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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 20/11/2025, n. 16255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16255 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XIII CIVILE
Il Tribunale ordinario di Roma, in composizione monocratica, in persona del Giudice Lucia
Bruni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 31021 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, assunta in decisione in data 02.07.2025 all'esito dell'udienza tenutasi in data
24.06.2025 con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Roma (RM) Parte_1 C.F._1
Via Premuda, 1/a, presso lo studio dell'Avv. Graziella Colaiacomo, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Claudio Panichi e Monica Di Gianvito giusta procura in calce al ricorso ex art. 702 bis c.p.c.
Ricorrente-attore
E
(C.F. , in Controparte_1 P.IVA_1 persona del pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello CP_2
Stato presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi 12 è domiciliato
Resistente-Convenuto oggetto: responsabilità sanitaria. conclusioni: come rassegnate dalle parti per l'udienza cartolare del 24.06.2025 e precisamente: per parte ricorrente “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, 1) Accertare e dichiarare che il danno subito dal ricorrente è riconducibile alla condotta negligente ed imperita dei sanitari del con riferimento all'intervento Controparte_3 chirurgico effettuato in data 16.03.2015, sulla base delle risultanze dell'accertamento tecnico preventivo espletato;
2) per l'effetto, condannare i convenuti, in solido tra loro, al risarcimento del danno subito dal per le causali di cui in premessa, quantificato nel modo seguente: - euro Pt_1
873.399,64 o, in subordine, euro 757.943,89 a titolo di danno biologico permanente o, comunque, nella misura che si riterrà di giustizia;
- euro 40.369,00 a titolo di danno per invalidità temporanea assoluta;
oltre al danno morale ed esistenziale da liquidarsi in via equitativa;
3) Condannare altresì i convenuti
1 al pagamento, in solido tra loro, del danno patrimoniale da lucro cessante subito dal per Pt_1 perdita della capacità lavorativa specifica, quantificabile almeno in euro 125.577,00 o nella diversa somma che si riterrà di giustizia, tenuto conto altresì degli avanzamenti di carriera militare conseguibili dal ricorrente nel corso del servizio;
4) Condannare inoltre i convenuti al pagamento degli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria;
5) Condannare, infine, i convenuti alla rifusione delle spese e competenze di causa, relative anche della fase di accertamento tecnico preventivo, ivi incluso anche il compenso liquidato ai CC.TT.UU.”; per parte resistente “insiste, al fine di offrire prova contraria alle avverse pretese, nella formulata richiesta di CTU e nella sottoposizione al nominando Consulente tecnico dei quesiti formulati nelle note ex art. 183 comma 6 c.p.c. Ribadisce la designazione, quali consulenti tecnici di parte dell'Amministrazione, del Maggiore (cell. 3470896207) e del Colonnello Persona_1 [...] cell. 3351667255), indicando quale recapito pec: In Per_2 Email_1 subordine si insiste comunque affinché l'On.le Giudice adito voglia - ritenere l'avversa domanda infondata in fatto ed in diritto e per l'effetto rigettarla;
- comunque disporre che ogni eventuale posta risarcitoria sia riconosciuta al netto di indennizzi e provvidenze riconosciuti al Sig. in Pt_1 relazione ai medesimi fatti per cui è causa.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. ritualmente notificato, ha evocato in Parte_1 giudizio, avanti l'intestato Tribunale, e il Controparte_1 Controparte_1 per ivi sentire accertare la responsabilità della struttura sanitaria per le gravi lesioni riportate a seguito del trattamento sanitario eseguito in data 16.03.2015 con conseguente condanna di parte convenuta al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
A sostegno della domanda parte ricorrente ha premesso che:
- in data 11.03.2015, già affetto da cefalea e vertigini da mesi, veniva ricoverato presso il
Pronto Soccorso dell'Ospedale Sant'Eugenio di Roma (doc. 1). A seguito di TAC cranio del 12 marzo (doc. 2) si riscontrava una neoformazione sul pavimento del IV ventricolo;
- nella notte del 12 marzo, in ragione della sua appartenenza alla Guardia di Finanza, il paziente veniva trasferito al di Roma (doc. 3), ove il giorno Controparte_3 seguente l'équipe neurochirurgica (Dott. , ) Per_3 Persona_4 Persona_5 formulava diagnosi di ependimoma del IV ventricolo sulla base della RM encefalo del
13 marzo (doc. 4), prospettando intervento urgente;
- in data 16 marzo 2015 veniva sottoposto ad intervento neurochirurgico, all'esito del quale i sanitari comunicavano l'impossibilità di rimuovere integralmente la neoplasia
(doc. 3, pag. 37/85). Veniva eseguita TAC di controllo (doc. 5), annotata come negativa
2 per raccolte ematiche, mentre le immagini evidenziavano una vasta emorragia subaracnoidea con sanguinamento ventricolare e periencefalico, causa delle gravi cefalee insorte nei giorni successivi;
- il 27.03.2015 il paziente veniva dimesso con diagnosi definitiva di papilloma del plesso corioideo di grado 1 (tumore benigno) sulla base del referto istologico (doc. 8), con indicazione di assenza di necessità riabilitativa (doc. 9);
- persistendo sintomi gravi, il 10.04.2015 il si recava al P.S. di Pescara, ove Pt_1 veniva diagnosticato un idrocefalo importante (doc. 12), imponendo intervento salvavita di derivazione ventricolo-peritoneale (DVP) l'11 aprile (doc. 12). Seguivano
TAC di controllo (doc. 13-14) e ricovero riabilitativo (doc. 15);
- nonostante le terapie, le RM del 27 e 29 maggio (doc. 16-17) evidenziavano dilatazione del IV ventricolo per blocco liquorale alla giunzione bulbo-midollare, con siringomielia
C1-D3 e compressione midollare;
- si rivolgeva alla Dott.ssa (Ospedale di Verona), che diagnosticava aracnoidite Per_6 adesiva diffusa nella sede del primo intervento, imponendo nuovo intervento di sbrigliamento aderenze (doc. 19). Seguivano ricoveri e interventi complessi (agosto e ottobre 2015 – doc. 20-23) e lunga riabilitazione (doc. 24);
- negli anni successivi persistevano gravi menomazioni, come da RM e TAC (doc. 25-30).
In conseguenza di tali esiti, il veniva collocato in congedo assoluto con Pt_1 provvedimento dell'8.11.2017 (doc. 31), a seguito del giudizio medico-legale della
C.M.O. (doc. 32), che riconosceva invalidità permanente;
- a seguito delle gravi conseguenze derivanti dall'intervento neurochirurgico eseguito presso il di Roma e delle plurime complicanze insorte, il Controparte_3
, dopo aver inviato due diffide rimaste prive di riscontro, proponeva Parte_1 ricorso per Consulenza Tecnica Preventiva ai fini della composizione della lite, ex art. 696-bis c.p.c. (doc. 35), dinanzi al Tribunale di Roma – Proc. n. 40354/2019 R.G., Giudice
Dott.ssa Paola Larosa, al fine di ottenere la nomina di un Collegio Medico (C.T.U.) che, con eventuale esperimento del tentativo di conciliazione, accertasse: le cause dei danni sofferti dal ricorrente;
la natura e l'entità delle lesioni subite;
il nesso di causalità tra l'evento lesivo e la condotta negligente e imperita dei sanitari del Controparte_3
; la quantificazione del danno, sulla base delle risultanze già relazionate dai
[...] consulenti di parte, Dott. e Dott.ssa nel parere medico- Persona_7 Persona_8 legale del 15.01.2018 (doc. 36);
- nel predetto giudizio di ATP si costituiva unicamente il , a mezzo Controparte_1 dell'Avvocatura Generale dello Stato, mentre il rimaneva Controparte_3 contumace. I CC.TT.UU. nominati dal Giudice, constatata l'impossibilità di esperire il
3 tentativo di conciliazione per l'assenza delle compagnie assicurative degli enti convenuti – mai chiamate in causa né comunicate, nonostante le reiterate richieste – depositavano la consulenza medico-legale (doc. 37);
- tale elaborato peritale confermava la condotta negligente dei sanitari sotto plurimi profili, evidenziando: errata e inadeguata diagnosi;
pianificazione chirurgica non adeguata alle necessità del caso;
trattamento operatorio e post-operatorio non conforme alle linee guida e alle metodiche accreditate dalla scienza medica;
impossibilità di rimozione totale della neoplasia;
insorgenza, a distanza di 15 giorni, di sindrome da ipertensione endocranica acuta da idrocefalo, che rese necessario un nuovo intervento urgente di derivazione liquorale;
- i consulenti accertavano altresì la sussistenza del nesso causale tra i suddetti profili di incongrua condotta chirurgica e l'aggravamento della patologia primitiva del , Pt_1 patologia che, in assenza di tali errori, sarebbe stata suscettibile di remissione completa, con derivazione degli esiti permanenti disfunzionali rilevati.
- infine, i CC.TT.UU. quantificavano il danno biologico permanente nella misura del
75%, nonché il danno da invalidità temporanea assoluta in 365 giorni.
Il ricorrente ha censurato l'operato dei sanitari della struttura convenuta sia per errata diagnosi preoperatoria, frutto di un approccio tecnico non conforme alle necessità del caso, sia per trattamento chirurgico e post-operatorio non rispondente alle metodiche medico- chirurgiche accreditate dalla scienza medica, come dimostrato dalla mancata apertura dell'arco posteriore di C1, che ha determinato: incompleta rimozione della neoplasia;
insorgenza di una cospicua emorragia subaracnoidea residua all'intervento, chiaramente documentata dalla TAC cranio post-operatoria eseguita il giorno stesso alle ore 19:50 (doc. 5), non refertata ma annotata nel diario clinico.
Dalle immagini della predetta TAC emergeva inequivocabilmente che il liquor, normalmente ipodenso (scuro), risultava invece iperdenso (bianco), ossia pieno di sangue. Tale grave sanguinamento intraoperatorio, dimostrato dalle immagini, è stato colposamente ignorato e del tutto trascurato dai neurochirurghi, che avevano omesso di adottare le necessarie misure correttive, quali: riapertura delle suture;
aspirazione del liquor ematico;
realizzazione di una più completa emostasi.
Da tale omissione colposa sono derivate severe complicanze, che hanno reso necessari, nei successivi otto mesi, ben tre interventi neurochirurgici volti a rimediare ai gravissimi danni cagionati al paziente.
Il predetto sanguinamento meningeo costituisce la causa diretta della aracnoidite adesiva diffusa nella sede del primo intervento, diagnosticata dal neurochirurgo Dott.ssa Per_9
(Ospedale di Verona), caratterizzata da tenaci aderenze cicatriziali coinvolgenti le
[...]
4 tonsille cerebellari, la giunzione bulbo-midollare, la regione dell'obex e il midollo cervicale a
C2. Da tale condizione sono derivati: idrocefalo acuto, trattato con derivazione ventricolo- peritoneale (DVP) presso l'Ospedale di Pescara l'11/04/2015; persistenza della dilatazione del
IV ventricolo per blocco liquorale alla giunzione cranio-cervicale, con siringomielia estesa da
C1 a D3.
La predetta aracnoidite adesiva ha reso indispensabili, oltre all'intervento salvavita di trattamento dell'idrocefalo, due ulteriori interventi complessi di sbrigliamento e lisi delle aderenze cicatriziali, con: rimozione della precedente plastica durale e confezionamento di una nuova plastica più ampia;
ripristino della cisterna magna mediante riapertura e ampliamento dell'approccio atlo-sottoccipitale; esecuzione di laminectomia C2.
In particolare, l'aggravamento della patologia primitiva – suscettibile, se adeguatamente trattata, di remissione completa – e i rilevanti danni neurologici subiti dal ricorrente sono in diretto rapporto causale con la condotta negligente e imperita dei sanitari che hanno eseguito l'intervento chirurgico con conseguente diritto al risarcimento dei danni non patrimoniali
(danno biologico, danno morale e danno esistenziale) e danni patrimoniali per perdita della capacità lavorativa specifica.
A seguito dell'intervento chirurgico e dei gravi danni permanenti da esso derivati, Parte_1
non ha più potuto svolgere l'attività lavorativa precedentemente esercitata, rivestendo,
[...] alla data dell'intervento, il grado di AP in servizio permanente nel ruolo tecnico- logistico-amministrativo della Guardia di Finanza.
In conseguenza dell'invalidità acquisita, il ricorrente è stato collocato in “congedo assoluto” dal Comando Generale della Guardia di Finanza, con provvedimento dell'8 novembre 2017
(doc. 31), adottato sulla base del giudizio medico-legale espresso dalla Seconda E.I.
Commissione Medica Ospedaliera (C.M.O.) del Dipartimento Militare di Medicina Legale di
Roma (Verbale BL/G n. A21712877 dell'11 ottobre 2017 – doc. 32), che ha riconosciuto:
- la non idoneità permanente e assoluta al servizio come appartenente alla Guardia di
Finanza;
- l'assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa, ai sensi dell'art. 2, comma 12, L. 335/1995.
Attualmente il percepisce un reddito da pensione pari ad € 33.856,00 lordi annui Pt_1
(Mod. 730/2020 – doc. 38), a fronte di un reddito annuo da lavoro dipendente per l'anno 2014, ultimo anno di servizio prima dell'intervento, pari ad € 38.981,00 (Mod. 730/2015 – doc. 39).
Ne consegue una definitiva e irreversibile contrazione dei redditi, meritevole di autonoma valutazione e liquidazione a titolo di danno patrimoniale da perdita di capacità lavorativa specifica, quale lucro cessante derivante dalla riduzione attuale e potenziale dei redditi, determinata dalle lesioni subite.
5 Nel caso di specie, il pregiudizio reddituale subito dal è indiscutibile, poiché lo Pt_1 stesso non potrà tornare a svolgere l'attività lavorativa esercitata in precedenza, né potrà svolgere alcun'altra attività lavorativa. Il danno economico attuale è quantificabile in circa €
5.000 annui, senza considerare scatti di anzianità e progressioni di carriera che avrebbe conseguito.
2. Con comparsa di risposta si costituivano in giudizio e il Controparte_1
contestando tutto quanto dedotto da controparte sia in ordine all'an Controparte_1 che al quantum debeatur.
In particolare, rilevavano che all'ingresso in ospedale il paziente presentava sintomatologia caratterizzata da vertigini, nausea, vomito e disturbi visivi, con evidenza clinica di andatura atassica e instabilità posturale;
gli accertamenti diagnostici, tra cui risonanza magnetica con e senza mezzo di contrasto eseguita il 13 marzo, confermavano la presenza di una voluminosa neoformazione riferibile in prima ipotesi a ependimoma.
Dopo gli esami preparatori, il paziente veniva sottoposto in data 16.03.2015 a intervento neurochirurgico di asportazione radicale della lesione mediante approccio telovelare, tecnica unanimemente riconosciuta dalla letteratura come la più idonea per tumori del IV ventricolo, in quanto consente di preservare strutture nervose di rilievo.
A seguito di un corretto intervento, eseguito dal Prof. con l'ausilio di Persona_10 personale militare specializzato, senza complicanze emorragiche significative, come attestato dai referti intraoperatori e dagli esami neuroradiologici post-operatori, il decorso clinico risultava regolare, con progressiva regressione della sintomatologia tanto che in data 27.03.
2015 il paziente veniva dimesso in buone condizioni neurologiche, con diagnosi definitiva di papilloma dei plessi coroidei (WHO grado I) e prescrizione di convalescenza di 90 giorni.
Dal punto di vista medico-legale, osservavano che il papilloma del plesso coroideo costituisce una patologia rara (0,5% dei tumori cerebrali), priva di linee guida specifiche e il trattamento segue protocolli generali per neoplasie del IV ventricolo;
l'angiografia cerebrale preoperatoria, indicata solo in alcuni protocolli internazionali, non è obbligatoria e la sua omissione non integra profili di colpa.
Non si sono verificate complicanze emorragiche né intraoperatorie né postoperatorie e l'idrocefalo post-chirurgico, lamentato dal ricorrente, è complicanza frequente e indipendente dalla tecnica chirurgica, correlata a fattori biologici e infiammatori.
Pertanto, alla luce delle evidenze cliniche e scientifiche, ritenevano la condotta dei sanitari del immune da profili di imperizia, imprudenza o negligenza, essendo stata Controparte_3 conforme alle migliori pratiche disponibili, unitamente alla circostanza che il paziente aveva sottoscritto consenso informato dettagliato, con indicazione dei rischi e della complessità dell'intervento.
6 Hanno contestato inoltre le risultanze della CTU medico legale, chiedendo la rinnovazione o la richiesta di chiarimenti al Collegio peritale.
3. Alla prima udienza del 03.11.2021, disposta l'acquisizione del fascicolo di ATP avente R.G.
40354/2019, il rito è stato mutato da sommario in ordinario.
4. Concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. la causa è stata istruita documentalmente.
5. Dopo alcuni rinvii e mutato l'organo giudicante, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 24.06.2025, all'esito della quale è stata assunta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. Appare opportuno premettere che la presente controversia è sottratta all'applicazione della
Legge n. 17 dell'8 marzo 2017 (cd. Legge Gelli Bianco) entrata in vigore il 1.04.2017, ciò in conformità a quanto affermato di recente dalla Cassazione civile, Sez. III, che con la sentenza n. 28994 dell'11.11.2019, nell'affrontare la natura e il regime della responsabilità medico- sanitaria successiva alla riforma del 2017, avuto particolare riguardo al diritto intertemporale, aderisce all'indirizzo interpretativo espresso dai giudici di merito, affermando il principio di diritto per cui le norme sostanziali contenute nella Legge n. 24/2017, non hanno portata retroattiva e non possono applicarsi ai fatti avvenuti in epoca antecedente alla loro entrata in vigore. Nel caso di specie, i fatti di causa risalgono all'anno 2015.
È bene precisare, a questo punto, che non incide sui principi giurisprudenziali sin qui esposti, elaborati dalla Suprema Corte, il disposto dell'art. 3 del d.l. 13 settembre 2012, n. 158, come modificato dalla legge di conversione 8 novembre 2012, n. 189; ed invero, come chiarito dalla
Suprema Corte, l'art. 3, comma 1, del d.l. 13 settembre 2012, n. 158, come modificato dalla legge di conversione 8 novembre 2012, n. 189, nel prevedere che "l'esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve", fermo restando, in tali casi, "l'obbligo di cui all'articolo 2043 del codice civile", non esprime alcuna opzione da parte del legislatore per la configurazione della responsabilità civile del sanitario come responsabilità necessariamente extracontrattuale, ma intende solo escludere, in tale ambito, l'irrilevanza della colpa lieve (così Cass., sez. VI-III, ord. 17 aprile 2014, n. 8940; in senso conforme, Cass., sez. VI-III, ord. 24 dicembre 2014, n. 27391).
In tali casi sia la responsabilità della struttura sanitaria (contratto atipico di spedalità o di assistenza sanitaria) sia la responsabilità del medico (contratto d'opera professionale) derivano da inadempimento e sono disciplinate dall'art. 1218 c.c., ed è indifferente che il creditore/danneggiato agisca per ottenere il risarcimento del danno nei confronti della sola struttura, del solo medico o di entrambi.
7 A tal riguardo si rammenta che a partire dalla sentenza 1° luglio 2002, n. 9556, la Suprema
Corte ha definitivamente sposato l'orientamento alla stregua del quale il rapporto che lega la struttura sanitaria pubblica o privata al paziente ha fonte in un contratto obbligatorio atipico
(c.d. contratto di «spedalità» o di «assistenza sanitaria») che si perfeziona anche sulla base di fatti concludenti — con la sola accettazione del malato presso la struttura (Cass. 13 aprile
2007, n. 8826) — e che ha ad oggetto l'obbligo di quest'ultima di adempiere sia prestazioni principali di carattere strettamente sanitario, sia prestazioni secondarie ed accessorie (fra cui prestare assistenza al malato, fornire vitto e alloggio in caso di ricovero, ecc.).
Si tratta di un contratto a prestazioni corrispettive da cui, a fronte dell'obbligazione al pagamento del corrispettivo (da parte del paziente, dell'assicuratore ovvero del Servizio
Sanitario Nazionale) insorgono, a carico della struttura sanitaria, accanto a quelli di tipo alberghiero (somministrazione di vitto e alloggio), obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico, nonché di apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista del manifestarsi di eventuali complicazioni o emergenze (cfr., Cass., sez. Un., n. 9556/2002, cit.; in senso conforme, Cass. Sez. III, 11 maggio
2009, n. 10473; si devano anche Cass., sez. III, 14 giugno 2007, n. 13593, Cass. Sez. III, 26 gennaio 2006, n. 1698, Cass., sez. III, 14 luglio 2004, n. 13066).
Ne deriva che la responsabilità risarcitoria della struttura sanitaria, per l'inadempimento e/o per l'inesatto adempimento delle prestazioni dovute in base al contratto di spedalità, va inquadrata nella responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c. e nessun rilievo a tal fine assume il fatto che la struttura (sia essa un ente pubblico o un soggetto di diritto privato) per adempiere le sue prestazioni si avvalga dell'opera di suoi dipendenti o di suoi collaboratori esterni — esercenti professioni sanitarie e personale ausiliario — e che la condotta dannosa sia materialmente tenuta da uno di questi soggetti. Infatti, a norma dell'art. 1228 c.c., il debitore che per adempiere si avvale dell'opera di terzi risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro, sicché neppure rileva la circostanza che il medico che esegue l'intervento chirurgico sia o meno inquadrato nell'organizzazione aziendale della casa di cura (ovvero dell'ospedale), né che lo stesso sia stato scelto dal paziente ovvero sia di sua fiducia (cfr., in tal senso, Cass., sez. III, 14 giugno 2007, n. 13593; Cass. 26 gennaio 2006, n. 1698), posto che la prestazione del medico è comunque indispensabile alla casa di cura ovvero all'ospedale per adempiere l'obbligazione assunta con il paziente e che, ai fini qualificatori predetti, è sufficiente la sussistenza di un nesso di causalità (rectius, di occasionalità necessaria) tra l'opera del suddetto ausiliario e l'obbligo del debitore (cfr., in tal senso, tra le tante, Cass., sez.
III, 17.5.01 6756; 24.1.2007 n. 1516; vds. anche Cass., S.U., n. 9556/2002, cit.).
La responsabilità che dall'esplicazione dell'attività del terzo direttamente consegue in capo al soggetto che se ne avvale riposa invero sul principio cuis commoda et eius incommoda o, più
8 precisamente, nell'appropriazione o avvalimento dell'attività altrui per l'adempimento della propria obbligazione, comportante l'assunzione del rischio per i danni che al creditore derivano.
A tale stregua, la struttura sanitaria è direttamente responsabile allorquando l'evento dannoso risulti da ascriversi alla condotta colposa del medico della cui attività essa si è comunque avvalsa per l'adempimento della propria obbligazione contrattuale, pure se questi abbia effettuato (quand'anche a sua insaputa;
cfr. Cass. 17.5.2001 n. 6756) un intervento di tipo diverso rispetto a quello originariamente pattuito con il paziente.
Orbene, inquadrata nell'ambito contrattuale la responsabilità della struttura sanitaria e del medico, nel rapporto con il paziente, si è ritenuto che il problema del riparto dell'onere probatorio dovesse seguire i criteri fissati in materia contrattuale, alla luce del principio enunciato in termini generali dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza 30 ottobre 2001, n. 13533, per cui il paziente che agisce in giudizio deducendo l'inesatto adempimento dell'obbligazione sanitaria deve provare il contratto (fondato sul contatto sociale) ed allegare l'inadempimento del medico, restando a carico del debitore l'onere di provare l'esatto adempimento.
Con la conseguenza per cui la distinzione tra interventi di facile esecuzione e prestazioni implicanti la risoluzione di problemi tecnici di particolare complessità non avrebbe più rilevato quale criterio di distribuzione dell'onere della prova, ma avrebbe dovuto essere apprezzata per la valutazione del grado di diligenza e del corrispondente grado di colpa, restando in ogni caso a carico del sanitario allegare e provare che la prestazione era di particolare difficoltà.
La questione è stata successivamente affrontata funditus dalle Sezioni Unite Civili (cfr. sentenza 11 gennaio 2008, n. 577), che hanno statuito che l'inadempimento rilevante nell'ambito dell'azione di responsabilità per risarcimento del danno nelle obbligazioni così dette di comportamento non è qualunque inadempimento, ma solo quello che costituisce causa (o concausa) efficiente del danno.
Ne consegue che, nelle cause di responsabilità professionale medica, il paziente non può limitarsi ad allegare un inadempimento, quale che esso sia, ma deve dedurre l'esistenza di una inadempienza astrattamente efficiente alla produzione del danno, di talché, solo quando lo sforzo probatorio dell'attore consenta di ritenere dimostrato il contratto (o contatto sociale)
e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia, con l'allegazione di qualificate inadempienze in tesi idonee a porsi come causa o concausa del danno, scatterà l'onere del convenuto di dimostrare o che nessun rimprovero di scarsa diligenza o di imperizia può essergli mosso, o che, pur essendovi stato un suo inesatto adempimento, questo non ha avuto alcuna incidenza
9 eziologica nella produzione del danno (Cass. civ. sez. un. 11 gennaio 2008, n. 577; Cass. civ. 26 febbraio 2013, n. 4792; Cass. civ. 21 luglio 2011, n. 1593; 12 dicembre 2013 n. 27875).
Più recentemente, la Suprema Corte è tornata ad ulteriormente fissare, in termini precisi e maggiormente rigorosi, condivisi dall'odierno decidente, l'onere assertivo e probatorio gravante sul danneggiato. Si è infatti osservato che la presunzione contenuta nell'art. 1218 c.c. solleva il creditore dall'onere di provare la colpa del debitore, ma non anche dall'onere di provare il nesso di causa tra la condotta del debitore e il danno di cui si domanda il risarcimento.
Deve, infatti, considerarsi che la previsione dell'art. 1218 c.c. trova giustificazione nell'opportunità di far gravare sulla parte che si assume inadempiente o non esattamente adempiente l'onere di fornire la prova positiva dell'adempimento o della sua esattezza, sulla base del criterio della maggiore vicinanza della prova, secondo cui essa va posta a carico della parte che più agevolmente può fornirla.
Tale maggiore vicinanza al debitore non sussiste, tendenzialmente, in relazione al nesso causale tra condotta dell'obbligato e il danno lamentato dal creditore, rispetto al quale non ha ragion d'essere l'inversione dell'onere prevista dall'art. 1218 c.c. e non può che valere il principio generale sancito dall'art. 2697 c.c. che onera l'attore della prova degli elementi costitutivi della propria pretesa. (Cass. 29315/17).
Ciò vale sia in riferimento al nesso causale materiale (derivazione dell'evento lesivo dalla condotta illecita inadempiente), che in relazione al nesso di causalità giuridica (ossia alla individuazione delle singole conseguenze pregiudizievoli dell'evento lesivo) (Cass. 18392/17;
4792/13; 17143/12).
Soltanto una volta che il danneggiato abbia dimostrato che l'aggravamento della situazione patologica o l'insorgenza di nuove patologie è causalmente riconducibile all'operato dei sanitari sorge, per la struttura sanitaria e/o per il medico, l'onere di provare che l'inadempimento non sussiste o è stato determinato da causa non imputabile.
7. Fatte queste premesse, occorre prendere le mosse dalla CTU medico-legale, espletata in sede di ATP (r.g.n. 40354/2019), che ha potuto esaminare e valutare la documentazione prodotta dalle parti al fine di accertare se fosse censurabile la condotta di parte convenuta nella gestione del caso clinico.
Questo Tribunale non reputa necessario procedere ad una rinnovazione della CTU perché dalla stessa possono trarsi tutti i dati medico-legali e scientifici dell'analisi della condotta dalla consulenza e anche dai chiarimenti forniti in risposta ai rilievi critici formulati dalle parti.
10 Appare quindi opportuno riferirsi a quanto accertato dai cc.tt.uu., dott.ri Persona_11
(specialista medico legale) e (specialista in neuochirurgia), i quali, ricostruita Persona_12 la vicenda clinica che ha interessato il ricorrente, hanno censurato l'attività dei sanitari.
8. Il Collegio peritale ha premesso che presentava un corteo sintomatologico già Pt_1 dagli ultimi mesi dell'anno 2014, caratterizzato soprattutto da saltuaria cefalea, divenuta successivamente ingravescente, associata a recenti episodi di vertigini posizionali,
“peggiorata dopo manovre di FKT sul collo”, nonché vomito, quest'ultimo sintomo verificatosi il giorno prima di recarsi al PS dell'Ospedale Sant'Eugenio in Roma.
Si trattava di un quadro suggestivo di iniziale ipertensione endocranica, nel contesto inoltre di segni obiettivabili “di nistagmo orizzontale battente a destra e sfumata deviazione degli indici a destra” (EON PS-Cartella Clinica N° 2015011516). Tutto ciò era da correlare altresì ai riscontri strumentali e cioè ad una TC NC con e senza mdc effettuata il 12.03.2015 e ad un esame RM NC con e senza mdc eseguito presso il di Roma Celio, Controparte_3 in data 13.03.2015, dopo il trasferimento del Paziente per l'appartenenza ad un Corpo
Militare: in quest'ultima indagine veniva refertata una“….discreta ectasia del IV ventricolo ed in minor misura del III e dei ventricoli laterali, in asse rispetto alla linea mediana...”.
Nell'insieme i reperti indicavano ai sanitari del una prima ipotesi diagnostica di CP_3
Ependimoma del IV ventricolo (Foto 1-2), che si rilevava essere al successivo esame istologico
- dopo il trattamento chirurgico consigliato ed effettuato il 16.03.2015 - un Papilloma del plesso coroideo (CPP).
8.1 L'analisi di questa situazione pre-operatoria, secondo i ccttuu, deve essere tenuta in debita considerazione nella verifica del nesso di causalità e delle successive condizioni esitate ed evidenziate con riscontro clinico-obiettivo.
In particolare, il era portatore di una patologia di base importante dal punto di vista Pt_1 neurologico (Papilloma del plesso coroideo), che tuttavia non è stata correttamente trattata nella fase di studio pre-operatorio (diagnosi differenziale in ambito neuroradiologico) dai sanitari del . Controparte_3
Infatti, nel progettare l'intervento di asportazione della neoplasia i sanitari del CP_3 avrebbero dovuto tener conto degli iniziali segni di idrocefalo, traendo dagli esami neuroradiologici precise informazioni riguardo a:a) localizzazione e caratteristiche del tumore b) evidenza dell'estensione tumorale nelle immagini pre-operatorie dell'intero asse cranio- spinale c) effettuare eventualmente studio Spettroscopico: elevati picchi di CHO e ridotti di
NAA sono comuni nell'ependimoma, mentre elevati picchi di inositolo sono tipici nel CPP.
Pertanto, a seguito della scoperta della massa espansiva endocranica responsabile della sintomatologia clinica lamentata, sia esso un Ependimoma e/o Papilloma del plesso coroideo, si doveva di certo procedere chirurgicamente. Ovviamente, se fossero state poste in essere
11 tempestivamente tutte le migliori scelte del caso, queste avrebbero sicuramente portato ad un esito diverso del trattamento della patologia, anche in considerazione che il paziente non era portatore di significative co-morbilità o patologie croniche.
Pur con le approssimazioni inevitabili nel contesto di un ragionamento controfattuale, fondato su un percorso diagnostico-terapeutico secondo il canone del “più probabile che non”, il Collegio ha censurato, oltre che sulla diagnostica pre-operatoria, anche circa la mancanza di avere effettuato un esame in estemporanea del tumore, che avrebbe permesso di considerare la tipologia istologica (tumore benigno altamente vascolarizzato) e valutare se procedere con un approccio più aggressivo.
Infatti, andando ad esaminare le immagini pre-operatorie si evince che la neoplasia si estendeva in basso sino all'altezza della base di C2 (vedi Foto 8), pertanto sarebbe stato opportuna l'apertura dell'arco posteriore di C1, per dominare un prevedibile sanguinamento e l'instaurarsi di eventuali aderenze cicatriziali.
Alla luce di tali evidenze, si evince che a seguito del I° intervento eseguito in data 16.03.2015
l'operatore descrive nel referto operatorio un approccio mediante “craniectomia suboccipitale mediana in cui si rifila anche la parte superiore della lamina di C1” non entrando nel dettaglio dell'approccio telo-velare o- attraverso il verme cerebellare: in proposito si configura sia con criterio ex ante che ex post, un comportamento omissivo censurabile, individuato in maniera particolarmente imprudente nell'approcciare la neoplasia non rispettando la procedura standard definita in letteratura scientifica.
I ccttuu chiariscono che nei tumori confinati al quarto ventricolo, “il primo step è la apertura della aracnoide per rilasciare liquor dalla cisterna magna. Mediante una retrazione delicata delle tonsille lateralmente e superiormente, la fessura cerebello midollare (che consiste degli spazi tonsillo - uvulare e tonsillo - midollare) può poi essere aperta ampiamente. Le tonsille sono delicatamente elevate.
Si permette così ulteriore incisione della aracnoide della cisterna magna e il rilasciamento delle tonsille dalla loro fissità inferiore (FIG a -b).”
L'intervento si è concluso con l'impossibilità di ottenere una completa asportazione della massa tumorale, oltre a verificarsi una grave emorragia subaracnoidea che ha interessato le cisterne della base e la regione perivermiana inferiore.
A distanza di circa quindici giorni, il paziente ha sviluppato una sindrome da ipertensione endocranica acuta secondaria a idrocefalo, che ha reso necessario un nuovo intervento chirurgico urgente per la derivazione del liquor. Ordunque, tutto ciò ha concorso concausalmente nel determinismo di una lepto meningite adesiva e dei successivi “tentativi di revisione chirurgica”, effettuati a Verona, focalizzati esclusivamente nel tentativo di ripristinare la circolazione ed il passaggio del liquor (aracnoidite adesiva diffusa...
