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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 21/10/2025, n. 2629 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2629 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 4316/2024 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bologna
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Pierangela Congiu, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4316/2024 R.Gen.Aff.Cont. trattenuta in decisione all'udienza del 16 ottobre 2025
TRA
, c.f.: , elett.te dom.to/a in VIA PONTE LOCATELLO 6 40030 Parte_1 P.IVA_1
RI DI presso lo studio dell'Avv. TEDESCHI MICHELE, c.f.:
, dal quale è rappresentato/a e difeso/a unitamente e disgiuntamente C.F._1 all'Avv. Filippo Calda, C.F. in virtù di procura allegata all' atto di citazione C.F._2
- ATTRICE OPPONENTE
E
, c.f.: , e (C.F. e P.IVA Controparte_1 C.F._3 CP_2
), elett.te dom.to in VIALE VENEZIA 170 BRESCIA, presso lo studio dell'Avv. P.IVA_2
UP IG, c.f.: , dal quale è rappresentato/a e difeso/a in virtù di C.F._4 procura a margine della comparsa di costituzione e risposta/in calce alla copia notificata dell'atto di citazione
- CONVENUTI OPPOSTI
Oggetto: Altri contratti atipici.
Conclusioni:
PARTE ATTRICE OPPONENTE
Voglia l'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza disattesa o respinta:
In via principale e nel merito: revocare e dichiarare privo di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo n. 513/2024 (R.G. 722/2024) emesso in data 08.02.2024, per tutte le ragioni in fatto e diritto esposte in narrativa degli atti depositati.
In via riconvenzionale: accertare e dichiarare il diritto di ripetizione ex art. 2033 c.c. delle somme corrisposte in pagamento da al Sig. e , Parte_1 Controparte_1 CP_2 come precisate in narrativa degli atti depositati, in capo all'opponente e per l'effetto, condannare il
Sig. e al pagamento, in favore di di €. Controparte_1 CP_2 Parte_1
14.430,37=, oltre interessi legali dalla domanda al saldo effettivo.
In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Giudice adito ritenga fondata la pretesa creditoria dei ricorrenti, voglia comunque disporre la compensazione tra il presunto credito vantato dai ricorrenti di €. 17.764,61= e l'importo vantato dall'opponente di €. 14.430,37=.
In via istruttoria: ammettere, occorrendo, i seguenti capitoli di prova per testi, già dedotti, teste Ing.
residente a [...]: Testimone_1
1) Vero che il 15 giugno 2023, alle ore 9:00, l'Ing. si incontrava con il Sig. Testimone_1 [...]
legale rappresentante di presso la sede operativa di situata ad CP_1 CP_2 Pt_1
Ozzano dell'Emilia (BO), in Via Nobel n. 24/26?
2) Vero che in occasione dell'incontro del 15 giugno 2023, alle ore 9:00, tra l'Ing. Testimone_1 consulente per le attività tecniche e gestionali di e il Sig. legale Pt_1 Controparte_1 rappresentante di presso la sede operativa di , l'Ing. CP_2 Pt_1 Testimone_1 rappresentava al Sig. l'inesistenza di un contratto tra le parti? Controparte_1
3) Vero che durante l'incontro del 15 giugno 2023, alle ore 9:00, tra l'Ing. Testimone_1 consulente per le attività tecniche e gestionali di e il Sig. legale Pt_1 Controparte_1 rappresentante di presso la sede operativa di , l'Ing. chiedeva CP_2 Pt_1 Testimone_1 chiarimenti ad in merito al servizio “All In One”, nonché riguardo agli Controparte_1 importi indicati nelle fatture emesse da / dal gennaio 2020 a maggio 2023? CP_1 CP_2
4) Vero che al termine dell'incontro del 15 giugno 2023, il Sig. legale Controparte_1 rappresentante di forniva i chiarimenti richiesti dall' Ing. consulente per CP_2 Testimone_1 le attività tecniche e gestionali di , in merito alle fatture emesse da gennaio 2020 a maggio Pt_1
2023?
5) Vero che all'incontro del 15.06.2023 alle ore 9:00 tra l'Ing. consulente per le Testimone_1 attività tecniche e gestionali di e il Sig. legale rappresentante di Pt_1 Controparte_1 [...]
presso la sede operativa di , l'Ing. comunicava al Sig. CP_2 Pt_1 Testimone_1 [...] che a partire dal settembre 2023 si sarebbe avvalsa di un'altra società per i CP_1 Pt_1 servizi di assistenza IT e che quindi il rapporto tra e sarebbe cessato? Pt_1 CP_2
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali, oltre accessori di legge, tenuto altresì conto, ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.c., del comportamento processuale dei convenuti non comparsi personalmente in prima udienza.
- 2 -
PARTE CONVENUTA OPPOSTA
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Bologna, respinta ogni contraria istanza, deduzione e conclusione:
In via preliminare: concedere, ai sensi dell'art. 648 cpc, per tutti i motivi esposti in narrativa, la provvisoria esecutività del Decreto Ingiuntivo n. 513/2024 – RG n. 722/2024, emesso dal Tribunale di Bologna in data 08.02.2024, con ogni conseguente provvedimento ritenuto opportuno;
In subordine, sempre in via preliminare: concedere, ai sensi dell'art. 648 cpc, per tutti i motivi esposti in narrativa, la provvisoria esecutività parziale del Decreto Ingiuntivo n. 513/2024 – RG n.
722/2024, emesso dal Tribunale di Bologna in data 08.02.2024, in relazione alle somme non contestate da controparte e/o espressamente riconosciute, secondo quanto risulterà di giustizia. - In alternativa: emettere ordinanza ex art. 186 bis cpc per le somme riconosciute/non contestate da controparte, nella somma minore o maggiore ritenuta di giustizia.
Nel merito: accertate e verificate tutte le circostanze di cui in narrativa, rigettare, per tutte le ragioni esposte tutte le domande e le eccezioni proposte dall'odierna opponente, comprese la domanda riconvenzionale e l'eccezione di compensazione ex art. 1243 cc, perché infondate in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente il decreto ingiuntivo n. 513/2024 – RG n.
722/2024, emesso dal Tribunale di Bologna in data 08.02.2024, con conseguente condanna di al pagamento, in favore degli odierni opposti, di tutti gli importi meglio specificati e Parte_1 riportati nel Decreto Ingiuntivo stesso per un totale di € 17.764,61, oltre compensi professionali ed esborsi, spese generali, importi, contributi ed interessi ex D.Lgs. 231/2002 sino al saldo effettivo e dichiarare che nulla è dovuto dagli odierni opposti in favore di per nessun titolo e/o Parte_1 ragione.
Nel merito ed in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'odierno giudicante voglia accogliere la domanda riconvenzionale e/o l'eccezione di compensazione, così come formulate da controparte, voglia altresì accertare il maggior credito vantato dagli odierni opposti nei confronti di e, per l'effetto, condannare l'opponente al pagamento della maggior o Parte_1 minor somma che risulterà di giustizia, oltre interessi ex D.Lgs n. 231/2002.
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi del presente giudizio e del procedimento monitorio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. (in breve, ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 Pt_1 opponeva il decreto ingiuntivo n. 513/2024 emesso l'8.2.2024 dal Tribunale di Bologna, ad istanza
- 3 - di in proprio e nella sua qualità di legale rappresentante pro tempore Controparte_1 della (in breve, ), con il quale veniva ingiunto alla parte opponente il Controparte_2 CP_2 pagamento di complessivi € 17.764,61 (oltre interessi e spese processuali), quale corrispettivo residuo (sul totale di € 31.168,91) della fornitura di servizi informatici di cui alle fatture:
1) n. 391 del 05.12.2022 dell'importo di € 469,71;
2) n. 395 del 06.12.2022 dell'importo di € 301,96;
3) n. 396 del 09.12.2022 dell'importo di € 67,10;
4) n. 416 del 28.12.2022 dell'importo di € 2.456,99;
5) n. 37 del 31.01.2023 dell'importo di € 2.663,11;
6) n. 74 del 27.02.2023 dell'importo di € 2.663,11;
7) n. 116 del 31.03.2023 dell'importo di € 2.663,11;
8) n. 151 del 18.04.2023 dell'importo di € 2.663,11
9) n. 190 del 15.05.2023 dell'importo di € 2.663,11;
10) n. 233 del 16.06.2023 dell'importo di € 2.911,52;
11) n. 245 del 17.07.2023 dell'importo di € 2.911,52;
12) n. 305 del 21.08.2023 dell'importo di € 2.911,52;
13) n. 342 del 18.09.2023 dell'importo di € 2.911,52;
14) n. 376 del 16.10.2023 dell'importo di € 2.911,52.
2. In via di premessa riferiva di essersi affidata, a partire dal 2020, ad Pt_1 [...] er la fornitura di servizi di assistenza IT (Information Technology) necessari per CP_1
l'esercizio dell'attività di impresa. Questi inizialmente, e sino al 2021, forniva tali servizi come libero professionista;
successivamente tramite la società costituita appunto nel 2021. Il CP_2 rapporto tra le parti, regolato da un semplice listino prezzi, proseguiva normalmente sino a fine
2022, momento in cui se ne registrava un'incrinatura: seguivano reciproci addebiti di inadempienze.
L'opponente, oltre a dolersi dell'illecita ritenzione da parte di di nomi a dominio, codici CP_2 authcode e credenziali appartenenti ad (condotta oggetto di separato procedimento Pt_1 incardinato avanti alla Sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Bologna), articolava così le sue difese a fronte della richiesta di pagamento di controparte.
