in attesa di essere ricoverata presso una struttura. In quel periodo il si è dedicato alla moglie sino a quando nel mese di luglio sino ad Pt_1 agosto 2021, veniva ricoverata presso la clinica “Villa Rosa” di Modena ed alla dimissione trasferita presso la Comunità Cascina Verde di Azzate (doc.5).
Nel mese di giugno 2022, mentre la si trovava presso la suddetta comunità tentava CP_1 il suicidio lanciandosi dal balcone della camera, da un'altezza di circa sette metri. A seguito della caduta, la resistente è stata ricoverata presso l'Ospedale di Legnano CP_6
fino a settembre 2022 (doc.6), e dimessa con la seguente diagnosi: “frattura
[...] plurilineare a livello del sacro a sede mediana e ad entrambe le ali sacrali;
frattura plurinealeanri dell'acetabolo destro, estesa al pilastro anteriore e al pilastro posteriore;
frattura branca ileopubica, frattura scomposta della branca ischio-pubica, frattura composta 3 vertebre dorsali;
frattura comminuta intraarticolare del pilone tibiale destro, esa post traumatico;
lesione multilegamentosa ginocchio sinistro”. Successivamente, da settembre 2022 a novembre 2022 la è stata sottoposta a CP_1 riabilitazione presso la Clinica Maugeri di Veruno (NO). Al termine della riabilitazione, la signora è rientrata presso l'abitazione coniugale CP_1 per un breve periodo in attesa di essere trasferita in altra struttura. Da gennaio a febbraio
2023 è stata ricoverata presso il CPS di Seregno ed in seguito trasferita presso RCA San
Riccardo di Settimo Milanese.
In data 26.6.2023 la in un momento di particolare difficoltà personale, CP_1 prudenzialmente veniva trasferita presso lo SPDC di Desio e dimessa in data 4 luglio 2023 per fare rientro presso la RCA San del Centro Sant'Ambrogio di Cernusco sul Naviglio.
Di seguito si riporta la relazione trasmessa in data 11.2.2025 del CRA San Riccardo ove la madre è ricoverata per il percorso di disintossicazione da stupefacenti.
pagina 6 di 15 pagina 7 di 15 pagina 8 di 15 pagina 9 di 15 pagina 10 di 15 pagina 11 di 15 pagina 12 di 15 All'udienza del 27.6.2024 sono stati sentiti il figlio e i genitori, che hanno dichiarato:
nato in data [...]: Persona_1
“Devo andare in II superiore, frequento l'Istituto Tecnico Martino Bassi di Seregno, indirizzo finanza e marketing. L'inizio è stato difficile, poi ho recuperato nel corso dell'anno e non ho debiti. Sto vedendo la mamma all'esterno della Comunità, ultimamente sta meglio. E' venuta a casa dopo Natale, è rimasta a dormire una notte poi è rientrata in Comunità. E' andato tutto bene.”
Email_6
“Sono d'accordo a che NZ possa vedere da solo la mamma, purchè ciò avvenga gradualmente e con il parere favorevole della Comunità. “
DANIELA CP_1
“Il 10.7.2024 scade il termini di 18 mesi per il percorso in Comunità ad altra protezione, poi dovrei andare in una Comunità a media protezione che devono ancora trovare. Vorrei vedere nostro figlio anche senza la presenza del padre.”
All'udienza le parti hanno concordato che la madre potesse vedere il figlio ogni 15 giorni presso la casa coniugale o in spazi esterni e potesse rimanere da sola con NZ gradualmente. Inizialmente la madre poteva stare da sola con il figlio per una mezz'ora.
Il tempo che la madre trascorreva da sola con NZ poteva essere ampliato progressivamente nei tempi e con le modalità che le parti avrebbero concordato, tenendo conto della volontà di NZ. Il padre doveva essere comunque reperibile telefonicamente.
