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Sentenza 22 novembre 2025
Sentenza 22 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 22/11/2025, n. 4147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4147 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10984/2021
Tribunale di Napoli Nord
Seconda Sezione Civile
Il Giudice, lette le note di trattazione scritta depositate entro il termine perentorio assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; preso atto di quanto dichiarato nelle suddette note, pronuncia ex art. 281 sexies c.p.c. la sentenza che segue e che fa parte integrante del presente provvedimento.
Il Giudice
Dott. Giuseppe Di Leone
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del dott. Giuseppe Di Leone, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 10984 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno
2021, avente ad oggetto: responsabilità professionale, promossa da:
, elettivamente domiciliata in Napoli al Corso Secondigliano Parte_1
n. 166, presso lo studio dell'Avv. Giovanni Forte, che la rappresenta e difende in virtù di procura alle liti in atti;
ATTORE
CONTRO
Pag. 1 di 9 , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente CP_1 domiciliata presso l'avvocatura dell'ente in alla Via Unità Italiana n. 28, CP_1 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Marco Alois e Carmine Di Monaco in virtù di procura alle liti in atti;
CONVENUTO
CONCLUSIONI: come da verbali e atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Con atto di citazione, ritualmente notificato, ha convenuto in Parte_1 giudizio l per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “- accertare e CP_1 dichiarare la responsabilità del;
- per l'effetto, Controparte_2 condannare il predetto Ente ospedaliero, in persona del legale rapp.te p.t., al risarcimento in favore dell'istante di tutti i danni, diretti ed indiretti di qualsiasi natura, patrimoniali e non, ivi espressamente compresi danno patrimoniale, biologico, morale ed esistenziale nessuno escluso, così come specificati e quantificati nella premessa in fatto del presente atto, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge o nella maggiore o minor somma che risulterà all'esito della espletanda istruttoria e dei quali si chiede sin d'ora liquidazione anche in via equitativa.”.
A sostegno della propria domanda, parte attrice ha allegato: che ha subito un'aggressione il 15/06/2015, riportando contusioni multiple e una frattura dell'epifisi distale del radio con distacco della stiloide ulnare a sinistra;
che presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Aversa le venne effettuata riduzione incruenta della frattura e applicazione di apparecchio gessato brachio-metacarpale, con indicazione a controlli radiografici successivi;
che detto trattamento ha avuto esito nefasto, in quanto ha determinato un vizio di consolidamento della frattura con conseguenti, precoci, fenomeni artrosici, oltre ad una osteopenia locale e un aumento dei tempi di guarigione;
che l'attrice il 03/07/2015 si è recata presso altra struttura (Ospedale dei Colli di Napoli), dove fu riscontrata una radializzazione del frammento e applicata doccia in Dynacast;
che persistendo la deviazione radiale, il
14/10/2015 l'attrice fu sottoposta a intervento chirurgico di osteotomia correttiva con sintesi mediante placca presso l' che seguirono controlli clinici e Controparte_3 fisioterapia, fino alla valutazione del 07/10/2016 che la dichiarava clinicamente guarita;
che la ricorrente lamenta attualmente dolore e limitazione funzionale del polso sinistro, specie
Pag. 2 di 9 alle variazioni climatiche e sotto carico;
che all'esame obiettivo si riscontra lieve deviazione radiale, cicatrice chirurgica di circa 7,5 cm, dolenzia alla digitopressione, limitazione di 20° nella flessione palmare e riduzione della forza di prensione;
che la richiesta di risarcimento avanzata è pari al 3% di danno biologico permanente e 130 giorni di invalidità temporanea
(10 giorni ITT, 60 giorni ITP al 50%, 60 giorni ITP al 25%).
Si è costituita in giudizio l' , la quale ha contestato gli assunti di controparte e CP_1 ha così concluso: “- Rigettare la domanda proposta dall'attore in quanto pretestuosa e palesemente infondata per assoluta mancanza di nesso di casualità tra il trattamento terapeutico praticato alla sig.ra e l'evento dannoso asseritamente Parte_1 subito;
- Con vittoria di spese ed onorario di giudizio oltre oneri riflessi nella misura di legge, in luogo del CPA e dell'Iva dovuti nella misura di legge all'Avvocato del libero foro.”.
Concessi alle parti i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., la causa è stata istruita mediante consulenza medico legale, nominando un collegio peritale.
Dopo alcuni rinvii determinati dalla mancata accettazione dell'incarico da parte dei consulenti nominati e per il deposito della consulenza definitiva, con ordinanza del giorno
25.6.2025, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha rinviato la stessa per discussione.
