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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 18/06/2025, n. 2693 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2693 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8601/2020
All'esito della camera di consiglio dopo la discussione orale lo scrivente pubblica la seguente sentenza ex art 281 sexies c.p.c. da intendersi facente parte integrante del verbale dell'odierna udienza del
18/06/2025.
R E P U B BL I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
- Sezione Seconda Civile -
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, in persona del giudice dr. Gustavo Danise, all'esito della discussione nell'udienza del 18.06.25 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ex art 281 sexies c.p.c. neella causa iscritta al numero n. 8601 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenzioni dell'anno 2020 e vertente t r a nato in [...] il [...], C.F.: e nato in [...] il Parte_1 C.F._1 Parte_2
26.11.1962, C.F.: , rappresentati e difesi giusta procua in atti dall'avv. Gaetano C.F._2
Lipiani presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in Vallo della Lucania alla A. Pinto n.5.
- Attori -
e
, nata ad [...] il [...] CF.: rappresentata e difesa dall'avv. CP_1 C.F._3
Giovanna Pisano, presso il suo studio è elettivamente dom.ta in Eboli (SA) al Viale G. Amendola n. 61/N nonché
(C.F. ), in persona del suo Legale Rappresentante pro tempore, ed Controparte_2 P.IVA_1 nata a [...] il [...] C.F. , entrambi Controparte_3 C.F._4 rappresentati e difesi dall'Avv. Edoardo Volino) presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in
Avellino alla Via Casale n. 5
OGGETTO: atti di liberalità ex art 809 c.c.
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi e note conclusionali.
pagina 1 di 10 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, e , nella loro qualità di eredi di Parte_1 Parte_3
nato il [...], convenivano in giudizio e direttrice Persona_1 CP_1 Controparte_3 della icignano degli Alburni, per sentirli condannare alla restituzione delle somme eventualmente CP_4 prelevate successivamente al 3.11.2016, dal libretto bancario 1931555 previa declaratoria di nullità ed inefficacia dell'atto con cui tale libretto veniva cointestato a . CP_1
Assumevano gli attori che , padre e dante causa degli istanti, decedeva in Sicignano Persona_1 degli Alburni il 19.11.2016; in vita depositava sul libretto di risparmio n. 1931555 con scadenza il 3.2.2017 presso la di Sicignano degli Alburni la somma di euro 175.034,52; CP_2
Poco prima del decesso di , in data 3.11.2016, tale libretto di risparmio veniva Persona_2 cointestato, alla sig.ra , la quale svolgeva da pochi giorni il ruolo di badante presso l'abitazione CP_1 dello stesso poiché, sino al 15.10.2016, il compianto veniva accudito da Persona_2 Parte_4
Sostenevano gli attori che chiese loro, sin dal 16.10.2016 e stante le precarie condizioni CP_1 di salute di , di trasportarlo presso la sua abitazione per meglio accudirlo;
ivi il decedeva Persona_2 Pt_1 il 19.11.2016.
Successivamente gli istanti, spinti dal sospetto che volesse impossessarsi delle somme CP_1 depositate su tale libretto, venivano a conoscenza anche che , loro genitore, dopo 15 giorni di Persona_1 domicilio presso l'abitazione di e precisamente in data 3.11.2016, cointestava il conto n. CP_1
1931555 denominato “risparmio più” a con la compiacenza della direttrice della Banca CP_1 CP_2 di Sicignano degli Alburni la quale si recò presso il domicilio del loro padre a raccogliere la firma per cointestare il conto.
Accertavano inoltre che la firma di sull'atto di intestazione del libretto, apposta presso Persona_1 il domicilio di ove lui dimorava, era illeggibile pertanto presumevano che il de cuius non CP_1 sapesse cosa stava firmando. Assumevano ancora che la normativa bancaria impone tassativamente che tutte le operazioni bancarie per essere valide, devono essere effettuate presso i locali ove ha sede la banca e non altrove.
Secondo gli attori, inoltre, la direttrice della , insieme al dipendente CP_2 Controparte_3 [...]
, si recavano presso il domicilio di per ricevere il deposito della firma di , Pt_5 CP_1 Persona_1 allettato;
circostanza confermata anche da dal medico curante dott. Parte_4 Persona_3
e da .
[...] Parte_6
, in conclusione, negli ultimi giorni della sua esistenza, era incapace di intendere e di Persona_1 volere perché affetto da rilevanti patologie psico-fisiche per cui ogni azione dallo stesso posta in essere era affetta da nullità assoluta.
pagina 2 di 10 Rivendicavano, pertanto, tutte le somme del conto e deposito, poichè versate unicamente dal solo defunto non avendo, , mai versato su tale conto alcunchè. Persona_1 CP_1
In ogni caso, salva la invalidità per incapacità di intendere e di volere, gli attori deducevano che l'atto era comunque nullo per mancanza di atto pubblico e comunque per la mancanza di forma scritta pubblica, richiesta a pena di nullità in relazione al contenuto.
Per tali motivi gli istanti chiedevano al Tribunale di dichiarare la nullità dell'atto di intestazione e dazione di terzo del libretto bancario n. 1931555 per la mancanza di forma scritta pubblica, previo accertamento della responsabilità dei convenuti, in ordine alla fattispecie descritta ed in relazione alle rispettive condotte ed obblighi, nonché di dichiarare la nullità e/o inefficacia della cointestazione del libretto bancario n. 1931555 effettuata in data 3.11.2016 e la conseguente esclusiva titolarità delle somme depositate su tale libretto in cao al defunto (e dunque agli istanti quali suoi eredi legittimi); Persona_1 chiedevano, pertanto, condanna dei convenuti alla restituzione delle somme eventualmente prelevate nonchè al risarcimento di tutti i danni arrectai al sig. in favore degli eredi legittimi. Vittoria di Persona_1 spese di lite.
Instaurato il contraddittorio si costituiva in giudizio contestando ed impugnando in CP_1 fatto la domanda attorea in fatto e deducendo in via preliminare che la prospettazione dei fatti operata dagli istanti era fuorviante posto che ella deducente era TE del de cuius (in quanto fratello Persona_1 di sua madre) ed il rapporto tra i due andava ben al di là della semplice parentela, poiché Persona_1 aveva da sempre frequentato assiduamente la casa della sorella, deceduta qualche anno prima di lui. Sin dal
2015, anno in cui decedeva la moglie di , iniziava ad occuparsi dello zio con Persona_1 CP_1 maggiore assiduità, oltre che della casa in cui lo stesso abitava in Sicignano degli Alburni in via Convento mentre solo saltuariamente si occupava del compianto il quale, per i gravi Parte_4 Per_1 problemi di salute che lo affliggevano, faceva sempre affidamento sulla TE per essere CP_1 accompagnato presso le apposite strutture sanitarie.
