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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 09/12/2025, n. 1952 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1952 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
V.G. n. 14074/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA CIVILE - riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
GUSTAVO NANNI Presidente relatore
EL IO IC
COSTANZA TETI IC ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n. 14074/2025
V.G. instaurato da c.f. ), con l'avv. EF Kron Morelli Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ), con l'avv. Deborah Bettini Parte_2 C.F._2 con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: divorzio a conclusioni congiunte.
Conclusioni: i ricorrenti si riportano alle condizioni di seguito trascritte, da intendersi parte integrante della presente sentenza.
“1- Vita separata con l'obbligo di reciproco rispetto;
Per_ 2- affidamento congiunto ai genitori dei figli , e , con collocazione degli stessi Per_1 Per_2 presso l'abitazione della madre ora in Bassano Bresciano (BS), via Commenda 22/F e successivamente in Manerbio, via Tiziano Vecellio 22. La potestà sui figli minori sarà esercitata da ciascun genitore per gli atti di ordinaria amministrazione e congiuntamente dagli stessi per gli atti di straordinaria amministrazione, con impegno per entrambi i genitori a consultarsi preventivamente ed a dare riscontro alle richieste scritte formulate da uno all'altro nell'interesse dei figli entro e non oltre un termine di 5 giorni dalla ricezione della richiesta, con la precisazione che, nel caso in cui
1 non giunga risposta nel suddetto termine, la richiesta si intenderà approvata e l'eventuale relativa spesa conseguente sarà suddivisa fra i coniugi in ragione del 50% ciascuno;
3- i genitori, in ragione anche delle attuali esigenze lavorative, concordano che continueranno a Per_ vedere e tenere i figli minorenni , e , con le seguenti modalità, e fatto salvo Per_1 Per_2 ogni diverso accordo scritto (messaggio Whatsapp, SMS e/o mail) tra gli stessi intervenuto:
- la prima settimana: il lunedì ed il martedì i minori staranno con il padre che si occuperà di portarli a scuola il mercoledì mattina durante l'anno scolastico oppure presso l'abitazione materna in periodo non scolastico;
dal mercoledì dopo scuola i minori staranno con la madre fino al sabato mattino quando li riaccompagnerà dal padre presso il quale rimarranno fino al lunedì mattino e che avrà cura di accompagnarli a scuola;
- la seconda settimana: il lunedì ed il martedì i minori staranno con la madre che si occuperà di portarli a scuola il mercoledì mattina durante l'anno scolastico oppure presso l'abitazione paterna in periodo non scolastico;
dal mercoledì dopo scuola i minori staranno con il padre fino al sabato mattino quando li riaccompagnerà dalla madre presso la quale rimarranno fino al lunedì mattino e che avrà cura di accompagnarli a scuola;
- durante le vacanze estive, da intendersi come periodo di sospensione delle attività scolastiche dei minori, entrambi i genitori potranno trascorrere con i figli due settimane anche non consecutive, da concordare prima di effettuare qualsivoglia prenotazione e comunque entro e non oltre il 31/5 di ogni anno, fermo il calendario ordinario per i restanti periodi;
- durante le vacanze invernali natalizie, i minori resteranno con ciascun genitore, ad anni alterni, dal 24 dicembre alla mattina del 31 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio compresi presso l'altro genitore con la precisazione che a prescindere dalla settimana di spettanza, i minori manterranno le attuali tradizioni e quindi trascorreranno il giorno di Natale con la madre ed il giorno di Santo
EF con il padre;
- durante le vacanze pasquali, entrambi i genitori potranno trascorrere tre giorni consecutivi ciascuno con i figli, alternando di anno in anno il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo.
Tale suddivisione, che tende ad equiparare il tempo che i figli potranno trascorrere con ciascun genitore sia dal punto di vista quantitativo che da quello qualitativo, è resa possibile sia dal fatto che le parti continueranno a godere del preziosissimo supporto dei rispettivi genitori, che in costanza di matrimonio, in ragione dei rispettivi impegni di lavoro, ha loro consentito la miglior gestione famigliare;
sia dal fatto che, sempre per gli impegni di lavoro dei genitori, i figli sono già abituati ad essere accompagnati a scuola dal padre e ripresi a scuola dai nonni o dalla madre e ad attendere presso la casa dei nonni, sia materni che paterni, il ritorno dei genitori dal lavoro;
sia, infine, per il fatto che i genitori all'oggi abitano ad un paio di chilometri di distanza l'uno dall'altro - e ancora
2 meno a seguito del prossimo trasloco della Sig.ra - ed, in ogni caso, entrambe le abitazioni Pt_2 sono comunque a pochissima distanza dalla scuola attualmente frequentata dai figli.