All'esito della relazione della Comunità, tenuto conto del fatto che la moglie è stata più volte ricoverata per disintossicazione da cocaina, ha avuto delle ricadute e posto in essere atti di autolesionismo, in data 2.12.2024 si è allontanata dalla Comunità senza autorizzazione con abuso di sostanze alcoliche e ideazione anticonservativa, appare maggiormente rispondente all'interesse del figlio minore, disporre l'affido esclusivo al padre con collocamento presso di lui.
Allo stato, vanno confermate le modalità di visita tra la madre e il figlio, che compirà 16 anni a giugno 2025, concordate dalle parti con le precisazioni di cui al dispositivo, che sono già state sperimentate con esito positivo.
IV. Il collocamento del figlio minore presso il padre legittima l'assegnazione in suo favore della casa coniugale. V. Il contributo al mantenimento dei figli deve essere determinato, ai sensi dell'art. 337ter cod. civ., tenuto conto delle esigenze attuali del figlio, del tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, delle risorse economiche di entrambi i genitori.
pagina 13 di 15 Allo stato, in considerazione del fatto che la moglie non lavora e percepisce una pensione di invalidità di euro 316 mensili, il padre si farà carico in via esclusiva del mantenimento del figlio.
VI. La moglie ha chiesto un contributo al suo mantenimento.
Lavorava come infermiera per l'Azienda Ospedaliera di Desio e Vimercate ma è stata licenziata per l'abuso di stupefacenti. Dovrebbe aver percepito il TFR. Percepisce una pensione di invalidità di euro 316 mensili, attualmente risiede presso il
Centro CPM di Limbiate. Il ricorrente, dipendente dell'Ospedale Niguarda come tecnico radiologo, ha dichiarato nel 2022 un reddito netto mensile di euro 2.139 ricavato suddividendo su 12 mensilità il reddito annuo al netto degli oneri tributari risultante dalla CU 2023.
Deve rimborsare : la rata del mutuo gravante sulla casa coniugale in comproprietà tra i coniugi di euro 970 fino al 28.2.2036; euro 93 fino al 29.2.2036. Il finanziamento contratto per l'acquisto dell'auto nel 2022 è probabilmente terminato, in quanto non menzionato nella conclusionale.
In considerazione del fatto che il marito sta provvedendo in via integrale al mantenimento del figlio minore e al pagamento di una rilevante rata di mutuo gravante sulla casa coniugale in comproprietà tra i coniugi, la domanda della moglie di contributo al proprio mantenimento deve essere rigettata, poichè i redditi del marito non consentono di porre a suo carico ulteriori oneri. Inoltre, la pensione di invalidità che la resistente sta percependo le consente di far fronte alle primarie esigenze almeno fino a quando sarà in Comunità. VII. Le spese del presente giudizio devono essere compensate tra le parti, per la natura necessaria del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I. Pronuncia la separazione personale tra e;
Parte_1 Controparte_1
II. Ordina che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata dopo il passaggio in giudicato a cura del Cancelliere all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di DESIO affinchè sia annotata a margine dell'atto di matrimonio;
III. Affida il figlio minore in via esclusiva al padre con collocamento presso di lui.
IV. Dispone che la frequentazione madre figlio - tenuto delle condizioni psicofisiche del genitore - avvenga con le seguenti modalità:
pagina 14 di 15 a) visita presso l'abitazione paterna nella giornata di sabato o di domenica ogni quindici giorni Il padre, sino a quando la moglie non sarà indipendente negli spostamenti, preleverà ed accompagnerà la stessa dalla comunità ove è alloggiata, in caso di impedimento del padre l'incontro potrà essere differito ad altro giorno nel rispetto degli impegni scolastici e formativi del figlio NZ.
