TRIB
Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 14/02/2025, n. 237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 237 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, composto dai magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. Francesca Lucchesi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 9102 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2018,
promossa da:
nata a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Cagliari, presso lo studio dell'avv. BELLU CARLA ITRIA, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e nata a [...] il [...], , Controparte_1 CodiceFiscale_2
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. CESARE ROMBI che lo rappresenta e difende per procura speciale,
Ricorrenti
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
Intervenuto per legge
La causa è stata rimessa al Collegio sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse della ricorrente: “il Tribunale voglia pronunciare la cessazione della materia del contendere”. MOTIVI DELLA DECISIONE
Introdotto con ricorso in data 12/02/2024 il procedimento per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi e Parte_1 CP_1
pronunciati i provvedimenti temporanei e urgenti e mutato il rito, pronunciato il
[...]
divorzio fra le parti con la sentenza parziale n. 3458/2021, espletate indagini patrimoniali a mezzo della Guardia di Finanza, all'udienza del 5/12/2024 il procuratore della parte ricorrente ha dato atto dell'intervenuto decesso di in data 30/05/2023 (certificato di Controparte_1
morte in atti), al fine della declaratoria della cessazione della materia del contendere.
Ed invero: “La morte di uno dei coniugi, sopravvenuta in pendenza del giudizio di separazione
personale o di divorzio, anche nella fase di legittimità, comporta la declaratoria di cessazione della
materia del contendere, con riferimento al rapporto di coniugio ed a tutti i profili economici …”
(Cass. civ. n. 18130/2013).
In tal senso, dunque, deve pronunziare il Collegio, senza provvedere sulle spese, essendo venuta meno una delle parti del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione:
1. dichiara cessata la materia del contendere;
2. nulla sulle spese.
Così deciso in Cagliari in data 7/02/2025 nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale.
Il Giudice est. Il Presidente
Francesca Lucchesi Giorgio Latti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, composto dai magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. Francesca Lucchesi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 9102 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2018,
promossa da:
nata a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Cagliari, presso lo studio dell'avv. BELLU CARLA ITRIA, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e nata a [...] il [...], , Controparte_1 CodiceFiscale_2
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. CESARE ROMBI che lo rappresenta e difende per procura speciale,
Ricorrenti
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
Intervenuto per legge
La causa è stata rimessa al Collegio sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse della ricorrente: “il Tribunale voglia pronunciare la cessazione della materia del contendere”. MOTIVI DELLA DECISIONE
Introdotto con ricorso in data 12/02/2024 il procedimento per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi e Parte_1 CP_1
pronunciati i provvedimenti temporanei e urgenti e mutato il rito, pronunciato il
[...]
divorzio fra le parti con la sentenza parziale n. 3458/2021, espletate indagini patrimoniali a mezzo della Guardia di Finanza, all'udienza del 5/12/2024 il procuratore della parte ricorrente ha dato atto dell'intervenuto decesso di in data 30/05/2023 (certificato di Controparte_1
morte in atti), al fine della declaratoria della cessazione della materia del contendere.
Ed invero: “La morte di uno dei coniugi, sopravvenuta in pendenza del giudizio di separazione
personale o di divorzio, anche nella fase di legittimità, comporta la declaratoria di cessazione della
materia del contendere, con riferimento al rapporto di coniugio ed a tutti i profili economici …”
(Cass. civ. n. 18130/2013).
In tal senso, dunque, deve pronunziare il Collegio, senza provvedere sulle spese, essendo venuta meno una delle parti del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione:
1. dichiara cessata la materia del contendere;
2. nulla sulle spese.
Così deciso in Cagliari in data 7/02/2025 nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale.
Il Giudice est. Il Presidente
Francesca Lucchesi Giorgio Latti