Sosteneva ancora la convenuta che, su espressa richiesta di e solo dopo aver informato Persona_1
i figli ed , nel mese di ottobre 2016 lo accoglieva nella propria residenza familiare, ove Pt_1 Pt_2 continuava ad accudirlo come una figlia. Inoltre, era in quel periodo perfettamente in grado Persona_1 di intendere e di volere.
Sosteneva la convenuta che nell'ambito della profonda relazione affettiva intercorrente tra zio e TE, la decisione di di cointestare -con firma disgiunta- alla TE il libretto di Persona_1 CP_1 risparmio di cui era titolare presso la filiale di Sicignano degli Alburni, rappresentava un atto CP_2 di liberalità che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 809 c.c., può essere legittimamente perseguito anche mediante atti atipici diversi dal contratto di donazione per atto pubblico, purchè siano presenti i requisiti della piena consapevolezza e capacità al momento del compimento dell'atto ed il fine esclusivo di liberalità pagina 3 di 10 cui tale atto era preordinato nelle intenzioni del suo autore. L'atto di cointestazione compiuto da Per_1
in favore di era pertanto valido ed efficace, e quindi la metà del saldo attivo esistente
[...] CP_1 sul libretto di risparmio indicato era da ritenersi di esclusiva titolarità della stessa.
Concludeva pertanto per il rigetto della domanda proposta infondata in fatto e diritto previo accertamento della piena capacità di intendere e di volere di al momento dell'atto di Persona_1 cointestazione del libretto di risparmio in favore della convenuta e previa qualificazione di CP_1 tale atto come “donazione indiretta” previsto dell'art. 809 c.c.
Chiedeva pertanto al Tribunale di dichiarare che la metà del saldo attivo esistente sul libretto di risparmio medesimo è di esclusiva titolarità di , con vittoria di spese di lite. CP_1
Si costituivano, inoltre, in persona del suo Legale Rappresentante pro tempore, Controparte_2 ed contestando in fatto e diritto le richieste attoree. Deducevano in via preliminare che Controparte_3
i vari rapporti bancari intercorsi con , erano stati tutti liquidati in favore degli eredi, eccetto il Persona_1 rapporto n.1931555 con saldo di € 175.034,52, l'unico interessato dalla cointestazione con . CP_1
Sostenevano che , al momento dell'apposizione della firma, era pienamente lucido e presente Persona_1 nonché consapevole di quanto veniva sottoscritto. In ogni caso, nessuna somma era stata pertanto prelevata e/o movimentata. Deducevano la loro totale estraneità rispetto alla domanda deli attori posto che ai sensi degli artt. 1854 e 1298 cod. civ, la cointestazione del conto corrente fa presumere la contitolarità dell'oggetto del contratto ed i cointestatari acquistano la qualità di creditori o di debitori solidali del conto sia nei confronti con i terzi sia nei rapporti interni. La presunzione di comunione derivante dalla cointestazione di un conto corrente può però essere superata attraverso presunzioni semplici e l'onere della prova incombe su chi la sostiene e non sul cointestatario.
Quanto alla domanda di nullità, invece, ribadendo la genericità della domanda perché non era chiaro se ad essere impugnato era la cointestazione del deposito o l'atto donativo, la convenuta
[...]
dando per scontato che gli attori avessero invocato l'art. 428 c.c., che prevede Controparte_5
l'annullabilità dell'atto posto in essere da soggetto incapace, eccepiva il difetto di legittimazione passiva.
Nel ribadire, pertanto, la totale estraneità ed assenza di responsabilità della e di CP_2 CP_3
rispetto alla domanda volta ad accertare e dichiarare la nullità della contitolarità del rapporto, le
[...] convenute concludevano per l'accertamento e declaratoria di improcedibilità delle domande per carenza della procedura di mediazione prescritta dall'art. 5 D.lgs. 28/2010 e succ. modif., nonché di nullità e quindi la inammissibilità della domanda per violazione degli art.163 e 164 cpc;
nel merito, rigetto della domanda poiché inammissibili, improcedibili e comunque infondate e per difetto di legittimazione passiva dei comparenti.
All'udienza di prima comparizione, rilevato il mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatorio come condizione di procedibilità della domanda, veniva concesso alle parti termine di giorni pagina 4 di 10 15 per assolvere a detta condizione di procedibilità, conclusa, però con verbale negativo per mancato accordo.
Acquisita la documentazione esibita ed allegata, concessi i termini ex art 183 comma 6, espletata la prova testimoniale e precisate le rispettive conclusioni, la causa veniva rinviata all'udienza del 14.05.2025, poi differita al 18.06.25, per discussione orale e decisione ex art 281 sexies c.p.c. con autorizzazione al deposito di memorie conclusionali fino a 15 giorni prima.
Ciò posto, ricostruiti così i fatti di causa e l'iter processuale, in via preliminare è infondata e va rigettata l'eccezione di improcedibilità della domanda sollevata dalla convenuta avendo, il CP_2
Giudice concesso alle parti termine per esperire il tentativo di mediazione obbligatorio poi concluso con verbale negativo per mancato raggiungimento dell'accordo.
Sempre preliminarmente, è fondata e va accolta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla convenuta CP_2
E' opportuno precisare innanzitutto che la "legitimatio ad causam", attiva e passiva, consiste nella titolarità del potere e del dovere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, mediante la deduzione di fatti in astratto idonei a fondare il diritto azionato, secondo la prospettazione dell'attore, prescindendo dall'effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa, con conseguente dovere del giudice di verificarne l'esistenza in ogni stato e grado del procedimento. Da essa va tenuta distinta la titolarità della situazione giuridica sostanziale, attiva e passiva, per la quale non è consentito alcun esame d'ufficio, poichè la contestazione della titolarità del rapporto controverso si configura come una questione che attiene al merito della lite e rientra nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo e probatorio della parte interessata. Fondandosi, quindi, la legittimazione ad agire o a contraddire, quale condizione all'azione, sulla mera allegazione fatta in domanda, una concreta ed autonoma questione intorno ad essa si delinea solo quando l'attore faccia valere un diritto altrui, prospettandolo come proprio, ovvero pretenda di ottenere una pronunzia contro il convenuto pur deducendone la relativa estraneità al rapporto sostanziale controverso.