c) pernottamento presso l'abitazione paterna la sera di Natale o in alternativa il 31 dicembre ad anni alterni ed il giorno del compleanno di NZ sempre che vi sia espressa autorizzazione da parte dei sanitari al pernottamento esterno alla comunità;
d) nei tempi di permanenza della madre presso l'abitazione paterna, la stessa potrà rimanere da sola con il figlio NZ nell'abitazione o nelle immediate vicinanze per un tempo non superiore all'ora salve diverse indicazioni da parte dei sanitari o diversa volontà di NZ;
IV. Assegna la casa coniugale in Desio alla Piazza Don L. Giussani n. 8 al marito;
V. Dispone che il padre si faccia carico in via integrale del mantenimento del figlio minore;
VI. Rigetta la domanda della resistente diretta ad ottenere un contributo al suo mantenimento.
VII. Dichiara compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio del 17.4.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dr. Carmen Arcellaschi dr. Laura Gaggiotti
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Laura Gaggiotti Presidente dott. Carmen Arcellaschi Giudice Relatore dott. Claudia Bonomi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5681/2023 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente a [...] rappresentato e difeso dagli avvocati Michela Villa (c.f.
– pec: ed Annalisa Zerboni (C.F. C.F._2 Email_1
/ PEC: , in via tra loro congiunta e C.F._3 Email_2 disgiunta, ed elettivamente domiciliato in Milano, Piazza Umanitaria n. 2 presso lo studio dall'Avv.
Michela Villa. giusta procura in calce al ricorso I sottoscritti difensori ai sensi dell'art. 176 c.p.c. dichiarano di voler ricevere le comunicazioni e/o notificazioni ai fini del presente procedimenti ai seguenti indirizzi pec
Email_3
Email_1
RICORRENTE contro
(C.F. ) nata a [...], il [...] residente Controparte_1 C.F._4 a Desio (MB), Piazza Don Giussani n. 8, rappresentata e difesa dall'Avv. NZ Puglisi, (
[...]
) del Foro di Milano con Studio a Milano, in Corso di Porta Vittoria n. 17, che C.F._5 dichiara di voler ricevere le comunicazioni e gli avvisi di Cancelleria al proprio indirizzo PEC
o al fax 02.89657560 ed elettivamente domiciliata presso lo Email_4 studio del predetto difensore RESISTENTE
Con l'intervento del P.M. sede
OGGETTO: SEPARAZIONE
pagina 1 di 15 CONCLUSIONI per Parte_1 Piaccia all'Ill.mo Tribunale, disattesa ogni avversa istanza, così giudicare
- Pronunciare la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Controparte_1 contratto matrimonio con rito concordatario in data 17.10.2009 trascritto nei registri dello Stato civile di Desio atto n. 7 parte 2 Serie A anno 2009 e con autorizzazione a vivere separati con reciproco rispetto;
- Disporre l'affido esclusivo del minore NZ in favore del padre con relativo collocamento esclusivo presso lo stesso genitore;
- Assegnare la casa coniugale in Desio alla Piazza Don L. Giussani n. 8 al signor in Parte_1 quanto genitore affidatario esclusivo del figlio minore NZ;
- Disporre che il padre provveda integralmente al mantenimento del figlio NZ;
- Disporre che la frequentazione madre figlio - tenuto delle conclamate condizioni psicofisiche del genitore - avvenga con le seguenti modalità:
a) visita presso l'abitazione paterna nella giornata di sabato o di domenica ogni quindici giorni Il signor sino a quando la signora non sarà indipendente negli spostamenti preleverà ed Pt_1 CP_1 accompagnerà la stessa dalla comunità ove a è alloggiata, in caso di impedimento del padre l'incontro potrà essere differito ad altro giorni nel rispetto degli impegni scolastici e formativi del figlio NZ. c) pernottamento presso l'abitazione paterna la sera di Natale o in alternativa il 31 dicembre ad anni alterni ed il giorno del compleanno di NZ sempre che vi sia espressa autorizzazione da parte dei sanitari al pernottamento esterno alla comunità; d) nei tempi di permanenza della madre presso l'abitazione paterna, la stessa potrà rimanere da sola con il figlio NZ nell'abitazione o nelle immediate vicinanze per un tempo non superiore all'ora salve diverse indicazioni da parte dei sanitari o di diversa volontà di NZ;
- Disporre che ciascun parte provveda al proprio mantenimento;
- Respingere le domande proposte dalla signora perché infondate in fatto e in diritto Controparte_1 per le ragioni esposte in atti.