12 idrosiringomielia estesa dal forame ependimale della giunzione bulbo midollare sino al tratto dorsale D1-D2).
8.2 Quindi, sulla base delle considerazioni suesposte, in considerazione altresì delle informazioni desunte dalla documentazione e dalla visita medico-legale, i ccttuu ravvisano chiari elementi di censura nella gestione della vicenda clinica del da parte dei Pt_1 sanitari che lo ebbero in cura presso l' , con Controparte_4 particolare riferimento all'intervento chirurgico di asportazione di un papilloma del plesso coroideo in data 16.03.2015.
In tale occasione, infatti, si è verificato un chiaro e indebito insuccesso terapeutico, seguito da un periodo di totale inerzia assistenziale che ha provocato, sulla base di una evidente sottovalutazione del caso, l'aggravamento della patologia primitiva che era all'epoca ancora passibile di remissione completa, comportando inoltre lo sviluppo di ulteriori alterazioni di strutture anatomiche precedentemente indenni, da cui sono derivati ulteriori esiti permanenti disfunzionali così come obiettivati (diplopia, marcata atassia, depressione del tono dell'umore...).
8.3 Il Collegio peritale ha così risposto ai quesiti:
- sulla diagnosi formulata in occasione del ricovero del 12.03.2015 presso la struttura convenuta, la stessa non è stata corretta “Infatti, non si trattava di un Ependimoma del IV ventricolo bensì di un Papilloma del plesso coroideo;
risulta altresì stata omessa l'associata condizione di ipertensione endocranica. L'errore diagnostico è dovuto ad incompleta ed inadeguata disamina degli accertamenti neuroradiologici pre-operatori, più che ad oggettiva difficoltà di interpretazione dei dati clinici strumentali disponibili.”;
- sulla scelta del trattamento, “la pianificazione del trattamento neurochirurgico ha risentito negativamente dell'inadeguatezza diagnostica pre-operatoria, risultandone un approccio tecnico non soddisfacente alle necessità del caso, così come dianzi più ampiamente indicato nell'ambito delle considerazioni specialistiche;
ha contribuito al negativo approccio tecnico-chirurgico anche l'aver etichettato l'intervento come di estrema urgenza, quando in realtà andava eseguito certamente con sollecitudine ma comunque avendo tutto il tempo per porre in essere la migliore programmazione diagnostica ed operativa.”; Part
- sull'esecuzione del trattamento, “l'assistenza post-operatoria somministrati al sig. Pt_1 presso la struttura sanitaria convenuta non sono stati eseguiti in conformità delle metodiche medito- chirurgiche stabilite dalla prassi o dalla scienza medica dell'epoca dei fatti;
in sintesi, si ribadisce la non condivisibilità della mancata esecuzione di una Derivazione ventricolare esterna pre-operatoria; della mancata esecuzione di un esame istologico in estemporanea;
della mancata apertura dell'arco posteriore di C1; con conseguente impossibilità della rimozione totale della neoplasia, instaurarsi di una massiva e diffusa emorragia subaracnoidea, nonché il verificarsi, a distanza di 15 giorni, di una sindrome da
13 ipertensione endocranica acuta da idrocefalo che ha costretto ad nuovo trattamento chirurgico urgente di derivazione liquorale”;
- sul danno (nesso causale) “In chiaro nesso di derivazione causale con gli indicati profili di incongrua condotta professionale chirurgica, vi è l'aggravamento della patologia primitiva che era invece passibile di remissione completa, con sviluppo di ulteriori alterazioni di strutture anatomiche precedentemente indenni, con applicazione di derivazione liquorale, da cui sono derivati gli esiti permanenti disfunzionali così come obiettivati (diplopia, marcata atassia con severi deficit statico- dinamici, depressione del tono dell'umore, marcata contrattura muscolare cervicale con motilità concessa per pochi gradi, diplopia in tutte le direzioni dello sguardo, nistagmo e ritardo della reazione pupillare alla luce → complessivamente equiparabili ad una disfunzione cerebellare tra il grado 4 ed il 5 della scala FARS [disabilità moderata-grave])”;
- sul danno conseguenza “a)- il danno iatrogenicamente indotto ed in precedenza descritto non è correlato ad eventuali precedenti morbosi del soggetto;
si ribadisce che il tumore, ove adeguatamente trattato, con criterio di probabilità qualificata, era suscettibile di guarigione completa o, al più, sarebbero residuati minimi disturbi dell'equilibrio tendenti nel tempo a compenso. b)- in termini di danno biologico temporaneo si sottolinea che i vari reinterventi chirurgici si sono resi necessari in conseguenza dell'inadeguatezza di quello espletato presso il convenuto ospedale ' il maggior CP_3 danno temporaneo (quindi, eliminato il periodo di circa 3 mesi che comunque avrebbe fatto seguito all'intervento chirurgico iniziale), tenuto conto che la stabilizzazione dei postumi è stata indicata in data 7.07.2016, è pari a 365 giorni, tutti da considerare come invalidità temporanea assoluta;
c)- il danno biologico permanente iatrogenicamente indotto, tenuto conto delle indicazioni valutative di cui alle Linee Guida SIMLA 2016 (F. , Per_13 Per_14 Per_15 Per_16 Per_17 Per_18 [...]
et al.; pagg. 175 e 181) è quantificabile nella misura del 75%; d)- vista la natura e Per_19 stabilizzazione dei postumi permanenti non appare concretamente attuabile una loro attenuazione o eliminazione mediante protesi o terapie ad hoc;
e)- parimenti, non si ritengono necessarie spese sanitarie future, al di là di quelle saranno sostenute dal Servizio Sanitario Nazionale in termini di trattamenti fisioterapici volti ad impedire un ulteriore aggravamento dei postumi.”
8.4 Nel replicare alle osservazioni di parte convenuta i quali sostengono che la diagnostica preoperatoria è stata adeguata e che l'intervento è stato impostato nel migliore dei modi, i ccttuu hanno replicato che la diagnosi preoperatoria era stata formulata dal radiologo come ependimoma;
va tuttavia evidenziato che, sulla sola base della risonanza magnetica preoperatoria, la distinzione tra ependimoma e papilloma risultava possibile esclusivamente per operatori di elevata competenza specialistica.
Ciò posto, una volta esposto il tumore, un neurochirurgo esperto avrebbe potuto agevolmente riconoscere la natura di papilloma, atteso che le caratteristiche macroscopiche di tale neoplasia sono peculiari e inequivocabili: massa di consistenza molle, aspetto similare a
14 cavolfiore con lobulazioni marginali, elevata vascolarizzazione e spiccata tendenza al sanguinamento (cfr. WHO Classification of Tumors of the Central Nervous System, 2016).
Il tumore è stato descritto nel referto operatorio come “capsulato”, circostanza che depone per la mancata infiltrazione del parenchima cerebellare, conformemente alla tipologia dei papillomi benigni, mentre solo occasionalmente riscontrabile nei piccoli ependimomi.
Non risulta, inoltre, nel referto operatorio, alcuna indicazione circa l'entità del sanguinamento negli spazi subaracnoidei, che deve ritenersi significativo alla luce della risonanza magnetica postoperatoria, non refertata.
Quanto al profilo dell'urgenza, non si discute la necessità di procedere all'intervento in tempi congrui, pur trattandosi di neoplasia a crescita notoriamente lenta;
nondimeno, si rileva che l'operazione avrebbe dovuto essere eseguita in condizioni di maggiore sicurezza, prevedendo quantomeno la possibilità di consultare un neuroradiologo interventista esperto in tecniche di microembolizzazione.
Inoltre, il Collegio sottolinea che:
- non è stata eseguita la cannulazione del corno frontale prima dell'inizio della craniectomia sotto-occipitale, in contrasto con quanto indicato dalla letteratura scientifica di riferimento, tra cui il lavoro di (citato dai CTP), ove si afferma Per_20 in modo inequivoco che tale manovra debba essere sempre praticata. La cannulazione del corno frontale, in presenza di idrocefalo da tumori del IV ventricolo, costituisce procedura opportuna e necessaria per le seguenti ragioni: in caso di elevata pressione endocranica, è sufficiente drenare pochi millilitri di liquor per ridurre la tensione encefalica;
qualora non vi sia ipertensione, o questa sia stata trattata dall'anestesista, il catetere può rimanere chiuso;
nel periodo postoperatorio, la cannulazione consente non solo il monitoraggio della pressione endocranica, ma anche, mantenendo una pressione di uscita adeguata, l'eliminazione di una significativa quota di sangue dal liquor e la diluizione dei prodotti di degradazione del tumore asportato. La persistenza di tali fattori nello spazio subaracnoideo incrementa in modo rilevante il rischio di aracnoidite;
- non è stato eseguito esame istologico estemporaneo: l'operatore ha agito nella convinzione di trovarsi di fronte a un ependimoma, circostanza che rendeva comunque necessario, nel corso dell'intervento, accertare la presenza di eventuali segni istologici di malignità, al fine di orientare la condotta chirurgica (ossia decidere se tentare una asportazione radicale, con i relativi rischi, oppure lasciare residui da trattare successivamente con radioterapia). Sebbene l'approccio chirurgico sia sostanzialmente analogo per ependimoma e papilloma del IV ventricolo, la vascolarizzazione delle due neoplasie è profondamente diversa. L'ependimoma riceve
15 numerosi piccoli vasi dall'ependima, mentre il papilloma è irrorato quasi esclusivamente da arterie corioidali ipertrofizzate del plesso del IV ventricolo, provenienti dalle arterie cerebellari superiore, antero-inferiore e postero-inferiore, situate in posizione anteriore rispetto al campo operatorio e quindi non agevolmente raggiungibili se non previa consapevolezza della natura papillomatosa della lesione.
La mancata esecuzione dell'esame istologico intraoperatorio deve ritenersi condotta superficiale, non coerente con le regole di diligenza professionale e non indicativa di ampia esperienza da parte dell'operatore.
- la non corretta esecuzione della procedura chirurgica secondo quanto riportato in letteratura neurochirurgica;
- nel caso in oggetto un modesto idrocefalo era presente nel preoperatorio ed era causato dalla presenza della massa nel IV ventricolo che impediva il passaggio di liquor dal IV ventricolo alla cisterna magna;
il liquor poteva uscire dal IV ventricolo solo dai fori di
Luschka che sono insufficienti. La tecnica operatoria da usarsi in casi simili per prevenire l'idrocefalo, è il confezionamento di una larga cisterna magna con plastica, cosa che richiede spesso una asportazione dell'arco posteriore dell'atlante. Nel caso in esame non fu rimosso l'arco posteriore dell'atlante, né fu confezionata una ampia cisterna magna come risulta dalla RM postoperatoria dove non si vede la cisterna magna ma solo i fori di Luschka dilatati. Ne risulta che il liquor poteva uscire dal IV ventricolo solo attraverso i fori di Luschka ma essendo questi insufficienti il IV ventricolo è destinato inevitabilmente a dilatarsi. La dimostrazione di quanto affermato è chiaramente evidenziata nel lavoro di citato dai CTP (Telovelar Per_20 approach., Acta Neurochirurgica,2015,157:607-610) dove l'autore riferisce di avere avuto una bassa incidenza di idrocefalo postoperatorio per aumento della cisterna magna che permetteva una buona comunicazione col 4 ventricolo. In mancanza di questa procedura si instaura entro poco tempo un idrocefalo iperteso sintomatico ed una idromielia dovuta al liquor che si infiltra attraverso l'obex nel canale ependimale dell'oblongata e midollo cervicale superiore.
Infine, nel replicare alle osservazioni di parte attrice sulle spese future il Collegio peritale ha risposto che l'ultima relazione, datata 18.01.2018 e redatta presso l'A.O.U.I. di Verona dalla
Dott.ssa , evidenzia un quadro neurologico sostanzialmente stabilizzato, precisando Per_6 che “al momento non vi sono ulteriori indicazioni se non quella di proseguire la riabilitazione”. Da ciò consegue che eventuali controlli futuri potranno essere effettuati anche presso altra struttura sanitaria più prossima al domicilio del paziente, ovvero presso la medesima A.O.U.I., ma comunque nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale e non in regime privatistico. Ne deriva la non riconoscibilità delle spese mediche future richieste, le
16 quali, peraltro, non risultano indicate nemmeno dai Consulenti Tecnici di Parte (Dott.ssa e Dott. nella loro relazione peritale. Persona_8 Persona_7
9. Ritiene il giudicante di condividere le conclusioni della consulenza tecnica svolta nel giudizio ex art. 696 bis c.p.c. nel contraddittorio di tutte le parti e frutto dell'accurata valutazione di tutti i dati emergenti dai documenti clinici prodotti, fondate sulla applicazione di criteri tecnici esenti da censure, esposte in modo chiaro, logico e motivato, tenendo conto dei rilievi dei consulenti di parte.
Non ricorrono quindi i presupposti per disporre la rinnovazione della CTU.
In base alle citate emergenze della consulenza, si ritiene acclarata la sussistenza di un comportamento imprudente e negligente nella gestione del paziente in Parte_1 occasione del ricovero del 12.03.2015 in quanto vi è stata:
- una errata diagnosi per inadeguata disamina degli accertamenti neuroradiologici pre- operatori, più che ad oggettiva difficoltà di interpretazione dei dati clinici strumentali disponibili, non trattandosi di Ependimoma del IV ventricolo bensì di un Papilloma del plesso coroideo;
- errata pianificazione dell'intervento e della gestione post-operatoria. La mancata esecuzione di una Derivazione ventricolare esterna pre-operatoria nonché di un esame istologico in estemporanea unitamente alla mancata apertura dell'arco posteriore di C1 ha determinato l' impossibilità della rimozione totale della neoplasia, l'instaurarsi di una massiva e diffusa emorragia subaracnoidea, nonché il verificarsi, a distanza di 15 giorni, di una sindrome da ipertensione endocranica acuta da idrocefalo che ha costretto ad nuovo trattamento chirurgico urgente di derivazione liquorale.
Per quanto concerne il nesso causale, dall'incongrua condotta professionale chirurgica, vi è
l'aggravamento della patologia primitiva che era invece passibile di remissione completa.
10. I danni risarcibili.
Riconosciuta quindi la responsabilità della struttura convenuta, si passa ad esaminare i danni risarcibili.
Secondo l'ormai accreditata interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c., il danno non patrimoniale è risarcibile oltre che in presenza di un fatto reato (art. 185 c.p.) o di una fattispecie espressamente prevista dalla legge, anche quando il fatto illecito – contrattuale o extracontrattuale - abbia vulnerato in modo grave diritti inviolabili della persona, sanciti dalla Costituzione. Le note sentenze del novembre 2008 (S.U. 26972/08), ponendosi nel solco tracciato dalle pronunce 8827 e 8828/2003, hanno infatti espressamente affrontato e positivamente risolto la questione della risarcibilità di tutte quelle situazioni soggettive costituzionalmente tutelate (diritti inviolabili o “fondamentali”, come l'art. 32 definisce la
17 salute), diverse dalla salute, e pur tuttavia incise dalla condotta del danneggiante oltre quella soglia di tollerabilità definita da elementari principi di civile convivenza.
Il pregiudizio risarcibile – avvertono inoltre le Sezioni Unite - è tuttavia soltanto quello connotato da una certa soglia di gravità, e dunque tanto serio da essere meritevole di tutela in un sistema che impone un grado minimo di tolleranza. Il filtro della gravità della lesione e della serietà del danno attua il bilanciamento tra il principio di solidarietà verso la vittima e quello di tolleranza, con la conseguenza che il risarcimento del danno non patrimoniale è dovuto solo nel caso in cui sia superato il livello di tollerabilità e il pregiudizio non sia futile.
Una volta ribadito che meritevoli di ristoro per equivalente sono soltanto i pregiudizi scaturenti dalla lesione, di apprezzabile gravità, di interessi particolarmente qualificati, le
Sezioni Unite hanno espressamente aderito alle pronunce (Cass 8827 e 8828/03) che avevano ritenuto non proficuo ritagliare all'interno della generale categoria del danno non patrimoniale specifiche figure di danno, etichettandole in vario modo, e hanno ribadito che la lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. dev'essere riguardata non già come occasione di incremento delle poste di danno o addirittura di duplicazione del risarcimento degli stessi pregiudizi, ma come mezzo per colmare le lacune della tutela risarcitoria della persona.
All'esito delle decisioni dell'11.11.2008, dunque, la categoria del danno non patrimoniale risulta delineata in termini di categoria concernente le ipotesi di lesione di interessi inerenti la persona, non connotati di rilevanza economica, avente natura composita, articolantesi in una pluralità di aspetti (o voci) con funzione meramente descrittiva, quali il danno biologico, il danno morale, il danno da perdita del rapporto parentale, il danno esistenziale.