In primo luogo, deduceva l'assenza di un contratto scritto che disciplinasse i rapporti tra le parti, tale non potendosi considerare il listino prezzi, tra l'altro privo di data ed indirizzato ad altra impresa (Gruppo SinerMatic) e non ad . Pt_1
- 4 - In secondo luogo, rilevava l'inidoneità delle fatture commerciali – alla luce della lora formazione unilaterale – a fornire la prova tanto del contratto quanto delle prestazioni di cui la controparte domandava il pagamento. Inoltre, muoveva contestazioni contro singole voci contenute nelle fatture azionate in sede monitoria, descrittive della tipologia di prestazione resa nell'ambito della fornitura in oggetto.
In via riconvenzionale, proponeva domanda di ripetizione dell'indebito con riguardo a pagamenti effettuati, tra il 2020 e il 2023, in relazione a servizi mai resi dalla società opposta: la pretesa veniva quantificata in complessivi €. 14.430,37. Subordinatamente, chiedeva disporsi la compensazione tra il credito vantato da e la cifra medesima. CP_2
Pertanto, chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza disattesa o respinta:
In via principale e nel merito: revocare e dichiarare privo di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo n. 513/2024 (R.G. 722/2024) emesso in data 08.02.2024, per tutte le ragioni in fatto e diritto esposte in narrativa.
In via riconvenzionale: accertare e dichiarare il diritto di ripetizione ex art. 2033 c.c. delle somme corrisposte in pagamento da al Sig. e come Parte_1 Controparte_1 CP_2 precisate in narrativa, in capo all'opponente e per l'effetto, condannare il Sig. Controparte_1
e al pagamento, in favore di di €. 14.430,37=, oltre interessi legali dalla CP_2 Parte_1 domanda al saldo effettivo.
In via subordinata: Nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Giudice adito ritenga fondata la pretesa creditoria dei ricorrenti, voglia comunque disporre la compensazione tra il presunto credito vantato dai ricorrenti di €. 17.764,61= e l'importo vantato dall'opponente di €.
14.430,37. In ogni caso: Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre accessori di legge”.
3. Si costituiva la parte opposta ( , che contestava gli assunti della CodiceFiscale_5 controparte nei termini che seguono.
In primo luogo, osservava come l'esistenza di un rapporto contrattuale in essere tra le parti fosse dimostrata sia dal listino prezzi, sottoscritto dalle parti e oggetto di scambio di e-mail (v. doc. 6 di parte opposta), sia dall'effettivo svolgimento, sin da settembre 2020, dei servizi IT in esso menzionati in favore di , la quale ne godeva per lungo tempo senza muovere alcuna Pt_1 contestazione e solo a partire dal 2023 iniziava a contestare l'operato della fornitrice.
In secondo luogo, censurava in quanto tardive, pretestuose e infondate le contestazioni mosse da alle prestazioni oggetto delle fatture azionate in sede monitoria. Pt_1
- 5 - Parimenti tardiva e infondata giudicava la domanda (riconvenzionale) di ripetizione di somme recate da fatture a suo tempo regolarmente pagate dall'odierna opponente senza rimostranza alcuna.
Per le stesse ragioni, nessuna compensazione poteva disporsi tra il credito azionato e le somme suddette.
Tutto ciò posto, la parte opposta rassegnava le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Bologna, respinta ogni contraria istanza, deduzione e conclusione:
In via preliminare: concedere, ai sensi dell'art. 648 cpc, per tutti i motivi esposti in narrativa, la provvisoria esecutività del Decreto Ingiuntivo n. 513/2024 – RG n. 722/2024, emesso dal Tribunale di Bologna in data 08.02.2024, con ogni conseguente provvedimento ritenuto opportuno;
In subordine, sempre in via preliminare: concedere, ai sensi dell'art. 648 cpc, per tutti i motivi esposti in narrativa, la provvisoria esecutività parziale del Decreto Ingiuntivo n. 513/2024 – RG n.
722/2024, emesso dal Tribunale di Bologna in data 08.02.2024, in relazione alle somme non contestate da controparte e/o espressamente riconosciute, secondo quanto risulterà di giustizia. -In alternativa: emettere ordinanza ex art. 186 bis cpc per le somme riconosciute/non contestate da controparte, nella somma minore o maggiore ritenuta di giustizia.
Nel merito: accertate e verificate tutte le circostanze di cui in narrativa, rigettare, per tutte le ragioni esposte tutte le domande e le eccezioni proposte dall'odierna opponente, comprese la domanda riconvenzionale e l'eccezione di compensazione ex art. 1243 cc, perché infondate in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente il decreto ingiuntivo n. 513/2024 – RG n.
722/2024, emesso dal Tribunale di Bologna in data 08.02.2024, con conseguente condanna di al pagamento, in favore degli odierni opposti, di tutti gli importi meglio specificati e Parte_1 riportati nel Decreto Ingiuntivo stesso per un totale di € 17.764,61, oltre compensi professionali ed esborsi, spese generali, importi, contributi ed interessi ex D.Lgs. 231/2002 sino al saldo effettivo e dichiarare che nulla è dovuto dagli odierni opposti in favore di per nessun titolo e/o Parte_1 ragione.
Nel merito ed in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'odierno giudicante voglia accogliere la domanda riconvenzionale e/o l'eccezione di compensazione, così come formulate da controparte, voglia altresì accertare il maggior credito vantato dagli odierni opposti nei confronti di e, per l'effetto, condannare l'opponente al pagamento della maggior o Parte_1 minor somma che risulterà di giustizia, oltre interessi ex D.Lgs n. 231/2002.
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi del presente giudizio e del procedimento monitorio”.
- 6 - Depositate le memorie integrative ex art. 171-ter c.p.c., con ordinanza del'8.1.2025, a scioglimento della riserva assunta all'udienza di comparizione tenutasi il 24.10.2024, il Tribunale rigettava la richiesta di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, assegnava i termini di cui all'art. 189 c.p.c. e fissava l'udienza per la rimessione della causa in decisione.
La causa veniva istruita con produzione documentale.
4. L'opposizione svolta dalla parte ingiunta merita parziale accoglimento. Parte_1
È pacifico in giurisprudenza che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come giudizio ordinario di cognizione e si svolge seconde le norme del procedimento ordinario, nel quale incombe, secondo i principi generali in tema di onere della prova, a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa.
Costituisce ius receptum, risalente a Cass., sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533, l'affermazione secondo cui, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre è il debitore convenuto ad essere gravato dell'onere della prova dei fatti estintivi dell'altrui pretesa, tra cui, in primis, l'avvenuto esatto adempimento della prestazione.
Peraltro, le indicazioni provenienti dalla giurisprudenza di legittimità vanno adattate alla specificità del rapporto contrattuale che viene qui in rilievo.
La società opposta, attrice in senso sostanziale, ha posto a fondamento della propria domanda di adempimento dell'obbligazione pecuniaria un titolo contrattuale, costituito da un complessivo rapporto inquadrabile nello schema tipico del contratto di appalto di servizi (segnatamente, afferenti al campo dell'information technology).
Che una pluriennale partnership commerciale abbia effettivamente avuto luogo tra le odierne parti in causa è fuor di dubbio.
Infatti, come sopra già posto in luce, è la stessa società opponente in principio del suo atto di citazione ad affermare che riceveva, a partire dal 2020, da parte della compagine Pt_1
una fornitura di servizi informatici. Il fatto è, dunque, pacifico. Come Controparte_3 pacifica – perché sul punto le ricostruzioni convergono – è la circostanza che , dal canto Pt_1 suo, onorava, almeno in parte, i pagamenti richiestile negli anni dal suo partner commerciale.
Il dettaglio delle prestazioni eseguibili da nel contesto di tale Controparte_3 sodalizio, con relativo prezzo, costituiva poi l'oggetto di un listino prezzi (doc. 2 di parte opposta)
- 7 - recante la sottoscrizione delle parti (a nulla rileva – come pretenderebbe l'opponente – che nell'intestazione del documento non figuri il nome di ) e oggetto di corrispondenza di Pt_1 posta elettronica risalente all'ottobre 2020 (doc. 6 di parte opposta). Con la sottoscrizione di tale documento le parti si accordavano, dunque, sul ventaglio di servizi richiedibili e sul costo unitario della singola prestazione resa. Lungi dall'esaurire con tale atto la regolazione del loro complessivo rapporto, le parti davano così luogo, a ben vedere, a un contratto normativo: un negozio con il quale predeterminavano, almeno in parte, l'oggetto di futuri (ed eventuali) accordi a valle, che avrebbero
“attinto” parte della loro regolamentazione direttamente alle disposizioni contenute nell'accordo a monte. La prassi intercorsa tra le parti all'indomani dell'accordo sul tariffario, per come da loro prospettata, conduce a ritenere che tali accordi attuativi avessero luogo a cadenza mensile e seguissero lo schema perfezionativo di cui all'art. 1327 c.c.: si concludevano, proprio in virtù del concreto atteggiarsi delle dinamiche commerciali tra le parti, “nel tempo e nel luogo” in cui la compagine ricevuto l'ordine da di tot “pezzi” di un Controparte_3 Pt_1 determinato servizio, dava inizio all'esecuzione delle singole prestazioni richieste. Il tutto, come detto, con cadenza mensile.
