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Sentenza 2 settembre 2025
Sentenza 2 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 02/09/2025, n. 463 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 463 |
| Data del deposito : | 2 settembre 2025 |
Testo completo
N.R.G.1489/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA
TRA
(cf. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
SEGAGNI SARA
PARTE RICORRENTE
E
c.f. ) con il patrocinio dell'avv. DE BERNARDINIS Controparte_1 P.IVA_1
CANDIDA e dell'avv. MARTINEZ ANTONELLO SILVERIO
PARTE RESISTENTE
Oggi 02/09/2025 ad ore 09.51 innanzi al giudice Andrea Francesco Forcina, sono comparsi: per parte ricorrente l'avv. SEGAGNI SARA e la parte personalmente. per parte resistente l'avv. DE BERNARDINIS CANDIDA
Il giudice invita le parti a discutere la causa e a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti, riportandosi ai propri atti, precisano le conclusioni come segue:
PARTE RICORRENTE
Nel merito: previa fissazione d'udienza ex art 414 cpc, per tutte le ragioni esposte, accertare e dichiarare l'illegittimità/ nullità/ annullabilità del trasferimento disposto da Controparte_1 in persona del legale rapp.te pro tempore, nei confronti del sig. comunicato in Parte_1 data 19.06.2024 e con effetto dal 01.07.2024 e per l'effetto annullare e/o revocare il suddetto trasferimento ordinando alla società convenuta di reintegrare e/o riammettere il ricorrente nella posizione lavorativa di addetto al magazzino con inquadramento al IV livello del CCNL commercio presso l'unità di Casteggio (PV) – via San Maiolo, 20. In subordine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Giudice adìto ritenesse legittimo il trasferimento, alla luce del grave e rilevante disagio economico che tale trasferimento causerebbe al lavoratore, condannare parte convenuta al riconoscimento e conseguente pagamento dei costi di viaggio che si quantificano in € 39,14 giornalieri per ogni giornata di lavoro e ciò sia per i costi operativi dell'automobile (spese carburante e usura auto) da sostenersi dal ricorrente quotidianamente per raggiungere la nuova sede di lavoro con l'uso dell'automobile (sulla base delle tabelle ACI 2018), sia nel caso in cui vengano utilizzati i mezzi pubblici che oltre al costo in denaro prevedono un elevato dispendio di tempo per il raggiungimento della sede lavorativa (e poi dell'abitazione) e ciò per ogni giornata lavorativa e per tutto il periodo del trasferimento, ovvero a quella diversa somma ritenuta di giustizia. In ogni caso: Condannare la parte convenuta al pagamento delle spese, delle competenze e degli onorari di causa. In via istruttoria, senza inversione dell'onere della prova, ammettersi prova per interrogatorio formale di parte convenuta e per testi sui seguenti capitoli di prova: 1. "vero che con decorrenza 01.01.2020, il sig. è transitato senza soluzione di continuità ex art 2112 c.c. Pt_1 da da cui era stato assunto in data 02.05.2008 alle dipendenze di CP_2 Controparte_1 mantenendo inalterato ogni profilo lavorativo e pertanto il livello di inquadramento (nel frattempo divenuto IV livello), l'orario di lavoro a tempo pieno dalle 8 alle 12 e dalle 13 alle
17, le mansioni di addetto al magazzino e la sede di lavoro sita in Casteggio (PV) – Via San
Maiolo, 20/A” 2. “vero che l'attività lavorativa del ricorrente si è costantemente svolta, dal momento dell'assunzione (02.05.2008) nonché successivamente al momento del trasferimento d'azienda (01.01.2020), presso la sede di Casteggio (PV)” 3. “vero che il sig. , Parte_2 padre del ricorrente, dalla fine dell'anno 2022, ha iniziato a presentare seri problemi di salute a cause dei quali necessita di costanti visite mediche e ricoveri ospedalieri” 4. “vero che il ricorrente ha reso edotta la società fin dall'anno 2023 ed in particolare i sigg.ri Per_1
(responsabile di magazzino) e sig. (responsabile magazzini centralizzati) della CP_3 situazione di salute del padre” 5. “vero che il sig. è responsabile di magazzino dalla Per_1 fine dell'anno 2021” 6. “vero che negli anni 2023 e 2024 il sig. ha spesso negato Per_1 ferie e permessi al ricorrente” 7. “vero che la società è solita imporre arbitrariamente ferie e permessi nei periodi dalla stessa stabiliti” 8. “vero che nel mese di maggio 2023 il ricorrente durante uno dei “colloqui di sviluppo” svolti periodicamente dalla società, chiede espressamente al sig. responsabile dei magazzini centralizzati, di poter conferire, CP_3 unitamente a quest'ultimo, con il sig. (responsabile di magazzino)”. 9. “vero che Per_1 durante il colloquio di cui al punto 8. sopra il ricorrente esplicita nuovamente ai responsabili la propria situazione personale e la necessità di dover usufruire periodicamente di permessi e ferie.” 10. “vero che durante il colloquio di cui al punto 8. sopra il ricorrente esprime altresì il proprio disappunto nei confronti del responsabile sig. per non avergli concesso nel Per_1 mese di febbraio 2023 ferie e permessi necessari per l'assistenza del padre.” 11. “vero che nel mese di novembre 2023, da un giorno all'altro, al ricorrente viene modificata la mansione per un paio di mesi. 12. “vero che nei mesi di novembre e dicembre 2023 il ricorrente viene assegnato alla mansione di preparatore ordini per le filiali di Cesena e Udine” 13. “vero che nel mese di gennaio 2024 il responsabile effettua una nuova modifica della mansione assegnando al ricorrente il ruolo di addetto all'etichettatura dei materiali. Per la precisione lo stesso si occupava di prelevare il materiale dagli scaffali ed inserire il codice corrispondente.”