Lungi da risultarne esclusa la risarcibilità del c.d. danno morale soggettivo, inteso quale sofferenza morale anche a carattere permanente (e dunque senza ulteriori connotazioni in termini di durata), si specifica piuttosto che esso integra pregiudizio non patrimoniale suscettibile di autonomo ristoro ove venga in rilievo quale unica componente del danno patrimoniale sofferto, come accade quando sia allegato il turbamento dell'animo, il dolore intimo sofferti, ad esempio, dalla persona diffamata o lesa nell'identità personale, senza lamentare degenerazioni patologiche della sofferenza. Ove siano invece dedotte siffatte conseguenze, determina duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico e di quello morale così inteso, sovente liquidato in percentuale del primo.
In tal caso, esclusa la praticabilità di tale operazione, il Giudice, qualora si avvalga delle note tabelle, dovrà procedere ad adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza.
18 Va, innanzitutto, osservato, quanto ai criteri di liquidazione del danno non patrimoniale derivante da malpractice del medico, che la legge 189/2012 che ha convertito il DL 158/2012
(cd. Decreto Balduzzi), ha esteso anche alla materia della responsabilità sanitaria i criteri di liquidazione indicati negli artt. 138 e 139 D.Lgs. 209/2005 (cd. Codice delle Assicurazione).
In particolare, l'art. 3 comma quarto così testualmente dispone: “Il danno biologico conseguente all'attività dell'esercente della professione sanitaria è risarcito sulla base delle tabelle di cui agli articoli
138 e 139 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, eventualmente integrate con la procedura di cui al comma 1 del predetto articolo 138 e sulla base dei criteri di cui ai citati articoli, per tener conto delle fattispecie da esse non previste, afferenti all'attività di cui al presente articolo”.
Il citato D.Lgs. ha introdotto la tabella unica nazionale per la liquidazione delle invalidità c.d. micropermanenti e con i successivi interventi del 2017 (leggi n.24 e n.124) ha ulteriormente codificato i parametri di liquidazione dei danni alla persona sino al 9%.
I criteri ed i parametri di liquidazione dei danni alla persona pari o superiori al 10% restano, pertanto, di soluzione prettamente giurisprudenziale, sebbene la valutazione in via equitativa del danno biologico, ex art. 2056 e 1223 c.c., debba essere indirizzata da indici e criteri di scelta di certa identificazione.
Sul punto, si rammenta che con la Legge 4 agosto 2017, n. 124, con l'art. 1, comma 17, ha introdotto nel nostro ordinamento la Tabella Unica Nazionale per la liquidazione del danno non patrimoniale da lesioni macropermanenti (oltre i 9 punti di invalidità) approvata con
D.P.R. 13 gennaio 2025, n. 12 ("Regolamento recante la tabella unica del valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidità tra dieci e cento punti, comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti all'età del soggetto leso, ai sensi dell'articolo 138, comma 1, lettera b), del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209"), pubblicato nella Gazz. Uff. n. 40 del 18 febbraio 2025 ed entrato in vigore il 5 marzo 2025.
Per l'applicazione della suddetta Tabella non sono d'ostacolo né il riferimento ai soli danni derivanti da sinistri stradali, né la previsione contenuta nell'articolo 5 del citato D.P.R. circa l'applicabilità delle disposizioni "ai sinistri verificatisi successivamente alla data della sua entrata in vigore", valendo entrambi ad escludere solo un'applicazione diretta delle dette tabelle ma non anche un loro utilizzo indiretto quale parametro di riferimento nella ricerca di valori il più possibile idonei ad assicurare quella uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi che costituisce indispensabile declinazione della regola equitativa di cui all'art. 1226 cod. civ. (Cass. civ. n. 11319 del 29.04.2025; Cass. n. 12408 del 07/06/2011). Contr Orbene, ritenendo i criteri equitativi introdotti dalla più congrui e più rispondenti alle esigenze del caso concreto, se ne terrà conto per la liquidazione del danno.
19 11. Nel caso di specie, il collegio peritale ha riconosciuto un danno biologico valutabile nella misura del 75% e un maggior danno temporaneo (quindi, eliminato il periodo di circa 3 mesi che comunque avrebbe fatto seguito all'intervento chirurgico iniziale), tenuto conto che la stabilizzazione dei postumi è stata indicata in data 7.07.2016, pari a 365 giorni, tutti da considerare come invalidità temporanea assoluta.
Pertanto, prendendo in considerazione:
- l'età dell'attore al momento del ricovero 12.03.2015 (anni 38);
- il danno biologico con grado di invalidità pari al 75% pari ad euro 550.694,13;
- ITA di gg. 365 pari ad euro 20.162,60.
Deve, inoltre, riconoscersi in favore dell'attore il danno morale soggettivo inteso come il complesso delle sofferenze, dei disagi, dei patemi d'animo, del senso di sfiducia e abbandono che si è innescato per effetto della condotta colposa dei sanitari la giurisprudenza di legittimità ha definitivamente chiarito che «la voce di danno morale mantiene la sua autonomia e non è conglobabile nel danno biologico, trattandosi di sofferenza di natura del tutto interiore e non relazionali e perciò meritevole di un compenso aggiuntivo al di là della personalizzazione prevista per gli aspetti dinamici compromessi» (Cass. n. 25164/2020; in tal senso anche Cass. n. 28989/2019; Cass. n. 910/2018; Cass. n. 7513/2018); e infatti, sempre secondo la Corte di legittimità, «attenendo il pregiudizio (non biologico) a un bene immateriale, il ricorso alla prova presuntiva è destinato ad assumere particolare rilievo e potrà costituire anche l'unica fonte per la formazione del convincimento del giudice, non trattandosi di mezzo di prova di rango inferiore agli altri (v., tra le tante, sent. n. 9834/2002). Il danneggiato dovrà, tuttavia, allegare tutti gli elementi che, nella concreta fattispecie, siano idonei a fornire la serie concatenata di fatti noti che consentano di risalire al fatto ignoto»
(Cass. S.U. n. 26972/2008).
Dunque, considerato l'entità e il tipo di lesioni appare equo liquidare il danno morale nella misura pari al 50% sul danno biologico accertato;
si perviene così all'importo di euro
278.651,23.
A ciò si aggiunge il danno biologico temporaneo liquidato in complessivi euro 20.162,60.
12. Non sussiste, invece, il diritto a ottenere un incremento del danno biologico mediante personalizzazione, oltretutto non richiesto, atteso che secondo il consolidato orientamento della Corte di cassazione, “sul piano concettuale occorre invero rammentare che il grado di invalidità permanente indicato da un barème medico legale esprime in misura percentuale la sintesi di tutte le conseguenze ordinarie che una determinata menomazione si presume riverberi sullo svolgimento delle attività comuni ad ogni persona;
in particolare, le conseguenze possono distinguersi in due gruppi: quelle necessariamente comuni a tutte le persone che dovessero patire quel particolare grado di invalidità; quelle peculiari del caso
20 concreto che abbiano reso il pregiudizio patito dalla vittima diverso e maggiore rispetto ai casi consimili. Tanto le prime quanto le seconde costituiscono forme di manifestazione del danno non patrimoniale aventi identica natura che vanno tutte considerate in ossequio al principio dell'integralità del risarcimento, senza, tuttavia, incorrere in duplicazioni computando lo stesso aspetto due o più volte sulla base di diverse, meramente formali, denominazioni. Soltanto in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali allegate dal danneggiato, che rendano il danno più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione” (Cass. n. 15924/2022; Cass. n.
10912/2018).
13. Non può essere invece accolta la domanda di risarcimento del danno esistenziale.
Come rilevato dalla giurisprudenza di legittimità, la liquidazione del danno biologico, inteso, secondo la stessa definizione legislativa, come danno che esplica incidenza sulla vita quotidiana del soggetto e sulle sue attività dinamico relazionali, esclude la possibilità di liquidazione autonoma del danno esistenziale, che per l'appunto individua quell'aspetto del danno inerente ai riflessi modificativi in peius delle abitudini e della vita quotidiana, sicchè la sua autonoma liquidazione costituirebbe una inammissibile duplicazione risarcitoria (Cass.
8755/2019, Cass. 23469/2018).
14. Alla luce di quanto detto, all'attore spetta a titolo di risarcimento danni non patrimoniali la somma di euro 849.507,96 (di cui 550.694,13 euro per danno biologico permanente, euro
20.162,60 per danno biologico temporaneo ed euro 278.651,23 per danno morale).
Al sovra citato importo deve aggiungersi il danno da lucro cessante (dovendosi in tal senso interpretare la domanda relativa agli interessi sulla somma capitale rivalutata) conseguente alla mancata disponibilità della somma dovuta per il periodo intercorso dalla data del fatto lesivo (11.03.2015) alla presente decisione, consistente nella perdita di frutti civili che il danneggiato avrebbe potuto ritrarre - ove la somma fosse stata corrisposta tempestivamente dall'impiego dell'equivalente monetario del valore economico del bene perduto, con l'attribuzione di interessi a un tasso non necessariamente coincidente con quello legale (cfr.
Cass. Sez. Un. N. 1712/1995, Cass. n. 10300/2001; n. 18445/2005).
Pertanto, l'importo di euro 849.507,96 calcolato all'attualità deve essere maggiorato degli interessi compensativi da applicare al tasso legale sulla somma devalutata alla data del fatto
(11.03.2015), giungendo alla somma di euro 699.183,51con rivalutazione anno per anno secondo gli indici Istat, fino alla data della pronuncia (Cass. S.U. 1712/1995) così pervenendo alla somma finale di euro 950.026,78.
21 A detta ultima somma vanno aggiunti gli ulteriori interessi al tasso legale dalla pubblicazione della presente sentenza convertendosi il debito di valore in debito di valuta per effetto dell'intervenuta liquidazione del danno ex art. 1282 c.c. (Cass. 3 dicembre 1999, n. 13470;
Cass. 21 aprile 1998, n. 4030).
15. Quanto alla richiesta risarcitoria afferente alla c.d. lesione della capacità lavorativa specifica deve evidenziarsi che, secondo consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità,
“il danno di natura patrimoniale, derivante dalla perdita di capacità lavorativa specifica, richiede un giudizio prognostico sulla compromissione delle aspettative di lavoro in relazione alle attitudini specifiche della persona, mentre il danno da lesione della "cenestesi lavorativa", di natura non patrimoniale, consiste nella maggiore usura, fatica e difficoltà incontrate nello svolgimento dell'attività lavorativa, non incidente, neanche sotto il profilo delle opportunità, sul reddito della persona offesa” e, inoltre, che “il grado di invalidità permanente determinato da una lesione all'integrità psico-fisica non si riflette automaticamente, né tanto meno nella stessa misura, sulla riduzione percentuale della capacità lavorativa specifica, sicché è onere del danneggiato - per consentire al giudice di procedere ad una liquidazione del danno patrimoniale futuro con criteri presuntivi, e ciò anche nei casi in cui la ricorrenza dello stesso risulti altamente probabile per l'elevata percentuale di invalidità permanente - supportare la richiesta risarcitoria con elementi idonei alla prova del pregresso effettivo svolgimento di attività economica, ovvero del possesso di una qualificazione professionale acquisita e non ancora esercitata» (v. Cass. n. 14517/2015); e ulteriormente che “in caso di illecito lesivo dell'integrità psico-fisica della persona, il diritto al risarcimento del danno patrimoniale da lucro cessante non può farsi discendere in modo automatico dall'accertamento dell'invalidità permanente, poiché esso sussiste solo se tale invalidità abbia prodotto una riduzione della capacità lavorativa specifica. A tal fine, il danneggiato è tenuto a dimostrare, anche tramite presunzioni, di svolgere, al momento dell'infortunio, un'attività produttiva di reddito e di non aver mantenuto, dopo di esso, una capacità generica di attendere ad altri lavori confacenti alle sue attitudini personali» (v. Cass. n. 2758/2015).
Dunque, precisato che il danno da perdita della capacità lavorativa specifica afferisca, quindi, alla sfera patrimoniale del soggetto, intesa come perdita dei redditi futuri, da liquidarsi tenendo conto di tutte le retribuzioni che avrebbe potuto ragionevolmente conseguire in base a quello specifico rapporto di lavoro o a quella attitudine lavorativa, rileva il decidente che la richiesta risarcitoria debba ritenersi fondata avendo parte attrice assolto all'onere di specifica allegazione e prova.
Fatte queste premesse, nel caso di specie l'attore ha allegato che a seguito delle menomazioni permanenti conseguenti all'intervento, ha cessato di poter svolgere l'attività lavorativa precedentemente esercitata. Alla data dell'operazione egli rivestiva il grado di AP in
22 servizio permanente effettivo nel ruolo tecnico-logistico-amministrativo della Guardia di
Finanza. In ragione di ciò, il Comando Generale della Guardia di Finanza, con provvedimento dell'8 novembre 2017 (doc. 34, fasc. attore), lo ha collocato in “congedo assoluto”. Tale determinazione è stata adottata sulla base del giudizio medico-legale reso dalla Seconda E.I. Commissione Medica Ospedaliera (C.M.O.) del Dipartimento Militare di
Medicina Legale di Roma, come da Verbale Modello BL/G n. A21712877 dell'11 ottobre 2017
(doc. 32, fasc. attore), nel quale il AP Di OC è stato dichiarato:
- già non idoneo in modo permanente ed assoluto al servizio quale appartenente alla
Guardia di Finanza, con decorrenza dalla data della domanda;
- affetto da assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa, ai sensi dell'art. 2, comma 12, L. 335/1995 (doc. 35, fasc. attore).
Attualmente il percepisce un trattamento pensionistico, qualificabile come “redditi Pt_1 di lavoro dipendente e assimilati”, pari ad € 33.856,00 annui, come risulta dall'ultima dichiarazione dei redditi (Modello 730/2020, redditi 2019 – doc. 40, fasc. attore). Tale importo si confronta con il reddito annuo da lavoro dipendente percepito nell'anno 2014, ultimo anno di servizio antecedente l'intervento, pari ad € 38.981,00, come da Modello 730/2015 (doc. 37, fasc. attore).
Ebbene, considerato che il è stato anche posto in congedo dai ruoli militari, perché Pt_1 giudicato non idoneo al servizio militare, e successivamente anche dai ruoli civili, unitamente alla circostanza che gode di un trattamento pensionistico, va riconosciuta la retribuzione persa per un periodo corrispondente dal sinistro fino all'età pensionabile (67 anni).
Precisamente, il pregiudizio economico subito dallo stesso è quantificabile attualmente in non meno di € 5.000,00= annui circa, senza tener conto degli scatti di anzianità e delle maggiorazioni di cui non vi è prova del suo conseguimento e delle modalità di acquisizione.
Pertanto, considerati i redditi perduti (5.000,00 euro annui) per il periodo di dieci anni che va dal verificarsi dell'evento dannoso (2015) al momento della liquidazione (2025) ossia pari a
50.000,00 euro, nonché i redditi che saranno perduti in futuro dal 2026 sino al raggiungimento dell'età pensionabile dell'attore da fissarsi nell'anno 2044 (euro 95.000,00 [5.000,00 annui x 19 anni] da attualizzare applicando il tasso di interesse del 2% sulla somma capitale residua di euro 95.000,00 così da giungere alla somma di euro 68.840,00 pari al valore attuale del capitale avente scadenza futura) si giunge, alla somma finale di euro 118.840,00, oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo.
16. Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo in relazione all'attività svolta, secondo i parametri indicati dai D.M. n. 55/2014 e D.M. n. 147 del
13/08/2022 (pubblicato sulla G.U. n. 236 dell'8.10.2022 e in vigore dal 23.10.2022), tenendo a mente il valore medio per ciascuna delle tre fasi di studio, di introduzione, istruttoria e il
23 valore minimo per la fase decisoria in ragione della condotta di parte attrice durante le trattive, nell'ambito dello scaglione entro il quale è racchiuso il decisum di causa, non già il disputatum (Cassazione sez. un. n. 19014/2007, Cassazione n. 3996/2010, Cassazione n.
226/2011) e sono da porsi, in solido, a carico della struttura e del medico.
Le spese di CTU del giudizio di ATP per come liquidate, vanno poste a carico della struttura.
Inoltre, si liquidano in favore di parte attrice anche le spese del procedimento per ATP in base ai criteri medi di cui al D.M. 55/2014 aggiornato, tenuto conto dello scaglione di riferimento del decisum e non del disputatum.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie la domanda di risarcimento dei danni per responsabilità sanitaria per i fatti oggetto di giudizio, proposta da parte ricorrente-attrice e per l'effetto condanna in solido al Controparte_6 risarcimento del danno non patrimoniale nella misura complessiva di euro 950.026,78, oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo, nonché del danno patrimoniale nella misura complessiva di euro 118.840,00 oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo;
- condanna in Controparte_6 solido a rifondere le spese di lite in favore di parte attrice che si liquidano nella misura di € 37.951,00 oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa e rimborso c.u. e marca da bollo, nonché € 9.998,00 oltre accessori di legge per spese di lite del procedimento di ATP
40354/2019 R.G.;
- pone definitivamente le spese di CTU del giudizio di ATP a carico di parte convenuta.
