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Sentenza 25 dicembre 2025
Sentenza 25 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 25/12/2025, n. 307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 307 |
| Data del deposito : | 25 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 1263/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TO
SEZIONE CIVILE
Volontaria Giurisdizione
In composizione collegiale, in persona dei sig.ri Magistrati: dott.ssa Alessandra Angiuli Presidente dott.ssa Ilaria De Pasquale Giudice dott.ssa Sofia Nobile de Santis Giudice rel. est. riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in primo grado, vertente in materia di volontaria giurisdizione iscritta al n. 1263/2025 R.G.V.G., posta in deliberazione con ordinanza del
05/12/2025, vertente tra
, nato l'[...] a [...], cod. fisc. Parte_1
, elettivamente domiciliato in Bologna (BO), alla Via C.F._1
Mengoli n. 30 – presso lo studio dell'avv. GULLI' EMANUELA (cod. fisc.
- pec: , che lo C.F._2 Email_1
rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso;
e
, nata il [...] a [...], cod. fisc. Parte_2
, elettivamente domiciliata in Roma (RM), alla Via C.F._3
1 Premuda n. 6 – presso lo studio dell'avv. VRENNA LUIGI (cod. fisc.
- pec: che la C.F._4 Email_2
rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso;
entrambi congiuntamente ricorrenti
PUBBLICO MINISTERO;
intervenuto
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c., depositato il 03/11/2025,
[...]
e , premesso: di aver contratto Parte_1 Parte_2
matrimonio con rito concordatario il 30/04/1984, in Crotone, atto trascritto nei
Registri dello Stato Civile del detto Comune al n. 97 – parte II – serie A – anno
1984; di aver avuto due figli: , nato il [...] e , nata Per_1 Per_2
l'11/07/1988 (entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti); che con decreto n. 7367/2022 del 10/11/2022 (R.G. n. 335/2022), il Tribunale di
Crotone aveva omologato la loro separazione;
che la convivenza non era mai ripresa e che erano trascorsi più di sei mesi dalla pronuncia della separazione consensuale;
chiedevano che il Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle medesime condizioni già concordate ed omologate con decreto del 10/11/2022.
Con decreto del 06/11/2025, il Presidente assegnava la causa all'odierno Giudice rel., disponendo la sostituzione dell'udienza di comparizione delle parti con il deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127ter cod. proc. civ., entro il termine perentorio del 03/12/2025.
Le parti, quindi, depositavano tempestivamente le note scritte con le quali dichiaravano di non voler riconciliarsi e si riportavano alle medesime condizioni
2 concordate in sede di separazione consensuale, chiedendone la conferma anche in tale sede.
Visto il parere favorevole del P.M., letti gli atti, con ordinanza del 05/12/2025 resa in sostituzione d'udienza, la causa era trattenuta per la decisione al Collegio, in Camera di Consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le emergenze processuali, con il protrarsi della condizione di effettiva separazione tra i coniugi per il periodo fissato dalla legge, manifestano sussistere il presupposto della definitiva rottura del vincolo coniugale.
Va pertanto pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni concordate dai coniugi in sede di separazione consensuale, come recepite dal decreto di omologa sopracitato (e qui da intendersi integralmente riportate e trascritte).
Va rilevato che gli accordi intercorsi tra i coniugi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, alla luce dei dati e delle risultanze acquisite, risultano equi e congrui rispetto alla rispettiva situazione economica e patrimoniale delle parti per come emersa, sicché il Collegio non può che prenderne atto.
Essendo l'odierno ricorso congiunto, nulla deve essere disposto per le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra Parte_1
, nato l'[...] a [...] e , nata il
[...] Parte_2
22/06/1963 a TO (KR) – matrimonio celebrato con rito concordatario il
30/04/1984, in Crotone, con atto trascritto nei Registri dello Stato Civile del detto
Comune al n. 97 – parte II – serie A – anno 1984 (certificato in atti), ed ordina
3 all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di TO (KR), di annotare la presente sentenza, al passaggio in giudicato;
- Dispone che le condizioni siano quelle concordate dai coniugi;
- Dispone che la moglie perde il cognome del marito;
- Nulla per le spese.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Crotone, in data
18/12/2025.
