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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 21/07/2025, n. 853 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 853 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Agrigento Sezione Civile La Dott.ssa Barbara Cordaro, in funzione di Giudice Onorario presso il Tribunale di Agrigento,
Sezione Civile, ha emesso e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 113 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2020, promossa
DA
il signor nato ad [...] il [...] e residente a [...]Parte_1
(AG), nella via Pini snc, Trav. 1, C.F. , elettivamente domiciliato, ai CodiceFiscale_1 fini del presente giudizio, ad Agrigento, nella via Mazzini n. 44bis, presso lo studio dell'Avv.
Olindo Di Francesco, che lo rappresenta e difende giusta procura allegata agli atti di lite,
- ricorrente/opponente -
CONTRO
1) il già Controparte_1
, in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, elettivamente domiciliato, ai fini del presente giudizio, a Trani, nella via
Montegrappa n. 2, presso lo studio dell'Avv. Silvio Baldassarre, dal quale è rappresentato e difeso per procura allegata agli atti di lite,
- resistente/opposto -
2) l , in persona del suo procuratore speciale e legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, con sede a Roma, nella via Giuseppe Grezar n. 14, che, in forza dell'art. 1 del D. L. n. 193/2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 225/2016, dall'1/07/2017 è subentrata a titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, di elettivamente domiciliata, ai fini del presente Controparte_3
1 giudizio, ad Agrigento, nella via Esseneto n. 74, presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Cuntreri, che la rappresenta e difende in forza di procura speciale rilasciata in calce alla comparsa di costituzione nel processo riassunto depositata il 21/02/2025, nonché di lettera di conferimento di incarico numero pratica agenda legale 29120244350 del 17/01/2025,
- resistente/opposta -
Oggetto: Opposizione a cartella di pagamento.
Conclusioni per il ricorrente/opponente: come all'udienza di discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. dell'8 Luglio 2025, riportandosi a quelle formulate in seno al ricorso in opposizione all'esecuzione introduttivo del presente giudizio, cui interamente si rinvia.
Conclusioni per il Controparte_1
[...] come all'udienza di discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. dell'8 Luglio 2025, riportandosi a quelle formulate nella comparsa di costituzione e risposta depositata il 28 Aprile 2020, alle quali integralmente si rimanda.
Conclusioni per l' : Controparte_2 come all'udienza di discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. dell'8 Luglio 2025, riportandosi a quelle formulate nella memoria di costituzione depositata il 29 Maggio 2020, cui interamente si rinvia.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1.- In fatto. Con ricorso depositato il 14 Gennaio 2020, notificato a mezzo pec il 29
Gennaio 2020 unitamente al decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, il signor proponeva opposizione avverso la cartella di pagamento n. Parte_1
29120190009007500002, notificatagli per posta il 21 Novembre 2019 dalla Controparte_3
agente della riscossione per la Provincia di Agrigento, che l'aveva emessa a seguito di
[...] iscrizione a ruolo compiuta dalla Controparte_1
Esponendo che, per il tramite di tale atto gli era stata richiesta la corresponsione della complessiva somma di € 4.714,83, di cui € 4.447,95 che quest'ultima aveva versato a favore di a seguito dell'escussione della garanzia prestata ai sensi della legge n. 662/1996 con CP_4 riguardo al mutuo agevolato imprese di € 43.200,00, concesso il 2 Dicembre 2014 alla
[...]
rispetto a cui aveva prestato fideiussione, e il restante importo a titolo di interessi Parte_2
e di oneri di riscossione. All'uopo il ricorrente eccepiva la nullità, l'illegittimità e l'inefficacia
2 della citata cartella di pagamento perché inficiata da una serie di vizi di natura formale.
Obiettando l'inesistenza del titolo esecutivo legittimante la pretesa creditoria con essa azionata.
Denunciava, inoltre, sia il difetto di motivazione del suddetto atto, in spregio al disposto dell'art. 3 della legge n. 241/1990; sia l'insussistenza della violazione contestatagli, poiché fondata su presupposti non esistenti, e/o non provati. Pertanto, con il ricorso in limine indicato chiedeva al
Tribunale di Agrigento, preliminarmente, di sospendere l'esecutorietà della cennata cartella di pagamento. Indi, di dichiararla nulla, inefficace e illegittima. In subordine, di dichiarare, in primis, prescritti, non dovuti e non dimostrati gli ammontari rivendicati dalle parti resistenti e, comunque, l'insussistenza della pretesa creditoria in parola. In ogni caso, non esistente l'inadempienza genericamente menzionata nell'atto in questione e non commesse le infrazioni dal medesimo presupposte, annullandolo, e/o revocandolo.
La in persona dell'amministratore Controparte_1 delegato e legale rappresentante, si costituiva nel presente giudizio depositando il 28 Aprile
2020 il proprio fascicolo con la comparsa di risposta. In tale scritto difensivo eccepiva l'inammissibilità e l'improcedibilità dell'opposizione in esame relativamente alle asserite irregolarità di natura formale che viziavano la enunciata cartella di pagamento. Ciò in quanto, avrebbero dovuto essere fatte valere con il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi, da proporsi entro il termine perentorio di venti giorni stabilito dall'art. 617, I comma, c.p.c.
Evidenziando che, nella fattispecie non era stato rispettato dall'opponente, stante che l'atto opposto gli era stato notificato il 21 Novembre 2019, mentre il nominato ricorso era stato depositato il 14 Gennaio 2020, allorché era ampiamente scaduto. La prefata società obiettava, poi, non solo la rispettiva carenza di legittimazione passiva rispetto ai vizi di forma della ricordata cartella di pagamento;
ma, anche, la loro infondatezza. Con riguardo al merito della controversia rilevava che, la normativa di riferimento era la legge n. 662/1996, nonché che, in virtù di convenzione stipulata con il Ministero dello Sviluppo Economico, svolgeva attività di gestione del Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese istituito ai sensi dell'art. 2, comma 100, lett. a), della stessa, con lo scopo di assicurare garanzia pubblica ai finanziamenti concessi alle medesime da parte delle banche o degli istituti finanziatori. Deducendo, innanzitutto, che a seguito della liquidazione da parte del ricordato Fondo di Garanzia in favore di che aveva concesso alla il richiamato mutuo agevolato CP_4 Parte_2 imprese, della somma garantita pari a euro 4.444,99, essa opposta aveva acquisito il diritto di rivalersi sulla beneficiaria finale per l'importo versato, con surroga ex lege in tutti i diritti
3 spettanti al soggetto finanziatore, in relazione alle eventuali altre garanzie reali e personali. In secondo luogo che, che per il recupero del credito in dibattito per conto del Fondo di Garanzia di cui sopra, come previsto dall'art. 9, V comma, del D. Lgs. n. 123 del 31 Marzo 1998, era stata applicata la procedura esattoriale prevista dall'art. 67 del D.P.R. n. 43/1988, così come sostituito dall'art. 17 del D. Lgs. n. 46/1999, previa formazione del ruolo e sua trasmissione alla in qualità di agente della riscossione per la Provincia di Agrigento. Controparte_3
In terz'ordine che, unitamente alla richiesta di attivazione del citato Fondo di Garanzia del 13
Novembre 2018 le aveva inviato, tra l'altro, la copia dei contratti con cui l'istante e CP_4 il signor si erano costituiti fideiussori della predetta società a garanzia delle CP_5 obbligazioni derivanti dal cennato mutuo agevolato imprese. La menzionata resistente affermava, inoltre, che, contrariamente a quanto denunciato sul punto da per Parte_1 effetto del disposto dell'art. 9, V comma, del D. Lgs. n. 123/1998, il credito derivante dal finanziamento erogato e rimasto inadempiuto costituiva il titolo per l'iscrizione a ruolo ai fini dell'instaurazione del procedimento di riscossione esattoriale. Il che, a sua detta, si spiegava tenendo conto che, il rapporto che intratteneva, quale gestore del Fondo di Garanzia in discorso, con la e i suoi coobbligati aveva natura pubblicistica, essendo fondato Parte_2 sull'intervento agevolato accordato e sulla enunciata surroga legale di cui all'art. 2, IV comma, del D.M. del 20 Giugno 2005. Sulla base di tali argomentazioni domandava all'adita autorità giudiziaria, in via preliminare, sia di rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della nominata cartella di pagamento;
sia di dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione in discussione e il proprio difetto di legittimazione passiva per i motivi su illustrati. Nel merito, di rigettare qualsiasi richiesta avanzata dal ricorrente nei rispettivi confronti, essendo destituita di fondamento.
