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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/03/2025, n. 1562 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1562 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VI civile
R.G. 5839/2018
All'udienza collegiale del giorno 11/03/2025 ore 10:20
Presidente Dott. Giulia Spadaro
Consigliere Relatore Dott. Domenica Capezzera
Consigliere Dott. Luca Ponzillo
Chiamata la causa
Appellante/i
IN PROP N Q EREDE Parte_1
Avv. BERNARDINETTI PAOLO avv. Remoli
BEVILACQUA IN PROP N Q EREDE Parte_2
Avv. BERNARDINETTI PAOLO
IN PROP N Q EREDE Parte_3
Avv. BERNARDINETTI PAOLO
ASSUNTA IN PROP N Q EREDE Parte_4
Avv. BERNARDINETTI PAOLO
Appellato/i
P CP_1 Parte_5
Avv. PERELLI ANTONIO avv. Labonia in sost
UMBERTO I AZIENDA Controparte_2
Avv. ANDREICICH VIPSANIA presente
***
È presente per la pratica forense la dott.ssa tessera nr ordine Persona_1 P.IVA_1
avvocati di CP_1
L'appellante rileva la tardività delle deduzioni del nuovo difensore del . CP_2
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc. Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi
La Corte trattiene la causa in decisione
Martina Bianchi
Assistente giudiziario
IL PRESIDENTE
Giulia Spadaro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE composta dai magistrati: dott.ssa Giulia Spadaro - Presidente dott.ssa Domenica Capezzera - Consigliere relatore dr. Luca Ponzillo - Consigliere all'udienza dell'11 marzo 2025 ha pronunciato - ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. - la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 5839/2018 del registro generale degli affari contenziosi vertente tra
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_6
), (C.F. ) e C.F._2 Parte_3 C.F._3 [...]
(C.F. ), in proprio e nella loro qualità di eredi di Parte_7 C.F._4
, rappresentati e difesi unitamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Paolo Bernardinetti Persona_2
( e Angelo Porzioli ( ) del Foro di Terni ed CodiceFiscale_5 CodiceFiscale_6 elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Eleonora Formica sito in Roma, Via dei Gracchi,
209, giusta delega in atti
- APPELLANTI –
E
Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Umberto I di Roma (C. F. e P.IVA , in P.IVA_2
persona del Direttore Generale, elettivamente domiciliata in Roma, via Archimede n. 120 presso lo studio dell'Avv. Vipsania Andreicich (C.F. ) che la rappresenta e difende, giusta C.F._7
delega in atti
-APPELLANTE INCIDENTALE E APPELLATA –
E
Azienda USL di Rieti (C.F. e P. Iva , in persona del Direttore Generale e legale P.IVA_3
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Via Cintia n. 51 presso lo studio CP_1 dell'Avv. Antonio Perelli (Cod. Fisc. ) che la rappresenta e difende, giusta C.F._8 delega in atti
-APPELLATA-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto regolarmente notificato , Parte_1 Parte_6 Pt_3
e in proprio e nella loro qualità di eredi di ,
[...] Parte_7 Persona_2
hanno proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Rieti n. 325/2018, pubblicata il
29.06.2018, resa nel giudizio intercorso tra le parti.