§ 2. Giova richiamare la giurisprudenza consolidatasi in materia di responsabilità sanitaria, nonché valutata l'incidenza che sulla stessa può assumere la legge del 17.03.2017
n. 24 (Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie;
c.d. legge
), entrata in vigore il 1° aprile 2017 (in epoca successiva all'evento oggetto Parte_2 dell'odierna controversia), che, a breve distanza dalla cd. legge BA (art. 3, comma 1, del Decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, come modificato dalla legge di conversione 8 novembre 2012, n. 189) vigente al momento dell'evento dannoso lamentato dall'attrice, ha ridisegnato il regime della responsabilità sia delle strutture sanitarie sia degli esercenti la professione sanitaria.
Ed invero, nessun problema si pone ai fini dell'accertamento della eventuale responsabilità della struttura sanitaria - come nel caso di specie -, in quanto il relativo regime che, sin della sentenza a Sezioni Unite della Corte di Cassazione, n. 577/2008, è stato
Pag. 3 di 9 strutturato come responsabilità contrattuale da inadempimento dell'atipico “contratto di spedalità” e che può conseguire, ai sensi dell'art. 1218 c.c., oltre che all'inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico, anche, ai sensi dell'art. 1228 c.c. all'inadempimento della prestazione medico professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario, anche se in assenza di un rapporto di lavoro subordinato (cfr. tra le ultime pronunce quella di Cass., sez. III, 05/12/2013, n. 27285), non è mutato.
L'art. 7 della c.d. Legge , infatti, ha pienamente recepito tale indirizzo Parte_2 giurisprudenziale prevedendo, al primo comma, che «la struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose», ed estendendo, al secondo comma, tale disciplina anche alle ipotesi di prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria ovvero nell'ambito di attività di sperimentazione e di ricerca clinica ovvero in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale nonché attraverso la telemedicina.
Da ciò deriva che non essendo intervenuto il legislatore in senso innovativo, non si pone neppure alcuna questione di diritto intertemporale in materia di responsabilità della struttura sanitaria, unica citata in giudizio nel caso in esame.
§ 2.1 Ciò precisato, la domanda avanzata dall'attrice deve essere ricondotta all'ambito della responsabilità contrattuale. Ne consegue che con riguardo al riparto dell'onere della prova, come affermato dalla costante giurisprudenza di legittimità applicando il principio della nota sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 13533 del 2001, «In tema di responsabilità contrattuale per inadempimento delle obbligazioni professionali (tra le quali si collocano quelle di responsabilità medica, anteriormente alla l. n. 24 del 2017), è onere del creditore-danneggiato provare, oltre alla fonte del suo credito (contratto o contatto sociale), il nesso di causalità, secondo il criterio del "più probabile che non", tra la condotta del professionista e il danno lamentato, mentre spetta al professionista dimostrare, in alternativa all'esatto adempimento,
l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile, da intendersi nel senso oggettivo della sua inimputabilità all'agente.» (Cass. Civ. Sez. 3 - , Sentenza n. 10050
Pag. 4 di 9 del 29/03/2022; conf. N. 26907 del 2020, N. 3704 del 2018, N. 28991 del 2019; S.U. n. 577 del
2008).
In altri termini, ciò comporta che «l'allegazione del creditore non può attenere ad un inadempimento, qualunque esso sia, ma ad un inadempimento, per così dire, qualificato, e cioè astrattamente efficiente alla produzione del danno», gravando sul debitore la prova o che tale inadempimento non vi è proprio stato ovvero che, pur esistendo, non è stato nella fattispecie causa del danno.
La giurisprudenza di legittimità ha poi meglio chiarito che spetta all'attore danneggiato provare non solo il contratto e l'aggravamento della situazione patologica, ma anche il relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari, restando a carico dell'obbligato la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile (cfr. sentenza di San Martino, 11.11.2019, n.
28992). Ne consegue che, se la causa rimane incerta, la domanda deve essere finanche rigettata
(Cass., Sentenza n.29315 del 07/12/2017: «Nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità medica, è onere del paziente dimostrare l'esistenza del nesso causale, provando che la condotta del sanitario è stata, secondo il criterio del "più probabile che non", causa del danno, sicché, ove la stessa sia rimasta assolutamente incerta, la domanda deve essere rigettata»).
Sul punto è poi opportuno ricordare una fondamentale sentenza della Corte di Cass. n.