Il Giudice rel. est. Il Presidente dott.ssa Sofia Nobile de Santis dott.ssa Alessandra Angiuli
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TO
SEZIONE CIVILE
Volontaria Giurisdizione
In composizione collegiale, in persona dei sig.ri Magistrati: dott.ssa Alessandra Angiuli Presidente dott.ssa Ilaria De Pasquale Giudice dott.ssa Sofia Nobile de Santis Giudice rel. est. riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in primo grado, vertente in materia di volontaria giurisdizione iscritta al n. 1263/2025 R.G.V.G., posta in deliberazione con ordinanza del
05/12/2025, vertente tra
, nato l'[...] a [...], cod. fisc. Parte_1
, elettivamente domiciliato in Bologna (BO), alla Via C.F._1
Mengoli n. 30 – presso lo studio dell'avv. GULLI' EMANUELA (cod. fisc.
- pec: , che lo C.F._2 Email_1
rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso;
e
, nata il [...] a [...], cod. fisc. Parte_2
, elettivamente domiciliata in Roma (RM), alla Via C.F._3
1 Premuda n. 6 – presso lo studio dell'avv. VRENNA LUIGI (cod. fisc.
- pec: che la C.F._4 Email_2
rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso;
entrambi congiuntamente ricorrenti
PUBBLICO MINISTERO;
intervenuto
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c., depositato il 03/11/2025,
[...]
e , premesso: di aver contratto Parte_1 Parte_2
matrimonio con rito concordatario il 30/04/1984, in Crotone, atto trascritto nei
Registri dello Stato Civile del detto Comune al n. 97 – parte II – serie A – anno
1984; di aver avuto due figli: , nato il [...] e , nata Per_1 Per_2
l'11/07/1988 (entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti); che con decreto n. 7367/2022 del 10/11/2022 (R.G. n. 335/2022), il Tribunale di
Crotone aveva omologato la loro separazione;
che la convivenza non era mai ripresa e che erano trascorsi più di sei mesi dalla pronuncia della separazione consensuale;
chiedevano che il Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle medesime condizioni già concordate ed omologate con decreto del 10/11/2022.
Con decreto del 06/11/2025, il Presidente assegnava la causa all'odierno Giudice rel., disponendo la sostituzione dell'udienza di comparizione delle parti con il deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127ter cod. proc. civ., entro il termine perentorio del 03/12/2025.
Le parti, quindi, depositavano tempestivamente le note scritte con le quali dichiaravano di non voler riconciliarsi e si riportavano alle medesime condizioni
2 concordate in sede di separazione consensuale, chiedendone la conferma anche in tale sede.
Visto il parere favorevole del P.M., letti gli atti, con ordinanza del 05/12/2025 resa in sostituzione d'udienza, la causa era trattenuta per la decisione al Collegio, in Camera di Consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le emergenze processuali, con il protrarsi della condizione di effettiva separazione tra i coniugi per il periodo fissato dalla legge, manifestano sussistere il presupposto della definitiva rottura del vincolo coniugale.
Va pertanto pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni concordate dai coniugi in sede di separazione consensuale, come recepite dal decreto di omologa sopracitato (e qui da intendersi integralmente riportate e trascritte).
Va rilevato che gli accordi intercorsi tra i coniugi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, alla luce dei dati e delle risultanze acquisite, risultano equi e congrui rispetto alla rispettiva situazione economica e patrimoniale delle parti per come emersa, sicché il Collegio non può che prenderne atto.
Essendo l'odierno ricorso congiunto, nulla deve essere disposto per le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra Parte_1
, nato l'[...] a [...] e , nata il
[...] Parte_2
22/06/1963 a TO (KR) – matrimonio celebrato con rito concordatario il
30/04/1984, in Crotone, con atto trascritto nei Registri dello Stato Civile del detto
Comune al n. 97 – parte II – serie A – anno 1984 (certificato in atti), ed ordina
3 all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di TO (KR), di annotare la presente sentenza, al passaggio in giudicato;
- Dispone che le condizioni siano quelle concordate dai coniugi;
- Dispone che la moglie perde il cognome del marito;
- Nulla per le spese.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Crotone, in data
18/12/2025.
Il Giudice rel. est. Il Presidente dott.ssa Sofia Nobile de Santis dott.ssa Alessandra Angiuli
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