Orbene, da tale ricostruzione discende una precisa conseguenza in punto di onere della prova. Vale a dire che il creditore che domandi il corrispettivo dei servizi resi (nel caso di specie, ) Pt_1 non potrà limitarsi a dedurre il mancato pagamento, ma sarà chiamato a dare la prova dell'esecuzione della prestazione. Ciò, beninteso, non contrasta con l'insegnamento, ormai sedimentato, prima riportato, secondo il quale chi si professi creditore è gravato del solo onere di provare il titolo del suo diritto: proprio perché qui il contratto si conclude con l'(inizio della) esecuzione, il titolo del credito, cioè la fonte di esso, dipende dall'esecuzione della prestazione.
Nel caso di specie, dunque, occorre verificare se, rispetto alle molteplici voci riportate nelle plurime fatture di cui domanda il saldo (a ciascuna voce corrisponde un numero variabile di Pt_1 prestazioni della medesima tipologia), possa dirsi formata la prova della concreta esecuzione. Ancor prima, però, occorre stabilire l'effettivo perimetro del thema probandum, valutando quali prestazioni siano bisognevoli di prova a fronte di una contestazione specifica da parte di
, ai sensi dell'art. 115, co. 1, c.p.c. Pt_1
Anzitutto una constatazione. La parte opposta chiedeva soddisfazione di un credito, in linea capitale, pari ad € 17.764,61. L'opponente muoveva contestazioni (vedremo in seguito se e in che misura sufficientemente specifiche) relative a prestazioni fatturate per € 14.205,62: sulla differenza
(€ 3.558,99) non v'è dunque materia del contendere.
- 8 - Venendo, ora, al merito delle contestazioni, si osserva preliminarmente che le prestazioni contestate sono riconducibili a quattordici categorie, ciascuna identificata attraverso un codice riportato nelle fatture azionate, come esposto nella tabella seguente.
Codice servizio prezzo mensilità totale
1 IT-SVR-SYS €. 437,46 5 2187,30
2 €. 193,53 5 967,65 CP_4
3 €. 53,03 10 530,30 C.F._6
4 IT-WS-DESK-24 €. 84,84 10 848,40
5 IT-WS-LAP-24 €. 254,51 10 2545,10
6 IT-WS-LAP-27 €. 270,43 10 2704,30
7 IT-WS-LAP-27-27 €. 100,75 10 1007,50
8 IT-WS-LAP-24-24 €. 93,86 10 938,60
9 PRT-OUT-PRT €. 31,50 10 315,00
10 €. 20,05 10 200,50 Parte_2
11 €. 16,96 10 169,60 Pt_3
12 UPS-RACK €. 26,41 10 264,10
13 €. 58,33 10 583,30 CP_5
14 €. 94,40 10 944,00 Parte_4
14.205,65
I. L'opponente contestava la prestazione riportata in cinque fatture, da giugno a ottobre 2023, con il
“codice IT-SVR-SYS per canone mensile di €. 437,46 inerente il servizio IT “All In One” contributo gestione server, rdp, backup e rete”, asserendo che “non è chiaro a quale servizio faccia riferimento
l'importo, né la relativa scontistica applicata”. La contestazione non coglie nel segno. L'opponente, infatti, non si doleva di un'erronea fatturazione, a fronte di un servizio mai ricevuto, ma censurava la poca chiarezza in ordine alla corrispondenza tra importo e servizio, nonché alla scontistica applicata. Aspetti – questi – chiariti tanto nel listino prezzi concordato tra le parti (ove figura proprio la similare dicitura “contributo gestione server, backup e rete”), quanto nelle fatture stesse, ove è ben evidente a quale servizio si riferisca il canone richiesto e l'entità dello sconto applicato sul costo standard. Pertanto, con riguardo a tale voce, sia l'an che il quantum debeatur risultano pacifici.
- 9 - II. L'opponente contestava la prestazione riportata in cinque fatture, da giugno a ottobre 2023, con il
“codice per canone mensile di €. 193,53 inerente il contributo gestione outsourced CP_4 resource (risorse esterne) dell'azienda cliente”, affermando che “si tratta di servizi che Pt_1 non ha mai richiesto”. Così controdeducendo, l'opponente negava in modo specifico (nella sua essenzialità) l'allegazione di controparte relativa alla sussistenza del titolo contrattuale giustificativo della sua richiesta di pagamento: titolo che, nel caso di specie, è la risultante di un ordine (cioè di una proposta contrattuale) effettuato da e di un'esecuzione, senza preventiva risposta, Pt_1 da parte di Ebbene, nell'affermare di non aver mai richiesto detto Controparte_3 servizio, negava di aver effettuato una proposta contrattuale avente ad oggetto il Pt_1 contributo gestione outsourced resource, il che avrebbe impedito in radice la possibilità di un'accettazione tacita nella forma dell'inizio dell'esecuzione a norma dell'art. 1327 c.c. A fronte di tale contestazione, che in definitiva mette in dubbio in modo specifico l'esistenza di un titolo contrattuale a sostegno della domanda di pagamento della prestazione in esame, parte opposta non dimostrava il fondamento della sua pretesa (in primis la ricezione di ordini aventi ad oggetto il
“contributo gestione risorse esterne”).
Pertanto, alla luce delle considerazioni svolte, nulla è dovuto alla società opposta per tale tipologia di servizio.
III. L'opponente contestava la prestazione riportata in dieci fatture, da gennaio a ottobre 2023, con il
“codice IT-PC-DESK-BRC con canone mensile di €. 53,03, per lettore codice a barre”, asserendo che “si tratta di un servizio mai concordato con ed in relazione al quale la stessa ne ha Pt_1 più volte chiesto la dismissione […], proprio perché non richiesto e non utilizzato”. Anche in questo caso la controdeduzione di parte opponente si appuntava sull'assenza, a monte, di una proposta contrattuale avente ad oggetto, questa volta, il lettore di codice a barre. Possono richiamarsi pertanto le osservazioni svolte al superiore punto 2 e, di conseguenza, giudicare infondata in parte qua la richiesta di pagamento per carenze dimostrative in ordine al titolo contrattuale posto a fondamento di essa.
IV. L'opponente contestava, poi, le prestazioni identificate in dieci fatture, da gennaio a ottobre 2023, con i codici:
IT-WS-DESK-24 con canone mensile di €. 84,84;
IT-WS-LAP-24 con canone mensile di €. 254,51;
IT-WS-LAP-27, con canone mensile di €. 270,43;
IT-WS-LAP-27-27 con canone mensile di €. 100,75;
- 10 - IT-WS-LAP-24-24 con canone mensile di €. 93,86”; si tratterebbe di canoni mensili inerenti al noleggio di un pc fisso ( e quattro pc CP_6 portatili (IT-WS-LAP-…) “che sono stati acquistati da dal fornitore BM RV […], Pt_1 ma che erroneamente sono stati fatturati da fino al dicembre 2023”. Controparte_3
L'opponente sostanzialmente contestava il noleggio di tale apparecchiatura, affermando che in realtà si sarebbe trattato di oggetti di sua proprietà, in quanto acquistati presso soggetto terzo (tale
BM RV). A fronte della circostanziata obiezione dell'opponente, la società opposta prospettava un'ambigua operazione di rivendita dell'hardware da a Pt_1 Controparte_3 cui avrebbe dovuto far seguito un comodato “di ritorno”. Una ricostruzione che rimane semplice asserzione di parte, non adeguatamente supportata dal materiale probatorio in atti;
sicché deve affermarsi l'assenza di prova in ordine al titolo posto a fondamento delle prestazioni qui in esame e, di conseguenza, il rigetto della domanda di pagamento avanzata dalla parte su cui incombeva il relativo onus probandi.
V. L'opponente contestava la prestazione riportata in dieci fatture, da gennaio a ottobre 2023, con il
“codice PRT-OUT-PRT, con canone mensile di €. 31,50 per contributo gestione stampante”: si tratterebbe di un servizio mai richiesto da . È sufficiente richiamare, mutatis mutandis, Pt_1 quanto già osservato nei superiori punti 2 e 3. Nulla è dovuto, pertanto, alla società opposta per
“contributo gestione stampante”.
VI. L'opponente contestava la prestazione riportata in dieci fatture, da gennaio a ottobre 2023, con il
“codice con canone mensile di €. 20,05 per dominio internet con Hosting Parte_2
Contr Wordpress”: si tratterebbe “di un servizio che , aveva chiesto a Pt_1 CP_3
[.
, con la mail del 01.09.2023 di non inserire più in fattura, in quanto la gestione del dominio sarebbe stata affidata ad intenso.it, ma che tuttavia è stato fatturato erroneamente anche per i mesi successivi di ottobre, novembre e dicembre 2023”. È evidente come l'unica mensilità oggetto di contestazione sia quella di ottobre 2023 (va ricordato, infatti, che le fatture di novembre e dicembre
2023 non figurano tra quelle azionate in via monitoria). L'opponente negava di aver richiesto il servizio in parola con riguardo alla mensilità di ottobre 2023, e anzi provava il contrario, producendo la mail dell'1.9.2023 (doc. 2 di parte opponente) contenente esplicita richiesta di immediata dismissione. L'opposta non dimostrava né di aver ricevuto in realtà l'ordine, né di aver concretamente eseguito il servizio con riguardo alla mensilità di ottobre 2023. Pertanto, ne va escluso il pagamento. Quanto alle altre mensilità rimane pacifica la debenza degli importi richiesti dalla part opposta.
