Articolo 20 della Legge 5 agosto 1988, n. 330
Articolo 19Articolo 21
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25 agosto 1988
Art. 20. 1. La rubrica e i primi tre commi dell' articolo 261 del codice di procedura penale sono sostituiti dai seguenti:
"Art. 261. - (Casi nei quali puo' emettersi mandato di comparizione o d'accompagnamento). - Fuori dei casi preveduti dall'articolo 253, puo' essere emesso soltanto mandato di comparizione. Tuttavia, il mandato di comparizione puo' sempre essere convertito in quello d'accompagnamento se l'imputato non si presenta senza un legittimo impedimento.
Il mandato di accompagnamento puo' altresi' emettersi per i reati preveduti dall'articolo 253 quando vi e' fondato motivo per ritenere che il mandato di comparizione abbia a rimanere senza effetto".
Nota all'art. 20.
La rubrica e il testo vigente dell' art. 261 del codice di procedura penale , come modificati dalla legge qui pubblicate, sono i seguenti:
"Art. 261 (Casi nei quali puo' emettersi mandato di comparizione o d'accompagnamento). - Fuori dei casi preveduti dall'art. 253, puo' essere emesso soltanto mandato di comparizione. Tuttavia, il mandato di comparizione puo' sempre essere convertito in quello d'accompagnamento se l'imputato non si presenta senza un legittimo impedimento.
Il mandato di accompagnamento puo' altresi' emettersi per i reati preveduti dall'art. 253 quando vi e' fondato motivo per ritenere che il mandato di comparizione abbia a rimanere senza effetto.
L'imputato contro il quale e' stato emesso mandato d'accompagnamento non puo' essere privato della liberta' in forza di tale mandato oltre il giorno successivo a quello del suo arrivo nel luogo in cui si trova il giudice.
Dopo il mandato di comparizione o d'accompagnamento puo' essere emesso il mandato di cattura, se risultano elementi che autorizzano la cattura".
Entrata in vigore il 25 agosto 1988