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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 18/03/2025, n. 115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 115 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1350/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1350/2024
Oggi 18 marzo 2025, ore 10.30, innanzi al Giudice, dott. Maddalena Ghisolfi, sono comparsi: per parte ricorrente l'avv. Paola Morelli;
Parte_1 parte resistente contumace. Il Giudice invita il procuratore di parte ricorrente alla discussione. L'avv. Paola Morelli discute oralmente la causa e si riporta alle conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo. Il Giudice Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone integrale lettura alla parte presente.
Il Giudice
dott.ssa Maddalena Ghisolfi
pagina 1 di 6 N.R.G. 1350/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maddalena Ghisolfi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1350/2024 promossa da:
(C.F. , in persona dell'Amministratore pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso, nel presente giudizio, dall'avv. Paola Morelli, elettivamente domiciliato in Piacenza, via San Siro n. 76, presso lo studio del suddetto difensore;
RICORRENTE contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._1
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come da foglio depositato telematicamente, che qui si intende integralmente ritrascritto.
pagina 2 di 6 Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
1) Con ricorso ex artt. 281 decies e ss. c.p.c. depositato in data 25.07.2025, ritualmente notificato con pedissequo decreto di fissazione d'udienza del 26.07.2025, il ha convenuto in Parte_1 giudizio chiedendo che fosse accertato e dichiarato che quest'ultimo era erede puro e Controparte_1 semplice del padre, deceduto a Piacenza l'01.05.2022, e, di conseguenza, pieno Persona_1
proprietario degli immobili siti in Piacenza, via Scoto n. 58, censiti al N.C.E.U. di detto Comune: al foglio 70, particella 1004, sub. 8, cat. A/3, classe 4, vani 5; al foglio 70, particella 1004, sub. 20, cat.
c/6, classe 7, consistenza 12 mq;
in via subordinata, che fosse accertata e dichiarata l'intervenuta accettazione tacita dell'eredità paterna. A sostegno delle proprie pretese, deduceva che:
- risultava essere proprietario, nella misura di ¼, con il padre Controparte_1 Persona_1
proprietario della restante quota di ¾, dell'immobile facente parte dello stabile condominiale denominato sito in Piacenza, via Scoto n. 58, censito al N.C.E.U. del suddetto Parte_1
Comune: al foglio 70, particella 1004, sub. 8, cat. A/3, classe 4, vani 5; al foglio 70, particella 1004, sub. 20, cat. c/6, classe 7, consistenza 12 mq;
- in data 01.05.2022, decedeva Persona_1
- a seguito del decesso del padre, manteneva la propria residenza presso l'immobile Controparte_1
de quo, senza corrispondere quanto dovuto a titolo di oneri condominiali;
- a fronte del suddetto inadempimento, parte ricorrente otteneva l'emissione, da parte del Giudice di
Pace di Piacenza, dei decreti ingiuntivi provvisoriamente esecutivi n. 170/2023, R.G. n. 266/2023, del
23.02.2023, e n. 310/2024, RG n. 205/2024, del 12.02.2024, entrambi notificati per compiuta giacenza ad Controparte_1
- stante il persistente inadempimento del resistente, il promuoveva, dinnanzi al Parte_1
Tribunale Ordinario di Piacenza, la procedura esecutiva immobiliare iscritta al n. R.G. 59/2023, al fine di poter soddisfare i propri crediti;
- pur avendo la piena disponibilità dell'immobile ereditato, non provvedeva alla Controparte_1 redazione dell'inventario entro tre mesi dall'apertura della successione, non accettava l'eredità con beneficio di inventario, né rinunciava alla stessa, né provvedeva alla dichiarazione di successione ed alla relativa voltura catastale, tal ché l'immobile sito in Piacenza, via Scoto n. 58, risultava ancora cointestato con il padre deceduto.
1.1) All'udienza dell'11.02.2025, il G.I., verificata la regolarità della notifica dell'atto introduttivo al resistente e constatata la sua mancata costituzione in giudizio, ne dichiarava la contumacia ed ammetteva le prove orali formulate da parte ricorrente, le quali venivano assunte all'udienza del
04.03.2025. All'esito, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza di discussione orale ai pagina 3 di 6 sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.. Alla successiva udienza del 18.03.2025, fatte precisare le conclusioni, pronunciava sentenza mediante lettura del dispositivo alle parti presenti e deposito della stessa nel fascicolo telematico.
