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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 29/09/2025, n. 1242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1242 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai magistrati:
Dora Bonifacio Presidente
Antonino Fichera Consigliere
Enrico Rao Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. 1678/2022 R.G. promossa da
(cf/p.iva: n. , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, e per essa la mandataria Controparte_1
(cf: n. , già , rappresentata e difesa, per procura su
[...] P.IVA_2 CP_2 foglio separato allegato, dall'avv. Alberto Giaconia, presso il cui studio in Catania è elettivamente domiciliata;
appellante contro
(c.f. , in persona del legale rappresentante pro CP_3 P.IVA_3 tempore;
( ) in proprio;
Controparte_4 CodiceFiscale_1 entrambi rappresentati e difesi, per procura su foglio separato in atti, dall'avv. Silvia
Dragotta, presso il cui studio in Catania sono elettivamente domiciliati;
appellati e appellanti incidentali
All'udienza collegiale del 28 marzo 2025 i difensori delle parti precisavano le rispettive conclusioni come in atti, qui da intendersi riportate e trascritte, e la causa era posta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 4486/2022, pubblicata il 2.11.2022, il Tribunale di Catania, in accoglimento dell'opposizione proposta da e CP_3 Controparte_4 annullava l'atto di precetto loro notificato in data 23.10.2020 da Parte_1
quale cessionaria in blocco di crediti da
[...] Controparte_5
col quale era stato intimato il pagamento dell'importo di €.395.722,20
[...]
(oltre €.787,92 per competenze e spese), asseritamente dovuto, da quale CP_3 debitrice principale e dalla quale fideiussore, a titolo di “esposizione al CP_4
31.12.2017” derivante dal contratto di mutuo fondiario stipulato il 10.9.1998 con il dell'importo di vecchie £. 1.500.000.000, pari ad €. Controparte_6
774.685,35.
Il tribunale riteneva fondati tutti e quattro i motivi di opposizione proposti, segnatamente evidenziando:
i) l'insussistenza del titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c., non potendo ritenersi tale il summenzionato contratto di mutuo fondiario del 10.9.1998; esponeva il tribunale che alla stipula del contratto non era conseguita alcuna effettiva “traditio” delle somme erogate, che erano state in realtà versate in un conto corrente costituito in deposito cauzionale infruttifero presso l'istituto, intestato a nome della ditta finanziata e vincolato in favore della banca medesima fino a quando non fosse stata prodotta, da parte della mutuataria, la documentazione richiesta nel capitolato allegato, attestante l'avvenuta iscrizione ipotecaria, la situazione di proprietà, libertà e disponibilità dei beni dati in garanzia, la stipula di polizza assicurativa in favore dell'istituto; ad avviso del primo giudice, la consegna alla banca di tali documenti condizionava lo stesso perfezionamento del contratto di mutuo;
né risultava acquisita la prova dell'effettivo avveramento delle condizioni stesse, prova indispensabile per conferire al contratto de quo natura di titolo esecutivo;
ii) l'estinzione del credito precettato, in conseguenza della transazione intervenuta tra le parti;
esponeva il tribunale che, nell'allegata comunicazione di MPS Gestione Crediti
Banca s.p.a. del 16.9.2005, era dato atto che, a seguito del versamento di €. 62.300 effettuato dal garante , risultavano estinte tutte le obbligazioni a suo Parte_2 tempo contratte, da parte di e dai garanti e CP_3 Parte_2 CP_4
verso la Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a.; nè, ad avviso del primo
[...] giudice, la banca opposta aveva offerto valida prova in ordine ad altri rapporti cui la predetta estinzione sarebbe stata correlata, avendo, al riguardo, prodotto allegati sprovvisti di firma e di data, e dunque privi di validità;
iii) l'intervenuta estinzione per prescrizione del credito precettato;
esponeva il tribunale che l'opposta non aveva dimostrato l'invio di alcun sollecito per un periodo superiore a 10 anni dall'ultima rata prevista in ammortamento (luglio 2008), né aveva documentato alcuna notifica concernente l'avvio di giudizi esecutivi;
iv) l'insussistenza di un titolo certo, liquido, ed esigibile;
esponeva il tribunale che la banca aveva fatto generico riferimento ad una
“esposizione da finanziamento fondiario al 31.12.2017: € 395.722,20”, omettendo ogni specificazione in ordine all'ammontare del capitale residuo (rispetto all'originario importo mutuato), alla quota interessi e alla tipologia degli stessi, impedendo, per tal modo, la verifica circa la correttezza delle somme precettate, la cui quantificazione risultava generica, nonché sprovvista di evidenza documentale;
nondimeno, il tribunale riteneva inammissibili le eccezioni di usurarietà dei tassi contrattuali e di violazione degli artt. 1418, 1419, 1283, 1284 c.c. delle relative clausole, formulate dall'opponente nella prima memoria ex art. 183 c.p.c.
