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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 24/11/2025, n. 4712 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4712 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dr. NC IC Presidente dr.ssa Angela Lo Piparo Giudice dr. MI NO Giudice (est. rel.) ha pronunciato la seguente
SENTENZA nell'ambito del procedimento ex art. 281 decies c.p.c. e ss. iscritto al n. 9001 del Ruolo
Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2024 promosso
DA
nato in [...] in data [...] (difeso dall'Avv. NICOTRA Parte_1
CLAUDIA);
– ricorrente –
CONTRO
Controparte_1
. Controparte_2
– resistente contumace –
E CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO.
– interveniente necessario –
AVENTE AD OGGETTO: Ricorso avverso il diniego di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note scritte depositate in data 04/11/2025 in sostituzione dell'udienza del 04/11/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio depositato in data 14/07/2024,
ha impugnato il provvedimento emesso dal Questore di del Parte_1 CP_1
03/06/2024, con il quale è stata respinta la sua domanda diretta a conseguire il rilascio di permesso di soggiorno per protezione speciale presentata il 04/11/2022, non ravvisandone i presupposti per la sua concessione.
In particolare, il ricorrente ha lamentato l'erroneità delle valutazioni operate dalla
Questura di deducendo, tra l'altro: di essere fuggito quando ancora CP_1
minorenne dal suo villaggio natio di Mansabang, in Guinea Bissau nel 2017, per sottrarsi all'obbligo imposto dallo zio di frequentare una scuola coranica;
di aver perso entrambi i genitori;
che lo zio lo avrebbe sottoposto a ripetute violenze per esercitare sullo stesso i poteri del padre deceduto nel 2016; che lo zio lo avrebbe costretto a frequentare contro il suo volere una scuola coranica (Madrasa) per paura che l'istante potesse convertirsi al cristianesimo;
che temendo per la propria incolumità avrebbe deciso di espatriare;
di aver attraversato il Senegal e la Libia prima di giungere in
Italia; di essersi integrato nel territorio italiano, dove risiede dal 2021, ottenendo un contratto a tempo indeterminato.
Chiedeva, pertanto, previa sospensiva del provvedimento impugnato, di ritenere e dichiarare la sussistenza dei motivi di cui all'art. 19, comma 1, 1.1 e 1.2 del D. Lgs. n.
286/1998, con conseguente diritto del ricorrente al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale.
2. Parte resistente, seppur ritualmente evocata in giudizio, è rimasta contumace.
3. Scaduto il termine del 04/11/2025 fissato per il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata posta in decisione.
4. Quanto, infine, alla domanda per ottenere il permesso per protezione speciale, questa merita accoglimento.
Com'è noto, ai sensi del citato art. 32, comma 3, del d.lgs. 25/2008, in caso di mancato accoglimento della domanda di protezione internazionale da parte della Commissione territoriale, il cui provvedimento è oggetto di impugnazione nel presente procedimento, alla stessa (e, conseguentemente, al Tribunale in sede di espressa opposizione) spetta l'accertamento dei presupposti di cui all'art. 19, commi 1 e 1.1, del d.lgs. 286/98 per l'eventuale trasmissione degli atti al Questore ai fini del rilascio di un permesso di soggiorno per “protezione speciale”.
Ed invero, ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. 286/1998 (Testo Unico Immigrazione) e dell'art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, il giudice è chiamato a valutare se l'allontanamento dello straniero dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare.
Nonostante la successione di discipline normative – sia nella versione anteriore che successiva al cosiddetto “decreto Cutro” (d.l. 20/2023, conv. in l. 50/2023) – resta fermo l'obbligo, per l'autorità giudiziaria, di tutelare la vita privata e familiare dello straniero, secondo i principi convenzionali e costituzionali.
Tale obbligo trova fondamento nell'art. 5, comma 6, TUI e nell'art. 8 CEDU, come costantemente affermato dalla giurisprudenza della Corte di cassazione (Cass. civ., sez. I, 2 novembre 2021, n. 31188; Cass. civ., sez. I, 22 maggio 2019, n. 13897) e della
Corte EDU (Boultif c. Svizzera, 2001; Üner c. Paesi Bassi, 2006; Jeunesse c. Paesi Bassi,
2014).
Come già rilevato dalla Suprema Corte, invero, il diritto al rispetto della vita privata e familiare è tutelato dall'art. 8 CEDU e rientra in quel “catalogo aperto” di diritti fondamentali connessi alla dignità della persona e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, tutelati dagli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost., trovando dunque il suo fondamento in fonti sovraordinate rispetto alla legislazione ordinaria
(cfr. Cass. Civ. n. 28161/2023, n. 28162/2023).
