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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Como, sez. II, sentenza 07/01/2026, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Como |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 9/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COMO Sezione 2, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
MONTANARI DONATELLA, Presidente
IN MA, AT
PIROLA ANDREA FRANCESCO, Giudice
in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 220/2025 depositato il 04/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Como
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. CO.REG.UF.0022757.18-02-2025.U REC.CREDITO.IMP 2023
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 319/2025 depositato il
11/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente ha impugnato il diniego opposto dall'Agenzia Entrate di Como all'istanza di rimborso del credito
Irpef pari a complessivi euro 6671,00 (per gli anni d'imposta 2020 e 2021) non ritenendo l'Ufficio applicabile il regime fiscale agevolato dei cd impatriati ex art 16 d. lgs. n 147/2015.
L'Ufficio aveva negato il rimborso poichè la circolare dell'Agenzia Entrate n 33 del 28.12.2020 impedirebbe l'applicazione del regime agevolativo nelle ipotesi in cui l'impatriato non abbia formulato alcuna richiesta al proprio datore di lavoro né ne abbia dato evidenza nelle relative dichiarazioni dei redditi, essendo preclusa, trattandosi di un regime opzionale, la possibilità di presentare una dichiarazione dei redditi c.d. “integrativa a favore” oltre il termine di novanta giorni dalla scadenza ordinaria”.
La ricorrente ha lamentato l'illegittimità del diniego per violazione e falsa applicazione dell'art 16 D Lgs n
147/2015, come interpretato alla stregua della pronuncia della Corte di Cassazione n 34655 del 27.12.2024, secondo cui il diritto al rimborso va riconosciuto a prescindere dall'adempimento di qualsiasi obbligo di carattere formale.
Nel motivo di ricorso è evidenziato che essa ricorrente:
- nel 2018 era rientrata in Italia;
- per gli anni 2020 e 2021, aveva presentato le dichiarazioni (Modelli 730/2021 e 730/2022) per redditi di lavoro dipendente, non compilando i campi richiesti per l'applicazione delle agevolazioni di cui all'art. 16 D.
Lgs. 147/2015 a suo tempo vigente per l'anno 2018;
- nel 2023 aveva presentato le dichiarazioni integrative (Modelli Redditi PF 2021 per l'anno 2020 e PF 2022 per l'anno 2021) chiedendo l'applicazione della agevolazione “Lavoratori Impatriati”;
- nel 2024 aveva presentato la dichiarazione (Mod.730/2024) per l'anno di imposta 2023 indicando nel quadro F sezione III rigo F4 i crediti d'imposta scaturiti dalle dichiarazioni integrative a favore, al fine di ottenerne il relativo rimborso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e, pertanto, va pertanto accolto.
La Corte ritiene di aderire all'orientamento giurisprudenziale di legittimità (Corte Cass n 34655/2024 del 27 dicembre 2024) ed anche di merito (CGT II Lombardia, sentenza n. 940/2023) sulla possibilità per i lavoratori impatriati di ottenere il rimborso successivamente al riconoscimento ex post dei benefici fiscali non fruiti in precedenti annualità.
L'esegesi della norma proposta dall'Amministrazione Finanziaria è erronea in quanto non trova supporto nella lettera e nella ratio del citato articolo 16 D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147, atteso che la disposizione in parola - la cui ratio è quella di favorire il rientro in Italia di lavoratori italiani che abbiano prestato all'estero la propria attività lavorativa - riconosce il diritto al rimborso Irpef sulla sola base della sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 16 D.Lgs. 147/2015, a prescindere dall'adempimento di qualsiasi obbligo di carattere formale.
Del resto, va rimarcato come il contribuente interessato può presentare richiesta di rimborso ai sensi dell'art. 38 D.P.R 602/73 a un Ufficio territoriale dell'Agenzia delle entrate, allegando la documentazione rilevante a dimostrare la sussistenza dei presupposti per la fruizione del beneficio.
Pertanto, il mancato adempimento nei termini previsti dall'Agenzia delle Entrate di quanto necessario per usufruire dell'agevolazione non comporta la decadenza del beneficio fiscale, non essendo condizioni per legittimare il rimborso, ma preclude solamente l'attivazione della procedura di richiesta dal beneficio tramite il sostituto d'imposta, gravando così il contribuente dell'onere di chiedere il rimborso, ove intenda recuperare la maggiore imposta versata, anche tramite dichiarazione integrativa. Non vi è altra criticità oggetto di discussione tra le parti, con la conseguenza che il diritto al rimborso va riconosciuto.
Le spese di lite possono essere compensate attesa la obiettiva controvertibilità delle questioni in fatto e in diritto trattate.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e compensa le spese di lite.