4- la casa famigliare, di proprietà dei genitori della sig.ra e fino al suo trasloco, Parte_2 resta assegnata alla madre unitamente agli arredi;
5- sino al raggiungimento dell'indipendenza economica e comunque della maggiore età di ciascuno dei figli, ciascun genitore contribuirà in modo diretto al mantenimento degli stessi, mentre le spese straordinarie saranno suddivise tra i genitori in ragione del 50% ciascuno, secondo il protocollo in uso presso il Tribunale di Brescia e con le modalità di cui al precedente punto 2;
6- i genitori concordano che beneficeranno in ragione del 50% ciascuno dell'Assegno Unico che sarà erogato in loro favore;
7- nulla è dovuto da un coniuge a favore dell'altro a titolo di mantenimento, posto che ciascuna delle parti gode di sufficiente reddito proprio;
8- i coniugi si dichiarano quindi economicamente indipendenti, dichiarano di non avere nulla in comune e di non avere nulla a pretendere l'una dall'altro dal punto di vista patrimoniale avendo già definito tra loro ogni rapporto;
9- i coniugi si danno reciproco consenso al rilascio di documenti validi per l'espatrio per se stessi e per i figli minori;
10- i genitori, richiamato l'art. 473-bis.5, ultimo comma, c.p.c., non ritengono necessario l'ascolto dei minori;
11- i coniugi dichiarano espressamente, ex art. 473-bis.51, c. 2, c.p.c. di non volersi riconciliare e di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I ricorrenti in data 18.08.2012 contraevano matrimonio, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Manerbio (atto n. 10, parte II, serie A).
Con sentenza n. 193/2024 del 17.07.2024 il Tribunale di Brescia pronunciava omologava la separazione dei coniugi.
I ricorrenti hanno oggi chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni sopraindicate.
E' decorso il termine di cui all'art.3, n.2, lett. b), l. n. 898/70 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale. La comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale prende atto dell'accordo delle parti, conforme alla legge ed all'interesse della prole, che, dunque, può essere recepito.
Si dà atto che le parti rinunciano all'impugnazione della sentenza.
3 Nulla per le spese (le spese della/e parte/i ammessa/e al gratuito patrocinio restano a carico dello
Stato).
P.Q.M.
il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c., dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni menzionate in epigrafe;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Brescia, 13/11/2025.
Il presidente estensore
AV AN
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA CIVILE - riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
GUSTAVO NANNI Presidente relatore
EL IO IC
COSTANZA TETI IC ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n. 14074/2025
V.G. instaurato da c.f. ), con l'avv. EF Kron Morelli Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ), con l'avv. Deborah Bettini Parte_2 C.F._2 con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: divorzio a conclusioni congiunte.
Conclusioni: i ricorrenti si riportano alle condizioni di seguito trascritte, da intendersi parte integrante della presente sentenza.
“1- Vita separata con l'obbligo di reciproco rispetto;
Per_ 2- affidamento congiunto ai genitori dei figli , e , con collocazione degli stessi Per_1 Per_2 presso l'abitazione della madre ora in Bassano Bresciano (BS), via Commenda 22/F e successivamente in Manerbio, via Tiziano Vecellio 22. La potestà sui figli minori sarà esercitata da ciascun genitore per gli atti di ordinaria amministrazione e congiuntamente dagli stessi per gli atti di straordinaria amministrazione, con impegno per entrambi i genitori a consultarsi preventivamente ed a dare riscontro alle richieste scritte formulate da uno all'altro nell'interesse dei figli entro e non oltre un termine di 5 giorni dalla ricezione della richiesta, con la precisazione che, nel caso in cui
1 non giunga risposta nel suddetto termine, la richiesta si intenderà approvata e l'eventuale relativa spesa conseguente sarà suddivisa fra i coniugi in ragione del 50% ciascuno;
3- i genitori, in ragione anche delle attuali esigenze lavorative, concordano che continueranno a Per_ vedere e tenere i figli minorenni , e , con le seguenti modalità, e fatto salvo Per_1 Per_2 ogni diverso accordo scritto (messaggio Whatsapp, SMS e/o mail) tra gli stessi intervenuto:
- la prima settimana: il lunedì ed il martedì i minori staranno con il padre che si occuperà di portarli a scuola il mercoledì mattina durante l'anno scolastico oppure presso l'abitazione materna in periodo non scolastico;
dal mercoledì dopo scuola i minori staranno con la madre fino al sabato mattino quando li riaccompagnerà dal padre presso il quale rimarranno fino al lunedì mattino e che avrà cura di accompagnarli a scuola;
- la seconda settimana: il lunedì ed il martedì i minori staranno con la madre che si occuperà di portarli a scuola il mercoledì mattina durante l'anno scolastico oppure presso l'abitazione paterna in periodo non scolastico;
dal mercoledì dopo scuola i minori staranno con il padre fino al sabato mattino quando li riaccompagnerà dalla madre presso la quale rimarranno fino al lunedì mattino e che avrà cura di accompagnarli a scuola;
- durante le vacanze estive, da intendersi come periodo di sospensione delle attività scolastiche dei minori, entrambi i genitori potranno trascorrere con i figli due settimane anche non consecutive, da concordare prima di effettuare qualsivoglia prenotazione e comunque entro e non oltre il 31/5 di ogni anno, fermo il calendario ordinario per i restanti periodi;
- durante le vacanze invernali natalizie, i minori resteranno con ciascun genitore, ad anni alterni, dal 24 dicembre alla mattina del 31 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio compresi presso l'altro genitore con la precisazione che a prescindere dalla settimana di spettanza, i minori manterranno le attuali tradizioni e quindi trascorreranno il giorno di Natale con la madre ed il giorno di Santo
EF con il padre;
- durante le vacanze pasquali, entrambi i genitori potranno trascorrere tre giorni consecutivi ciascuno con i figli, alternando di anno in anno il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo.
