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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sentenza 20/01/2026, n. 241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 241 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 241/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia Sezione 3, riunita in udienza il
01/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DILISO FRANCESCO, Presidente e Relatore PONTASSUGLIA EUGENIA, Giudice PROTOMASTRO GABRIELE, Giudice a seguito di discussione in pubblica udienza, all'esito della camera di consiglio svoltasi ai sensi dell'art. 35 comma 2 d. lgs. n. 546/92 in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente sentenza
- sull'appello n. 3116/2020 depositato il 26/11/2020 proposto da Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Bari - Via Giovanni Amendola 164/a 70126 Bari BA elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
SI - CF_SI difeso da Difensore_1 - CF_Difensore_1
e da Difensore_2 - CF_Difensore_2 ed elettivamente domiciliato presso
Email_2 nonché Email_3
avente ad oggetto l'impugnazione di:
- sentenza n. 374/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Bari sez. 9 e pubblicata il 05/03/2020
atti impositivi:
- istanza rimborso n. del 30.11.2017 irap 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017 Richieste delle parti: Appellante: accoglimento dell'appello, riforma della sentenza di primo grado e condanna dell'appellato al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio;
Appellato: rigetto dell'appello conferma della sentenza di primo grado e condanna dell'appellante al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
Svolgimento del processo
La Direzione Provinciale di Bari dell'Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, con ricorso notificato in data 25.11.2020, poi iscritto a ruolo in data 26.11.2020 e depositato in data 4.12.2020 nella Segreteria di questa Corte (all'epoca denominata Commissione Tributaria Regionale), proponeva appello avverso la sentenza n. 374/09/2020 della Commissione Tributaria Provinciale di
Bari e ne chiedeva la riforma con vittoria delle spese processuali del doppio grado di giudizio. La sentenza di primo grado (alla cui parte espositiva in fatto, per ragioni di sintesi, si rimanda) aveva accolto il ricorso proposto dal SI (d'ora in avanti, per brevità, il contribuente) avverso il silenzio rigetto formatosi sull'istanza – da lui presentata in data 30.11.2017 presso l'Ufficio Territoriale di Bari (della Direzione Provinciale di Bari) dell'Agenzia delle Entrate (con n.
0149423/2017 di prot.) – avente per oggetto il rimborso dell'I.r.a.p. già corrisposta per gli anni di imposta 2013 (soltanto 2° acconto), 2014, 2015, 2016 e 2017 (soltanto 1° acconto) in qualità di professionista esercente l'attività di medico convenzionato con il s.s.n.; l'ammontare complessivo dell'imposta di cui si chiedeva la restituzione era pari ad € 31.773,38, oltre agli interessi maturati e maturandi.
La Commissione Provinciale accoglieva il ricorso ed affermava che il diritto di credito vantato dal ricorrente era fondato poiché, sulla scorta degli elementi evincibili dalla documentazione versata agli atti di causa, emergeva che l'attività professionale da lui svolta non era connotata dalla presenza di un'autonoma organizzazione, requisito essenziale per l'assoggettamento al tributo controverso. L'Agenzia delle Entrate chiedeva la riforma della sentenza impugnandola per mezzo dei motivi oggetto dell'atto di appello innanzi richiamato;
essa denunciava la violazione degli artt. 2 comma 1 e 3
d. lgs. n. 446/97, dell'art. 53 comma 1 d.p.r. n. 917/86 (nonché degli artt. 3 e 53 Cost.) e dell'art. 115
c.p.c.. Il contribuente si costituiva a mezzo di controdeduzioni, con le quali chiedeva il rigetto del gravame. In data 1.12.2025 si svolgeva la discussione e questa Corte, previo differimento della camera di consiglio ai sensi dell'art. 35 comma 2 d. lgs. n. 546/92 (ricorrevano i motivi di tale rinvio alla luce del consistente carico del ruolo di udienza e della necessità di approfondire le questioni sottese alla decisione della lite), in data 12.1.2026 deliberava la decisione.
Motivi della decisione
La motivazione della presente sentenza viene redatta in conformità alle previsioni stabilite dall'art. 118 commi 1 e 2 att. c.p.c..
L'appello va respinto per le ragioni che di seguito si espongono.
Con il primo motivo di gravame l'appellante denuncia l'erroneità della sentenza di primo grado in quanto essa nega che l'attività professionale svolta dall'appellato sia caratterizzata dal requisito dell'autonoma organizzazione e sia pertanto assoggettata all'applicazione dell'i.r.a.p..
Il motivo è inammissibile.
