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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Toscana, sez. I, sentenza 10/02/2026, n. 123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana |
| Numero : | 123 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 123/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della TOSCANA Sezione 1, riunita in udienza il
28/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MAGRINI ALUNNO SILVIO, Presidente e Relatore
LELLO MASSIMO, Giudice
NICOLAI STEFANO, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 774/2024 depositato il 25/07/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Lucca - Via Di Sottomonte N.
3-Loc. Guamo 55060 Capannori LU
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 139/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado LUCCA sez. 1 e pubblicata il 22/05/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8K01PF00730 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8K01PF00730 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8K01PF00730 IRPEF-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8K01PF00076 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8K01PF00076 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8K01PF00076 IRPEF-ALTRO 2017 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8K01PF00083 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8K01PF00083 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8K01PF00083 IRPEF-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8K01PF00088 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8K01PF00088 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8K01PF00088 IRPEF-ALTRO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8K01PF00099 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8K01PF00099 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8K01PF00099 IRPEF-ALTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 58/2026 depositato il 04/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
OGGETTO DELLA DOMANDA,
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E
MOTIVI DELLA DECISIONE
. (776 del 2024).
Resistente_1, esercente un'attività di lavoro subordinato nella Confederazione Elvetica, riceveva il 27.5.22 un PVC, dal quale emergevano sulla base di elementi che sussistevano i presupposti di soggettività passiva di imposta, ai fini delle imposte dirette, nel territorio italiano, relativamente agli anni
2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.
Resistente_1 risultava in particolare essere intestatario in Italia di alcuni conti correnti, della nuda proprietà di un immobile sito in Altopascio, di due autovetture, nonché di aver percepito in Italia modesti compensi per lavoro occasionale (€ 2.500 nel 2016, € 2.503 nel 2017, € 2.406 nel 2018 e € 5.917 nel 2019). Inoltre risultava aver conservato per tutto il periodo in esame la propria residenza anagrafica nel Comune di Altopascio e, di conseguenza, di non essere iscritto all'AIRE (solo dal 2022 Resistente_1 risulta non più anagraficamente residente nel Comune di Altopascio ed iscritto all'Aire).
Il ricorrente produceva in giudizio documentazione attestante la sua residenza in Svizzera ed in particolare:
- il contratto di lavoro a tempo indeterminato (dal 2012), svolto per l'Associazione_1 presso la sua sede in Ginevra (reddito annuo loro di poco inferiore di circa € 90.000) ;
- l'attestazione di dichiarazione rilasciata dalla “Società_1” di Ginevra da cui emergeva che Resistente_1 soggiornava nelle strutture della stessa fin dal 2010 presso l'indirizzo “ Indirizzo_1);
- le buste paga e il “certificato di salario” per gli anni d'imposta dal 2016 al 2020, rilasciati dalla sopra citata Associazione, attestante lo svolgimento dell'attività lavorativa del contribuente nel territorio svizzero;
- le dichiarazioni fiscali presentate all'Autorità svizzera per gli anni d'imposta dal 2012 al 2020;
- la documentazione comprovante il soggiorno sul territorio svizzero (partecipazione a eventi svoltisi in
Svizzera - abbonamento al “Cinema Voltaire” - iscrizione dal 29.03.2015 al “Associazione_2” – la partecipazione ad uno spettacolo presso “Théatre de l'Odeon” in data 26.03.2016; l'abbonamento alla compagnia telefonica svizzera “Società_2 mobile” dal 26.05.2011 – l'iscrizione alla palestra “ palestra_1” di Ginevra dal 01.03.2016 – la partecipazione al “Montreux Jazz Festival” – l'iscrizione alla scuola di immersione “scuola_1 dal 2010).
La Corte di Giustizia di Lucca accoglieva il ricorso con condanna dell'Agenzia al rimborso delle spese legali, osservando che il Resistente_1 risultava avere la residenza in Svizzera, dove era anche il suo domicilio.
Proponeva appello l'Agenzia sostenendo che Resistente_1, avendo la residenza anagrafica in Italia, era tenuto a ivi presentare la dichiarazione dei propri redditi.
Si costituiva ritualmente Resistente_1 chiedendo la conferma della sentenza appellata.
All'esito dell'odierna udienza questa Corte riservava la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato per i seguenti motivi:
1. Resistente_1 ha provato tramite una copiosa documentazione che la propria residenza e il proprio domicilio erano in Svizzera. La circostanza che egli avesse omesso di cancellare la residenza italiana nel comune di Altopascio pare verosimilmente essere dipesa di una mera dimenticanza, poiché pare indubbio che lo stesso risiedeva in Svizzera, luogo dove era il centro dei propri interessi. I modesti redditi percepiti in
Italia, i conti correnti di cui era intestatario accesi presso banche italiane e la nuda proprietà di un'abitazione possono dimostrare al più che Resistente_1 non avesse reciso i contatti con il proprio paese d'origine e non, come propone l'Agenzia, che avesse conservato ivi la propria residenza;
2. sia il trattato Italia-Svizzera volto ad evitare le duplicazioni di imposta, sia la legge nazionale devono essere interpretate nel senso di privilegiare comunque la situazione di fatto piuttosto che quella risultante dai dati anagrafici.
Sussistono giustificati motivi, stante la condotta posta in essere da Resistente_1 che ben poteva indurre l'Agenzia a ritenerlo effettivamente residente in Italia, per compensare le spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Spese del presente grado compensate.