14. “vero che nel mese di febbraio 2024, su decisione del sig. il ricorrente viene Per_1 assegnato alla mansione iniziale (di sempre). 15. “vero che nel mese di marzo 2024 il ricorrente chiede verbalmente al responsabile sig. mezz'ora di permesso per la Per_1 settimana successiva necessario per accompagnare il padre ad una visita medica ed il responsabile dopo averlo concesso, lo nega il giorno stesso in cui il sig. Per_1 Pt_1 avrebbe dovuto usufruirne” 16. “vero che nel mese di aprile 2024 il ricorrente, durante l'orario di lavoro mentre svolge la propria mansione, viene aggredito verbalmente dal responsabile sig. in quanto, suo malgrado, si trovava nelle vicinanze dello stesso Per_1 durante una discussione iniziata tra un collega ed il responsabile che apostrofa il ricorrente nel seguente modo: “spostati o ti metto a posto io, faccia da merlo”. 17. ”vero che nel mese di giugno il rappresentante sindacale, sig. preannuncia ai lavoratori un'assemblea Parte_3 con i responsabili prevista per il giorno 03.07.2024” 18. “vero che presso la sede di
Casteggio, vi sono numerosi dipendenti che svolgono la medesima mansione del ricorrente ed hanno un'anzianità di servizio maggiore e senza carichi di famiglia quali Persona_2
, Persona_3 Persona_4 Persona_5 Persona_6 Persona_7 Per_8
e 19. “vero che il ricorrente non è proprietario di automobile” 20.
[...] Persona_9
“vero che la madre del ricorrente, sig.ra è proprietaria di auto modello Alfa Parte_4
Romeo Mito” 21. “vero che la madre del ricorrente, quando la stessa necessitava della propria automobile, accompagnava il figlio sul luogo di lavoro, distante soli 8,5 Km dall'abitazione”
22. “vero che con decorrenza 01.06.2024, un collega del ricorrente – sig. - è Persona_10 stato trasformato a tempo indeterminato presso la sede di Casteggio, e così anche per Per_11
assunto a tempo determinato, trasformato a tempo indeterminato con decorrenza
[...]
01.07.2024 (data di trasferimento del ricorrente).” 23. “vero che presso la sede di Casteggio sono presenti n. due lavoratori, sigg.rri e con contratto di Parte_5 Parte_6 somministrazione di manodopera con mansione di addetti al magazzino.” 24. “vero che i lavoratori di cui al punto 23 sopra sono in missione presso l'odierna convenuta dal mese di aprile 2024 ( e maggio 2024 ( ed hanno ricevuto Parte_6 Parte_5 rispettivamente n. 4 e n. 3 proroghe della missione presso l'utilizzatrice Si CP_1 indicano quali testimoni: - Sig. , residente in [...] 104 - Sig. residente in [...] - Sig. Persona_12 Per_5
residente in [...] - Sig.ra
[...] Parte_4 residente in [...]. Si chiede che l'Ill.mo Giudice ordini a parte convenuta di depositare/esibire i contratti di assunzione e l'ultimo cedolino paga consegnato al momento del deposito del presente ricorso relativamente ai dipendenti impiegati presso le sedi di Milano, via Lattanzio, Milano, via Marcona, Milano, Via Polonia,
Peschiera Borromeo, via della Liberazione, Corsico, via Volta, Pogliano Milanese, via Enrico
Mattei, Casteggio, via San Maiolo, 20, Rozzano. Si chiede di essere ammessi a prova contraria su eventuali capitoli di prova di parte convenuta.
PARTE RESISTENTE
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e/o deduzione, e previa ogni più opportuna declaratoria del caso, anche in via incidentale, In via preliminare:
Accertare e dichiarare l'incompetenza territoriale del Giudice adito e per l'effetto rimettere le parti innanzi al Giudice territorialmente competente, ovvero innanzi al Tribunale di Milano.
In via principale: - Respingere il ricorso e le domande tutte proposte da Parte_1 perché infondate in fatto ed in diritto. In ogni caso: - Con vittoria di spese diritti ed onorari, rimborso spese forfettarie 15%, oltre agli altri oneri di legge. In via istruttoria: -Non ammettere le prove dedotte da controparte perché inammissibili, irrilevanti ed ininfluenti ai fini della risoluzione della presente controversia. -Rigettare l'istanza di esibizione formulata dal ricorrente, avente ad oggetto i contratti di assunzione e i cedolini paga dei dipendenti in forza presso le sedi di Milano, Peschiera Borromeo, Casteggio e Corsico, in quanto generica, infondata e del tutto priva di pertinenza rispetto al thema decidendum. L'istanza si pone, altresì, in evidente violazione della normativa in materia di protezione dei dati sensibili, atteso che ha per oggetto documenti contenenti dati sensibili di lavoratori terzi, e si risolve palesemente in un tentativo esplorativo finalizzato a sostituirsi alla valutazione datoriale nell'individuazione del personale da trasferire, invadendo debitamente l'area riservata all'autonomia organizzativa dell'impresa. -Ammettere la resistente a prova contraria sui capitoli eventualmente ammessi a controparte nonché a prova diretta per interpello e testi sui seguenti capitoli: 1)Vero che il magazzino di Rozzano ha raddoppiato, nel corso del 2024, la superfice disponibile da 1.660 a 3.200 metri quadrati;
2)Vero che l'articolazione interna del magazzino della filiale di Rozzano si è ampliata e include stabilmente le quattro aree operative di scarico, prelievo, trasferimento interno e carico merci. 3) Vero che la Filiale di
Rozzano conta 15 dipendenti e solo 2 di questi, oltre al ricorrente, sono addetti al magazzino;
3) Vero che la Filiale di Casteggio conta 21 dipendenti di cui 18 addetti al magazzino;
4) Vero che il Sig. nel corso degli anni ha maturato una particolare esperienza nelle Pt_1 quattro aree operative in cui è strutturato il magazzino aziendale: l'area di scarico, l'area di prelievo merci, l'area di trasferimento interno e l'area di carico;
5) Vero il Sig. risulta in Pt_1 possesso dell'abilitazione all'uso del carrello elevatore e ha piena dimestichezza con gli strumenti di radiofrequenza utilizzati per la gestione logistica del magazzino. 6) Vero che la
Filiale di Rozzano ha registrato un incremento non temporaneo del fatturato a partire dal
2024, che è continuato nei primi mesi del 2025, come si evince dal bilancino che si rammostra al teste (doc.4 ). 7) Vero che ha registrato nel 2024 una contrazione delle Controparte_1 vendite complessive pari al -5,29% su base annua;
8) Vero che nel primo trimestre del 2025 ha registrato un ulteriore flessione dello 0,77% delle vendite complessive. Controparte_1
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia la seguente sentenza ex art. 429 c.p.c. dandone lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Andrea Francesco Forcina ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1489/2024 promossa da: cf. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
SEGAGNI SARA
PARTE RICORRENTE
E
c.f. ) con il patrocinio dell'avv.DE BERNARDINIS Controparte_1 P.IVA_1
CANDIDA e dell'avv. MARTINEZ ANTONELLO SILVERIO
PARTE RESISTENTE
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
CONCISA ESPOSIZIONE
DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1. Oggetto della presente controversia è l'impugnazione del trasferimento operato dalla società resistente nei confronti del lavoratore ricorrente.