Ciò posto, gli istanti ritengono che vi sia responsabilità della e di poiché, in CP_2 Controparte_3 violazione della normativa bancaria, l'allora direttrice insieme con il dipendente si CP_3 Parte_5 recavano presso il domicilio di per far sottoscrivere allo stesso quanto necessario per la Persona_1 cointestazione del deposito in favore di . CP_1
Orbene, contrariamente a quanto sostenuto dagli attori, in base alla vigente normativa, non è vietata la sottoscrizione di contratti bancari fuori dai locali della banca, compresa l'abitazione del correntista, purchè siano rispettate regole ben precise. Più in particolare, l'art 30 del TUF disciplina la categoria dei cd
“contratti fuori sede” che sono possibili purchè la banca o l'intermediario, nell'ambito della disciplina dettata dall'art. 117 e 120 del TUB (testo unico bancario D.Lgs. 385/1993) nonché del Codice del pagina 5 di 10 Consumo D.Lgs. 206/2005, nel rispetto dell'obbligo di trasparenza ed informazione, forniscano l'informativa precontrattuale completa unitamente al rispetto di tutti i requisiti di forma e contenuto previsti dalla normativa bancaria;
circostanza questa non contestata dagli attori. Inoltre, sempre secondo la succitata normativa bancaria, il soggetto che può far firmare il contratto è un promotore abilitato, un dipendente o un soggetto autorizzato dalla banca, munito di apposito mandato.
Appurato, quindi, che la sottoscrizione dell'atto di cointestazione fuori dai locali della banca è legittimo, e considerato che la domanda mira ad ottenere una declaratoria di nullità dell'atto di cointestazione e comunque della donazione indiretta, nel caso di specie, pertanto, può dichiararsi il difetto di legittimazione passiva di in persona del suo Legale Rappresentante pro tempore e di Controparte_2 posto che, dalla prospettazione dei fatti dedotti nell'atto introduttivo del giudizio, non Controparte_3 potrebbe configurarsi alcun tipo di responsabilità in capo alla ed alla sua direttrice pro tempore. CP_2
Infatti in citazione e neppure nella memoria I termine ex art 183 co 6 cpc viene espressamente postulata la responsabilità extracontrattuale della con richiesta di risarcimento danni;
tale domanda CP_2 viene formulata solo nella memoria conclusionale per cui è inammissibile;
sussiste invece certamente il difetto di legittimazione passiva della con riguardo alla domanda di restituzione delle somme CP_2 prelevate dal libretto per cui è causa, perché ne è estranea.
Passando all'esame nel merito della lite, ritiene il Tribunale che nella fattispecie oggetto di causa rilevi l'art. 1298 c.c. che prevede che “nei rapporti interni l'obbligazione in solido si divide tra i diversi debitori o tra i diversi creditori, salvo che sia stata contratta nell'interesse esclusivo di alcuno di essi. Le parti di ciascuno si presumono uguali, se non risulta diversamente”.
Tale disciplina, nel caso di specie, va applicata in combinato disposto con la normativa relativa alle
“donazioni indirette” che di per sé non richiedono un atto pubblico ma sono comunque soggette alle regole delle donazioni previste dagli artt. 809 e ss. del codice civile secondo cui: le liberalità, anche se risultano da atti diversi da quelli previsti dall'art. 782 c.c., sono soggette alle norme sulle donazioni in quanto risultano da atti che, per loro natura, importano una liberalità.
Gli attori ritengono che le somme presenti sul deposito bancario n. 1931555, cointestato poi in data
3.11.2016 a , siano di esclusiva proprietà di deceduto in data 19.11.2016, e CP_1 Persona_1 quindi degli istanti in qualità di eredi, per effetto della nullità dell'atto di cointestazione che, se anche configurasse una donazione indiretta, la stessa sarebbe nulla per incapacità di intendere e di volere del de cuius.
Invero, la cointestazione di somme depositate presso un istituto di credito costituisce donazione indiretta solo quando viene verificata l'esistenza dell'animus donandi; pertanto, chi ha interesse ad argomentare la configurabilità di una donazione indiretta deve dimostrare che il proprietario del denaro, al pagina 6 di 10 momento della cointestazione, aveva quale unico scopo quello della liberalità, alla luce di tutte le circostanze del singolo caso (cfr. Cassazione civile , sez. I , 03/04/2023 , n. 9197).
Nel caso di specie, la cointestazione del deposito oggetto di causa è relativa a somme già depositate e originariamente appartenenti ad uno dei cointestatari, , e non costituisce, pertanto, donazione Persona_1 indiretta, non essendo stata provata l'esistenza dello scopo donativo (come ad esempio da un atto di rinuncia alle pretese di rendicontazione) che indichi una dismissione dei diritti sorretta da un intento liberale.
Infatti, nel caso posto all'attenzione del Tribunale, deve osservarsi che, dall'esame degli elementi probatori emersi nel corso dell'istruttoria, (dichiarazioni testimoniali e documentazione) è emerso innanzitutto che le somme presenti sul libretto di risparmio n. 1931555 sono state versate solo ed unicamente da , poiché la cointestazione è avvenuta solo in data 3.11.2016 quando il saldo era Persona_1 di € 175.034,52 e non è stata provata nessuna movimentazione in entrata successiva a tale data. Pertanto, tutte le somme versate prima del 3.11.2016 non possono che essere di esclusiva proprietà di . Persona_1
Passando all'analisi delle dichiarazioni testimoniali, all'udienza del 19.6.2023, il teste Tes_1
medico curante di , dichiarava che: nell'anno 2016 sono andato alcune volte presso il domicilio
[...] Persona_1 della signora in cui vi era al fine di visitarlo. Il signor era stato dimesso da poco dall'ospedale; CP_1 Persona_1 quando l'ho visitato ho riscontrato scarso controllo dei valori glicemici. Preciso che in tutte le occasioni in cui ho visitato il signor lo stesso non è apparso sempre lucido e collaborativo. Anche negli ultimi giorni di vita preciso che Persona_1 quando mi sono accorto che la situazione di salute del signor stava peggiorando, ho proposto il ricovero in Parte_7 ospedale ma lei non ha voluto ricoverarlo. Il paziente ha deciso di voler continuare la cura a domicilio. Preciso CP_1 che è stata una decisione contrastabile. Anche il teste , indifferente, riferiva che inizialmente, per circa Testimone_2 tre o quattro anni, mi recavo presso l'abitazione di per servizi domestici. Ricordo che nell'anno 2016 nel mese Persona_1 di agosto mi chiamarono i suoi figli che in quel periodo erano a Sicignano degli Albini per chiedermi di recarmi presso
l'abitazione del padre per assisterlo, cucinarlo e dargli le medicine per tre volte al giorno;
preciso che a casa del signor Tes_3
era presente anche la TE in casa era presente la Signora da sola o ero presente solo io;
[...] CP_1 CP_1 oppure eravamo presenti insieme. Il signor non stava bene, non mangiava e non prendeva le medicine e dormiva Parte_7 sempre.