Como, 10-12-2025
Il Presidente Il Giudice relatore estensore dr.ssa Donatella Montanari dr. Marco Mancini
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COMO Sezione 2, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
MONTANARI DONATELLA, Presidente
IN MA, AT
PIROLA ANDREA FRANCESCO, Giudice
in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 220/2025 depositato il 04/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Como
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. CO.REG.UF.0022757.18-02-2025.U REC.CREDITO.IMP 2023
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 319/2025 depositato il
11/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente ha impugnato il diniego opposto dall'Agenzia Entrate di Como all'istanza di rimborso del credito
Irpef pari a complessivi euro 6671,00 (per gli anni d'imposta 2020 e 2021) non ritenendo l'Ufficio applicabile il regime fiscale agevolato dei cd impatriati ex art 16 d. lgs. n 147/2015.
L'Ufficio aveva negato il rimborso poichè la circolare dell'Agenzia Entrate n 33 del 28.12.2020 impedirebbe l'applicazione del regime agevolativo nelle ipotesi in cui l'impatriato non abbia formulato alcuna richiesta al proprio datore di lavoro né ne abbia dato evidenza nelle relative dichiarazioni dei redditi, essendo preclusa, trattandosi di un regime opzionale, la possibilità di presentare una dichiarazione dei redditi c.d. “integrativa a favore” oltre il termine di novanta giorni dalla scadenza ordinaria”.
La ricorrente ha lamentato l'illegittimità del diniego per violazione e falsa applicazione dell'art 16 D Lgs n
147/2015, come interpretato alla stregua della pronuncia della Corte di Cassazione n 34655 del 27.12.2024, secondo cui il diritto al rimborso va riconosciuto a prescindere dall'adempimento di qualsiasi obbligo di carattere formale.
Nel motivo di ricorso è evidenziato che essa ricorrente:
- nel 2018 era rientrata in Italia;
- per gli anni 2020 e 2021, aveva presentato le dichiarazioni (Modelli 730/2021 e 730/2022) per redditi di lavoro dipendente, non compilando i campi richiesti per l'applicazione delle agevolazioni di cui all'art. 16 D.
Lgs. 147/2015 a suo tempo vigente per l'anno 2018;
- nel 2023 aveva presentato le dichiarazioni integrative (Modelli Redditi PF 2021 per l'anno 2020 e PF 2022 per l'anno 2021) chiedendo l'applicazione della agevolazione “Lavoratori Impatriati”;
- nel 2024 aveva presentato la dichiarazione (Mod.730/2024) per l'anno di imposta 2023 indicando nel quadro F sezione III rigo F4 i crediti d'imposta scaturiti dalle dichiarazioni integrative a favore, al fine di ottenerne il relativo rimborso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e, pertanto, va pertanto accolto.
La Corte ritiene di aderire all'orientamento giurisprudenziale di legittimità (Corte Cass n 34655/2024 del 27 dicembre 2024) ed anche di merito (CGT II Lombardia, sentenza n. 940/2023) sulla possibilità per i lavoratori impatriati di ottenere il rimborso successivamente al riconoscimento ex post dei benefici fiscali non fruiti in precedenti annualità.
L'esegesi della norma proposta dall'Amministrazione Finanziaria è erronea in quanto non trova supporto nella lettera e nella ratio del citato articolo 16 D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147, atteso che la disposizione in parola - la cui ratio è quella di favorire il rientro in Italia di lavoratori italiani che abbiano prestato all'estero la propria attività lavorativa - riconosce il diritto al rimborso Irpef sulla sola base della sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 16 D.Lgs. 147/2015, a prescindere dall'adempimento di qualsiasi obbligo di carattere formale.
Del resto, va rimarcato come il contribuente interessato può presentare richiesta di rimborso ai sensi dell'art. 38 D.P.R 602/73 a un Ufficio territoriale dell'Agenzia delle entrate, allegando la documentazione rilevante a dimostrare la sussistenza dei presupposti per la fruizione del beneficio.
Pertanto, il mancato adempimento nei termini previsti dall'Agenzia delle Entrate di quanto necessario per usufruire dell'agevolazione non comporta la decadenza del beneficio fiscale, non essendo condizioni per legittimare il rimborso, ma preclude solamente l'attivazione della procedura di richiesta dal beneficio tramite il sostituto d'imposta, gravando così il contribuente dell'onere di chiedere il rimborso, ove intenda recuperare la maggiore imposta versata, anche tramite dichiarazione integrativa. Non vi è altra criticità oggetto di discussione tra le parti, con la conseguenza che il diritto al rimborso va riconosciuto.
Le spese di lite possono essere compensate attesa la obiettiva controvertibilità delle questioni in fatto e in diritto trattate.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e compensa le spese di lite.
Como, 10-12-2025
Il Presidente Il Giudice relatore estensore dr.ssa Donatella Montanari dr. Marco Mancini