10741 del giorno 11.05.2009 che ha riportato i principi della causalità in generale specificamente nell'ambito della responsabilità medica di tipo contrattuale chiarendo che «La valutazione del nesso causale in sede civile, pur ispirandosi ai criteri di cui agli artt. 40 e 41 cod. pen., secondo i quali un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché al criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base del quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano - ad una valutazione "ex ante" - del tutto inverosimili, presenta tuttavia notevoli differenze in relazione al regime probatorio applicabile, stante la diversità dei valori in gioco tra responsabilità penale e responsabilità civile. Nel processo civile vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del
"più probabile che non", mentre nel processo penale vige infatti la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio”» (cfr. anche Cass. n. 20996 del 2012).
Pag. 5 di 9 Ancora, in punto di concause, si osserva che il nesso causale è elemento costitutivo dell'illecito, e rientra tra i compiti del giudice individuare, tra le possibili concause, gli antecedenti in concreto rilevanti per la verificazione del danno, mediante l'adozione di un criterio di selezione la cui scelta - censurabile in sede di legittimità ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto suscettibile di essere operata in violazione di norme sostanziali - correttamente è effettuata procedendo all'identificazione della c.d. "causa prossima di rilievo" quale causa di per sé sufficiente a produrre l'evento -, secondo quanto dispone l'art. 41 c.p., comma 2, (da ultimo Cass.
2017, n. 13096; cfr. anche Corte Cass. Sez. 3, Sentenza n. 26997 del 07/12/2005; id. Sez. 3,
Sentenza n. 4439 del 25/02/2014).
Va poi richiamato il principio che ha chiarito come nell'illecito civile il nesso causale sia duplice (tra le tante Cass. 2019, n.23328).
L'illecito civile, invero, ha una struttura diversa da quello penale, dove occorre accertare se la condotta umana abbia prodotto l'evento che costituisce il fatto-reato. In ambito di responsabilità civile, infatti, tale verifica è insufficiente, poiché occorre accertare anche se da quella lesione sono derivate conseguenze pregiudizievoli. In sede civile, in altri termini, la lesione dell'interesse protetto non costituisce il danno, ma la causa del danno. Pertanto, in ambito civile occorre sostanzialmente accertare due nessi di causalità quello tra la condotta illecita e la lesione dell'interesse (c.d. danno evento) e quello, successivo, tra la lesione dell'interesse e il danno risarcibile (c.d. danno conseguenza). La prima verifica attiene alla causalità materiale e trova disciplina negli articoli 40 e 41 del codice penale, mentre la seconda riguarda la causalità giuridica e si fonda sull'articolo 1223 c.c.
La causalità materiale o causalità fondativa è quella che fonda la responsabilità, mentre la causalità giuridica è quella descrittiva della responsabilità. Ove ricorra la prima è possibile parlare di illecito, ove sussista anche la seconda è configurabile anche il danno. È pertanto necessario per l'accertamento dell'obbligo risarcitorio il positivo accertamento di entrambi i profili che riguardano la condotta, la lesione e il danno.
Per la causalità materiale, in ambito civilistico e sul piano della prova, opera il criterio della preponderanza dell'evidenza ovvero del "più probabile che non" (Cass. S.U. 11 gennaio 2008, n.
581) inteso sotto il profilo della probabilità anche logica, oltre che statistica. Per la causalità giuridica che riguarda il rapporto dell'interesse leso dal fatto illecito e le conseguenze pregiudizievoli che ne sono derivate, occorre fare riferimento alla regola stabilita dall'articolo
Pag. 6 di 9 1223 c.c. che consente il risarcimento dei soli danni che siano conseguenza immediata e diretta dell'illecito. Il filtro dell'articolo 1223 c.c. prevede la risarcibilità della sola causalità immediata e diretta, da valutare sulla base dei medesimi parametri della preponderanza dell'evidenza (più probabile che non).
Infine, quanto alla particolare complessità degli interventi (art. 2236 c.c.), la limitazione della responsabilità del medico alle sole ipotesi di dolo o colpa grave si applica unicamente alle ipotesi che trascendono la preparazione media (perizia), ovvero perché la particolare complessità discende dal fatto che il caso non è stato ancora studiato con sufficienza ovvero non è stato ancora dibattuto con riferimento ai metodi da adottare, ma non alla negligenza o imprudenza.
§ 3. Fatte tali premesse e passando all'esame del merito della domanda, va detto che la stessa è infondata e deve essere rigettata.
L'esperita consulenza medica, infatti, ha escluso profili di responsabilità a carico dei sanitari che ebbero in cura l'attrice.
