TRIB
Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 03/03/2025, n. 940 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 940 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona del
Giudice dott. Antonio Ansalone, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 4032/2022 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 778/2022 (rg. 2442/2022), emesso in data 22.03.2022, notificato in data 30/03/2022 e vertente
TRA
IN PERSONA DEL LEGALE Parte_1
RAPPRESENTANTE PRO-TEMPORE, rappresentata e difesa dall'avv. Claudia Vuolo;
OPPONENTE
E ed (e, per esse, , Controparte_1 Controparte_2 CP_3 rappresentate e difese dall'avv. Giancarlo Catavello;
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note ex art. 127-ter c.p.c.
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con decreto ingiuntivo n. 778/2022 (rg. 2442/2022), emesso in data 22.03.2022, notificato in data 30/03/2022, il Tribunale di Salerno, accogliendo il ricorso presentato da Controparte_4
(già ), in persona del legale rapp.te p.t., con sede legale in Milano ha ingiunto
[...] CP_5 all' di pagare in favore della ricorrente la somma di €439.746,14, oltre interessi Parte_2
richiesti fino al saldo, nonché spese e competenze della procedura monitoria. Il credito vantato dalla ricorrente traeva origine da un contratto di locazione finanziaria (LS 858137) intercorso tra CP_5
oggi e la concernente la fornitura di una
[...] Controparte_4 CP_6
apparecchiatura diagnostica per tomografia assiale computerizzata, venduta dalla Toshiba S.r.l., nonché da altro analogo contratto (LS 812247) avente ad oggetto una culla termica per neonati, venduta dalla Datex-Ohmeda S.p.a.. Deduceva la ricorrente che entrambi i beni erano stati
1 regolarmente consegnati e che la si era resa inadempiente rispetto agli obblighi di CP_6
pagamento assunti.
Con atto di citazione, notificato a mezzo pec in data 03.05.2022, l' ha proposto formale Parte_2
opposizione al suddetto decreto fondata sui seguenti motivi: 1) insussistenza delle condizioni di cui all'art. 633 c.p.c.; 2) Carenza di prova in ordine alla legittimazione ad agire della opposta;
3)
Prescrizione totale/parziale dei crediti ingiunti. L'opponente, quindi, rassegnava le seguenti conclusioni “
1. accertare e dichiarare l'insussistenza delle condizioni di cui all'art. 633 e ss. c.p.c.,
e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto”.
Con comparsa depositata in data 15.9.2022 si costituiva l'opposta che instava per il rigetto dell'opposizione. Con comparsa di intervento del 22.07.2024 si costituiva nel presente giudizio quale mandataria di ed dando atto CP_7 Controparte_2 Controparte_1 della intervenuta cartolarizzazione della posizione, chiedendo l'estromissione di Controparte_4 ai sensi dell'art. 111, comma 3, c.p.c. e facendo proprie tutte le domande, eccezioni, difese,
[...]
istanze e conclusioni già formulate da e contenute in tutti i relativi atti di Controparte_4
causa.
Con provvedimento del 5.11.2024 il G.I. assegnava la causa in decisione.
2. Dalla documentazione versata in atti la vicenda a base della presente controversi si può riassumere nel modo seguente.
Con contratto di locazione finanziaria LS 858137 (oggi di CP_5 Controparte_4 seguito anche “UCL”) ha concesso in locazione finanziaria alla la fornitura di CP_6
una apparecchiatura diagnostica per tomografia assiale computerizzata - venduta dalla Toshiba S.r.l.
- alle condizioni di pagamento dettagliatamente indicate nel suindicato contratto. Il bene è stato regolarmente consegnato all'utilizzatrice, come da verbale di consegna e collaudo.
Con contratto di locazione finanziaria LS 812247 (oggi ha CP_5 Controparte_4
concesso in locazione finanziaria alla la fornitura di una culla termica per CP_6
neonati - venduta dalla Datex-Ohmeda S.p.a. - alle condizioni di pagamento dettagliatamente indicate nel su indicato contratto. Anche in tal caso il bene è stato consegnato all'utilizzatrice, come da verbale di consegna e collaudo.