- 11 - VII. L'opponente contestava la prestazione riportata in dieci fatture, da gennaio a ottobre 2023, con il
“codice con canone mensile di €. 16,96 per il servizio Zoom Pro;
anche in questo caso Pt_3
ne aveva chiesto la dismissione sin dal 01.09.2023, ma Pt_1 Controparte_3 hanno continuato a fatturarne l'importo relativo anche per i mesi successivi”. La contestazione risulta limitata alle mensilità di settembre e ottobre 2023. Con riguardo a tali mensilità la società opponente negava di aver richiesto il servizio fatturato, ed anzi produceva corrispondenza di posta elettronica (doc. 2 di parte opponente) attestante un'esplicita richiesta di dismissione. Dal canto suo, la società opposta non dimostrava né di aver ricevuto ordini, né di aver concretamente eseguito il servizio Zoom Pro nei mesi di settembre ed ottobre 2023 (il doc. 10, che parte opposta pretenderebbe di far valere come prova della contestata fornitura del servizio, attesta una richiesta di intervento risalente a più di un anno prima, cioè luglio 2022). Pertanto, va escluso in parte qua il pagamento delle fatture di settembre e ottobre 2023; mentre, quanto alle altre mensilità, rimane pacifica la debenza degli importi richiesti dalla parte opposta.
VIII. L'opponente contestava la prestazione riportata in dieci fatture, da gennaio a ottobre 2023, con il
“codice UPS-RACK, servizio con canone mensile di €. 26,41 inerente il gruppo di continuità
1500VA”. obiettava che “questo prodotto è stato venduto da ad Pt_1 CP_1
” e che “tuttavia, a partire dal mese di gennaio 2022, inspiegabilmente, ha Pt_1 CP_2 iniziato a richiedere il pagamento del servizio di noleggio di tale prodotto ad ”. Anche Pt_1 in questo caso l'opponente sostanzialmente contestava l'avvenuta fornitura in noleggio di tale apparecchiatura, affermando che in realtà si sarebbe trattato di oggetti di sua proprietà, in quanto vendutile proprio dalla compagine nel 2021. A fronte della Controparte_3 circostanziata obiezione dell'opponente, la società opposta nulla riferiva. Nessuna prova veniva, dunque, fornita circa l'effettiva fornitura a noleggio del gruppo di continuità. Si impone, pertanto, il rigetto della domanda di pagamento in esame.
IX. L'opponente contestava le prestazioni identificate in dieci fatture, da gennaio a ottobre 2023, con il
“codice con canone mensile di €. 58,33” e (XIV.) con il “codice UC-MON-83 CP_5 con canone mensile di €. 94,40”, asserendo che “i predetti servizi sono stati fatturati nonostante richiesta di dismissione da parte di ”. La contestazione risulta limitata alle mensilità di Pt_1 settembre e ottobre 2023. Con riguardo a tali mensilità la società opponente negava di aver richiesto i servizi fatturati, producendo, anzi, corrispondenza di posta elettronica (doc. 2 di parte opponente) attestante un'esplicita richiesta di dismissione con decorrenza dall'1.9.2023. Dal canto suo, la società opposta non dimostrava né di aver al contrario ricevuto ordini, né di aver concretamente
- 12 - eseguito i servizi in parola con riguardo ai mesi di settembre ed ottobre 2023. Pertanto, va escluso in parte qua il pagamento delle fatture di settembre e ottobre 2023; mentre, quanto alle altre mensilità, rimane pacifica la debenza degli importi richiesti dalla parte opposta.
5. Alla luce di tutto quanto sin qui considerato, all'esito del vaglio delle contestazioni mosse dalla società opponente, il credito della parte opposta ammonta ad € 3.725,27. A tale importo va aggiunta la somma, sopra indicata, estranea alla materia del contendere per assenza di opposizione sul punto, vale a dire € 3.558,99. Ne deriva che la domanda di pagamento avanzata dalla parte opposta per €
17.764,61 risulta fondata per la minor somma di € 7.284,26.
6. Quanto alla domanda riconvenzionale svolta dall'attrice opponente, si osserva che la fattispecie normativa di cui all'art. 2033 c.c., invocata dall' attrice al fine di conseguire la restituzione di quanto versato alla parte convenuta perché non dovuto, prevede che al fine di ottenere la restituzione dell'indebito, il pagamento deve intendersi non dovuto, e che da tale presupposto potrebbe scaturire l'obbligo di ripetere ciò che è stato pagato, oltre a interessi e frutti.
La domanda di indebito oggettivo per essere qualificata come tale, con conseguente possibilità di ripetere quanto indebitamente pagato, deve avere ad oggetto la restituzione di somme pagate sulla base di un titolo inesistente ed ha pertanto una natura restitutoria più che risarcitoria.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha specificato che poiché l'inesistenza della causa debendi (unitamente all'avvenuto pagamento e al collegamento causale) è un elemento costitutivo della domanda di indebito oggettivo, la relativa prova incombe sulla parte che propone la domanda, trattandosi di elemento costitutivo della stessa, ancorchè abbia ad oggetto fatti negativi, dei quali può essere data prova mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario o mediante presunzioni da cui desumersi il fatto positivo (cfr. Cass, n.°22872/2010 n.° 5896/2006).
Nel caso di specie, dalle allegazioni delle parti e da quanto emerso dall'istruttoria documentale risulta provato che si sia verificata l'ipotesi di indebito oggettivo, atteso che risulta realizzata la non debenza del pagamento in favore della convenuta della somma di € 14.430,37 , stante l'inesistenza di un rapporto contrattuale che lo giustifichi ed, in particolare, di un contratto avente ad oggetto alcuni dei servizi fatturati dalla parte convenuta negli anni dal 2020 al 2023, specificamente indicati dall'attrice in atto di citazione alle pagine 10 e 11, il cui contenuto si richiama.
Invero, da un lato la circostanza allegata da parte attrice, relativa al pagamento da parte dell'attrice delle fatture indicate in atto di citazione contenenti le voci specificamente contestate dall'attrice, emesse dalla parte convenuta dal 2020 al 2023 (docc. 15-20 attrice), non è stata mai specificamente contestata dalla convenuta opposta e deve pertanto ritenersi dimostrata ai sensi dell'art. 115 c.p.c.,
- 13 - e, dall'alto lato, come sopra detto, non risulta raggiunta la prova in ordine al titolo contrattuale posto a fondamento del pagamento delle suddette voci, non avendo la società opposta dimostrato né di aver ricevuto ordini, né di aver concretamente eseguito i servizi e sostenuto i costi fatturati all'attrice nelle 52 fatture allegate all'atto di citazione.
Inoltre, si reputa corretto il calcolo delle somme versate in eccedenza dall'attrice, così come riportato in atto di citazione (pagine 10 e 11) e, peraltro, anch'esso non specificamente contestato da parte convenuta.
La domanda riconvenzionale attorea risulta, pertanto, fondata e meritevole di accoglimento per €
14.430,37.
7.
Pertanto, all'esito del giudizio: la parte attrice risulta creditrice nei confronti della convenuta della somma capitale di € 14.430,37, a titolo di ripetizione delle somme indebitamente corrisposte ai convenuti per alcuni servizi (indicati in atto di citazione) fatturati dalla parte convenuta negli anni dal 2020 al 2023; la parte convenuta risulta creditrice nei confronti dell'attrice della somma capitale di € 7.284,26, a titolo di corrispettivo per le prestazioni dedotte in ricorso monitorio.
Operata la compensazione tra i reciproci crediti, quindi, residua in favore dell'attrice il credito di €
7.146,11, a titolo di ripetizione di indebito
8.
Sulla somma oggetto di restituzione sono altresì dovuti gli interessi dalla domanda ( 22 marzo
2024) al saldo al saggio di cui al 4° comma dell'art. 1284 c.c. , in applicazione del principio dettato dalla Suprema Corte di Cassazione secondo il quale il tasso d'interesse legale nella misura maggiorata di cui all'art. 1284, comma 4, c.c., si applica a qualsiasi obbligazione, tanto se di fonte contrattuale, quanto se derivante da fatti illeciti o altri fatti o atti idonei a produrle, ivi incluse le obbligazioni relative alla ripetizione dell'indebito (Cass., Sez. III Civ., 3 gennaio 2023, n. 61; Cass.
Ord. 21806/2025).
9.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i criteri stabiliti nel D.M.
55/2014, aggiornati al D.M. 147/2022, con applicazione delle tariffe medie per tutte le fasi del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta:
- 14 - - revoca il decreto ingiuntivo n. 513/2024 emesso l'8.2.2024 dal Tribunale di Bologna;
- accerta il credito di e in proprio nei confronti di Controparte_2 Controparte_1 in € 7.284,26, a titolo di corrispettivo per le prestazioni dedotte in ricorso Parte_1 monitorio;
- accerta il credito di nei confronti di e Parte_1 Controparte_2 Controparte_1 in proprio in € 14.430,37 , a titolo di ripetizione delle somme indebitamente corrisposte ai convenuti per alcuni servizi (indicati in motivazione) fatturati dalla parte convenuta negli anni dal
2020 al 2023;
- operata la compensazione tra i reciproci crediti, condanna i convenuti e Controparte_2 [...]
n proprio, a pagare in favore di la somma di € 7.146,11, oltre CP_1 Parte_1 interessi legali al tasso di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dalla domanda ( 22 marzo 2024) al saldo;
- condanna i convenuti e in proprio alla rifusione in Controparte_2 Controparte_1 favore di delle spese processuali, che liquida in € 5.077,00 per compenso, oltre il Parte_1
15% del compenso per spese forfettarie, C.P.A. e I.V.A., oltre € 145,50 per anticipazioni;
Bologna, 21 ottobre 2025
Il Giudice
dott.ssa Pierangela Congiu
- 15 -
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bologna
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Pierangela Congiu, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4316/2024 R.Gen.Aff.Cont. trattenuta in decisione all'udienza del 16 ottobre 2025
TRA
, c.f.: , elett.te dom.to/a in VIA PONTE LOCATELLO 6 40030 Parte_1 P.IVA_1
RI DI presso lo studio dell'Avv. TEDESCHI MICHELE, c.f.:
, dal quale è rappresentato/a e difeso/a unitamente e disgiuntamente C.F._1 all'Avv. Filippo Calda, C.F. in virtù di procura allegata all' atto di citazione C.F._2
- ATTRICE OPPONENTE
E
, c.f.: , e (C.F. e P.IVA Controparte_1 C.F._3 CP_2
), elett.te dom.to in VIALE VENEZIA 170 BRESCIA, presso lo studio dell'Avv. P.IVA_2
UP IG, c.f.: , dal quale è rappresentato/a e difeso/a in virtù di C.F._4 procura a margine della comparsa di costituzione e risposta/in calce alla copia notificata dell'atto di citazione
- CONVENUTI OPPOSTI
Oggetto: Altri contratti atipici.