Avverso la suddetta sentenza proponeva appello tramite la Parte_1 propria mandataria, con atto di citazione notificato il 5.12.2022, cui resistevano le appellate. Maturati i termini per conclusionali e repliche, la causa perveniva alla decisione del collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.) Il gravame è articolato in quattro motivi, correlati ai quattro capi di sentenza sopra riassunti. 1.1) Con il primo motivo, l'appellante censura la ritenuta inidoneità del contratto di mutuo fondiario per cui è precetto a costituire titolo esecutivo. A tal fine deduce:
-) secondo costante giurisprudenza di legittimità, ai fini del perfezionamento del contratto di mutuo, non occorre la materiale “traditio” del denaro al mutuatario, essendo sufficiente il conseguimento della disponibilità giuridica, che sussiste tutte le volte in cui il mutuante crea un autonomo titolo di disponibilità in favore del mutuatario;
ciò avviene, secondo la più recente giurisprudenza, anche qualora la somma mutuata sia versata dalla banca su un deposito cauzionale infruttifero, destinato ad essere svincolato in conseguenza dell'adempimento degli obblighi e delle condizioni contrattuali;
-) l'avvenuto accreditamento in conto corrente della somma mutuata, attestato nell'estratto conto al 31.12.1998, è idoneo a far insorgere in capo alla mutuataria la disponibilità giuridica della somma, ai fini del perfezionamento del mutuo;
né è stata contestata da controparte la consegna della somma;
anzi, controparte ha eccepito di aver estinto il debito in questione a seguito di trattative, con ciò confermando che la somma è stata consegnata alla parte finanziata;
-) erra il decidente nel ritenere l'avveramento delle condizioni indispensabile per conferire al contratto natura esecutiva;
quand'anche dette condizioni non si fossero avverate, la messa a disposizione delle somme in favore della società finanziata rappresenterebbe comunque un comportamento univoco dell'istituto mutuante, nel cui interesse esclusivo sono state apposte, di rinuncia alle stesse.
1.2) Con il secondo motivo, l'appellante censura la ritenuta estinzione del credito per transazione.
Deduce che la liberatoria del 16.9.2005, versata in atti da controparte, si riferisce ad una posizione creditoria vantata da altro istituto di credito, ossia Banca Monte dei
Paschi di Siena, con diverso numero di sofferenza (FG 686763,78).
Diversamente, la posizione rinveniente dal contratto di finanziamento in oggetto ha come titolare del credito la distinta società Controparte_5
(cessionaria del credito in favore dell'odierna appellante
[...] [...]
ed ha un diverso numero di sofferenza (FG 436445,70). Parte_1 Ciò trova ulteriore riscontro nella distinta del versamento di € 422.636,95, oggetto del piano di riparto approvato nella procedura esecutiva n. rge 22/2000, e l'allegata nota della banca contenente la specifica “da accreditare sul c/c 86554,38 intestato
per l'impresa s.p.a. per versamento su posizione a CZ Controparte_5
n. FG 436445,70 . CP_3
1.3) Col terzo motivo l'appellante censura la sentenza per aver ritenuto prescritto il credito azionato. Deduce che il giudice ha omesso di considerare quale valido atto interruttivo della prescrizione l'intervento spiegato dalla banca creditrice nella procedura esecutiva immobiliare n. rge 22/2000, promossa da altro creditore in danno della società come comprovato dal ricorso per intervento e dal CP_3 progetto di distribuzione delle somme ricavate dalla vendita del compendio pignorato, depositato il 24.4.2009, ed approvato con provvedimento del GE depositato in cancelleria in data 27.10.2010, che indica quale creditore ipotecario e precisa che la somma pari ad €.422.636,95 è assegnata a Controparte_6 detto creditore a parziale soddisfo del proprio credito privilegiato.
1.4) Con il quarto motivo l'appellante censura la sentenza per aver ritenuto l'insussistenza di un credito certo, liquido ed esigibile.
Deduce che l'importo di € 395.722,20, indicato in precetto, quale residuo credito derivante dal finanziamento fondiario del 10.09.1998 alla data del 31.12.2017 (data dell'intervenuta cessione del credito in favore di ), è inferiore a Parte_1 quello realmente dovuto e risultante dall'estratto conto al 5.5.2021 certificato
(versato in atti) pari ad €. 1.112.855,96, atteso che - come già precisato nel primo grado del giudizio - non sono stati richiesti gli interessi realmente dovuti. Inoltre, nel suddetto estratto conto sono indicati gli importi dovuti per capitale ed interessi, nonché la somma incassata nell'ambito della procedura esecutiva sopra indicata.