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della TOSCANA Sezione 1, riunita in udienza il
28/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MAGRINI ALUNNO SILVIO, Presidente e Relatore
LELLO MASSIMO, Giudice
NICOLAI STEFANO, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 774/2024 depositato il 25/07/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Lucca - Via Di Sottomonte N.
3-Loc. Guamo 55060 Capannori LU
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 139/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado LUCCA sez. 1 e pubblicata il 22/05/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8K01PF00730 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8K01PF00730 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8K01PF00730 IRPEF-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8K01PF00076 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8K01PF00076 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8K01PF00076 IRPEF-ALTRO 2017 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8K01PF00083 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8K01PF00083 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8K01PF00083 IRPEF-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8K01PF00088 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8K01PF00088 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8K01PF00088 IRPEF-ALTRO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8K01PF00099 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8K01PF00099 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8K01PF00099 IRPEF-ALTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 58/2026 depositato il 04/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
OGGETTO DELLA DOMANDA,
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E
MOTIVI DELLA DECISIONE
. (776 del 2024).
Resistente_1, esercente un'attività di lavoro subordinato nella Confederazione Elvetica, riceveva il 27.5.22 un PVC, dal quale emergevano sulla base di elementi che sussistevano i presupposti di soggettività passiva di imposta, ai fini delle imposte dirette, nel territorio italiano, relativamente agli anni
2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.
Resistente_1 risultava in particolare essere intestatario in Italia di alcuni conti correnti, della nuda proprietà di un immobile sito in Altopascio, di due autovetture, nonché di aver percepito in Italia modesti compensi per lavoro occasionale (€ 2.500 nel 2016, € 2.503 nel 2017, € 2.406 nel 2018 e € 5.917 nel 2019). Inoltre risultava aver conservato per tutto il periodo in esame la propria residenza anagrafica nel Comune di Altopascio e, di conseguenza, di non essere iscritto all'AIRE (solo dal 2022 Resistente_1 risulta non più anagraficamente residente nel Comune di Altopascio ed iscritto all'Aire).
Il ricorrente produceva in giudizio documentazione attestante la sua residenza in Svizzera ed in particolare:
- il contratto di lavoro a tempo indeterminato (dal 2012), svolto per l'Associazione_1 presso la sua sede in Ginevra (reddito annuo loro di poco inferiore di circa € 90.000) ;
- l'attestazione di dichiarazione rilasciata dalla “Società_1” di Ginevra da cui emergeva che Resistente_1 soggiornava nelle strutture della stessa fin dal 2010 presso l'indirizzo “ Indirizzo_1);
- le buste paga e il “certificato di salario” per gli anni d'imposta dal 2016 al 2020, rilasciati dalla sopra citata Associazione, attestante lo svolgimento dell'attività lavorativa del contribuente nel territorio svizzero;
- le dichiarazioni fiscali presentate all'Autorità svizzera per gli anni d'imposta dal 2012 al 2020;
- la documentazione comprovante il soggiorno sul territorio svizzero (partecipazione a eventi svoltisi in
Svizzera - abbonamento al “Cinema Voltaire” - iscrizione dal 29.03.2015 al “Associazione_2” – la partecipazione ad uno spettacolo presso “Théatre de l'Odeon” in data 26.03.2016; l'abbonamento alla compagnia telefonica svizzera “Società_2 mobile” dal 26.05.2011 – l'iscrizione alla palestra “ palestra_1” di Ginevra dal 01.03.2016 – la partecipazione al “Montreux Jazz Festival” – l'iscrizione alla scuola di immersione “scuola_1 dal 2010).
La Corte di Giustizia di Lucca accoglieva il ricorso con condanna dell'Agenzia al rimborso delle spese legali, osservando che il Resistente_1 risultava avere la residenza in Svizzera, dove era anche il suo domicilio.
Proponeva appello l'Agenzia sostenendo che Resistente_1, avendo la residenza anagrafica in Italia, era tenuto a ivi presentare la dichiarazione dei propri redditi.
Si costituiva ritualmente Resistente_1 chiedendo la conferma della sentenza appellata.
All'esito dell'odierna udienza questa Corte riservava la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato per i seguenti motivi:
1. Resistente_1 ha provato tramite una copiosa documentazione che la propria residenza e il proprio domicilio erano in Svizzera. La circostanza che egli avesse omesso di cancellare la residenza italiana nel comune di Altopascio pare verosimilmente essere dipesa di una mera dimenticanza, poiché pare indubbio che lo stesso risiedeva in Svizzera, luogo dove era il centro dei propri interessi. I modesti redditi percepiti in
Italia, i conti correnti di cui era intestatario accesi presso banche italiane e la nuda proprietà di un'abitazione possono dimostrare al più che Resistente_1 non avesse reciso i contatti con il proprio paese d'origine e non, come propone l'Agenzia, che avesse conservato ivi la propria residenza;
2. sia il trattato Italia-Svizzera volto ad evitare le duplicazioni di imposta, sia la legge nazionale devono essere interpretate nel senso di privilegiare comunque la situazione di fatto piuttosto che quella risultante dai dati anagrafici.
Sussistono giustificati motivi, stante la condotta posta in essere da Resistente_1 che ben poteva indurre l'Agenzia a ritenerlo effettivamente residente in Italia, per compensare le spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Spese del presente grado compensate.