Articolo 399 del Codice della navigazione
Articolo 398Articolo 400
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21 aprile 1942
Art. 399.
(Imbarco senza biglietto).

Chi si imbarca senza biglietto deve darne immediato avviso al comandante o al commissario di bordo. In difetto, e' tenuto a pagare il doppio del prezzo di passaggio sino al porto verso cui e' diretto o in cui e' sbarcato, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni.
Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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