Sentenza breve 24 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza breve 24/02/2023, n. 274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 274 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 24/02/2023
N. 00274/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00093/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 c.p.a;
sul ricorso numero di registro generale 93 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Luisa Avellis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ope legis ;
per l'annullamento
del provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 29.11.2022, notificato in data 02.12.2022, del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri – I reparto –SM- Ufficio Impiego Personale Marescialli Brigadieri Appuntati e Carabinieri;
del provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 13.02.2020, notificato in data 29.02.2020, nella parte – costituente ordine di servizio – in cui si dispone che “il presente provvedimento: ... cesserà di efficacia trascorsi tre anni dalla sua decorrenza, allorquando l'Appuntato -OMISSIS- rientrerà, senza ulteriori comunicazioni, alla Stazione Carabinieri di -OMISSIS-”, divenuto lesivo con la notifica del provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 29.11.2022 primariamente impugnato;
di ogni atto presupposto, connesso e/o conseguenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di: Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 febbraio 2023 il dott. Roberto Michele Palmieri e udito per la parte ricorrente il difensore avv. M. L. Avellis;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 c.p.a;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
- letto il ricorso e ritenutane la fondatezza. Invero:
a) con provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 13.02.2020 – emesso in esecuzione della sentenza del TAR Basilicata n. 848/19, che ha annullato il diniego di accoglimento dell’istanza ex art. 42-bis d. lgs. n. 151/01, formulata in relazione alla minore -OMISSIS-– il ricorrente è stato temporaneamente trasferito presso la Legione Carabinieri Puglia, Stazione di -OMISSIS-, con la precisazione che: “ il presente provvedimento ... cesserà di efficacia trascorsi tre anni dalla sua decorrenza, allorquando l’Appuntato BO CO rientrerà, senza ulteriori comunicazioni, alla Stazione Carabinieri di -OMISSIS- ”;
b) successivamente a tale provvedimento, il ricorrente è divenuto nuovamente padre del minore -OMISSIS-, nato il [...];
c) in relazione a tale seconda paternità, il ricorrente ha presentato nuova istanza di riconoscimento del beneficio ex art. 42- bis d. lgs. n. 151/01;
d) tale nuova istanza gli è stata dichiarata: “ improcedibile in relazione:
- alla determinazione n. -OMISSIS- datata 13.02.2020, con cui il militare già sta usufruendo del beneficio richiesto;
- all’oggettiva impossibilità di esaminare compiutamente l’istanza in tratto, attesa l’impraticabile valutazione dell’interesse pubblico connesso alle esigenze di organico e servizio che si presenteranno al momento in cui il militare farà rientro al Reparto cui è effettivo e nell’ambito del quale permane in forza ”;
e) tale provvedimento è attinto da elementi di palese erroneità e irrazionalità:
- erroneità, in quanto l’Amministrazione ha espresso un giudizio di “ improcedibilità ”, in ragione di una vicenda riguardante la primogenita del ricorrente, nel mentre l’istanza in esame è stata formulata in riferimento al figlio secondogenito del ricorrente (e per tale ragione, l’odierno ricorso deve ritenersi tempestivo, scaturendo la lesione unicamente dall’atto prot. n. -OMISSIS- del 29.11.2022, emesso in merito all’istanza ex art. 42-bis d. lgs. n. 151/01 formulata dal ricorrente con riguardo al secondo figlio minore), e dunque, in relazione ad un elemento fattuale del tutto nuovo e diverso rispetto a quello considerato dall’Amministrazione con precedente provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 13.02.2020. Pertanto, il riferimento a tale ultimo provvedimento – e al contestuale ordine di rientro conseguente al raggiungimento dei tre anni di età del primogenito del ricorrente – è del tutto inconferente, riguardando una situazione fattuale non più attuale, e anzi del tutto nuova (riguardando, si ribadisce, il secondo figlio minore del ricorrente), rispetto alla quale si imponeva dunque una nuova valutazione di merito da parte dell’Amministrazione, del tutto assente nel caso di specie. Tale elemento di palese erroneità costituisce ex se ragione sufficiente all’annullamento dell’atto impugnato, stante il predominante rilievo ad esso attribuito nell’atto stesso, che non può reggersi una volta venuto meno il suo primario fondamento giuridico;
- irrazionalità, essendo contrario alle più elementari esigenze di buon andamento dell’azione amministrativa (art. 97 Cost.) imporre al ricorrente di rientrare nella Stazione di -OMISSIS-, per poi contestualmente presentare al Comando di appartenenza nuova istanza ex art. 42- bis d. lgs. n. 151/01; viceversa, esigenze di buona organizzazione del personale avrebbero dovuto imporre all’Amministrazione, già in questa fase, una valutazione di merito in ordine alle esigenze di servizio, da formularsi tuttavia alla luce dell’elemento sopravvenuto rappresentato dalla nascita del figlio secondogenito del ricorrente, senza pertanto alcun riferimento al precedente provvedimento di assegnazione temporanea, formulato in relazione al primo figlio del ricorrente; provvedimento, quest’ultimo, da ritenersi – per le ragioni sopra esposte – non più attuale;
f) per tali ragioni, il ricorso deve ritenersi fondato;
- ritenuto pertanto, in accoglimento del ricorso, di disporre annullamento dell’atto impugnato;
- spese di lite secondo soccombenza;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda - definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e annulla per l’effetto l’atto impugnato.
Condanna solidalmente le Amministrazioni resistenti al rimborso delle spese di lite sostenute dal ricorrente, che si liquidano in € 1.500 per onorario, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la persona del ricorrente e dei figli minori di quest’ultimo.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del giorno 23 febbraio 2023, con l'intervento dei magistrati:
Roberto Michele Palmieri, Presidente FF, Estensore
Andrea Vitucci, Primo Referendario
Nino Dello Preite, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Roberto Michele Palmieri |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.