Con vittoria delle spese di lite.
per Controparte_1
Nel merito:
1- Pronunciare la separazione legale tra i signori e CP_1 Pt_1
2- Confermare l'affido esclusivo del minore al padre in ossequio all'ordinanza ex art. 473bis 22 c.p.c. del 7/12/2023
3- Fino a quando la signora si troverà ricoverata in comunità, disporre che il signor CP_1 Pt_1 corrisponda alla moglie un assegno di mantenimento di euro 150,00 al mese.
4- Dal momento in cui la signora verrà dimessa dalla comunità, disporre che il signor CP_1 Pt_1 corrisponda alla moglie un assegno di mantenimento di euro 400,00 al mese.
5- Disporre che il signor provveda in via esclusiva al mantenimento del figlio e al pagamento del Pt_1
100% delle spese straordinarie del medesimo.
6- Tenuto conto della situazione di salute in cui versa attualmente la signora disporre le CP_1 modalità ritenute più idonee per la frequentazione della madre con il figlio, con cadenza di almeno di pagina 2 di 15 una volta ogni quindici giorni e con previsione di spazi anche all'esterno della comunità, in un'ottica di progressiva normalizzazione degli incontri.
7- Con vittoria di compensi, spese e onorari del presente procedimento.
Motivi della decisione
I. La domanda di separazione è fondata.
I coniugi hanno contratto matrimonio in data 17.10.2009 a Desio e sono comparsi all'udienza del 6.12.2023 avanti il Giudice delegato, nel procedimento di separazione personale, confermando la volontà di non proseguire la convivenza matrimoniale, essendosi verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Deve, pertanto, essere pronunciata la separazione tra i coniugi.
II. ORDINANZA ex art. 473bis 22 c.p.c. All'esito dell'udienza del 6.12.2023 venivano assunti i seguenti provvedimenti provvisori e urgenti:
“Rilevato che il ricorrente chiede l'affido esclusivo del figlio minore NZ in data 11.06.2009, mentre la moglie chiede il condiviso.
Il ricorrente evidenzia la situazione psico-fisica in cui versa la moglie, attualmente collocata in Comunità per un percorso di disintossicazione da stupefacenti, già iniziato nel 2015 ma portato avanti con discontinuità fino all'episodio di overdose nel marzo 2021, mentre era in casa da sola con il figlio. Nel giugno 2022, mentre era in comunità ha tentato il suicidio, gettandosi dal balcone della camera. La moglie dovrebbe rimanere in comunità fino a luglio del 2024.
Allo stato, fino a quando la situazione di fragilità della non sarà superata, CP_2 appare maggiormente rispondente all'interesse del minore disporre l'affido esclusivo al padre per consentirgli di assumere in via autonoma le decisioni relative al minore, con il quale vive stabilmente, fermo restando che le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, residenza salute e d educazione dovranno essere concordate tra ai genitori. Il collocamento va mantenuto presso il padre, con conseguente assegnazione al medesimo della casa coniugale. Entrambi chiedono che il padre si faccia carico del mantenimento del minore.