I fatti di causa sono riportati nel provvedimento impugnato come segue: “Con ricorso ex art. 702bis c.p.c. ritualmente depositato e notificato , Parte_1 Parte_8 Pt_3
e in proprio e quali eredi di , nato a
[...] Parte_7 Persona_2 CP_1
l'08.07.2012 e deceduto a Roma il 27.09.2012, convenivano in giudizio l'Azienda Policlinico
Umberto I di Roma e l'Azienda USL di esponendo, tra l'altro, a sostegno: che lo stato di CP_1
gravidanza della Sig.ra non era connotato da particolari complicanze;
che peraltro, Parte_1
presentando la paziente una semplice ectasia del ventricolo laterale cerebrale di destra, su consiglio di uno specialista neurologo, gli ostetrici curanti dell di avevano deciso di ricorrere CP_3 CP_1
ad un parto mediante taglio cesareo, programmando l'intervento per il 16.07.2012; che tuttavia il
07.07.2012, per l'improvvisa comparsa di alcune contrazioni uterine, la Sig.ra era Parte_1
stata ricoverata presso il reparto di Ostetricia e Ginecologia dell'Ospedale di che giunta al CP_1
nosocomio reatino, la stessa era stata sottoposta a tracciato uterino di controllo (red. che non mostrava segni di sofferenza fetale) e a visita ostetrica;
che una volta accertata una dilatazione del canale cervicale di circa due cm., si era deciso di anticipare il parto cesareo, che in effetti era stato praticato durante la notte tra il 7 e l'8 luglio 2012 (gravidanza alla 36° settimana + 6 giorni); che alla nascita per il piccolo si era rilevato un indice di Apgar pari a 9-10, anche se Persona_2
(stranamente) si era fatto ricorso a misure rianimatorie, come il massaggio cardiaco esterno e lo stesso era stato ricoverato presso la S.C. di Neonatologia del nosocomio reatino, posto in incubatrice con ossigenoterapia, monitoraggio dei parametri vitali e della glicemia e qualificato come "neonato
A.G.A. (Appropriate for Gestational Age) prematuro in fase di adattamento" per presenza di distress respiratorio;
che fin dalla nascita il piccolo aveva mostrato importanti problemi respiratori Per_2
con frequenti crisi di desaturazione;
che i genitori avevano fatto presente la delicata situazione clinica ai sanitari (sollecitando anche un trasferimento in un ospedale specializzato), i quali invece avevano minimizzato e soprasseduto dalle loro richieste;
che nel pomeriggio del 10 luglio 2012, a causa dell'aggravarsi di detti problemi respiratori, non più gestibili nella struttura di neonatologia dell'Ospedale di il piccolo era stato trasferito presso l'Ospedale San Pietro CP_1 Per_2 Fatebenefratelli di Roma ed ivi ricoverato nella S.C. di Terapia Intensiva Neonatale per "sindrome respiratoria dovuta alla presenza di un pneumotorace a destra" con obiettività all'ingresso di
"polipnea, rientramenti diaframmatici e al giugulo"; che durante la degenza era stato applicato un drenaggio all'emitorace destro per 24 ore e praticata ossigenoterapia h 24 effettuata per tre giorni, associata a fluidoterapia ed a antibioticoterapia;
che il 23 luglio 2012, dopo un episodio di rigurgito/vomito, aveva presentato notevoli difficoltà respiratorie con sindrome apnoica, per Per_2
cui era stato nuovamente accompagnato al Pronto Soccorso dell'Ospedale di ove uno CP_1
specialista pediatra chiamato in consulenza ne aveva disposto il ricovero alle ore 00.10 del
24.07.2012 nel sospetto di un distress respiratorio ab ingestis;
che nel giro di alcune ore si era reso evidente un quadro con rialzo termico, pallore cutaneo, cianosi e marezzatura dei tegumenti con successiva comparsa di opistotono;
che un esame radiografico del torace aveva mostrato una "fine reticolo- granulosità del polmone ed aspetti ipoventilativi a destra"; che un esame ecografico transfontanellare aveva mostrato inoltre "iperdistensione severa dei ventricoli laterali, specie del destro, e del terzo ventricolo e l'incremento di ecogenicità del loro contenuto e l'iperecogenicità di pertinenza del talamo destro per emorragia endoventricolare e edema del talamo destro con obliterazione degli spasi periencefalici per effetto massa e linea mediana in asse" (quadro non solo suggestivo, ma dimostrativo di un emorragia cerebrale in atto); che era stata anche espletata una consulenza infettivologica ("si conferma il sospetto diagnostico di meningite"); che dopo l'avvio di una terapia antibiotica e steroidea, era stato deciso il trasferimento nel reparto di Terapia Intensiva