Tale suddivisione, che tende ad equiparare il tempo che i figli potranno trascorrere con ciascun genitore sia dal punto di vista quantitativo che da quello qualitativo, è resa possibile sia dal fatto che le parti continueranno a godere del preziosissimo supporto dei rispettivi genitori, che in costanza di matrimonio, in ragione dei rispettivi impegni di lavoro, ha loro consentito la miglior gestione famigliare;
sia dal fatto che, sempre per gli impegni di lavoro dei genitori, i figli sono già abituati ad essere accompagnati a scuola dal padre e ripresi a scuola dai nonni o dalla madre e ad attendere presso la casa dei nonni, sia materni che paterni, il ritorno dei genitori dal lavoro;
sia, infine, per il fatto che i genitori all'oggi abitano ad un paio di chilometri di distanza l'uno dall'altro - e ancora
2 meno a seguito del prossimo trasloco della Sig.ra - ed, in ogni caso, entrambe le abitazioni Pt_2 sono comunque a pochissima distanza dalla scuola attualmente frequentata dai figli.
4- la casa famigliare, di proprietà dei genitori della sig.ra e fino al suo trasloco, Parte_2 resta assegnata alla madre unitamente agli arredi;
5- sino al raggiungimento dell'indipendenza economica e comunque della maggiore età di ciascuno dei figli, ciascun genitore contribuirà in modo diretto al mantenimento degli stessi, mentre le spese straordinarie saranno suddivise tra i genitori in ragione del 50% ciascuno, secondo il protocollo in uso presso il Tribunale di Brescia e con le modalità di cui al precedente punto 2;
6- i genitori concordano che beneficeranno in ragione del 50% ciascuno dell'Assegno Unico che sarà erogato in loro favore;
7- nulla è dovuto da un coniuge a favore dell'altro a titolo di mantenimento, posto che ciascuna delle parti gode di sufficiente reddito proprio;
8- i coniugi si dichiarano quindi economicamente indipendenti, dichiarano di non avere nulla in comune e di non avere nulla a pretendere l'una dall'altro dal punto di vista patrimoniale avendo già definito tra loro ogni rapporto;
9- i coniugi si danno reciproco consenso al rilascio di documenti validi per l'espatrio per se stessi e per i figli minori;
10- i genitori, richiamato l'art. 473-bis.5, ultimo comma, c.p.c., non ritengono necessario l'ascolto dei minori;
11- i coniugi dichiarano espressamente, ex art. 473-bis.51, c. 2, c.p.c. di non volersi riconciliare e di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I ricorrenti in data 18.08.2012 contraevano matrimonio, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Manerbio (atto n. 10, parte II, serie A).
Con sentenza n. 193/2024 del 17.07.2024 il Tribunale di Brescia pronunciava omologava la separazione dei coniugi.
I ricorrenti hanno oggi chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni sopraindicate.
E' decorso il termine di cui all'art.3, n.2, lett. b), l. n. 898/70 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale. La comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale prende atto dell'accordo delle parti, conforme alla legge ed all'interesse della prole, che, dunque, può essere recepito.
Si dà atto che le parti rinunciano all'impugnazione della sentenza.
3 Nulla per le spese (le spese della/e parte/i ammessa/e al gratuito patrocinio restano a carico dello
Stato).
P.Q.M.
il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c., dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni menzionate in epigrafe;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Brescia, 13/11/2025.
Il presidente estensore
AV AN
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