In particolare, ha allegato: Parte_1
- di aver lavorato sin dall'assunzione avvenuta in data 2 maggio 2008 presso la sede di
Casteggio;
- che con comunicazione del 19/6/2024 è stato trasferito, con decorrenza 1° luglio 2024, presso la sede di Rozzano;
- l'insussistenza delle ragioni tecniche e/o organizzative sottese alla scelta datoriale, la natura ritorsiva del trasferimento e comunque la sua esecuzione in spregio ai principi di buona fede e correttezza che dovrebbero sovraintendere lo svolgimento del rapporto contrattuale.
1.1. La società resistente ha eccepito, in via preliminare, l'incompetenza territoriale del tribunale adito e, nel merito, ha chiesto il rigetto del ricorso.
1.2. Giova evidenziare che la domanda cautelare svolta in occasione del deposito del ricorso da parte del lavoratore è stata respinta con ordinanza del 31/10/2024.
2. In via preliminare, quanto all'eccezione di incompetenza territoriale, si osserva che
è incontestato il fatto che il lavoratore non ha mai preso servizio presso la dipendenza di
Rozzano.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, alla quale il tribunale intende dare seguito, “il criterio della competenza territoriale del giudice del luogo dove si trova la dipendenza aziendale cui il lavoratore è addetto, in base a quanto previsto dall'art. 413, comma secondo, cod. proc. civ., va riferito non all'atto con cui il lavoratore sia stato destinato alla dipendenza, bensì al fatto dello svolgimento effettivo della prestazione di lavoro presso la medesima, con la conseguenza che competente a conoscere della causa concernente la legittimità del provvedimento di assegnazione del dipendente, ove questa non abbia avuto concreta attuazione, non può essere il giudice del luogo ove si trova la nuova dipendenza, ma quello del luogo ove si trova la sede di lavoro di provenienza” (cfr. Cass. Sez.
6 - L,
Ordinanza n. 21690 del 19/10/2011; Sez. L, Ordinanza n. 3584 del 23/02/2004; Sez. L,
Sentenza n. 10588 del 21/10/1993). Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dalla resistente, non assume rilievo ai fini del radicamento della competenza territoriale l'atto di trasferimento, ma rileva soltanto la concreta attuazione del rapporto presso la nuova dipendenza.
Ne consegue che l'eccezione risulta infondata.
3. Per quanto concerne la legittimità del trasferimento occorre considerare l'art. 2103 cod. civ. prevede che “Il lavoratore non può essere trasferito da un'unità produttiva ad un'altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive”.
L'onere della prova dei motivi del trasferimento grava sul datore di lavoro con la precisazione che il trasferimento privo della necessaria giustificazione è contrario alla di- sposizione imperativa del comma 8 dell'art. 2103 cod. civ. e, quindi, nullo secondo i principi civilistici. Il datore di lavoro è chiamato a provare le reali ragioni tecniche, organizzative e produttive che giustificano il provvedimento (Cass. Sez. L - , Sentenza n. 807 del
13/01/2017).
Trattandosi di scelte economiche del datore relative alla migliore dislocazione del personale il giudice non può sindacarle nel merito (Cass. 19.2.2019, n. 4795; Cass. 2.3.2011,
n. 5099) sotto il profilo dell'opportunità e/o dell'adeguatezza economico-organizzativa o del carattere inevitabile del trasferimento (Cass. 17.3.2001, n. 3882), nonché sotto il profilo della inutilizzabilità del lavoratore presso la sede originaria (Cass. 12.12.2002, n. 17786; Cass.
19.6.2008, n. 16689; Cass. 30.5.2016, n. 11126).
Tuttavia, nella scelta di chi trasferire tra più dipendenti, vanno rispettati il principio di non discriminazione e i criteri di ragionevolezza e correttezza (art. 1175 e 1375 c.c.), attribuendosi rilevanza alle diverse situazioni soggettive che possono rendere il provvedimento datoriale più gravoso (Cass. 28.7.2003. n. 11597; Cass. 28.1.2006, n. 1608;
Trib. Torino 2.11.2023, n. 1907).
È stato poi chiarito che la verifica del giudice si concentra sull'esistenza e attendibilità delle ragioni addotte tanto con riferimento alla sede di provenienza quanto in relazione alla sede di destinazione (cfr. Cass. 28.1.2016, n. 1608 e Corte di Appello di Milano sent. n. 1097
2019 del 19/07/2019 secondo la quale “Dal principio, poi, secondo cui il controllo giurisdizionale delle comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive che legittimano il trasferimento del lavoratore deve essere diretto ad accertare che vi sia corrispondenza tra il provvedimento adottato dal datore di lavoro e le finalità tipiche dell'impresa, discende che tale accertamento non può essere limitato alla situazione esistente nella sede di provenienza, ma deve estendersi anche alla sede di destinazione del lavoratore, restando a carico del datore di lavoro l'onere di provare la sussistenza di dette ragioni”). Inoltre, il vaglio del giudice si estende all'accertamento del nesso di causalità tra le ragioni e il trasferimento, come avviene nel giustificato motivo oggettivo di licenziamento, ma senza il carattere dell'inevitabilità o dell'extrema ratio dello spostamento.
