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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 04/04/2025, n. 215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 215 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Tempio Pausania, composto dai magistrati:
dott. Alessandro Di Giacomo Presidente estensore dott. Claudio Cozzella Giudice
dott.ssa Micol Menconi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 827 del 2022 R. Gen., promossa
DA
(C. F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Maria Domenica Parte_1 C.F._1
Mamia ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Badesi, via Don Luigi Sturzo 3/1,
Ricorrente
CONTRO
(c.f. , nato il [...] a [...], P_ C.F._2
Resistente – contumace con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
1 All'udienza del 26.2.2025 i procuratori delle parti concludevano come in atti e la causa veniva riservata alla decisione del Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 16.5.2022 premesso di aver contratto matrimonio civile in Parte_1
Trinità d'Agultu l'11.11.2011 con che dall'unione era nato, il 21.3.2012, il figlio P_
, che con la sentenza n. 199 del 2020 il Tribunale di Tempio Pausania aveva dichiarato la Per_1 separazione personale dei coniugi, che la sentenza era passata in giudicato senza che si fosse ricostituita tra le parti la comunione di vita materiale e spirituale, chiedeva che venisse dichiarato lo scioglimento del matrimonio alle condizioni di cui in atti.
Il resistente, sebbene ritualmente citato in giudizio, non si costituiva e veniva dichiarato contumace.
La causa, istruita con produzioni documentali, veniva trattenuta in decisione all'udienza sopra indicata sulle conclusioni di cui in atti.
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e deve pertanto essere accolta.
La ricorrente ha infatti provato, mediante produzioni documentali, di aver contratto matrimonio civile in Trinità d'Agultu l'11.11.2011 con e di aver ottenuto dal Tribunale di Tempio P_
Pausania, con la sentenza n. 199 del 2020, la dichiarazione della separazione.
È altresì provato che detta sentenza è passata in giudicato e che durante tale periodo la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non si è ricostituita, come risulta dalle dichiarazioni rese dalla ricorrente, non contestate dal resistente, non costituitosi in giudizio.
Il Tribunale deve dunque dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Trinità
d'Agultu l'11.11.2011 tra e con il conseguente ordine all'Ufficiale Parte_1 P_ dello Stato Civile del Comune di Trinità d'Agultu di effettuare le prescritte annotazioni della presente sentenza.
Va poi accolta la domanda avanzata dalla ricorrente al fine di ottenere l'affidamento esclusivo del figlio , in considerazione dell'evidente ed assoluto disinteresse del padre nei suoi confronti. Per_1
E' noto che il principio di bigenitorialità debba essere la regola cardine da tener presente come regime ordinario e prioritario di affidamento, al fine di consentire ai genitori di instaurare una sintonia sulle scelte educative relative ai figli.
L'affido esclusivo rappresenta pertanto una deroga eccezionale al predetto regime, giustificata solo ove risulti una manifesta carenza o inidoneità educativa di uno dei due genitori, o comunque una situazione tale da rendere l'affido condiviso pregiudizievole per il minore (Cassazione civile sez. I,
06/07/2022, n.21425; Corte appello Ancona sez. II, 19/01/2023, n.169; Tribunale Torre Annunziata sez. I, 27/05/2022, n.1247; Tribunale Livorno sez. I, 14/09/2021, n.724). Tale pregiudizio per il minore, ben può essere individuato nel totale disinteresse manifestato nei confronti del medesimo da parte di uno dei genitori. In particolare, la giurisprudenza si è espressa nel senso che “L'esercizio della responsabilità genitoriale in via esclusiva rappresenta una deroga al principio generale di affidamento
2 condiviso, per cui il giudice dovrà congruamente motivare la scelta dell'affidamento esclusivo non solo attraverso un giudizio in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità dell'altro genitore. In particolare, l'inidoneità che giustifica l'affido esclusivo è stata ravvisata, ad esempio, nel totale disinteresse del genitore per la vita del figlio, nel mancato pagamento, da parte del genitore obbligato, del contributo di mantenimento a favore del minore, nel mancato rispetto del regime delle visite - che determina la violazione del primario diritto dei figli minori di mantenere rapporti continuativi con entrambi i genitori” (Tribunale Ancona sez. I,
07/03/2022, n.324). Ancora più recente è la pronuncia del Tribunale di Torino, per cui “Qualora risulti dimostrato il totale disinteresse del padre alle sorti della prole, ma anche che un affidamento condiviso esporrebbe i figli a concreto pregiudizio, soprattutto in caso di necessità di adozione di decisioni nel suo interesse - essendo il padre assente e, quindi, difficilmente in grado di collaborare nell'interesse superiore della figlia - va prediletta la misura dell'affido esclusivo alla madre, in applicazione dell'art. 337-quater c.c..” (Tribunale Torino sez. VII, 20/01/2023, n.205. Nello stesso senso vedi Tribunale
Trapani sez. I, 12/12/2022, n.1051).