2.) Parte appellata, a sua volta, impugna la sentenza con riguardo alla quantificazione delle spese di lite, la quale, anche solo valutando la difesa di una sola parte - ma qui le difese riguardano due parti - risulta persino al di sotto dei valori minimi dettati dalle tabelle allegate al DM n.147/2022 per lo scaglione di riferimento
(da €. 260.001 a 520.000), senza motivazione alcuna. 3.) Tali le ragioni di impugnazione, va preliminarmente esaminata l'eccezione di inammissibilità del gravame per violazione degli artt. 342, 348 bis e 345 c.p.c.
L'eccezione è manifestamente infondata.
Ferma l'insussistenza dei presupposti per una decisione in forma semplificata, ex art. 348 bis c.p.c., deve qui evidenziarsi che l'atto di appello contiene (in conformità ai principi enunciati da SU n.27199/2017) una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, dovendosi peraltro escludere che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado.
Né l'appellante, nel concludere per il rigetto dell'opposizione a precetto proposta dagli appellati, e “conseguentemente e per l'effetto, accertare l'esistenza di un valido titolo esecutivo che legittima la Banca ad agire esecutivamente nei confronti di
e della Signora per l'importo precettato pari ad € CP_3 Controparte_4
396.510,12”, ha giammai introdotto domande nuove. Tale formulazione, infatti, altro non è che lo svolgimento in forma contraria della domanda di accertamento ex adverso proposta con l'atto introduttivo del giudizio di opposizione a precetto, diretta a “dichiarare l'inesistenza del diritto della di procedere ad Parte_1 esecuzione forzata nei confronti degli intimati per tutti i motivi ampiamente esposti”.
Ciò posto, occorre, pertanto, passare all'esame dei motivi di appello principale.
4.) Il primo motivo è fondato.
Ha anzitutto errato il tribunale a ritenere che il contratto di mutuo per cui è precetto non si fosse perfezionato già al momento della stipula. È ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo cui “ai fini del perfezionamento del contratto di mutuo, avente natura reale ed efficacia obbligatoria, l'uscita del denaro dal patrimonio dell'istituto di credito mutuante, e l'acquisizione dello stesso al patrimonio del mutuatario, costituisce effettiva erogazione dei fondi, anche se parte delle somme sia versata dalla banca su un deposito cauzionale infruttifero, destinato ad essere svincolato in conseguenza dell'adempimento degli obblighi e delle condizioni contrattuali” (in termini, Cass. n. 9229/2022, n. 25632/2017). Recentemente le Sezioni Unite della Suprema Corte, con la pronuncia n. 5968 del
2025, disattendendo il difforme orientamento espresso da Cass. Sez. 3 n. 12007 del
2024, hanno inoltre affermato l'ulteriore principio secondo cui il contratto di mutuo contenente la contestuale pattuizione di costituire in deposito o pegno irregolari la somma mutuata e l'obbligo del mutuante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto, non solo deve ritenersi perfezionato già al momento della sua stipula, ma altresì “costituisce valido titolo esecutivo, di per sé solo e senza necessità di un nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata che attesti l'avvenuto svincolo, essendo sufficiente che la somma sia stata effettivamente, quand'anche con mera operazione contabile, messa a disposizione del mutuatario e che egli abbia assunto l'obbligazione, univoca, espressa ed incondizionata, di restituirla”.
Di tale principio va fatta applicazione nella fattispecie in esame, ricorrendone i medesimi presupposti, dovendosi in definitiva respingere l'eccezione di parte opponente diretta a contestare la sussistenza del titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c.
5.) Il secondo motivo di impugnazione è del pari fondato.
Per come emerge in atti il contratto di mutuo per cui è precetto è stato stipulato per il tramite del direttore della succursale di Catania della Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., banca che interviene nella stipula “non in proprio ma quale delegataria del . È quest'ultimo, pertanto, per come del resto Controparte_6 pacifico in causa, l'effettivo titolare del credito. Nell'opposto precetto è chiaramente indicato - e non è stato specificamente contestato - che è Parte_1 divenuta titolare del credito per effetto di cessione in blocco dall'originario creditore a sua volta subentrata, in forza Controparte_5 degli atti notarili ivi espressamente menzionati, a Controparte_6
All'epoca della menzionata “liberatoria” del 16.9.2005, con cui si comunica l'intervenuta estinzione di “tutte le obbligazioni a suo tempo contratte verso la predetta Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. da parte della e dai CP_3 garanti Sigg. e ”, Banca Monte dei Paschi di Siena Parte_2 Controparte_4
s.p.a. è soggetto autonomo e distinto da Controparte_5
[...] Sicchè detta comunicazione datata 16.9.2005 non può avere alcuna idoneità dimostrativa dell'intervenuta estinzione dell'obbligazione oggetto di precetto, concernente il credito, nascente dal mutuo fondiario stipulato il 10.9.1998, in capo a
(già , Controparte_5 Controparte_6
e poi ceduto, in data 20.12.2017, all'odierna appellante.