La moglie chiede un contributo al proprio mantenimento di euro 150 mensili fino a quando sarà in comunità e di euro 400 mensili in caso di dimissione. All'udienza del 6.12.2023 la resistente ha dichiarato: “Da questo mese percepirò la pensione di invalidità di euro 316 mensili. Dovrei essere dimessa dalla comunità a luglio 2024. Da quando verrò dimesso dovrei percepire anche l'assegno di accompagnamento fino al 2026 e dovrò prendere una casa in locazione. Devo ancora percepire il TFS, ho lavorato 20 anni.Vorrei trascorrere una notte nella casa coniugale con mio marito e mio figlio in occasione del 31.12.2023. In Comunità spendo 5 euro al giorno per sigarette e caffè.” Il ricorrente (radiologo presso l'Ospedale Niguarda) ha dichiarato nel 2022 un reddito netto da lavoro dipendente di euro 2119, ricavato suddividendo su 12 mensilità il reddito annuo al netto degli oneri tributari risultanti dalla Cu 2023. Ha documentato i seguenti oneri per euro 1.552,05 mensili: pagina 3 di 15 euro 93,30 mensili per finanziamento fino a febbraio 2036 (doc. 9);
euro 985 mensili quale rata di mutuo gravante sulla casa coniugale in comproprietà tra i coniugi fino a febbraio 2036 (doc. 8);
euro 206 mensili per finanziamento auto fino al 2025 (doc. 16);
euro 66 mensili di locazione del box per le auto della famiglia (doc. 12);
euro 48,75 mensili per assicurazione e bollo auto (doc. 17)
euro 122 mensili per spese condominiali casa coniugale (doc. 10) euro 110 mensili per utenze casa coniugale (doc. 11).
Ha un residuo di euro 501 mensili.
Il mutuo è disciplinato dal contratto, in relazione al quale non possono essere assunte decisioni in questa sede. Appare, peraltro, evidente che la moglie non sia in grado di pagare la sua quota, in considerazione dei suoi redditi esigui, per cui il marito sarà costretto a pagare l'intera rata di mutuo.
La moglie lavorava in ospedale come infermiera, ha superato il periodo di comporto e dovrebbe percepire il TFS, da dicembre 2023 percepisce la pensione di invalidità di euro
316 mensili.
Fino a quando resterà in Comunità, i suoi pur esigui redditi le consentono di provvedere a qualche necessità non coperta dal SSN.
In considerazione di ciò e del fatto che il marito mantiene in via integrale il figlio minore e deve provvedere al pagamento del mutuo gravante sulla casa coniugale, non può essere previsto alcun contributo al mantenimento della moglie.
Se e quando la moglie potrà essere dimessa dalla Comunità (sul punto va acquisita una relazione), inizierà a percepire anche l'assegno di accompagnamento di euro 527 circa. A quel punto, potrà essere rivalutato un eventuale contributo a carico del marito in favore della moglie, che deve reperire un'abitazione. La causa va istruita con l'acquisizione di una relazione della Comunità, all'esito sarà sentito anche il figlio minore,
P.Q.M.
Così provvede:
1)Autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2)Affida il figlio minore in via esclusiva al padre con collocamento presso di lui.
3)Recepisce gli accordi raggiunti all'udienza del 6.12.2023: la madre potrà vedere di sabato o domenica il figlio minore ogni 15 giorni presso la casa coniugale. Il marito la preleverà in Comunità per portarla a casa e la riaccompagnerà nella Comunità. In caso di impedimento del padre, potrà differire ad altro giorno;
La madre potrà trascorrere la notte del 31.12.2023 presso la casa coniugale, rientrando in
Comunità il giorno seguente solo a condizione che i sanitari autorizzino tale pernottamento tenuto conto delle condizioni psico-fisiche della madre. Il marito si impegna a modificare l'intestazione del conto presso Intesa San Paolo a suo favore. Il saldo del conto sarà interamente devoluto alla moglie che aprirà un nuovo conto corrente.
4)Assegna la casa coniugale in Desio alla Piazza Don L. Giussani n. 8 al marito;
5)Dispone che il padre si faccia carico in via esclusiva del mantenimento del figlio;
pagina 4 di 15 6)Assegna termine fino al 17.6.2024 ai medici della RCA San Riccardo di Settimo Milanese per la trasmissione a questo ufficio ( di Email_5 una relazione nella quale dovrà essere evidenziata la situazione psico-fisica di
, se la stessa possa essere dimessa e sia in grado di vivere da sola, Controparte_1 quali siano i rapporti con il figlio minore, se sia in grado di vederlo da solo o sia opportuna la presenza di terze persone. Nel caso di dimissione se sia previsto un alloggio in semiautonomia;
7)Fissa l'udienza del 27.6.2024 ore 12 per l'audizione del figlio minore. Onera i procuratori delle parti della comunicazione del presente provvedimento alla RCA
San Riccardo di Settimo Milanese. Si comunichi.
