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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 10/02/2025, n. 3409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3409 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 2528/2016 R.G. proposto da TO NI (C.F.: [...]), rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale a margine del ricorso, dagli Avvocati Elena Sorgente e Gianluca Contaldi, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma alla via Pierluigi da Palestrina n. 63; – ricorrente – contro Civile Sent. Sez. 5 Num. 3409 Anno 2025 Presidente: NAPOLITANO LUCIO Relatore: NAPOLITANO ANGELO Data pubblicazione: 10/02/2025 2 Ric. n. 2528/2016 sez. T – ud. 11 dicembre 2024 est. Napolitano A. Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma è domiciliata alla via dei Portoghesi n. 12; - resistente - avverso la sentenza n. 663/36/2015 della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, depositata in data 17/6/2015; udita la relazione della causa svolta dal dott. Angelo Napolitano nella pubblica udienza dell’11 dicembre 2024; udite le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, dott. EL Di RO, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
uditi l’Avvocato Elena Sorgente per il contribuente e l’Avvocato dello Stato Eva Ferretti per l’Agenzia delle Entrate;
Fatti di causa In data 8/10/2012 l’Agenzia delle Entrate di Asti emise, nei confronti di NI TO (d’ora in avanti, anche “il contribuente”), esercente attività di panificazione e di rivendita al minuto di prodotti della panificazione, un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2007 con cui l’Ufficio recuperò a tassazione una nota di costo ritenuta non veritiera, con conseguente ripresa RP, AP e addizionali. A suffragio dell’affermazione di non veridicità della nota di costo, l’avviso di accertamento indicò che: 1) il soggetto che aveva emesso il documento di spesa non poteva essere ritenuto un soggetto qualificato, in quanto non risultava iscritto in albi né era titolare di partita iva;
2) il differimento del pagamento sarebbe stato antieconomico per il consulente e vantaggioso per l’impresa che, peraltro, con la deduzione del detto costo avrebbe conseguito una sproporzione netta tra volume d’affari dichiarato e costi sostenuti dichiarati. Non essendo andato a buon fine il procedimento di accertamento con adesione, il contribuente impugnò l’avviso di accertamento. 3 Ric. n. 2528/2016 sez. T – ud. 11 dicembre 2024 est. Napolitano A. Nel contraddittorio con l’Agenzia delle Entrate, la C.T.P. di Asti respinse il ricorso. Su appello del contribuente, la C.T.R. del Piemonte confermò la sentenza di primo grado. Avverso la sentenza di appello, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, articolato in nove motivi, alcuni dei quali articolati a loro volta in vari profili. L’Agenzia delle Entrate non ha depositato controricorso, ma ha partecipato alla discussione orale. Il Sostituto P.G., nella persona del dott. EL Di RO, ha depositato requisitoria scritta concludendo per l’accoglimento del ricorso. Il contribuente ha depositato memoria difensiva ai sensi dell’art. 378 c.p.c. Ragioni della decisione 1.Con il primo motivo di ricorso, rubricato “Nullità della sentenza (art. 360 n. 4 c.p.c.) per violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., dell’art. 118 disp. att. c.p.c., applicabili al rito tributario in forza del rinvio di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, dell’art. 36, comma 2, n. 4 del d.lgs. n. 546 del 1992 applicabile alla sentenza di secondo grado ad effetto del disposto di cui all’art. 61 del d.lgs. n. 546 del 1992, norme che impongono al giudice di enunciare motivazione a suffragio della decisione, art. 111 comma 6 Cost., che dispone che tutti i provvedimenti giurisdizionali debbono essere motivati, nonché violazione dell’art. 112 c.p.c. che impone al giudice di pronunciarsi sulle domande proposte dalle parti”, il contribuente censura la sentenza impugnata per aver respinto l’appello senza aver esaminato le doglianze articolate da lui contro la sentenza di primo grado. 4 Ric. n. 2528/2016 sez. T – ud. 11 dicembre 2024 est. Napolitano A. I giudici di appello si sarebbero appiattiti sulla decisione di primo grado utilizzando formule linguistiche generiche, senza, dunque, dimostrare di aver esaminato specificamente i motivi di appello. 1.1. Il motivo è fondato. A fronte dei complessi e vari motivi di appello, di cui la stessa sentenza impugnata ha dato conto nella parte dedicata allo svolgimento del processo, la motivazione offerta dai giudici di appello si rivela apodittica e tautologica: non affronta le questioni indicate dal contribuente nell’atto di appello, limitandosi a respingere in blocco i motivi di appello affermando che il costo disconosciuto è risultato “campato in aria” sulla base del rapporto di stretta parentela esistente tra il contribuente e il suo asserito consulente. Né si comprende il motivo per il quale il giudice di appello giunge alla conclusione che il contribuente non abbia fornito prove dell’esistenza del costo disconosciuto dall’ufficio. 2.L’accoglimento del primo motivo di ricorso determina l’assorbimento dei restanti. 3. La sentenza è cassata, con rinvio della causa alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Piemonte che, in diversa composizione, regolerà le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Piemonte che, in diversa composizione, regolerà anche le spese del giudizio di cassazione. Così deciso, in Roma, l’11 dicembre 2024.