E' pertanto emerso che le condizioni di salute di erano precarie al punto da rendere lo Persona_1 stesso incapace di svolgere le attività della vita quotidiana, financo mangiare ed alimentarsi. A conferma di tale circostanza, anche il teste dichiarava che: mi recavo quasi quotidianamente a trovare il mio Testimone_4
Tes_ amico a casa della TE e a volte in tale occasione ho trovato l'infermiere e qualche volta il dottore di Posso Per_1 riferire che nell'ultimo giorno di vita il signor non mangiava e rifiutava il cibo. Parte_7
Appare opportuno, a questo punto, riportare le dichiarazioni dei sesti rese all'udienza del 20.3.2023; più in particolare quella di , cugino di secondo grado degli attori e della convenuta , Parte_6 CP_1 pagina 7 di 10 il quale dichiarava che: a ottobre 2016 ebbi modo di incontrare il signor presso l'abitazione della signora Parte_7
; in Sicignano degli Alburni in via Vittorio Emanuele. Ricordo che in tale occasione trovai CP_1 Persona_1 seduto sul divano;
io lo salutai ma lui mi guardò senza rispondermi ed in tale occasione la signora era intenta ad CP_1 imboccarlo con un cucchiaio di yogurt. Rammento ancora che il signor non riusciva neppure a inghiottire lo yogurt gli Pt_1
Pt_ cadeva sulla bocca. Posso riferire che il signor era muto mi guardò ma dubito che mi riconobbe. La signora CP_1
, TE del si prese l'impegno di accudirlo poiché i figli risiedevano in Svizzera e lo stesso espresse
[...] Pt_1 Persona_1 la volontà di andare dalla TE rispetto ad una casa di cura soluzione gli era stata prospettata dai figli. Penso che questa è stata l'unica occasione in cui mi sono recato presso l'abitazione di per fare visita al signor Posso CP_1 Parte_7 riferire che recentemente era accudito presso la sua abitazione della signora Persona_1 Pt_4
Va valorizzato, poi, quanto dichiarato dal teste che riferiva, poi di ricordare che la Testimone_5 signora mi chiamava alcune volte perché mi recassi presso la sua abitazione per assistere il signor CP_1 Parte_7 che si trovava presso il suo domicilio e per dargli consigli sulla gestione dello stesso in quanto infermiere. Se non Per_1 ricordo male era il 2016 non ricordo il periodo. Ricordo che ogni qualvolta mi recavo presso il signor lo stesso mi Parte_7 chiamava per nome riconoscendomi e scandendo alcune parole. Nell'ultimo periodo il signor citro era a letto ma non Per_1 ho mai visto che lo stesso consumasse pasti. Ricordo che lo stato del signor fino a quando ho frequentato la casa della Pt_1 signora non è mai cambiato. CP_1
Ritiene questo giudice, pertanto, che dall'analisi delle risultanze istruttorie non emerga una reale volontà in capo a di donare le somme presenti sul deposito oggetto di causa a , Persona_1 CP_1 considerato inoltre che la cointestazione di detto rapporto bancario avveniva 15 giorni prima della sua morte, in una condizione di salute precaria dello stesso caratterizzata dall'impossibilità di alimentarsi e di compiere gli atti della vita quotidiana. Lo stesso, infatti, soprattutto nell'ultima fase della sua vita, che coincide pertanto con il periodo in cui veniva sottoscritta la cointestazione del libretto di risparmio, non stava bene (teste il signor non stava bene, non mangiava e non prendeva le medicine e Parte_4 Parte_7 dormiva sempre) non riconosceva neppure le persone a lui care ( teste posso riferire che il signor Parte_6
Pt_ era muto mi guardò ma dubito che mi riconobbe.) e non riusciva neanche a deglutire il cibo che gli veniva somministrato ( teste : il signor non riusciva neppure a inghiottire lo yogurt gli cadeva sulla bocca Parte_6 Pt_1
/ in tale occasione trovai seduto sul divano;
io lo salutai ma lui mi guardò senza rispondermi). E' pertanto Persona_1 inverosimile che lo stesso potesse essere in grado di effettuare coscientemente un atto di liberalità come quello di donare l'importo presente sul libretto di cui è causa alla TE . E' risultato, invece, CP_1 che la stessa abbia fatto di tutto per portare presso la sua abitazione lo zio in gravi condizioni di salute, rifiutando persino di farlo ricoverare presso strutture ospedaliere specializzate (teste lo Testimone_1 stesso non è apparso sempre lucido e collaborativo. Anche negli ultimi giorni di vita preciso che quando mi sono accorto che la situazione di salute del signor stava peggiorando, ho proposto il ricovero in ospedale ma lei non Parte_7 CP_1 ha voluto ricoverarlo). pagina 8 di 10 In definitiva, anche se non sono emersi con certezza i presupposti per l'annullamento dell'atto di cointestazione del libretto di risparmio ai sensi dell'art 428 c.c., in ogni caso non è emersa la volontà donativa della liquidità ivi depositata da parte del de cuius in favore della TE, ben potendo tale cointestazione essere giustificata da altri motivi, come ad es. consentire alla TE di prelevare dal libretto il denaro necessario per provvedere alla sua salute ed alle sue cure.
Poiché il denaro depositato sul libretto era certamente del solo per le motivazioni già Persona_1 illustrate, risulta superata la presunzione ex art 1298 c.c. e può concludersi che il denaro depositato su libretto fosse soltanto di , e va trasmesso ai suoi eredi legittimi secondo le regole codicistiche Persona_1 che governano il diritto ereditario.
La domanda, pertanto, è fondata e va accolta per quanto di ragione.
Per quanto concerne le spese di lite, si ritiene che concorrono “altre gravi ed eccezionali ragioni” ai sensi dell'art 92 co 2 cpc, come innovato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 77/2018, per disporre la compensazione integrale delle spese di lite.
A tal proposito, è opportuno tener conto che la convenuta ha, in ogni caso, contribuito CP_1 alle cure dello zio senza ricevere nulla e non si può escludere che la cointestazione del Persona_1 libretto fosse finalizzata proprio a consentire alla di prelevare quanto necessario a garantire le cure e Pt_1
l'assistenza adeguata allo zio;
rispetto, invece, alla la circostanza che il contratto sia stato CP_2 sottoscritto presso il domicilio del compianto con l'intervento della direttrice pro tempore, Persona_1 per quanto prassi legittima e prevista dalla legge, ha legittimamente destato sospetti negli attori al punto da convenire in giudizio l'istituto bancario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Gustavo Danise, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e , ogni contraria Parte_1 Parte_2 istanza ed eccezione rigettata e/o disattesa, così definitivamente provvede:
I. Dichiara il difetto di legittimazione passiva di d Controparte_2 Controparte_3
II. Previo accertamento che la cointestazione in favore di del libretto bancario 1931555 CP_1 non costituisce donazione indiretta e previo accertamento che il denaro ivi depositato appartiene esclusivamente al de cuius , accoglie la domanda attorea e per l'effetto accerta e Persona_1 dichiara che l'intero importo di € 175.034,52 presente sul libretto bancario 1931555 è di esclusiva proprietà di e nella loro qualità di eredi di . Pt_1 Parte_2 Persona_1
III. Compensa le spese di lite tra tutte le parti;
Così deciso in Salerno
18.06.2025
IL GIUDICE pagina 9 di 10 Dr. Gustavo Danise
pagina 10 di 10
All'esito della camera di consiglio dopo la discussione orale lo scrivente pubblica la seguente sentenza ex art 281 sexies c.p.c. da intendersi facente parte integrante del verbale dell'odierna udienza del
18/06/2025.