Monza, 7 dicembre 2023
Il Giudice
dott. Carmen Arcellaschi III. AFFIDAMENTO E COLLOCAMENTO DEL FIGLIO MINORE NZ in data
11.06.2009 Relativamente all'affidamento, la L. 56 del 2006 stabilisce che il Giudice deve preferire l'affidamento condiviso, salvo che risulti contrario all'interesse del minore. L'affidamento condiviso presuppone un comune impegno progettuale in ordine alle scelte relative alla vita della prole nonché in ordine alla cura della prole medesima nell'ambito della gestione dei vari incombenti della vita quotidiana. L'affido condiviso si pone come regola generale, rispetto alla quale la soluzione dell'affido esclusivo costituisce l'eccezione, derogabile solo laddove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore (quali le ipotesi di manifesta carenza o inidoneità educativa di un genitore o di sua obiettiva lontananza o di un suo sostanziale disinteresse per il minore, con valutazione adeguatamente motivata dal Giudice, in positivo sull'idoneità del genitore affidatario e, in negativo, sulla idoneità educativa dell'altro genitore e sulla non rispondenza dell'affido condiviso all'interesse del minore (Cass. 12308/2010).
Nell'anno 2015 la signora si è rivolta al di Limbiate su indicazione CP_1 CP_3 dell'Azienda Ospedaliera Desio-Vimercate, per la quale lavorava come infermiera, affinché intraprendesse un percorso terapeutico volto alla risoluzione dell'abuso di cocaina (doc. n. 3).
Il ricorrente non si era accorto che la moglie avesse una dipendenza da sostanze stupefacenti e la moglie si era confidata con il marito rispetto a questa sua problematica. Il percorso presso il si svolgeva con apparente regolarità tanto che la signora CP_3 continuava a prestare il proprio lavoro di infermiera presso l'Azienda Ospedaliera CP_1 di Desio e Vimercate;
tale iniziale ciclo si concludeva a maggio 2019.
Successivamente, dal mese di giugno 2019 fino ad agosto 2020, la continuava la CP_1 terapia per l'abuso di sostanze stupefacenti presso SMI AURORA MEDA sino a quando, proprio su indicazione dello SMI Aurora Meda, la faceva ingresso presso il CP_1
Centro Umberto Fazzone- Comunità Timone di Acete in data 7 agosto 2020 sino a febbraio
2021 (doc.4).
Nel mese di marzo 2021, mentre la si trovava in casa insieme al figlio NZ CP_1 veniva colta da un'overdose, il figlio accortosi della gravità della situazione richiedeva pagina 5 di 15 l'aiuto dei vicini di casa (signori / che abitano nell'appartamento antistante a CP_4 CP_5 quello del . Pt_1
La veniva ricoverata presso il PS di Desio e dimessa il giorno successivo, veniva CP_1 nuovamente presa in carico senza ricovero presso il SMI AURORA MEDA in attesa di essere ricoverata presso una struttura. In quel periodo il si è dedicato alla moglie sino a quando nel mese di luglio sino ad Pt_1 agosto 2021, veniva ricoverata presso la clinica “Villa Rosa” di Modena ed alla dimissione trasferita presso la Comunità Cascina Verde di Azzate (doc.5).