6.) Anche il terzo motivo di appello è fondato.
È documentato in atti che il credito per cui è qui pretesa esecutiva è stato oggetto di altra procedura esecutiva (r.ge n. 22/2000), promossa da altro creditore (
[...]
nei confronti di nella quale Parte_3 CP_3 Controparte_6
(poi ha fruttuosamente proposto Controparte_7 intervento, ricevendo l'assegnazione, a parziale soddisfo del proprio credito nascente dal mutuo ipotecario del 10.9.1998, della somma di €.422.636,95, per come acclarato dal progetto di distribuzione delle somme ricavate dalla vendita del compendio pignorato del 24.4.2009 ed approvato con provvedimento del giudice dell'esecuzione depositato il 27.10.2010 e dalla distinta di accredito della somma € 422.636,95 sul c/c 86554,38 intestato per l'impresa s.p.a. effettuata in Controparte_5 data 1.7.2011 su “posizione a CZ n. FG 436445,70 (cfr. allegati in CP_3 atti).
Stante l'esito fruttuoso della procedura esecutiva di che trattasi e l'assegnazione alla banca mutuante, a parziale soddisfo del proprio credito privilegiato di secondo grado, delle somme ricavate dall'esecuzione immobiliare, non può pertanto qui essere in discussione l'effettività e la legittimità dell'intervento spiegato dalla mutuante nella procedura ed il conseguente effetto interruttivo della prescrizione sino alla data del 27.10.2010, di approvazione del progetto di distribuzione da parte del GE.
Da tale data è dunque decorso nuovo termine decennale, validamente interrotto dalla notifica dell'opposto precetto, avvenuta, prima della relativa scadenza, in data
23.10.2020.
7.) È infine fondato anche il quarto motivo di gravame.
Il credito precettato risulta infatti certo, oltre che liquido ed esigibile. Esso, per vero, risulta documentato dal contratto di mutuo, il quale contiene tutti gli elementi atti a determinare con esattezza il credito originario, ossia l'importo da restituire, pari a €. 774.685,35 in moneta attuale, tassi dell'operazione (art. 4), tempi e modalità di rimborso.
Né i debitori opponenti hanno prospettato, o documentato (com'era loro onere) alcun pagamento in relazione alla somma mutuata e agli interessi pattuiti, i quali sono stati ritenuti dal tribunale - con espressa statuizione non oggetto di impugnazione incidentale da parte degli obbligati - non tempestivamente contestati, né più contestabili.
D'altra parte, è altresì vero che la banca ha allegato un estratto conto, contenente il prospetto analitico, per capitale ed interessi, del credito, col quale dà atto della debenza, alla data di cessione in blocco in favore di , dell'importo di €. Parte_1
1.112.675,62, ben superiore a quello precettato.
In ogni caso, valga osservare che lo stesso credito originario per sorte capitale di
€. 774.685,35, al netto dell'importo di €. 422.636,95 assegnato, a parziale soddisfo, nell'ambito della procedura esecutiva r.ge n. 22/2000, maggiorato dei soli interessi legali, risulta comunque ben superiore alla somma precettata (€.395.722,20).
In assenza di alcuna eccezione di pagamento, deve pertanto ritenersi il diritto della opposta ad agire esecutivamente per l'intero importo indicato in precetto.
4.) L'appello principale va in definitiva accolto, dovendosi per l'effetto rigettare l'opposizione a precetto, con conseguente assorbimento dell'appello incidentale.
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza, liquidate applicati i parametri medi delle vigenti tabelle, in relazione al valore della controversia e all'attività difensiva espletata (per il grado di appello esclusa la voce relativa alla fase di istruzione/trattazione, in difetto di svolgimento delle relative attività: cfr.
Cass. 10206/2021).
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando: in riforma dell'appellata sentenza, rigetta l'opposizione proposta da CP_3
e da in proprio al precetto loro notificato in data 23.10.2020 Controparte_4 da Parte_1 condanna e da in solido, al pagamento in CP_3 Controparte_4 favore dell'appellante delle spese del doppio grado di giudizio che liquida in
€.22.457,00 quanto al primo grado, €. 14.239,00 quanto al grado di appello, oltre rimborso 15 % spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 27 settembre 2025.