Anche la , Agente della Riscossione per la Provincia di Controparte_3
Agrigento, in persona del legale rappresentante pro tempore, si costituiva nel procedimento de quo depositando il 29 Maggio 2020 il suo fascicolo con la memoria difensiva. Nell'ambito di tale scritto prendeva posizione relativamente alle varie argomentazioni articolate dall'opponente per giustificarne l'instaurazione. In forza delle ragioni spiegate chiedeva al
Tribunale di Agrigento, preliminarmente, di rigettare la ricordata istanza di sospensione.
Quindi, di dichiarare inammissibili tutte le eccezioni e le domande formulate dall'istante concernenti il merito della pretesa creditoria in discussione per il proprio difetto di legittimazione passiva. In subordine, di autorizzarla a chiamare in causa la
[...]
[...] in qualità di ente impositore. In ogni caso, di Controparte_6
rigettare le richieste proposte dal signor nei rispettivi riguardi, essendo Parte_1 infondate in fatto e in diritto e non provate, dichiarando valida la relativa notificazione e pienamente legittimo ed efficace l'atto impugnato, emesso da essa resistente.
Con ordinanza adottata il 22 Luglio 2020 il Giudice Onorario designato alla trattazione della lite rigettava la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della richiamata cartella di pagamento, reiterata dal legale del ricorrente nel corso dell'udienza celebrata in pari data. La contesa veniva istruita sulla scorta della documentazione allegata dalle parti nei loro fascicoli.
Mediante provvedimento emesso all'esito della camera di consiglio in cui si era ritirato in quella del 24 Settembre 2024, l'adita autorità giudiziaria, rilevato, da un lato, che il difensore dell'agente riscossore aveva rinunciato al mandato conferitogli, cancellandosi dall'albo degli avvocati in cui era iscritto, per espletare la funzione di cancelliere presso il Tribunale di
Agrigento; dall'altro, che per la citata parte processuale non si era costituto un nuovo procuratore, dichiarava interrotto il giudizio.
L'opponente lo riassumeva depositando il successivo 12 Ottobre 2024 apposito ricorso.
Con ordinanza adottata il 17 Dicembre 2024, tenuto conto che non aveva fornito la prova di avere notificato l'anzidetto atto alle controparti unitamente a una copia del decreto di fissazione dell'udienza celebrata in tale giorno, il Giudice assegnava all'istante un nuovo termine perentorio entro cui farlo. Questi vi procedeva notificando alle resistenti tale provvedimento, insieme a una copia del ricorso per la riassunzione del processo interrotto, a mezzo pec inviata il 27 Dicembre 2024.
Nelle more, il 10 Dicembre 2024 il Controparte_1
(già , in
[...] Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, depositava la propria comparsa di costituzione nel processo interrotto, nella quale reiterava le obiezioni e le domande spiegate in quella su indicata.
Pure l' , in persona del suo procuratore speciale e legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, che ai sensi dell'art. 1 del D. L. n. 193/2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 225/2016, dall'1 Luglio 2017 era subentrata a titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, di si costituiva Controparte_3 nel procedimento de quo depositando il 21 Febbraio 2025 apposita comparsa, nella quale riproponeva le contestazioni e le conclusioni dedotte nella cennata memoria.
5 Durante l'udienza dell'8 Luglio 2025, dopo che i procuratori delle parti avevano discusso la causa oralmente ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. come in epigrafe, con provvedimento emesso all'esito della camera di consiglio nella quale si era ritirata, tenuto conto della complessità della materia oggetto del contendere l'adita autorità giudiziaria revocava l'ordinanza adottata l'11 Marzo 2025, con cui ne aveva disposto il rinvio per tale attività, assumendola in decisione senza la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2.- In diritto. L'opposizione proposta con il ricorso introduttivo del presente giudizio avverso la cartella di pagamento n. 29120190009007500002 non è giuridicamente legittima e fondata con riguardo ai vari motivi sviluppati dal ricorrente per suffragarla. Sicché, merita di essere rigettata per quanto di ragione.
Allo scopo di corroborare la decisione della vertenza processuale che ci occupa nel senso testé anticipato bisogna prendere le mosse dall'esame della prima eccezione sollevata, in linea preliminare, dal Controparte_1
(già , in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, nella comparsa di costituzione e risposta depositata il 28 Aprile
2020. Per il suo tramite obietta, in estrema sintesi, l'inammissibilità e l'improcedibilità dell'opposizione proposta dal signor avverso il menzionato atto relativamente Parte_1 alle asserite irregolarità di natura formale che lo viziano. Sostenendo che, avrebbero dovuto essere fatte valere con il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi, da proporsi entro il termine perentorio di venti giorni prescritto dall'art. 617, I comma, c.p.c. In proposito il prefato resistente evidenzia che, nel caso di specie quest'ultimo non è stato rispettato dall'opponente, dato che la cartella di pagamento oggetto del contendere gli è stata notificata il 21 Novembre
2019, mentre il ricorso con cui ha incoato la contesa è stato depositato il 14 Gennaio 2020, quando era ampiamente scaduto. Invero, con riferimento alle doglianze dedotte dal ricorrente per contrastare l'atto in parola ai punti 1), 2) e 4) dell'enunciato scritto quella qui analizzata si configura come una opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. A conferma della correttezza di questa constatazione depongono i principi, ormai pacifici e consolidati, elaborati dalla Suprema Corte di Cassazione, applicabili pure all'ipotesi che ci occupa. In virtù di essi si riconosce che, la cartella di pagamento, ovvero l'intimazione di pagamento, di cui rispettivamente agli artt. 20 e 25 del D.P.R. n. 602/1973, notificate all'obbligato, “hanno funzione assimilabile al precetto di cui all'art. 480 c.p.c., preannunciando esse l'azione esecutiva cd. esattoriale, e le relative contestazioni vanno proposte dinanzi al giudice
6 ordinario, nelle forme e nei termini di cui agli artt. 615 e 617 c.p.c.” (cfr.: Cass., Sez. V,
11/03/2021 n. 6833). Affermandosi, altresì, che: “In tema di opposizione a cartella esattoriale, ove siano dedotti vizi formali - omessa notifica dell'invito al pagamento, carenza di motivazione, mancata indicazione dell'autorità giudiziaria competente - la relativa impugnativa deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi (……)” (cfr.: Cass.,
Sez. 6 - 2, ordinanza n. 8402 del 4/04/2018). Ebbene, attraverso le argomentazioni articolate ai punti 1), 2) e 4) del nominato ricorso l'odierno istante ha denunciato, innanzitutto, che la notificazione dell'atto impugnato non è stata preceduta da quella della comunicazione di revoca della concessione in questione. In secondo luogo che, la ricordata cartella di pagamento, per un verso, non contiene la causale del credito in dibattito, gli importi addebitati ripartiti tra quota capitale, sanzioni e interessi, e non è sottoscritta dal responsabile dell'ufficio che la ha emessa, di cui non sono indicate le generalità; per un altro, è carente di motivazione in spregio al disposto dell'art. 3 della legge n. 241/1990. In terz'ordine, l'inesistenza della notifica di tale atto per violazione dell'art. 148 c.p.c. e dell'art. 1 della legge n. 890/1992. In buona sostanza, con le contestazioni appena riportate si fanno valere vizi formali inficianti la richiamata cartella di pagamento. Se così è, allora, rappresentando, in questa particolare ottica, un'opposizione agli atti esecutivi si configura, per come eccepito dalla citata società opposta, l'inammissibilità per tardività dell'azione esperita da Per suffragare questa conclusione bisogna Parte_1 ricordare che, ai sensi dell'art. 617 c.p.c.: “Le opposizioni relative alla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto si propongono, prima che sia iniziata l'esecuzione, davanti al giudice indicato nell'articolo 480 terzo comma, con atto di citazione da notificarsi nel termine perentorio di venti giorni dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto” (I comma).