Nel mese di giugno 2022, mentre la si trovava presso la suddetta comunità tentava CP_1 il suicidio lanciandosi dal balcone della camera, da un'altezza di circa sette metri. A seguito della caduta, la resistente è stata ricoverata presso l'Ospedale di Legnano CP_6
fino a settembre 2022 (doc.6), e dimessa con la seguente diagnosi: “frattura
[...] plurilineare a livello del sacro a sede mediana e ad entrambe le ali sacrali;
frattura plurinealeanri dell'acetabolo destro, estesa al pilastro anteriore e al pilastro posteriore;
frattura branca ileopubica, frattura scomposta della branca ischio-pubica, frattura composta 3 vertebre dorsali;
frattura comminuta intraarticolare del pilone tibiale destro, esa post traumatico;
lesione multilegamentosa ginocchio sinistro”. Successivamente, da settembre 2022 a novembre 2022 la è stata sottoposta a CP_1 riabilitazione presso la Clinica Maugeri di Veruno (NO). Al termine della riabilitazione, la signora è rientrata presso l'abitazione coniugale CP_1 per un breve periodo in attesa di essere trasferita in altra struttura. Da gennaio a febbraio
2023 è stata ricoverata presso il CPS di Seregno ed in seguito trasferita presso RCA San
Riccardo di Settimo Milanese.
In data 26.6.2023 la in un momento di particolare difficoltà personale, CP_1 prudenzialmente veniva trasferita presso lo SPDC di Desio e dimessa in data 4 luglio 2023 per fare rientro presso la RCA San del Centro Sant'Ambrogio di Cernusco sul Naviglio.
Di seguito si riporta la relazione trasmessa in data 11.2.2025 del CRA San Riccardo ove la madre è ricoverata per il percorso di disintossicazione da stupefacenti.
pagina 6 di 15 pagina 7 di 15 pagina 8 di 15 pagina 9 di 15 pagina 10 di 15 pagina 11 di 15 pagina 12 di 15 All'udienza del 27.6.2024 sono stati sentiti il figlio e i genitori, che hanno dichiarato:
nato in data [...]: Persona_1
“Devo andare in II superiore, frequento l'Istituto Tecnico Martino Bassi di Seregno, indirizzo finanza e marketing. L'inizio è stato difficile, poi ho recuperato nel corso dell'anno e non ho debiti. Sto vedendo la mamma all'esterno della Comunità, ultimamente sta meglio. E' venuta a casa dopo Natale, è rimasta a dormire una notte poi è rientrata in Comunità. E' andato tutto bene.”
Email_6
“Sono d'accordo a che NZ possa vedere da solo la mamma, purchè ciò avvenga gradualmente e con il parere favorevole della Comunità. “
DANIELA CP_1
“Il 10.7.2024 scade il termini di 18 mesi per il percorso in Comunità ad altra protezione, poi dovrei andare in una Comunità a media protezione che devono ancora trovare. Vorrei vedere nostro figlio anche senza la presenza del padre.”
All'udienza le parti hanno concordato che la madre potesse vedere il figlio ogni 15 giorni presso la casa coniugale o in spazi esterni e potesse rimanere da sola con NZ gradualmente. Inizialmente la madre poteva stare da sola con il figlio per una mezz'ora.
Il tempo che la madre trascorreva da sola con NZ poteva essere ampliato progressivamente nei tempi e con le modalità che le parti avrebbero concordato, tenendo conto della volontà di NZ. Il padre doveva essere comunque reperibile telefonicamente.
All'esito della relazione della Comunità, tenuto conto del fatto che la moglie è stata più volte ricoverata per disintossicazione da cocaina, ha avuto delle ricadute e posto in essere atti di autolesionismo, in data 2.12.2024 si è allontanata dalla Comunità senza autorizzazione con abuso di sostanze alcoliche e ideazione anticonservativa, appare maggiormente rispondente all'interesse del figlio minore, disporre l'affido esclusivo al padre con collocamento presso di lui.
Allo stato, vanno confermate le modalità di visita tra la madre e il figlio, che compirà 16 anni a giugno 2025, concordate dalle parti con le precisazioni di cui al dispositivo, che sono già state sperimentate con esito positivo.