Sul punto, il Tribunale ritiene di poter porre a base della decisione le risultanze della Ctu svolta in corso di causa, atteso che il collegio peritale ha sviluppato un elaborato chiaro, preciso, logico e sostenuto dalla letteratura scientifica di riferimento. All'esito dell'accertamento medico- legale, i consulenti sono giunti alle seguenti conclusioni (cfr. pag. 16 e seguenti della relazione di consulenza): “1) previo esame degli atti di causa ed ove ritenuta necessaria visita dell'attore, accerti il c.t.u. se il trattamento praticato è stato effettuato nel rispetto delle regole dell'arte medica. La sig.ra , a seguito di un'aggressione subita da parte di terzi, Parte_1 riportava una frattura biossea del polso sinistro che venne correttamente trattata dai Sanitari dell'Ospedale di Aversa. 2) dica se trattasi di trattamento routinario o di particolare difficoltà, descrivendone le caratteristiche;
Come ampiamente descritto in letteratura, il trattamento terapeutico prestato alla ricorrente non era di particolare difficoltà. Il trattamento è stato eseguito nel modo più corretto, così come dimostrato dalle immagini radiografiche avute in visione;
i capi ossei sedi di frattura furono correttamente allineati ed il distretto articolare contenuto in apparecchio gessato. 3) evidenzi eventuali profili di colpa medica riscontrabili nella condotta di colui che ha eseguito il trattamento. Per le considerazioni riportate nel corpo della relazione, nel caso in esame non sussistono profili di responsabilità sanitaria che possano essere addebitati ai Sanitari del pronto soccorso dell'Ospedale di Aversa 4) stabilisca se le doglianze prospettate dall'attore siano causalmente ricollegabili al trattamento predetto, specificandone, in
Pag. 7 di 9 ipotesi di risposta affermativa, le ragioni. La condotta assunta dai medici dell'Ospedale “San
di Aversa può ritenersi corretta e non viziata da alcun comportamento Controparte_4 negligente, imprudente o imperito, essendosi gli stessi attenuti ai protocolli previsti dalle Linee
Guida di riferimento. 5) quantifichi gli eventuali postumi permanenti residuati nonché il periodo di invalidità temporanea totale e parziale subito. Non è possibile riconoscere alcuna percentuale di danno biologico permanente o temporaneo, tenuto conto che la sig.ra si Parte_1 sarebbe dovuta necessariamente e comunque sottoporre ad intervento chirurgico di osteosintesi con sequele menomative pressoché sovrapponibili a quelle riscontrate nel corso della nostra visita. 6) chiarisca se in futuro lo stesso dovrà sottoporsi ad ulteriori cure od interventi a causa degli accertati postumi, quantificandone, ove possibile, i costi;
Non sono previsti ulteriori ricorsi
a cure od interventi chirurgici. 7) accerti le spese sanitarie sostenute dal periziando ovvero dica se quelle indicate siano compatibili;
Sono state presentate spese mediche sostenute dalla ricorrente pari ad un importo di euro 97,21 (novantasette,21), ritenibili congrue tenuto conto delle prestazioni sanitarie erogate. 8) accerti se i postumi individuati incidano negativamente o meno sulla qualità della vita dell'attore, descrivendone, in ipotesi positiva, le conseguenze”. I postumi obiettivati e rappresentati da una limitazione funzionale di grado lieve della motilità del polso, non incidono in maniera negativamente sulla qualità di vita dell'attrice. E' quanto allo stato è possibile esprimere in scienza medico legale e coscienza.”.
Dall'esame della consulenza e dalle risposte offerte ai quesiti emerge che il collegio peritale ha debitamente tenuto in considerazione le deduzioni di causa come emergenti dagli atti, senza che alla bozza siano stati mossi rilievi.
In definitiva, si deve concludere che la condotta dei sanitari dell'azienda ospedaliera convenuta è da ritenersi esente da censure.
§.4 Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'attrice e a favore dell' esse si liquidano secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 così come CP_1 modificato dal D.M. n. 147/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, per lo scaglione indeterminabile con complessità bassa (determinato secondo il disputatum; cfr. Cass. Sez. 1, 26/04/2021, n.
10984) da euro 1.100,01 a euro 5.200,00 applicando i valori medi, ridotti del 50 % per la non particolare complessità della questione giuridica trattata, valutata la concreta attività processuale svolta.
Le spese di Ctu restano definitivamente a carico di parte attrice.
Pag. 8 di 9
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. rigetta la domanda;
2. condanna al pagamento, in favore dell' , delle spese di Parte_1 CP_1 lite, che si liquidano in complessivi euro 1.276,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettario al 15% sul compenso, oltre Iva e C.p.a., se dovute, come per legge;
3. pone le spese di Ctu, nel rapporto tra le parti, definitivamente a carico dell'attrice.
Così deciso in Aversa, il 22.11.2025.