2) La domanda è fondata ed il ricorso merita accoglimento.
In punto di diritto, giova ricordare che le regole cui la legge subordina la facoltà, per l'erede che si trovi nel possesso dei beni ereditari, di accettare l'eredità con beneficio d'inventario sono stabilire - per i fini che qui interessano – dall'art. 485 c.c.. Questa norma distingue tre ipotesi:
I) il chiamato all'eredità che si trova nel possesso dei beni ereditari deve ultimare l'inventario entro tre mesi dell'apertura della successione o della notizia della devoluta eredità (comma 1);
II) se fa l'inventario tempestivamente, potrà poi rinunciare all'eredità anche dopo la scadenza dei tre mesi, purché entro quaranta giorni dall'ultimazione dell'inventario (comma 3; così Cass., sez. II, sent. n.
2067 del 27.07.1964);
III) se, invece, il chiamato all'eredità non compie l'inventario nel termine stabilito dalla legge, è considerato erede puro e semplice e non può più rinunciare all'eredità (comma 2).
In applicazione di queste chiare disposizioni normative, la giurisprudenza di legittimità ha stabilito:
a) sul piano sostanziale, che quando il chiamato all'eredità si trovi, al momento dell'apertura della successione, nel possesso dei beni ereditari, l'onere del compimento dell'inventario nel termine di legge
“condiziona non solo la facoltà di accettare con beneficio d'inventario, ma anche quella di rinunciare all'eredità in maniera efficace nei confronti dei creditori del de cuius” (Cass., sez. VI, ord. n. 15690 del
23.07.2020; Cass., sez. III, sent. n. 4845 del 29.03.2003);
b) sul piano processuale, che quando l'erede del debitore eccepisca di avere rinunciato all'eredità, la prova del mero decorso del termine previsto dall'art. 485 c.c. senza che l'inventario sia stato redatto
“implica che il chiamato all'eredità debba essere considerato erede puro e semplice e determina, di per sé, l'inefficacia della rinuncia” (Cass., sez. II, sent. n. 6275 del 10.03.2017).
Pertanto, quando sorga controversia circa l'acquisto della qualità di erede in capo all'avente causa del debitore defunto, innanzitutto occorrerà accertare se questi, al momento della morte del decuius, si trovasse o meno nel possesso dei beni ereditari;
in caso affermativo, occorrerà accertare se abbia o non abbia ultimato tempestivamente l'inventario.
Ebbene, nel caso di specie, è stata raggiunta la prova, da un lato, che si trovi nel Controparte_1 possesso dei beni relitti dal padre, ossia per la quota di spettanza di quest'ultimo Persona_1 di tale compendio;
dall'altro, che lo stesso non ha compiuto l'inventario entro il termine previsto.
A riguardo, il teste ha dichiarato: “E' vero. Sono a conoscenza di questa circostanza Testimone_1 in quanto abito nel . Ci vivo più da più di cinquant'anni. In questo condominio ci Parte_1
pagina 4 di 6 sono dodici immobili. L'appartamento di cui al capitolo è abitato, vedo le tapparelle sollevate e le luci accese. Capita spesso che incontri il signor negli spazi comuni del Condominio. Controparte_1
ha praticamente sempre vissuto in questo appartamento. So che, in un primo tempo Controparte_1
ci viveva con i genitori e, quando questi sono morti, ha abitato altrove, per un certo periodo, con la sua compagna ma poi è tornato a vivere nel . Ciò da circa sei o sette anni”. Parte_1
Tali circostanze sono state confermate anche dal teste la quale ha affermato: “E' vero. Testimone_2
Sono a conoscenza di questa circostanza in quanto abito nel . Ci vivo dal 1986. In Parte_1 questo condominio ci sono dodici immobili. L'appartamento di cui al capitolo, vedo le tapparelle sollevate e le luci accese. Mi capita di incontrare il signor negli spazi comuni del Controparte_1
Condominio. Preciso che il signor pur vivendo in questo immobile, non paga le Controparte_1
spese condominiali dal 2022. Lui, fino a poco tempo fa, diceva che aveva un lavoro ma adesso lo vedo in giro anche in orario di lavoro”.