R E P U B BL I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
- Sezione Seconda Civile -
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, in persona del giudice dr. Gustavo Danise, all'esito della discussione nell'udienza del 18.06.25 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ex art 281 sexies c.p.c. neella causa iscritta al numero n. 8601 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenzioni dell'anno 2020 e vertente t r a nato in [...] il [...], C.F.: e nato in [...] il Parte_1 C.F._1 Parte_2
26.11.1962, C.F.: , rappresentati e difesi giusta procua in atti dall'avv. Gaetano C.F._2
Lipiani presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in Vallo della Lucania alla A. Pinto n.5.
- Attori -
e
, nata ad [...] il [...] CF.: rappresentata e difesa dall'avv. CP_1 C.F._3
Giovanna Pisano, presso il suo studio è elettivamente dom.ta in Eboli (SA) al Viale G. Amendola n. 61/N nonché
(C.F. ), in persona del suo Legale Rappresentante pro tempore, ed Controparte_2 P.IVA_1 nata a [...] il [...] C.F. , entrambi Controparte_3 C.F._4 rappresentati e difesi dall'Avv. Edoardo Volino) presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in
Avellino alla Via Casale n. 5
OGGETTO: atti di liberalità ex art 809 c.c.
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi e note conclusionali.
pagina 1 di 10 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, e , nella loro qualità di eredi di Parte_1 Parte_3
nato il [...], convenivano in giudizio e direttrice Persona_1 CP_1 Controparte_3 della icignano degli Alburni, per sentirli condannare alla restituzione delle somme eventualmente CP_4 prelevate successivamente al 3.11.2016, dal libretto bancario 1931555 previa declaratoria di nullità ed inefficacia dell'atto con cui tale libretto veniva cointestato a . CP_1
Assumevano gli attori che , padre e dante causa degli istanti, decedeva in Sicignano Persona_1 degli Alburni il 19.11.2016; in vita depositava sul libretto di risparmio n. 1931555 con scadenza il 3.2.2017 presso la di Sicignano degli Alburni la somma di euro 175.034,52; CP_2
Poco prima del decesso di , in data 3.11.2016, tale libretto di risparmio veniva Persona_2 cointestato, alla sig.ra , la quale svolgeva da pochi giorni il ruolo di badante presso l'abitazione CP_1 dello stesso poiché, sino al 15.10.2016, il compianto veniva accudito da Persona_2 Parte_4
Sostenevano gli attori che chiese loro, sin dal 16.10.2016 e stante le precarie condizioni CP_1 di salute di , di trasportarlo presso la sua abitazione per meglio accudirlo;
ivi il decedeva Persona_2 Pt_1 il 19.11.2016.
Successivamente gli istanti, spinti dal sospetto che volesse impossessarsi delle somme CP_1 depositate su tale libretto, venivano a conoscenza anche che , loro genitore, dopo 15 giorni di Persona_1 domicilio presso l'abitazione di e precisamente in data 3.11.2016, cointestava il conto n. CP_1
1931555 denominato “risparmio più” a con la compiacenza della direttrice della Banca CP_1 CP_2 di Sicignano degli Alburni la quale si recò presso il domicilio del loro padre a raccogliere la firma per cointestare il conto.
Accertavano inoltre che la firma di sull'atto di intestazione del libretto, apposta presso Persona_1 il domicilio di ove lui dimorava, era illeggibile pertanto presumevano che il de cuius non CP_1 sapesse cosa stava firmando. Assumevano ancora che la normativa bancaria impone tassativamente che tutte le operazioni bancarie per essere valide, devono essere effettuate presso i locali ove ha sede la banca e non altrove.
Secondo gli attori, inoltre, la direttrice della , insieme al dipendente CP_2 Controparte_3 [...]
, si recavano presso il domicilio di per ricevere il deposito della firma di , Pt_5 CP_1 Persona_1 allettato;
circostanza confermata anche da dal medico curante dott. Parte_4 Persona_3
e da .
[...] Parte_6
, in conclusione, negli ultimi giorni della sua esistenza, era incapace di intendere e di Persona_1 volere perché affetto da rilevanti patologie psico-fisiche per cui ogni azione dallo stesso posta in essere era affetta da nullità assoluta.
pagina 2 di 10 Rivendicavano, pertanto, tutte le somme del conto e deposito, poichè versate unicamente dal solo defunto non avendo, , mai versato su tale conto alcunchè. Persona_1 CP_1
In ogni caso, salva la invalidità per incapacità di intendere e di volere, gli attori deducevano che l'atto era comunque nullo per mancanza di atto pubblico e comunque per la mancanza di forma scritta pubblica, richiesta a pena di nullità in relazione al contenuto.
Per tali motivi gli istanti chiedevano al Tribunale di dichiarare la nullità dell'atto di intestazione e dazione di terzo del libretto bancario n. 1931555 per la mancanza di forma scritta pubblica, previo accertamento della responsabilità dei convenuti, in ordine alla fattispecie descritta ed in relazione alle rispettive condotte ed obblighi, nonché di dichiarare la nullità e/o inefficacia della cointestazione del libretto bancario n. 1931555 effettuata in data 3.11.2016 e la conseguente esclusiva titolarità delle somme depositate su tale libretto in cao al defunto (e dunque agli istanti quali suoi eredi legittimi); Persona_1 chiedevano, pertanto, condanna dei convenuti alla restituzione delle somme eventualmente prelevate nonchè al risarcimento di tutti i danni arrectai al sig. in favore degli eredi legittimi. Vittoria di Persona_1 spese di lite.
Instaurato il contraddittorio si costituiva in giudizio contestando ed impugnando in CP_1 fatto la domanda attorea in fatto e deducendo in via preliminare che la prospettazione dei fatti operata dagli istanti era fuorviante posto che ella deducente era TE del de cuius (in quanto fratello Persona_1 di sua madre) ed il rapporto tra i due andava ben al di là della semplice parentela, poiché Persona_1 aveva da sempre frequentato assiduamente la casa della sorella, deceduta qualche anno prima di lui. Sin dal
2015, anno in cui decedeva la moglie di , iniziava ad occuparsi dello zio con Persona_1 CP_1 maggiore assiduità, oltre che della casa in cui lo stesso abitava in Sicignano degli Alburni in via Convento mentre solo saltuariamente si occupava del compianto il quale, per i gravi Parte_4 Per_1 problemi di salute che lo affliggevano, faceva sempre affidamento sulla TE per essere CP_1 accompagnato presso le apposite strutture sanitarie.