La sentenza appellata esclude che l'attività professionale del contribuente possa ritenersi autonomamente organizzata per tre ordini di ragioni ovvero: 1) i mezzi ed i beni strumentali impiegati nel suo svolgimento non eccedono, secondo l'id quod plaerumque accidit, il quantitativo minimo indispensabile al suo svolgimento;
2) l'ammontare (elevato o meno) dei redditi conseguiti dall'appellato è ininfluente ai fini della configurabilità del requisito dell'autonoma organizzazione;
3) il contribuente si avvale, nello svolgimento della propria attività professionale, della collaborazione di due persone assunte alle sue dipendenze con un rapporto di lavoro subordinato a tempo parziale, il che equivale alla presenza di un solo collaboratore, e peraltro tali soggetti svolgono esclusivamente mansioni di natura esecutiva.
Come si può agevolmente osservare, le conclusioni a cui perviene la sentenza sono ricavate dall'esame della documentazione probatoria versata dalle parti (ed in particolare dall'appellato) agli atti del precedente grado di giudizio.
L'appellante, tuttavia, non illustra le ragioni per cui tale documentazione sarebbe stata erroneamente valutata e, più in generale, non sviluppa nei confronti della trama motivazionale del provvedimento impugnato un'adeguata, apprezzabile ed originale critica delle ragioni che hanno ispirato la decisione censurata. Essa al contrario si limita a riproporre nel proprio libello (anche per via del verosimile utilizzo di tecniche di videoscrittura) in modo pedissequo e letterale il contenuto delle controdeduzioni da essa depositate nel precedente grado di giudizio ossia prima della pronuncia della sentenza gravata.
Un raffronto del contenuto dei due atti processuali (atto di appello in disamina e controdeduzioni depositate nel processo di primo grado) consente di apprezzare la speculare identità dei rispettivi testi,
i quali si compongono degli identici vocaboli, disposti in identici periodi, separati da identica punteggiatura. Ne consegue che il motivo di appello non può ritenersi specifico, così come richiesto dall'art. 53 comma 1 d. lgs. n. 546/92, tanto più che la presente controversia non è stata preceduta dall'emanazione di un atto impositivo nel quale l'appellante ha declinato le ragioni a sostegno della propria pretesa (e che concorrono a delimitare la causa petendi del successivo processo) ma da un silenzio che, per quanto valevole come provvedimento in ragione della fictio iuris contenuta in una norma di rango primario, resta ontologicamente privo di contenuti difensivi.
Per tali ragioni il motivo di appello in disamina va dichiarato inammissibile. Con il secondo motivo di gravame l'appellante lamenta che la sentenza di primo grado, nel condannarla al pagamento dell'importo di cui il contribuente aveva chiesto il rimborso, non aveva considerato che esso era in realtà inferiore poiché il credito vantato in riferimento alle annualità 2013 e 2015 era stato in parte utilizzato da lui a titolo di compensazione di differenti pretese creditorie vantate dall'erario.
Il motivo è infondato.
Dell'assunto dell'appellante in atti non vi è alcuna prova. L'Agenzia delle Entrate sostiene che la prova di tale compensazione si evincerebbe dai righi IR30 dei modelli i.r.a.p. inoltrati dal contribuente in riferimento ai due citati anni di imposta;
tale documentazione, tuttavia, non è stata versata agli atti del processo (essa si è limitata a produrre agli atti del precedente grado di giudizio i quadri RE delle dichiarazioni dei redditi presentate con riguardo ai cinque anni di imposta interessati dall'istanza di rimborso).
In definitiva, l'istanza di rimborso con cui il contribuente in data 30.11.2017 ha chiesto all'Agenzia delle Entrate il rimborso dell'i.r.a.p. versata in riferimento agli anni 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017 va accolta;
fondata deve considerarsi la pretesa creditoria ad essa sottostante;
a tanto segue la condanna dell'appellante alla corresponsione dell'imposta di cui a tale titolo è stato chiesto il rimborso, determinata in € 31.773,38. Le spese e gli onorari di giudizio seguono il principio della soccombenza ex art. 15 comma 1 D. Lgs. n. 546/92; vanno pertanto liquidati, in riferimento al presente grado di giudizio, ai sensi del d.m. n.
55/14 (come modificato dal d.m. n. 147/22), vigente al momento della sua definizione (cfr. Cass.
SS.UU. civili sent. n. 17406/12); pertanto vengono quantificati nella misura complessiva di € 1.770,00, oltre al rimborso delle spese generali, dell'i.v.a. e del c.a.p. come per legge.
p.q.m.
la Corte di giustizia tributaria di 2° gr. della Puglia/3° Sezione così decide: rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 374/09/2020 della Commissione Tributaria
Provinciale di Bari;
condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellato delle spese e degli onorari del presente grado di giudizio, che si liquidano in complessivi € 1.770,00 oltre al rimborso delle spese generali, dell'i.v.a. e del c.a.p. come per legge.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del 12.1.2026.