Peraltro, il resistente, pur ritualmente citato, non si è costituito in giudizio, così mancando di addurre elementi di segno contrario alla tesi sostenuta dal Controparte_2
Ciò premesso, sulla base di siffatte risultanze, può dirsi, quindi, integrata la fattispecie prevista e disciplinata dall'art. 485, comma 2, c.c..
3) Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. accoglie la domanda proposta da nei confronti di per Parte_1 Controparte_1
l'effetto, visto l'art. 485 c.c.,
2. accerta e dichiara che nato a [...] l'[...] (c.f. Controparte_1
), ha acquistato la qualità di erede di nato a [...] il C.F._1 Persona_1
28.11.1940 (c.f. ), deceduto a Piacenza in data 01.05.2022, ed ha, quindi, la C.F._2
piena ed intera proprietà, anche per la residua quota di 3/4, degli immobili siti in Piacenza, via Scoto n.
58, censiti al locale Catasto Fabbricati come segue: al foglio 70, particella 1004, sub. 8, cat. A/3, classe
4, vani 5; al foglio 70, particella 1004, sub. 20, cat. C/6, classe 7, consistenza 12 mq;
3. ordina al Conservatore territorialmente competente, ai sensi degli artt. 2648 c.c. e 702 ter, comma 6,
c.p.c., la trascrizione di tale sentenza, con esonero dello stesso da ogni responsabilità;
4. condanna a corrispondere al in persona Controparte_1 Parte_1
dell'Amministratore pro tempore, le spese di lite sostenute per il presente giudizio, che, in ragione del valore della causa, si liquidano in € 2.360,00, oltre 15% spese generali, Iva e Cpa alle rispettive aliquote di legge.
pagina 5 di 6 Si comunichi.
Piacenza, 18 marzo 2025
Il Giudice
dott.ssa Maddalena Ghisolfi
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1350/2024
Oggi 18 marzo 2025, ore 10.30, innanzi al Giudice, dott. Maddalena Ghisolfi, sono comparsi: per parte ricorrente l'avv. Paola Morelli;
Parte_1 parte resistente contumace. Il Giudice invita il procuratore di parte ricorrente alla discussione. L'avv. Paola Morelli discute oralmente la causa e si riporta alle conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo. Il Giudice Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone integrale lettura alla parte presente.
Il Giudice
dott.ssa Maddalena Ghisolfi
pagina 1 di 6 N.R.G. 1350/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maddalena Ghisolfi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1350/2024 promossa da:
(C.F. , in persona dell'Amministratore pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso, nel presente giudizio, dall'avv. Paola Morelli, elettivamente domiciliato in Piacenza, via San Siro n. 76, presso lo studio del suddetto difensore;
RICORRENTE contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._1
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come da foglio depositato telematicamente, che qui si intende integralmente ritrascritto.
pagina 2 di 6 Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
1) Con ricorso ex artt. 281 decies e ss. c.p.c. depositato in data 25.07.2025, ritualmente notificato con pedissequo decreto di fissazione d'udienza del 26.07.2025, il ha convenuto in Parte_1 giudizio chiedendo che fosse accertato e dichiarato che quest'ultimo era erede puro e Controparte_1 semplice del padre, deceduto a Piacenza l'01.05.2022, e, di conseguenza, pieno Persona_1
proprietario degli immobili siti in Piacenza, via Scoto n. 58, censiti al N.C.E.U. di detto Comune: al foglio 70, particella 1004, sub. 8, cat. A/3, classe 4, vani 5; al foglio 70, particella 1004, sub. 20, cat.