Sosteneva ancora la convenuta che, su espressa richiesta di e solo dopo aver informato Persona_1
i figli ed , nel mese di ottobre 2016 lo accoglieva nella propria residenza familiare, ove Pt_1 Pt_2 continuava ad accudirlo come una figlia. Inoltre, era in quel periodo perfettamente in grado Persona_1 di intendere e di volere.
Sosteneva la convenuta che nell'ambito della profonda relazione affettiva intercorrente tra zio e TE, la decisione di di cointestare -con firma disgiunta- alla TE il libretto di Persona_1 CP_1 risparmio di cui era titolare presso la filiale di Sicignano degli Alburni, rappresentava un atto CP_2 di liberalità che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 809 c.c., può essere legittimamente perseguito anche mediante atti atipici diversi dal contratto di donazione per atto pubblico, purchè siano presenti i requisiti della piena consapevolezza e capacità al momento del compimento dell'atto ed il fine esclusivo di liberalità pagina 3 di 10 cui tale atto era preordinato nelle intenzioni del suo autore. L'atto di cointestazione compiuto da Per_1
in favore di era pertanto valido ed efficace, e quindi la metà del saldo attivo esistente
[...] CP_1 sul libretto di risparmio indicato era da ritenersi di esclusiva titolarità della stessa.
Concludeva pertanto per il rigetto della domanda proposta infondata in fatto e diritto previo accertamento della piena capacità di intendere e di volere di al momento dell'atto di Persona_1 cointestazione del libretto di risparmio in favore della convenuta e previa qualificazione di CP_1 tale atto come “donazione indiretta” previsto dell'art. 809 c.c.
Chiedeva pertanto al Tribunale di dichiarare che la metà del saldo attivo esistente sul libretto di risparmio medesimo è di esclusiva titolarità di , con vittoria di spese di lite. CP_1
Si costituivano, inoltre, in persona del suo Legale Rappresentante pro tempore, Controparte_2 ed contestando in fatto e diritto le richieste attoree. Deducevano in via preliminare che Controparte_3
i vari rapporti bancari intercorsi con , erano stati tutti liquidati in favore degli eredi, eccetto il Persona_1 rapporto n.1931555 con saldo di € 175.034,52, l'unico interessato dalla cointestazione con . CP_1
Sostenevano che , al momento dell'apposizione della firma, era pienamente lucido e presente Persona_1 nonché consapevole di quanto veniva sottoscritto. In ogni caso, nessuna somma era stata pertanto prelevata e/o movimentata. Deducevano la loro totale estraneità rispetto alla domanda deli attori posto che ai sensi degli artt. 1854 e 1298 cod. civ, la cointestazione del conto corrente fa presumere la contitolarità dell'oggetto del contratto ed i cointestatari acquistano la qualità di creditori o di debitori solidali del conto sia nei confronti con i terzi sia nei rapporti interni. La presunzione di comunione derivante dalla cointestazione di un conto corrente può però essere superata attraverso presunzioni semplici e l'onere della prova incombe su chi la sostiene e non sul cointestatario.
Quanto alla domanda di nullità, invece, ribadendo la genericità della domanda perché non era chiaro se ad essere impugnato era la cointestazione del deposito o l'atto donativo, la convenuta
[...]
dando per scontato che gli attori avessero invocato l'art. 428 c.c., che prevede Controparte_5
l'annullabilità dell'atto posto in essere da soggetto incapace, eccepiva il difetto di legittimazione passiva.
Nel ribadire, pertanto, la totale estraneità ed assenza di responsabilità della e di CP_2 CP_3
rispetto alla domanda volta ad accertare e dichiarare la nullità della contitolarità del rapporto, le
[...] convenute concludevano per l'accertamento e declaratoria di improcedibilità delle domande per carenza della procedura di mediazione prescritta dall'art. 5 D.lgs. 28/2010 e succ. modif., nonché di nullità e quindi la inammissibilità della domanda per violazione degli art.163 e 164 cpc;
nel merito, rigetto della domanda poiché inammissibili, improcedibili e comunque infondate e per difetto di legittimazione passiva dei comparenti.
All'udienza di prima comparizione, rilevato il mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatorio come condizione di procedibilità della domanda, veniva concesso alle parti termine di giorni pagina 4 di 10 15 per assolvere a detta condizione di procedibilità, conclusa, però con verbale negativo per mancato accordo.
Acquisita la documentazione esibita ed allegata, concessi i termini ex art 183 comma 6, espletata la prova testimoniale e precisate le rispettive conclusioni, la causa veniva rinviata all'udienza del 14.05.2025, poi differita al 18.06.25, per discussione orale e decisione ex art 281 sexies c.p.c. con autorizzazione al deposito di memorie conclusionali fino a 15 giorni prima.
Ciò posto, ricostruiti così i fatti di causa e l'iter processuale, in via preliminare è infondata e va rigettata l'eccezione di improcedibilità della domanda sollevata dalla convenuta avendo, il CP_2
Giudice concesso alle parti termine per esperire il tentativo di mediazione obbligatorio poi concluso con verbale negativo per mancato raggiungimento dell'accordo.
Sempre preliminarmente, è fondata e va accolta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla convenuta CP_2
E' opportuno precisare innanzitutto che la "legitimatio ad causam", attiva e passiva, consiste nella titolarità del potere e del dovere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, mediante la deduzione di fatti in astratto idonei a fondare il diritto azionato, secondo la prospettazione dell'attore, prescindendo dall'effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa, con conseguente dovere del giudice di verificarne l'esistenza in ogni stato e grado del procedimento. Da essa va tenuta distinta la titolarità della situazione giuridica sostanziale, attiva e passiva, per la quale non è consentito alcun esame d'ufficio, poichè la contestazione della titolarità del rapporto controverso si configura come una questione che attiene al merito della lite e rientra nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo e probatorio della parte interessata. Fondandosi, quindi, la legittimazione ad agire o a contraddire, quale condizione all'azione, sulla mera allegazione fatta in domanda, una concreta ed autonoma questione intorno ad essa si delinea solo quando l'attore faccia valere un diritto altrui, prospettandolo come proprio, ovvero pretenda di ottenere una pronunzia contro il convenuto pur deducendone la relativa estraneità al rapporto sostanziale controverso.