Di recente, infatti, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 25593 del 10.11.2025, resa in seguito a rinvio pregiudiziale relativa al quesito se “a seguito del d.l. 20/2023 e dell'abrogazione di parte dell'art. 19, comma 1.1, TUI, la tutela della vita privata e familiare dello straniero sia ancora garantita dall'ordinamento”, ha fissato il seguente principio di diritto:
“La rivisitazione, a opera del decreto-legge n. 20 del 2023, convertito nella legge n. 50 del 2023, dell'istituto della protezione complementare non ha determinato il venir meno della tutela della vita privata e familiare dello straniero che si trova in Italia, tan- to più che il tessuto normativo continua a richiedere il rispetto degli obblighi costituzionali e convenzionali. Ne deriva che la protezione complementare può essere accordata in presenza di un radicamento del cittadino straniero sul territorio nazionale sufficientemente forte da far ritenere che un suo allontanamento, che non sia imposto da prevalenti ragioni di sicurezza nazionale o di ordine pubblico, determini una violazione del suo diritto alla vita familiare o alla vita priva- ta. Nessun rilievo ostativo assume il fatto che tale radicamento sia avvenuto nel tempo necessario ad esaminare le domande del cittadino straniero di accesso alle protezioni maggiori. La tutela della vita privata e familiare esige una valutazione di proporzionalità e di bi- lanciamento nel caso concreto, secondo i criteri elaborati dalla Corte Edu e dalla pronuncia a Sezioni Unite 9 settembre 2021, n. 24413, tenendo conto dei legami familiari sviluppati in Italia, della durata della presenza della persona sul territorio nazionale, delle relazioni sociali intessute, del grado di integrazione lavorativa realizzato e del legame con la comunità anche sotto il profilo del necessario rispetto delle sue regole. Tali elementi vanno messi in comparazione con l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il paese d'origine e con la gravità delle difficoltà che il richiedente potrebbe incontrare nel paese verso il quale dovrebbe fare rientro”.
Resta fermo, dunque, il necessario bilanciamento con altri interessi costituzionalmente protetti, in considerazione dei problemi di sicurezza e di ordine pubblico connessi a flussi migratori incontrollati, pertanto il riconoscimento della protezione speciale impone al giudice di operare un bilanciamento tra l'interesse dello Stato al controllo dell'immigrazione e alla tutela della sicurezza nazionale e dell'ordine pubblico, e l'interesse del singolo straniero alla salvaguardia della propria vita privata e familiare, come tutelata dall'art. 8 CEDU.
Tale bilanciamento deve essere condotto secondo il principio di proporzionalità, valutando se l'allontanamento dal territorio nazionale sia necessario e non ecceda quanto richiesto dal perseguimento degli scopi pubblici, come ad esempio il mantenimento dell'ordine pubblico, la tutela della sicurezza nazionale e la prevenzione dei reati.
Solo ove il sacrificio imposto all'individuo risulti proporzionato rispetto al bisogno sociale perseguito, l'ingerenza statale può ritenersi legittima;
diversamente, va riconosciuta la tutela richiesta.
Pertanto, in presenza di segnali chiari di integrazione o di vita familiare reale, e in assenza di motivi ostativi di sicurezza, il diritto al rispetto della vita privata e familiare dello straniero prevale sull'interesse pubblico all'allontanamento, imponendo il riconoscimento della protezione speciale.
Nel caso di specie, detti presupposti si ritengono sussistenti.
Ed infatti, il ricorrente ha documentato di avere svolto regolare attività lavorativa alle dipendenze di “Pito srls”, con sede legale a Balestrate, via Palermo 2, con la qualifica di garzone di cucina, in forza di un contratto di lavoro a tempo indeterminato dal
25/08/2022, come si evince dalla comunicazione IL e dalle buste paga per l'anno
2022 relative ai mesi di agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre, per l'anno
2023 relative ai mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, ottobre, novembre e dicembre, per l'anno 2024 relativa al mese di gennaio e dalla certificazione Unica 2024 (anno di imposta 2023); alle dipendenze di “Garonna Service di Garonna Aurelio”, con sede ad
Alcamo, via Baldassare Massa, con la mansione di operaio, in forza di un contratto di lavoro a tempo determinato dal 21/06/2024 al 20/11/2024, come si evince dalla lettera di assunzione a tempo parziale e determinato depositata in atti;
ed ancora alle dipendenze di “Pito srls”, in forza di un contratto di lavoro a tempo determinato dal
12/04/2025 al 30/09/2025 come si evince dalla comunicazione IL e dalle buste paga relative ai mesi di giugno e luglio 2025 depositate in atti.