IV. Il collocamento del figlio minore presso il padre legittima l'assegnazione in suo favore della casa coniugale. V. Il contributo al mantenimento dei figli deve essere determinato, ai sensi dell'art. 337ter cod. civ., tenuto conto delle esigenze attuali del figlio, del tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, delle risorse economiche di entrambi i genitori.
pagina 13 di 15 Allo stato, in considerazione del fatto che la moglie non lavora e percepisce una pensione di invalidità di euro 316 mensili, il padre si farà carico in via esclusiva del mantenimento del figlio.
VI. La moglie ha chiesto un contributo al suo mantenimento.
Lavorava come infermiera per l'Azienda Ospedaliera di Desio e Vimercate ma è stata licenziata per l'abuso di stupefacenti. Dovrebbe aver percepito il TFR. Percepisce una pensione di invalidità di euro 316 mensili, attualmente risiede presso il
Centro CPM di Limbiate. Il ricorrente, dipendente dell'Ospedale Niguarda come tecnico radiologo, ha dichiarato nel 2022 un reddito netto mensile di euro 2.139 ricavato suddividendo su 12 mensilità il reddito annuo al netto degli oneri tributari risultante dalla CU 2023.
Deve rimborsare : la rata del mutuo gravante sulla casa coniugale in comproprietà tra i coniugi di euro 970 fino al 28.2.2036; euro 93 fino al 29.2.2036. Il finanziamento contratto per l'acquisto dell'auto nel 2022 è probabilmente terminato, in quanto non menzionato nella conclusionale.
In considerazione del fatto che il marito sta provvedendo in via integrale al mantenimento del figlio minore e al pagamento di una rilevante rata di mutuo gravante sulla casa coniugale in comproprietà tra i coniugi, la domanda della moglie di contributo al proprio mantenimento deve essere rigettata, poichè i redditi del marito non consentono di porre a suo carico ulteriori oneri. Inoltre, la pensione di invalidità che la resistente sta percependo le consente di far fronte alle primarie esigenze almeno fino a quando sarà in Comunità. VII. Le spese del presente giudizio devono essere compensate tra le parti, per la natura necessaria del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I. Pronuncia la separazione personale tra e;
Parte_1 Controparte_1
II. Ordina che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata dopo il passaggio in giudicato a cura del Cancelliere all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di DESIO affinchè sia annotata a margine dell'atto di matrimonio;
III. Affida il figlio minore in via esclusiva al padre con collocamento presso di lui.
IV. Dispone che la frequentazione madre figlio - tenuto delle condizioni psicofisiche del genitore - avvenga con le seguenti modalità:
pagina 14 di 15 a) visita presso l'abitazione paterna nella giornata di sabato o di domenica ogni quindici giorni Il padre, sino a quando la moglie non sarà indipendente negli spostamenti, preleverà ed accompagnerà la stessa dalla comunità ove è alloggiata, in caso di impedimento del padre l'incontro potrà essere differito ad altro giorno nel rispetto degli impegni scolastici e formativi del figlio NZ.
c) pernottamento presso l'abitazione paterna la sera di Natale o in alternativa il 31 dicembre ad anni alterni ed il giorno del compleanno di NZ sempre che vi sia espressa autorizzazione da parte dei sanitari al pernottamento esterno alla comunità;
d) nei tempi di permanenza della madre presso l'abitazione paterna, la stessa potrà rimanere da sola con il figlio NZ nell'abitazione o nelle immediate vicinanze per un tempo non superiore all'ora salve diverse indicazioni da parte dei sanitari o diversa volontà di NZ;
IV. Assegna la casa coniugale in Desio alla Piazza Don L. Giussani n. 8 al marito;
V. Dispone che il padre si faccia carico in via integrale del mantenimento del figlio minore;
VI. Rigetta la domanda della resistente diretta ad ottenere un contributo al suo mantenimento.
VII. Dichiara compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio del 17.4.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dr. Carmen Arcellaschi dr. Laura Gaggiotti
pagina 15 di 15