A ciò si deve aggiungere che nel corso del giudizio il ricorrente ha depositato documentazione sopravvenuta relativa al riconoscimento in favore del di lui padre dello stato di portatore di handicap in situazione di gravità ex art. 3 comma 3 della legge n. 104 del 1992.
Per tale ragione risulta documentato che il ricorrente è stato ammesso a fruire del congedo di cui all'art. 42 comma 5 del D.lgs. n. 151/2001 secondo il quale 5 “Il coniuge convivente di soggetto con disabilità in situazione di gravità, accertata ai sensi dell'articolo
4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ha diritto a fruire del congedo di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 8 marzo 2000, n. 53, entro trenta giorni dalla richiesta.
Al coniuge convivente sono equiparati, ai fini della presente disposizione, la parte di un'unione civile di cui all'articolo 1, comma 20, della legge 20 maggio 2016, n. 76, e il convivente di fatto di cui all'articolo 1, comma 36, della medesima legge. In caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente o della parte di un'unione civile o del convivente di fatto, hanno diritto a fruire del congedo il padre o la madre anche adottivi;
in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre e della madre, anche adottivi, ha diritto a fruire del congedo uno dei figli conviventi;
in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei figli conviventi, ha diritto a fruire del congedo uno dei fratelli o delle sorelle conviventi;
in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti di uno dei fratelli o delle sorelle conviventi, ha diritto a fruire del congedo il parente o l'affine entro il terzo grado convivente. Il diritto al congedo di cui al presente comma spetta anche nel caso in cui la convivenza sia stata instaurata successivamente alla richiesta di congedo.
È poi noto che ai sensi dell'art. 33 commi 3 e 5 della legge n. 104 del 1992 “3. Il lavoratore dipendente, pubblico o privato, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa, per assistere una persona con disabilità in situazione di gravità, che non sia ricoverata a tempo pieno, rispetto alla quale il lavoratore sia coniuge, parte di un'unione civile ai sensi dell'articolo 1, comma 20, della legge 20 maggio 2016, n. 76, convivente di fatto ai sensi dell'articolo 1, comma 36, della medesima legge, parente o affine entro il secondo grado. In caso di mancanza o decesso dei genitori o del coniuge o della parte di un'unione civile o del convivente di fatto, ovvero qualora gli stessi siano affetti da patologie invalidanti o abbiano compiuto i sessantacinque anni di età, il diritto è riconosciuto a parenti o affini entro il terzo grado della persona con disabilità in situazione di gravità. Fermo restando il limite complessivo di tre giorni, per l'assistenza allo stesso individuo con disabilità in situazione di gravità, il diritto può essere riconosciuto, su richiesta, a più soggetti tra quelli sopra elencati, che possono fruirne in via alternativa tra loro. Il lavoratore ha diritto di prestare assistenza nei confronti di più persone con disabilità in situazione di gravità, a condizione che si tratti del coniuge o della parte di un'unione civile di cui all'articolo 1, comma 20, della legge 20 maggio 2016, n. 76, o del convivente di fatto ai sensi dell'articolo 1, comma 36, della medesima legge o di un parente o affine entro il primo grado o entro il secondo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con disabilità in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.
5. Il lavoratore di cui al comma 3 ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede.
Applicando tali coordinate normative ed ermeneutiche al caso di specie si evidenzia che allo stato, non essendo stato ancora attuato il trasferimento ed essendo pacifico che il lavoratore non acconsente alla sua esecuzione, in base alla previsione di cui all'art. 33 comma
5 della legge n. 104 del 1992 l'odierno ricorrente non potrebbe comunque essere trasferito presso altra sede senza il suo consenso.
Ne discende, quindi, che sulla possibilità di dare seguito al trasferimento qui impugnato sia cessata la materia del contendere.
Tuttavia, la fondatezza del ricorso va comunque vagliata ai fini del riparto delle spese di lite in applicazione del principio di soccombenza virtuale.
Come dianzi evidenziato il datore di lavoro deve provare le ragioni tecniche ed organizzative sottese al trasferimento del lavoratore quanto con riferimento alla sede di provenienza quanto rispetto a quella di destinazione.
L'odierna parte resistente ha allegato e dimostrato in via documentale (cfr. docc. nn. 3
e 4 fascicolo parte resistente) in relazione alla sede di Rozzano un incremento di spazio destinato a magazzino e del volume di affari.
Tuttavia, per quanto riguarda la sede di Casteggio è stato solo allegato che vi sono un numero di magazzinieri pari a diciotto su venti addetti ma nulla è stato allegato e provato circa l'esuberanza degli stessi rispetto al volume di attività inerente alla sede indicato.
Peraltro, lo stesso ricorrente ha allegato che presso la sede di provenienza sono anche addetti lavoratori somministrati, senza che la circostanza sia stata in qualche modo contestata dalla resistente. Si ritiene, quindi, che la difesa della ricorrente sia stata carente sotto il profilo della allegazione e dimostrazione delle ragioni tecniche relative alla sede di provenienza poste a giustificazione del trasferimento comunicato in data 19/6/2024.
In definitiva, il ricorso sarebbe stato comunque meritevole di accoglimento.
4. In punto di spese di lite si osserva che il ricorrente è risultato soccombente nella fase cautelare;
l'accoglimento nel merito della domanda comporta la soccombenza quantomeno virtuale del resistente. Le spese di lite vengono liquidate nel dispositivo secondo i parametri medi del D.M. n. 55 del 2014 calcolate per tutte le fasi del giudizio di merito e di quello cautelare, tenuto conto della misura prevista per le cause aventi un valore indeterminabile con complessità bassa (26.000 – 52.000 euro).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. dichiara cessata la materia del contendere e l'inefficacia del trasferimento comunicato in data 19/6/2024;
2. condanna parte resistente a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano, previa compensazione con le spese della fase cautelare, in € 4.044 per compensi professionali, oltre rimborso spese gen. al 15%, c.p.a. e i.v.a..