Conclusioni:
PARTE ATTRICE OPPONENTE
Voglia l'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza disattesa o respinta:
In via principale e nel merito: revocare e dichiarare privo di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo n. 513/2024 (R.G. 722/2024) emesso in data 08.02.2024, per tutte le ragioni in fatto e diritto esposte in narrativa degli atti depositati.
In via riconvenzionale: accertare e dichiarare il diritto di ripetizione ex art. 2033 c.c. delle somme corrisposte in pagamento da al Sig. e , Parte_1 Controparte_1 CP_2 come precisate in narrativa degli atti depositati, in capo all'opponente e per l'effetto, condannare il
Sig. e al pagamento, in favore di di €. Controparte_1 CP_2 Parte_1
14.430,37=, oltre interessi legali dalla domanda al saldo effettivo.
In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Giudice adito ritenga fondata la pretesa creditoria dei ricorrenti, voglia comunque disporre la compensazione tra il presunto credito vantato dai ricorrenti di €. 17.764,61= e l'importo vantato dall'opponente di €. 14.430,37=.
In via istruttoria: ammettere, occorrendo, i seguenti capitoli di prova per testi, già dedotti, teste Ing.
residente a [...]: Testimone_1
1) Vero che il 15 giugno 2023, alle ore 9:00, l'Ing. si incontrava con il Sig. Testimone_1 [...]
legale rappresentante di presso la sede operativa di situata ad CP_1 CP_2 Pt_1
Ozzano dell'Emilia (BO), in Via Nobel n. 24/26?
2) Vero che in occasione dell'incontro del 15 giugno 2023, alle ore 9:00, tra l'Ing. Testimone_1 consulente per le attività tecniche e gestionali di e il Sig. legale Pt_1 Controparte_1 rappresentante di presso la sede operativa di , l'Ing. CP_2 Pt_1 Testimone_1 rappresentava al Sig. l'inesistenza di un contratto tra le parti? Controparte_1
3) Vero che durante l'incontro del 15 giugno 2023, alle ore 9:00, tra l'Ing. Testimone_1 consulente per le attività tecniche e gestionali di e il Sig. legale Pt_1 Controparte_1 rappresentante di presso la sede operativa di , l'Ing. chiedeva CP_2 Pt_1 Testimone_1 chiarimenti ad in merito al servizio “All In One”, nonché riguardo agli Controparte_1 importi indicati nelle fatture emesse da / dal gennaio 2020 a maggio 2023? CP_1 CP_2
4) Vero che al termine dell'incontro del 15 giugno 2023, il Sig. legale Controparte_1 rappresentante di forniva i chiarimenti richiesti dall' Ing. consulente per CP_2 Testimone_1 le attività tecniche e gestionali di , in merito alle fatture emesse da gennaio 2020 a maggio Pt_1
2023?
5) Vero che all'incontro del 15.06.2023 alle ore 9:00 tra l'Ing. consulente per le Testimone_1 attività tecniche e gestionali di e il Sig. legale rappresentante di Pt_1 Controparte_1 [...]
presso la sede operativa di , l'Ing. comunicava al Sig. CP_2 Pt_1 Testimone_1 [...] che a partire dal settembre 2023 si sarebbe avvalsa di un'altra società per i CP_1 Pt_1 servizi di assistenza IT e che quindi il rapporto tra e sarebbe cessato? Pt_1 CP_2
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali, oltre accessori di legge, tenuto altresì conto, ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.c., del comportamento processuale dei convenuti non comparsi personalmente in prima udienza.
- 2 -
PARTE CONVENUTA OPPOSTA
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Bologna, respinta ogni contraria istanza, deduzione e conclusione:
In via preliminare: concedere, ai sensi dell'art. 648 cpc, per tutti i motivi esposti in narrativa, la provvisoria esecutività del Decreto Ingiuntivo n. 513/2024 – RG n. 722/2024, emesso dal Tribunale di Bologna in data 08.02.2024, con ogni conseguente provvedimento ritenuto opportuno;
In subordine, sempre in via preliminare: concedere, ai sensi dell'art. 648 cpc, per tutti i motivi esposti in narrativa, la provvisoria esecutività parziale del Decreto Ingiuntivo n. 513/2024 – RG n.
722/2024, emesso dal Tribunale di Bologna in data 08.02.2024, in relazione alle somme non contestate da controparte e/o espressamente riconosciute, secondo quanto risulterà di giustizia. - In alternativa: emettere ordinanza ex art. 186 bis cpc per le somme riconosciute/non contestate da controparte, nella somma minore o maggiore ritenuta di giustizia.
Nel merito: accertate e verificate tutte le circostanze di cui in narrativa, rigettare, per tutte le ragioni esposte tutte le domande e le eccezioni proposte dall'odierna opponente, comprese la domanda riconvenzionale e l'eccezione di compensazione ex art. 1243 cc, perché infondate in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente il decreto ingiuntivo n. 513/2024 – RG n.
722/2024, emesso dal Tribunale di Bologna in data 08.02.2024, con conseguente condanna di al pagamento, in favore degli odierni opposti, di tutti gli importi meglio specificati e Parte_1 riportati nel Decreto Ingiuntivo stesso per un totale di € 17.764,61, oltre compensi professionali ed esborsi, spese generali, importi, contributi ed interessi ex D.Lgs. 231/2002 sino al saldo effettivo e dichiarare che nulla è dovuto dagli odierni opposti in favore di per nessun titolo e/o Parte_1 ragione.
Nel merito ed in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'odierno giudicante voglia accogliere la domanda riconvenzionale e/o l'eccezione di compensazione, così come formulate da controparte, voglia altresì accertare il maggior credito vantato dagli odierni opposti nei confronti di e, per l'effetto, condannare l'opponente al pagamento della maggior o Parte_1 minor somma che risulterà di giustizia, oltre interessi ex D.Lgs n. 231/2002.
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi del presente giudizio e del procedimento monitorio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. (in breve, ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 Pt_1 opponeva il decreto ingiuntivo n. 513/2024 emesso l'8.2.2024 dal Tribunale di Bologna, ad istanza
- 3 - di in proprio e nella sua qualità di legale rappresentante pro tempore Controparte_1 della (in breve, ), con il quale veniva ingiunto alla parte opponente il Controparte_2 CP_2 pagamento di complessivi € 17.764,61 (oltre interessi e spese processuali), quale corrispettivo residuo (sul totale di € 31.168,91) della fornitura di servizi informatici di cui alle fatture:
1) n. 391 del 05.12.2022 dell'importo di € 469,71;
2) n. 395 del 06.12.2022 dell'importo di € 301,96;
3) n. 396 del 09.12.2022 dell'importo di € 67,10;
4) n. 416 del 28.12.2022 dell'importo di € 2.456,99;
5) n. 37 del 31.01.2023 dell'importo di € 2.663,11;
6) n. 74 del 27.02.2023 dell'importo di € 2.663,11;
7) n. 116 del 31.03.2023 dell'importo di € 2.663,11;
8) n. 151 del 18.04.2023 dell'importo di € 2.663,11
9) n. 190 del 15.05.2023 dell'importo di € 2.663,11;
10) n. 233 del 16.06.2023 dell'importo di € 2.911,52;
11) n. 245 del 17.07.2023 dell'importo di € 2.911,52;
12) n. 305 del 21.08.2023 dell'importo di € 2.911,52;
13) n. 342 del 18.09.2023 dell'importo di € 2.911,52;
14) n. 376 del 16.10.2023 dell'importo di € 2.911,52.
2. In via di premessa riferiva di essersi affidata, a partire dal 2020, ad Pt_1 [...] er la fornitura di servizi di assistenza IT (Information Technology) necessari per CP_1
l'esercizio dell'attività di impresa. Questi inizialmente, e sino al 2021, forniva tali servizi come libero professionista;
successivamente tramite la società costituita appunto nel 2021. Il CP_2 rapporto tra le parti, regolato da un semplice listino prezzi, proseguiva normalmente sino a fine
2022, momento in cui se ne registrava un'incrinatura: seguivano reciproci addebiti di inadempienze.
L'opponente, oltre a dolersi dell'illecita ritenzione da parte di di nomi a dominio, codici CP_2 authcode e credenziali appartenenti ad (condotta oggetto di separato procedimento Pt_1 incardinato avanti alla Sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Bologna), articolava così le sue difese a fronte della richiesta di pagamento di controparte.