Ciò posto, gli istanti ritengono che vi sia responsabilità della e di poiché, in CP_2 Controparte_3 violazione della normativa bancaria, l'allora direttrice insieme con il dipendente si CP_3 Parte_5 recavano presso il domicilio di per far sottoscrivere allo stesso quanto necessario per la Persona_1 cointestazione del deposito in favore di . CP_1
Orbene, contrariamente a quanto sostenuto dagli attori, in base alla vigente normativa, non è vietata la sottoscrizione di contratti bancari fuori dai locali della banca, compresa l'abitazione del correntista, purchè siano rispettate regole ben precise. Più in particolare, l'art 30 del TUF disciplina la categoria dei cd
“contratti fuori sede” che sono possibili purchè la banca o l'intermediario, nell'ambito della disciplina dettata dall'art. 117 e 120 del TUB (testo unico bancario D.Lgs. 385/1993) nonché del Codice del pagina 5 di 10 Consumo D.Lgs. 206/2005, nel rispetto dell'obbligo di trasparenza ed informazione, forniscano l'informativa precontrattuale completa unitamente al rispetto di tutti i requisiti di forma e contenuto previsti dalla normativa bancaria;
circostanza questa non contestata dagli attori. Inoltre, sempre secondo la succitata normativa bancaria, il soggetto che può far firmare il contratto è un promotore abilitato, un dipendente o un soggetto autorizzato dalla banca, munito di apposito mandato.
Appurato, quindi, che la sottoscrizione dell'atto di cointestazione fuori dai locali della banca è legittimo, e considerato che la domanda mira ad ottenere una declaratoria di nullità dell'atto di cointestazione e comunque della donazione indiretta, nel caso di specie, pertanto, può dichiararsi il difetto di legittimazione passiva di in persona del suo Legale Rappresentante pro tempore e di Controparte_2 posto che, dalla prospettazione dei fatti dedotti nell'atto introduttivo del giudizio, non Controparte_3 potrebbe configurarsi alcun tipo di responsabilità in capo alla ed alla sua direttrice pro tempore. CP_2
Infatti in citazione e neppure nella memoria I termine ex art 183 co 6 cpc viene espressamente postulata la responsabilità extracontrattuale della con richiesta di risarcimento danni;
tale domanda CP_2 viene formulata solo nella memoria conclusionale per cui è inammissibile;
sussiste invece certamente il difetto di legittimazione passiva della con riguardo alla domanda di restituzione delle somme CP_2 prelevate dal libretto per cui è causa, perché ne è estranea.
Passando all'esame nel merito della lite, ritiene il Tribunale che nella fattispecie oggetto di causa rilevi l'art. 1298 c.c. che prevede che “nei rapporti interni l'obbligazione in solido si divide tra i diversi debitori o tra i diversi creditori, salvo che sia stata contratta nell'interesse esclusivo di alcuno di essi. Le parti di ciascuno si presumono uguali, se non risulta diversamente”.
Tale disciplina, nel caso di specie, va applicata in combinato disposto con la normativa relativa alle
“donazioni indirette” che di per sé non richiedono un atto pubblico ma sono comunque soggette alle regole delle donazioni previste dagli artt. 809 e ss. del codice civile secondo cui: le liberalità, anche se risultano da atti diversi da quelli previsti dall'art. 782 c.c., sono soggette alle norme sulle donazioni in quanto risultano da atti che, per loro natura, importano una liberalità.
Gli attori ritengono che le somme presenti sul deposito bancario n. 1931555, cointestato poi in data
3.11.2016 a , siano di esclusiva proprietà di deceduto in data 19.11.2016, e CP_1 Persona_1 quindi degli istanti in qualità di eredi, per effetto della nullità dell'atto di cointestazione che, se anche configurasse una donazione indiretta, la stessa sarebbe nulla per incapacità di intendere e di volere del de cuius.
Invero, la cointestazione di somme depositate presso un istituto di credito costituisce donazione indiretta solo quando viene verificata l'esistenza dell'animus donandi; pertanto, chi ha interesse ad argomentare la configurabilità di una donazione indiretta deve dimostrare che il proprietario del denaro, al pagina 6 di 10 momento della cointestazione, aveva quale unico scopo quello della liberalità, alla luce di tutte le circostanze del singolo caso (cfr. Cassazione civile , sez. I , 03/04/2023 , n. 9197).
Nel caso di specie, la cointestazione del deposito oggetto di causa è relativa a somme già depositate e originariamente appartenenti ad uno dei cointestatari, , e non costituisce, pertanto, donazione Persona_1 indiretta, non essendo stata provata l'esistenza dello scopo donativo (come ad esempio da un atto di rinuncia alle pretese di rendicontazione) che indichi una dismissione dei diritti sorretta da un intento liberale.
Infatti, nel caso posto all'attenzione del Tribunale, deve osservarsi che, dall'esame degli elementi probatori emersi nel corso dell'istruttoria, (dichiarazioni testimoniali e documentazione) è emerso innanzitutto che le somme presenti sul libretto di risparmio n. 1931555 sono state versate solo ed unicamente da , poiché la cointestazione è avvenuta solo in data 3.11.2016 quando il saldo era Persona_1 di € 175.034,52 e non è stata provata nessuna movimentazione in entrata successiva a tale data. Pertanto, tutte le somme versate prima del 3.11.2016 non possono che essere di esclusiva proprietà di . Persona_1
Passando all'analisi delle dichiarazioni testimoniali, all'udienza del 19.6.2023, il teste Tes_1
medico curante di , dichiarava che: nell'anno 2016 sono andato alcune volte presso il domicilio
[...] Persona_1 della signora in cui vi era al fine di visitarlo. Il signor era stato dimesso da poco dall'ospedale; CP_1 Persona_1 quando l'ho visitato ho riscontrato scarso controllo dei valori glicemici. Preciso che in tutte le occasioni in cui ho visitato il signor lo stesso non è apparso sempre lucido e collaborativo. Anche negli ultimi giorni di vita preciso che Persona_1 quando mi sono accorto che la situazione di salute del signor stava peggiorando, ho proposto il ricovero in Parte_7 ospedale ma lei non ha voluto ricoverarlo. Il paziente ha deciso di voler continuare la cura a domicilio. Preciso CP_1 che è stata una decisione contrastabile. Anche il teste , indifferente, riferiva che inizialmente, per circa Testimone_2 tre o quattro anni, mi recavo presso l'abitazione di per servizi domestici. Ricordo che nell'anno 2016 nel mese Persona_1 di agosto mi chiamarono i suoi figli che in quel periodo erano a Sicignano degli Albini per chiedermi di recarmi presso
l'abitazione del padre per assisterlo, cucinarlo e dargli le medicine per tre volte al giorno;
preciso che a casa del signor Tes_3
era presente anche la TE in casa era presente la Signora da sola o ero presente solo io;
[...] CP_1 CP_1 oppure eravamo presenti insieme. Il signor non stava bene, non mangiava e non prendeva le medicine e dormiva Parte_7 sempre.