Il Giudice
Dott. Giuseppe Di Leone
Pag. 9 di 9
Tribunale di Napoli Nord
Seconda Sezione Civile
Il Giudice, lette le note di trattazione scritta depositate entro il termine perentorio assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; preso atto di quanto dichiarato nelle suddette note, pronuncia ex art. 281 sexies c.p.c. la sentenza che segue e che fa parte integrante del presente provvedimento.
Il Giudice
Dott. Giuseppe Di Leone
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del dott. Giuseppe Di Leone, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 10984 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno
2021, avente ad oggetto: responsabilità professionale, promossa da:
, elettivamente domiciliata in Napoli al Corso Secondigliano Parte_1
n. 166, presso lo studio dell'Avv. Giovanni Forte, che la rappresenta e difende in virtù di procura alle liti in atti;
ATTORE
CONTRO
Pag. 1 di 9 , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente CP_1 domiciliata presso l'avvocatura dell'ente in alla Via Unità Italiana n. 28, CP_1 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Marco Alois e Carmine Di Monaco in virtù di procura alle liti in atti;
CONVENUTO
CONCLUSIONI: come da verbali e atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Con atto di citazione, ritualmente notificato, ha convenuto in Parte_1 giudizio l per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “- accertare e CP_1 dichiarare la responsabilità del;
- per l'effetto, Controparte_2 condannare il predetto Ente ospedaliero, in persona del legale rapp.te p.t., al risarcimento in favore dell'istante di tutti i danni, diretti ed indiretti di qualsiasi natura, patrimoniali e non, ivi espressamente compresi danno patrimoniale, biologico, morale ed esistenziale nessuno escluso, così come specificati e quantificati nella premessa in fatto del presente atto, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge o nella maggiore o minor somma che risulterà all'esito della espletanda istruttoria e dei quali si chiede sin d'ora liquidazione anche in via equitativa.”.
A sostegno della propria domanda, parte attrice ha allegato: che ha subito un'aggressione il 15/06/2015, riportando contusioni multiple e una frattura dell'epifisi distale del radio con distacco della stiloide ulnare a sinistra;
che presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Aversa le venne effettuata riduzione incruenta della frattura e applicazione di apparecchio gessato brachio-metacarpale, con indicazione a controlli radiografici successivi;
che detto trattamento ha avuto esito nefasto, in quanto ha determinato un vizio di consolidamento della frattura con conseguenti, precoci, fenomeni artrosici, oltre ad una osteopenia locale e un aumento dei tempi di guarigione;
che l'attrice il 03/07/2015 si è recata presso altra struttura (Ospedale dei Colli di Napoli), dove fu riscontrata una radializzazione del frammento e applicata doccia in Dynacast;
che persistendo la deviazione radiale, il
14/10/2015 l'attrice fu sottoposta a intervento chirurgico di osteotomia correttiva con sintesi mediante placca presso l' che seguirono controlli clinici e Controparte_3 fisioterapia, fino alla valutazione del 07/10/2016 che la dichiarava clinicamente guarita;
che la ricorrente lamenta attualmente dolore e limitazione funzionale del polso sinistro, specie
Pag. 2 di 9 alle variazioni climatiche e sotto carico;
che all'esame obiettivo si riscontra lieve deviazione radiale, cicatrice chirurgica di circa 7,5 cm, dolenzia alla digitopressione, limitazione di 20° nella flessione palmare e riduzione della forza di prensione;
che la richiesta di risarcimento avanzata è pari al 3% di danno biologico permanente e 130 giorni di invalidità temporanea
(10 giorni ITT, 60 giorni ITP al 50%, 60 giorni ITP al 25%).
Si è costituita in giudizio l' , la quale ha contestato gli assunti di controparte e CP_1 ha così concluso: “- Rigettare la domanda proposta dall'attore in quanto pretestuosa e palesemente infondata per assoluta mancanza di nesso di casualità tra il trattamento terapeutico praticato alla sig.ra e l'evento dannoso asseritamente Parte_1 subito;
- Con vittoria di spese ed onorario di giudizio oltre oneri riflessi nella misura di legge, in luogo del CPA e dell'Iva dovuti nella misura di legge all'Avvocato del libero foro.”.
Concessi alle parti i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., la causa è stata istruita mediante consulenza medico legale, nominando un collegio peritale.
Dopo alcuni rinvii determinati dalla mancata accettazione dell'incarico da parte dei consulenti nominati e per il deposito della consulenza definitiva, con ordinanza del giorno
25.6.2025, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha rinviato la stessa per discussione.
