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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 10/04/2025, n. 487 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 487 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
r.g. 894/23
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. Angelo De Angelis, all'udienza del 10.04.2025, ha pronunciato con motivi contestuali la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 894/2023 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “rapporto di lavoro subordinato privato: retribuzione” e vertente
TRA
) - avv. IOSSA MARIA Parte_1 C.F._1
SPERANZA ( ); C.F._2
RICORRENTE
E
( - avv. PANNULLO PASQUALE CP_1 P.IVA_1
( ); C.F._3
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27.02.2023, la parte ricorrente di cui in epigrafe deduceva di aver lavorato alle dipendenze della ditta del
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convenuto dal 04.02.2015 al 28.02.2018 con la qualifica di operaio apprendista pavimentista di cui al II livello del ccnl del settore Edilizia
Artigiani. Esponeva che, sino al 28.02.2016, aveva osservato un orario articolato dal lunedì al venerdì per 12 ore giornaliere e il sabato per altre 8 ore, percependo complessivamente € 53.132,39. Nulla avendo ricevuto a titolo di straordinario, Cassa Edile, ANF, indennità sostitutiva di ferie ed ex festività non godute e il trattamento di fine rapporto, chiedeva al giudice del lavoro adito, illustrati i motivi in diritto, di condannare la controparte al pagamento in suo favore della complessiva somma di € 67.039,33, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Instauratosi il contraddittorio, la parte resistente si costituiva in giudizio con memoria difensiva depositata in data 25.09.2023, concludendo per il rigetto della domanda attorea.
Essendo plurime le istanze del prestatore di lavoro, le stesse vanno necessariamente affrontate partitamente, tenuto conto che la parte ricorrente non ha contestato né la sussistenza della sua natura di apprendista né l'inquadramento attribuito dalla datrice di lavoro.
Orbene, quanto allo straordinario, va premesso in diritto che il lavoratore che agisca per ottenere il relativo compenso ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro e, ove egli riconosca di aver ricevuto una retribuzione ma ne deduca l'insufficienza, è altresì tenuto a provare il numero di ore effettivamente svolto, senza che eventuali - ma non decisive - ammissioni del datore di lavoro siano idonee a determinare una inversione dell'onere della prova (cfr. Cass. n. 3714/09; nello stesso senso, Cass. n. 1463/12, secondo cui è onere del lavoratore, il quale pretenda il relativo compenso, provare rigorosamente la prestazione del lavoro straordinario che assuma di aver reso, e la misura, almeno in termini sufficientemente concreti e realistici, della stessa, ma la valutazione delle prove testimoniali ed il giudizio di attendibilità e credibilità delle singole deposizioni sono rimesse alla prudente discrezionalità dei giudici di merito, involgendo un apprezzamento di mero fatto, incensurabile in sede di legittimità, se adeguatamente e congruamente motivato e non inficiato da errori logici e giuridici).
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Nel caso che qui occupa, ritiene il decidente che le asserzioni attoree in punto di orario di lavoro non siano state supportate dall'istruttoria espletata nel corso del procedimento.
Invero, i testi e hanno Testimone_1 Testimone_2 sostanzialmente riferito circostanze fattuali apprese direttamente dal ricorrente e si sono rivelati, quindi, completamente inattendibili;
il teste dipendente del convenuto, ha invece riferito che i prestatori Testimone_3 non espletavano lo straordinario (“Io lavoro dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 16.30 con un pausa di un'ora per il pranzo;
il ricorrente era un apprendista…Anche lui faceva i miei stessi orari, come tutti gli operai”); da ultimo, , ex dipendente, non ha avuto una contezza diretta Persona_1 dell'orario osservato dal ricorrente, essendosi limitato a transitare sui cantieri (“Lavoravo tutti i giorni e in pratica passavo sui cantieri il giorno prima che gli operai andassero sul posto, anche se la mattina pure andavo”).
Quanto agli ANF, come è noto, l'unico obbligato all'erogazione è
l'Inps, mentre il datore di lavoro, quando corrisponde i relativi importi, assume la posizione di semplice adjectus solutionis causa; di conseguenza, solo l'istituto previdenziale - e non di certo il datore di lavoro
- è legittimato passivamente nelle controversie relative al pagamento di tale prestazione, che riveste carattere esclusivamente previdenziale (cfr. Cass.
n. 1186/85; conformi Cass. n. 862/88 e Cass. n. 1646/82).
Quanto all'indennità sostitutiva di ferie ed ex festività non godute, la prova orale non ha supportato le asserzioni attoree, tenuto anche conto che il teste ha riferito al Tribunale di aver goduto di quattro Tes_3 settimane all'anno di riposo retribuito.
Quanto alla differenza sulla retribuzione mensile, dai prospetti paga e dagli stessi conteggi versati in atti dal lavoratore non si evincono evidenti discrasie a credito del ricorrente, salvo, per quanto si dirà, per l'indennità di
Cassa Edile.
Sotto quest'ultimo aspetto, la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass.
n. 10782/20; conforme Cass. n. 10140/14) ha avuto modo di affermare che l'obbligo della Cassa Edile di pagare ai lavoratori ferie, gratifiche natalizie e festività infrasettimanali non deriva dal mero sorgere del rapporto di lavoro,
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ma sorge con il pagamento da parte del datore di lavoro degli accantonamenti relativi;
ciò dà origine al rapporto delegatorio (Cass. n.