E' pertanto emerso che le condizioni di salute di erano precarie al punto da rendere lo Persona_1 stesso incapace di svolgere le attività della vita quotidiana, financo mangiare ed alimentarsi. A conferma di tale circostanza, anche il teste dichiarava che: mi recavo quasi quotidianamente a trovare il mio Testimone_4
Tes_ amico a casa della TE e a volte in tale occasione ho trovato l'infermiere e qualche volta il dottore di Posso Per_1 riferire che nell'ultimo giorno di vita il signor non mangiava e rifiutava il cibo. Parte_7
Appare opportuno, a questo punto, riportare le dichiarazioni dei sesti rese all'udienza del 20.3.2023; più in particolare quella di , cugino di secondo grado degli attori e della convenuta , Parte_6 CP_1 pagina 7 di 10 il quale dichiarava che: a ottobre 2016 ebbi modo di incontrare il signor presso l'abitazione della signora Parte_7
; in Sicignano degli Alburni in via Vittorio Emanuele. Ricordo che in tale occasione trovai CP_1 Persona_1 seduto sul divano;
io lo salutai ma lui mi guardò senza rispondermi ed in tale occasione la signora era intenta ad CP_1 imboccarlo con un cucchiaio di yogurt. Rammento ancora che il signor non riusciva neppure a inghiottire lo yogurt gli Pt_1
Pt_ cadeva sulla bocca. Posso riferire che il signor era muto mi guardò ma dubito che mi riconobbe. La signora CP_1
, TE del si prese l'impegno di accudirlo poiché i figli risiedevano in Svizzera e lo stesso espresse
[...] Pt_1 Persona_1 la volontà di andare dalla TE rispetto ad una casa di cura soluzione gli era stata prospettata dai figli. Penso che questa è stata l'unica occasione in cui mi sono recato presso l'abitazione di per fare visita al signor Posso CP_1 Parte_7 riferire che recentemente era accudito presso la sua abitazione della signora Persona_1 Pt_4
Va valorizzato, poi, quanto dichiarato dal teste che riferiva, poi di ricordare che la Testimone_5 signora mi chiamava alcune volte perché mi recassi presso la sua abitazione per assistere il signor CP_1 Parte_7 che si trovava presso il suo domicilio e per dargli consigli sulla gestione dello stesso in quanto infermiere. Se non Per_1 ricordo male era il 2016 non ricordo il periodo. Ricordo che ogni qualvolta mi recavo presso il signor lo stesso mi Parte_7 chiamava per nome riconoscendomi e scandendo alcune parole. Nell'ultimo periodo il signor citro era a letto ma non Per_1 ho mai visto che lo stesso consumasse pasti. Ricordo che lo stato del signor fino a quando ho frequentato la casa della Pt_1 signora non è mai cambiato. CP_1
Ritiene questo giudice, pertanto, che dall'analisi delle risultanze istruttorie non emerga una reale volontà in capo a di donare le somme presenti sul deposito oggetto di causa a , Persona_1 CP_1 considerato inoltre che la cointestazione di detto rapporto bancario avveniva 15 giorni prima della sua morte, in una condizione di salute precaria dello stesso caratterizzata dall'impossibilità di alimentarsi e di compiere gli atti della vita quotidiana. Lo stesso, infatti, soprattutto nell'ultima fase della sua vita, che coincide pertanto con il periodo in cui veniva sottoscritta la cointestazione del libretto di risparmio, non stava bene (teste il signor non stava bene, non mangiava e non prendeva le medicine e Parte_4 Parte_7 dormiva sempre) non riconosceva neppure le persone a lui care ( teste posso riferire che il signor Parte_6
Pt_ era muto mi guardò ma dubito che mi riconobbe.) e non riusciva neanche a deglutire il cibo che gli veniva somministrato ( teste : il signor non riusciva neppure a inghiottire lo yogurt gli cadeva sulla bocca Parte_6 Pt_1
/ in tale occasione trovai seduto sul divano;
io lo salutai ma lui mi guardò senza rispondermi). E' pertanto Persona_1 inverosimile che lo stesso potesse essere in grado di effettuare coscientemente un atto di liberalità come quello di donare l'importo presente sul libretto di cui è causa alla TE . E' risultato, invece, CP_1 che la stessa abbia fatto di tutto per portare presso la sua abitazione lo zio in gravi condizioni di salute, rifiutando persino di farlo ricoverare presso strutture ospedaliere specializzate (teste lo Testimone_1 stesso non è apparso sempre lucido e collaborativo. Anche negli ultimi giorni di vita preciso che quando mi sono accorto che la situazione di salute del signor stava peggiorando, ho proposto il ricovero in ospedale ma lei non Parte_7 CP_1 ha voluto ricoverarlo). pagina 8 di 10 In definitiva, anche se non sono emersi con certezza i presupposti per l'annullamento dell'atto di cointestazione del libretto di risparmio ai sensi dell'art 428 c.c., in ogni caso non è emersa la volontà donativa della liquidità ivi depositata da parte del de cuius in favore della TE, ben potendo tale cointestazione essere giustificata da altri motivi, come ad es. consentire alla TE di prelevare dal libretto il denaro necessario per provvedere alla sua salute ed alle sue cure.
Poiché il denaro depositato sul libretto era certamente del solo per le motivazioni già Persona_1 illustrate, risulta superata la presunzione ex art 1298 c.c. e può concludersi che il denaro depositato su libretto fosse soltanto di , e va trasmesso ai suoi eredi legittimi secondo le regole codicistiche Persona_1 che governano il diritto ereditario.
La domanda, pertanto, è fondata e va accolta per quanto di ragione.
Per quanto concerne le spese di lite, si ritiene che concorrono “altre gravi ed eccezionali ragioni” ai sensi dell'art 92 co 2 cpc, come innovato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 77/2018, per disporre la compensazione integrale delle spese di lite.
A tal proposito, è opportuno tener conto che la convenuta ha, in ogni caso, contribuito CP_1 alle cure dello zio senza ricevere nulla e non si può escludere che la cointestazione del Persona_1 libretto fosse finalizzata proprio a consentire alla di prelevare quanto necessario a garantire le cure e Pt_1
l'assistenza adeguata allo zio;
rispetto, invece, alla la circostanza che il contratto sia stato CP_2 sottoscritto presso il domicilio del compianto con l'intervento della direttrice pro tempore, Persona_1 per quanto prassi legittima e prevista dalla legge, ha legittimamente destato sospetti negli attori al punto da convenire in giudizio l'istituto bancario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Gustavo Danise, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e , ogni contraria Parte_1 Parte_2 istanza ed eccezione rigettata e/o disattesa, così definitivamente provvede:
I. Dichiara il difetto di legittimazione passiva di d Controparte_2 Controparte_3
II. Previo accertamento che la cointestazione in favore di del libretto bancario 1931555 CP_1 non costituisce donazione indiretta e previo accertamento che il denaro ivi depositato appartiene esclusivamente al de cuius , accoglie la domanda attorea e per l'effetto accerta e Persona_1 dichiara che l'intero importo di € 175.034,52 presente sul libretto bancario 1931555 è di esclusiva proprietà di e nella loro qualità di eredi di . Pt_1 Parte_2 Persona_1
III. Compensa le spese di lite tra tutte le parti;
Così deciso in Salerno
18.06.2025
IL GIUDICE pagina 9 di 10 Dr. Gustavo Danise
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