§ 2. Giova richiamare la giurisprudenza consolidatasi in materia di responsabilità sanitaria, nonché valutata l'incidenza che sulla stessa può assumere la legge del 17.03.2017
n. 24 (Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie;
c.d. legge
), entrata in vigore il 1° aprile 2017 (in epoca successiva all'evento oggetto Parte_2 dell'odierna controversia), che, a breve distanza dalla cd. legge BA (art. 3, comma 1, del Decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, come modificato dalla legge di conversione 8 novembre 2012, n. 189) vigente al momento dell'evento dannoso lamentato dall'attrice, ha ridisegnato il regime della responsabilità sia delle strutture sanitarie sia degli esercenti la professione sanitaria.
Ed invero, nessun problema si pone ai fini dell'accertamento della eventuale responsabilità della struttura sanitaria - come nel caso di specie -, in quanto il relativo regime che, sin della sentenza a Sezioni Unite della Corte di Cassazione, n. 577/2008, è stato
Pag. 3 di 9 strutturato come responsabilità contrattuale da inadempimento dell'atipico “contratto di spedalità” e che può conseguire, ai sensi dell'art. 1218 c.c., oltre che all'inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico, anche, ai sensi dell'art. 1228 c.c. all'inadempimento della prestazione medico professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario, anche se in assenza di un rapporto di lavoro subordinato (cfr. tra le ultime pronunce quella di Cass., sez. III, 05/12/2013, n. 27285), non è mutato.
L'art. 7 della c.d. Legge , infatti, ha pienamente recepito tale indirizzo Parte_2 giurisprudenziale prevedendo, al primo comma, che «la struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose», ed estendendo, al secondo comma, tale disciplina anche alle ipotesi di prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria ovvero nell'ambito di attività di sperimentazione e di ricerca clinica ovvero in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale nonché attraverso la telemedicina.
Da ciò deriva che non essendo intervenuto il legislatore in senso innovativo, non si pone neppure alcuna questione di diritto intertemporale in materia di responsabilità della struttura sanitaria, unica citata in giudizio nel caso in esame.
§ 2.1 Ciò precisato, la domanda avanzata dall'attrice deve essere ricondotta all'ambito della responsabilità contrattuale. Ne consegue che con riguardo al riparto dell'onere della prova, come affermato dalla costante giurisprudenza di legittimità applicando il principio della nota sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 13533 del 2001, «In tema di responsabilità contrattuale per inadempimento delle obbligazioni professionali (tra le quali si collocano quelle di responsabilità medica, anteriormente alla l. n. 24 del 2017), è onere del creditore-danneggiato provare, oltre alla fonte del suo credito (contratto o contatto sociale), il nesso di causalità, secondo il criterio del "più probabile che non", tra la condotta del professionista e il danno lamentato, mentre spetta al professionista dimostrare, in alternativa all'esatto adempimento,
l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile, da intendersi nel senso oggettivo della sua inimputabilità all'agente.» (Cass. Civ. Sez. 3 - , Sentenza n. 10050
Pag. 4 di 9 del 29/03/2022; conf. N. 26907 del 2020, N. 3704 del 2018, N. 28991 del 2019; S.U. n. 577 del
2008).
In altri termini, ciò comporta che «l'allegazione del creditore non può attenere ad un inadempimento, qualunque esso sia, ma ad un inadempimento, per così dire, qualificato, e cioè astrattamente efficiente alla produzione del danno», gravando sul debitore la prova o che tale inadempimento non vi è proprio stato ovvero che, pur esistendo, non è stato nella fattispecie causa del danno.
La giurisprudenza di legittimità ha poi meglio chiarito che spetta all'attore danneggiato provare non solo il contratto e l'aggravamento della situazione patologica, ma anche il relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari, restando a carico dell'obbligato la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile (cfr. sentenza di San Martino, 11.11.2019, n.
28992). Ne consegue che, se la causa rimane incerta, la domanda deve essere finanche rigettata
(Cass., Sentenza n.29315 del 07/12/2017: «Nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità medica, è onere del paziente dimostrare l'esistenza del nesso causale, provando che la condotta del sanitario è stata, secondo il criterio del "più probabile che non", causa del danno, sicché, ove la stessa sia rimasta assolutamente incerta, la domanda deve essere rigettata»).
Sul punto è poi opportuno ricordare una fondamentale sentenza della Corte di Cass. n.