In ragione dell'inadempimento dell' (oggi incorporata in ) rispetto agli CP_6 Parte_2
obblighi di pagamento previsti dai suddetti contratti di locazione finanziaria, Controparte_4
otteneva dal Tribunale di Milano, in data 30.05.2008, una prima ingiunzione di pagamento per l'importo di €721.106,51 in forza della quale ha promosso procedura esecutiva presso terzi in danno della , nelle more dichiarata estinta con delibera 505 del 20 Marzo 2009 e riorganizzata Parte_2
in pari data con delibera 559.
2 In ragione di ulteriori inadempimenti dell'utilizzatrice - sempre in relazione al pagamento dei canoni previsti dai due contratti di locazione finanziaria - ha ottenuto dal Controparte_4
Tribunale di Milano, in data 17.03.2011, una seconda ingiunzione di pagamento per l'importo di
€275.496,11 divenuta esecutiva per mancanza di opposizione il 19.07.2011 in forza della quale è stato notificato un secondo pignoramento presso terzi alla banca tesoriera.
In data 30.08.2017, in presenza di ulteriore esposizione debitoria della , Parte_2 [...]
ha aderito ad un bando di accordo proposto ai creditori della , indicando CP_4 Parte_2
nel dettaglio il proprio credito. ha omesso di versare qualsiasi importo. Parte_2
Risulta, pertanto, che alla data dell'introduzione del giudizio, il credito vantato da
[...]
nei confronti della , decurtato l'importo di cui al decreto ingiuntivo CP_4 Parte_2 del 17.03.2011, ammonta ad €439.746,14 (oltre interessi dalla data degli allegati estratti conto al saldo) di cui:
- Euro 8.897,00 in riferimento al contratto n. LS812247;
- Euro 430.849,14 in riferimento al contratto n. LS858137 oltre interessi dalla data degli allegati estratti conto al saldo.
3. Tanto premesso in punto di fatto, in punto di diritto va osservato che il giudizio di opposizione rappresenta uno sviluppo, anche se meramente eventuale, della fase monitoria, e devolve al giudice il completo esame del rapporto giuridico controverso, con la conseguenza che l'oggetto di tale giudizio non è affatto limitato al controllo di validità o merito del decreto ingiuntivo, ma involge il merito e, cioè, la fondatezza della pretesa azionata dal creditore fin dal ricorso.
Sul piano sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore che ha richiesto l'ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova, incombe sul medesimo l'onere di provare l'esistenza del credito, mentre spetta invece all'opponente quello di provarne i fatti estintivi, modificativi o impeditivi (e ciò in
Per l'appunto, in conformità a quanto statuito dalla Suprema Corte, l'onere della prova, ai sensi dell'art. 1218 c.c., subisce un'inversione in modo tale che: “In tema di prova dell'inadempimento, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per
l'adempimento deve solo provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo, modificativo o impeditivo dell'altrui pretesa” (Cass. civ. SS. UU. n.13533/2001).
Detta regola va applicata all'ipotesi di mancato pagamento dei canoni di leasing. In tal caso il creditore può far valere in giudizio il credito vantato allegando l'inadempimento del debitore alle
3 scadenze prefissate, restando onere di quest'ultimo dimostrare di avere adempiuto (Cass.
19.02.2018 n. 3949).
4. L'opposta ha ottemperato all'onere della prova si su sé gravante mediante la produzione in giudizio dei contratti sottoscritti dalle parti, corredati dal relativo piano di ammortamento, con l'indicazione dei canoni periodici pattuiti, integrati da altra documentazione e, in particolare, del riconoscimento del debito da parte della stessa che ha proposto a CP_6 Controparte_4
di aderire al bando per la regolamentazione convenzionale delle modalità di rimborso del debito.
L non ha fornito prova di fatti estintivi del credito azionato. L'opponente, infatti, ha Parte_2
solo genericamente contestato la suddetta ricostruzione che trova riscontro nella documentazione versata in atti con monitorio e nel corso della presente opposizione. In particolare, i due contratti, che hanno originato il credito, non sono contestati e risultano depositati in atti, né l' ha Parte_2
negato di aver interrotto i pagamenti dei canoni del contratto di leasing.
5. L'opposta ha, inoltre, eccepito la prescrizione del credito vantato dall'opposta sul presupposto dell'applicazione della prescrizione quinquennale.