Così deciso in Roma, 20.11.2025
Il Giudice
Dr.ssa Lucia Bruni
24
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XIII CIVILE
Il Tribunale ordinario di Roma, in composizione monocratica, in persona del Giudice Lucia
Bruni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 31021 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, assunta in decisione in data 02.07.2025 all'esito dell'udienza tenutasi in data
24.06.2025 con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Roma (RM) Parte_1 C.F._1
Via Premuda, 1/a, presso lo studio dell'Avv. Graziella Colaiacomo, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Claudio Panichi e Monica Di Gianvito giusta procura in calce al ricorso ex art. 702 bis c.p.c.
Ricorrente-attore
E
(C.F. , in Controparte_1 P.IVA_1 persona del pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello CP_2
Stato presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi 12 è domiciliato
Resistente-Convenuto oggetto: responsabilità sanitaria. conclusioni: come rassegnate dalle parti per l'udienza cartolare del 24.06.2025 e precisamente: per parte ricorrente “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, 1) Accertare e dichiarare che il danno subito dal ricorrente è riconducibile alla condotta negligente ed imperita dei sanitari del con riferimento all'intervento Controparte_3 chirurgico effettuato in data 16.03.2015, sulla base delle risultanze dell'accertamento tecnico preventivo espletato;
2) per l'effetto, condannare i convenuti, in solido tra loro, al risarcimento del danno subito dal per le causali di cui in premessa, quantificato nel modo seguente: - euro Pt_1
873.399,64 o, in subordine, euro 757.943,89 a titolo di danno biologico permanente o, comunque, nella misura che si riterrà di giustizia;
- euro 40.369,00 a titolo di danno per invalidità temporanea assoluta;
oltre al danno morale ed esistenziale da liquidarsi in via equitativa;
3) Condannare altresì i convenuti
1 al pagamento, in solido tra loro, del danno patrimoniale da lucro cessante subito dal per Pt_1 perdita della capacità lavorativa specifica, quantificabile almeno in euro 125.577,00 o nella diversa somma che si riterrà di giustizia, tenuto conto altresì degli avanzamenti di carriera militare conseguibili dal ricorrente nel corso del servizio;
4) Condannare inoltre i convenuti al pagamento degli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria;
5) Condannare, infine, i convenuti alla rifusione delle spese e competenze di causa, relative anche della fase di accertamento tecnico preventivo, ivi incluso anche il compenso liquidato ai CC.TT.UU.”; per parte resistente “insiste, al fine di offrire prova contraria alle avverse pretese, nella formulata richiesta di CTU e nella sottoposizione al nominando Consulente tecnico dei quesiti formulati nelle note ex art. 183 comma 6 c.p.c. Ribadisce la designazione, quali consulenti tecnici di parte dell'Amministrazione, del Maggiore (cell. 3470896207) e del Colonnello Persona_1 [...] cell. 3351667255), indicando quale recapito pec: In Per_2 Email_1 subordine si insiste comunque affinché l'On.le Giudice adito voglia - ritenere l'avversa domanda infondata in fatto ed in diritto e per l'effetto rigettarla;
- comunque disporre che ogni eventuale posta risarcitoria sia riconosciuta al netto di indennizzi e provvidenze riconosciuti al Sig. in Pt_1 relazione ai medesimi fatti per cui è causa.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. ritualmente notificato, ha evocato in Parte_1 giudizio, avanti l'intestato Tribunale, e il Controparte_1 Controparte_1 per ivi sentire accertare la responsabilità della struttura sanitaria per le gravi lesioni riportate a seguito del trattamento sanitario eseguito in data 16.03.2015 con conseguente condanna di parte convenuta al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
A sostegno della domanda parte ricorrente ha premesso che:
- in data 11.03.2015, già affetto da cefalea e vertigini da mesi, veniva ricoverato presso il
Pronto Soccorso dell'Ospedale Sant'Eugenio di Roma (doc. 1). A seguito di TAC cranio del 12 marzo (doc. 2) si riscontrava una neoformazione sul pavimento del IV ventricolo;
- nella notte del 12 marzo, in ragione della sua appartenenza alla Guardia di Finanza, il paziente veniva trasferito al di Roma (doc. 3), ove il giorno Controparte_3 seguente l'équipe neurochirurgica (Dott. , ) Per_3 Persona_4 Persona_5 formulava diagnosi di ependimoma del IV ventricolo sulla base della RM encefalo del
13 marzo (doc. 4), prospettando intervento urgente;
- in data 16 marzo 2015 veniva sottoposto ad intervento neurochirurgico, all'esito del quale i sanitari comunicavano l'impossibilità di rimuovere integralmente la neoplasia
(doc. 3, pag. 37/85). Veniva eseguita TAC di controllo (doc. 5), annotata come negativa
2 per raccolte ematiche, mentre le immagini evidenziavano una vasta emorragia subaracnoidea con sanguinamento ventricolare e periencefalico, causa delle gravi cefalee insorte nei giorni successivi;
- il 27.03.2015 il paziente veniva dimesso con diagnosi definitiva di papilloma del plesso corioideo di grado 1 (tumore benigno) sulla base del referto istologico (doc. 8), con indicazione di assenza di necessità riabilitativa (doc. 9);
- persistendo sintomi gravi, il 10.04.2015 il si recava al P.S. di Pescara, ove Pt_1 veniva diagnosticato un idrocefalo importante (doc. 12), imponendo intervento salvavita di derivazione ventricolo-peritoneale (DVP) l'11 aprile (doc. 12). Seguivano
TAC di controllo (doc. 13-14) e ricovero riabilitativo (doc. 15);
- nonostante le terapie, le RM del 27 e 29 maggio (doc. 16-17) evidenziavano dilatazione del IV ventricolo per blocco liquorale alla giunzione bulbo-midollare, con siringomielia
C1-D3 e compressione midollare;
- si rivolgeva alla Dott.ssa (Ospedale di Verona), che diagnosticava aracnoidite Per_6 adesiva diffusa nella sede del primo intervento, imponendo nuovo intervento di sbrigliamento aderenze (doc. 19). Seguivano ricoveri e interventi complessi (agosto e ottobre 2015 – doc. 20-23) e lunga riabilitazione (doc. 24);
- negli anni successivi persistevano gravi menomazioni, come da RM e TAC (doc. 25-30).
In conseguenza di tali esiti, il veniva collocato in congedo assoluto con Pt_1 provvedimento dell'8.11.2017 (doc. 31), a seguito del giudizio medico-legale della
C.M.O. (doc. 32), che riconosceva invalidità permanente;
- a seguito delle gravi conseguenze derivanti dall'intervento neurochirurgico eseguito presso il di Roma e delle plurime complicanze insorte, il Controparte_3
, dopo aver inviato due diffide rimaste prive di riscontro, proponeva Parte_1 ricorso per Consulenza Tecnica Preventiva ai fini della composizione della lite, ex art. 696-bis c.p.c. (doc. 35), dinanzi al Tribunale di Roma – Proc. n. 40354/2019 R.G., Giudice
Dott.ssa Paola Larosa, al fine di ottenere la nomina di un Collegio Medico (C.T.U.) che, con eventuale esperimento del tentativo di conciliazione, accertasse: le cause dei danni sofferti dal ricorrente;
la natura e l'entità delle lesioni subite;
il nesso di causalità tra l'evento lesivo e la condotta negligente e imperita dei sanitari del Controparte_3
; la quantificazione del danno, sulla base delle risultanze già relazionate dai
[...] consulenti di parte, Dott. e Dott.ssa nel parere medico- Persona_7 Persona_8 legale del 15.01.2018 (doc. 36);
- nel predetto giudizio di ATP si costituiva unicamente il , a mezzo Controparte_1 dell'Avvocatura Generale dello Stato, mentre il rimaneva Controparte_3 contumace. I CC.TT.UU. nominati dal Giudice, constatata l'impossibilità di esperire il
3 tentativo di conciliazione per l'assenza delle compagnie assicurative degli enti convenuti – mai chiamate in causa né comunicate, nonostante le reiterate richieste – depositavano la consulenza medico-legale (doc. 37);
- tale elaborato peritale confermava la condotta negligente dei sanitari sotto plurimi profili, evidenziando: errata e inadeguata diagnosi;
pianificazione chirurgica non adeguata alle necessità del caso;
trattamento operatorio e post-operatorio non conforme alle linee guida e alle metodiche accreditate dalla scienza medica;
impossibilità di rimozione totale della neoplasia;
insorgenza, a distanza di 15 giorni, di sindrome da ipertensione endocranica acuta da idrocefalo, che rese necessario un nuovo intervento urgente di derivazione liquorale;
- i consulenti accertavano altresì la sussistenza del nesso causale tra i suddetti profili di incongrua condotta chirurgica e l'aggravamento della patologia primitiva del , Pt_1 patologia che, in assenza di tali errori, sarebbe stata suscettibile di remissione completa, con derivazione degli esiti permanenti disfunzionali rilevati.
- infine, i CC.TT.UU. quantificavano il danno biologico permanente nella misura del
75%, nonché il danno da invalidità temporanea assoluta in 365 giorni.
Il ricorrente ha censurato l'operato dei sanitari della struttura convenuta sia per errata diagnosi preoperatoria, frutto di un approccio tecnico non conforme alle necessità del caso, sia per trattamento chirurgico e post-operatorio non rispondente alle metodiche medico- chirurgiche accreditate dalla scienza medica, come dimostrato dalla mancata apertura dell'arco posteriore di C1, che ha determinato: incompleta rimozione della neoplasia;
insorgenza di una cospicua emorragia subaracnoidea residua all'intervento, chiaramente documentata dalla TAC cranio post-operatoria eseguita il giorno stesso alle ore 19:50 (doc. 5), non refertata ma annotata nel diario clinico.
Dalle immagini della predetta TAC emergeva inequivocabilmente che il liquor, normalmente ipodenso (scuro), risultava invece iperdenso (bianco), ossia pieno di sangue. Tale grave sanguinamento intraoperatorio, dimostrato dalle immagini, è stato colposamente ignorato e del tutto trascurato dai neurochirurghi, che avevano omesso di adottare le necessarie misure correttive, quali: riapertura delle suture;
aspirazione del liquor ematico;
realizzazione di una più completa emostasi.
Da tale omissione colposa sono derivate severe complicanze, che hanno reso necessari, nei successivi otto mesi, ben tre interventi neurochirurgici volti a rimediare ai gravissimi danni cagionati al paziente.
Il predetto sanguinamento meningeo costituisce la causa diretta della aracnoidite adesiva diffusa nella sede del primo intervento, diagnosticata dal neurochirurgo Dott.ssa Per_9
(Ospedale di Verona), caratterizzata da tenaci aderenze cicatriziali coinvolgenti le
[...]
4 tonsille cerebellari, la giunzione bulbo-midollare, la regione dell'obex e il midollo cervicale a
C2. Da tale condizione sono derivati: idrocefalo acuto, trattato con derivazione ventricolo- peritoneale (DVP) presso l'Ospedale di Pescara l'11/04/2015; persistenza della dilatazione del
IV ventricolo per blocco liquorale alla giunzione cranio-cervicale, con siringomielia estesa da
C1 a D3.
La predetta aracnoidite adesiva ha reso indispensabili, oltre all'intervento salvavita di trattamento dell'idrocefalo, due ulteriori interventi complessi di sbrigliamento e lisi delle aderenze cicatriziali, con: rimozione della precedente plastica durale e confezionamento di una nuova plastica più ampia;
ripristino della cisterna magna mediante riapertura e ampliamento dell'approccio atlo-sottoccipitale; esecuzione di laminectomia C2.
In particolare, l'aggravamento della patologia primitiva – suscettibile, se adeguatamente trattata, di remissione completa – e i rilevanti danni neurologici subiti dal ricorrente sono in diretto rapporto causale con la condotta negligente e imperita dei sanitari che hanno eseguito l'intervento chirurgico con conseguente diritto al risarcimento dei danni non patrimoniali
(danno biologico, danno morale e danno esistenziale) e danni patrimoniali per perdita della capacità lavorativa specifica.
A seguito dell'intervento chirurgico e dei gravi danni permanenti da esso derivati, Parte_1
non ha più potuto svolgere l'attività lavorativa precedentemente esercitata, rivestendo,
[...] alla data dell'intervento, il grado di AP in servizio permanente nel ruolo tecnico- logistico-amministrativo della Guardia di Finanza.
In conseguenza dell'invalidità acquisita, il ricorrente è stato collocato in “congedo assoluto” dal Comando Generale della Guardia di Finanza, con provvedimento dell'8 novembre 2017
(doc. 31), adottato sulla base del giudizio medico-legale espresso dalla Seconda E.I.
Commissione Medica Ospedaliera (C.M.O.) del Dipartimento Militare di Medicina Legale di
Roma (Verbale BL/G n. A21712877 dell'11 ottobre 2017 – doc. 32), che ha riconosciuto:
- la non idoneità permanente e assoluta al servizio come appartenente alla Guardia di
Finanza;
- l'assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa, ai sensi dell'art. 2, comma 12, L. 335/1995.
Attualmente il percepisce un reddito da pensione pari ad € 33.856,00 lordi annui Pt_1
(Mod. 730/2020 – doc. 38), a fronte di un reddito annuo da lavoro dipendente per l'anno 2014, ultimo anno di servizio prima dell'intervento, pari ad € 38.981,00 (Mod. 730/2015 – doc. 39).
Ne consegue una definitiva e irreversibile contrazione dei redditi, meritevole di autonoma valutazione e liquidazione a titolo di danno patrimoniale da perdita di capacità lavorativa specifica, quale lucro cessante derivante dalla riduzione attuale e potenziale dei redditi, determinata dalle lesioni subite.
5 Nel caso di specie, il pregiudizio reddituale subito dal è indiscutibile, poiché lo Pt_1 stesso non potrà tornare a svolgere l'attività lavorativa esercitata in precedenza, né potrà svolgere alcun'altra attività lavorativa. Il danno economico attuale è quantificabile in circa €
5.000 annui, senza considerare scatti di anzianità e progressioni di carriera che avrebbe conseguito.
2. Con comparsa di risposta si costituivano in giudizio e il Controparte_1
contestando tutto quanto dedotto da controparte sia in ordine all'an Controparte_1 che al quantum debeatur.
In particolare, rilevavano che all'ingresso in ospedale il paziente presentava sintomatologia caratterizzata da vertigini, nausea, vomito e disturbi visivi, con evidenza clinica di andatura atassica e instabilità posturale;
gli accertamenti diagnostici, tra cui risonanza magnetica con e senza mezzo di contrasto eseguita il 13 marzo, confermavano la presenza di una voluminosa neoformazione riferibile in prima ipotesi a ependimoma.
Dopo gli esami preparatori, il paziente veniva sottoposto in data 16.03.2015 a intervento neurochirurgico di asportazione radicale della lesione mediante approccio telovelare, tecnica unanimemente riconosciuta dalla letteratura come la più idonea per tumori del IV ventricolo, in quanto consente di preservare strutture nervose di rilievo.
A seguito di un corretto intervento, eseguito dal Prof. con l'ausilio di Persona_10 personale militare specializzato, senza complicanze emorragiche significative, come attestato dai referti intraoperatori e dagli esami neuroradiologici post-operatori, il decorso clinico risultava regolare, con progressiva regressione della sintomatologia tanto che in data 27.03.
2015 il paziente veniva dimesso in buone condizioni neurologiche, con diagnosi definitiva di papilloma dei plessi coroidei (WHO grado I) e prescrizione di convalescenza di 90 giorni.
Dal punto di vista medico-legale, osservavano che il papilloma del plesso coroideo costituisce una patologia rara (0,5% dei tumori cerebrali), priva di linee guida specifiche e il trattamento segue protocolli generali per neoplasie del IV ventricolo;
l'angiografia cerebrale preoperatoria, indicata solo in alcuni protocolli internazionali, non è obbligatoria e la sua omissione non integra profili di colpa.
Non si sono verificate complicanze emorragiche né intraoperatorie né postoperatorie e l'idrocefalo post-chirurgico, lamentato dal ricorrente, è complicanza frequente e indipendente dalla tecnica chirurgica, correlata a fattori biologici e infiammatori.
Pertanto, alla luce delle evidenze cliniche e scientifiche, ritenevano la condotta dei sanitari del immune da profili di imperizia, imprudenza o negligenza, essendo stata Controparte_3 conforme alle migliori pratiche disponibili, unitamente alla circostanza che il paziente aveva sottoscritto consenso informato dettagliato, con indicazione dei rischi e della complessità dell'intervento.
6 Hanno contestato inoltre le risultanze della CTU medico legale, chiedendo la rinnovazione o la richiesta di chiarimenti al Collegio peritale.
3. Alla prima udienza del 03.11.2021, disposta l'acquisizione del fascicolo di ATP avente R.G.
40354/2019, il rito è stato mutato da sommario in ordinario.
4. Concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. la causa è stata istruita documentalmente.
5. Dopo alcuni rinvii e mutato l'organo giudicante, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 24.06.2025, all'esito della quale è stata assunta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. Appare opportuno premettere che la presente controversia è sottratta all'applicazione della
Legge n. 17 dell'8 marzo 2017 (cd. Legge Gelli Bianco) entrata in vigore il 1.04.2017, ciò in conformità a quanto affermato di recente dalla Cassazione civile, Sez. III, che con la sentenza n. 28994 dell'11.11.2019, nell'affrontare la natura e il regime della responsabilità medico- sanitaria successiva alla riforma del 2017, avuto particolare riguardo al diritto intertemporale, aderisce all'indirizzo interpretativo espresso dai giudici di merito, affermando il principio di diritto per cui le norme sostanziali contenute nella Legge n. 24/2017, non hanno portata retroattiva e non possono applicarsi ai fatti avvenuti in epoca antecedente alla loro entrata in vigore. Nel caso di specie, i fatti di causa risalgono all'anno 2015.
È bene precisare, a questo punto, che non incide sui principi giurisprudenziali sin qui esposti, elaborati dalla Suprema Corte, il disposto dell'art. 3 del d.l. 13 settembre 2012, n. 158, come modificato dalla legge di conversione 8 novembre 2012, n. 189; ed invero, come chiarito dalla
Suprema Corte, l'art. 3, comma 1, del d.l. 13 settembre 2012, n. 158, come modificato dalla legge di conversione 8 novembre 2012, n. 189, nel prevedere che "l'esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve", fermo restando, in tali casi, "l'obbligo di cui all'articolo 2043 del codice civile", non esprime alcuna opzione da parte del legislatore per la configurazione della responsabilità civile del sanitario come responsabilità necessariamente extracontrattuale, ma intende solo escludere, in tale ambito, l'irrilevanza della colpa lieve (così Cass., sez. VI-III, ord. 17 aprile 2014, n. 8940; in senso conforme, Cass., sez. VI-III, ord. 24 dicembre 2014, n. 27391).
In tali casi sia la responsabilità della struttura sanitaria (contratto atipico di spedalità o di assistenza sanitaria) sia la responsabilità del medico (contratto d'opera professionale) derivano da inadempimento e sono disciplinate dall'art. 1218 c.c., ed è indifferente che il creditore/danneggiato agisca per ottenere il risarcimento del danno nei confronti della sola struttura, del solo medico o di entrambi.
7 A tal riguardo si rammenta che a partire dalla sentenza 1° luglio 2002, n. 9556, la Suprema
Corte ha definitivamente sposato l'orientamento alla stregua del quale il rapporto che lega la struttura sanitaria pubblica o privata al paziente ha fonte in un contratto obbligatorio atipico
(c.d. contratto di «spedalità» o di «assistenza sanitaria») che si perfeziona anche sulla base di fatti concludenti — con la sola accettazione del malato presso la struttura (Cass. 13 aprile
2007, n. 8826) — e che ha ad oggetto l'obbligo di quest'ultima di adempiere sia prestazioni principali di carattere strettamente sanitario, sia prestazioni secondarie ed accessorie (fra cui prestare assistenza al malato, fornire vitto e alloggio in caso di ricovero, ecc.).
Si tratta di un contratto a prestazioni corrispettive da cui, a fronte dell'obbligazione al pagamento del corrispettivo (da parte del paziente, dell'assicuratore ovvero del Servizio
Sanitario Nazionale) insorgono, a carico della struttura sanitaria, accanto a quelli di tipo alberghiero (somministrazione di vitto e alloggio), obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico, nonché di apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista del manifestarsi di eventuali complicazioni o emergenze (cfr., Cass., sez. Un., n. 9556/2002, cit.; in senso conforme, Cass. Sez. III, 11 maggio
2009, n. 10473; si devano anche Cass., sez. III, 14 giugno 2007, n. 13593, Cass. Sez. III, 26 gennaio 2006, n. 1698, Cass., sez. III, 14 luglio 2004, n. 13066).
Ne deriva che la responsabilità risarcitoria della struttura sanitaria, per l'inadempimento e/o per l'inesatto adempimento delle prestazioni dovute in base al contratto di spedalità, va inquadrata nella responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c. e nessun rilievo a tal fine assume il fatto che la struttura (sia essa un ente pubblico o un soggetto di diritto privato) per adempiere le sue prestazioni si avvalga dell'opera di suoi dipendenti o di suoi collaboratori esterni — esercenti professioni sanitarie e personale ausiliario — e che la condotta dannosa sia materialmente tenuta da uno di questi soggetti. Infatti, a norma dell'art. 1228 c.c., il debitore che per adempiere si avvale dell'opera di terzi risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro, sicché neppure rileva la circostanza che il medico che esegue l'intervento chirurgico sia o meno inquadrato nell'organizzazione aziendale della casa di cura (ovvero dell'ospedale), né che lo stesso sia stato scelto dal paziente ovvero sia di sua fiducia (cfr., in tal senso, Cass., sez. III, 14 giugno 2007, n. 13593; Cass. 26 gennaio 2006, n. 1698), posto che la prestazione del medico è comunque indispensabile alla casa di cura ovvero all'ospedale per adempiere l'obbligazione assunta con il paziente e che, ai fini qualificatori predetti, è sufficiente la sussistenza di un nesso di causalità (rectius, di occasionalità necessaria) tra l'opera del suddetto ausiliario e l'obbligo del debitore (cfr., in tal senso, tra le tante, Cass., sez.
III, 17.5.01 6756; 24.1.2007 n. 1516; vds. anche Cass., S.U., n. 9556/2002, cit.).
La responsabilità che dall'esplicazione dell'attività del terzo direttamente consegue in capo al soggetto che se ne avvale riposa invero sul principio cuis commoda et eius incommoda o, più
8 precisamente, nell'appropriazione o avvalimento dell'attività altrui per l'adempimento della propria obbligazione, comportante l'assunzione del rischio per i danni che al creditore derivano.
A tale stregua, la struttura sanitaria è direttamente responsabile allorquando l'evento dannoso risulti da ascriversi alla condotta colposa del medico della cui attività essa si è comunque avvalsa per l'adempimento della propria obbligazione contrattuale, pure se questi abbia effettuato (quand'anche a sua insaputa;
cfr. Cass. 17.5.2001 n. 6756) un intervento di tipo diverso rispetto a quello originariamente pattuito con il paziente.
Orbene, inquadrata nell'ambito contrattuale la responsabilità della struttura sanitaria e del medico, nel rapporto con il paziente, si è ritenuto che il problema del riparto dell'onere probatorio dovesse seguire i criteri fissati in materia contrattuale, alla luce del principio enunciato in termini generali dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza 30 ottobre 2001, n. 13533, per cui il paziente che agisce in giudizio deducendo l'inesatto adempimento dell'obbligazione sanitaria deve provare il contratto (fondato sul contatto sociale) ed allegare l'inadempimento del medico, restando a carico del debitore l'onere di provare l'esatto adempimento.
Con la conseguenza per cui la distinzione tra interventi di facile esecuzione e prestazioni implicanti la risoluzione di problemi tecnici di particolare complessità non avrebbe più rilevato quale criterio di distribuzione dell'onere della prova, ma avrebbe dovuto essere apprezzata per la valutazione del grado di diligenza e del corrispondente grado di colpa, restando in ogni caso a carico del sanitario allegare e provare che la prestazione era di particolare difficoltà.
La questione è stata successivamente affrontata funditus dalle Sezioni Unite Civili (cfr. sentenza 11 gennaio 2008, n. 577), che hanno statuito che l'inadempimento rilevante nell'ambito dell'azione di responsabilità per risarcimento del danno nelle obbligazioni così dette di comportamento non è qualunque inadempimento, ma solo quello che costituisce causa (o concausa) efficiente del danno.
Ne consegue che, nelle cause di responsabilità professionale medica, il paziente non può limitarsi ad allegare un inadempimento, quale che esso sia, ma deve dedurre l'esistenza di una inadempienza astrattamente efficiente alla produzione del danno, di talché, solo quando lo sforzo probatorio dell'attore consenta di ritenere dimostrato il contratto (o contatto sociale)
e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia, con l'allegazione di qualificate inadempienze in tesi idonee a porsi come causa o concausa del danno, scatterà l'onere del convenuto di dimostrare o che nessun rimprovero di scarsa diligenza o di imperizia può essergli mosso, o che, pur essendovi stato un suo inesatto adempimento, questo non ha avuto alcuna incidenza
9 eziologica nella produzione del danno (Cass. civ. sez. un. 11 gennaio 2008, n. 577; Cass. civ. 26 febbraio 2013, n. 4792; Cass. civ. 21 luglio 2011, n. 1593; 12 dicembre 2013 n. 27875).
Più recentemente, la Suprema Corte è tornata ad ulteriormente fissare, in termini precisi e maggiormente rigorosi, condivisi dall'odierno decidente, l'onere assertivo e probatorio gravante sul danneggiato. Si è infatti osservato che la presunzione contenuta nell'art. 1218 c.c. solleva il creditore dall'onere di provare la colpa del debitore, ma non anche dall'onere di provare il nesso di causa tra la condotta del debitore e il danno di cui si domanda il risarcimento.
Deve, infatti, considerarsi che la previsione dell'art. 1218 c.c. trova giustificazione nell'opportunità di far gravare sulla parte che si assume inadempiente o non esattamente adempiente l'onere di fornire la prova positiva dell'adempimento o della sua esattezza, sulla base del criterio della maggiore vicinanza della prova, secondo cui essa va posta a carico della parte che più agevolmente può fornirla.
Tale maggiore vicinanza al debitore non sussiste, tendenzialmente, in relazione al nesso causale tra condotta dell'obbligato e il danno lamentato dal creditore, rispetto al quale non ha ragion d'essere l'inversione dell'onere prevista dall'art. 1218 c.c. e non può che valere il principio generale sancito dall'art. 2697 c.c. che onera l'attore della prova degli elementi costitutivi della propria pretesa. (Cass. 29315/17).
Ciò vale sia in riferimento al nesso causale materiale (derivazione dell'evento lesivo dalla condotta illecita inadempiente), che in relazione al nesso di causalità giuridica (ossia alla individuazione delle singole conseguenze pregiudizievoli dell'evento lesivo) (Cass. 18392/17;
4792/13; 17143/12).
Soltanto una volta che il danneggiato abbia dimostrato che l'aggravamento della situazione patologica o l'insorgenza di nuove patologie è causalmente riconducibile all'operato dei sanitari sorge, per la struttura sanitaria e/o per il medico, l'onere di provare che l'inadempimento non sussiste o è stato determinato da causa non imputabile.
7. Fatte queste premesse, occorre prendere le mosse dalla CTU medico-legale, espletata in sede di ATP (r.g.n. 40354/2019), che ha potuto esaminare e valutare la documentazione prodotta dalle parti al fine di accertare se fosse censurabile la condotta di parte convenuta nella gestione del caso clinico.
Questo Tribunale non reputa necessario procedere ad una rinnovazione della CTU perché dalla stessa possono trarsi tutti i dati medico-legali e scientifici dell'analisi della condotta dalla consulenza e anche dai chiarimenti forniti in risposta ai rilievi critici formulati dalle parti.
10 Appare quindi opportuno riferirsi a quanto accertato dai cc.tt.uu., dott.ri Persona_11
(specialista medico legale) e (specialista in neuochirurgia), i quali, ricostruita Persona_12 la vicenda clinica che ha interessato il ricorrente, hanno censurato l'attività dei sanitari.
8. Il Collegio peritale ha premesso che presentava un corteo sintomatologico già Pt_1 dagli ultimi mesi dell'anno 2014, caratterizzato soprattutto da saltuaria cefalea, divenuta successivamente ingravescente, associata a recenti episodi di vertigini posizionali,
“peggiorata dopo manovre di FKT sul collo”, nonché vomito, quest'ultimo sintomo verificatosi il giorno prima di recarsi al PS dell'Ospedale Sant'Eugenio in Roma.
Si trattava di un quadro suggestivo di iniziale ipertensione endocranica, nel contesto inoltre di segni obiettivabili “di nistagmo orizzontale battente a destra e sfumata deviazione degli indici a destra” (EON PS-Cartella Clinica N° 2015011516). Tutto ciò era da correlare altresì ai riscontri strumentali e cioè ad una TC NC con e senza mdc effettuata il 12.03.2015 e ad un esame RM NC con e senza mdc eseguito presso il di Roma Celio, Controparte_3 in data 13.03.2015, dopo il trasferimento del Paziente per l'appartenenza ad un Corpo
Militare: in quest'ultima indagine veniva refertata una“….discreta ectasia del IV ventricolo ed in minor misura del III e dei ventricoli laterali, in asse rispetto alla linea mediana...”.
Nell'insieme i reperti indicavano ai sanitari del una prima ipotesi diagnostica di CP_3
Ependimoma del IV ventricolo (Foto 1-2), che si rilevava essere al successivo esame istologico
- dopo il trattamento chirurgico consigliato ed effettuato il 16.03.2015 - un Papilloma del plesso coroideo (CPP).
8.1 L'analisi di questa situazione pre-operatoria, secondo i ccttuu, deve essere tenuta in debita considerazione nella verifica del nesso di causalità e delle successive condizioni esitate ed evidenziate con riscontro clinico-obiettivo.
In particolare, il era portatore di una patologia di base importante dal punto di vista Pt_1 neurologico (Papilloma del plesso coroideo), che tuttavia non è stata correttamente trattata nella fase di studio pre-operatorio (diagnosi differenziale in ambito neuroradiologico) dai sanitari del . Controparte_3
Infatti, nel progettare l'intervento di asportazione della neoplasia i sanitari del CP_3 avrebbero dovuto tener conto degli iniziali segni di idrocefalo, traendo dagli esami neuroradiologici precise informazioni riguardo a:a) localizzazione e caratteristiche del tumore b) evidenza dell'estensione tumorale nelle immagini pre-operatorie dell'intero asse cranio- spinale c) effettuare eventualmente studio Spettroscopico: elevati picchi di CHO e ridotti di
NAA sono comuni nell'ependimoma, mentre elevati picchi di inositolo sono tipici nel CPP.
Pertanto, a seguito della scoperta della massa espansiva endocranica responsabile della sintomatologia clinica lamentata, sia esso un Ependimoma e/o Papilloma del plesso coroideo, si doveva di certo procedere chirurgicamente. Ovviamente, se fossero state poste in essere
11 tempestivamente tutte le migliori scelte del caso, queste avrebbero sicuramente portato ad un esito diverso del trattamento della patologia, anche in considerazione che il paziente non era portatore di significative co-morbilità o patologie croniche.
Pur con le approssimazioni inevitabili nel contesto di un ragionamento controfattuale, fondato su un percorso diagnostico-terapeutico secondo il canone del “più probabile che non”, il Collegio ha censurato, oltre che sulla diagnostica pre-operatoria, anche circa la mancanza di avere effettuato un esame in estemporanea del tumore, che avrebbe permesso di considerare la tipologia istologica (tumore benigno altamente vascolarizzato) e valutare se procedere con un approccio più aggressivo.
Infatti, andando ad esaminare le immagini pre-operatorie si evince che la neoplasia si estendeva in basso sino all'altezza della base di C2 (vedi Foto 8), pertanto sarebbe stato opportuna l'apertura dell'arco posteriore di C1, per dominare un prevedibile sanguinamento e l'instaurarsi di eventuali aderenze cicatriziali.
Alla luce di tali evidenze, si evince che a seguito del I° intervento eseguito in data 16.03.2015
l'operatore descrive nel referto operatorio un approccio mediante “craniectomia suboccipitale mediana in cui si rifila anche la parte superiore della lamina di C1” non entrando nel dettaglio dell'approccio telo-velare o- attraverso il verme cerebellare: in proposito si configura sia con criterio ex ante che ex post, un comportamento omissivo censurabile, individuato in maniera particolarmente imprudente nell'approcciare la neoplasia non rispettando la procedura standard definita in letteratura scientifica.
I ccttuu chiariscono che nei tumori confinati al quarto ventricolo, “il primo step è la apertura della aracnoide per rilasciare liquor dalla cisterna magna. Mediante una retrazione delicata delle tonsille lateralmente e superiormente, la fessura cerebello midollare (che consiste degli spazi tonsillo - uvulare e tonsillo - midollare) può poi essere aperta ampiamente. Le tonsille sono delicatamente elevate.
Si permette così ulteriore incisione della aracnoide della cisterna magna e il rilasciamento delle tonsille dalla loro fissità inferiore (FIG a -b).”
L'intervento si è concluso con l'impossibilità di ottenere una completa asportazione della massa tumorale, oltre a verificarsi una grave emorragia subaracnoidea che ha interessato le cisterne della base e la regione perivermiana inferiore.
A distanza di circa quindici giorni, il paziente ha sviluppato una sindrome da ipertensione endocranica acuta secondaria a idrocefalo, che ha reso necessario un nuovo intervento chirurgico urgente per la derivazione del liquor. Ordunque, tutto ciò ha concorso concausalmente nel determinismo di una lepto meningite adesiva e dei successivi “tentativi di revisione chirurgica”, effettuati a Verona, focalizzati esclusivamente nel tentativo di ripristinare la circolazione ed il passaggio del liquor (aracnoidite adesiva diffusa...
