Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. II, sentenza 20/06/2025, n. 854 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 854 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 20/06/2025
N. 00854/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01139/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1139 del 2024, proposto da La Società Cooperativa “Le Palme” a r.l, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Maria Mazzola e Francesco Nanula, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato M. Francesco Mazzola in Barletta, via Imbriani n. 150;
contro
Comune di Barletta, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Caruso, Domenico Cuocci Martorano e Isabella Palmiotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
“per l’accertamento e la declaratoria di illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Barletta in ordine all’istanza di conclusione del procedimento di definizione del costo di acquisizione e dei corrispettivi ricevuti per la concessione delle aree relative ai lotti di edilizia residenziale pubblica posti nel P.e.e.p. presentata dalla società cooperativa edilizia “LE PALME” a r.l. in data 04.08.2023 e reiterata in data 15.09.2023;
e per l’accertamento e la declaratoria
dell’obbligo del Comune di Barletta di provvedere in merito alla predetta istanza ed alla contestuale diffida;
con ordine
al Comune di Barletta, in persona del legale rappresentante p.t., di provvedere in ordine alla medesima istanza di definizione del procedimento e, comunque, in ordine alla predetta diffida;
e con istanza di nomina del Commissario ad acta
che provveda in via sostitutiva in caso di persistente inerzia dell’Amministrazione intimata.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Barletta;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2025 il dott. Carlo Dibello e uditi gli avvocati Francesco Nanula, per la ricorrente, e gli avvocati Giuseppe Caruso e Domenico Cuocci Martorano, per il Comune di Barletta;
1.- La società cooperativa edilizia “LE PALME” a responsabilità limitata ha partecipato al bando pubblico di concorso indetto dal Comune di Barletta per l’individuazione degli assegnatari in diritto di proprietà e in diritto di superficie dei lotti di edilizia residenziale pubblica posti nel P.e.e.p. – piano per l’edilizia economica e popolare - settori “e”, “f”, “g”, “1”, “2”, “3”, “4”, “5” e “7”.
2.- Essendosi collocata nella graduatoria finale in posizione utile, la società ha effettuato la scelta dei lotti sui quali edificare, assegnati con determina dirigenziale n. 2134 del 06.11.2008 e di seguito indicati:
-fabbricati 5, 6, 7 e 8 e, in parte, anche il fabbricato 4 del lotto 2, Settore 4;
-fabbricato 2 del lotto 2, Settore 7;
-fabbricato 1 del lotto 2, Settore 1.
3.- Successivamente, con determina dirigenziale n. 1782 del 13.09.2010, il Comune di Barletta ha assegnato alla società un ulteriore lotto non residenziale e, precisamente, il lotto adiacente allo stesso fabbricato 1.2, di mc. 1.425,21.
4.- Sulla base delle intercorse convenzioni con cui il Comune di Barletta ha trasferito la proprietà dei lotti assegnati alla deducente, il costo di cessione dei suoli determinato dal Comune (€ 878.828,08) è stato interamente versato dalla società all’ente civico.
5.- Con ricorso ex art. 702 bis del codice di procedura civile del 09.10.2019, la società ha adito il Tribunale di Trani al fine di ottenere il pagamento, da parte del Comune di Barletta, della somma di € 130.066,56 corrispondente alla differenza tra quanto versato a titolo di cessione del suolo assegnato con determinazioni dirigenziali n. 2134 del 06.11.2008 e n. 1782 del 13.09.2010 e quanto effettivamente dovuto sulla base della rideterminazione dell'indice di fabbricabilità operata dal Comune con delibera consiliare n. 36/2009.
5.1- Con la sopra citata delibera del Consiglio comunale, il Comune di Barletta ha approvato in via definitiva la variante al piano di zona ex l. 167/1962, con cui ha rideterminato l’indice di fabbricabilità territoriale da 2,13 a 2,50 mc/mq. per tutte le aree ricomprese nel PEEP. Il che ha determinato, per mero calcolo aritmetico, una riduzione delle superfici assegnate alla società. In considerazione di quanto innanzi, sarebbe dovuto variare, altresì, il prezzo di cessione delle aree rispetto a quello originariamente quantificato dal Comune di Barletta sulla base della pregressa delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 29.05.2008. Di qui l’iniziativa giudiziaria intrapresa dalla cooperativa dinanzi al Tribunale di Trani al fine di ottenere la restituzione della differenza tra il maggior importo versato ed il minor importo dovuto per effetto dell'adozione della variante al piano di zona.