Pediatrica del Policlinico Umberto I° di Roma con diagnosi di "sospetta meningite" formulata dai sanitari dell'Ospedale Rieti, senza alcuna menzione della "emorragia cerebrale endoventricolare con edema del talamo di destra", repertata all'esame ecografico cerebrale (red. diagnosi invece indicata nella scheda di dimissione ospedaliera allegata alla cartella clinica del piccolo !); che alle Per_2
ore 10,00 del 24.07.2012 il piccolo era stato preso in carico dallo per il trasferimento a CP_4
Roma; che gli accertamenti eseguiti durante la degenza presso il Policlinico Umberto I° di Roma avevano confermato la presenza di una emorragia massiva endoventricolare e cerebrale profonda;
che i sanitari avevano comunicato ai genitori l'inoperabilità chirurgica che caratterizzava il caso ed iniziato un monitoraggio periodico dell'emorragia, attuando congiuntamente un trattamento farmacologico e rianimatorio;
che dopo un peggioramento della situazione clinica, l'11 agosto 2012 il piccolo era stato trasferito presso il Policlinico Gemelli di Roma ed ivi ricoverato nel Per_2
reparto di Neurochirurgia Infantile;
che valutate le condizioni critiche, era stato Per_2
immediatamente sottoposto ad intervento chirurgico di derivazione ventricolo peritoneale;
che dopo un decorso post-operatorio apparentemente regolare, il 16 agosto 2012 le condizioni cliniche di erano peggiorate e dopo esami clinici era stata diagnosticata una sepsi multiorgano dovuta Per_2 a germe della famiglia;
che nonostante i successivi trattamenti eseguiti (anche nuove toilette Per_3
chirurgiche a livello cerebrale e trattamento dialitico effettuato), il 27 settembre 2012 il piccolo era andato incontro a decesso;
che alla luce delle sopraindicate considerazioni, essi Per_2
ricorrenti avevano depositato presso l'intestato Tribunale un ricorso per accertamento tecnico preventivo con fini di conciliazione nei confronti dell e Controparte_5 dell'Azienda Policlinico Umberto I;
che all'udienza del 06/11/2013 il collegio peritale composto dal
Dott. (specialista in ostetricia e ginecologia), dal Dott. (Pediatra e Persona_4 Persona_5
Neonatologo) e dal Dott. (specialista in neurochirurgia) aveva accettato l'incarico Persona_6
e prestato il giuramento di rito, contestualmente fissando l'inizio delle operazioni peritali per il giorno 18/12/13; che all'esito delle operazioni peritali svolte in perfetto contraddittorio, il collegio aveva concluso redigendo una relazione peritale ove veniva rilevata la responsabilità dei Sanitari
che all'esito del deposito della relazione, la difesa aveva chiesto al Giudice di CP_6
convocare il Prof. per fornire maggiori chiarimenti su quanto dedotto nella relazione stessa;
Per_6
che le conclusioni dei CTU erano oltremodo chiare ed illustravano l'inadeguatezza della condotta dei sanitari che avevano avuto in cura il piccolo;
che non vi era, infatti, alcuna Persona_2
incertezza in merito alla esistenza del nesso causale tra la condotta imperita, negligente e imprudente dei sanitari e l'exitus e ciò era stato tanto più messo in evidenza dai chiarimenti forniti dal Dott.
di avere, quindi, adito - in conformità alla normativa vigente (D.lgs n. 28 del 2010) in tema Per_6
di mediazione obbligatoria - l'organismo di mediazione forense, istituito presso il foro di che CP_1
la procedura non si era conclusa con la conciliazione;
che si era in presenza di un rapporto contrattuale, vertendosi in tema di responsabilità medica ed essendo la giurisprudenza orientata nel riconoscere in modo prevalente, se non unico, la responsabilità contrattuale, relegando la responsabilità extracontrattuale ad un ruolo secondario e sussidiario;
che era alla luce della responsabilità contrattuale che doveva essere esaminato il caso in questione, essendo indubbio che tra essi ricorrenti e le strutture convenute era intercorso un contratto e che il debitore (Azienda
Ospedaliera Policlinico Umberto I) non aveva correttamente adempiuto alle obbligazioni dallo stesso scaturenti a proprio carico;
che tale condotta era senz'altro fonte di responsabilità civile;
che, pertanto, i danni cagionati da tale condotta dovevano essere risarciti;
che i sanitari dell'Ospedale S.