Pavia, 2 settembre 2025
Il Giudice
Andrea Francesco Forcina
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA
TRA
(cf. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
SEGAGNI SARA
PARTE RICORRENTE
E
c.f. ) con il patrocinio dell'avv. DE BERNARDINIS Controparte_1 P.IVA_1
CANDIDA e dell'avv. MARTINEZ ANTONELLO SILVERIO
PARTE RESISTENTE
Oggi 02/09/2025 ad ore 09.51 innanzi al giudice Andrea Francesco Forcina, sono comparsi: per parte ricorrente l'avv. SEGAGNI SARA e la parte personalmente. per parte resistente l'avv. DE BERNARDINIS CANDIDA
Il giudice invita le parti a discutere la causa e a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti, riportandosi ai propri atti, precisano le conclusioni come segue:
PARTE RICORRENTE
Nel merito: previa fissazione d'udienza ex art 414 cpc, per tutte le ragioni esposte, accertare e dichiarare l'illegittimità/ nullità/ annullabilità del trasferimento disposto da Controparte_1 in persona del legale rapp.te pro tempore, nei confronti del sig. comunicato in Parte_1 data 19.06.2024 e con effetto dal 01.07.2024 e per l'effetto annullare e/o revocare il suddetto trasferimento ordinando alla società convenuta di reintegrare e/o riammettere il ricorrente nella posizione lavorativa di addetto al magazzino con inquadramento al IV livello del CCNL commercio presso l'unità di Casteggio (PV) – via San Maiolo, 20. In subordine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Giudice adìto ritenesse legittimo il trasferimento, alla luce del grave e rilevante disagio economico che tale trasferimento causerebbe al lavoratore, condannare parte convenuta al riconoscimento e conseguente pagamento dei costi di viaggio che si quantificano in € 39,14 giornalieri per ogni giornata di lavoro e ciò sia per i costi operativi dell'automobile (spese carburante e usura auto) da sostenersi dal ricorrente quotidianamente per raggiungere la nuova sede di lavoro con l'uso dell'automobile (sulla base delle tabelle ACI 2018), sia nel caso in cui vengano utilizzati i mezzi pubblici che oltre al costo in denaro prevedono un elevato dispendio di tempo per il raggiungimento della sede lavorativa (e poi dell'abitazione) e ciò per ogni giornata lavorativa e per tutto il periodo del trasferimento, ovvero a quella diversa somma ritenuta di giustizia. In ogni caso: Condannare la parte convenuta al pagamento delle spese, delle competenze e degli onorari di causa. In via istruttoria, senza inversione dell'onere della prova, ammettersi prova per interrogatorio formale di parte convenuta e per testi sui seguenti capitoli di prova: 1. "vero che con decorrenza 01.01.2020, il sig. è transitato senza soluzione di continuità ex art 2112 c.c. Pt_1 da da cui era stato assunto in data 02.05.2008 alle dipendenze di CP_2 Controparte_1 mantenendo inalterato ogni profilo lavorativo e pertanto il livello di inquadramento (nel frattempo divenuto IV livello), l'orario di lavoro a tempo pieno dalle 8 alle 12 e dalle 13 alle
17, le mansioni di addetto al magazzino e la sede di lavoro sita in Casteggio (PV) – Via San
Maiolo, 20/A” 2. “vero che l'attività lavorativa del ricorrente si è costantemente svolta, dal momento dell'assunzione (02.05.2008) nonché successivamente al momento del trasferimento d'azienda (01.01.2020), presso la sede di Casteggio (PV)” 3. “vero che il sig. , Parte_2 padre del ricorrente, dalla fine dell'anno 2022, ha iniziato a presentare seri problemi di salute a cause dei quali necessita di costanti visite mediche e ricoveri ospedalieri” 4. “vero che il ricorrente ha reso edotta la società fin dall'anno 2023 ed in particolare i sigg.ri Per_1
(responsabile di magazzino) e sig. (responsabile magazzini centralizzati) della CP_3 situazione di salute del padre” 5. “vero che il sig. è responsabile di magazzino dalla Per_1 fine dell'anno 2021” 6. “vero che negli anni 2023 e 2024 il sig. ha spesso negato Per_1 ferie e permessi al ricorrente” 7. “vero che la società è solita imporre arbitrariamente ferie e permessi nei periodi dalla stessa stabiliti” 8. “vero che nel mese di maggio 2023 il ricorrente durante uno dei “colloqui di sviluppo” svolti periodicamente dalla società, chiede espressamente al sig. responsabile dei magazzini centralizzati, di poter conferire, CP_3 unitamente a quest'ultimo, con il sig. (responsabile di magazzino)”. 9. “vero che Per_1 durante il colloquio di cui al punto 8. sopra il ricorrente esplicita nuovamente ai responsabili la propria situazione personale e la necessità di dover usufruire periodicamente di permessi e ferie.” 10. “vero che durante il colloquio di cui al punto 8. sopra il ricorrente esprime altresì il proprio disappunto nei confronti del responsabile sig. per non avergli concesso nel Per_1 mese di febbraio 2023 ferie e permessi necessari per l'assistenza del padre.” 11. “vero che nel mese di novembre 2023, da un giorno all'altro, al ricorrente viene modificata la mansione per un paio di mesi. 12. “vero che nei mesi di novembre e dicembre 2023 il ricorrente viene assegnato alla mansione di preparatore ordini per le filiali di Cesena e Udine” 13. “vero che nel mese di gennaio 2024 il responsabile effettua una nuova modifica della mansione assegnando al ricorrente il ruolo di addetto all'etichettatura dei materiali. Per la precisione lo stesso si occupava di prelevare il materiale dagli scaffali ed inserire il codice corrispondente.”