6869 del 2012) ed a tale affermazione si perviene muovendo dalla premessa che le Casse Edili, organismi di origine contrattuale e sindacale,
a carattere paritetico (perché gestiti unitariamente da rappresentanti dei sindacati dei lavoratori e da rappresentanti dei datori di lavoro), sono investite del compito di assicurare ai lavoratori del settore edile il pagamento di alcune voci retributive (ferie, festività, permessi, gratifica natalizia, le somme relative all'anzianità professionale, c.d. Ape) che, per l'elevata mobilità che caratterizza il settore, e per la conseguente durata ridotta dei rapporti, risulterebbero di importo minimo, e dunque di problematica erogazione. Cass. n. 10140 dei 2014 ha pure osservato che l'iter legislativo che, dapprima, ha semplicemente incoraggiato l'iscrizione delle imprese alle Casse Edili, è arrivato poi secondo quanto disposto dal d.lgs. n. 276 del 2003, art. 86, comma 10, a sancire l'obbligatorietà della regolarità contributiva nei confronti di detti enti che forniscono anche prestazioni che, pur conservando natura in senso lato retributiva, hanno anche una connotazione previdenziale ed assistenziale, ad esempio, integrando i trattamenti di malattia ed infortunio, oppure sostenendo il reddito dei lavoratori durante fasi di sospensione dei rapporto dovute a crisi;
tali prestazioni sono finanziate dai datori di lavoro, versano gli accantonamenti per le prestazioni di natura retributiva, nonché i contributi di competenza per il resto (con un limitato apporto anche dei lavoratori). Ne discende che le somme che il datore ha l'obbligo di versare alla Cassa
Edile quali accantonamenti destinati al pagamento delle somme dovute per ferie, gratifiche natalizie e festività infrasettimanali, costituiscono somme spettanti ai lavoratori a titolo retributivo poiché il meccanismo normativamente previsto per il pagamento da parte del datore ed il conseguente diritto dei lavoratori integra una delegazione (ex art. 1269 c.c.
e segg.: Cass. 27 maggio 1998 n. 5257); la Corte ha condivisibilmente ritenuto che la Cassa stessa non diventa obbligata nei confronti del lavoratore con il mero sorgere del rapporto di lavoro, bensì solo con il pagamento, da parte del datore, delle somme stesse (Cass. n. 14658/2003;
Cass. n. 16014/2006). Dunque, per la stessa natura retributiva delle
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somme che il datore ha l'obbligo di versare alla Cassa Edile, e per il fatto che l'obbligazione della Cassa Edile non sorge con la mera costituzione del rapporto di lavoro, bensì solo con il pagamento, alla stessa, da parte del datare, deve affermarsi che, se ben può il lavoratore agire nei confronti del datore per il pagamento delle somme dovute per ferie festività e gratifiche natalizie ed, egualmente, la Cassa ha l'obbligo di riscuotere le somme che il datare è tenuto a versare, coerentemente con l'ormai pacificamente e legislativamente riconosciuta funzione previdenziale delle Casse edili (v. in tal senso le argomentazioni di Cass. nn. 25888 del 2008 e 6869 del 2012), resta da dire che una revoca della delegazione di pagamento da parte dei datore di lavoro può logicamente ricollegarsi soltanto all'avvenuto pagamento ai lavoratori delle relative spettanze (v. Cass. n. 608 del 2018).
In definitiva, le somme che il datore di lavoro ha l'obbligo di versare alla Cassa Edile quali accantonamenti destinati al pagamento di ferie, gratifiche natalizie e festività infrasettimanali costituiscono somme spettanti a titolo retributivo ai lavoratori, i quali, in mancanza del pagamento da parte del datore alla Cassa e quindi del sorgere dell'obbligazione di quest'ultima a titolo di delegazione, possono agire nei confronti del datore per il pagamento delle relative somme;
in tali casi l'onere di provare l'avvenuto adempimento incombe sul datore di lavoro (cfr. Cass. 14658/03; Cass.
16014/06).
Tornando al caso che qui occupa, non avendo il datore resistente fornito in giudizio la prova del relativo versamento alla Cassa Edile delle somme che risultano accantonate in busta paga, egli è tenuto al pagamento dei suddetti importi al lavoratore ricorrente. Dal semplice calcolo delle somme inserite nei prospetti emerge un credito in favore del lavoratore pari a € 6.988,70.
La parte resistente, inoltre, non ha dato neppure la prova del versamento del trattamento di fine rapporto, neppure contemplato nella busta paga di febbraio 2018. Ad ogni modo, poiché dai prospetti si evince un montante retributivo lordo complessivo di € 83.220,09, l'emolumento è agevolmente calcolabile ex art. 2120 c.c. in € 6.164,45.
In definitiva, la parte resistente deve essere condannata al pagamento, in favore della parte ricorrente, della complessiva somma lorda
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di € 13.153,15, a cui vanno aggiunti gli interessi legali via via rivalutati ex art. 429 c.p.c. -150 disp. att. c.p.c. calcolati dal dovuto sino al saldo effettivo.
Tenuto conto del significativo squilibrio tra quanto rivendicato in ricorso e quanto riconosciuto in sede giudiziaria e del rigetto di alcune pretese retributive, le spese processuali sono compensate per la metà mentre la restante parte segue la soccombenza ed è liquidata come in dispositivo.
P. Q. M.
1) accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna la parte resistente al pagamento, in favore della parte ricorrente, della complessiva somma di € 13.153,15, oltre accessori come in parte motiva;
2) condanna la parte resistente al pagamento della metà delle spese processuali sostenute dalla parte ricorrente, liquidate per l'intero in €
2.695,00 per compensi professionali, oltre spese forfetarie, iva e cpa come per legge, da distrarsi al procuratore attoreo per dichiarato anticipo.
Nocera Inferiore, 10.04.2025.
Il Giudice del lavoro dott. Angelo De Angelis
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