12 idrosiringomielia estesa dal forame ependimale della giunzione bulbo midollare sino al tratto dorsale D1-D2).
8.2 Quindi, sulla base delle considerazioni suesposte, in considerazione altresì delle informazioni desunte dalla documentazione e dalla visita medico-legale, i ccttuu ravvisano chiari elementi di censura nella gestione della vicenda clinica del da parte dei Pt_1 sanitari che lo ebbero in cura presso l' , con Controparte_4 particolare riferimento all'intervento chirurgico di asportazione di un papilloma del plesso coroideo in data 16.03.2015.
In tale occasione, infatti, si è verificato un chiaro e indebito insuccesso terapeutico, seguito da un periodo di totale inerzia assistenziale che ha provocato, sulla base di una evidente sottovalutazione del caso, l'aggravamento della patologia primitiva che era all'epoca ancora passibile di remissione completa, comportando inoltre lo sviluppo di ulteriori alterazioni di strutture anatomiche precedentemente indenni, da cui sono derivati ulteriori esiti permanenti disfunzionali così come obiettivati (diplopia, marcata atassia, depressione del tono dell'umore...).
8.3 Il Collegio peritale ha così risposto ai quesiti:
- sulla diagnosi formulata in occasione del ricovero del 12.03.2015 presso la struttura convenuta, la stessa non è stata corretta “Infatti, non si trattava di un Ependimoma del IV ventricolo bensì di un Papilloma del plesso coroideo;
risulta altresì stata omessa l'associata condizione di ipertensione endocranica. L'errore diagnostico è dovuto ad incompleta ed inadeguata disamina degli accertamenti neuroradiologici pre-operatori, più che ad oggettiva difficoltà di interpretazione dei dati clinici strumentali disponibili.”;
- sulla scelta del trattamento, “la pianificazione del trattamento neurochirurgico ha risentito negativamente dell'inadeguatezza diagnostica pre-operatoria, risultandone un approccio tecnico non soddisfacente alle necessità del caso, così come dianzi più ampiamente indicato nell'ambito delle considerazioni specialistiche;
ha contribuito al negativo approccio tecnico-chirurgico anche l'aver etichettato l'intervento come di estrema urgenza, quando in realtà andava eseguito certamente con sollecitudine ma comunque avendo tutto il tempo per porre in essere la migliore programmazione diagnostica ed operativa.”; Part
- sull'esecuzione del trattamento, “l'assistenza post-operatoria somministrati al sig. Pt_1 presso la struttura sanitaria convenuta non sono stati eseguiti in conformità delle metodiche medito- chirurgiche stabilite dalla prassi o dalla scienza medica dell'epoca dei fatti;
in sintesi, si ribadisce la non condivisibilità della mancata esecuzione di una Derivazione ventricolare esterna pre-operatoria; della mancata esecuzione di un esame istologico in estemporanea;
della mancata apertura dell'arco posteriore di C1; con conseguente impossibilità della rimozione totale della neoplasia, instaurarsi di una massiva e diffusa emorragia subaracnoidea, nonché il verificarsi, a distanza di 15 giorni, di una sindrome da
13 ipertensione endocranica acuta da idrocefalo che ha costretto ad nuovo trattamento chirurgico urgente di derivazione liquorale”;
- sul danno (nesso causale) “In chiaro nesso di derivazione causale con gli indicati profili di incongrua condotta professionale chirurgica, vi è l'aggravamento della patologia primitiva che era invece passibile di remissione completa, con sviluppo di ulteriori alterazioni di strutture anatomiche precedentemente indenni, con applicazione di derivazione liquorale, da cui sono derivati gli esiti permanenti disfunzionali così come obiettivati (diplopia, marcata atassia con severi deficit statico- dinamici, depressione del tono dell'umore, marcata contrattura muscolare cervicale con motilità concessa per pochi gradi, diplopia in tutte le direzioni dello sguardo, nistagmo e ritardo della reazione pupillare alla luce → complessivamente equiparabili ad una disfunzione cerebellare tra il grado 4 ed il 5 della scala FARS [disabilità moderata-grave])”;
- sul danno conseguenza “a)- il danno iatrogenicamente indotto ed in precedenza descritto non è correlato ad eventuali precedenti morbosi del soggetto;
si ribadisce che il tumore, ove adeguatamente trattato, con criterio di probabilità qualificata, era suscettibile di guarigione completa o, al più, sarebbero residuati minimi disturbi dell'equilibrio tendenti nel tempo a compenso. b)- in termini di danno biologico temporaneo si sottolinea che i vari reinterventi chirurgici si sono resi necessari in conseguenza dell'inadeguatezza di quello espletato presso il convenuto ospedale ' il maggior CP_3 danno temporaneo (quindi, eliminato il periodo di circa 3 mesi che comunque avrebbe fatto seguito all'intervento chirurgico iniziale), tenuto conto che la stabilizzazione dei postumi è stata indicata in data 7.07.2016, è pari a 365 giorni, tutti da considerare come invalidità temporanea assoluta;
c)- il danno biologico permanente iatrogenicamente indotto, tenuto conto delle indicazioni valutative di cui alle Linee Guida SIMLA 2016 (F. , Per_13 Per_14 Per_15 Per_16 Per_17 Per_18 [...]
et al.; pagg. 175 e 181) è quantificabile nella misura del 75%; d)- vista la natura e Per_19 stabilizzazione dei postumi permanenti non appare concretamente attuabile una loro attenuazione o eliminazione mediante protesi o terapie ad hoc;
e)- parimenti, non si ritengono necessarie spese sanitarie future, al di là di quelle saranno sostenute dal Servizio Sanitario Nazionale in termini di trattamenti fisioterapici volti ad impedire un ulteriore aggravamento dei postumi.”
8.4 Nel replicare alle osservazioni di parte convenuta i quali sostengono che la diagnostica preoperatoria è stata adeguata e che l'intervento è stato impostato nel migliore dei modi, i ccttuu hanno replicato che la diagnosi preoperatoria era stata formulata dal radiologo come ependimoma;
va tuttavia evidenziato che, sulla sola base della risonanza magnetica preoperatoria, la distinzione tra ependimoma e papilloma risultava possibile esclusivamente per operatori di elevata competenza specialistica.
Ciò posto, una volta esposto il tumore, un neurochirurgo esperto avrebbe potuto agevolmente riconoscere la natura di papilloma, atteso che le caratteristiche macroscopiche di tale neoplasia sono peculiari e inequivocabili: massa di consistenza molle, aspetto similare a
14 cavolfiore con lobulazioni marginali, elevata vascolarizzazione e spiccata tendenza al sanguinamento (cfr. WHO Classification of Tumors of the Central Nervous System, 2016).
Il tumore è stato descritto nel referto operatorio come “capsulato”, circostanza che depone per la mancata infiltrazione del parenchima cerebellare, conformemente alla tipologia dei papillomi benigni, mentre solo occasionalmente riscontrabile nei piccoli ependimomi.
Non risulta, inoltre, nel referto operatorio, alcuna indicazione circa l'entità del sanguinamento negli spazi subaracnoidei, che deve ritenersi significativo alla luce della risonanza magnetica postoperatoria, non refertata.
Quanto al profilo dell'urgenza, non si discute la necessità di procedere all'intervento in tempi congrui, pur trattandosi di neoplasia a crescita notoriamente lenta;
nondimeno, si rileva che l'operazione avrebbe dovuto essere eseguita in condizioni di maggiore sicurezza, prevedendo quantomeno la possibilità di consultare un neuroradiologo interventista esperto in tecniche di microembolizzazione.
Inoltre, il Collegio sottolinea che:
- non è stata eseguita la cannulazione del corno frontale prima dell'inizio della craniectomia sotto-occipitale, in contrasto con quanto indicato dalla letteratura scientifica di riferimento, tra cui il lavoro di (citato dai CTP), ove si afferma Per_20 in modo inequivoco che tale manovra debba essere sempre praticata. La cannulazione del corno frontale, in presenza di idrocefalo da tumori del IV ventricolo, costituisce procedura opportuna e necessaria per le seguenti ragioni: in caso di elevata pressione endocranica, è sufficiente drenare pochi millilitri di liquor per ridurre la tensione encefalica;
qualora non vi sia ipertensione, o questa sia stata trattata dall'anestesista, il catetere può rimanere chiuso;
nel periodo postoperatorio, la cannulazione consente non solo il monitoraggio della pressione endocranica, ma anche, mantenendo una pressione di uscita adeguata, l'eliminazione di una significativa quota di sangue dal liquor e la diluizione dei prodotti di degradazione del tumore asportato. La persistenza di tali fattori nello spazio subaracnoideo incrementa in modo rilevante il rischio di aracnoidite;
- non è stato eseguito esame istologico estemporaneo: l'operatore ha agito nella convinzione di trovarsi di fronte a un ependimoma, circostanza che rendeva comunque necessario, nel corso dell'intervento, accertare la presenza di eventuali segni istologici di malignità, al fine di orientare la condotta chirurgica (ossia decidere se tentare una asportazione radicale, con i relativi rischi, oppure lasciare residui da trattare successivamente con radioterapia). Sebbene l'approccio chirurgico sia sostanzialmente analogo per ependimoma e papilloma del IV ventricolo, la vascolarizzazione delle due neoplasie è profondamente diversa. L'ependimoma riceve
15 numerosi piccoli vasi dall'ependima, mentre il papilloma è irrorato quasi esclusivamente da arterie corioidali ipertrofizzate del plesso del IV ventricolo, provenienti dalle arterie cerebellari superiore, antero-inferiore e postero-inferiore, situate in posizione anteriore rispetto al campo operatorio e quindi non agevolmente raggiungibili se non previa consapevolezza della natura papillomatosa della lesione.
La mancata esecuzione dell'esame istologico intraoperatorio deve ritenersi condotta superficiale, non coerente con le regole di diligenza professionale e non indicativa di ampia esperienza da parte dell'operatore.
- la non corretta esecuzione della procedura chirurgica secondo quanto riportato in letteratura neurochirurgica;
- nel caso in oggetto un modesto idrocefalo era presente nel preoperatorio ed era causato dalla presenza della massa nel IV ventricolo che impediva il passaggio di liquor dal IV ventricolo alla cisterna magna;
il liquor poteva uscire dal IV ventricolo solo dai fori di
Luschka che sono insufficienti. La tecnica operatoria da usarsi in casi simili per prevenire l'idrocefalo, è il confezionamento di una larga cisterna magna con plastica, cosa che richiede spesso una asportazione dell'arco posteriore dell'atlante. Nel caso in esame non fu rimosso l'arco posteriore dell'atlante, né fu confezionata una ampia cisterna magna come risulta dalla RM postoperatoria dove non si vede la cisterna magna ma solo i fori di Luschka dilatati. Ne risulta che il liquor poteva uscire dal IV ventricolo solo attraverso i fori di Luschka ma essendo questi insufficienti il IV ventricolo è destinato inevitabilmente a dilatarsi. La dimostrazione di quanto affermato è chiaramente evidenziata nel lavoro di citato dai CTP (Telovelar Per_20 approach., Acta Neurochirurgica,2015,157:607-610) dove l'autore riferisce di avere avuto una bassa incidenza di idrocefalo postoperatorio per aumento della cisterna magna che permetteva una buona comunicazione col 4 ventricolo. In mancanza di questa procedura si instaura entro poco tempo un idrocefalo iperteso sintomatico ed una idromielia dovuta al liquor che si infiltra attraverso l'obex nel canale ependimale dell'oblongata e midollo cervicale superiore.
Infine, nel replicare alle osservazioni di parte attrice sulle spese future il Collegio peritale ha risposto che l'ultima relazione, datata 18.01.2018 e redatta presso l'A.O.U.I. di Verona dalla
Dott.ssa , evidenzia un quadro neurologico sostanzialmente stabilizzato, precisando Per_6 che “al momento non vi sono ulteriori indicazioni se non quella di proseguire la riabilitazione”. Da ciò consegue che eventuali controlli futuri potranno essere effettuati anche presso altra struttura sanitaria più prossima al domicilio del paziente, ovvero presso la medesima A.O.U.I., ma comunque nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale e non in regime privatistico. Ne deriva la non riconoscibilità delle spese mediche future richieste, le
16 quali, peraltro, non risultano indicate nemmeno dai Consulenti Tecnici di Parte (Dott.ssa e Dott. nella loro relazione peritale. Persona_8 Persona_7
9. Ritiene il giudicante di condividere le conclusioni della consulenza tecnica svolta nel giudizio ex art. 696 bis c.p.c. nel contraddittorio di tutte le parti e frutto dell'accurata valutazione di tutti i dati emergenti dai documenti clinici prodotti, fondate sulla applicazione di criteri tecnici esenti da censure, esposte in modo chiaro, logico e motivato, tenendo conto dei rilievi dei consulenti di parte.
Non ricorrono quindi i presupposti per disporre la rinnovazione della CTU.
In base alle citate emergenze della consulenza, si ritiene acclarata la sussistenza di un comportamento imprudente e negligente nella gestione del paziente in Parte_1 occasione del ricovero del 12.03.2015 in quanto vi è stata:
- una errata diagnosi per inadeguata disamina degli accertamenti neuroradiologici pre- operatori, più che ad oggettiva difficoltà di interpretazione dei dati clinici strumentali disponibili, non trattandosi di Ependimoma del IV ventricolo bensì di un Papilloma del plesso coroideo;
- errata pianificazione dell'intervento e della gestione post-operatoria. La mancata esecuzione di una Derivazione ventricolare esterna pre-operatoria nonché di un esame istologico in estemporanea unitamente alla mancata apertura dell'arco posteriore di C1 ha determinato l' impossibilità della rimozione totale della neoplasia, l'instaurarsi di una massiva e diffusa emorragia subaracnoidea, nonché il verificarsi, a distanza di 15 giorni, di una sindrome da ipertensione endocranica acuta da idrocefalo che ha costretto ad nuovo trattamento chirurgico urgente di derivazione liquorale.
Per quanto concerne il nesso causale, dall'incongrua condotta professionale chirurgica, vi è
l'aggravamento della patologia primitiva che era invece passibile di remissione completa.
10. I danni risarcibili.
Riconosciuta quindi la responsabilità della struttura convenuta, si passa ad esaminare i danni risarcibili.
Secondo l'ormai accreditata interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c., il danno non patrimoniale è risarcibile oltre che in presenza di un fatto reato (art. 185 c.p.) o di una fattispecie espressamente prevista dalla legge, anche quando il fatto illecito – contrattuale o extracontrattuale - abbia vulnerato in modo grave diritti inviolabili della persona, sanciti dalla Costituzione. Le note sentenze del novembre 2008 (S.U. 26972/08), ponendosi nel solco tracciato dalle pronunce 8827 e 8828/2003, hanno infatti espressamente affrontato e positivamente risolto la questione della risarcibilità di tutte quelle situazioni soggettive costituzionalmente tutelate (diritti inviolabili o “fondamentali”, come l'art. 32 definisce la
17 salute), diverse dalla salute, e pur tuttavia incise dalla condotta del danneggiante oltre quella soglia di tollerabilità definita da elementari principi di civile convivenza.
Il pregiudizio risarcibile – avvertono inoltre le Sezioni Unite - è tuttavia soltanto quello connotato da una certa soglia di gravità, e dunque tanto serio da essere meritevole di tutela in un sistema che impone un grado minimo di tolleranza. Il filtro della gravità della lesione e della serietà del danno attua il bilanciamento tra il principio di solidarietà verso la vittima e quello di tolleranza, con la conseguenza che il risarcimento del danno non patrimoniale è dovuto solo nel caso in cui sia superato il livello di tollerabilità e il pregiudizio non sia futile.
Una volta ribadito che meritevoli di ristoro per equivalente sono soltanto i pregiudizi scaturenti dalla lesione, di apprezzabile gravità, di interessi particolarmente qualificati, le
Sezioni Unite hanno espressamente aderito alle pronunce (Cass 8827 e 8828/03) che avevano ritenuto non proficuo ritagliare all'interno della generale categoria del danno non patrimoniale specifiche figure di danno, etichettandole in vario modo, e hanno ribadito che la lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. dev'essere riguardata non già come occasione di incremento delle poste di danno o addirittura di duplicazione del risarcimento degli stessi pregiudizi, ma come mezzo per colmare le lacune della tutela risarcitoria della persona.
All'esito delle decisioni dell'11.11.2008, dunque, la categoria del danno non patrimoniale risulta delineata in termini di categoria concernente le ipotesi di lesione di interessi inerenti la persona, non connotati di rilevanza economica, avente natura composita, articolantesi in una pluralità di aspetti (o voci) con funzione meramente descrittiva, quali il danno biologico, il danno morale, il danno da perdita del rapporto parentale, il danno esistenziale.