14. “vero che nel mese di febbraio 2024, su decisione del sig. il ricorrente viene Per_1 assegnato alla mansione iniziale (di sempre). 15. “vero che nel mese di marzo 2024 il ricorrente chiede verbalmente al responsabile sig. mezz'ora di permesso per la Per_1 settimana successiva necessario per accompagnare il padre ad una visita medica ed il responsabile dopo averlo concesso, lo nega il giorno stesso in cui il sig. Per_1 Pt_1 avrebbe dovuto usufruirne” 16. “vero che nel mese di aprile 2024 il ricorrente, durante l'orario di lavoro mentre svolge la propria mansione, viene aggredito verbalmente dal responsabile sig. in quanto, suo malgrado, si trovava nelle vicinanze dello stesso Per_1 durante una discussione iniziata tra un collega ed il responsabile che apostrofa il ricorrente nel seguente modo: “spostati o ti metto a posto io, faccia da merlo”. 17. ”vero che nel mese di giugno il rappresentante sindacale, sig. preannuncia ai lavoratori un'assemblea Parte_3 con i responsabili prevista per il giorno 03.07.2024” 18. “vero che presso la sede di
Casteggio, vi sono numerosi dipendenti che svolgono la medesima mansione del ricorrente ed hanno un'anzianità di servizio maggiore e senza carichi di famiglia quali Persona_2
, Persona_3 Persona_4 Persona_5 Persona_6 Persona_7 Per_8
e 19. “vero che il ricorrente non è proprietario di automobile” 20.
[...] Persona_9
“vero che la madre del ricorrente, sig.ra è proprietaria di auto modello Alfa Parte_4
Romeo Mito” 21. “vero che la madre del ricorrente, quando la stessa necessitava della propria automobile, accompagnava il figlio sul luogo di lavoro, distante soli 8,5 Km dall'abitazione”
22. “vero che con decorrenza 01.06.2024, un collega del ricorrente – sig. - è Persona_10 stato trasformato a tempo indeterminato presso la sede di Casteggio, e così anche per Per_11
assunto a tempo determinato, trasformato a tempo indeterminato con decorrenza
[...]
01.07.2024 (data di trasferimento del ricorrente).” 23. “vero che presso la sede di Casteggio sono presenti n. due lavoratori, sigg.rri e con contratto di Parte_5 Parte_6 somministrazione di manodopera con mansione di addetti al magazzino.” 24. “vero che i lavoratori di cui al punto 23 sopra sono in missione presso l'odierna convenuta dal mese di aprile 2024 ( e maggio 2024 ( ed hanno ricevuto Parte_6 Parte_5 rispettivamente n. 4 e n. 3 proroghe della missione presso l'utilizzatrice Si CP_1 indicano quali testimoni: - Sig. , residente in [...] 104 - Sig. residente in [...] - Sig. Persona_12 Per_5
residente in [...] - Sig.ra
[...] Parte_4 residente in [...]. Si chiede che l'Ill.mo Giudice ordini a parte convenuta di depositare/esibire i contratti di assunzione e l'ultimo cedolino paga consegnato al momento del deposito del presente ricorso relativamente ai dipendenti impiegati presso le sedi di Milano, via Lattanzio, Milano, via Marcona, Milano, Via Polonia,
Peschiera Borromeo, via della Liberazione, Corsico, via Volta, Pogliano Milanese, via Enrico
Mattei, Casteggio, via San Maiolo, 20, Rozzano. Si chiede di essere ammessi a prova contraria su eventuali capitoli di prova di parte convenuta.
PARTE RESISTENTE
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e/o deduzione, e previa ogni più opportuna declaratoria del caso, anche in via incidentale, In via preliminare:
Accertare e dichiarare l'incompetenza territoriale del Giudice adito e per l'effetto rimettere le parti innanzi al Giudice territorialmente competente, ovvero innanzi al Tribunale di Milano.
In via principale: - Respingere il ricorso e le domande tutte proposte da Parte_1 perché infondate in fatto ed in diritto. In ogni caso: - Con vittoria di spese diritti ed onorari, rimborso spese forfettarie 15%, oltre agli altri oneri di legge. In via istruttoria: -Non ammettere le prove dedotte da controparte perché inammissibili, irrilevanti ed ininfluenti ai fini della risoluzione della presente controversia. -Rigettare l'istanza di esibizione formulata dal ricorrente, avente ad oggetto i contratti di assunzione e i cedolini paga dei dipendenti in forza presso le sedi di Milano, Peschiera Borromeo, Casteggio e Corsico, in quanto generica, infondata e del tutto priva di pertinenza rispetto al thema decidendum. L'istanza si pone, altresì, in evidente violazione della normativa in materia di protezione dei dati sensibili, atteso che ha per oggetto documenti contenenti dati sensibili di lavoratori terzi, e si risolve palesemente in un tentativo esplorativo finalizzato a sostituirsi alla valutazione datoriale nell'individuazione del personale da trasferire, invadendo debitamente l'area riservata all'autonomia organizzativa dell'impresa. -Ammettere la resistente a prova contraria sui capitoli eventualmente ammessi a controparte nonché a prova diretta per interpello e testi sui seguenti capitoli: 1)Vero che il magazzino di Rozzano ha raddoppiato, nel corso del 2024, la superfice disponibile da 1.660 a 3.200 metri quadrati;
2)Vero che l'articolazione interna del magazzino della filiale di Rozzano si è ampliata e include stabilmente le quattro aree operative di scarico, prelievo, trasferimento interno e carico merci. 3) Vero che la Filiale di
Rozzano conta 15 dipendenti e solo 2 di questi, oltre al ricorrente, sono addetti al magazzino;
3) Vero che la Filiale di Casteggio conta 21 dipendenti di cui 18 addetti al magazzino;
4) Vero che il Sig. nel corso degli anni ha maturato una particolare esperienza nelle Pt_1 quattro aree operative in cui è strutturato il magazzino aziendale: l'area di scarico, l'area di prelievo merci, l'area di trasferimento interno e l'area di carico;
5) Vero il Sig. risulta in Pt_1 possesso dell'abilitazione all'uso del carrello elevatore e ha piena dimestichezza con gli strumenti di radiofrequenza utilizzati per la gestione logistica del magazzino. 6) Vero che la
Filiale di Rozzano ha registrato un incremento non temporaneo del fatturato a partire dal
2024, che è continuato nei primi mesi del 2025, come si evince dal bilancino che si rammostra al teste (doc.4 ). 7) Vero che ha registrato nel 2024 una contrazione delle Controparte_1 vendite complessive pari al -5,29% su base annua;
8) Vero che nel primo trimestre del 2025 ha registrato un ulteriore flessione dello 0,77% delle vendite complessive. Controparte_1
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia la seguente sentenza ex art. 429 c.p.c. dandone lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Andrea Francesco Forcina ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1489/2024 promossa da: cf. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
SEGAGNI SARA
PARTE RICORRENTE
E
c.f. ) con il patrocinio dell'avv.DE BERNARDINIS Controparte_1 P.IVA_1
CANDIDA e dell'avv. MARTINEZ ANTONELLO SILVERIO
PARTE RESISTENTE
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
CONCISA ESPOSIZIONE
DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1. Oggetto della presente controversia è l'impugnazione del trasferimento operato dalla società resistente nei confronti del lavoratore ricorrente.