Il consigliere estensore Il presidente
Enrico Rao Dora Bonifacio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai magistrati:
Dora Bonifacio Presidente
Antonino Fichera Consigliere
Enrico Rao Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. 1678/2022 R.G. promossa da
(cf/p.iva: n. , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, e per essa la mandataria Controparte_1
(cf: n. , già , rappresentata e difesa, per procura su
[...] P.IVA_2 CP_2 foglio separato allegato, dall'avv. Alberto Giaconia, presso il cui studio in Catania è elettivamente domiciliata;
appellante contro
(c.f. , in persona del legale rappresentante pro CP_3 P.IVA_3 tempore;
( ) in proprio;
Controparte_4 CodiceFiscale_1 entrambi rappresentati e difesi, per procura su foglio separato in atti, dall'avv. Silvia
Dragotta, presso il cui studio in Catania sono elettivamente domiciliati;
appellati e appellanti incidentali
All'udienza collegiale del 28 marzo 2025 i difensori delle parti precisavano le rispettive conclusioni come in atti, qui da intendersi riportate e trascritte, e la causa era posta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 4486/2022, pubblicata il 2.11.2022, il Tribunale di Catania, in accoglimento dell'opposizione proposta da e CP_3 Controparte_4 annullava l'atto di precetto loro notificato in data 23.10.2020 da Parte_1
quale cessionaria in blocco di crediti da
[...] Controparte_5
col quale era stato intimato il pagamento dell'importo di €.395.722,20
[...]
(oltre €.787,92 per competenze e spese), asseritamente dovuto, da quale CP_3 debitrice principale e dalla quale fideiussore, a titolo di “esposizione al CP_4
31.12.2017” derivante dal contratto di mutuo fondiario stipulato il 10.9.1998 con il dell'importo di vecchie £. 1.500.000.000, pari ad €. Controparte_6
774.685,35.
Il tribunale riteneva fondati tutti e quattro i motivi di opposizione proposti, segnatamente evidenziando:
i) l'insussistenza del titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c., non potendo ritenersi tale il summenzionato contratto di mutuo fondiario del 10.9.1998; esponeva il tribunale che alla stipula del contratto non era conseguita alcuna effettiva “traditio” delle somme erogate, che erano state in realtà versate in un conto corrente costituito in deposito cauzionale infruttifero presso l'istituto, intestato a nome della ditta finanziata e vincolato in favore della banca medesima fino a quando non fosse stata prodotta, da parte della mutuataria, la documentazione richiesta nel capitolato allegato, attestante l'avvenuta iscrizione ipotecaria, la situazione di proprietà, libertà e disponibilità dei beni dati in garanzia, la stipula di polizza assicurativa in favore dell'istituto; ad avviso del primo giudice, la consegna alla banca di tali documenti condizionava lo stesso perfezionamento del contratto di mutuo;
né risultava acquisita la prova dell'effettivo avveramento delle condizioni stesse, prova indispensabile per conferire al contratto de quo natura di titolo esecutivo;
ii) l'estinzione del credito precettato, in conseguenza della transazione intervenuta tra le parti;
esponeva il tribunale che, nell'allegata comunicazione di MPS Gestione Crediti
Banca s.p.a. del 16.9.2005, era dato atto che, a seguito del versamento di €. 62.300 effettuato dal garante , risultavano estinte tutte le obbligazioni a suo Parte_2 tempo contratte, da parte di e dai garanti e CP_3 Parte_2 CP_4
verso la Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a.; nè, ad avviso del primo
[...] giudice, la banca opposta aveva offerto valida prova in ordine ad altri rapporti cui la predetta estinzione sarebbe stata correlata, avendo, al riguardo, prodotto allegati sprovvisti di firma e di data, e dunque privi di validità;
iii) l'intervenuta estinzione per prescrizione del credito precettato;
esponeva il tribunale che l'opposta non aveva dimostrato l'invio di alcun sollecito per un periodo superiore a 10 anni dall'ultima rata prevista in ammortamento (luglio 2008), né aveva documentato alcuna notifica concernente l'avvio di giudizi esecutivi;
iv) l'insussistenza di un titolo certo, liquido, ed esigibile;
esponeva il tribunale che la banca aveva fatto generico riferimento ad una
“esposizione da finanziamento fondiario al 31.12.2017: € 395.722,20”, omettendo ogni specificazione in ordine all'ammontare del capitale residuo (rispetto all'originario importo mutuato), alla quota interessi e alla tipologia degli stessi, impedendo, per tal modo, la verifica circa la correttezza delle somme precettate, la cui quantificazione risultava generica, nonché sprovvista di evidenza documentale;
nondimeno, il tribunale riteneva inammissibili le eccezioni di usurarietà dei tassi contrattuali e di violazione degli artt. 1418, 1419, 1283, 1284 c.c. delle relative clausole, formulate dall'opponente nella prima memoria ex art. 183 c.p.c.
