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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 10/12/2025, n. 459 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 459 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
3283/2025 R.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE di ROVIGO
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa PA Di AN -presidente relatore- dott.ssa Federica Abiuso -giudice- dott. Nicola Del Vecchio -giudice-
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A
nella causa n. 3283/2025 R.V.G. promossa da
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
rappresentati e difesi dall'avv. Serena Coppola ed C.F._2 elettivamente domiciliati presso lo studio della stessa, giusta procura allegata al ricorso;
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Divorzio congiunto - Scioglimento matrimonio
CONCLUSIONI Per i ricorrenti a) pronunciare, ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. b), della l. n. 898 del 1970, lo scioglimento del suddetto matrimonio (Comune di Stienta atto n. 3, parte I, serie Ufficio 1, del 2015) contratto tra la sig.ra e il sig. ; Parte_2 Parte_1
b) ordinare al Comune di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
c) dichiarare compensate le spese legali;
OMOLOGARE le seguenti condizioni
1. Affidare il figlio minore congiuntamente ad entrambi i genitori Persona_1 con collocamento prevalente dello stesso presso la madre;
2. Quanto alla regolamentazione del diritto di visita il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio: nei week-end a fine settimana alternati, dall'uscita da scuola del venerdì sino alla domenica sera ore 20.00; nel corso di ciascuna settimana potrà tenerli con sé un pomeriggio a settimana dall'uscita da scuola sino alle ore 20.00 nella settimana che si conclude con il week-end di sua pertinenza e per tre pomeriggi a settimana dall'uscita da scuola fino alle ore 20.00 nella settimane che si conclude con il week-end di pertinenza della madre;
durante le vacanze natalizie
1 il padre terrà con sé il figlio ad anni alterni dal 30 dicembre al 6 gennaio;
nelle vacanze pasquali ad anni alterni il minore trascorrerà con il padre il giorno di Pasqua e con la madre quello del lunedì dell'Angelo e viceversa;
nel periodo delle vacanze estive il figlio trascorrà con ciascuno dei due genitori 2 (due) settimane anche non consecutive da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno;
per le altre festività e per il giorno del compleanno dei minori si seguirà il criterio dell'alternanza annuale.
3. Porre a carico di un assegno mensile di euro 300 a titolo Parte_1 di concorso al mantenimento del figlio.
4. L'assegno è rivalutato annualmente secondo l'indice ISTAT.
5. Per le spese straordinarie i ricorrenti provvederanno al pagamento del 50% di quelle obbligatorie per le quali non è richiesta la previa concertazione e di quelle subordinate al preventivo consenso, purché entrambe debitamente documentate dalla madre e/o dal padre;
6. il sig. si impegna a cedere gratuitamente la propria quota Parte_1 pari al 50% della casa coniugale alla moglie entro 1 anno dal divorzio ed a fini fiscali, le parti chiedono che ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 L. 74/1987 e successive modifiche ed integrazioni e giusta sentenza della Corte Costituzionale n. 154/1999, il presente trasferimento sia esente dall'imposta di registro, di bollo e da ogni altra tassa;
7. il pagamento del mutuo della casa coniugale di proprietà di entrambi i coniugi, rimarrà a carico della sola sig.ra Pt_2
Ragioni della decisione In fatto – Con ricorso congiunto depositato il 10.10.2025 avanti il Tribunale di Rovigo, e chiedevano ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. Parte_1 Parte_2 la pronuncia di scioglimento del matrimonio da loro contratto a Stienta (RO) il 30.5.2015 (trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Stienta al n. 3, Parte I, anno 2015), e deducevano che:
- dall'unione era nato il figlio il 20.12.2011; Per_1
- con decreto n. 5446/2022, depositato in data 16.8.2022, il Tribunale di Rovigo aveva omologato il verbale della separazione consensuale dei coniugi alle condizioni indicate all'udienza presidenziale del 12.8.2022, svolta nelle modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.;
- sin dall'udienza presidenziale i coniugi avevano vissuto separati, senza che fosse ripresa la loro convivenza e, dunque, sussistevano le condizioni di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. n. 898/1970 per la pronuncia di scioglimento del matrimonio;
- operatrice sociosanitaria, deduceva di aver percepito nell'anno Parte_2
d'imposta 2024 un reddito pari a 14.435,00 euro netti, mentre Parte_1
operaio, affermava di aver percepito nel medesimo anno d'imposta un
[...] reddito pari a 25.273,00 euro netti.