6.- Con ordinanza del 27.04.2022, il Tribunale di Trani ha rigettato il ricorso sul presupposto che, “ sino al completamento delle procedure di liquidazione delle indennità di esproprio delle relative aree, il Comune non può essere chiamato ad eseguire alcun pagamento in favore dei cessionari delle aree, in quanto il credito è costituito dal costo di acquisizione delle aree e non dal corrispettivo temporaneamente determinato nella convenzione (Cass. civ. 20691/16 in motivazione)”. In asserita applicazione del principio di “neutralità finanziaria”, il Tribunale ha quindi ritenuto che “la Cooperativa non [poteva] allo stato conseguire la restituzione di importi di cui non può, ancora e fino alla definitiva determinazione della indennità di esproprio, ritenersi creditrice, stante il carattere provvisorio del prezzo determinato”. In altri termini, il Tribunale ha statuito che la cooperativa ha, sì, un diritto (certo nell’an), ma non può esigerne il pagamento in attesa che, all’esito della (chiusura della) procedura di definitiva determinazione della indennità di esproprio, se ne determini il quantum.
7.- Stante quanto sopra, la società, con nota in data 04.08.2023, ha invitato il Comune di Barletta, “ anche ai sensi della legge 241/1990, oltre che in applicazione dei generali principi di trasparenza, imparzialità ed efficienza dell’azione amministrativa, a comunicare le seguenti informazioni:
a) lo stato del procedimento di liquidazione delle indennità di esproprio delle relative aree innanzi menzionate;
b) i tempi di definizione del procedimento stesso ove non concluso;
c) le ragioni dei ritardi, a distanza di svariati anni, che ne hanno impedito la conclusione;
d) gli esiti del procedimento medesimo e le conseguenti determinazioni a carico della deducente, rispetto al proprio credito, in relazione ad eventuali conguagli di dare/avere rispetto a quanto versato dal Comune”.
Nel contempo, la cooperativa, nel precisare che la medesima dovesse intendersi anche quale “diffida alla conclusione del procedimento di cui al punto a)”, nonché quale interruzione della prescrizione, ha assegnato all’Amministrazione il termine di 30 giorni per provvedere, preavvertendo che, non ricevendo riscontro entro tale termine, sarebbero state attivate “ le tutele del caso finalizzate anche alla attivazione di poteri sostitutivi o alla nomina di commissario ad acta per la conclusione del procedimento al fine di conseguire il definitivo accertamento delle ragioni di credito della cooperativa” .
8.- La diffida è rimasta senza alcun esito.
Né miglior sorte ha avuto la nota del 15.09.2023, con cui la cooperativa ha attivato l’esercizio del potere sostitutivo da parte del Segretario generale dell’ente ai sensi dell’art. 2, commi 9 bis e ter, della l.n. 241/1990, atteso che, anche in questo caso, il Comune è rimasto del tutto inerte.
9.- La Cooperativa Le Palme è insorta avverso il contegno silente serbato dalla P.A. intimata e si è rivolta al Tar affinchè venga dichiarata l’illegittimità del silenzio tenuto dal Comune di Barletta.
10.- Ha dedotto: “Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2 e 3 della l.n. 241/1990 in relazione all’art. 35 della l.n. 865/1971; violazione e falsa applicazione del principio di buon andamento dell’azione amministrativa di cui all’art. 97 Cost. e dei principi di certezza dell’agire della pubblica amministrazione e di doverosità dell’azione amministrativa.”
11.- Il Comune di Barletta si è costituito in giudizio per resistere al ricorso. L’ente civico ha eccepito, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso, per difetto dei presupposti giustificativi dell’attivazione del rito strumentale alla emersione dell’inerzia dell’amministrazione, La difesa dell’Amministrazione comunale sostiene che “ lo speciale rimedio non pone riparo ad ogni inerzia dell’amministrazione, ma mira ad elidere la mancata attivazione del procedimento a fronte di un obbligo procedimentale e provvedimentale, legato all’esercizio di un pubblico potere, in modo che l’intera vicenda sia attratta nell’alveo dei poteri autoritativi dell’amministrazione.” Da tanto discende che “ L'azione è, dunque, inammissibile se l'inerzia è serbata a fronte di un'istanza avanzata per la soddisfazione di un diritto soggettivo. La giurisdizione del giudice amministrativo in tema di silenzio non deriva dall'art. 117 Cod. proc. amm. (prima art. 21 bis L. 6 dicembre 1971 n. 1034), che è norma sul rito, ma dai consueti criteri di riparto, è da escludersi che tale disposizione fondi una ipotesi di giurisdizione esclusiva o di merito al di fuori degli eccezionali casi tassativamente contemplati dagli artt. 133 e 134 stesso codice, sicché il rito speciale in esame è praticabile esclusivamente se il giudice amministrativo ha giurisdizione sul rapporto cui inerisce la richiesta rimasta inevasa.” (Cons. Stato, Sez. V, 19/07/2022, n. 6238).” Nel caso di specie, sarebbe in discussione la sola rideterminazione quantitativa della somma dovuta quale corrispettivo per l’assegnazione dei lotti edificabili in Zona 167, a seguito della nuova definizione dell’indice di densità territoriale, da parte dell’amministrazione (atto non oggetto di censura da parte della odierna ricorrente) ed, in detta prospettiva, la questione sarebbe assorbita nella giurisdizione ordinaria, con correlativa esistenza di una posizione di diritto soggettivo della stessa cooperativa assegnataria, tutelabile innanzi al Giudice dei diritti, anche con un’azione di accertamento, per stigmatizzare l’eventuale inerzia dell’amministrazione. Nel merito, l’Amministrazione comunale chiede il respingimento del ricorso attesa l’insussistenza dell’inerzia del Comune stante il fatto che “…è da escludersi che l’ente sia rimasto inerte, tenuto presente che l’operazione di ricognizione finale del Piano di Zona P.e.e.p. ex L. n. 167/1962 non è di facile stesura anche in relazione all’estensione di territorio da indagare, circa 75 ettari e 1.894.611 mc di costruzioni, alle varianti intervenute negli anni, alle diverse modifiche rispetto ai lotti edificatori originali. Inoltre, sulle aree del Piano di Zona erano presenti degli elettrodotti ad alta tensione (150 Kv) di cui è stato necessario il relativo spostamento, così come già previsto all’interno della Relazione del Piano di Zona redatta dall’arch.