“Le opposizioni di cui al comma precedente che sia stato impossibile proporre prima dell'inizio dell'esecuzione e quelle relative alla notificazione del titolo esecutivo e del precetto
e ai singoli atti di esecuzione si propongono con ricorso al giudice dell'esecuzione nel termine perentorio di venti giorni dal primo atto di esecuzione, se riguardano il titolo esecutivo o il precetto, oppure dal giorno in cui i singoli atti furono compiuti” (II comma).
Nel caso di specie, dopo essere stato raggiunto dalla notificazione della suddetta cartella di pagamento, eseguita per posta dall'allora agente della riscossione Controparte_3 per la Provincia di Agrigento, il 21 Novembre 2019, in virtù di quanto espressamente dichiarato nel cennato ricorso, l'opponente lo ha depositato e iscritto a ruolo il 14 Gennaio 2020, ossia quando il termine di venti giorni fissato dal I comma della menzionata norma codicistica era
7 già ampiamente maturato. Quindi, relativamente a motivi superiormente descritti l'opposizione de qua si palesa inammissibile, essendo stata introdotta tardivamente.
3.- Per quel che concerne, invece, le doglianze formulate dal ricorrente ai punti 3) e 5) dell'enunciato ricorso, quella proposta dal ricorrente integra una opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., poiché è finalizzata a contestare il diritto della controparte a procedere a esecuzione forzata. Per la sua introduzione non è stabilito nessun termine. Ciò posto, con la prima delle nominate argomentazioni l'istante ha lamentato l'inesistenza del titolo legittimante la pretesa creditoria fatta valere dalla Controparte_1
(ora con l'atto Controparte_1 controverso. Osservando che, le entrate patrimoniali che traggono origine da rapporti di natura privatistica per potere essere riscosse esigono un titolo esecutivo, propedeutico all'iscrizione a ruolo. Il signor asserisce essere indubbio che, le entrate gestite dalla ricordata Parte_1 banca per la riscossione esattoriale di somme dovute a seguito di escussione del Fondo di
Garanzia di cui alla legge n. 662/1996 costituiscono prelievi patrimoniali, fondati su una relazione negoziale di tipo privatistico. Sottolineando, al riguardo, che il contratto stipulato tra e la quale beneficiaria della richiamata garanzia, è un mutuo CP_4 Parte_2 chirografario disciplinato dalle norme codicistiche. L'opponente, dopo avere riportato il disposto dell'art. 21 del D. Lgs. n. 46/1999, eccepisce, innanzitutto, che nel caso, come quello in discussione, di riscossione di entrate di natura privatistica il ruolo esattoriale non assume la funzione di titolo esecutivo. In secondo luogo che, l'ente impositore è onerato alla precostituzione di quest'ultimo e, solo successivamente alla sua acquisizione, può formare il ruolo e fare notificare la cartella di pagamento, che ha natura esclusiva di precetto. Ragion per cui, secondo il ricorrente, in assenza di un valido titolo esecutivo, idoneo a sorreggere l'iscrizione a ruolo, il credito oggetto del contendere non può dirsi accertato. Di conseguenza,
l'atto impugnato va annullato. La disamina di tale motivo di opposizione deve essere necessariamente preceduta da un rapido riferimento alla normativa che disciplina la materia controversa. Ebbene, al fine di agevolare l'accesso al credito da parte delle piccole e medie imprese, la legge n. 662/1996 ha istituto un Fondo di Garanzia. Esso consente, per un verso, all'istituto di credito erogante il finanziamento, a fronte dell'inadempimento del debitore, di escutere direttamente il Fondo stesso per l'intero importo garantito;
per un altro, per converso, all'ente che lo gestisce che, nell'effettuare il pagamento, acquisisce, ai sensi dell'art. 1203 c.c., il diritto a rivalersi sulle imprese inadempienti per le somme corrisposte ex art. 2, IV comma,
8 del D.M. del 20 Giugno 2005, di avvalersi, nello svolgimento delle procedure di recupero della posizione creditoria, di quella esattoriale di cui all'art. 67 del D.P.R. n. 43/1988, come sostituita dall'art. 17 del D. Lgs. n. 46/1999. Il che è previsto, oltre che dal citato art. 2, IV comma, del
D.M. del 20 Giugno 2005, dall'art. 9, V comma, del D. Lgs. n. 123/1998, nonché dall'art. 8bis del D. L. n. 3/2015, introdotto dall'art. 1, I comma, della legge di conversione n. 33/2015. Tale ultima norma, avente a oggetto il potenziamento del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese, prescrive, al suo III comma, che: “Il diritto alla restituzione, nei confronti del beneficiario finale e dei terzi prestatori di garanzie, delle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre
1996, n. 662, costituisce credito privilegiato e prevale su ogni altro diritto di prelazione, da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751bis del codice civile, fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi. La costituzione e l'efficacia del privilegio non sono subordinate al consenso delle parti.
Al recupero del predetto credito si procede mediante iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo
17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e successive modificazioni”.
3.1.- Prendendo le mosse dalla superiore premessa, deve in questa sede ritenersi che, la doglianza sviluppata dal signor al punto 3) del ricorso introduttivo della causa Parte_1
è giuridicamente illegittima e infondata, e, quindi, insuscettibile di accoglimento. Per fugare il campo da possibili dubbi in merito è opportuno chiarire che, è utilizzabile la riscossione mediante iscrizione a ruolo nei confronti dell'odierno istante nella sua qualità di fideiussore della e non di diretto beneficiario del mutuo agevolato imprese, a essa Parte_2 concesso da il 2 Dicembre 2014 per la somma di € 43.200,00, garantito dal Fondo di CP_4
Garanzia per le piccole e medie Imprese ai sensi dell'art. 2, comma 100, lett. a), della legge n.