In primo luogo, deduceva l'assenza di un contratto scritto che disciplinasse i rapporti tra le parti, tale non potendosi considerare il listino prezzi, tra l'altro privo di data ed indirizzato ad altra impresa (Gruppo SinerMatic) e non ad . Pt_1
- 4 - In secondo luogo, rilevava l'inidoneità delle fatture commerciali – alla luce della lora formazione unilaterale – a fornire la prova tanto del contratto quanto delle prestazioni di cui la controparte domandava il pagamento. Inoltre, muoveva contestazioni contro singole voci contenute nelle fatture azionate in sede monitoria, descrittive della tipologia di prestazione resa nell'ambito della fornitura in oggetto.
In via riconvenzionale, proponeva domanda di ripetizione dell'indebito con riguardo a pagamenti effettuati, tra il 2020 e il 2023, in relazione a servizi mai resi dalla società opposta: la pretesa veniva quantificata in complessivi €. 14.430,37. Subordinatamente, chiedeva disporsi la compensazione tra il credito vantato da e la cifra medesima. CP_2
Pertanto, chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza disattesa o respinta:
In via principale e nel merito: revocare e dichiarare privo di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo n. 513/2024 (R.G. 722/2024) emesso in data 08.02.2024, per tutte le ragioni in fatto e diritto esposte in narrativa.
In via riconvenzionale: accertare e dichiarare il diritto di ripetizione ex art. 2033 c.c. delle somme corrisposte in pagamento da al Sig. e come Parte_1 Controparte_1 CP_2 precisate in narrativa, in capo all'opponente e per l'effetto, condannare il Sig. Controparte_1
e al pagamento, in favore di di €. 14.430,37=, oltre interessi legali dalla CP_2 Parte_1 domanda al saldo effettivo.
In via subordinata: Nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Giudice adito ritenga fondata la pretesa creditoria dei ricorrenti, voglia comunque disporre la compensazione tra il presunto credito vantato dai ricorrenti di €. 17.764,61= e l'importo vantato dall'opponente di €.
14.430,37. In ogni caso: Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre accessori di legge”.
3. Si costituiva la parte opposta ( , che contestava gli assunti della CodiceFiscale_5 controparte nei termini che seguono.
In primo luogo, osservava come l'esistenza di un rapporto contrattuale in essere tra le parti fosse dimostrata sia dal listino prezzi, sottoscritto dalle parti e oggetto di scambio di e-mail (v. doc. 6 di parte opposta), sia dall'effettivo svolgimento, sin da settembre 2020, dei servizi IT in esso menzionati in favore di , la quale ne godeva per lungo tempo senza muovere alcuna Pt_1 contestazione e solo a partire dal 2023 iniziava a contestare l'operato della fornitrice.
In secondo luogo, censurava in quanto tardive, pretestuose e infondate le contestazioni mosse da alle prestazioni oggetto delle fatture azionate in sede monitoria. Pt_1
- 5 - Parimenti tardiva e infondata giudicava la domanda (riconvenzionale) di ripetizione di somme recate da fatture a suo tempo regolarmente pagate dall'odierna opponente senza rimostranza alcuna.
Per le stesse ragioni, nessuna compensazione poteva disporsi tra il credito azionato e le somme suddette.
Tutto ciò posto, la parte opposta rassegnava le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Bologna, respinta ogni contraria istanza, deduzione e conclusione:
In via preliminare: concedere, ai sensi dell'art. 648 cpc, per tutti i motivi esposti in narrativa, la provvisoria esecutività del Decreto Ingiuntivo n. 513/2024 – RG n. 722/2024, emesso dal Tribunale di Bologna in data 08.02.2024, con ogni conseguente provvedimento ritenuto opportuno;
In subordine, sempre in via preliminare: concedere, ai sensi dell'art. 648 cpc, per tutti i motivi esposti in narrativa, la provvisoria esecutività parziale del Decreto Ingiuntivo n. 513/2024 – RG n.
722/2024, emesso dal Tribunale di Bologna in data 08.02.2024, in relazione alle somme non contestate da controparte e/o espressamente riconosciute, secondo quanto risulterà di giustizia. -In alternativa: emettere ordinanza ex art. 186 bis cpc per le somme riconosciute/non contestate da controparte, nella somma minore o maggiore ritenuta di giustizia.
Nel merito: accertate e verificate tutte le circostanze di cui in narrativa, rigettare, per tutte le ragioni esposte tutte le domande e le eccezioni proposte dall'odierna opponente, comprese la domanda riconvenzionale e l'eccezione di compensazione ex art. 1243 cc, perché infondate in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente il decreto ingiuntivo n. 513/2024 – RG n.
722/2024, emesso dal Tribunale di Bologna in data 08.02.2024, con conseguente condanna di al pagamento, in favore degli odierni opposti, di tutti gli importi meglio specificati e Parte_1 riportati nel Decreto Ingiuntivo stesso per un totale di € 17.764,61, oltre compensi professionali ed esborsi, spese generali, importi, contributi ed interessi ex D.Lgs. 231/2002 sino al saldo effettivo e dichiarare che nulla è dovuto dagli odierni opposti in favore di per nessun titolo e/o Parte_1 ragione.
Nel merito ed in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'odierno giudicante voglia accogliere la domanda riconvenzionale e/o l'eccezione di compensazione, così come formulate da controparte, voglia altresì accertare il maggior credito vantato dagli odierni opposti nei confronti di e, per l'effetto, condannare l'opponente al pagamento della maggior o Parte_1 minor somma che risulterà di giustizia, oltre interessi ex D.Lgs n. 231/2002.
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi del presente giudizio e del procedimento monitorio”.
- 6 - Depositate le memorie integrative ex art. 171-ter c.p.c., con ordinanza del'8.1.2025, a scioglimento della riserva assunta all'udienza di comparizione tenutasi il 24.10.2024, il Tribunale rigettava la richiesta di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, assegnava i termini di cui all'art. 189 c.p.c. e fissava l'udienza per la rimessione della causa in decisione.
La causa veniva istruita con produzione documentale.
4. L'opposizione svolta dalla parte ingiunta merita parziale accoglimento. Parte_1
È pacifico in giurisprudenza che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come giudizio ordinario di cognizione e si svolge seconde le norme del procedimento ordinario, nel quale incombe, secondo i principi generali in tema di onere della prova, a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa.
Costituisce ius receptum, risalente a Cass., sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533, l'affermazione secondo cui, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre è il debitore convenuto ad essere gravato dell'onere della prova dei fatti estintivi dell'altrui pretesa, tra cui, in primis, l'avvenuto esatto adempimento della prestazione.
Peraltro, le indicazioni provenienti dalla giurisprudenza di legittimità vanno adattate alla specificità del rapporto contrattuale che viene qui in rilievo.
La società opposta, attrice in senso sostanziale, ha posto a fondamento della propria domanda di adempimento dell'obbligazione pecuniaria un titolo contrattuale, costituito da un complessivo rapporto inquadrabile nello schema tipico del contratto di appalto di servizi (segnatamente, afferenti al campo dell'information technology).
Che una pluriennale partnership commerciale abbia effettivamente avuto luogo tra le odierne parti in causa è fuor di dubbio.
Infatti, come sopra già posto in luce, è la stessa società opponente in principio del suo atto di citazione ad affermare che riceveva, a partire dal 2020, da parte della compagine Pt_1
una fornitura di servizi informatici. Il fatto è, dunque, pacifico. Come Controparte_3 pacifica – perché sul punto le ricostruzioni convergono – è la circostanza che , dal canto Pt_1 suo, onorava, almeno in parte, i pagamenti richiestile negli anni dal suo partner commerciale.
Il dettaglio delle prestazioni eseguibili da nel contesto di tale Controparte_3 sodalizio, con relativo prezzo, costituiva poi l'oggetto di un listino prezzi (doc. 2 di parte opposta)
- 7 - recante la sottoscrizione delle parti (a nulla rileva – come pretenderebbe l'opponente – che nell'intestazione del documento non figuri il nome di ) e oggetto di corrispondenza di Pt_1 posta elettronica risalente all'ottobre 2020 (doc. 6 di parte opposta). Con la sottoscrizione di tale documento le parti si accordavano, dunque, sul ventaglio di servizi richiedibili e sul costo unitario della singola prestazione resa. Lungi dall'esaurire con tale atto la regolazione del loro complessivo rapporto, le parti davano così luogo, a ben vedere, a un contratto normativo: un negozio con il quale predeterminavano, almeno in parte, l'oggetto di futuri (ed eventuali) accordi a valle, che avrebbero
“attinto” parte della loro regolamentazione direttamente alle disposizioni contenute nell'accordo a monte. La prassi intercorsa tra le parti all'indomani dell'accordo sul tariffario, per come da loro prospettata, conduce a ritenere che tali accordi attuativi avessero luogo a cadenza mensile e seguissero lo schema perfezionativo di cui all'art. 1327 c.c.: si concludevano, proprio in virtù del concreto atteggiarsi delle dinamiche commerciali tra le parti, “nel tempo e nel luogo” in cui la compagine ricevuto l'ordine da di tot “pezzi” di un Controparte_3 Pt_1 determinato servizio, dava inizio all'esecuzione delle singole prestazioni richieste. Il tutto, come detto, con cadenza mensile.