Il Presidente estensore
dr. Francesco Diliso
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia Sezione 3, riunita in udienza il
01/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DILISO FRANCESCO, Presidente e Relatore PONTASSUGLIA EUGENIA, Giudice PROTOMASTRO GABRIELE, Giudice a seguito di discussione in pubblica udienza, all'esito della camera di consiglio svoltasi ai sensi dell'art. 35 comma 2 d. lgs. n. 546/92 in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente sentenza
- sull'appello n. 3116/2020 depositato il 26/11/2020 proposto da Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Bari - Via Giovanni Amendola 164/a 70126 Bari BA elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
SI - CF_SI difeso da Difensore_1 - CF_Difensore_1
e da Difensore_2 - CF_Difensore_2 ed elettivamente domiciliato presso
Email_2 nonché Email_3
avente ad oggetto l'impugnazione di:
- sentenza n. 374/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Bari sez. 9 e pubblicata il 05/03/2020
atti impositivi:
- istanza rimborso n. del 30.11.2017 irap 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017 Richieste delle parti: Appellante: accoglimento dell'appello, riforma della sentenza di primo grado e condanna dell'appellato al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio;
Appellato: rigetto dell'appello conferma della sentenza di primo grado e condanna dell'appellante al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
Svolgimento del processo
La Direzione Provinciale di Bari dell'Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, con ricorso notificato in data 25.11.2020, poi iscritto a ruolo in data 26.11.2020 e depositato in data 4.12.2020 nella Segreteria di questa Corte (all'epoca denominata Commissione Tributaria Regionale), proponeva appello avverso la sentenza n. 374/09/2020 della Commissione Tributaria Provinciale di
Bari e ne chiedeva la riforma con vittoria delle spese processuali del doppio grado di giudizio. La sentenza di primo grado (alla cui parte espositiva in fatto, per ragioni di sintesi, si rimanda) aveva accolto il ricorso proposto dal SI (d'ora in avanti, per brevità, il contribuente) avverso il silenzio rigetto formatosi sull'istanza – da lui presentata in data 30.11.2017 presso l'Ufficio Territoriale di Bari (della Direzione Provinciale di Bari) dell'Agenzia delle Entrate (con n.
0149423/2017 di prot.) – avente per oggetto il rimborso dell'I.r.a.p. già corrisposta per gli anni di imposta 2013 (soltanto 2° acconto), 2014, 2015, 2016 e 2017 (soltanto 1° acconto) in qualità di professionista esercente l'attività di medico convenzionato con il s.s.n.; l'ammontare complessivo dell'imposta di cui si chiedeva la restituzione era pari ad € 31.773,38, oltre agli interessi maturati e maturandi.
La Commissione Provinciale accoglieva il ricorso ed affermava che il diritto di credito vantato dal ricorrente era fondato poiché, sulla scorta degli elementi evincibili dalla documentazione versata agli atti di causa, emergeva che l'attività professionale da lui svolta non era connotata dalla presenza di un'autonoma organizzazione, requisito essenziale per l'assoggettamento al tributo controverso. L'Agenzia delle Entrate chiedeva la riforma della sentenza impugnandola per mezzo dei motivi oggetto dell'atto di appello innanzi richiamato;
essa denunciava la violazione degli artt. 2 comma 1 e 3
d. lgs. n. 446/97, dell'art. 53 comma 1 d.p.r. n. 917/86 (nonché degli artt. 3 e 53 Cost.) e dell'art. 115
c.p.c.. Il contribuente si costituiva a mezzo di controdeduzioni, con le quali chiedeva il rigetto del gravame. In data 1.12.2025 si svolgeva la discussione e questa Corte, previo differimento della camera di consiglio ai sensi dell'art. 35 comma 2 d. lgs. n. 546/92 (ricorrevano i motivi di tale rinvio alla luce del consistente carico del ruolo di udienza e della necessità di approfondire le questioni sottese alla decisione della lite), in data 12.1.2026 deliberava la decisione.
Motivi della decisione
La motivazione della presente sentenza viene redatta in conformità alle previsioni stabilite dall'art. 118 commi 1 e 2 att. c.p.c..
L'appello va respinto per le ragioni che di seguito si espongono.
Con il primo motivo di gravame l'appellante denuncia l'erroneità della sentenza di primo grado in quanto essa nega che l'attività professionale svolta dall'appellato sia caratterizzata dal requisito dell'autonoma organizzazione e sia pertanto assoggettata all'applicazione dell'i.r.a.p..
Il motivo è inammissibile.