10741 del giorno 11.05.2009 che ha riportato i principi della causalità in generale specificamente nell'ambito della responsabilità medica di tipo contrattuale chiarendo che «La valutazione del nesso causale in sede civile, pur ispirandosi ai criteri di cui agli artt. 40 e 41 cod. pen., secondo i quali un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché al criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base del quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano - ad una valutazione "ex ante" - del tutto inverosimili, presenta tuttavia notevoli differenze in relazione al regime probatorio applicabile, stante la diversità dei valori in gioco tra responsabilità penale e responsabilità civile. Nel processo civile vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del
"più probabile che non", mentre nel processo penale vige infatti la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio”» (cfr. anche Cass. n. 20996 del 2012).
Pag. 5 di 9 Ancora, in punto di concause, si osserva che il nesso causale è elemento costitutivo dell'illecito, e rientra tra i compiti del giudice individuare, tra le possibili concause, gli antecedenti in concreto rilevanti per la verificazione del danno, mediante l'adozione di un criterio di selezione la cui scelta - censurabile in sede di legittimità ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto suscettibile di essere operata in violazione di norme sostanziali - correttamente è effettuata procedendo all'identificazione della c.d. "causa prossima di rilievo" quale causa di per sé sufficiente a produrre l'evento -, secondo quanto dispone l'art. 41 c.p., comma 2, (da ultimo Cass.
2017, n. 13096; cfr. anche Corte Cass. Sez. 3, Sentenza n. 26997 del 07/12/2005; id. Sez. 3,
Sentenza n. 4439 del 25/02/2014).
Va poi richiamato il principio che ha chiarito come nell'illecito civile il nesso causale sia duplice (tra le tante Cass. 2019, n.23328).
L'illecito civile, invero, ha una struttura diversa da quello penale, dove occorre accertare se la condotta umana abbia prodotto l'evento che costituisce il fatto-reato. In ambito di responsabilità civile, infatti, tale verifica è insufficiente, poiché occorre accertare anche se da quella lesione sono derivate conseguenze pregiudizievoli. In sede civile, in altri termini, la lesione dell'interesse protetto non costituisce il danno, ma la causa del danno. Pertanto, in ambito civile occorre sostanzialmente accertare due nessi di causalità quello tra la condotta illecita e la lesione dell'interesse (c.d. danno evento) e quello, successivo, tra la lesione dell'interesse e il danno risarcibile (c.d. danno conseguenza). La prima verifica attiene alla causalità materiale e trova disciplina negli articoli 40 e 41 del codice penale, mentre la seconda riguarda la causalità giuridica e si fonda sull'articolo 1223 c.c.
La causalità materiale o causalità fondativa è quella che fonda la responsabilità, mentre la causalità giuridica è quella descrittiva della responsabilità. Ove ricorra la prima è possibile parlare di illecito, ove sussista anche la seconda è configurabile anche il danno. È pertanto necessario per l'accertamento dell'obbligo risarcitorio il positivo accertamento di entrambi i profili che riguardano la condotta, la lesione e il danno.
Per la causalità materiale, in ambito civilistico e sul piano della prova, opera il criterio della preponderanza dell'evidenza ovvero del "più probabile che non" (Cass. S.U. 11 gennaio 2008, n.
581) inteso sotto il profilo della probabilità anche logica, oltre che statistica. Per la causalità giuridica che riguarda il rapporto dell'interesse leso dal fatto illecito e le conseguenze pregiudizievoli che ne sono derivate, occorre fare riferimento alla regola stabilita dall'articolo
Pag. 6 di 9 1223 c.c. che consente il risarcimento dei soli danni che siano conseguenza immediata e diretta dell'illecito. Il filtro dell'articolo 1223 c.c. prevede la risarcibilità della sola causalità immediata e diretta, da valutare sulla base dei medesimi parametri della preponderanza dell'evidenza (più probabile che non).
Infine, quanto alla particolare complessità degli interventi (art. 2236 c.c.), la limitazione della responsabilità del medico alle sole ipotesi di dolo o colpa grave si applica unicamente alle ipotesi che trascendono la preparazione media (perizia), ovvero perché la particolare complessità discende dal fatto che il caso non è stato ancora studiato con sufficienza ovvero non è stato ancora dibattuto con riferimento ai metodi da adottare, ma non alla negligenza o imprudenza.
§ 3. Fatte tali premesse e passando all'esame del merito della domanda, va detto che la stessa è infondata e deve essere rigettata.
L'esperita consulenza medica, infatti, ha escluso profili di responsabilità a carico dei sanitari che ebbero in cura l'attrice.