I ricorrenti allegavano di aver raggiunto un accordo sulle condizioni del divorzio, di cui domandavano che il tribunale prendesse atto, ai sensi dell'art. 447-bis.51 quarto comma c.p.c., e chiedevano la sostituzione dell'udienza di comparizione
2 innanzi al giudice relatore con il deposito di note, ai sensi del secondo comma della medesima disposizione, dichiarando di non volersi riconciliare.
Il presidente designava sé stessa giudice relatore, assegnava alle parti termine sino al 10.12.2025 per il deposito di note in sostituzione dell'udienza e disponeva la trasmissione telematica degli atti al Pubblico Ministero.
Decorso il termine sopra indicato, il presidente relatore ha rimesso la causa al collegio in decisione.
In diritto – Sulla scorta dei documenti prodotti in giudizio dalle parti, nonché tenuto conto della comune volontà dei coniugi di giungere all'odierna pronuncia, ritiene il collegio che sussistano i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b) L. n. 898/1970 per la declaratoria di scioglimento del matrimonio, atteso che nel procedimento di separazione personale, omologata dal Tribunale di Rovigo con decreto n. 5446/2022, depositato in data 16.8.2022, i coniugi hanno depositato note per l'udienza presidenziale del 12.8.2022, svolta in trattazione scritta (cfr. doc. 2), sicché, non essendo la convivenza mai ripresa, la comunione materiale e spirituale tra gli stessi deve ritenersi definitivamente cessata.
Il collegio reputa che gli accordi raggiunti dalle parti, analiticamente indicati nel ricorso e nelle conclusioni in epigrafe, siano conformi alla legge e rispondano all'interesse del figlio minore d'età. Per_1
Le spese di lite si dichiarano interamente compensate.
p.q.m.
definitivamente decidendo nella causa n. 3283/ 2025 R.G. promossa da e da con il parere del Pubblico Ministero, Parte_1 Parte_2
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da Parte_1
e a Stienta (RO) il 30.5.2015 (trascritto nel registro degli Atti Parte_2 di Matrimonio del Comune di Stienta al n. 3, Parte I, anno 2015);
- manda alla cancelleria per gli adempimenti conseguenti;
- recepisce gli accordi raggiunti dalle parti e riportati nelle conclusioni, da intendersi qui trascritte;
- dichiara interamente compensate le spese di lite.
Così deciso a Rovigo, il 10 dicembre 2025
il Presidente estensore
PA Di AN
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE di ROVIGO
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa PA Di AN -presidente relatore- dott.ssa Federica Abiuso -giudice- dott. Nicola Del Vecchio -giudice-
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A
nella causa n. 3283/2025 R.V.G. promossa da
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
rappresentati e difesi dall'avv. Serena Coppola ed C.F._2 elettivamente domiciliati presso lo studio della stessa, giusta procura allegata al ricorso;
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Divorzio congiunto - Scioglimento matrimonio
CONCLUSIONI Per i ricorrenti a) pronunciare, ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. b), della l. n. 898 del 1970, lo scioglimento del suddetto matrimonio (Comune di Stienta atto n. 3, parte I, serie Ufficio 1, del 2015) contratto tra la sig.ra e il sig. ; Parte_2 Parte_1
b) ordinare al Comune di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
c) dichiarare compensate le spese legali;
OMOLOGARE le seguenti condizioni
1. Affidare il figlio minore congiuntamente ad entrambi i genitori Persona_1 con collocamento prevalente dello stesso presso la madre;
2. Quanto alla regolamentazione del diritto di visita il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio: nei week-end a fine settimana alternati, dall'uscita da scuola del venerdì sino alla domenica sera ore 20.00; nel corso di ciascuna settimana potrà tenerli con sé un pomeriggio a settimana dall'uscita da scuola sino alle ore 20.00 nella settimana che si conclude con il week-end di sua pertinenza e per tre pomeriggi a settimana dall'uscita da scuola fino alle ore 20.00 nella settimane che si conclude con il week-end di pertinenza della madre;
durante le vacanze natalizie
1 il padre terrà con sé il figlio ad anni alterni dal 30 dicembre al 6 gennaio;
nelle vacanze pasquali ad anni alterni il minore trascorrerà con il padre il giorno di Pasqua e con la madre quello del lunedì dell'Angelo e viceversa;
nel periodo delle vacanze estive il figlio trascorrà con ciascuno dei due genitori 2 (due) settimane anche non consecutive da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno;
per le altre festività e per il giorno del compleanno dei minori si seguirà il criterio dell'alternanza annuale.