Avverso la suddetta sentenza proponeva appello tramite la Parte_1 propria mandataria, con atto di citazione notificato il 5.12.2022, cui resistevano le appellate. Maturati i termini per conclusionali e repliche, la causa perveniva alla decisione del collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.) Il gravame è articolato in quattro motivi, correlati ai quattro capi di sentenza sopra riassunti. 1.1) Con il primo motivo, l'appellante censura la ritenuta inidoneità del contratto di mutuo fondiario per cui è precetto a costituire titolo esecutivo. A tal fine deduce:
-) secondo costante giurisprudenza di legittimità, ai fini del perfezionamento del contratto di mutuo, non occorre la materiale “traditio” del denaro al mutuatario, essendo sufficiente il conseguimento della disponibilità giuridica, che sussiste tutte le volte in cui il mutuante crea un autonomo titolo di disponibilità in favore del mutuatario;
ciò avviene, secondo la più recente giurisprudenza, anche qualora la somma mutuata sia versata dalla banca su un deposito cauzionale infruttifero, destinato ad essere svincolato in conseguenza dell'adempimento degli obblighi e delle condizioni contrattuali;
-) l'avvenuto accreditamento in conto corrente della somma mutuata, attestato nell'estratto conto al 31.12.1998, è idoneo a far insorgere in capo alla mutuataria la disponibilità giuridica della somma, ai fini del perfezionamento del mutuo;
né è stata contestata da controparte la consegna della somma;
anzi, controparte ha eccepito di aver estinto il debito in questione a seguito di trattative, con ciò confermando che la somma è stata consegnata alla parte finanziata;
-) erra il decidente nel ritenere l'avveramento delle condizioni indispensabile per conferire al contratto natura esecutiva;
quand'anche dette condizioni non si fossero avverate, la messa a disposizione delle somme in favore della società finanziata rappresenterebbe comunque un comportamento univoco dell'istituto mutuante, nel cui interesse esclusivo sono state apposte, di rinuncia alle stesse.
1.2) Con il secondo motivo, l'appellante censura la ritenuta estinzione del credito per transazione.
Deduce che la liberatoria del 16.9.2005, versata in atti da controparte, si riferisce ad una posizione creditoria vantata da altro istituto di credito, ossia Banca Monte dei
Paschi di Siena, con diverso numero di sofferenza (FG 686763,78).
Diversamente, la posizione rinveniente dal contratto di finanziamento in oggetto ha come titolare del credito la distinta società Controparte_5
(cessionaria del credito in favore dell'odierna appellante
[...] [...]
ed ha un diverso numero di sofferenza (FG 436445,70). Parte_1 Ciò trova ulteriore riscontro nella distinta del versamento di € 422.636,95, oggetto del piano di riparto approvato nella procedura esecutiva n. rge 22/2000, e l'allegata nota della banca contenente la specifica “da accreditare sul c/c 86554,38 intestato
per l'impresa s.p.a. per versamento su posizione a CZ Controparte_5
n. FG 436445,70 . CP_3
1.3) Col terzo motivo l'appellante censura la sentenza per aver ritenuto prescritto il credito azionato. Deduce che il giudice ha omesso di considerare quale valido atto interruttivo della prescrizione l'intervento spiegato dalla banca creditrice nella procedura esecutiva immobiliare n. rge 22/2000, promossa da altro creditore in danno della società come comprovato dal ricorso per intervento e dal CP_3 progetto di distribuzione delle somme ricavate dalla vendita del compendio pignorato, depositato il 24.4.2009, ed approvato con provvedimento del GE depositato in cancelleria in data 27.10.2010, che indica quale creditore ipotecario e precisa che la somma pari ad €.422.636,95 è assegnata a Controparte_6 detto creditore a parziale soddisfo del proprio credito privilegiato.
1.4) Con il quarto motivo l'appellante censura la sentenza per aver ritenuto l'insussistenza di un credito certo, liquido ed esigibile.
Deduce che l'importo di € 395.722,20, indicato in precetto, quale residuo credito derivante dal finanziamento fondiario del 10.09.1998 alla data del 31.12.2017 (data dell'intervenuta cessione del credito in favore di ), è inferiore a Parte_1 quello realmente dovuto e risultante dall'estratto conto al 5.5.2021 certificato
(versato in atti) pari ad €. 1.112.855,96, atteso che - come già precisato nel primo grado del giudizio - non sono stati richiesti gli interessi realmente dovuti. Inoltre, nel suddetto estratto conto sono indicati gli importi dovuti per capitale ed interessi, nonché la somma incassata nell'ambito della procedura esecutiva sopra indicata.