c/6, classe 7, consistenza 12 mq;
in via subordinata, che fosse accertata e dichiarata l'intervenuta accettazione tacita dell'eredità paterna. A sostegno delle proprie pretese, deduceva che:
- risultava essere proprietario, nella misura di ¼, con il padre Controparte_1 Persona_1
proprietario della restante quota di ¾, dell'immobile facente parte dello stabile condominiale denominato sito in Piacenza, via Scoto n. 58, censito al N.C.E.U. del suddetto Parte_1
Comune: al foglio 70, particella 1004, sub. 8, cat. A/3, classe 4, vani 5; al foglio 70, particella 1004, sub. 20, cat. c/6, classe 7, consistenza 12 mq;
- in data 01.05.2022, decedeva Persona_1
- a seguito del decesso del padre, manteneva la propria residenza presso l'immobile Controparte_1
de quo, senza corrispondere quanto dovuto a titolo di oneri condominiali;
- a fronte del suddetto inadempimento, parte ricorrente otteneva l'emissione, da parte del Giudice di
Pace di Piacenza, dei decreti ingiuntivi provvisoriamente esecutivi n. 170/2023, R.G. n. 266/2023, del
23.02.2023, e n. 310/2024, RG n. 205/2024, del 12.02.2024, entrambi notificati per compiuta giacenza ad Controparte_1
- stante il persistente inadempimento del resistente, il promuoveva, dinnanzi al Parte_1
Tribunale Ordinario di Piacenza, la procedura esecutiva immobiliare iscritta al n. R.G. 59/2023, al fine di poter soddisfare i propri crediti;
- pur avendo la piena disponibilità dell'immobile ereditato, non provvedeva alla Controparte_1 redazione dell'inventario entro tre mesi dall'apertura della successione, non accettava l'eredità con beneficio di inventario, né rinunciava alla stessa, né provvedeva alla dichiarazione di successione ed alla relativa voltura catastale, tal ché l'immobile sito in Piacenza, via Scoto n. 58, risultava ancora cointestato con il padre deceduto.
1.1) All'udienza dell'11.02.2025, il G.I., verificata la regolarità della notifica dell'atto introduttivo al resistente e constatata la sua mancata costituzione in giudizio, ne dichiarava la contumacia ed ammetteva le prove orali formulate da parte ricorrente, le quali venivano assunte all'udienza del
04.03.2025. All'esito, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza di discussione orale ai pagina 3 di 6 sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.. Alla successiva udienza del 18.03.2025, fatte precisare le conclusioni, pronunciava sentenza mediante lettura del dispositivo alle parti presenti e deposito della stessa nel fascicolo telematico.
2) La domanda è fondata ed il ricorso merita accoglimento.
In punto di diritto, giova ricordare che le regole cui la legge subordina la facoltà, per l'erede che si trovi nel possesso dei beni ereditari, di accettare l'eredità con beneficio d'inventario sono stabilire - per i fini che qui interessano – dall'art. 485 c.c.. Questa norma distingue tre ipotesi:
I) il chiamato all'eredità che si trova nel possesso dei beni ereditari deve ultimare l'inventario entro tre mesi dell'apertura della successione o della notizia della devoluta eredità (comma 1);
II) se fa l'inventario tempestivamente, potrà poi rinunciare all'eredità anche dopo la scadenza dei tre mesi, purché entro quaranta giorni dall'ultimazione dell'inventario (comma 3; così Cass., sez. II, sent. n.
2067 del 27.07.1964);
III) se, invece, il chiamato all'eredità non compie l'inventario nel termine stabilito dalla legge, è considerato erede puro e semplice e non può più rinunciare all'eredità (comma 2).
In applicazione di queste chiare disposizioni normative, la giurisprudenza di legittimità ha stabilito:
a) sul piano sostanziale, che quando il chiamato all'eredità si trovi, al momento dell'apertura della successione, nel possesso dei beni ereditari, l'onere del compimento dell'inventario nel termine di legge
“condiziona non solo la facoltà di accettare con beneficio d'inventario, ma anche quella di rinunciare all'eredità in maniera efficace nei confronti dei creditori del de cuius” (Cass., sez. VI, ord. n. 15690 del
23.07.2020; Cass., sez. III, sent. n. 4845 del 29.03.2003);
b) sul piano processuale, che quando l'erede del debitore eccepisca di avere rinunciato all'eredità, la prova del mero decorso del termine previsto dall'art. 485 c.c. senza che l'inventario sia stato redatto
“implica che il chiamato all'eredità debba essere considerato erede puro e semplice e determina, di per sé, l'inefficacia della rinuncia” (Cass., sez. II, sent. n. 6275 del 10.03.2017).