Orbene, da tale ricostruzione discende una precisa conseguenza in punto di onere della prova. Vale a dire che il creditore che domandi il corrispettivo dei servizi resi (nel caso di specie, ) Pt_1 non potrà limitarsi a dedurre il mancato pagamento, ma sarà chiamato a dare la prova dell'esecuzione della prestazione. Ciò, beninteso, non contrasta con l'insegnamento, ormai sedimentato, prima riportato, secondo il quale chi si professi creditore è gravato del solo onere di provare il titolo del suo diritto: proprio perché qui il contratto si conclude con l'(inizio della) esecuzione, il titolo del credito, cioè la fonte di esso, dipende dall'esecuzione della prestazione.
Nel caso di specie, dunque, occorre verificare se, rispetto alle molteplici voci riportate nelle plurime fatture di cui domanda il saldo (a ciascuna voce corrisponde un numero variabile di Pt_1 prestazioni della medesima tipologia), possa dirsi formata la prova della concreta esecuzione. Ancor prima, però, occorre stabilire l'effettivo perimetro del thema probandum, valutando quali prestazioni siano bisognevoli di prova a fronte di una contestazione specifica da parte di
, ai sensi dell'art. 115, co. 1, c.p.c. Pt_1
Anzitutto una constatazione. La parte opposta chiedeva soddisfazione di un credito, in linea capitale, pari ad € 17.764,61. L'opponente muoveva contestazioni (vedremo in seguito se e in che misura sufficientemente specifiche) relative a prestazioni fatturate per € 14.205,62: sulla differenza
(€ 3.558,99) non v'è dunque materia del contendere.
- 8 - Venendo, ora, al merito delle contestazioni, si osserva preliminarmente che le prestazioni contestate sono riconducibili a quattordici categorie, ciascuna identificata attraverso un codice riportato nelle fatture azionate, come esposto nella tabella seguente.
Codice servizio prezzo mensilità totale
1 IT-SVR-SYS €. 437,46 5 2187,30
2 €. 193,53 5 967,65 CP_4
3 €. 53,03 10 530,30 C.F._6
4 IT-WS-DESK-24 €. 84,84 10 848,40
5 IT-WS-LAP-24 €. 254,51 10 2545,10
6 IT-WS-LAP-27 €. 270,43 10 2704,30
7 IT-WS-LAP-27-27 €. 100,75 10 1007,50
8 IT-WS-LAP-24-24 €. 93,86 10 938,60
9 PRT-OUT-PRT €. 31,50 10 315,00
10 €. 20,05 10 200,50 Parte_2
11 €. 16,96 10 169,60 Pt_3
12 UPS-RACK €. 26,41 10 264,10
13 €. 58,33 10 583,30 CP_5
14 €. 94,40 10 944,00 Parte_4
14.205,65
I. L'opponente contestava la prestazione riportata in cinque fatture, da giugno a ottobre 2023, con il
“codice IT-SVR-SYS per canone mensile di €. 437,46 inerente il servizio IT “All In One” contributo gestione server, rdp, backup e rete”, asserendo che “non è chiaro a quale servizio faccia riferimento
l'importo, né la relativa scontistica applicata”. La contestazione non coglie nel segno. L'opponente, infatti, non si doleva di un'erronea fatturazione, a fronte di un servizio mai ricevuto, ma censurava la poca chiarezza in ordine alla corrispondenza tra importo e servizio, nonché alla scontistica applicata. Aspetti – questi – chiariti tanto nel listino prezzi concordato tra le parti (ove figura proprio la similare dicitura “contributo gestione server, backup e rete”), quanto nelle fatture stesse, ove è ben evidente a quale servizio si riferisca il canone richiesto e l'entità dello sconto applicato sul costo standard. Pertanto, con riguardo a tale voce, sia l'an che il quantum debeatur risultano pacifici.
- 9 - II. L'opponente contestava la prestazione riportata in cinque fatture, da giugno a ottobre 2023, con il
“codice per canone mensile di €. 193,53 inerente il contributo gestione outsourced CP_4 resource (risorse esterne) dell'azienda cliente”, affermando che “si tratta di servizi che Pt_1 non ha mai richiesto”. Così controdeducendo, l'opponente negava in modo specifico (nella sua essenzialità) l'allegazione di controparte relativa alla sussistenza del titolo contrattuale giustificativo della sua richiesta di pagamento: titolo che, nel caso di specie, è la risultante di un ordine (cioè di una proposta contrattuale) effettuato da e di un'esecuzione, senza preventiva risposta, Pt_1 da parte di Ebbene, nell'affermare di non aver mai richiesto detto Controparte_3 servizio, negava di aver effettuato una proposta contrattuale avente ad oggetto il Pt_1 contributo gestione outsourced resource, il che avrebbe impedito in radice la possibilità di un'accettazione tacita nella forma dell'inizio dell'esecuzione a norma dell'art. 1327 c.c. A fronte di tale contestazione, che in definitiva mette in dubbio in modo specifico l'esistenza di un titolo contrattuale a sostegno della domanda di pagamento della prestazione in esame, parte opposta non dimostrava il fondamento della sua pretesa (in primis la ricezione di ordini aventi ad oggetto il
“contributo gestione risorse esterne”).
Pertanto, alla luce delle considerazioni svolte, nulla è dovuto alla società opposta per tale tipologia di servizio.
III. L'opponente contestava la prestazione riportata in dieci fatture, da gennaio a ottobre 2023, con il
“codice IT-PC-DESK-BRC con canone mensile di €. 53,03, per lettore codice a barre”, asserendo che “si tratta di un servizio mai concordato con ed in relazione al quale la stessa ne ha Pt_1 più volte chiesto la dismissione […], proprio perché non richiesto e non utilizzato”. Anche in questo caso la controdeduzione di parte opponente si appuntava sull'assenza, a monte, di una proposta contrattuale avente ad oggetto, questa volta, il lettore di codice a barre. Possono richiamarsi pertanto le osservazioni svolte al superiore punto 2 e, di conseguenza, giudicare infondata in parte qua la richiesta di pagamento per carenze dimostrative in ordine al titolo contrattuale posto a fondamento di essa.
IV. L'opponente contestava, poi, le prestazioni identificate in dieci fatture, da gennaio a ottobre 2023, con i codici:
IT-WS-DESK-24 con canone mensile di €. 84,84;
IT-WS-LAP-24 con canone mensile di €. 254,51;
IT-WS-LAP-27, con canone mensile di €. 270,43;
IT-WS-LAP-27-27 con canone mensile di €. 100,75;
- 10 - IT-WS-LAP-24-24 con canone mensile di €. 93,86”; si tratterebbe di canoni mensili inerenti al noleggio di un pc fisso ( e quattro pc CP_6 portatili (IT-WS-LAP-…) “che sono stati acquistati da dal fornitore BM RV […], Pt_1 ma che erroneamente sono stati fatturati da fino al dicembre 2023”. Controparte_3
L'opponente sostanzialmente contestava il noleggio di tale apparecchiatura, affermando che in realtà si sarebbe trattato di oggetti di sua proprietà, in quanto acquistati presso soggetto terzo (tale
BM RV). A fronte della circostanziata obiezione dell'opponente, la società opposta prospettava un'ambigua operazione di rivendita dell'hardware da a Pt_1 Controparte_3 cui avrebbe dovuto far seguito un comodato “di ritorno”. Una ricostruzione che rimane semplice asserzione di parte, non adeguatamente supportata dal materiale probatorio in atti;
sicché deve affermarsi l'assenza di prova in ordine al titolo posto a fondamento delle prestazioni qui in esame e, di conseguenza, il rigetto della domanda di pagamento avanzata dalla parte su cui incombeva il relativo onus probandi.
V. L'opponente contestava la prestazione riportata in dieci fatture, da gennaio a ottobre 2023, con il
“codice PRT-OUT-PRT, con canone mensile di €. 31,50 per contributo gestione stampante”: si tratterebbe di un servizio mai richiesto da . È sufficiente richiamare, mutatis mutandis, Pt_1 quanto già osservato nei superiori punti 2 e 3. Nulla è dovuto, pertanto, alla società opposta per
“contributo gestione stampante”.
VI. L'opponente contestava la prestazione riportata in dieci fatture, da gennaio a ottobre 2023, con il
“codice con canone mensile di €. 20,05 per dominio internet con Hosting Parte_2
Contr Wordpress”: si tratterebbe “di un servizio che , aveva chiesto a Pt_1 CP_3
[.
, con la mail del 01.09.2023 di non inserire più in fattura, in quanto la gestione del dominio sarebbe stata affidata ad intenso.it, ma che tuttavia è stato fatturato erroneamente anche per i mesi successivi di ottobre, novembre e dicembre 2023”. È evidente come l'unica mensilità oggetto di contestazione sia quella di ottobre 2023 (va ricordato, infatti, che le fatture di novembre e dicembre
2023 non figurano tra quelle azionate in via monitoria). L'opponente negava di aver richiesto il servizio in parola con riguardo alla mensilità di ottobre 2023, e anzi provava il contrario, producendo la mail dell'1.9.2023 (doc. 2 di parte opponente) contenente esplicita richiesta di immediata dismissione. L'opposta non dimostrava né di aver ricevuto in realtà l'ordine, né di aver concretamente eseguito il servizio con riguardo alla mensilità di ottobre 2023. Pertanto, ne va escluso il pagamento. Quanto alle altre mensilità rimane pacifica la debenza degli importi richiesti dalla part opposta.