Lungi da risultarne esclusa la risarcibilità del c.d. danno morale soggettivo, inteso quale sofferenza morale anche a carattere permanente (e dunque senza ulteriori connotazioni in termini di durata), si specifica piuttosto che esso integra pregiudizio non patrimoniale suscettibile di autonomo ristoro ove venga in rilievo quale unica componente del danno patrimoniale sofferto, come accade quando sia allegato il turbamento dell'animo, il dolore intimo sofferti, ad esempio, dalla persona diffamata o lesa nell'identità personale, senza lamentare degenerazioni patologiche della sofferenza. Ove siano invece dedotte siffatte conseguenze, determina duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico e di quello morale così inteso, sovente liquidato in percentuale del primo.
In tal caso, esclusa la praticabilità di tale operazione, il Giudice, qualora si avvalga delle note tabelle, dovrà procedere ad adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza.
18 Va, innanzitutto, osservato, quanto ai criteri di liquidazione del danno non patrimoniale derivante da malpractice del medico, che la legge 189/2012 che ha convertito il DL 158/2012
(cd. Decreto Balduzzi), ha esteso anche alla materia della responsabilità sanitaria i criteri di liquidazione indicati negli artt. 138 e 139 D.Lgs. 209/2005 (cd. Codice delle Assicurazione).
In particolare, l'art. 3 comma quarto così testualmente dispone: “Il danno biologico conseguente all'attività dell'esercente della professione sanitaria è risarcito sulla base delle tabelle di cui agli articoli
138 e 139 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, eventualmente integrate con la procedura di cui al comma 1 del predetto articolo 138 e sulla base dei criteri di cui ai citati articoli, per tener conto delle fattispecie da esse non previste, afferenti all'attività di cui al presente articolo”.
Il citato D.Lgs. ha introdotto la tabella unica nazionale per la liquidazione delle invalidità c.d. micropermanenti e con i successivi interventi del 2017 (leggi n.24 e n.124) ha ulteriormente codificato i parametri di liquidazione dei danni alla persona sino al 9%.
I criteri ed i parametri di liquidazione dei danni alla persona pari o superiori al 10% restano, pertanto, di soluzione prettamente giurisprudenziale, sebbene la valutazione in via equitativa del danno biologico, ex art. 2056 e 1223 c.c., debba essere indirizzata da indici e criteri di scelta di certa identificazione.
Sul punto, si rammenta che con la Legge 4 agosto 2017, n. 124, con l'art. 1, comma 17, ha introdotto nel nostro ordinamento la Tabella Unica Nazionale per la liquidazione del danno non patrimoniale da lesioni macropermanenti (oltre i 9 punti di invalidità) approvata con
D.P.R. 13 gennaio 2025, n. 12 ("Regolamento recante la tabella unica del valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidità tra dieci e cento punti, comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti all'età del soggetto leso, ai sensi dell'articolo 138, comma 1, lettera b), del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209"), pubblicato nella Gazz. Uff. n. 40 del 18 febbraio 2025 ed entrato in vigore il 5 marzo 2025.
Per l'applicazione della suddetta Tabella non sono d'ostacolo né il riferimento ai soli danni derivanti da sinistri stradali, né la previsione contenuta nell'articolo 5 del citato D.P.R. circa l'applicabilità delle disposizioni "ai sinistri verificatisi successivamente alla data della sua entrata in vigore", valendo entrambi ad escludere solo un'applicazione diretta delle dette tabelle ma non anche un loro utilizzo indiretto quale parametro di riferimento nella ricerca di valori il più possibile idonei ad assicurare quella uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi che costituisce indispensabile declinazione della regola equitativa di cui all'art. 1226 cod. civ. (Cass. civ. n. 11319 del 29.04.2025; Cass. n. 12408 del 07/06/2011). Contr Orbene, ritenendo i criteri equitativi introdotti dalla più congrui e più rispondenti alle esigenze del caso concreto, se ne terrà conto per la liquidazione del danno.
19 11. Nel caso di specie, il collegio peritale ha riconosciuto un danno biologico valutabile nella misura del 75% e un maggior danno temporaneo (quindi, eliminato il periodo di circa 3 mesi che comunque avrebbe fatto seguito all'intervento chirurgico iniziale), tenuto conto che la stabilizzazione dei postumi è stata indicata in data 7.07.2016, pari a 365 giorni, tutti da considerare come invalidità temporanea assoluta.
Pertanto, prendendo in considerazione:
- l'età dell'attore al momento del ricovero 12.03.2015 (anni 38);
- il danno biologico con grado di invalidità pari al 75% pari ad euro 550.694,13;
- ITA di gg. 365 pari ad euro 20.162,60.
Deve, inoltre, riconoscersi in favore dell'attore il danno morale soggettivo inteso come il complesso delle sofferenze, dei disagi, dei patemi d'animo, del senso di sfiducia e abbandono che si è innescato per effetto della condotta colposa dei sanitari la giurisprudenza di legittimità ha definitivamente chiarito che «la voce di danno morale mantiene la sua autonomia e non è conglobabile nel danno biologico, trattandosi di sofferenza di natura del tutto interiore e non relazionali e perciò meritevole di un compenso aggiuntivo al di là della personalizzazione prevista per gli aspetti dinamici compromessi» (Cass. n. 25164/2020; in tal senso anche Cass. n. 28989/2019; Cass. n. 910/2018; Cass. n. 7513/2018); e infatti, sempre secondo la Corte di legittimità, «attenendo il pregiudizio (non biologico) a un bene immateriale, il ricorso alla prova presuntiva è destinato ad assumere particolare rilievo e potrà costituire anche l'unica fonte per la formazione del convincimento del giudice, non trattandosi di mezzo di prova di rango inferiore agli altri (v., tra le tante, sent. n. 9834/2002). Il danneggiato dovrà, tuttavia, allegare tutti gli elementi che, nella concreta fattispecie, siano idonei a fornire la serie concatenata di fatti noti che consentano di risalire al fatto ignoto»
(Cass. S.U. n. 26972/2008).
Dunque, considerato l'entità e il tipo di lesioni appare equo liquidare il danno morale nella misura pari al 50% sul danno biologico accertato;
si perviene così all'importo di euro
278.651,23.
A ciò si aggiunge il danno biologico temporaneo liquidato in complessivi euro 20.162,60.
12. Non sussiste, invece, il diritto a ottenere un incremento del danno biologico mediante personalizzazione, oltretutto non richiesto, atteso che secondo il consolidato orientamento della Corte di cassazione, “sul piano concettuale occorre invero rammentare che il grado di invalidità permanente indicato da un barème medico legale esprime in misura percentuale la sintesi di tutte le conseguenze ordinarie che una determinata menomazione si presume riverberi sullo svolgimento delle attività comuni ad ogni persona;
in particolare, le conseguenze possono distinguersi in due gruppi: quelle necessariamente comuni a tutte le persone che dovessero patire quel particolare grado di invalidità; quelle peculiari del caso
20 concreto che abbiano reso il pregiudizio patito dalla vittima diverso e maggiore rispetto ai casi consimili. Tanto le prime quanto le seconde costituiscono forme di manifestazione del danno non patrimoniale aventi identica natura che vanno tutte considerate in ossequio al principio dell'integralità del risarcimento, senza, tuttavia, incorrere in duplicazioni computando lo stesso aspetto due o più volte sulla base di diverse, meramente formali, denominazioni. Soltanto in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali allegate dal danneggiato, che rendano il danno più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione” (Cass. n. 15924/2022; Cass. n.
10912/2018).
13. Non può essere invece accolta la domanda di risarcimento del danno esistenziale.
Come rilevato dalla giurisprudenza di legittimità, la liquidazione del danno biologico, inteso, secondo la stessa definizione legislativa, come danno che esplica incidenza sulla vita quotidiana del soggetto e sulle sue attività dinamico relazionali, esclude la possibilità di liquidazione autonoma del danno esistenziale, che per l'appunto individua quell'aspetto del danno inerente ai riflessi modificativi in peius delle abitudini e della vita quotidiana, sicchè la sua autonoma liquidazione costituirebbe una inammissibile duplicazione risarcitoria (Cass.
8755/2019, Cass. 23469/2018).
14. Alla luce di quanto detto, all'attore spetta a titolo di risarcimento danni non patrimoniali la somma di euro 849.507,96 (di cui 550.694,13 euro per danno biologico permanente, euro
20.162,60 per danno biologico temporaneo ed euro 278.651,23 per danno morale).
Al sovra citato importo deve aggiungersi il danno da lucro cessante (dovendosi in tal senso interpretare la domanda relativa agli interessi sulla somma capitale rivalutata) conseguente alla mancata disponibilità della somma dovuta per il periodo intercorso dalla data del fatto lesivo (11.03.2015) alla presente decisione, consistente nella perdita di frutti civili che il danneggiato avrebbe potuto ritrarre - ove la somma fosse stata corrisposta tempestivamente dall'impiego dell'equivalente monetario del valore economico del bene perduto, con l'attribuzione di interessi a un tasso non necessariamente coincidente con quello legale (cfr.
Cass. Sez. Un. N. 1712/1995, Cass. n. 10300/2001; n. 18445/2005).
Pertanto, l'importo di euro 849.507,96 calcolato all'attualità deve essere maggiorato degli interessi compensativi da applicare al tasso legale sulla somma devalutata alla data del fatto
(11.03.2015), giungendo alla somma di euro 699.183,51con rivalutazione anno per anno secondo gli indici Istat, fino alla data della pronuncia (Cass. S.U. 1712/1995) così pervenendo alla somma finale di euro 950.026,78.
21 A detta ultima somma vanno aggiunti gli ulteriori interessi al tasso legale dalla pubblicazione della presente sentenza convertendosi il debito di valore in debito di valuta per effetto dell'intervenuta liquidazione del danno ex art. 1282 c.c. (Cass. 3 dicembre 1999, n. 13470;
Cass. 21 aprile 1998, n. 4030).
15. Quanto alla richiesta risarcitoria afferente alla c.d. lesione della capacità lavorativa specifica deve evidenziarsi che, secondo consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità,
“il danno di natura patrimoniale, derivante dalla perdita di capacità lavorativa specifica, richiede un giudizio prognostico sulla compromissione delle aspettative di lavoro in relazione alle attitudini specifiche della persona, mentre il danno da lesione della "cenestesi lavorativa", di natura non patrimoniale, consiste nella maggiore usura, fatica e difficoltà incontrate nello svolgimento dell'attività lavorativa, non incidente, neanche sotto il profilo delle opportunità, sul reddito della persona offesa” e, inoltre, che “il grado di invalidità permanente determinato da una lesione all'integrità psico-fisica non si riflette automaticamente, né tanto meno nella stessa misura, sulla riduzione percentuale della capacità lavorativa specifica, sicché è onere del danneggiato - per consentire al giudice di procedere ad una liquidazione del danno patrimoniale futuro con criteri presuntivi, e ciò anche nei casi in cui la ricorrenza dello stesso risulti altamente probabile per l'elevata percentuale di invalidità permanente - supportare la richiesta risarcitoria con elementi idonei alla prova del pregresso effettivo svolgimento di attività economica, ovvero del possesso di una qualificazione professionale acquisita e non ancora esercitata» (v. Cass. n. 14517/2015); e ulteriormente che “in caso di illecito lesivo dell'integrità psico-fisica della persona, il diritto al risarcimento del danno patrimoniale da lucro cessante non può farsi discendere in modo automatico dall'accertamento dell'invalidità permanente, poiché esso sussiste solo se tale invalidità abbia prodotto una riduzione della capacità lavorativa specifica. A tal fine, il danneggiato è tenuto a dimostrare, anche tramite presunzioni, di svolgere, al momento dell'infortunio, un'attività produttiva di reddito e di non aver mantenuto, dopo di esso, una capacità generica di attendere ad altri lavori confacenti alle sue attitudini personali» (v. Cass. n. 2758/2015).
Dunque, precisato che il danno da perdita della capacità lavorativa specifica afferisca, quindi, alla sfera patrimoniale del soggetto, intesa come perdita dei redditi futuri, da liquidarsi tenendo conto di tutte le retribuzioni che avrebbe potuto ragionevolmente conseguire in base a quello specifico rapporto di lavoro o a quella attitudine lavorativa, rileva il decidente che la richiesta risarcitoria debba ritenersi fondata avendo parte attrice assolto all'onere di specifica allegazione e prova.
Fatte queste premesse, nel caso di specie l'attore ha allegato che a seguito delle menomazioni permanenti conseguenti all'intervento, ha cessato di poter svolgere l'attività lavorativa precedentemente esercitata. Alla data dell'operazione egli rivestiva il grado di AP in
22 servizio permanente effettivo nel ruolo tecnico-logistico-amministrativo della Guardia di
Finanza. In ragione di ciò, il Comando Generale della Guardia di Finanza, con provvedimento dell'8 novembre 2017 (doc. 34, fasc. attore), lo ha collocato in “congedo assoluto”. Tale determinazione è stata adottata sulla base del giudizio medico-legale reso dalla Seconda E.I. Commissione Medica Ospedaliera (C.M.O.) del Dipartimento Militare di
Medicina Legale di Roma, come da Verbale Modello BL/G n. A21712877 dell'11 ottobre 2017
(doc. 32, fasc. attore), nel quale il AP Di OC è stato dichiarato:
- già non idoneo in modo permanente ed assoluto al servizio quale appartenente alla
Guardia di Finanza, con decorrenza dalla data della domanda;
- affetto da assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa, ai sensi dell'art. 2, comma 12, L. 335/1995 (doc. 35, fasc. attore).
Attualmente il percepisce un trattamento pensionistico, qualificabile come “redditi Pt_1 di lavoro dipendente e assimilati”, pari ad € 33.856,00 annui, come risulta dall'ultima dichiarazione dei redditi (Modello 730/2020, redditi 2019 – doc. 40, fasc. attore). Tale importo si confronta con il reddito annuo da lavoro dipendente percepito nell'anno 2014, ultimo anno di servizio antecedente l'intervento, pari ad € 38.981,00, come da Modello 730/2015 (doc. 37, fasc. attore).
Ebbene, considerato che il è stato anche posto in congedo dai ruoli militari, perché Pt_1 giudicato non idoneo al servizio militare, e successivamente anche dai ruoli civili, unitamente alla circostanza che gode di un trattamento pensionistico, va riconosciuta la retribuzione persa per un periodo corrispondente dal sinistro fino all'età pensionabile (67 anni).
Precisamente, il pregiudizio economico subito dallo stesso è quantificabile attualmente in non meno di € 5.000,00= annui circa, senza tener conto degli scatti di anzianità e delle maggiorazioni di cui non vi è prova del suo conseguimento e delle modalità di acquisizione.
Pertanto, considerati i redditi perduti (5.000,00 euro annui) per il periodo di dieci anni che va dal verificarsi dell'evento dannoso (2015) al momento della liquidazione (2025) ossia pari a
50.000,00 euro, nonché i redditi che saranno perduti in futuro dal 2026 sino al raggiungimento dell'età pensionabile dell'attore da fissarsi nell'anno 2044 (euro 95.000,00 [5.000,00 annui x 19 anni] da attualizzare applicando il tasso di interesse del 2% sulla somma capitale residua di euro 95.000,00 così da giungere alla somma di euro 68.840,00 pari al valore attuale del capitale avente scadenza futura) si giunge, alla somma finale di euro 118.840,00, oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo.
16. Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo in relazione all'attività svolta, secondo i parametri indicati dai D.M. n. 55/2014 e D.M. n. 147 del
13/08/2022 (pubblicato sulla G.U. n. 236 dell'8.10.2022 e in vigore dal 23.10.2022), tenendo a mente il valore medio per ciascuna delle tre fasi di studio, di introduzione, istruttoria e il
23 valore minimo per la fase decisoria in ragione della condotta di parte attrice durante le trattive, nell'ambito dello scaglione entro il quale è racchiuso il decisum di causa, non già il disputatum (Cassazione sez. un. n. 19014/2007, Cassazione n. 3996/2010, Cassazione n.
226/2011) e sono da porsi, in solido, a carico della struttura e del medico.
Le spese di CTU del giudizio di ATP per come liquidate, vanno poste a carico della struttura.
Inoltre, si liquidano in favore di parte attrice anche le spese del procedimento per ATP in base ai criteri medi di cui al D.M. 55/2014 aggiornato, tenuto conto dello scaglione di riferimento del decisum e non del disputatum.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie la domanda di risarcimento dei danni per responsabilità sanitaria per i fatti oggetto di giudizio, proposta da parte ricorrente-attrice e per l'effetto condanna in solido al Controparte_6 risarcimento del danno non patrimoniale nella misura complessiva di euro 950.026,78, oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo, nonché del danno patrimoniale nella misura complessiva di euro 118.840,00 oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo;
- condanna in Controparte_6 solido a rifondere le spese di lite in favore di parte attrice che si liquidano nella misura di € 37.951,00 oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa e rimborso c.u. e marca da bollo, nonché € 9.998,00 oltre accessori di legge per spese di lite del procedimento di ATP
40354/2019 R.G.;
- pone definitivamente le spese di CTU del giudizio di ATP a carico di parte convenuta.
Così deciso in Roma, 20.11.2025
Il Giudice
Dr.ssa Lucia Bruni
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