IL De LE avevano formulato una errata diagnosi prima di “distress respiratorio ab ingestis”
e quindi di “meningite”, comunicando poi ai familiari di la sola diagnosi di meningite ed Per_2 omettendo di comunicare agli stessi e all'ospedale di trasferimento la reale diagnosi (“emorragia cerebrale endoventricolare con edema del talamo di destra”) dai sanitari medesimi accertata mediante esame ecografico cerebrale;
che i medici non si erano resi conto che la patologia
“emorragia cerebrale endoventricolare con edema del talamo di destra”, da cui era effettivamente affetto il bimbo, avrebbe necessitato di un trattamento neurochirurgico urgente da effettuarsi presso un ospedale dotato di una struttura di neurochirurgia infantile;
che nel caso di specie il CP_2
Umberto I non era dotato di tale struttura, diversamente dal Policlinico Gemelli che ne era dotato;
che nella gestione del caso del piccolo si era verificato un ritardo ingiustificato Persona_2
nel trattamento (red. Intervento neurochirurgico di derivazione ventricoloperitoneale dell'idrocefalo), che configurava gli estremi della negligenza, imprudenza ed imperizia caratterizzanti la colpa professionale, come riscontrato nella relazione dei CTU;
che era evidente che lo scadimento delle condizioni cliniche generali e neurologiche secondario all'omissione, presso il Reparto di Terapia Intensiva Pediatrica del Policlinico Umberto I di Roma, dell'esecuzione dell'indispensabile ed indifferibile intervento neurochirurgico di derivazione ventricolo-peritoneale dell'idrocefalo, aveva sicuramente contribuito in maniera efficiente e determinante all'insuccesso terapeutico dell'intervento neurochirurgico poi eseguito (seppur assai tardivamente) presso il
Policlinico Gemelli di Roma, rendendo il piccolo assai più suscettibile (in quanto meno resistente) alle infezioni, poi contratte nel successivo ricovero a causa di carenze generali di antisepsi;
che inoltre i sanitari avevano omesso una corretta informazione ai familiari di , necessaria al fine Per_2
di ottenere un consapevole consenso al trattamento;
che il consenso non era, pertanto, valido sotto il profilo giuridico, in quanto fondato su un'informazione incongrua, incompleta e carente sulle conseguenze di fatto verificatesi. Tanto premesso, i ricorrenti chiedevano: accertarsi e dichiararsi la responsabilità contrattuale delle strutture convenute, solidalmente e/o in misura della loro responsabilità, per effetto della dell'errata condotta medica che aveva determinato il decesso del piccolo;
per l'effetto, a titolo di danno iure hereditatis, condannarsi le stesse al Persona_2 risarcimento del danno non patrimoniale in misura pari ad €1.300.000,00 per la perdita della vita, ad €1.204.882,00 a titolo di danno tanatologico, ad €602.441,00 a titolo di danno catastrofale e così in totale pari a €3.107.323,00 a titolo di danno iure hereditatis in favore degli unici eredi, i genitori e in ragione della quota ereditaria ad essi spettante;
Parte_6 Parte_1
condannarsi, altresì, le convenute al risarcimento del danno non patrimoniale sofferto iure proprio da essi ricorrenti per la perdita del rapporto parentale, in misura pari a €326.150,00 quanto alla madre a €326.150,00 quanto al padre , a €326.150,00 quanto al NO Parte_1 Parte_2
e a €326.150,00 quanto alla NO condannarsi, altresì, Parte_3 Parte_7
le convenute al risarcimento del danno esistenziale in favore di tutti i ricorrenti, in misura pari a
€100.000,00 ciascuno;
condannarsi, infine, le convenute la risarcimento del danno patrimoniale pari a €21.500,00; in via alternativa e meramente subordinata, condannarsi le convenute al risarcimento del danno da perdita di chance in misura pari a €2.500.000,00. Si costituiva in giudizio l'Azienda
Policlinico Umberto I di Roma, chiedendo il rigetto di tutte le domande avanzate nei propri confronti in quanto completamente infondate in fatto e in diritto e comunque non provate. Si costituiva, altresì,
l'Azienda USL di chiedendo: in via principale, rigettarsi tutte le domande dei ricorrenti in CP_1
quanto infondate in fatto e in diritto e comunque non provate;
in subordine, e nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle stesse, valutata la responsabilità dei propri sanitari e di quanti altri presso altre strutture eventualmente ritenuti responsabili esclusivi o concorrenti ex art. 1227, I
e II co., c.c., escludersi o ridursi l'entità del risarcimento del danno a proprio carico nei limiti percentuali di effettiva dovuta attribuzione;
in ogni caso, dichiararsi il difetto di legittimazione attiva dei ricorrenti e in relazione alla domanda subordinata di Parte_3 Parte_7
risarcimento del danno da perdita di chance patito dal , con rigetto della Persona_2 stessa…”.
