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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 03/10/2025, n. 1650 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1650 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Latina – Seconda Sezione Civile - in persona del Giudice
Istruttore in funzione di giudice monocratico dott.ssa Laura Gigante ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5575/2021, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo, decisa all'udienza del 2.10.2025, svoltasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c, vertente
TRA
, rapp.ta e difesa, in virtù di procura in calce all'atto di Parte_1 citazione, dall'avv. Alberto Di Prospero, presso il cui studio elettivamente domicilia in San Felice Circeo alla via Leopardi n. 32
OPPONENTE
E
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa, Controparte_1 congiuntamente e disgiuntamente, in virtù di procura in calce al ricorso per d.i.
n.r.g. 4434/2021, dagli avv.ti Raffaele Zurlo ed Andrea Ornati elettivamente domiciliati in La Spezia alla Via Paolo Emilio Taviani n. 170,
OPPOSTO
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI
FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso per d.i. n. r.g. 4434/2021la chiedeva al Controparte_1
Tribunale di Latina di ingiungere a il pagamento della somma Parte_1 complessiva di euro 5.928,44 oltre accessori e spese. Fondava il credito su copia contratto bancario, estratto conto ex art. 50 tub. Con d.i. 1605/2021 del 31.8.2021 il Tribunale adito ingiungeva il pagamento di quanto richiesto, oltre interessi e spese processuali.
Con atto di citazione, proponeva opposizione avverso Parte_1 il suddetto decreto ingiuntivo, eccependo preliminarmente il difetto di ius postulandi, per essere la procura in copia. Nel merito deduceva l'intervenuto pagamento in ordine al debito relativo al mutuo contratto con l' poi CP_2 ceduto a contestava, altresì, l'applicazione di interessi Controparte_1 illegittimi, disconosceva la documentazione prodotta in copia.
Si costituiva ritualmente in giudizio la deducendo la Controparte_1 propria legittimazione ad agire, la legittimità della procura notarile rilasciata, la corretta applicazione degli interessi e della quantificazione del credito, non risultando provata l'estinzione del debito, essendo le quietanza relative ad altro rapporto.
Prodotta documentazione, all'udienza del 2.10.2025, la causa, svoltasi la discussione nelle forme di cui all'art. 127 ter-128 c.p.c., era decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
L'opposizione è fondata nei termini di cui alla seguente motivazione.
Preliminarmente deve darsi atto del regolare esperimento del tentativo di mediazione.
In via ulteriormente preliminare deve rigettarsi l'eccezione di difetto di ius postulandi.
Ed invero risulta versata in atti la copia informatica dell'atto notarile di conferimento della procura, avente il medesimo valore legale.
Privo di efficacia è il disconoscimento della conformità delle copie agli originali.
Costantemente la giurisprudenza ai fini del disconoscimento ritiene che la documentazione prodotta in giudizio si ha per riconosciuta solo se la controparte non la disconosca, in modo formale ex art.214 e 215 cpc, nel termine della prima udienza o nell'udienza successiva alla loro produzione in giudizio.
Si osserva che l'art. 2719 c.c., che esige l'espresso disconoscimento della
- 2 - conformità con l'originale delle copie fotografiche o fotostatiche, è applicabile tanto alla ipotesi di disconoscimento della conformità della copia al suo originale, quanto a quella di disconoscimento della autenticità di scrittura o di sottoscrizione, e, nel silenzio normativo sui modi e termini in cui deve procedersi, entrambe le ipotesi sono disciplinate dagli artt. 214 e 215 c.c., con la conseguenza che la copia fotostatica si ha per riconosciuta, tanto nella sua conformità all'originale quanto nella scrittura e sottoscrizione, se non venga disconosciuta in modo formale e inequivoco alla prima udienza, o nella prima risposta successiva alla sua produzione (da ultimo, Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza
n. 3540 del 06/02/2019; Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 18074 del 05/07/2019).
Orbene sul valore del disconoscimento la Suprema Corte ha più volte precisato che il suo contenuto debba essere chiaro e specifico, in maniera tale da rendere inequivocabile la volontà di rinnegare la genuinità del documento
(cfr. Cass. 18349/2013, Cass. n. 5461/2006).