La sentenza appellata esclude che l'attività professionale del contribuente possa ritenersi autonomamente organizzata per tre ordini di ragioni ovvero: 1) i mezzi ed i beni strumentali impiegati nel suo svolgimento non eccedono, secondo l'id quod plaerumque accidit, il quantitativo minimo indispensabile al suo svolgimento;
2) l'ammontare (elevato o meno) dei redditi conseguiti dall'appellato è ininfluente ai fini della configurabilità del requisito dell'autonoma organizzazione;
3) il contribuente si avvale, nello svolgimento della propria attività professionale, della collaborazione di due persone assunte alle sue dipendenze con un rapporto di lavoro subordinato a tempo parziale, il che equivale alla presenza di un solo collaboratore, e peraltro tali soggetti svolgono esclusivamente mansioni di natura esecutiva.
Come si può agevolmente osservare, le conclusioni a cui perviene la sentenza sono ricavate dall'esame della documentazione probatoria versata dalle parti (ed in particolare dall'appellato) agli atti del precedente grado di giudizio.
L'appellante, tuttavia, non illustra le ragioni per cui tale documentazione sarebbe stata erroneamente valutata e, più in generale, non sviluppa nei confronti della trama motivazionale del provvedimento impugnato un'adeguata, apprezzabile ed originale critica delle ragioni che hanno ispirato la decisione censurata. Essa al contrario si limita a riproporre nel proprio libello (anche per via del verosimile utilizzo di tecniche di videoscrittura) in modo pedissequo e letterale il contenuto delle controdeduzioni da essa depositate nel precedente grado di giudizio ossia prima della pronuncia della sentenza gravata.
Un raffronto del contenuto dei due atti processuali (atto di appello in disamina e controdeduzioni depositate nel processo di primo grado) consente di apprezzare la speculare identità dei rispettivi testi,
i quali si compongono degli identici vocaboli, disposti in identici periodi, separati da identica punteggiatura. Ne consegue che il motivo di appello non può ritenersi specifico, così come richiesto dall'art. 53 comma 1 d. lgs. n. 546/92, tanto più che la presente controversia non è stata preceduta dall'emanazione di un atto impositivo nel quale l'appellante ha declinato le ragioni a sostegno della propria pretesa (e che concorrono a delimitare la causa petendi del successivo processo) ma da un silenzio che, per quanto valevole come provvedimento in ragione della fictio iuris contenuta in una norma di rango primario, resta ontologicamente privo di contenuti difensivi.
Per tali ragioni il motivo di appello in disamina va dichiarato inammissibile. Con il secondo motivo di gravame l'appellante lamenta che la sentenza di primo grado, nel condannarla al pagamento dell'importo di cui il contribuente aveva chiesto il rimborso, non aveva considerato che esso era in realtà inferiore poiché il credito vantato in riferimento alle annualità 2013 e 2015 era stato in parte utilizzato da lui a titolo di compensazione di differenti pretese creditorie vantate dall'erario.
Il motivo è infondato.
Dell'assunto dell'appellante in atti non vi è alcuna prova. L'Agenzia delle Entrate sostiene che la prova di tale compensazione si evincerebbe dai righi IR30 dei modelli i.r.a.p. inoltrati dal contribuente in riferimento ai due citati anni di imposta;
tale documentazione, tuttavia, non è stata versata agli atti del processo (essa si è limitata a produrre agli atti del precedente grado di giudizio i quadri RE delle dichiarazioni dei redditi presentate con riguardo ai cinque anni di imposta interessati dall'istanza di rimborso).
In definitiva, l'istanza di rimborso con cui il contribuente in data 30.11.2017 ha chiesto all'Agenzia delle Entrate il rimborso dell'i.r.a.p. versata in riferimento agli anni 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017 va accolta;
fondata deve considerarsi la pretesa creditoria ad essa sottostante;
a tanto segue la condanna dell'appellante alla corresponsione dell'imposta di cui a tale titolo è stato chiesto il rimborso, determinata in € 31.773,38. Le spese e gli onorari di giudizio seguono il principio della soccombenza ex art. 15 comma 1 D. Lgs. n. 546/92; vanno pertanto liquidati, in riferimento al presente grado di giudizio, ai sensi del d.m. n.
55/14 (come modificato dal d.m. n. 147/22), vigente al momento della sua definizione (cfr. Cass.
SS.UU. civili sent. n. 17406/12); pertanto vengono quantificati nella misura complessiva di € 1.770,00, oltre al rimborso delle spese generali, dell'i.v.a. e del c.a.p. come per legge.
p.q.m.
la Corte di giustizia tributaria di 2° gr. della Puglia/3° Sezione così decide: rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 374/09/2020 della Commissione Tributaria
Provinciale di Bari;
condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellato delle spese e degli onorari del presente grado di giudizio, che si liquidano in complessivi € 1.770,00 oltre al rimborso delle spese generali, dell'i.v.a. e del c.a.p. come per legge.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del 12.1.2026.
Il Presidente estensore
dr. Francesco Diliso