Il Tribunale adito, con l'impugnata sentenza, ha così deciso: “respinge le domande proposte da
, e nei confronti Parte_1 Parte_6 Parte_3 Parte_7
della Azienda USL di - accoglie in parte qua la domanda di risarcimento dei danni non CP_1
patrimoniali iure hereditario proposta da e nei confronti Parte_6 Parte_1
della Azienda Policlinico Umberto I di Roma che per l'effetto condanna a corrispondere, a tale titolo,
a ciascuno dei suddetti ricorrenti l'importo di € 1.534,17, oltre agli interessi legali a far tempo dalla data della presente decisione e sino al saldo effettivo;
- accoglie in parte qua la domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali iure proprio avanzata dai ricorrenti nei confronti dell'Azienda Policlinico Umberto I di Roma che per l'effetto condanna, per i titoli di cui in motivazione, a corrispondere ai primi i seguenti importi all'attualità: in favore di Parte_8
, €104.972,38; in favore di € 104.972,38; in favore di
[...] Parte_1 Parte_3
€45.582,27; in favore di € 45.582,27; il tutto, oltre interessi legali a Parte_7
decorrere dalla data della presente decisione e sino al saldo;
- condanna l'Azienda Policlinico
Umberto I di Roma al rimborso delle spese di lite relative ai propri rapporti processuali con i ricorrenti, che si liquidano in complessivi € 17.142,00, di cui € 16.472,00 a titolo di compensi professionali ed € 670,00 per esborsi, oltre spese generali ex art. 2 D.M. n. 55/14, IVA e CPA come per legge;
- condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al rimborso delle spese processuali relative ai propri rapporti con l'Azienda USL di che si liquidano in complessivi €8.300,00 a titolo di CP_1
compensi professionali, oltre spese generali ex art. 2 D.M. n. 55/14, IVA e CPA come per legge;
- pone le spese della CTU espletata nell'ambito del procedimento ex art. 696bis c.p.c. n. 1899/13 r.g., liquidate con separato provvedimento, definitivamente a carico dell'Azienda Policlinico Umberto I di Roma, al pari delle spese documentate di CTP ivi sostenute dai ricorrenti”.
Avverso la sentenza hanno proposto appello , , Parte_1 Parte_6 Pt_3
e in proprio e nella loro qualità di eredi di che
[...] Parte_7 Persona_2 hanno svolto le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello Civile di Roma, in accoglimento dell'appello proposto, in riforma della impugnata sentenza n. 325/2018 del Tribunale
Civile di Rieti, Dott. Gianluca Morabito del 29/06/2018, pubblicata in pari data, resa nella causa n.
1582/2015 Rg procedimento ordinario, in accoglimento parziale: - in riforma della sentenza di primo grado per come indicata nei motivi d'appello del presente atto: accertare e dichiarare solidalmente o ciascuno per la quota parte di responsabilità: - S. IL de LE, Controparte_7
in persona del legale rappr. pro tempore;
- l' , in Controparte_8
persona del legale rappr. pro tempore;
accertare e dichiarare che tale inadempimento abbia inciso secondo il criterio del “più probabile che non” sul decesso di e per l'effetto in Persona_2
riforma della sentenza impugnata, sulla base dei motivi d'appello sopra esplicitati salvo altri
IN VIA PRINCIPALE condannare le odierne appellate in misura dei propri obblighi e responsabilità al risarcimento del danno non patrimoniale quantificato nella somma complessiva pari ad
400.000,00 anche a titolo di danno da perdita di chance di vita (o tanatologico/perdita di vita), o quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia in favore degli unici eredi, i genitori e;
condannare al risarcimento del danno non Parte_6 Parte_1 patrimoniale iure proprio per la perdita del rapporto parentale la somma pari ad € 331.920,00 per ciascuno dei genitori ed € 144.130,00 per ciascuno dei due nonni appellanti, dedotto quanto già riconosciuto dalla sentenza di primo grado odiernamente appellata;
Con integrale vittoria di spese, diritti ed onorari di causa di entrambi i gradi di giudizio. IN VIA GRADATA IN RELAZIONE ALLA
POSIZIONE DELL' Riformare la sentenza di primo grado nella parte relativa alla Parte_9
Cont condanna alle spese di lite riconosciute in favore dell' di stante la natura della vicenda, CP_1 che ha visto i ricorrenti perdere il figlio/nipote per effetto dell'inescusabile ritardo nel riconoscimento della patologia e nel trattamento della stessa”.