Il richiedente ha depositato un contratto di locazione ad uso abitativo a suo nome decorrente dal 13.09.2022 con scadenza al 12.09.2025.
Inoltre, deve ritenersi che il ricorrente versi in una condizione di particolare vulnerabilità correlata alla presumibile difficoltà di inserirsi nuovamente, dopo anni, in un adeguato contesto sociale e lavorativo in caso di rimpatrio nel paese di origine
(cui consegue una obiettiva difficoltà di procurarsi adeguati mezzi di sussistenza e, in ultima analisi, di raggiungere condizioni di vita accettabili connotate dalla concreta possibilità di esercizio di diritti sociali analoghi a quelli riconosciuti dallo Stato italiano).
In definitiva, va riconosciuto il diritto del ricorrente al rilascio di un permesso per protezione speciale, dato che il suo allontanamento dal territorio italiano è precluso dall'esigenza di rispettare la vita privata e familiare dello stesso, esigenza espressamente tutelata dall'art. 8 CEDU, il quale trova diretta applicazione nel caso di specie in virtù del richiamo contenuto nell'art. 5, comma 6, d.lgs. 286/98 (cui fa espresso rinvio il citato art. 19, comma 1.1, del medesimo testo normativo), in base al quale “è fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato
Italiano”.
Pertanto, avuto riguardo alle argomentazioni sopra svolte e considerato che dagli atti del giudizio non emerge che l'allontanamento del ricorrente sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica, nonché di protezione della salute, il ricorso merita accoglimento.
5. Sussistono giusti motivi per lasciare integralmente le spese del giudizio a carico di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pro- nunciando:
• dichiara la contumacia dell'Amministrazione resistente;
• in accoglimento del ricorso, accerta il diritto di , sopra meglio Parte_1
generalizzato, al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 comma 1.2 del d.lgs. n. 286/1998, disponendo la trasmissione degli atti al Sig. Questore della Provincia territorialmente competente per il rilascio di detto permesso di soggiorno;
• lascia integralmente le spese a carico di parte ricorrente
Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alle parti costituite e per gli ulteriori adempimenti di competenza.
Così deciso, nella camera di consiglio del 19/11/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
MI NO NC IC
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dr. NC IC Presidente dr.ssa Angela Lo Piparo Giudice dr. MI NO Giudice (est. rel.) ha pronunciato la seguente
SENTENZA nell'ambito del procedimento ex art. 281 decies c.p.c. e ss. iscritto al n. 9001 del Ruolo
Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2024 promosso
DA
nato in [...] in data [...] (difeso dall'Avv. NICOTRA Parte_1
CLAUDIA);
– ricorrente –
CONTRO
Controparte_1
. Controparte_2
– resistente contumace –
E CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO.
– interveniente necessario –
AVENTE AD OGGETTO: Ricorso avverso il diniego di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note scritte depositate in data 04/11/2025 in sostituzione dell'udienza del 04/11/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio depositato in data 14/07/2024,
ha impugnato il provvedimento emesso dal Questore di del Parte_1 CP_1
03/06/2024, con il quale è stata respinta la sua domanda diretta a conseguire il rilascio di permesso di soggiorno per protezione speciale presentata il 04/11/2022, non ravvisandone i presupposti per la sua concessione.
In particolare, il ricorrente ha lamentato l'erroneità delle valutazioni operate dalla
Questura di deducendo, tra l'altro: di essere fuggito quando ancora CP_1
minorenne dal suo villaggio natio di Mansabang, in Guinea Bissau nel 2017, per sottrarsi all'obbligo imposto dallo zio di frequentare una scuola coranica;
di aver perso entrambi i genitori;
che lo zio lo avrebbe sottoposto a ripetute violenze per esercitare sullo stesso i poteri del padre deceduto nel 2016; che lo zio lo avrebbe costretto a frequentare contro il suo volere una scuola coranica (Madrasa) per paura che l'istante potesse convertirsi al cristianesimo;
che temendo per la propria incolumità avrebbe deciso di espatriare;
di aver attraversato il Senegal e la Libia prima di giungere in
Italia; di essersi integrato nel territorio italiano, dove risiede dal 2021, ottenendo un contratto a tempo indeterminato.
Chiedeva, pertanto, previa sospensiva del provvedimento impugnato, di ritenere e dichiarare la sussistenza dei motivi di cui all'art. 19, comma 1, 1.1 e 1.2 del D. Lgs. n.