3. Porre a carico di un assegno mensile di euro 300 a titolo Parte_1 di concorso al mantenimento del figlio.
4. L'assegno è rivalutato annualmente secondo l'indice ISTAT.
5. Per le spese straordinarie i ricorrenti provvederanno al pagamento del 50% di quelle obbligatorie per le quali non è richiesta la previa concertazione e di quelle subordinate al preventivo consenso, purché entrambe debitamente documentate dalla madre e/o dal padre;
6. il sig. si impegna a cedere gratuitamente la propria quota Parte_1 pari al 50% della casa coniugale alla moglie entro 1 anno dal divorzio ed a fini fiscali, le parti chiedono che ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 L. 74/1987 e successive modifiche ed integrazioni e giusta sentenza della Corte Costituzionale n. 154/1999, il presente trasferimento sia esente dall'imposta di registro, di bollo e da ogni altra tassa;
7. il pagamento del mutuo della casa coniugale di proprietà di entrambi i coniugi, rimarrà a carico della sola sig.ra Pt_2
Ragioni della decisione In fatto – Con ricorso congiunto depositato il 10.10.2025 avanti il Tribunale di Rovigo, e chiedevano ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. Parte_1 Parte_2 la pronuncia di scioglimento del matrimonio da loro contratto a Stienta (RO) il 30.5.2015 (trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Stienta al n. 3, Parte I, anno 2015), e deducevano che:
- dall'unione era nato il figlio il 20.12.2011; Per_1
- con decreto n. 5446/2022, depositato in data 16.8.2022, il Tribunale di Rovigo aveva omologato il verbale della separazione consensuale dei coniugi alle condizioni indicate all'udienza presidenziale del 12.8.2022, svolta nelle modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.;
- sin dall'udienza presidenziale i coniugi avevano vissuto separati, senza che fosse ripresa la loro convivenza e, dunque, sussistevano le condizioni di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. n. 898/1970 per la pronuncia di scioglimento del matrimonio;
- operatrice sociosanitaria, deduceva di aver percepito nell'anno Parte_2
d'imposta 2024 un reddito pari a 14.435,00 euro netti, mentre Parte_1
operaio, affermava di aver percepito nel medesimo anno d'imposta un
[...] reddito pari a 25.273,00 euro netti.
I ricorrenti allegavano di aver raggiunto un accordo sulle condizioni del divorzio, di cui domandavano che il tribunale prendesse atto, ai sensi dell'art. 447-bis.51 quarto comma c.p.c., e chiedevano la sostituzione dell'udienza di comparizione
2 innanzi al giudice relatore con il deposito di note, ai sensi del secondo comma della medesima disposizione, dichiarando di non volersi riconciliare.
Il presidente designava sé stessa giudice relatore, assegnava alle parti termine sino al 10.12.2025 per il deposito di note in sostituzione dell'udienza e disponeva la trasmissione telematica degli atti al Pubblico Ministero.
Decorso il termine sopra indicato, il presidente relatore ha rimesso la causa al collegio in decisione.
In diritto – Sulla scorta dei documenti prodotti in giudizio dalle parti, nonché tenuto conto della comune volontà dei coniugi di giungere all'odierna pronuncia, ritiene il collegio che sussistano i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b) L. n. 898/1970 per la declaratoria di scioglimento del matrimonio, atteso che nel procedimento di separazione personale, omologata dal Tribunale di Rovigo con decreto n. 5446/2022, depositato in data 16.8.2022, i coniugi hanno depositato note per l'udienza presidenziale del 12.8.2022, svolta in trattazione scritta (cfr. doc. 2), sicché, non essendo la convivenza mai ripresa, la comunione materiale e spirituale tra gli stessi deve ritenersi definitivamente cessata.
Il collegio reputa che gli accordi raggiunti dalle parti, analiticamente indicati nel ricorso e nelle conclusioni in epigrafe, siano conformi alla legge e rispondano all'interesse del figlio minore d'età. Per_1
Le spese di lite si dichiarano interamente compensate.
p.q.m.
definitivamente decidendo nella causa n. 3283/ 2025 R.G. promossa da e da con il parere del Pubblico Ministero, Parte_1 Parte_2
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da Parte_1
e a Stienta (RO) il 30.5.2015 (trascritto nel registro degli Atti Parte_2 di Matrimonio del Comune di Stienta al n. 3, Parte I, anno 2015);
- manda alla cancelleria per gli adempimenti conseguenti;
- recepisce gli accordi raggiunti dalle parti e riportati nelle conclusioni, da intendersi qui trascritte;
- dichiara interamente compensate le spese di lite.
Così deciso a Rovigo, il 10 dicembre 2025
il Presidente estensore
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