In particolare, ha allegato: Parte_1
- di aver lavorato sin dall'assunzione avvenuta in data 2 maggio 2008 presso la sede di
Casteggio;
- che con comunicazione del 19/6/2024 è stato trasferito, con decorrenza 1° luglio 2024, presso la sede di Rozzano;
- l'insussistenza delle ragioni tecniche e/o organizzative sottese alla scelta datoriale, la natura ritorsiva del trasferimento e comunque la sua esecuzione in spregio ai principi di buona fede e correttezza che dovrebbero sovraintendere lo svolgimento del rapporto contrattuale.
1.1. La società resistente ha eccepito, in via preliminare, l'incompetenza territoriale del tribunale adito e, nel merito, ha chiesto il rigetto del ricorso.
1.2. Giova evidenziare che la domanda cautelare svolta in occasione del deposito del ricorso da parte del lavoratore è stata respinta con ordinanza del 31/10/2024.
2. In via preliminare, quanto all'eccezione di incompetenza territoriale, si osserva che
è incontestato il fatto che il lavoratore non ha mai preso servizio presso la dipendenza di
Rozzano.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, alla quale il tribunale intende dare seguito, “il criterio della competenza territoriale del giudice del luogo dove si trova la dipendenza aziendale cui il lavoratore è addetto, in base a quanto previsto dall'art. 413, comma secondo, cod. proc. civ., va riferito non all'atto con cui il lavoratore sia stato destinato alla dipendenza, bensì al fatto dello svolgimento effettivo della prestazione di lavoro presso la medesima, con la conseguenza che competente a conoscere della causa concernente la legittimità del provvedimento di assegnazione del dipendente, ove questa non abbia avuto concreta attuazione, non può essere il giudice del luogo ove si trova la nuova dipendenza, ma quello del luogo ove si trova la sede di lavoro di provenienza” (cfr. Cass. Sez.
6 - L,
Ordinanza n. 21690 del 19/10/2011; Sez. L, Ordinanza n. 3584 del 23/02/2004; Sez. L,
Sentenza n. 10588 del 21/10/1993). Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dalla resistente, non assume rilievo ai fini del radicamento della competenza territoriale l'atto di trasferimento, ma rileva soltanto la concreta attuazione del rapporto presso la nuova dipendenza.
Ne consegue che l'eccezione risulta infondata.
3. Per quanto concerne la legittimità del trasferimento occorre considerare l'art. 2103 cod. civ. prevede che “Il lavoratore non può essere trasferito da un'unità produttiva ad un'altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive”.
L'onere della prova dei motivi del trasferimento grava sul datore di lavoro con la precisazione che il trasferimento privo della necessaria giustificazione è contrario alla di- sposizione imperativa del comma 8 dell'art. 2103 cod. civ. e, quindi, nullo secondo i principi civilistici. Il datore di lavoro è chiamato a provare le reali ragioni tecniche, organizzative e produttive che giustificano il provvedimento (Cass. Sez. L - , Sentenza n. 807 del
13/01/2017).
Trattandosi di scelte economiche del datore relative alla migliore dislocazione del personale il giudice non può sindacarle nel merito (Cass. 19.2.2019, n. 4795; Cass. 2.3.2011,
n. 5099) sotto il profilo dell'opportunità e/o dell'adeguatezza economico-organizzativa o del carattere inevitabile del trasferimento (Cass. 17.3.2001, n. 3882), nonché sotto il profilo della inutilizzabilità del lavoratore presso la sede originaria (Cass. 12.12.2002, n. 17786; Cass.
19.6.2008, n. 16689; Cass. 30.5.2016, n. 11126).
Tuttavia, nella scelta di chi trasferire tra più dipendenti, vanno rispettati il principio di non discriminazione e i criteri di ragionevolezza e correttezza (art. 1175 e 1375 c.c.), attribuendosi rilevanza alle diverse situazioni soggettive che possono rendere il provvedimento datoriale più gravoso (Cass. 28.7.2003. n. 11597; Cass. 28.1.2006, n. 1608;
Trib. Torino 2.11.2023, n. 1907).
È stato poi chiarito che la verifica del giudice si concentra sull'esistenza e attendibilità delle ragioni addotte tanto con riferimento alla sede di provenienza quanto in relazione alla sede di destinazione (cfr. Cass. 28.1.2016, n. 1608 e Corte di Appello di Milano sent. n. 1097
2019 del 19/07/2019 secondo la quale “Dal principio, poi, secondo cui il controllo giurisdizionale delle comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive che legittimano il trasferimento del lavoratore deve essere diretto ad accertare che vi sia corrispondenza tra il provvedimento adottato dal datore di lavoro e le finalità tipiche dell'impresa, discende che tale accertamento non può essere limitato alla situazione esistente nella sede di provenienza, ma deve estendersi anche alla sede di destinazione del lavoratore, restando a carico del datore di lavoro l'onere di provare la sussistenza di dette ragioni”). Inoltre, il vaglio del giudice si estende all'accertamento del nesso di causalità tra le ragioni e il trasferimento, come avviene nel giustificato motivo oggettivo di licenziamento, ma senza il carattere dell'inevitabilità o dell'extrema ratio dello spostamento.