Si è costituita l' Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Umberto I di Roma, la quale ha proposto appello incidentale e chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma
Corte adita: respingere l'appello proposto dai Sigg.ri + altri, sulla scorta delle Parte_1 difese in questa sede svolte dall'Azienda ed alla luce anche delle difese svolte in primo grado;
Voglia, altresì, in accoglimento dell'appello incidentale qui proposto e previa rinnovazione della CTU: in via principale, riformare la sentenza di prime cure nelle parti precisamente indicate nel presente atto e, per l'effetto, rigettare integralmente la domanda attorea, disponendo la restituzione delle somme già versate dall'Azienda alle parti appellanti;
in via subordinata, in caso di denegato accoglimento della domanda attorea, Voglia riformare la sentenza di prime cure nelle parti precisamente indicate nel presente atto, graduando dettagliatamente e diversificando tra tutti i soggetti convenuti le relative responsabilità dei fatti di causa, condannando per la propria parte anche la Con Parte_10 vittoria di spese, competenze ed onorari secondo il principio della soccombenza”.
Si è altresì costituita in giudizio l' Azienda USL di che ha così concluso: “Piaccia all'On. CP_1
Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione In via preliminare: dichiarare l'inammissibilità del proposto appello con riguardo al quarto motivo di gravame ai sensi degli art. 342 n.1 cpc e 345 cpc;
dichiarare, altresì, l'inammissibilità ai sensi dell'art. 345 cpc di ogni domanda ed eccezione nuova formulata in conclusioni da parte appellante;
Nel merito: rigettare il proposto appello con conferma integrale della impugnata sentenza Tribunale di Rieti n. 325/2018;
Vittoria di spese del doppio grado di giudizio”.
All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai rispettivi scritti e discusso oralmente la causa.
L'appello proposto da , , e Parte_1 Parte_6 Parte_3 [...]
in proprio e nella loro qualità di eredi di è articolato in cinque Parte_7 Persona_2
motivi.
Con il primo motivo rubricato “Errata interpretazione delle risultanze peritali”, gli appellanti principali impugnano la sentenza in quanto il giudice di primo grado avrebbe effettuato un'errata valutazione delle risultanze peritali oltre ad essersi attenuto in modo pedissequo alla CTU. Da ciò
Cont sarebbe conseguita una limitazione del giudizio, sia nel valutare la responsabilità dell' di CP_1
sia nel riconoscere riduttivamente la responsabilità del Policlinico, nella sola percentuale del 30% del totale. Lamentano inoltre gli appellanti l'illogicità della motivazione della sentenza rispetto ai chiarimenti forniti dal CTU, il quale ha individuato la responsabilità dei sanitari del Policlinico per l'evento morte secondo il criterio del “più probabile che non”.
Con il secondo motivo di rubricato “Errata applicazione della regola causale in ambito civile di responsabilità medica e conseguente vizio di motivazione”, gli appellanti censurano la sentenza per la mancata applicazione, in tema di nesso causale, del criterio civilistico del più probabile che non. La ricostruzione del nesso causale operata dal giudice di primo grado sarebbe lontana dagli arresti giurisprudenziali in materia. Deducono inoltre come, alla luce dei chiarimenti forniti dal CTU, la legge di copertura scientifica tra l'inadeguata condotta medica ed il decesso del bambino sia chiara, per cui lamentano il riconoscimento di una responsabilità del soltanto parziale. Rilevano CP_2 altresì che non è stata fornita alcuna prova da parte delle strutture convenute dell'aver i propri sanitari tenuto un comportamento volto ad evitare le conseguenze di danno poi prodottesi, e dunque prospettando la violazione delle norme di cui agli artt. 2236 c.c., 1218 e 2697 c.c.
Con il terzo motivo rubricato “Acritico recepimento delle conclusioni del CTU per quanto attiene la responsabilità dell' , gli appellanti censurano la sentenza per l'errata Parte_9
Cont interpretazione del criterio sull'onere probatorio in ambito di responsabilità medica, dovendo l' di provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno verificatosi. Contestano l'esclusione CP_1
Cont della responsabilità dell' evidenziando che i sanitari della struttura hanno formulato una duplice errata diagnosi. Nel caso di specie, invece, il tribunale non ha motivato circa la posizione di responsabilità della detta struttura per il ritardo determinato nel trattamento della patologia del neonato.
