Articolo 3 della Legge 3 gennaio 1951, n. 27
Articolo 2Articolo 4
Versione
17 febbraio 1951
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30 gennaio 1971
Art. 3. ((Multa per la detenzione di meccanismi preordinati alla fabbricazione dei manufatti di tabacco.

E' decuplicata la multa stabilita dall'art. 79 della legge 17 luglio 1942, n. 907, e successivamente aumentata a norma del decreto legislativo luogotenenziale 24 aprile 1946, n. 401))
Entrata in vigore il 30 gennaio 1971