2.) Parte appellata, a sua volta, impugna la sentenza con riguardo alla quantificazione delle spese di lite, la quale, anche solo valutando la difesa di una sola parte - ma qui le difese riguardano due parti - risulta persino al di sotto dei valori minimi dettati dalle tabelle allegate al DM n.147/2022 per lo scaglione di riferimento
(da €. 260.001 a 520.000), senza motivazione alcuna. 3.) Tali le ragioni di impugnazione, va preliminarmente esaminata l'eccezione di inammissibilità del gravame per violazione degli artt. 342, 348 bis e 345 c.p.c.
L'eccezione è manifestamente infondata.
Ferma l'insussistenza dei presupposti per una decisione in forma semplificata, ex art. 348 bis c.p.c., deve qui evidenziarsi che l'atto di appello contiene (in conformità ai principi enunciati da SU n.27199/2017) una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, dovendosi peraltro escludere che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado.
Né l'appellante, nel concludere per il rigetto dell'opposizione a precetto proposta dagli appellati, e “conseguentemente e per l'effetto, accertare l'esistenza di un valido titolo esecutivo che legittima la Banca ad agire esecutivamente nei confronti di
e della Signora per l'importo precettato pari ad € CP_3 Controparte_4
396.510,12”, ha giammai introdotto domande nuove. Tale formulazione, infatti, altro non è che lo svolgimento in forma contraria della domanda di accertamento ex adverso proposta con l'atto introduttivo del giudizio di opposizione a precetto, diretta a “dichiarare l'inesistenza del diritto della di procedere ad Parte_1 esecuzione forzata nei confronti degli intimati per tutti i motivi ampiamente esposti”.
Ciò posto, occorre, pertanto, passare all'esame dei motivi di appello principale.
4.) Il primo motivo è fondato.
Ha anzitutto errato il tribunale a ritenere che il contratto di mutuo per cui è precetto non si fosse perfezionato già al momento della stipula. È ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo cui “ai fini del perfezionamento del contratto di mutuo, avente natura reale ed efficacia obbligatoria, l'uscita del denaro dal patrimonio dell'istituto di credito mutuante, e l'acquisizione dello stesso al patrimonio del mutuatario, costituisce effettiva erogazione dei fondi, anche se parte delle somme sia versata dalla banca su un deposito cauzionale infruttifero, destinato ad essere svincolato in conseguenza dell'adempimento degli obblighi e delle condizioni contrattuali” (in termini, Cass. n. 9229/2022, n. 25632/2017). Recentemente le Sezioni Unite della Suprema Corte, con la pronuncia n. 5968 del
2025, disattendendo il difforme orientamento espresso da Cass. Sez. 3 n. 12007 del
2024, hanno inoltre affermato l'ulteriore principio secondo cui il contratto di mutuo contenente la contestuale pattuizione di costituire in deposito o pegno irregolari la somma mutuata e l'obbligo del mutuante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto, non solo deve ritenersi perfezionato già al momento della sua stipula, ma altresì “costituisce valido titolo esecutivo, di per sé solo e senza necessità di un nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata che attesti l'avvenuto svincolo, essendo sufficiente che la somma sia stata effettivamente, quand'anche con mera operazione contabile, messa a disposizione del mutuatario e che egli abbia assunto l'obbligazione, univoca, espressa ed incondizionata, di restituirla”.
Di tale principio va fatta applicazione nella fattispecie in esame, ricorrendone i medesimi presupposti, dovendosi in definitiva respingere l'eccezione di parte opponente diretta a contestare la sussistenza del titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c.
5.) Il secondo motivo di impugnazione è del pari fondato.
Per come emerge in atti il contratto di mutuo per cui è precetto è stato stipulato per il tramite del direttore della succursale di Catania della Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., banca che interviene nella stipula “non in proprio ma quale delegataria del . È quest'ultimo, pertanto, per come del resto Controparte_6 pacifico in causa, l'effettivo titolare del credito. Nell'opposto precetto è chiaramente indicato - e non è stato specificamente contestato - che è Parte_1 divenuta titolare del credito per effetto di cessione in blocco dall'originario creditore a sua volta subentrata, in forza Controparte_5 degli atti notarili ivi espressamente menzionati, a Controparte_6
All'epoca della menzionata “liberatoria” del 16.9.2005, con cui si comunica l'intervenuta estinzione di “tutte le obbligazioni a suo tempo contratte verso la predetta Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. da parte della e dai CP_3 garanti Sigg. e ”, Banca Monte dei Paschi di Siena Parte_2 Controparte_4
s.p.a. è soggetto autonomo e distinto da Controparte_5
[...] Sicchè detta comunicazione datata 16.9.2005 non può avere alcuna idoneità dimostrativa dell'intervenuta estinzione dell'obbligazione oggetto di precetto, concernente il credito, nascente dal mutuo fondiario stipulato il 10.9.1998, in capo a
(già , Controparte_5 Controparte_6
e poi ceduto, in data 20.12.2017, all'odierna appellante.
