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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 14/02/2025, n. 437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 437 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Roberta Rando, in esito allo scambio di note scritte, sostitutive dell'udienza del 13 febbraio 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6547/2023 R.G. e vertente tra
nato a [...] il [...], cod. fisc. Parte_1 CodiceFiscale_1 elettivamente domiciliato presso lo studio legale dell'avv. Sebastiano Antonino Crisafulli, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti ricorrente
nei confronti di
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, con sede in Roma, cod. fisc. elettivamente domiciliato a Messina P.IVA_1
presso gli uffici dell'Ente, rappresentato e difeso dall'avv. Marco Fazio del ruolo professionale resistente contumace
Avente ad oggetto: riconoscimento assegno d'invalidità civile Legge 118/'71
Ragioni di fatto e diritto della decisione
1. Esame degli atti di causa. Con ricorso depositato in data 22/12/2023, conveniva in giudizio l' Parte_1 CP_2
proponendo opposizione avverso l'esito del precedente accertamento effettuato nell'ambito del procedimento recante n.r.g. 7080/2022, ex art. 445 bis c.p.c., che aveva ritenuto che le sue infermità non fossero tali da determinare i presupposti per il riconoscimento dell'assegno d'invalidità civile.
Il ricorrente chiedeva il riconoscimento dell'invalidità in una misura non inferiore al 74%, eventualmente avvalendosi di Ctu medico-legale, con la condanna dell alla CP_2
corresponsione dei corrispettivi emolumenti. Vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del procuratore costituito che si dichiara antistatario.
Si costituiva nel presente giudizio l' deducendo l'inammissibilità della domanda di CP_2
condanna al pagamento della prestazione, nonchè l'inammissibilità del ricorso per mancanza di idonee contestazioni alla Ctu, concludendo per il rigetto.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, esperita Ctu medico-legale e depositate le note a trattazione scritta, il procedimento viene definito come segue.
2. Esame dei presupposti per il diritto.
Nel merito si osserva che, dopo aver proposto atto di dissenso avverso le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio della fase sommaria, parte ricorrente agiva in questa sede lamentandone l'erroneità, deducendo che l'ausiliare non aveva correttamente valutato l'incidenza invalidante delle patologie da cui risultava affetto e come non avesse fornito una valutazione esaustiva del suo complessivo stato patologico, non avendo preso in considerazione la broncopatia cronica.
Giova a tal fine premettere che, ai sensi dell'art. 13 della Legge 118/1971: “Agli invalidi civili di età compresa fra il diciottesimo e il sessantaquattresimo anno, nei cui confronti sia accertata una riduzione della capacità lavorativa, nella misura pari o superiore al 74%, che non svolgono attività lavorativa e per il tempo in cui tale condizione sussiste, è concesso, a carico dello Stato ed erogato dall' un assegno mensile”. CP_2
Lo studio del caso clinico è stato affrontato nel giudizio di Atp dal consulente nominato dal giudice, dott. he, dopo aver sottoposto a visita il ricorrente ed esaminato Persona_1 la documentazione medica in atti, ha concluso come il complesso morboso da cui il predetto risulta affetto, caratterizzato da “spondilodiscoartrosi in soggetto con stenosi del canale lombare, cardiopatia ipertensiva in buon compenso emodinamico, vasculopatia cerebrale in stadio iniziale”, integrasse una condizione invalidante nella misura del 64% e pertanto non riconosceva i requisiti sanitari necessari per la concessione della provvidenza assistenziale richiesta.
Instaurato il giudizio di opposizione, si riteneva necessario il rinnovo della consulenza medico-legale.
Il dott. – Ctu nominato nel presente giudizio, ha esaminato la Persona_2
documentazione prodotta e visitato il ricorrente in data 12/07/2024, accertando che il paziente
è portatore di “Artrosi polidistrettuale interessante particolarmente il tratto lombare della colonna lombare (cod. 7010; 40%). Cardiopatia ipertensiva in I classe NYHA (cod 6441;
30%). Vasculopatia cerebrale in stadio iniziale (cod. 1101; 11%). Vasculopatia periferica non critica”.
Il consulente medico ha potuto confermare le conclusioni raggiunte dalla perizia nel giudizio di Atp, evidenziando come “La cardiopatia non può certamente essere in classe III NYHA e neppure tra II e III NYHA in quanto sarebbe una fase di scompenso e quindi, indipendentemente dal riferito del periziato, sarebbero dovuti essere evidenti segni obiettivi di scompenso pur iniziali, quali edemi declivi e/o fegato da stasi e/o stasi polmonare almeno con rantolini bibasilari. Ritengo che il periziato non sia neppure in classe II NYHA in quanto questa è già una classe che corrisponde certamente a una storia di cardiopatia. Qui la storia, ad eccezione dell'ipertensione, manca;
non un ricovero cardiologico, non un esame ecocardiografico, una sola certificazione cardiologica. Per tale motivo ritengo che sia senz'altro soddisfattiva la valutazione massima del codice 6441.
2. Onestamente pur essendo il periziato un fumatore non risulta che il periziato abbia fatto o faccia alcuna terapia broncoattiva, né che abbia indagato tale eventuale patologia con esame spirometrico per conoscere il grado di un'eventuale compromissione funzionale. Inoltre la radiografia del torace del 9.7.24 da me allegata alla CTU, migliore rispetto ad altra presente in atti, mostra solo eventuali iniziali segni di broncopatia che non possono certamente essere valutati”. In ragione di quanto premesso, il dott. ha accertato un grado di invalidità permanente Per_2
nella misura del 63% con decorrenza dalla domanda amministrativa.
3. Decisione e spese.
In conclusione, non possiede i requisiti medico-legali per permettere Parte_1
l'attribuzione dell'assegno mensile d'invalidità ed il ricorso è da ritenersi rigettato, alla luce degli esiti della consulenza medico-legale, le cui risultanze devono essere confermate, apparendo essa corretta sotto il piano metodologico, esauriente e priva di vizi logici.
Nulla sulle spese stante la dichiarazione di esenzione dal pagamento delle spese processuali ex art. 152 disp.att.c.p.c..
Le spese di consulenza sono poste a carico dell' in ragione della suddetta esenzione. CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro, definitivamente pronunziando nel giudizio promosso dal ricorrente, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- nulla sulle spese giudiziali, stante la dichiarazione di esonero;
- pone a carico dell' le spese di Ctu, che liquida in euro 290,00, oltre accessori, in favore CP_2 del dott. . Persona_2
Messina, 14 febbraio 2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Roberta Rando