uditi l’Avvocato Elena Sorgente per il contribuente e l’Avvocato dello Stato Eva Ferretti per l’Agenzia delle Entrate;
Fatti di causa In data 8/10/2012 l’Agenzia delle Entrate di Asti emise, nei confronti di NI TO (d’ora in avanti, anche “il contribuente”), esercente attività di panificazione e di rivendita al minuto di prodotti della panificazione, un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2007 con cui l’Ufficio recuperò a tassazione una nota di costo ritenuta non veritiera, con conseguente ripresa RP, AP e addizionali. A suffragio dell’affermazione di non veridicità della nota di costo, l’avviso di accertamento indicò che: 1) il soggetto che aveva emesso il documento di spesa non poteva essere ritenuto un soggetto qualificato, in quanto non risultava iscritto in albi né era titolare di partita iva;
2) il differimento del pagamento sarebbe stato antieconomico per il consulente e vantaggioso per l’impresa che, peraltro, con la deduzione del detto costo avrebbe conseguito una sproporzione netta tra volume d’affari dichiarato e costi sostenuti dichiarati. Non essendo andato a buon fine il procedimento di accertamento con adesione, il contribuente impugnò l’avviso di accertamento. 3 Ric. n. 2528/2016 sez. T – ud. 11 dicembre 2024 est. Napolitano A. Nel contraddittorio con l’Agenzia delle Entrate, la C.T.P. di Asti respinse il ricorso. Su appello del contribuente, la C.T.R. del Piemonte confermò la sentenza di primo grado. Avverso la sentenza di appello, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, articolato in nove motivi, alcuni dei quali articolati a loro volta in vari profili. L’Agenzia delle Entrate non ha depositato controricorso, ma ha partecipato alla discussione orale. Il Sostituto P.G., nella persona del dott. EL Di RO, ha depositato requisitoria scritta concludendo per l’accoglimento del ricorso. Il contribuente ha depositato memoria difensiva ai sensi dell’art. 378 c.p.c. Ragioni della decisione 1.Con il primo motivo di ricorso, rubricato “Nullità della sentenza (art. 360 n. 4 c.p.c.) per violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., dell’art. 118 disp. att. c.p.c., applicabili al rito tributario in forza del rinvio di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, dell’art. 36, comma 2, n. 4 del d.lgs. n. 546 del 1992 applicabile alla sentenza di secondo grado ad effetto del disposto di cui all’art. 61 del d.lgs. n. 546 del 1992, norme che impongono al giudice di enunciare motivazione a suffragio della decisione, art. 111 comma 6 Cost., che dispone che tutti i provvedimenti giurisdizionali debbono essere motivati, nonché violazione dell’art. 112 c.p.c. che impone al giudice di pronunciarsi sulle domande proposte dalle parti”, il contribuente censura la sentenza impugnata per aver respinto l’appello senza aver esaminato le doglianze articolate da lui contro la sentenza di primo grado. 4 Ric. n. 2528/2016 sez. T – ud. 11 dicembre 2024 est. Napolitano A. I giudici di appello si sarebbero appiattiti sulla decisione di primo grado utilizzando formule linguistiche generiche, senza, dunque, dimostrare di aver esaminato specificamente i motivi di appello. 1.1. Il motivo è fondato. A fronte dei complessi e vari motivi di appello, di cui la stessa sentenza impugnata ha dato conto nella parte dedicata allo svolgimento del processo, la motivazione offerta dai giudici di appello si rivela apodittica e tautologica: non affronta le questioni indicate dal contribuente nell’atto di appello, limitandosi a respingere in blocco i motivi di appello affermando che il costo disconosciuto è risultato “campato in aria” sulla base del rapporto di stretta parentela esistente tra il contribuente e il suo asserito consulente. Né si comprende il motivo per il quale il giudice di appello giunge alla conclusione che il contribuente non abbia fornito prove dell’esistenza del costo disconosciuto dall’ufficio. 2.L’accoglimento del primo motivo di ricorso determina l’assorbimento dei restanti. 3. La sentenza è cassata, con rinvio della causa alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Piemonte che, in diversa composizione, regolerà le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Piemonte che, in diversa composizione, regolerà anche le spese del giudizio di cassazione. Così deciso, in Roma, l’11 dicembre 2024.