662/1996. Invero, il III comma del cennato art. 8bis del D. L. n. 3/2015, convertito dalla legge n. 33/2015, prevede espressamente che, la procedura di riscossione mediante iscrizione a ruolo consente il recupero del credito nascente dal diritto di restituzione degli importi liquidati a titolo di perdite dal Fondo di Garanzia di cui alla menzionata legge n. 662/1996 nei riguardi non solo del beneficiario finale;
ma, anche, dei terzi prestatori di garanzie. Sicché, la
[...]
ora Controparte_1 Controparte_1 ha correttamente proceduto alla riscossione tramite iscrizione
[...]
a ruolo nei confronti del ricorrente, in qualità di fideiussore della prefata società e, quindi, di terzo prestatore di garanzia ai sensi della enunciata norma con riferimento alla posizione
9 creditoria restitutoria dell'ammontare liquidato a dal nominato Fondo di Garanzia. CP_4
Con specifico riferimento all'inesistenza di titolo esecutivo legittimante quest'ultima, asserita dall'opponente, va osservato che, il ricordato art. 8bis del D. L. n. 3/2015, convertito dalla legge n. 33/2015, dopo aver ribadito, con una disposizione solo ripetitiva e confermativa del regime già vigente (cfr., così: Cass. n. 14915/2019), il carattere privilegiato del credito restitutorio in commento verso sia il debitore principale, che i terzi prestatori di garanzia, aggiunge in modo generico e, dunque, senza distinguere tra i due richiamati soggetti che: “Al recupero del predetto credito si procede mediante iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo
26 febbraio 1999, n. 46, e successive modificazioni”. A ben guardare nel richiamare solo ed esclusivamente l'art. 17, e non anche l'art. 21 del D. Lgs. n. 46/1999, con riguardo anche alla categoria dei terzi prestatori di garanzia, il legislatore ha evidentemente voluto estendere in maniera integrale la disciplina che la prima di tali norme stabilisce per la riscossione mediante ruolo delle entrate di natura pubblicistica da essa previste. Invero, l'anzidetto art. 17 del D. Lgs.
n. 46/1999 non contempla, a differenza di quanto stabilito dal successivo art. 21, la formazione di un distinto titolo esecutivo. In effetti quest'ultimo prescrive che: “Salvo che sia diversamente disposto da particolari disposizioni di legge, e salvo, altresì, quanto stabilito dall'art. 24 per le entrate degli enti previdenziali, le entrate previste dall'articolo 17 aventi causa in rapporti di diritto privato sono iscritte a ruolo quando risultano da titolo avente efficacia esecutiva”. La norma in parola, quindi, in relazione alle entrate dei medesimi enti di cui al cennato art. 17 derivanti da rapporti di diritto privato, esige per il ricorso alla procedura di riscossione tramite iscrizione a ruolo la preesistenza di un autonomo titolo esecutivo. Però, l'art. 21 del D. Lgs. n.
46/1999, invocato dal signor per supportare il motivo di opposizione Parte_1 sottoposto a disamina, non è applicabile alle fideiussioni rilasciate a favore di finanziamenti e di mutui, come nella fattispecie, sono garantiti dal Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'art. 2, comma 100, lett. a), della legge n. 662/1996 in forza della previsione contenuta nell'art. 8bis del menzionato D. L. n. 3/2015, convertito dalla legge n. 33/2015.
Questa conclusione risulta essere confermata anche da quanto affermato dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 36513 del 29 Dicembre 2023. In seno a tale pronuncia essa ha, innanzitutto, ribadito il principio, già espresso nella precedente ordinanza n. 1005/2023, secondo cui: “In tema di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia pubblica, l'avvenuta escussione di quest'ultima nei confronti di CP_1
determina la surrogazione di detto garante nella posizione del garantito, con la
[...]
10 nascita di un diritto di natura privilegiata, non più volto al recupero del credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche alla disponibilità del fondo per le piccole e medie imprese, con conseguente legittimità della riscossione esattoriale ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 46 del 1999” (cfr.: Cass., Sez. III, ordinanza n. 1005 del 16/01/2023). La giurisprudenza di legittimità, pur non avendo enucleato alcun principio inerente al merito della questione posta dall'opponente al punto 3) dell'enunciato ricorso. Tuttavia, in riferimento a una ipotesi in cui la riscossione mediante iscrizione a ruolo è stata attivata nei confronti del fideiussore ha, comunque, avuto modo di riconoscere che: “correttamente, pertanto, la Corte territoriale ha affermato che “il D. Lgs. n.
46 del 1997, art. 9, comma 5, integra per l'appunto una diversa particolare disposizione di legge (riconfermata da ultimo dal D.L. n. 3 del 2015, art. 17)”, risultando richiamato solo del
D. Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, l'art. 17 (e non anche l'art. 21 dello stesso quanto ai “rapporti di diritto privato”), e che la procedura di recupero attuata dall'odierna controricorrente risulta rispettosa delle disposizioni normative dalla stessa richiamate” (cfr.: Cass. Civ., Sez.
III, 29/12/2023 n. 36513). Alla luce delle considerazioni che precedono, avvalorate dagli insegnamenti della Suprema Corte di Cassazione testé riportati, la doglianza in dibattito va rigettata.
4.- A una analoga valutazione di inaccoglibilità va incontro l'argomentazione formulata dall'opponente al punto 5) del nominato ricorso per prendere posizione contro la cartella di pagamento per cui è causa. Per il suo tramite contesta di non essere tenuto a restituire alcun contributo, essendo l'inadempimento imputatogli dalla Controparte_1
ora
[...] Controparte_1
basato su mere congetture non provate. Sostenendo che, l'agente della riscossione non
[...] ha eseguito nessun accertamento per appurare l'esistenza dei presupposti legittimanti la sussistenza di un rapporto fra esso istante e la ricordata banca. A prescindere dal fatto che,
l'allora non era tenuta a compiere la verifica di cui sopra, non Controparte_3 rientrando tale incombenza nel novero dei rispettivi compiti, per confutare la validità delle richiamate asserzioni è necessario rilevare alcune significative circostanze. Segnatamente, è dimostrato dalla documentazione versata agli atti del procedimento de quo che, il credito sotteso alla citata cartella di pagamento, notificata il 21 Novembre 2019, discende dalla concessione in data 2 Dicembre 2014 e dalla conseguente erogazione da parte della filiale di Porto Empedocle dell di un mutuo agevolato imprese di € 43.200,00 in favore della CP_4 Parte_3
[...]
[...] assistito sia dalla garanzia di portafoglio rilasciata dal Fondo Centrale di Garanzia D.M.
[...]
Ministero Sviluppo Economico 24 Aprile 2013, disciplinato dall'art. 2, comma 100, lett. a), della legge n. 662/1996; sia dalla fideiussione prestata, fra l'altro, dal ricorrente fino alla concorrenza dell'importo di € 117.000,00, sottoscrivendo apposita lettera il 19 Ottobre 2011.
Risulta, del pari, provato non solo che, a fronte dell'insolvenza della suddetta debitrice, l'istituto di credito mutuante il 13 Novembre 2018 ha chiesto al di Controparte_1 escutere, a prima richiesta, la garanzia del Fondo di Garanzia a favore delle piccole e medie imprese;
ma, al contempo, che l'allora Controparte_1 ha provveduto a erogarle l'ammontare di € 4.444,99, corrispondente all'80% di quanto dovuto.
Si configura, infine, innegabile che, poiché è rimasto privo di riscontro l'invito di pagamento contenuto in seno alla comunicazione di surroga ai sensi del combinato disposto dell'art. 1203
c.c. e dell'art. 2, IV comma, del D.M. del 20 Giugno 2005, Protocollo in uscita N. 0002512/19 del 21 Febbraio 2019, inviata, oltre che alla pure all'istante, la cennata Parte_2 resistente ha proceduto alla formazione del ruolo esattoriale per la riscossione della somma spettante al menzionato Fondo di Garanzia, trasmettendolo all'agente della riscossione, che ha notificato l'atto opposto. Pertanto, nell'ipotesi che ci occupa sussistono tutti i presupposti per riconoscere il diritto del creditore a procedere con l'esecuzione forzata.
5.- Infine, tenuto conto dell'esistenza, al tempo dell'esperimento dell'azione giudiziale in esame, di un contrasto giurisprudenziale circa la soluzione delle questioni trattate, sembra giusto ed equo compensare interamente e integralmente fra tutte le parti le spese di lite.
P.Q.M.
la Dott.ssa Barbara Cordaro, in funzione di Giudice Onorario presso il Tribunale di Agrigento, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
- rigetta, per le ragioni meglio esposte in parte motiva, l'opposizione proposta dal signor avverso la cartella di pagamento n. 29120190009007500002, notificatagli per Parte_1 posta il 21 Novembre 2019;
- infine, compensa interamente e integralmente fra le parti in causa le spese del presente giudizio.
