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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 20/05/2025, n. 1247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1247 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La giudice del Tribunale di Torino, sezione lavoro,
nella causa iscritta al R.G.L. n. 440/2025 promossa da:
- ass. avv. CHIODO Parte_1 contro
- ass. avv. DIRUTIGLIANO Controparte_1 all'udienza del 20/5/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
1. premesso che
- , dipendente della lamenta la Parte_1 Controparte_1
mancata inclusione nella base di calcolo del t.f.r. dei compensi per festività non fruite perché cadenti di domenica;
chiede quindi la condanna della convenuta all'accantonamento della somma complessiva di euro 262,00, oltre interessi e rivalutazione;
- resiste la convenuta la quale eccepisce l'inammissibilità delle domande per difetto di interesse ad agire e, nel merito, deduce l'infondatezza delle domande, chiedendone la reiezione;
2.
ritenuto che
l'eccezione di difetto di interesse ad agire sia infondata: il fatto che le spettanze del lavoratore maturino solo al momento della cessazione del rapporto di lavoro non impedisce infatti - secondo l'ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità - di ritenere sussistente l'interesse dello stesso ad agire nel corso del rapporto per ottenere l'accertamento dell'esatto ammontare degli accantonamenti annuali, qualora sia sorta contestazione con il datore di lavoro sui criteri cui dovrà uniformarsi la liquidazione delle competenze di fine rapporto (cfr., tra le altre,
Cass. S.U. 15.12.1990, n. 11945 e Cass. 19.7.1990, n. 7371 );
3.
ritenuto che
la domanda sia fondata: premesso che non è contestata la natura retributiva dei compensi erogati dalla convenuta per le festività non fruite in quanto cadute di domenica, non può condividersi l'assunto di parte convenuta secondo il quale l' “estrema occasionalità dell'erogazione di tali trattamenti” ne esclude la rilevanza ai fini della quantificazione del t.f.r..
Infatti, con l'espressione “a titolo non occasionale” il legislatore ha inteso riferirsi non già alla reiterazione nel tempo della corresponsione di un compenso bensì alla non occasionalità del titolo dell'erogazione di essa rispetto all'ordinario svolgimento del rapporto di lavoro, per questo la
Suprema Corte ha ritenuto la computabilità, ai fini del calcolo del t.f.r., delle somme corrisposte a tale titolo (cfr. Cass. 11448/2004);
4. rilevato che all'odierna udienza le parti hanno concordemente indicato il quantum debeatur nella misura di euro 262,00, oltre rivalutazione dalla data del deposito del ricorso;
5.
ritenuto che
le spese debbano seguire soccombenza e possano liquidarsi come da dispositivo in misura prossima ai valori minimi di cui al DM 55/2014, data la natura seriale della controversia, nulla potendosi riconoscere per la fase istruttoria, come previsto dall'ultimo periodo della lett. C dell'art. 5 del citato D.M. (in quanto la causa è stata decisa alla prima udienza) e per le spese per la redazione di conteggi (non documentate), potendosi invece accordare la richiesta distrazione;
P.Q.M.
visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione,
2 condanna la parte convenuta ad accantonare, a titolo di TFR maturato in favore di la somma di € 262,00 ulteriore rispetto a quelle già Parte_1
accantonate, oltre alle rivalutazioni annuali successive di legge;
condanna la parte convenuta a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite liquidate in € 390,00 oltre rimborso forfettario, I.V.A., C.P.A e contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.
La giudice
Roberta PASTORE
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