Detta eccezione non merita accogliento. In realtà, al credito relativo ai canoni di locazione finanziaria e gli oneri connessi è applicabile il termine di prescrizione decennale previsto dall'art. 2946 c.c. e non quello quinquennale previsto dall'art. 2948 n. 3) c.c.: la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, nn. 3 e 4, cod. civ., concernente, tra le altre ipotesi, il corrispettivo delle locazioni, riguarda prestazioni che maturano con il decorso del tempo e che, pertanto, divengono esigibili solo alle scadenze convenute, giacché costituiscono il corrispettivo della controprestazione resa per i periodi ai quali i singoli pagamenti si riferiscono;
detta prescrizione si giustifica, quindi, sia in ragione della continuità del rapporto che richiede e consente un accertamento in tempi relativamente brevi dell'avvenuta esecuzione delle singole prestazioni, sia perché l'eventuale prescrizione di una singola prestazione non pregiudica il diritto all'adempimento delle rimanenti, per le quali la prescrizione non sia compiuta. Ne consegue, pertanto, che, là dove il corrispettivo contrattuale sia solo apparentemente periodico, nel senso che esso consiste in una prestazione unitaria, pur eseguibile frazionatamente nel tempo (come nel caso dedotto nella fattispecie di contratto di “leasing”, in cui è dilazionata l'esigibilità delle singole rate del finanziamento, ma l'utilizzatore è tenuto a restituirne l'intero, essendo unitaria la prestazione che egli si impegna ad eseguire) il termine di prescrizione è quello decennale, applicabile in genere alle azioni contrattuali e, segnatamente, a quelle di adempimento o di responsabilità (cfr. Cass. 2086/2008).
L'opposizione, pertanto, non merita accoglimento.
4 6. In ragione della natura documentale e della serialità delle questioni trattate, le spese giudiziali vanno liquidate ai minimi e tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria e con attribuzione al difensore antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Antonio Ansalone, definitivamente pronunziando sulle domande proposte nell'ambito del giudizio n. 4032/22 R.G., così provvede:
1. rigetta l'opposizione e per l'effetto dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo opposto;
2. condanna parte opposta al pagamento in favore di parte opponente delle spese di lite che vengono liquidate in € 700,00 per esborsi ed € 6.023,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Giancarlo
Catavello.
Salerno, 3 marzo 2025
Il Giudice
Dott. Antonio Ansalone
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona del
Giudice dott. Antonio Ansalone, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 4032/2022 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 778/2022 (rg. 2442/2022), emesso in data 22.03.2022, notificato in data 30/03/2022 e vertente
TRA
IN PERSONA DEL LEGALE Parte_1
RAPPRESENTANTE PRO-TEMPORE, rappresentata e difesa dall'avv. Claudia Vuolo;
OPPONENTE
E ed (e, per esse, , Controparte_1 Controparte_2 CP_3 rappresentate e difese dall'avv. Giancarlo Catavello;
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note ex art. 127-ter c.p.c.
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con decreto ingiuntivo n. 778/2022 (rg. 2442/2022), emesso in data 22.03.2022, notificato in data 30/03/2022, il Tribunale di Salerno, accogliendo il ricorso presentato da Controparte_4
(già ), in persona del legale rapp.te p.t., con sede legale in Milano ha ingiunto
[...] CP_5 all' di pagare in favore della ricorrente la somma di €439.746,14, oltre interessi Parte_2
richiesti fino al saldo, nonché spese e competenze della procedura monitoria. Il credito vantato dalla ricorrente traeva origine da un contratto di locazione finanziaria (LS 858137) intercorso tra CP_5
oggi e la concernente la fornitura di una
[...] Controparte_4 CP_6
apparecchiatura diagnostica per tomografia assiale computerizzata, venduta dalla Toshiba S.r.l., nonché da altro analogo contratto (LS 812247) avente ad oggetto una culla termica per neonati, venduta dalla Datex-Ohmeda S.p.a.. Deduceva la ricorrente che entrambi i beni erano stati
1 regolarmente consegnati e che la si era resa inadempiente rispetto agli obblighi di CP_6
pagamento assunti.
Con atto di citazione, notificato a mezzo pec in data 03.05.2022, l' ha proposto formale Parte_2
opposizione al suddetto decreto fondata sui seguenti motivi: 1) insussistenza delle condizioni di cui all'art. 633 c.p.c.; 2) Carenza di prova in ordine alla legittimazione ad agire della opposta;
3)
Prescrizione totale/parziale dei crediti ingiunti. L'opponente, quindi, rassegnava le seguenti conclusioni “
1. accertare e dichiarare l'insussistenza delle condizioni di cui all'art. 633 e ss. c.p.c.,
e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto”.