A ciò si deve aggiungere che nel corso del giudizio il ricorrente ha depositato documentazione sopravvenuta relativa al riconoscimento in favore del di lui padre dello stato di portatore di handicap in situazione di gravità ex art. 3 comma 3 della legge n. 104 del 1992.
Per tale ragione risulta documentato che il ricorrente è stato ammesso a fruire del congedo di cui all'art. 42 comma 5 del D.lgs. n. 151/2001 secondo il quale 5 “Il coniuge convivente di soggetto con disabilità in situazione di gravità, accertata ai sensi dell'articolo
4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ha diritto a fruire del congedo di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 8 marzo 2000, n. 53, entro trenta giorni dalla richiesta.
Al coniuge convivente sono equiparati, ai fini della presente disposizione, la parte di un'unione civile di cui all'articolo 1, comma 20, della legge 20 maggio 2016, n. 76, e il convivente di fatto di cui all'articolo 1, comma 36, della medesima legge. In caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente o della parte di un'unione civile o del convivente di fatto, hanno diritto a fruire del congedo il padre o la madre anche adottivi;
in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre e della madre, anche adottivi, ha diritto a fruire del congedo uno dei figli conviventi;
in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei figli conviventi, ha diritto a fruire del congedo uno dei fratelli o delle sorelle conviventi;
in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti di uno dei fratelli o delle sorelle conviventi, ha diritto a fruire del congedo il parente o l'affine entro il terzo grado convivente. Il diritto al congedo di cui al presente comma spetta anche nel caso in cui la convivenza sia stata instaurata successivamente alla richiesta di congedo.
È poi noto che ai sensi dell'art. 33 commi 3 e 5 della legge n. 104 del 1992 “3. Il lavoratore dipendente, pubblico o privato, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa, per assistere una persona con disabilità in situazione di gravità, che non sia ricoverata a tempo pieno, rispetto alla quale il lavoratore sia coniuge, parte di un'unione civile ai sensi dell'articolo 1, comma 20, della legge 20 maggio 2016, n. 76, convivente di fatto ai sensi dell'articolo 1, comma 36, della medesima legge, parente o affine entro il secondo grado. In caso di mancanza o decesso dei genitori o del coniuge o della parte di un'unione civile o del convivente di fatto, ovvero qualora gli stessi siano affetti da patologie invalidanti o abbiano compiuto i sessantacinque anni di età, il diritto è riconosciuto a parenti o affini entro il terzo grado della persona con disabilità in situazione di gravità. Fermo restando il limite complessivo di tre giorni, per l'assistenza allo stesso individuo con disabilità in situazione di gravità, il diritto può essere riconosciuto, su richiesta, a più soggetti tra quelli sopra elencati, che possono fruirne in via alternativa tra loro. Il lavoratore ha diritto di prestare assistenza nei confronti di più persone con disabilità in situazione di gravità, a condizione che si tratti del coniuge o della parte di un'unione civile di cui all'articolo 1, comma 20, della legge 20 maggio 2016, n. 76, o del convivente di fatto ai sensi dell'articolo 1, comma 36, della medesima legge o di un parente o affine entro il primo grado o entro il secondo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con disabilità in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.
5. Il lavoratore di cui al comma 3 ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede.
Applicando tali coordinate normative ed ermeneutiche al caso di specie si evidenzia che allo stato, non essendo stato ancora attuato il trasferimento ed essendo pacifico che il lavoratore non acconsente alla sua esecuzione, in base alla previsione di cui all'art. 33 comma
5 della legge n. 104 del 1992 l'odierno ricorrente non potrebbe comunque essere trasferito presso altra sede senza il suo consenso.
Ne discende, quindi, che sulla possibilità di dare seguito al trasferimento qui impugnato sia cessata la materia del contendere.
Tuttavia, la fondatezza del ricorso va comunque vagliata ai fini del riparto delle spese di lite in applicazione del principio di soccombenza virtuale.
Come dianzi evidenziato il datore di lavoro deve provare le ragioni tecniche ed organizzative sottese al trasferimento del lavoratore quanto con riferimento alla sede di provenienza quanto rispetto a quella di destinazione.
L'odierna parte resistente ha allegato e dimostrato in via documentale (cfr. docc. nn. 3
e 4 fascicolo parte resistente) in relazione alla sede di Rozzano un incremento di spazio destinato a magazzino e del volume di affari.
Tuttavia, per quanto riguarda la sede di Casteggio è stato solo allegato che vi sono un numero di magazzinieri pari a diciotto su venti addetti ma nulla è stato allegato e provato circa l'esuberanza degli stessi rispetto al volume di attività inerente alla sede indicato.
Peraltro, lo stesso ricorrente ha allegato che presso la sede di provenienza sono anche addetti lavoratori somministrati, senza che la circostanza sia stata in qualche modo contestata dalla resistente. Si ritiene, quindi, che la difesa della ricorrente sia stata carente sotto il profilo della allegazione e dimostrazione delle ragioni tecniche relative alla sede di provenienza poste a giustificazione del trasferimento comunicato in data 19/6/2024.
In definitiva, il ricorso sarebbe stato comunque meritevole di accoglimento.
4. In punto di spese di lite si osserva che il ricorrente è risultato soccombente nella fase cautelare;
l'accoglimento nel merito della domanda comporta la soccombenza quantomeno virtuale del resistente. Le spese di lite vengono liquidate nel dispositivo secondo i parametri medi del D.M. n. 55 del 2014 calcolate per tutte le fasi del giudizio di merito e di quello cautelare, tenuto conto della misura prevista per le cause aventi un valore indeterminabile con complessità bassa (26.000 – 52.000 euro).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. dichiara cessata la materia del contendere e l'inefficacia del trasferimento comunicato in data 19/6/2024;
2. condanna parte resistente a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano, previa compensazione con le spese della fase cautelare, in € 4.044 per compensi professionali, oltre rimborso spese gen. al 15%, c.p.a. e i.v.a..
Pavia, 2 settembre 2025
Il Giudice
Andrea Francesco Forcina