286/1998, con conseguente diritto del ricorrente al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale.
2. Parte resistente, seppur ritualmente evocata in giudizio, è rimasta contumace.
3. Scaduto il termine del 04/11/2025 fissato per il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata posta in decisione.
4. Quanto, infine, alla domanda per ottenere il permesso per protezione speciale, questa merita accoglimento.
Com'è noto, ai sensi del citato art. 32, comma 3, del d.lgs. 25/2008, in caso di mancato accoglimento della domanda di protezione internazionale da parte della Commissione territoriale, il cui provvedimento è oggetto di impugnazione nel presente procedimento, alla stessa (e, conseguentemente, al Tribunale in sede di espressa opposizione) spetta l'accertamento dei presupposti di cui all'art. 19, commi 1 e 1.1, del d.lgs. 286/98 per l'eventuale trasmissione degli atti al Questore ai fini del rilascio di un permesso di soggiorno per “protezione speciale”.
Ed invero, ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. 286/1998 (Testo Unico Immigrazione) e dell'art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, il giudice è chiamato a valutare se l'allontanamento dello straniero dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare.
Nonostante la successione di discipline normative – sia nella versione anteriore che successiva al cosiddetto “decreto Cutro” (d.l. 20/2023, conv. in l. 50/2023) – resta fermo l'obbligo, per l'autorità giudiziaria, di tutelare la vita privata e familiare dello straniero, secondo i principi convenzionali e costituzionali.
Tale obbligo trova fondamento nell'art. 5, comma 6, TUI e nell'art. 8 CEDU, come costantemente affermato dalla giurisprudenza della Corte di cassazione (Cass. civ., sez. I, 2 novembre 2021, n. 31188; Cass. civ., sez. I, 22 maggio 2019, n. 13897) e della
Corte EDU (Boultif c. Svizzera, 2001; Üner c. Paesi Bassi, 2006; Jeunesse c. Paesi Bassi,
2014).
Come già rilevato dalla Suprema Corte, invero, il diritto al rispetto della vita privata e familiare è tutelato dall'art. 8 CEDU e rientra in quel “catalogo aperto” di diritti fondamentali connessi alla dignità della persona e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, tutelati dagli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost., trovando dunque il suo fondamento in fonti sovraordinate rispetto alla legislazione ordinaria
(cfr. Cass. Civ. n. 28161/2023, n. 28162/2023).
Di recente, infatti, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 25593 del 10.11.2025, resa in seguito a rinvio pregiudiziale relativa al quesito se “a seguito del d.l. 20/2023 e dell'abrogazione di parte dell'art. 19, comma 1.1, TUI, la tutela della vita privata e familiare dello straniero sia ancora garantita dall'ordinamento”, ha fissato il seguente principio di diritto:
“La rivisitazione, a opera del decreto-legge n. 20 del 2023, convertito nella legge n. 50 del 2023, dell'istituto della protezione complementare non ha determinato il venir meno della tutela della vita privata e familiare dello straniero che si trova in Italia, tan- to più che il tessuto normativo continua a richiedere il rispetto degli obblighi costituzionali e convenzionali. Ne deriva che la protezione complementare può essere accordata in presenza di un radicamento del cittadino straniero sul territorio nazionale sufficientemente forte da far ritenere che un suo allontanamento, che non sia imposto da prevalenti ragioni di sicurezza nazionale o di ordine pubblico, determini una violazione del suo diritto alla vita familiare o alla vita priva- ta. Nessun rilievo ostativo assume il fatto che tale radicamento sia avvenuto nel tempo necessario ad esaminare le domande del cittadino straniero di accesso alle protezioni maggiori. La tutela della vita privata e familiare esige una valutazione di proporzionalità e di bi- lanciamento nel caso concreto, secondo i criteri elaborati dalla Corte Edu e dalla pronuncia a Sezioni Unite 9 settembre 2021, n. 24413, tenendo conto dei legami familiari sviluppati in Italia, della durata della presenza della persona sul territorio nazionale, delle relazioni sociali intessute, del grado di integrazione lavorativa realizzato e del legame con la comunità anche sotto il profilo del necessario rispetto delle sue regole. Tali elementi vanno messi in comparazione con l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il paese d'origine e con la gravità delle difficoltà che il richiedente potrebbe incontrare nel paese verso il quale dovrebbe fare rientro”.