Così deciso in Agrigento in data 21 Luglio 2025.
Il Giudice
Barbara Cordaro
12
Sezione Civile, ha emesso e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 113 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2020, promossa
DA
il signor nato ad [...] il [...] e residente a [...]Parte_1
(AG), nella via Pini snc, Trav. 1, C.F. , elettivamente domiciliato, ai CodiceFiscale_1 fini del presente giudizio, ad Agrigento, nella via Mazzini n. 44bis, presso lo studio dell'Avv.
Olindo Di Francesco, che lo rappresenta e difende giusta procura allegata agli atti di lite,
- ricorrente/opponente -
CONTRO
1) il già Controparte_1
, in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, elettivamente domiciliato, ai fini del presente giudizio, a Trani, nella via
Montegrappa n. 2, presso lo studio dell'Avv. Silvio Baldassarre, dal quale è rappresentato e difeso per procura allegata agli atti di lite,
- resistente/opposto -
2) l , in persona del suo procuratore speciale e legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, con sede a Roma, nella via Giuseppe Grezar n. 14, che, in forza dell'art. 1 del D. L. n. 193/2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 225/2016, dall'1/07/2017 è subentrata a titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, di elettivamente domiciliata, ai fini del presente Controparte_3
1 giudizio, ad Agrigento, nella via Esseneto n. 74, presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Cuntreri, che la rappresenta e difende in forza di procura speciale rilasciata in calce alla comparsa di costituzione nel processo riassunto depositata il 21/02/2025, nonché di lettera di conferimento di incarico numero pratica agenda legale 29120244350 del 17/01/2025,
- resistente/opposta -
Oggetto: Opposizione a cartella di pagamento.
Conclusioni per il ricorrente/opponente: come all'udienza di discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. dell'8 Luglio 2025, riportandosi a quelle formulate in seno al ricorso in opposizione all'esecuzione introduttivo del presente giudizio, cui interamente si rinvia.
Conclusioni per il Controparte_1
[...] come all'udienza di discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. dell'8 Luglio 2025, riportandosi a quelle formulate nella comparsa di costituzione e risposta depositata il 28 Aprile 2020, alle quali integralmente si rimanda.
Conclusioni per l' : Controparte_2 come all'udienza di discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. dell'8 Luglio 2025, riportandosi a quelle formulate nella memoria di costituzione depositata il 29 Maggio 2020, cui interamente si rinvia.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1.- In fatto. Con ricorso depositato il 14 Gennaio 2020, notificato a mezzo pec il 29
Gennaio 2020 unitamente al decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, il signor proponeva opposizione avverso la cartella di pagamento n. Parte_1
29120190009007500002, notificatagli per posta il 21 Novembre 2019 dalla Controparte_3
agente della riscossione per la Provincia di Agrigento, che l'aveva emessa a seguito di
[...] iscrizione a ruolo compiuta dalla Controparte_1
Esponendo che, per il tramite di tale atto gli era stata richiesta la corresponsione della complessiva somma di € 4.714,83, di cui € 4.447,95 che quest'ultima aveva versato a favore di a seguito dell'escussione della garanzia prestata ai sensi della legge n. 662/1996 con CP_4 riguardo al mutuo agevolato imprese di € 43.200,00, concesso il 2 Dicembre 2014 alla
[...]
rispetto a cui aveva prestato fideiussione, e il restante importo a titolo di interessi Parte_2
e di oneri di riscossione. All'uopo il ricorrente eccepiva la nullità, l'illegittimità e l'inefficacia
2 della citata cartella di pagamento perché inficiata da una serie di vizi di natura formale.
Obiettando l'inesistenza del titolo esecutivo legittimante la pretesa creditoria con essa azionata.
Denunciava, inoltre, sia il difetto di motivazione del suddetto atto, in spregio al disposto dell'art. 3 della legge n. 241/1990; sia l'insussistenza della violazione contestatagli, poiché fondata su presupposti non esistenti, e/o non provati. Pertanto, con il ricorso in limine indicato chiedeva al
Tribunale di Agrigento, preliminarmente, di sospendere l'esecutorietà della cennata cartella di pagamento. Indi, di dichiararla nulla, inefficace e illegittima. In subordine, di dichiarare, in primis, prescritti, non dovuti e non dimostrati gli ammontari rivendicati dalle parti resistenti e, comunque, l'insussistenza della pretesa creditoria in parola. In ogni caso, non esistente l'inadempienza genericamente menzionata nell'atto in questione e non commesse le infrazioni dal medesimo presupposte, annullandolo, e/o revocandolo.
La in persona dell'amministratore Controparte_1 delegato e legale rappresentante, si costituiva nel presente giudizio depositando il 28 Aprile
2020 il proprio fascicolo con la comparsa di risposta. In tale scritto difensivo eccepiva l'inammissibilità e l'improcedibilità dell'opposizione in esame relativamente alle asserite irregolarità di natura formale che viziavano la enunciata cartella di pagamento. Ciò in quanto, avrebbero dovuto essere fatte valere con il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi, da proporsi entro il termine perentorio di venti giorni stabilito dall'art. 617, I comma, c.p.c.
Evidenziando che, nella fattispecie non era stato rispettato dall'opponente, stante che l'atto opposto gli era stato notificato il 21 Novembre 2019, mentre il nominato ricorso era stato depositato il 14 Gennaio 2020, allorché era ampiamente scaduto. La prefata società obiettava, poi, non solo la rispettiva carenza di legittimazione passiva rispetto ai vizi di forma della ricordata cartella di pagamento;
ma, anche, la loro infondatezza. Con riguardo al merito della controversia rilevava che, la normativa di riferimento era la legge n. 662/1996, nonché che, in virtù di convenzione stipulata con il Ministero dello Sviluppo Economico, svolgeva attività di gestione del Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese istituito ai sensi dell'art. 2, comma 100, lett. a), della stessa, con lo scopo di assicurare garanzia pubblica ai finanziamenti concessi alle medesime da parte delle banche o degli istituti finanziatori. Deducendo, innanzitutto, che a seguito della liquidazione da parte del ricordato Fondo di Garanzia in favore di che aveva concesso alla il richiamato mutuo agevolato CP_4 Parte_2 imprese, della somma garantita pari a euro 4.444,99, essa opposta aveva acquisito il diritto di rivalersi sulla beneficiaria finale per l'importo versato, con surroga ex lege in tutti i diritti
3 spettanti al soggetto finanziatore, in relazione alle eventuali altre garanzie reali e personali. In secondo luogo che, che per il recupero del credito in dibattito per conto del Fondo di Garanzia di cui sopra, come previsto dall'art. 9, V comma, del D. Lgs. n. 123 del 31 Marzo 1998, era stata applicata la procedura esattoriale prevista dall'art. 67 del D.P.R. n. 43/1988, così come sostituito dall'art. 17 del D. Lgs. n. 46/1999, previa formazione del ruolo e sua trasmissione alla in qualità di agente della riscossione per la Provincia di Agrigento. Controparte_3
In terz'ordine che, unitamente alla richiesta di attivazione del citato Fondo di Garanzia del 13
Novembre 2018 le aveva inviato, tra l'altro, la copia dei contratti con cui l'istante e CP_4 il signor si erano costituiti fideiussori della predetta società a garanzia delle CP_5 obbligazioni derivanti dal cennato mutuo agevolato imprese. La menzionata resistente affermava, inoltre, che, contrariamente a quanto denunciato sul punto da per Parte_1 effetto del disposto dell'art. 9, V comma, del D. Lgs. n. 123/1998, il credito derivante dal finanziamento erogato e rimasto inadempiuto costituiva il titolo per l'iscrizione a ruolo ai fini dell'instaurazione del procedimento di riscossione esattoriale. Il che, a sua detta, si spiegava tenendo conto che, il rapporto che intratteneva, quale gestore del Fondo di Garanzia in discorso, con la e i suoi coobbligati aveva natura pubblicistica, essendo fondato Parte_2 sull'intervento agevolato accordato e sulla enunciata surroga legale di cui all'art. 2, IV comma, del D.M. del 20 Giugno 2005. Sulla base di tali argomentazioni domandava all'adita autorità giudiziaria, in via preliminare, sia di rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della nominata cartella di pagamento;
sia di dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione in discussione e il proprio difetto di legittimazione passiva per i motivi su illustrati. Nel merito, di rigettare qualsiasi richiesta avanzata dal ricorrente nei rispettivi confronti, essendo destituita di fondamento.