Con il quarto motivo rubricato “Errata valutazione delle allegazioni di parte attorea in ordine ai fatti ed errata applicazione del criterio dell'onere probatorio in materia di responsabilità medica, si lamenta il riconoscimento di un risarcimento non rispondente ai criteri di proporzionalità del danno.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, il paziente che agisce in giudizio, anche quando deduce l'inesatto adempimento dell'obbligazione sanitaria deve provare il contratto ed allegare l'inadempimento, non già la colpa della struttura sanitaria. Deducono, pertanto, di aver assolto all'onere probatorio, allegando ampiamente i fatti, mentre era onere degli avversari dimostrare che il danno evento non era evitabile o che comunque la morte fosse stato un fattore inevitabile. Onere
Cont probatorio che non risulterebbe essere stato assolto da parte della
Con il quinto motivo rubricato “Mancanza di proporzionalità per il risarcimento riconosciuto”, gli appellanti deducono la erronea quantificazione oltre che del danno complessivo come operata dal giudice di primo grado, anche del risarcimento della lesione iure hereditatis individuata dal tribunale nella somma di €1.455,30 in favore di ciascuno dei genitori. Deducono che la somma riconosciuta non sarebbe rispondente al criterio compensativo per l'illecito subito. I genitori appellanti avrebbero il diritto di essere risarciti iure hereditatis del danno non patrimoniale spettante al de cuius, nello specifico, della somma di €400.000,00, a titolo di danno da perdita della vita e ciò, anche a titolo di personalizzazione, quale somma risultante da tutte le voci rientranti nella nozione di danno non patrimoniale, o della somma maggiore o minore ritenuta di giustizia dal giudice.
L' Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Umberto I di Roma ha proposto appello incidentale impugnando sotto vari profili la sentenza di primo grado con un unico articolato motivo di censura.
In primo luogo si lamenta il respingimento delle istanze di rinnovazione della CTU e di riconvocazione dei consulenti;
istanze rigettate senza che a giudizio dell'appellante incidentale sia stata fornita alcuna motivazione al riguardo. Deduce infatti che le contraddizioni dell'elaborato peritale non avrebbero potuto ragionevolmente essere sufficienti a fondare la decisione di primo grado.
Inoltre e quanto alla responsabilità della struttura si rileva che il avrebbe compiutamente CP_2 assolto all'onere probatorio su di sé gravante, nello specifico provando che durante il ricovero presso tale nosocomio, il bambino non era affetto da alcuna infezione nosocomiale e come, dai documenti in atti era risultato che per i successivi 5 giorni dall'intervento le condizioni del neonato erano regolari e che il decesso era avvenuto per MOF (infezione multiorgano). Rileva ancora l'inesattezza e l'incoerenza della CTU che avrebbe fuorviato il Tribunale nel ritenere indenne da qualsiasi responsabilità nel determinismo del decesso la mentre quest'ultima, errando nella Parte_10
diagnosi, aveva inesattamente inviato il neonato presso l'Umberto I anziché direttamente al Gemelli.
Infine, l'appellante contesta la sentenza ove essa riconosce l'imperizia e negligenza del il CP_2
quale avrebbe dovuto eseguire immediatamente la RMN di controllo, e non già semplici ecografie.
Rileva, difatti, che non esisterebbe alcun dato scientifico idoneo a fondare l'affermazione secondo Parte_ cui la sarebbe superiore all'ecografia cerebrale nella diagnosi di idrocefalo acuto.
La sentenza impugnata è così motivata: “Va premesso che in tema di azione di risarcimento del danno da inadempimento o da inesatto adempimento contrattuale, ad avviso della giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione e nel solco della nota sentenza della Corte di Cassazione a
Sezioni Unite n. 15333 del 2001, in applicazione dell'art. 1218 c.c. il creditore, fornita la prova del titolo dal quale trae fondamento la propria pretesa, ha il solo onere di allegare l'altrui inadempimento, mentre graverà sul debitore l'onere della prova del fatto estintivo dell'obbligazione, costituito dall'intervenuto esatto adempimento, in assenza della quale l'inadempimento potrà ritenersi provato. Più nello specifico, in tema di responsabilità civile medico-chirurgica, ove sia dedotta una responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e/o del medico per l'inesatto adempimento della prestazione sanitaria, il danneggiato deve fornire la prova del contratto (o del
“contatto”) e dell'aggravamento della situazione patologica (o dell'insorgenza di nuove patologie)