Pertanto, quando sorga controversia circa l'acquisto della qualità di erede in capo all'avente causa del debitore defunto, innanzitutto occorrerà accertare se questi, al momento della morte del decuius, si trovasse o meno nel possesso dei beni ereditari;
in caso affermativo, occorrerà accertare se abbia o non abbia ultimato tempestivamente l'inventario.
Ebbene, nel caso di specie, è stata raggiunta la prova, da un lato, che si trovi nel Controparte_1 possesso dei beni relitti dal padre, ossia per la quota di spettanza di quest'ultimo Persona_1 di tale compendio;
dall'altro, che lo stesso non ha compiuto l'inventario entro il termine previsto.
A riguardo, il teste ha dichiarato: “E' vero. Sono a conoscenza di questa circostanza Testimone_1 in quanto abito nel . Ci vivo più da più di cinquant'anni. In questo condominio ci Parte_1
pagina 4 di 6 sono dodici immobili. L'appartamento di cui al capitolo è abitato, vedo le tapparelle sollevate e le luci accese. Capita spesso che incontri il signor negli spazi comuni del Condominio. Controparte_1
ha praticamente sempre vissuto in questo appartamento. So che, in un primo tempo Controparte_1
ci viveva con i genitori e, quando questi sono morti, ha abitato altrove, per un certo periodo, con la sua compagna ma poi è tornato a vivere nel . Ciò da circa sei o sette anni”. Parte_1
Tali circostanze sono state confermate anche dal teste la quale ha affermato: “E' vero. Testimone_2
Sono a conoscenza di questa circostanza in quanto abito nel . Ci vivo dal 1986. In Parte_1 questo condominio ci sono dodici immobili. L'appartamento di cui al capitolo, vedo le tapparelle sollevate e le luci accese. Mi capita di incontrare il signor negli spazi comuni del Controparte_1
Condominio. Preciso che il signor pur vivendo in questo immobile, non paga le Controparte_1
spese condominiali dal 2022. Lui, fino a poco tempo fa, diceva che aveva un lavoro ma adesso lo vedo in giro anche in orario di lavoro”.
Peraltro, il resistente, pur ritualmente citato, non si è costituito in giudizio, così mancando di addurre elementi di segno contrario alla tesi sostenuta dal Controparte_2
Ciò premesso, sulla base di siffatte risultanze, può dirsi, quindi, integrata la fattispecie prevista e disciplinata dall'art. 485, comma 2, c.c..
3) Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. accoglie la domanda proposta da nei confronti di per Parte_1 Controparte_1
l'effetto, visto l'art. 485 c.c.,
2. accerta e dichiara che nato a [...] l'[...] (c.f. Controparte_1
), ha acquistato la qualità di erede di nato a [...] il C.F._1 Persona_1
28.11.1940 (c.f. ), deceduto a Piacenza in data 01.05.2022, ed ha, quindi, la C.F._2
piena ed intera proprietà, anche per la residua quota di 3/4, degli immobili siti in Piacenza, via Scoto n.
58, censiti al locale Catasto Fabbricati come segue: al foglio 70, particella 1004, sub. 8, cat. A/3, classe
4, vani 5; al foglio 70, particella 1004, sub. 20, cat. C/6, classe 7, consistenza 12 mq;
3. ordina al Conservatore territorialmente competente, ai sensi degli artt. 2648 c.c. e 702 ter, comma 6,
c.p.c., la trascrizione di tale sentenza, con esonero dello stesso da ogni responsabilità;
4. condanna a corrispondere al in persona Controparte_1 Parte_1
dell'Amministratore pro tempore, le spese di lite sostenute per il presente giudizio, che, in ragione del valore della causa, si liquidano in € 2.360,00, oltre 15% spese generali, Iva e Cpa alle rispettive aliquote di legge.
pagina 5 di 6 Si comunichi.
Piacenza, 18 marzo 2025
Il Giudice
dott.ssa Maddalena Ghisolfi
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