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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 02/10/2025, n. 1211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1211 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BRINDISI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Maria Forastiere, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente SENTENZA nella causa discussa all'udienza del 2.10.2025, promossa da: rappresentata e difesa, con mandato in atti, dall'Avv. G. Insalata Parte 1 "
Ricorrente
CONTRO
CP_1, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso, dall'Avv. G. Zamboni Resistente
Oggetto: pagamento ratei assegno ordinario
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 12.3.2025, la ricorrente di cui in epigrafe - premesso di essere stata riconosciuta invalida con riduzione inferiore ad un terzo, giusta comunicazione del 16.8.2023- Cont esponeva di aver presentato istanza di accolta con decorrenza agosto 2023 e trasformata in definitiva con provvedimento del 20.6.2024.
Rilevava che, essendo l'assegno ordinario incompatibile con l'APE, 1 CP_3 avrebbe dovuto eliminare quest'ultimo, chiesto successivamente e liquidare quanto maturato a titolo di assegno ordinario.
Rassegnava pertanto le seguenti conclusioni: “a) dichiarare il diritto del ricorrente alla liquidazione dell'assegno ordinario di invalidità riconosciuto con domanda del 22.03.2023;
b) conseguentemente condannare l'CP_1 al pagamento dei ratei arretrati spettanti dall'aprile 2023 (mese successivo alla domanda), oltre interessi e/o rivalutazione". CP 1 costituendosi in giudizio, ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, avendo provveduto al pagamento di quanto spettante alla ricorrente per le ragioni indicate in ricorso “previo compensazione di quanto già erogato alla ricorrente a titolo di APE”.
All'odierna udienza parte ricorrente ha aderito a tale richiesta. Ebbene, atteso che la materia del contendere può ritenersi cessata soltanto quando nel corso del processo sopraggiungano determinate circostanze riferibili a fatti obiettivi, ammessi da entrambi le parti, che, avendo incidenza sulla situazione sostanziale prospettata, facciano venire meno la necessità della pronuncia del giudice in precedenza richiesta (Cass. 13217/2013), su concorde richiesta delle parti, va dichiarata cessata la materia del contendere essendo pacifico che CP_1 abbia proceduto al pagamento della prestazione richiesta.
La regolamentazione delle spese di giudizio – liquidate in considerazione del valore della controversia (desumibile dall'importo liquidato- cfr all 2 fascicolo CP_1), dell'assenza di attività istruttoria e di questioni giuridiche complesse segue il principio della soccombenza virtuale, atteso che il pagamento di quanto dovuto è avvenuto solo ad agosto 2025.
P.Q.M.
CP definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte 1 nei confronti dell' così provvede:
Dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna CP 1 al pagamento delle spese di lite che liquida in € 886,00 oltre rimborso forfettario, IVA e CAP, con distrazione in favore del procuratore costituito del ricorrente per dichiarato anticipo.
Brindisi, 2.10.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Maria Forastiere
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Maria Forastiere, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente SENTENZA nella causa discussa all'udienza del 2.10.2025, promossa da: rappresentata e difesa, con mandato in atti, dall'Avv. G. Insalata Parte 1 "
Ricorrente
CONTRO
CP_1, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso, dall'Avv. G. Zamboni Resistente
Oggetto: pagamento ratei assegno ordinario
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 12.3.2025, la ricorrente di cui in epigrafe - premesso di essere stata riconosciuta invalida con riduzione inferiore ad un terzo, giusta comunicazione del 16.8.2023- Cont esponeva di aver presentato istanza di accolta con decorrenza agosto 2023 e trasformata in definitiva con provvedimento del 20.6.2024.
Rilevava che, essendo l'assegno ordinario incompatibile con l'APE, 1 CP_3 avrebbe dovuto eliminare quest'ultimo, chiesto successivamente e liquidare quanto maturato a titolo di assegno ordinario.
Rassegnava pertanto le seguenti conclusioni: “a) dichiarare il diritto del ricorrente alla liquidazione dell'assegno ordinario di invalidità riconosciuto con domanda del 22.03.2023;
b) conseguentemente condannare l'CP_1 al pagamento dei ratei arretrati spettanti dall'aprile 2023 (mese successivo alla domanda), oltre interessi e/o rivalutazione". CP 1 costituendosi in giudizio, ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, avendo provveduto al pagamento di quanto spettante alla ricorrente per le ragioni indicate in ricorso “previo compensazione di quanto già erogato alla ricorrente a titolo di APE”.
All'odierna udienza parte ricorrente ha aderito a tale richiesta. Ebbene, atteso che la materia del contendere può ritenersi cessata soltanto quando nel corso del processo sopraggiungano determinate circostanze riferibili a fatti obiettivi, ammessi da entrambi le parti, che, avendo incidenza sulla situazione sostanziale prospettata, facciano venire meno la necessità della pronuncia del giudice in precedenza richiesta (Cass. 13217/2013), su concorde richiesta delle parti, va dichiarata cessata la materia del contendere essendo pacifico che CP_1 abbia proceduto al pagamento della prestazione richiesta.
La regolamentazione delle spese di giudizio – liquidate in considerazione del valore della controversia (desumibile dall'importo liquidato- cfr all 2 fascicolo CP_1), dell'assenza di attività istruttoria e di questioni giuridiche complesse segue il principio della soccombenza virtuale, atteso che il pagamento di quanto dovuto è avvenuto solo ad agosto 2025.
P.Q.M.
CP definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte 1 nei confronti dell' così provvede:
Dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna CP 1 al pagamento delle spese di lite che liquida in € 886,00 oltre rimborso forfettario, IVA e CAP, con distrazione in favore del procuratore costituito del ricorrente per dichiarato anticipo.
Brindisi, 2.10.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Maria Forastiere