Con comparsa depositata in data 15.9.2022 si costituiva l'opposta che instava per il rigetto dell'opposizione. Con comparsa di intervento del 22.07.2024 si costituiva nel presente giudizio quale mandataria di ed dando atto CP_7 Controparte_2 Controparte_1 della intervenuta cartolarizzazione della posizione, chiedendo l'estromissione di Controparte_4 ai sensi dell'art. 111, comma 3, c.p.c. e facendo proprie tutte le domande, eccezioni, difese,
[...]
istanze e conclusioni già formulate da e contenute in tutti i relativi atti di Controparte_4
causa.
Con provvedimento del 5.11.2024 il G.I. assegnava la causa in decisione.
2. Dalla documentazione versata in atti la vicenda a base della presente controversi si può riassumere nel modo seguente.
Con contratto di locazione finanziaria LS 858137 (oggi di CP_5 Controparte_4 seguito anche “UCL”) ha concesso in locazione finanziaria alla la fornitura di CP_6
una apparecchiatura diagnostica per tomografia assiale computerizzata - venduta dalla Toshiba S.r.l.
- alle condizioni di pagamento dettagliatamente indicate nel suindicato contratto. Il bene è stato regolarmente consegnato all'utilizzatrice, come da verbale di consegna e collaudo.
Con contratto di locazione finanziaria LS 812247 (oggi ha CP_5 Controparte_4
concesso in locazione finanziaria alla la fornitura di una culla termica per CP_6
neonati - venduta dalla Datex-Ohmeda S.p.a. - alle condizioni di pagamento dettagliatamente indicate nel su indicato contratto. Anche in tal caso il bene è stato consegnato all'utilizzatrice, come da verbale di consegna e collaudo.
In ragione dell'inadempimento dell' (oggi incorporata in ) rispetto agli CP_6 Parte_2
obblighi di pagamento previsti dai suddetti contratti di locazione finanziaria, Controparte_4
otteneva dal Tribunale di Milano, in data 30.05.2008, una prima ingiunzione di pagamento per l'importo di €721.106,51 in forza della quale ha promosso procedura esecutiva presso terzi in danno della , nelle more dichiarata estinta con delibera 505 del 20 Marzo 2009 e riorganizzata Parte_2
in pari data con delibera 559.
2 In ragione di ulteriori inadempimenti dell'utilizzatrice - sempre in relazione al pagamento dei canoni previsti dai due contratti di locazione finanziaria - ha ottenuto dal Controparte_4
Tribunale di Milano, in data 17.03.2011, una seconda ingiunzione di pagamento per l'importo di
€275.496,11 divenuta esecutiva per mancanza di opposizione il 19.07.2011 in forza della quale è stato notificato un secondo pignoramento presso terzi alla banca tesoriera.
In data 30.08.2017, in presenza di ulteriore esposizione debitoria della , Parte_2 [...]
ha aderito ad un bando di accordo proposto ai creditori della , indicando CP_4 Parte_2
nel dettaglio il proprio credito. ha omesso di versare qualsiasi importo. Parte_2
Risulta, pertanto, che alla data dell'introduzione del giudizio, il credito vantato da
[...]
nei confronti della , decurtato l'importo di cui al decreto ingiuntivo CP_4 Parte_2 del 17.03.2011, ammonta ad €439.746,14 (oltre interessi dalla data degli allegati estratti conto al saldo) di cui:
- Euro 8.897,00 in riferimento al contratto n. LS812247;
- Euro 430.849,14 in riferimento al contratto n. LS858137 oltre interessi dalla data degli allegati estratti conto al saldo.
3. Tanto premesso in punto di fatto, in punto di diritto va osservato che il giudizio di opposizione rappresenta uno sviluppo, anche se meramente eventuale, della fase monitoria, e devolve al giudice il completo esame del rapporto giuridico controverso, con la conseguenza che l'oggetto di tale giudizio non è affatto limitato al controllo di validità o merito del decreto ingiuntivo, ma involge il merito e, cioè, la fondatezza della pretesa azionata dal creditore fin dal ricorso.