Anche la , Agente della Riscossione per la Provincia di Controparte_3
Agrigento, in persona del legale rappresentante pro tempore, si costituiva nel procedimento de quo depositando il 29 Maggio 2020 il suo fascicolo con la memoria difensiva. Nell'ambito di tale scritto prendeva posizione relativamente alle varie argomentazioni articolate dall'opponente per giustificarne l'instaurazione. In forza delle ragioni spiegate chiedeva al
Tribunale di Agrigento, preliminarmente, di rigettare la ricordata istanza di sospensione.
Quindi, di dichiarare inammissibili tutte le eccezioni e le domande formulate dall'istante concernenti il merito della pretesa creditoria in discussione per il proprio difetto di legittimazione passiva. In subordine, di autorizzarla a chiamare in causa la
[...]
[...] in qualità di ente impositore. In ogni caso, di Controparte_6
rigettare le richieste proposte dal signor nei rispettivi riguardi, essendo Parte_1 infondate in fatto e in diritto e non provate, dichiarando valida la relativa notificazione e pienamente legittimo ed efficace l'atto impugnato, emesso da essa resistente.
Con ordinanza adottata il 22 Luglio 2020 il Giudice Onorario designato alla trattazione della lite rigettava la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della richiamata cartella di pagamento, reiterata dal legale del ricorrente nel corso dell'udienza celebrata in pari data. La contesa veniva istruita sulla scorta della documentazione allegata dalle parti nei loro fascicoli.
Mediante provvedimento emesso all'esito della camera di consiglio in cui si era ritirato in quella del 24 Settembre 2024, l'adita autorità giudiziaria, rilevato, da un lato, che il difensore dell'agente riscossore aveva rinunciato al mandato conferitogli, cancellandosi dall'albo degli avvocati in cui era iscritto, per espletare la funzione di cancelliere presso il Tribunale di
Agrigento; dall'altro, che per la citata parte processuale non si era costituto un nuovo procuratore, dichiarava interrotto il giudizio.
L'opponente lo riassumeva depositando il successivo 12 Ottobre 2024 apposito ricorso.
Con ordinanza adottata il 17 Dicembre 2024, tenuto conto che non aveva fornito la prova di avere notificato l'anzidetto atto alle controparti unitamente a una copia del decreto di fissazione dell'udienza celebrata in tale giorno, il Giudice assegnava all'istante un nuovo termine perentorio entro cui farlo. Questi vi procedeva notificando alle resistenti tale provvedimento, insieme a una copia del ricorso per la riassunzione del processo interrotto, a mezzo pec inviata il 27 Dicembre 2024.
Nelle more, il 10 Dicembre 2024 il Controparte_1
(già , in
[...] Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, depositava la propria comparsa di costituzione nel processo interrotto, nella quale reiterava le obiezioni e le domande spiegate in quella su indicata.
Pure l' , in persona del suo procuratore speciale e legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, che ai sensi dell'art. 1 del D. L. n. 193/2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 225/2016, dall'1 Luglio 2017 era subentrata a titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, di si costituiva Controparte_3 nel procedimento de quo depositando il 21 Febbraio 2025 apposita comparsa, nella quale riproponeva le contestazioni e le conclusioni dedotte nella cennata memoria.
5 Durante l'udienza dell'8 Luglio 2025, dopo che i procuratori delle parti avevano discusso la causa oralmente ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. come in epigrafe, con provvedimento emesso all'esito della camera di consiglio nella quale si era ritirata, tenuto conto della complessità della materia oggetto del contendere l'adita autorità giudiziaria revocava l'ordinanza adottata l'11 Marzo 2025, con cui ne aveva disposto il rinvio per tale attività, assumendola in decisione senza la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2.- In diritto. L'opposizione proposta con il ricorso introduttivo del presente giudizio avverso la cartella di pagamento n. 29120190009007500002 non è giuridicamente legittima e fondata con riguardo ai vari motivi sviluppati dal ricorrente per suffragarla. Sicché, merita di essere rigettata per quanto di ragione.
Allo scopo di corroborare la decisione della vertenza processuale che ci occupa nel senso testé anticipato bisogna prendere le mosse dall'esame della prima eccezione sollevata, in linea preliminare, dal Controparte_1
(già , in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, nella comparsa di costituzione e risposta depositata il 28 Aprile
2020. Per il suo tramite obietta, in estrema sintesi, l'inammissibilità e l'improcedibilità dell'opposizione proposta dal signor avverso il menzionato atto relativamente Parte_1 alle asserite irregolarità di natura formale che lo viziano. Sostenendo che, avrebbero dovuto essere fatte valere con il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi, da proporsi entro il termine perentorio di venti giorni prescritto dall'art. 617, I comma, c.p.c. In proposito il prefato resistente evidenzia che, nel caso di specie quest'ultimo non è stato rispettato dall'opponente, dato che la cartella di pagamento oggetto del contendere gli è stata notificata il 21 Novembre
2019, mentre il ricorso con cui ha incoato la contesa è stato depositato il 14 Gennaio 2020, quando era ampiamente scaduto. Invero, con riferimento alle doglianze dedotte dal ricorrente per contrastare l'atto in parola ai punti 1), 2) e 4) dell'enunciato scritto quella qui analizzata si configura come una opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. A conferma della correttezza di questa constatazione depongono i principi, ormai pacifici e consolidati, elaborati dalla Suprema Corte di Cassazione, applicabili pure all'ipotesi che ci occupa. In virtù di essi si riconosce che, la cartella di pagamento, ovvero l'intimazione di pagamento, di cui rispettivamente agli artt. 20 e 25 del D.P.R. n. 602/1973, notificate all'obbligato, “hanno funzione assimilabile al precetto di cui all'art. 480 c.p.c., preannunciando esse l'azione esecutiva cd. esattoriale, e le relative contestazioni vanno proposte dinanzi al giudice
6 ordinario, nelle forme e nei termini di cui agli artt. 615 e 617 c.p.c.” (cfr.: Cass., Sez. V,
11/03/2021 n. 6833). Affermandosi, altresì, che: “In tema di opposizione a cartella esattoriale, ove siano dedotti vizi formali - omessa notifica dell'invito al pagamento, carenza di motivazione, mancata indicazione dell'autorità giudiziaria competente - la relativa impugnativa deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi (……)” (cfr.: Cass.,
Sez. 6 - 2, ordinanza n. 8402 del 4/04/2018). Ebbene, attraverso le argomentazioni articolate ai punti 1), 2) e 4) del nominato ricorso l'odierno istante ha denunciato, innanzitutto, che la notificazione dell'atto impugnato non è stata preceduta da quella della comunicazione di revoca della concessione in questione. In secondo luogo che, la ricordata cartella di pagamento, per un verso, non contiene la causale del credito in dibattito, gli importi addebitati ripartiti tra quota capitale, sanzioni e interessi, e non è sottoscritta dal responsabile dell'ufficio che la ha emessa, di cui non sono indicate le generalità; per un altro, è carente di motivazione in spregio al disposto dell'art. 3 della legge n. 241/1990. In terz'ordine, l'inesistenza della notifica di tale atto per violazione dell'art. 148 c.p.c. e dell'art. 1 della legge n. 890/1992. In buona sostanza, con le contestazioni appena riportate si fanno valere vizi formali inficianti la richiamata cartella di pagamento. Se così è, allora, rappresentando, in questa particolare ottica, un'opposizione agli atti esecutivi si configura, per come eccepito dalla citata società opposta, l'inammissibilità per tardività dell'azione esperita da Per suffragare questa conclusione bisogna Parte_1 ricordare che, ai sensi dell'art. 617 c.p.c.: “Le opposizioni relative alla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto si propongono, prima che sia iniziata l'esecuzione, davanti al giudice indicato nell'articolo 480 terzo comma, con atto di citazione da notificarsi nel termine perentorio di venti giorni dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto” (I comma).