Cirillo e approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 85 del 28.04.1989.
12.- La Cooperativa deducente replica con memoria depositata in data 28 febbraio 2025.
13.- Alla camera di consiglio del 11 marzo 2025, la controversia è stata posta in decisione.
14.- Il ricorso è fondato ed è meritevole di accoglimento.
15.- Ritiene, preliminarmente, il Collegio che la presente controversia sia attratta nella giurisdizione del giudice amministrativo. Nel caso di specie, infatti, la cooperativa deducente lamenta che il Comune di Barletta sia rimasto inerte rispetto all’istanza volta alla conclusione del procedimento di liquidazione delle indennità di esproprio di lotti di e.r.p. posti nel P.e.e.p., dei quali la medesima istante è risultata assegnataria in esito al relativo bando pubblico di concorso. Tanto al fine di esercitare il diritto al rimborso delle maggiori somme versate a titolo di corrispettivo delle medesime aree a motivo della variazione dell’indice di fabbricabilità territoriale giusta delibera del consiglio comunale n. 36 del 2009
16.- Sennonchè, il procedimento di liquidazione delle indennità di esproprio sopra citato non è altro che il momento terminativo del procedimento discrezionale-valutativo di determinazione delle stesse indennità in conseguenza dell’approvazione definitiva della variante al piano di zona ex lege 167/62, che ha comportato la rideterminazione dell’indice di fabbricabilità territoriale relativo a tutte le aree ricomprese nel P.e.e.p., con ripercussioni sui rapporti tra la cooperativa assegnataria e l’Amministrazione comunale.
17.- Ne discende che, a fronte dell’inerzia dell’amministrazione, la cooperativa deducente è titolata e legittimata ad avvalersi del rito del silenzio onde far cessare l’inerzia stessa dal momento che la posizione giuridica azionata va qualificata alla stregua del diritto soggettivo da esercitare nell’alveo della giurisdizione esclusiva così come delineata dall’articolo 133, comma 1, lettera b) del codice del processo amministrativo. La giurisprudenza amministrativa ha più volte chiarito, in proposito che “le controversie relative ai rapporti di concessione di beni pubblici, ivi comprese quelle inerenti la “determinazione del canone, dell'indennità o di altri corrispettivi”, implicano l’esercizio di un potere tecnico – discrezionale e, pertanto, appartengono alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. ”
18.- Nel merito il ricorso è senz’altro meritevole di accoglimento. Sotto tale profilo, la complessità del procedimento non costituisce causa di giustificazione dell’inerzia fin qui tenuta dai competenti uffici dell’Amministrazione.
19.- Sussiste, pertanto l’obbligo di pronunciarsi del Comune di Barletta sulle istanze della cooperativa Le Palme, nel termine di giorni 90 dalla comunicazione o notificazione della presente decisione.
20.- Le spese processuali seguono la soccombenza si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, ordina al Comune di Barletta di pronunciarsi sulle istanze formulate dalla cooperativa deducente per quanto espresso in motivazione.
Condanna il Comune di Barletta al pagamento delle spese processuali che liquida nella misura complessiva di € 2.000,00, oltre al rimborso del contributo unificato e degli accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Gianmario Palliggiano, Presidente
Carlo Dibello, Consigliere, Estensore
Danilo Cortellessa, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Carlo Dibello | Gianmario Palliggiano |
IL SEGRETARIO