Il disconoscimento per poter esplicare i propri effetti, deve pertanto essere effettuato in modo formale e specifico con una dichiarazione che contenga non equivoca negazione della genuinità della copia prodotta;
pertanto, si tratta di un'eccezione che non può essere formulata in maniera solo generica, ma deve contenere specifico riferimento al documento ed al profilo di esso si intende contestare (Corte di Cassazione - Sezione II - sentenza 30 giugno 2014
n. 14804, Tribunale di Napoli - 29 Maggio 2012 n. 6290).
Pertanto pur non essendo necessario l'uso di formule sacramentali,
l'onere di contestazione va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto che consenta di desumere da essa in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell'efficacia probatoria, contestazioni generiche o onnicomprensive (Cass., 29 luglio 2016, n. 15790).
Nel caso di specie il disconoscimento della conformità della copia agli originali dei documenti versati in atti da parte opposta è stato generico, senza specificazione degli elementi di difformità e, pertanto, deve ritenersi inefficace, con esame della documentazione versata in atti.
- 3 - Nel merito parte opposta ha fornito a fondamento del credito tre copie di contratto (all. 3,4,5 del fascicolo monitorio) che appaiono essere copia dello stesso contratto di richiesta di concessione di fido.
Ha altresì versato in atti estratto conto certificato relativi rispettivamente
(all. 7 e 8) al conto corrente ordinario n. 516124001 ed altro (all. 9) a “MUTUI
IPOTECARI NON AGEVOLATI”.
Orbene la banca opposta sui cui gravava l'onere di produrre la documentazione comprovante il credito, stante l'inversione dell'onere probatorio che caratterizza l'opposizione a decreto ingiuntivo ove il convenuto
è attore in senso sostanziale e quindi onerato di provare il credito per cui agisce in via monitoria, non ha assolto a tale onere.
Invero non risulta provato il collegamento tra il contratto di concessione di fido (riprodotto in triplice copia) ed i tre estratti conto, che si riferiscono a contratti di tipologia diversa da quella versata in atti (contratto di conto corrente ordinario e mutuo).
Né è stato provato dall'opposta, su cui gravava l'onere, che gli estratti conto ed il contratto sarebbero collegati, non essendoci neppure un richiamo di numerazione a poter dimostrare detta corrispondenza, né vi è altro documento da cui poter dedurre il collegamento.
A norma dell'art. 117, comma 1, TUB, i contratti bancari sono redatti per iscritto a pena di nullità.
Invero la giurisprudenza ha precisato che la mancata produzione in giudizio del contratto non impedisce di ricavare aliunde la prova documentale dell'esistenza dell'affidamento concesso dalla banca ove risulti dall'estratto integrale menzione dell'effettivo rapporto di finanziamento (Trib. Padova sent.
31.8.2018).
Tale non è nel caso di specie. Infatti dagli estratti in atti non si evidenzia nelle singole e specifiche voci alcun riferimento al contratto di (richiesta) di concessione di fido, azionato in via monitoria.
Pertanto, in difetto di prova di un collegamento tra gli estratti conto e le operazioni ivi riportate con il contratto, la domanda azionata in via monitoria
- 4 - deve ritenersi non compiutamente provata nel presente giudizio di cognizione.
Non può trovare accoglimento la domanda di restituzione di quanto eventualmente pagato in eccedenza formulata da parte opponente, per pari mancanza di prova del contratto nonché dell'effettiva consistenza dell'importo mutuato e degli interessi pattuiti.
L'opposizione, pertanto, deve essere accolta ed il decreto ingiuntivo revocato.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, in ragione della fase temporale in cui si è esaurita l'attività processuale, seguono il criterio della soccombenza e si ispirano ai valori minimi dello scaglione di riferimento (scaglione tra 5.201,00 e 26.000,00), concretamente rapportati alla natura e complessità delle questioni trattate nonché all'attività processuale e difensiva effettivamente espletata, con attribuzione all'avv. Alberto Di
Prospero, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina – Seconda Sezione Civile – definitivamente pronunziandosi, sulla domanda in epigrafe, ogni contraria istanza, difesa ed eccezione disattesa così provvede:
a) accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il d.i. n. 1605/2021, emesso il 31.8.2021 dal Tribunale di Latina;
b) condanna parte opposta alla refusione delle spese di lite in favore di parte opponente, che si liquidano in complessivi euro 2.685,50, di cui euro 145,50 per spese ed euro 2.540,00 per compensi, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA se dovute come per legge, con attribuzione all'avv. Alberto Di Prospero, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Latina il 3.10.2025 Il Giudice
Dott.ssa Laura Gigante
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