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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 12/12/2025, n. 9231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9231 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli , in funzione di Giudice del Lavoro dott. Giuseppe
Gambardella lette le note sostitutive dell'udienza del 12.11.2025 disposte ex art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 7256/2024 R.G. vertente tra con il patrocinio dell'avv. DI GENOVA Parte_1 C.F._1
SS e dell'avv. CICCARELLI RAFFAELE
RICORRENTE
e con il patrocinio dell'avv. ARDOLINO DIODATA CP_1
RESISTENTE
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato a questo giudice in data 22/03/2024 parte ricorrente conveniva in giudizio l' esponendo che in data 12/10/2022 aveva presentato domanda di pensionamento di vecchiaia CP_1 anticipata, ai sensi dell'art. 1, comma 8, del D.lgs. n. 503/92, deducendo di aver compiuto l'età anagrafica richiesta;
di aver maturato i contributi minimi previsti dall'art. 2; di essere affetto da gravi patologie che lo rendevano invalido in misura non inferiore all'80%; che tuttavia con provvedimento di reiezione del 25/05/2022, l' aveva respinto la domanda affermando CP_1 erroneamente “non ha compiuto i 67 anni e 5 mesi di età richiesti dalla legge per il diritto alla pensione”; che ,a seguito di riesame, con nota del 14/09/2023, l' annullava i motivi del CP_2 precedente rifiuto, ma respingeva nuovamente la domanda per asserita carenza del requisito sanitario della invalidità in misura almeno pari all'80% .
Pertanto l'istante esperito senza esito in data 04/10/2023 il ricorso in sede amministrativa adiva l'Autorità Giudiziaria per ottenere il riconoscimento della invocata prestazione. CP_ L' si è costituito resistendo alla domanda e chiedendo il rigetto del ricorso. Veniva disposta CTU medico legale .
Disposta la trattazione scritta, acquisita l'espletata CTU e le note di udienza ex art. 127 ter c.p.c. depositate dall' , la causa è decisa con la presente sentenza resa nel termine di legge . CP_1
Il ricorso è procedibile in quanto preceduto da domanda amministrativa.
Nel merito la domanda è infondata in quanto non ricorrono gli estremi di legge per il riconoscimento del diritto alla pensione di vecchiaia anticipata.
Gli stati patologici del ricorrente, sono quelli accertati in sede di esame peritale dal consulente tecnico dr. e descritti nella relazione agli atti ovvero cardiopatia ischemica cronica in pz con Per_1 pregressa crisi anginosa, diabete mellito in trattamento con ipoglicemizzanti orali, pregresso distacco di retina a dx in assenza attuale di deficit visivo
Gli stati patologici, valutati con riferimento alla loro incidenza sulla capacità lavorativa generica, determinano una riduzione della capacità lavorativa nella misura prevista dalla legge (artt. 13 l. n.
118/71 e 9 d.lgs. n. 509/88), con invalidità stimata dal CTU ben al disotto dell'80% .
Ne consegue che il CTU ha escluso la sussistenza di una percentuale di invalidità dell'80% e quindi non risulta concretizzato il requisito di cui all'art. 1 comma 8 dlg.vo 503/1992.
Le conclusioni del c.t.u. trovano piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata e possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante, perché precise ed immuni da vizi logici.
Al riguardo, va osservato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente.
Ai fini delle spese , risultando in ogni caso una patologia invalidante anche se non rilevante ai fini del riconoscimento della invocata prestazione , le stesse possono essere compensate tra le parti .
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Compensa le spese di lite. Pone a carico delle parti in solido tra loro le spese di
CTU liquidate come da separato decreto. Si comunichi.
Napoli, 12/12/2025 Il Giudice del Lavoro
dott. Giuseppe Gambardella
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli , in funzione di Giudice del Lavoro dott. Giuseppe
Gambardella lette le note sostitutive dell'udienza del 12.11.2025 disposte ex art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 7256/2024 R.G. vertente tra con il patrocinio dell'avv. DI GENOVA Parte_1 C.F._1
SS e dell'avv. CICCARELLI RAFFAELE
RICORRENTE
e con il patrocinio dell'avv. ARDOLINO DIODATA CP_1
RESISTENTE
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato a questo giudice in data 22/03/2024 parte ricorrente conveniva in giudizio l' esponendo che in data 12/10/2022 aveva presentato domanda di pensionamento di vecchiaia CP_1 anticipata, ai sensi dell'art. 1, comma 8, del D.lgs. n. 503/92, deducendo di aver compiuto l'età anagrafica richiesta;
di aver maturato i contributi minimi previsti dall'art. 2; di essere affetto da gravi patologie che lo rendevano invalido in misura non inferiore all'80%; che tuttavia con provvedimento di reiezione del 25/05/2022, l' aveva respinto la domanda affermando CP_1 erroneamente “non ha compiuto i 67 anni e 5 mesi di età richiesti dalla legge per il diritto alla pensione”; che ,a seguito di riesame, con nota del 14/09/2023, l' annullava i motivi del CP_2 precedente rifiuto, ma respingeva nuovamente la domanda per asserita carenza del requisito sanitario della invalidità in misura almeno pari all'80% .
Pertanto l'istante esperito senza esito in data 04/10/2023 il ricorso in sede amministrativa adiva l'Autorità Giudiziaria per ottenere il riconoscimento della invocata prestazione. CP_ L' si è costituito resistendo alla domanda e chiedendo il rigetto del ricorso. Veniva disposta CTU medico legale .
Disposta la trattazione scritta, acquisita l'espletata CTU e le note di udienza ex art. 127 ter c.p.c. depositate dall' , la causa è decisa con la presente sentenza resa nel termine di legge . CP_1
Il ricorso è procedibile in quanto preceduto da domanda amministrativa.
Nel merito la domanda è infondata in quanto non ricorrono gli estremi di legge per il riconoscimento del diritto alla pensione di vecchiaia anticipata.
Gli stati patologici del ricorrente, sono quelli accertati in sede di esame peritale dal consulente tecnico dr. e descritti nella relazione agli atti ovvero cardiopatia ischemica cronica in pz con Per_1 pregressa crisi anginosa, diabete mellito in trattamento con ipoglicemizzanti orali, pregresso distacco di retina a dx in assenza attuale di deficit visivo
Gli stati patologici, valutati con riferimento alla loro incidenza sulla capacità lavorativa generica, determinano una riduzione della capacità lavorativa nella misura prevista dalla legge (artt. 13 l. n.
118/71 e 9 d.lgs. n. 509/88), con invalidità stimata dal CTU ben al disotto dell'80% .
Ne consegue che il CTU ha escluso la sussistenza di una percentuale di invalidità dell'80% e quindi non risulta concretizzato il requisito di cui all'art. 1 comma 8 dlg.vo 503/1992.
Le conclusioni del c.t.u. trovano piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata e possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante, perché precise ed immuni da vizi logici.
Al riguardo, va osservato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente.
Ai fini delle spese , risultando in ogni caso una patologia invalidante anche se non rilevante ai fini del riconoscimento della invocata prestazione , le stesse possono essere compensate tra le parti .
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Compensa le spese di lite. Pone a carico delle parti in solido tra loro le spese di
CTU liquidate come da separato decreto. Si comunichi.
Napoli, 12/12/2025 Il Giudice del Lavoro
dott. Giuseppe Gambardella