Sul punto, il Tribunale ritiene di poter porre a base della decisione le risultanze della Ctu svolta in corso di causa, atteso che il collegio peritale ha sviluppato un elaborato chiaro, preciso, logico e sostenuto dalla letteratura scientifica di riferimento. All'esito dell'accertamento medico- legale, i consulenti sono giunti alle seguenti conclusioni (cfr. pag. 16 e seguenti della relazione di consulenza): “1) previo esame degli atti di causa ed ove ritenuta necessaria visita dell'attore, accerti il c.t.u. se il trattamento praticato è stato effettuato nel rispetto delle regole dell'arte medica. La sig.ra , a seguito di un'aggressione subita da parte di terzi, Parte_1 riportava una frattura biossea del polso sinistro che venne correttamente trattata dai Sanitari dell'Ospedale di Aversa. 2) dica se trattasi di trattamento routinario o di particolare difficoltà, descrivendone le caratteristiche;
Come ampiamente descritto in letteratura, il trattamento terapeutico prestato alla ricorrente non era di particolare difficoltà. Il trattamento è stato eseguito nel modo più corretto, così come dimostrato dalle immagini radiografiche avute in visione;
i capi ossei sedi di frattura furono correttamente allineati ed il distretto articolare contenuto in apparecchio gessato. 3) evidenzi eventuali profili di colpa medica riscontrabili nella condotta di colui che ha eseguito il trattamento. Per le considerazioni riportate nel corpo della relazione, nel caso in esame non sussistono profili di responsabilità sanitaria che possano essere addebitati ai Sanitari del pronto soccorso dell'Ospedale di Aversa 4) stabilisca se le doglianze prospettate dall'attore siano causalmente ricollegabili al trattamento predetto, specificandone, in
Pag. 7 di 9 ipotesi di risposta affermativa, le ragioni. La condotta assunta dai medici dell'Ospedale “San
di Aversa può ritenersi corretta e non viziata da alcun comportamento Controparte_4 negligente, imprudente o imperito, essendosi gli stessi attenuti ai protocolli previsti dalle Linee
Guida di riferimento. 5) quantifichi gli eventuali postumi permanenti residuati nonché il periodo di invalidità temporanea totale e parziale subito. Non è possibile riconoscere alcuna percentuale di danno biologico permanente o temporaneo, tenuto conto che la sig.ra si Parte_1 sarebbe dovuta necessariamente e comunque sottoporre ad intervento chirurgico di osteosintesi con sequele menomative pressoché sovrapponibili a quelle riscontrate nel corso della nostra visita. 6) chiarisca se in futuro lo stesso dovrà sottoporsi ad ulteriori cure od interventi a causa degli accertati postumi, quantificandone, ove possibile, i costi;
Non sono previsti ulteriori ricorsi
a cure od interventi chirurgici. 7) accerti le spese sanitarie sostenute dal periziando ovvero dica se quelle indicate siano compatibili;
Sono state presentate spese mediche sostenute dalla ricorrente pari ad un importo di euro 97,21 (novantasette,21), ritenibili congrue tenuto conto delle prestazioni sanitarie erogate. 8) accerti se i postumi individuati incidano negativamente o meno sulla qualità della vita dell'attore, descrivendone, in ipotesi positiva, le conseguenze”. I postumi obiettivati e rappresentati da una limitazione funzionale di grado lieve della motilità del polso, non incidono in maniera negativamente sulla qualità di vita dell'attrice. E' quanto allo stato è possibile esprimere in scienza medico legale e coscienza.”.
Dall'esame della consulenza e dalle risposte offerte ai quesiti emerge che il collegio peritale ha debitamente tenuto in considerazione le deduzioni di causa come emergenti dagli atti, senza che alla bozza siano stati mossi rilievi.
In definitiva, si deve concludere che la condotta dei sanitari dell'azienda ospedaliera convenuta è da ritenersi esente da censure.
§.4 Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'attrice e a favore dell' esse si liquidano secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 così come CP_1 modificato dal D.M. n. 147/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, per lo scaglione indeterminabile con complessità bassa (determinato secondo il disputatum; cfr. Cass. Sez. 1, 26/04/2021, n.
10984) da euro 1.100,01 a euro 5.200,00 applicando i valori medi, ridotti del 50 % per la non particolare complessità della questione giuridica trattata, valutata la concreta attività processuale svolta.
Le spese di Ctu restano definitivamente a carico di parte attrice.
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P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. rigetta la domanda;
2. condanna al pagamento, in favore dell' , delle spese di Parte_1 CP_1 lite, che si liquidano in complessivi euro 1.276,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettario al 15% sul compenso, oltre Iva e C.p.a., se dovute, come per legge;
3. pone le spese di Ctu, nel rapporto tra le parti, definitivamente a carico dell'attrice.
Così deciso in Aversa, il 22.11.2025.
Il Giudice
Dott. Giuseppe Di Leone
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