Resta fermo, dunque, il necessario bilanciamento con altri interessi costituzionalmente protetti, in considerazione dei problemi di sicurezza e di ordine pubblico connessi a flussi migratori incontrollati, pertanto il riconoscimento della protezione speciale impone al giudice di operare un bilanciamento tra l'interesse dello Stato al controllo dell'immigrazione e alla tutela della sicurezza nazionale e dell'ordine pubblico, e l'interesse del singolo straniero alla salvaguardia della propria vita privata e familiare, come tutelata dall'art. 8 CEDU.
Tale bilanciamento deve essere condotto secondo il principio di proporzionalità, valutando se l'allontanamento dal territorio nazionale sia necessario e non ecceda quanto richiesto dal perseguimento degli scopi pubblici, come ad esempio il mantenimento dell'ordine pubblico, la tutela della sicurezza nazionale e la prevenzione dei reati.
Solo ove il sacrificio imposto all'individuo risulti proporzionato rispetto al bisogno sociale perseguito, l'ingerenza statale può ritenersi legittima;
diversamente, va riconosciuta la tutela richiesta.
Pertanto, in presenza di segnali chiari di integrazione o di vita familiare reale, e in assenza di motivi ostativi di sicurezza, il diritto al rispetto della vita privata e familiare dello straniero prevale sull'interesse pubblico all'allontanamento, imponendo il riconoscimento della protezione speciale.
Nel caso di specie, detti presupposti si ritengono sussistenti.
Ed infatti, il ricorrente ha documentato di avere svolto regolare attività lavorativa alle dipendenze di “Pito srls”, con sede legale a Balestrate, via Palermo 2, con la qualifica di garzone di cucina, in forza di un contratto di lavoro a tempo indeterminato dal
25/08/2022, come si evince dalla comunicazione IL e dalle buste paga per l'anno
2022 relative ai mesi di agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre, per l'anno
2023 relative ai mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, ottobre, novembre e dicembre, per l'anno 2024 relativa al mese di gennaio e dalla certificazione Unica 2024 (anno di imposta 2023); alle dipendenze di “Garonna Service di Garonna Aurelio”, con sede ad
Alcamo, via Baldassare Massa, con la mansione di operaio, in forza di un contratto di lavoro a tempo determinato dal 21/06/2024 al 20/11/2024, come si evince dalla lettera di assunzione a tempo parziale e determinato depositata in atti;
ed ancora alle dipendenze di “Pito srls”, in forza di un contratto di lavoro a tempo determinato dal
12/04/2025 al 30/09/2025 come si evince dalla comunicazione IL e dalle buste paga relative ai mesi di giugno e luglio 2025 depositate in atti.
Il richiedente ha depositato un contratto di locazione ad uso abitativo a suo nome decorrente dal 13.09.2022 con scadenza al 12.09.2025.
Inoltre, deve ritenersi che il ricorrente versi in una condizione di particolare vulnerabilità correlata alla presumibile difficoltà di inserirsi nuovamente, dopo anni, in un adeguato contesto sociale e lavorativo in caso di rimpatrio nel paese di origine
(cui consegue una obiettiva difficoltà di procurarsi adeguati mezzi di sussistenza e, in ultima analisi, di raggiungere condizioni di vita accettabili connotate dalla concreta possibilità di esercizio di diritti sociali analoghi a quelli riconosciuti dallo Stato italiano).
In definitiva, va riconosciuto il diritto del ricorrente al rilascio di un permesso per protezione speciale, dato che il suo allontanamento dal territorio italiano è precluso dall'esigenza di rispettare la vita privata e familiare dello stesso, esigenza espressamente tutelata dall'art. 8 CEDU, il quale trova diretta applicazione nel caso di specie in virtù del richiamo contenuto nell'art. 5, comma 6, d.lgs. 286/98 (cui fa espresso rinvio il citato art. 19, comma 1.1, del medesimo testo normativo), in base al quale “è fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato
Italiano”.
Pertanto, avuto riguardo alle argomentazioni sopra svolte e considerato che dagli atti del giudizio non emerge che l'allontanamento del ricorrente sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica, nonché di protezione della salute, il ricorso merita accoglimento.
5. Sussistono giusti motivi per lasciare integralmente le spese del giudizio a carico di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pro- nunciando:
• dichiara la contumacia dell'Amministrazione resistente;
• in accoglimento del ricorso, accerta il diritto di , sopra meglio Parte_1
generalizzato, al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 comma 1.2 del d.lgs. n. 286/1998, disponendo la trasmissione degli atti al Sig. Questore della Provincia territorialmente competente per il rilascio di detto permesso di soggiorno;
• lascia integralmente le spese a carico di parte ricorrente
Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alle parti costituite e per gli ulteriori adempimenti di competenza.
Così deciso, nella camera di consiglio del 19/11/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
MI NO NC IC