“Le opposizioni di cui al comma precedente che sia stato impossibile proporre prima dell'inizio dell'esecuzione e quelle relative alla notificazione del titolo esecutivo e del precetto
e ai singoli atti di esecuzione si propongono con ricorso al giudice dell'esecuzione nel termine perentorio di venti giorni dal primo atto di esecuzione, se riguardano il titolo esecutivo o il precetto, oppure dal giorno in cui i singoli atti furono compiuti” (II comma).
Nel caso di specie, dopo essere stato raggiunto dalla notificazione della suddetta cartella di pagamento, eseguita per posta dall'allora agente della riscossione Controparte_3 per la Provincia di Agrigento, il 21 Novembre 2019, in virtù di quanto espressamente dichiarato nel cennato ricorso, l'opponente lo ha depositato e iscritto a ruolo il 14 Gennaio 2020, ossia quando il termine di venti giorni fissato dal I comma della menzionata norma codicistica era
7 già ampiamente maturato. Quindi, relativamente a motivi superiormente descritti l'opposizione de qua si palesa inammissibile, essendo stata introdotta tardivamente.
3.- Per quel che concerne, invece, le doglianze formulate dal ricorrente ai punti 3) e 5) dell'enunciato ricorso, quella proposta dal ricorrente integra una opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., poiché è finalizzata a contestare il diritto della controparte a procedere a esecuzione forzata. Per la sua introduzione non è stabilito nessun termine. Ciò posto, con la prima delle nominate argomentazioni l'istante ha lamentato l'inesistenza del titolo legittimante la pretesa creditoria fatta valere dalla Controparte_1
(ora con l'atto Controparte_1 controverso. Osservando che, le entrate patrimoniali che traggono origine da rapporti di natura privatistica per potere essere riscosse esigono un titolo esecutivo, propedeutico all'iscrizione a ruolo. Il signor asserisce essere indubbio che, le entrate gestite dalla ricordata Parte_1 banca per la riscossione esattoriale di somme dovute a seguito di escussione del Fondo di
Garanzia di cui alla legge n. 662/1996 costituiscono prelievi patrimoniali, fondati su una relazione negoziale di tipo privatistico. Sottolineando, al riguardo, che il contratto stipulato tra e la quale beneficiaria della richiamata garanzia, è un mutuo CP_4 Parte_2 chirografario disciplinato dalle norme codicistiche. L'opponente, dopo avere riportato il disposto dell'art. 21 del D. Lgs. n. 46/1999, eccepisce, innanzitutto, che nel caso, come quello in discussione, di riscossione di entrate di natura privatistica il ruolo esattoriale non assume la funzione di titolo esecutivo. In secondo luogo che, l'ente impositore è onerato alla precostituzione di quest'ultimo e, solo successivamente alla sua acquisizione, può formare il ruolo e fare notificare la cartella di pagamento, che ha natura esclusiva di precetto. Ragion per cui, secondo il ricorrente, in assenza di un valido titolo esecutivo, idoneo a sorreggere l'iscrizione a ruolo, il credito oggetto del contendere non può dirsi accertato. Di conseguenza,
l'atto impugnato va annullato. La disamina di tale motivo di opposizione deve essere necessariamente preceduta da un rapido riferimento alla normativa che disciplina la materia controversa. Ebbene, al fine di agevolare l'accesso al credito da parte delle piccole e medie imprese, la legge n. 662/1996 ha istituto un Fondo di Garanzia. Esso consente, per un verso, all'istituto di credito erogante il finanziamento, a fronte dell'inadempimento del debitore, di escutere direttamente il Fondo stesso per l'intero importo garantito;
per un altro, per converso, all'ente che lo gestisce che, nell'effettuare il pagamento, acquisisce, ai sensi dell'art. 1203 c.c., il diritto a rivalersi sulle imprese inadempienti per le somme corrisposte ex art. 2, IV comma,
8 del D.M. del 20 Giugno 2005, di avvalersi, nello svolgimento delle procedure di recupero della posizione creditoria, di quella esattoriale di cui all'art. 67 del D.P.R. n. 43/1988, come sostituita dall'art. 17 del D. Lgs. n. 46/1999. Il che è previsto, oltre che dal citato art. 2, IV comma, del
D.M. del 20 Giugno 2005, dall'art. 9, V comma, del D. Lgs. n. 123/1998, nonché dall'art. 8bis del D. L. n. 3/2015, introdotto dall'art. 1, I comma, della legge di conversione n. 33/2015. Tale ultima norma, avente a oggetto il potenziamento del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese, prescrive, al suo III comma, che: “Il diritto alla restituzione, nei confronti del beneficiario finale e dei terzi prestatori di garanzie, delle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre
1996, n. 662, costituisce credito privilegiato e prevale su ogni altro diritto di prelazione, da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751bis del codice civile, fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi. La costituzione e l'efficacia del privilegio non sono subordinate al consenso delle parti.
Al recupero del predetto credito si procede mediante iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo
17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e successive modificazioni”.
3.1.- Prendendo le mosse dalla superiore premessa, deve in questa sede ritenersi che, la doglianza sviluppata dal signor al punto 3) del ricorso introduttivo della causa Parte_1
è giuridicamente illegittima e infondata, e, quindi, insuscettibile di accoglimento. Per fugare il campo da possibili dubbi in merito è opportuno chiarire che, è utilizzabile la riscossione mediante iscrizione a ruolo nei confronti dell'odierno istante nella sua qualità di fideiussore della e non di diretto beneficiario del mutuo agevolato imprese, a essa Parte_2 concesso da il 2 Dicembre 2014 per la somma di € 43.200,00, garantito dal Fondo di CP_4
Garanzia per le piccole e medie Imprese ai sensi dell'art. 2, comma 100, lett. a), della legge n.
662/1996. Invero, il III comma del cennato art. 8bis del D. L. n. 3/2015, convertito dalla legge n. 33/2015, prevede espressamente che, la procedura di riscossione mediante iscrizione a ruolo consente il recupero del credito nascente dal diritto di restituzione degli importi liquidati a titolo di perdite dal Fondo di Garanzia di cui alla menzionata legge n. 662/1996 nei riguardi non solo del beneficiario finale;
ma, anche, dei terzi prestatori di garanzie. Sicché, la
[...]
ora Controparte_1 Controparte_1 ha correttamente proceduto alla riscossione tramite iscrizione
[...]