- 11 - VII. L'opponente contestava la prestazione riportata in dieci fatture, da gennaio a ottobre 2023, con il
“codice con canone mensile di €. 16,96 per il servizio Zoom Pro;
anche in questo caso Pt_3
ne aveva chiesto la dismissione sin dal 01.09.2023, ma Pt_1 Controparte_3 hanno continuato a fatturarne l'importo relativo anche per i mesi successivi”. La contestazione risulta limitata alle mensilità di settembre e ottobre 2023. Con riguardo a tali mensilità la società opponente negava di aver richiesto il servizio fatturato, ed anzi produceva corrispondenza di posta elettronica (doc. 2 di parte opponente) attestante un'esplicita richiesta di dismissione. Dal canto suo, la società opposta non dimostrava né di aver ricevuto ordini, né di aver concretamente eseguito il servizio Zoom Pro nei mesi di settembre ed ottobre 2023 (il doc. 10, che parte opposta pretenderebbe di far valere come prova della contestata fornitura del servizio, attesta una richiesta di intervento risalente a più di un anno prima, cioè luglio 2022). Pertanto, va escluso in parte qua il pagamento delle fatture di settembre e ottobre 2023; mentre, quanto alle altre mensilità, rimane pacifica la debenza degli importi richiesti dalla parte opposta.
VIII. L'opponente contestava la prestazione riportata in dieci fatture, da gennaio a ottobre 2023, con il
“codice UPS-RACK, servizio con canone mensile di €. 26,41 inerente il gruppo di continuità
1500VA”. obiettava che “questo prodotto è stato venduto da ad Pt_1 CP_1
” e che “tuttavia, a partire dal mese di gennaio 2022, inspiegabilmente, ha Pt_1 CP_2 iniziato a richiedere il pagamento del servizio di noleggio di tale prodotto ad ”. Anche Pt_1 in questo caso l'opponente sostanzialmente contestava l'avvenuta fornitura in noleggio di tale apparecchiatura, affermando che in realtà si sarebbe trattato di oggetti di sua proprietà, in quanto vendutile proprio dalla compagine nel 2021. A fronte della Controparte_3 circostanziata obiezione dell'opponente, la società opposta nulla riferiva. Nessuna prova veniva, dunque, fornita circa l'effettiva fornitura a noleggio del gruppo di continuità. Si impone, pertanto, il rigetto della domanda di pagamento in esame.
IX. L'opponente contestava le prestazioni identificate in dieci fatture, da gennaio a ottobre 2023, con il
“codice con canone mensile di €. 58,33” e (XIV.) con il “codice UC-MON-83 CP_5 con canone mensile di €. 94,40”, asserendo che “i predetti servizi sono stati fatturati nonostante richiesta di dismissione da parte di ”. La contestazione risulta limitata alle mensilità di Pt_1 settembre e ottobre 2023. Con riguardo a tali mensilità la società opponente negava di aver richiesto i servizi fatturati, producendo, anzi, corrispondenza di posta elettronica (doc. 2 di parte opponente) attestante un'esplicita richiesta di dismissione con decorrenza dall'1.9.2023. Dal canto suo, la società opposta non dimostrava né di aver al contrario ricevuto ordini, né di aver concretamente
- 12 - eseguito i servizi in parola con riguardo ai mesi di settembre ed ottobre 2023. Pertanto, va escluso in parte qua il pagamento delle fatture di settembre e ottobre 2023; mentre, quanto alle altre mensilità, rimane pacifica la debenza degli importi richiesti dalla parte opposta.
5. Alla luce di tutto quanto sin qui considerato, all'esito del vaglio delle contestazioni mosse dalla società opponente, il credito della parte opposta ammonta ad € 3.725,27. A tale importo va aggiunta la somma, sopra indicata, estranea alla materia del contendere per assenza di opposizione sul punto, vale a dire € 3.558,99. Ne deriva che la domanda di pagamento avanzata dalla parte opposta per €
17.764,61 risulta fondata per la minor somma di € 7.284,26.
6. Quanto alla domanda riconvenzionale svolta dall'attrice opponente, si osserva che la fattispecie normativa di cui all'art. 2033 c.c., invocata dall' attrice al fine di conseguire la restituzione di quanto versato alla parte convenuta perché non dovuto, prevede che al fine di ottenere la restituzione dell'indebito, il pagamento deve intendersi non dovuto, e che da tale presupposto potrebbe scaturire l'obbligo di ripetere ciò che è stato pagato, oltre a interessi e frutti.
La domanda di indebito oggettivo per essere qualificata come tale, con conseguente possibilità di ripetere quanto indebitamente pagato, deve avere ad oggetto la restituzione di somme pagate sulla base di un titolo inesistente ed ha pertanto una natura restitutoria più che risarcitoria.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha specificato che poiché l'inesistenza della causa debendi (unitamente all'avvenuto pagamento e al collegamento causale) è un elemento costitutivo della domanda di indebito oggettivo, la relativa prova incombe sulla parte che propone la domanda, trattandosi di elemento costitutivo della stessa, ancorchè abbia ad oggetto fatti negativi, dei quali può essere data prova mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario o mediante presunzioni da cui desumersi il fatto positivo (cfr. Cass, n.°22872/2010 n.° 5896/2006).
Nel caso di specie, dalle allegazioni delle parti e da quanto emerso dall'istruttoria documentale risulta provato che si sia verificata l'ipotesi di indebito oggettivo, atteso che risulta realizzata la non debenza del pagamento in favore della convenuta della somma di € 14.430,37 , stante l'inesistenza di un rapporto contrattuale che lo giustifichi ed, in particolare, di un contratto avente ad oggetto alcuni dei servizi fatturati dalla parte convenuta negli anni dal 2020 al 2023, specificamente indicati dall'attrice in atto di citazione alle pagine 10 e 11, il cui contenuto si richiama.
Invero, da un lato la circostanza allegata da parte attrice, relativa al pagamento da parte dell'attrice delle fatture indicate in atto di citazione contenenti le voci specificamente contestate dall'attrice, emesse dalla parte convenuta dal 2020 al 2023 (docc. 15-20 attrice), non è stata mai specificamente contestata dalla convenuta opposta e deve pertanto ritenersi dimostrata ai sensi dell'art. 115 c.p.c.,
- 13 - e, dall'alto lato, come sopra detto, non risulta raggiunta la prova in ordine al titolo contrattuale posto a fondamento del pagamento delle suddette voci, non avendo la società opposta dimostrato né di aver ricevuto ordini, né di aver concretamente eseguito i servizi e sostenuto i costi fatturati all'attrice nelle 52 fatture allegate all'atto di citazione.
Inoltre, si reputa corretto il calcolo delle somme versate in eccedenza dall'attrice, così come riportato in atto di citazione (pagine 10 e 11) e, peraltro, anch'esso non specificamente contestato da parte convenuta.
La domanda riconvenzionale attorea risulta, pertanto, fondata e meritevole di accoglimento per €
14.430,37.
7.
Pertanto, all'esito del giudizio: la parte attrice risulta creditrice nei confronti della convenuta della somma capitale di € 14.430,37, a titolo di ripetizione delle somme indebitamente corrisposte ai convenuti per alcuni servizi (indicati in atto di citazione) fatturati dalla parte convenuta negli anni dal 2020 al 2023; la parte convenuta risulta creditrice nei confronti dell'attrice della somma capitale di € 7.284,26, a titolo di corrispettivo per le prestazioni dedotte in ricorso monitorio.
Operata la compensazione tra i reciproci crediti, quindi, residua in favore dell'attrice il credito di €
7.146,11, a titolo di ripetizione di indebito
8.
Sulla somma oggetto di restituzione sono altresì dovuti gli interessi dalla domanda ( 22 marzo
2024) al saldo al saggio di cui al 4° comma dell'art. 1284 c.c. , in applicazione del principio dettato dalla Suprema Corte di Cassazione secondo il quale il tasso d'interesse legale nella misura maggiorata di cui all'art. 1284, comma 4, c.c., si applica a qualsiasi obbligazione, tanto se di fonte contrattuale, quanto se derivante da fatti illeciti o altri fatti o atti idonei a produrle, ivi incluse le obbligazioni relative alla ripetizione dell'indebito (Cass., Sez. III Civ., 3 gennaio 2023, n. 61; Cass.
Ord. 21806/2025).
9.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i criteri stabiliti nel D.M.
55/2014, aggiornati al D.M. 147/2022, con applicazione delle tariffe medie per tutte le fasi del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta:
- 14 - - revoca il decreto ingiuntivo n. 513/2024 emesso l'8.2.2024 dal Tribunale di Bologna;
- accerta il credito di e in proprio nei confronti di Controparte_2 Controparte_1 in € 7.284,26, a titolo di corrispettivo per le prestazioni dedotte in ricorso Parte_1 monitorio;
- accerta il credito di nei confronti di e Parte_1 Controparte_2 Controparte_1 in proprio in € 14.430,37 , a titolo di ripetizione delle somme indebitamente corrisposte ai convenuti per alcuni servizi (indicati in motivazione) fatturati dalla parte convenuta negli anni dal
2020 al 2023;
- operata la compensazione tra i reciproci crediti, condanna i convenuti e Controparte_2 [...]
n proprio, a pagare in favore di la somma di € 7.146,11, oltre CP_1 Parte_1 interessi legali al tasso di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dalla domanda ( 22 marzo 2024) al saldo;
- condanna i convenuti e in proprio alla rifusione in Controparte_2 Controparte_1 favore di delle spese processuali, che liquida in € 5.077,00 per compenso, oltre il Parte_1
15% del compenso per spese forfettarie, C.P.A. e I.V.A., oltre € 145,50 per anticipazioni;
Bologna, 21 ottobre 2025
Il Giudice
dott.ssa Pierangela Congiu
- 15 -