Sul piano sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore che ha richiesto l'ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova, incombe sul medesimo l'onere di provare l'esistenza del credito, mentre spetta invece all'opponente quello di provarne i fatti estintivi, modificativi o impeditivi (e ciò in
Per l'appunto, in conformità a quanto statuito dalla Suprema Corte, l'onere della prova, ai sensi dell'art. 1218 c.c., subisce un'inversione in modo tale che: “In tema di prova dell'inadempimento, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per
l'adempimento deve solo provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo, modificativo o impeditivo dell'altrui pretesa” (Cass. civ. SS. UU. n.13533/2001).
Detta regola va applicata all'ipotesi di mancato pagamento dei canoni di leasing. In tal caso il creditore può far valere in giudizio il credito vantato allegando l'inadempimento del debitore alle
3 scadenze prefissate, restando onere di quest'ultimo dimostrare di avere adempiuto (Cass.
19.02.2018 n. 3949).
4. L'opposta ha ottemperato all'onere della prova si su sé gravante mediante la produzione in giudizio dei contratti sottoscritti dalle parti, corredati dal relativo piano di ammortamento, con l'indicazione dei canoni periodici pattuiti, integrati da altra documentazione e, in particolare, del riconoscimento del debito da parte della stessa che ha proposto a CP_6 Controparte_4
di aderire al bando per la regolamentazione convenzionale delle modalità di rimborso del debito.
L non ha fornito prova di fatti estintivi del credito azionato. L'opponente, infatti, ha Parte_2
solo genericamente contestato la suddetta ricostruzione che trova riscontro nella documentazione versata in atti con monitorio e nel corso della presente opposizione. In particolare, i due contratti, che hanno originato il credito, non sono contestati e risultano depositati in atti, né l' ha Parte_2
negato di aver interrotto i pagamenti dei canoni del contratto di leasing.
5. L'opposta ha, inoltre, eccepito la prescrizione del credito vantato dall'opposta sul presupposto dell'applicazione della prescrizione quinquennale.
Detta eccezione non merita accogliento. In realtà, al credito relativo ai canoni di locazione finanziaria e gli oneri connessi è applicabile il termine di prescrizione decennale previsto dall'art. 2946 c.c. e non quello quinquennale previsto dall'art. 2948 n. 3) c.c.: la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, nn. 3 e 4, cod. civ., concernente, tra le altre ipotesi, il corrispettivo delle locazioni, riguarda prestazioni che maturano con il decorso del tempo e che, pertanto, divengono esigibili solo alle scadenze convenute, giacché costituiscono il corrispettivo della controprestazione resa per i periodi ai quali i singoli pagamenti si riferiscono;
detta prescrizione si giustifica, quindi, sia in ragione della continuità del rapporto che richiede e consente un accertamento in tempi relativamente brevi dell'avvenuta esecuzione delle singole prestazioni, sia perché l'eventuale prescrizione di una singola prestazione non pregiudica il diritto all'adempimento delle rimanenti, per le quali la prescrizione non sia compiuta. Ne consegue, pertanto, che, là dove il corrispettivo contrattuale sia solo apparentemente periodico, nel senso che esso consiste in una prestazione unitaria, pur eseguibile frazionatamente nel tempo (come nel caso dedotto nella fattispecie di contratto di “leasing”, in cui è dilazionata l'esigibilità delle singole rate del finanziamento, ma l'utilizzatore è tenuto a restituirne l'intero, essendo unitaria la prestazione che egli si impegna ad eseguire) il termine di prescrizione è quello decennale, applicabile in genere alle azioni contrattuali e, segnatamente, a quelle di adempimento o di responsabilità (cfr. Cass. 2086/2008).
L'opposizione, pertanto, non merita accoglimento.
4 6. In ragione della natura documentale e della serialità delle questioni trattate, le spese giudiziali vanno liquidate ai minimi e tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria e con attribuzione al difensore antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Antonio Ansalone, definitivamente pronunziando sulle domande proposte nell'ambito del giudizio n. 4032/22 R.G., così provvede:
1. rigetta l'opposizione e per l'effetto dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo opposto;
2. condanna parte opposta al pagamento in favore di parte opponente delle spese di lite che vengono liquidate in € 700,00 per esborsi ed € 6.023,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Giancarlo
Catavello.
Salerno, 3 marzo 2025
Il Giudice
Dott. Antonio Ansalone
5