a ruolo nei confronti del ricorrente, in qualità di fideiussore della prefata società e, quindi, di terzo prestatore di garanzia ai sensi della enunciata norma con riferimento alla posizione
9 creditoria restitutoria dell'ammontare liquidato a dal nominato Fondo di Garanzia. CP_4
Con specifico riferimento all'inesistenza di titolo esecutivo legittimante quest'ultima, asserita dall'opponente, va osservato che, il ricordato art. 8bis del D. L. n. 3/2015, convertito dalla legge n. 33/2015, dopo aver ribadito, con una disposizione solo ripetitiva e confermativa del regime già vigente (cfr., così: Cass. n. 14915/2019), il carattere privilegiato del credito restitutorio in commento verso sia il debitore principale, che i terzi prestatori di garanzia, aggiunge in modo generico e, dunque, senza distinguere tra i due richiamati soggetti che: “Al recupero del predetto credito si procede mediante iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo
26 febbraio 1999, n. 46, e successive modificazioni”. A ben guardare nel richiamare solo ed esclusivamente l'art. 17, e non anche l'art. 21 del D. Lgs. n. 46/1999, con riguardo anche alla categoria dei terzi prestatori di garanzia, il legislatore ha evidentemente voluto estendere in maniera integrale la disciplina che la prima di tali norme stabilisce per la riscossione mediante ruolo delle entrate di natura pubblicistica da essa previste. Invero, l'anzidetto art. 17 del D. Lgs.
n. 46/1999 non contempla, a differenza di quanto stabilito dal successivo art. 21, la formazione di un distinto titolo esecutivo. In effetti quest'ultimo prescrive che: “Salvo che sia diversamente disposto da particolari disposizioni di legge, e salvo, altresì, quanto stabilito dall'art. 24 per le entrate degli enti previdenziali, le entrate previste dall'articolo 17 aventi causa in rapporti di diritto privato sono iscritte a ruolo quando risultano da titolo avente efficacia esecutiva”. La norma in parola, quindi, in relazione alle entrate dei medesimi enti di cui al cennato art. 17 derivanti da rapporti di diritto privato, esige per il ricorso alla procedura di riscossione tramite iscrizione a ruolo la preesistenza di un autonomo titolo esecutivo. Però, l'art. 21 del D. Lgs. n.
46/1999, invocato dal signor per supportare il motivo di opposizione Parte_1 sottoposto a disamina, non è applicabile alle fideiussioni rilasciate a favore di finanziamenti e di mutui, come nella fattispecie, sono garantiti dal Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'art. 2, comma 100, lett. a), della legge n. 662/1996 in forza della previsione contenuta nell'art. 8bis del menzionato D. L. n. 3/2015, convertito dalla legge n. 33/2015.
Questa conclusione risulta essere confermata anche da quanto affermato dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 36513 del 29 Dicembre 2023. In seno a tale pronuncia essa ha, innanzitutto, ribadito il principio, già espresso nella precedente ordinanza n. 1005/2023, secondo cui: “In tema di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia pubblica, l'avvenuta escussione di quest'ultima nei confronti di CP_1
determina la surrogazione di detto garante nella posizione del garantito, con la
[...]
10 nascita di un diritto di natura privilegiata, non più volto al recupero del credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche alla disponibilità del fondo per le piccole e medie imprese, con conseguente legittimità della riscossione esattoriale ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 46 del 1999” (cfr.: Cass., Sez. III, ordinanza n. 1005 del 16/01/2023). La giurisprudenza di legittimità, pur non avendo enucleato alcun principio inerente al merito della questione posta dall'opponente al punto 3) dell'enunciato ricorso. Tuttavia, in riferimento a una ipotesi in cui la riscossione mediante iscrizione a ruolo è stata attivata nei confronti del fideiussore ha, comunque, avuto modo di riconoscere che: “correttamente, pertanto, la Corte territoriale ha affermato che “il D. Lgs. n.
46 del 1997, art. 9, comma 5, integra per l'appunto una diversa particolare disposizione di legge (riconfermata da ultimo dal D.L. n. 3 del 2015, art. 17)”, risultando richiamato solo del
D. Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, l'art. 17 (e non anche l'art. 21 dello stesso quanto ai “rapporti di diritto privato”), e che la procedura di recupero attuata dall'odierna controricorrente risulta rispettosa delle disposizioni normative dalla stessa richiamate” (cfr.: Cass. Civ., Sez.
III, 29/12/2023 n. 36513). Alla luce delle considerazioni che precedono, avvalorate dagli insegnamenti della Suprema Corte di Cassazione testé riportati, la doglianza in dibattito va rigettata.
4.- A una analoga valutazione di inaccoglibilità va incontro l'argomentazione formulata dall'opponente al punto 5) del nominato ricorso per prendere posizione contro la cartella di pagamento per cui è causa. Per il suo tramite contesta di non essere tenuto a restituire alcun contributo, essendo l'inadempimento imputatogli dalla Controparte_1
ora
[...] Controparte_1
basato su mere congetture non provate. Sostenendo che, l'agente della riscossione non
[...] ha eseguito nessun accertamento per appurare l'esistenza dei presupposti legittimanti la sussistenza di un rapporto fra esso istante e la ricordata banca. A prescindere dal fatto che,
l'allora non era tenuta a compiere la verifica di cui sopra, non Controparte_3 rientrando tale incombenza nel novero dei rispettivi compiti, per confutare la validità delle richiamate asserzioni è necessario rilevare alcune significative circostanze. Segnatamente, è dimostrato dalla documentazione versata agli atti del procedimento de quo che, il credito sotteso alla citata cartella di pagamento, notificata il 21 Novembre 2019, discende dalla concessione in data 2 Dicembre 2014 e dalla conseguente erogazione da parte della filiale di Porto Empedocle dell di un mutuo agevolato imprese di € 43.200,00 in favore della CP_4 Parte_3
[...]
[...] assistito sia dalla garanzia di portafoglio rilasciata dal Fondo Centrale di Garanzia D.M.
[...]
Ministero Sviluppo Economico 24 Aprile 2013, disciplinato dall'art. 2, comma 100, lett. a), della legge n. 662/1996; sia dalla fideiussione prestata, fra l'altro, dal ricorrente fino alla concorrenza dell'importo di € 117.000,00, sottoscrivendo apposita lettera il 19 Ottobre 2011.
Risulta, del pari, provato non solo che, a fronte dell'insolvenza della suddetta debitrice, l'istituto di credito mutuante il 13 Novembre 2018 ha chiesto al di Controparte_1 escutere, a prima richiesta, la garanzia del Fondo di Garanzia a favore delle piccole e medie imprese;
ma, al contempo, che l'allora Controparte_1 ha provveduto a erogarle l'ammontare di € 4.444,99, corrispondente all'80% di quanto dovuto.
Si configura, infine, innegabile che, poiché è rimasto privo di riscontro l'invito di pagamento contenuto in seno alla comunicazione di surroga ai sensi del combinato disposto dell'art. 1203
c.c. e dell'art. 2, IV comma, del D.M. del 20 Giugno 2005, Protocollo in uscita N. 0002512/19 del 21 Febbraio 2019, inviata, oltre che alla pure all'istante, la cennata Parte_2 resistente ha proceduto alla formazione del ruolo esattoriale per la riscossione della somma spettante al menzionato Fondo di Garanzia, trasmettendolo all'agente della riscossione, che ha notificato l'atto opposto. Pertanto, nell'ipotesi che ci occupa sussistono tutti i presupposti per riconoscere il diritto del creditore a procedere con l'esecuzione forzata.
5.- Infine, tenuto conto dell'esistenza, al tempo dell'esperimento dell'azione giudiziale in esame, di un contrasto giurisprudenziale circa la soluzione delle questioni trattate, sembra giusto ed equo compensare interamente e integralmente fra tutte le parti le spese di lite.
P.Q.M.
la Dott.ssa Barbara Cordaro, in funzione di Giudice Onorario presso il Tribunale di Agrigento, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
- rigetta, per le ragioni meglio esposte in parte motiva, l'opposizione proposta dal signor avverso la cartella di pagamento n. 29120190009007500002, notificatagli per Parte_1 posta il 21 Novembre 2019;
- infine, compensa interamente e integralmente fra le parti in causa le spese del presente giudizio.
Così deciso in Agrigento in data 21 Luglio 2025.
Il Giudice
Barbara Cordaro
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