6.) Anche il terzo motivo di appello è fondato.
È documentato in atti che il credito per cui è qui pretesa esecutiva è stato oggetto di altra procedura esecutiva (r.ge n. 22/2000), promossa da altro creditore (
[...]
nei confronti di nella quale Parte_3 CP_3 Controparte_6
(poi ha fruttuosamente proposto Controparte_7 intervento, ricevendo l'assegnazione, a parziale soddisfo del proprio credito nascente dal mutuo ipotecario del 10.9.1998, della somma di €.422.636,95, per come acclarato dal progetto di distribuzione delle somme ricavate dalla vendita del compendio pignorato del 24.4.2009 ed approvato con provvedimento del giudice dell'esecuzione depositato il 27.10.2010 e dalla distinta di accredito della somma € 422.636,95 sul c/c 86554,38 intestato per l'impresa s.p.a. effettuata in Controparte_5 data 1.7.2011 su “posizione a CZ n. FG 436445,70 (cfr. allegati in CP_3 atti).
Stante l'esito fruttuoso della procedura esecutiva di che trattasi e l'assegnazione alla banca mutuante, a parziale soddisfo del proprio credito privilegiato di secondo grado, delle somme ricavate dall'esecuzione immobiliare, non può pertanto qui essere in discussione l'effettività e la legittimità dell'intervento spiegato dalla mutuante nella procedura ed il conseguente effetto interruttivo della prescrizione sino alla data del 27.10.2010, di approvazione del progetto di distribuzione da parte del GE.
Da tale data è dunque decorso nuovo termine decennale, validamente interrotto dalla notifica dell'opposto precetto, avvenuta, prima della relativa scadenza, in data
23.10.2020.
7.) È infine fondato anche il quarto motivo di gravame.
Il credito precettato risulta infatti certo, oltre che liquido ed esigibile. Esso, per vero, risulta documentato dal contratto di mutuo, il quale contiene tutti gli elementi atti a determinare con esattezza il credito originario, ossia l'importo da restituire, pari a €. 774.685,35 in moneta attuale, tassi dell'operazione (art. 4), tempi e modalità di rimborso.
Né i debitori opponenti hanno prospettato, o documentato (com'era loro onere) alcun pagamento in relazione alla somma mutuata e agli interessi pattuiti, i quali sono stati ritenuti dal tribunale - con espressa statuizione non oggetto di impugnazione incidentale da parte degli obbligati - non tempestivamente contestati, né più contestabili.
D'altra parte, è altresì vero che la banca ha allegato un estratto conto, contenente il prospetto analitico, per capitale ed interessi, del credito, col quale dà atto della debenza, alla data di cessione in blocco in favore di , dell'importo di €. Parte_1
1.112.675,62, ben superiore a quello precettato.
In ogni caso, valga osservare che lo stesso credito originario per sorte capitale di
€. 774.685,35, al netto dell'importo di €. 422.636,95 assegnato, a parziale soddisfo, nell'ambito della procedura esecutiva r.ge n. 22/2000, maggiorato dei soli interessi legali, risulta comunque ben superiore alla somma precettata (€.395.722,20).
In assenza di alcuna eccezione di pagamento, deve pertanto ritenersi il diritto della opposta ad agire esecutivamente per l'intero importo indicato in precetto.
4.) L'appello principale va in definitiva accolto, dovendosi per l'effetto rigettare l'opposizione a precetto, con conseguente assorbimento dell'appello incidentale.
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza, liquidate applicati i parametri medi delle vigenti tabelle, in relazione al valore della controversia e all'attività difensiva espletata (per il grado di appello esclusa la voce relativa alla fase di istruzione/trattazione, in difetto di svolgimento delle relative attività: cfr.
Cass. 10206/2021).
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando: in riforma dell'appellata sentenza, rigetta l'opposizione proposta da CP_3
e da in proprio al precetto loro notificato in data 23.10.2020 Controparte_4 da Parte_1 condanna e da in solido, al pagamento in CP_3 Controparte_4 favore dell'appellante delle spese del doppio grado di giudizio che liquida in
€.22.457,00 quanto al primo grado, €. 14.239,00 quanto al grado di appello, oltre rimborso 15 % spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 27 settembre 2025.
Il consigliere estensore Il presidente
Enrico Rao Dora Bonifacio