Anche la Corte di Cassazione ha recentemente preso posizione sul punto, dichiarando che:
“L'inadempimento continuo dell'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento ai figli e l'esercizio discontinuo del diritto di visita sono circostanze che giustificano l'affidamento esclusivo ad uno dei genitori in deroga al principio dell'affidamento condiviso” (Cassazione civile sez. I,
11/07/2022, n.21823).
Tanto premesso, la ricorrente ha riferito che non solo si è sempre sottratto all'obbligo P_ di provvedere al mantenimento del figlio, ma ha omesso anche di prestare collaborazione per la cura e l'educazione del minore, di fatto rifiutando qualsivoglia tipo di assistenza, sia morale che materiale.
La ha aggiunto inoltre che il resistente non vede da anni il figlio, con il quale intrattiene solo Pt_1 sporadici rapporti per telefono.
Tali dichiarazioni hanno trovato pieno riscontro nelle deposizioni delle testi e ST TE
, che hanno confermato che il ha abbandonato Trinità d'Agultu ormai da anni, che da
[...] P_ allora non ha più incontrato il figlio, limitandosi a qualche contatto telefonico, e che non ha mai contribuito al mantenimento dello stesso, al quale provvede in via esclusiva la madre, con l'aiuto dei nonni materni.
Ritiene il Tribunale che la condotta del resistente, come sopra evidenziata, deponga univocamente nel senso della sua assoluta inadeguatezza a prendersi correttamente cura del figlio rispetto al quale egli ha mostrato un costante atteggiamento di assenza e noncuranza e, in definitiva, l'evidente incapacità di mettere da parte il proprio “volere”, rispetto al superiore interesse del minore.
Gli elementi sin qui esposti, da valutarsi unitamente alla totale assenza di collaborazione del P_ con la ricorrente nell'interesse del minore, al fine di garantirne le esigenze di cura e crescita, impongono al Tribunale di disporre l'affidamento esclusivo del figlio alla madre.
Quanto alle modalità con cui il resistente potrà esercitare il diritto di visita, appare opportuno, al fine di recuperare il rapporto tra padre e figlio e di consentirne il riavvicinamento, incaricare i Servizi
Sociali del Comune di Trinità d'Agultu di attivare i necessari percorsi di sostegno alla genitorialità,
e di predisporre un programma di sostegno psicologico a favore del minore, con facoltà per il padre di incontrarlo con la cadenza e secondo il calendario che verrà predisposto dai predetti Servizi Sociali.
3 Tenuto conto, infine, della complessiva capacità economica delle parti, come si desume dalla documentazione versata in atti, e delle esigenze del minore, appare opportuno imporre al P_
l'obbligo di versare alla ricorrente, a titolo di mantenimento per il figlio, la somma di €. 300,00, mediante bonifico, da effettuarsi entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, con decorrenza dalla data della domanda.
Il ricorrente dovrà inoltre contribuire, nella misura del 50%, al pagamento delle spese straordinarie, mediche, scolastiche e ricreative da sostenersi nell'interesse del figlio.
Sussistono giusti motivi, stante la natura della causa e degli interessi dedotti in giudizio, per compensare le spese di causa tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda od eccezione respinta,
pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in Trinità d'Agultu l'11.11.2011 tra
[...]
e trascritto nel Registro atti di matrimonio del Comune di Trinità d'Agultu Pt_1 P_ dell'anno 2012 alla parte II, n. 2, serie C;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Trinità d'Agultu di effettuare le prescritte annotazioni della presente sentenza;
dispone l'affidamento esclusivo del figlio alla madre, presso la quale egli risiederà Per_1 stabilmente;
incarica i Servizi Sociali del Comune di Trinità d'Agultu al fine di attivare i necessari percorsi di sostegno alla genitorialità, e di predisporre un programma di sostegno psicologico a favore del minore;
dispone che il resistente possa incontrare il figlio con la cadenza e secondo il calendario che verrà predisposto dai predetti Servizi Sociali;
dispone che corrisponda alla ricorrente, a titolo di mantenimento per il figlio, la somma P_ di €. 300,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT e da versarsi entro il giorno cinque di ogni mese mediante bonifico, oltre al pagamento, nella misura del 50%, delle spese straordinarie, mediche, scolastiche e ricreative da sostenersi nell'interesse del figlio;
spese compensate.
Così deciso in Tempio Pausania, nella camera di consiglio telematica del 2.4.2025.
Il Presidente est.
Alessandro Di Giacomo
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