Articolo 4 della Legge 20 aprile 1956, n. 309
Articolo 3
Versione
18 maggio 1956
Art. 4.
Alla progettazione, direzione, sorveglianza e gestione delle opere provvede il Consorzio edilizio universitario di Firenze, secondo le norme previste dalla convenzione 20 luglio 1933, da integrarsi, con apposita convenzione, con le altre necessarie per adeguarla alle disposizioni della presente legge. La convenzione sara' approvata con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per il tesoro, per le finanze e per la pubblica istruzione.

Entrata in vigore il 18 maggio 1956