e del relativo nesso di causalità con l'azione od omissione dei sanitari, secondo il criterio (su cui v. infra), ispirato alla regola della normalità causale, del più probabile che non, restando a carico dell'obbligato – sia esso il sanitario o la struttura – la prova che la prestazione sia stata eseguita in mood diligente e che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile
(Cass. civ., Sez. III, n. 975/09). Con specifico riguardo al tema della responsabilità della struttura ospedaliera per violazione di obblighi connessi all'esecuzione di interventi chirurgici, va ulteriormente osservato che l'accettazione del paziente in ospedale ai fini del ricovero comporta la conclusione tra le parti di un contratto cd. “atipico di spedalità”, per effetto del quale la struttura sanitaria si obbliga verso corrispettivo, nei confronti del paziente, ad eseguire l'intervento chirurgico attraverso l'operato di propri sanitari ed a fornire ulteriori servizi di carattere accessorio, quali ad esempio la messa a disposizione del personale infermieristico, del personale paramedico e l'apprestamento di tutte le attrezzature necessarie anche in vista di possibili complicazioni, nonché ulteriori prestazioni di carattere più prettamente “alberghiero” come vitto, alloggio ecc. (al riguardo si vedano, per tutte, Cass. civ. nn. 2042/05; 13066/04). Ne consegue che la responsabilità della struttura sanitaria ha per l'appunto natura contrattuale e può scaturire tanto ex art. 1218 c.c. dall'inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico, quanto ex art. 1228 c.c. dall'inadempimento della prestazione medico-professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario anche in assenza di un rapporto di lavoro subordinato, comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e l'organizzazione aziendale della struttura, non rilevando in contrario neppure la circostanza che il medico sia stato scelto in quanto
“di fiducia” del paziente. E' appena il caso, peraltro, di rilevare come nella specie il ricorso – al fine di predicare la natura contrattuale della responsabilità della struttura – all'orientamento della
Corte di Cassazione secondo cui, in ipotesi di ricovero ospedaliero della gestante, si configura un contratto con efficacia protettiva a favore del terzo, sorgendo a carico della struttura l'obbligo non soltanto di prestare alla stessa le cure necessarie a consentirle il parto, ma anche di effettuare, con la dovuta diligenza, tutte quelle altre prestazioni necessarie al feto, e poi al neonato, idonee a garantirgli la nascita e ad evitargli ogni possibile danno (Cass. civ. n. 14488/04), risulti necessario avuto esclusivo riguardo al primo ricovero della sig.ra presso l'Ospedale San IL De Pt_1
LE di incaricato di assistere la gestante nel parto. CP_1
Con riferimento ai successivi ricoveri del piccolo presso lo stesso Ospedale San Per_2
IL De LE di e presso il Policlinico Umberto I di Roma non viene più, infatti, in CP_1
considerazione un contratto ad efficacia protettiva nei riguardi del terzo (neonato) quale è quello in essere tra struttura e partoriente, bensì l'inesatto adempimento delle obbligazioni a carico della struttura sanitaria incaricata e, quindi, la responsabilità delle strutture presso le quali il piccolo
è stato ricoverato successivamente alla nascita, ciò che consente senz'altro di ritenere Per_2
perfezionato tra le parti (struttura sanitaria da un lato e minore, e per esso i genitori Parte_6
e ex art. 320, I co., c.c., dall'altro) un contratto atipico di spedalità, alla
[...] Parte_1 stregua dei principi generali poc'anzi evocati. Con riferimento ai danni asseritamente subiti in proprio dal minore ed azionati iure hereditario dai genitori di , nonché agli ulteriori Per_2 pregiudizi dagli stessi azionati iure proprio può, pertanto, senz'altro affermarsi la natura contrattuale della responsabilità fatta valere dai congiunti del piccolo . Con riguardo alla Per_2
domanda di risarcimento dei danni asseritamente sofferti iure proprio dai nonni e Parte_3 occorre, viceversa, chiamare in causa l'istituto della responsabilità Parte_7
extracontrattuale, atteso che i suddetti prossimi congiunti del paziente non hanno avuto alcun rapporto negoziale diretto con la struttura sanitaria in cui lo stesso era ricoverato e possono, pertanto, far valere la violazione, da parte della struttura sanitaria, non di una specifica obbligazione contrattuale, bensì del dovere generico di neminem laedere nella vita di relazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2043 c.c.. Tanto premesso e venendo al merito, la domanda proposta dai ricorrenti nei confronti della Azienda USL è infondata e come tale deve essere respinta. Ed invero, in base alle risultanze della CTU espletata nell'ambito del procedimento n. 1899/13, acquisita agli atti del presente giudizio e dalle quali questo giudice non vede motivo di discostarsi, costituendo il frutto di valutazioni logiche, coerenti ed esenti da profili di censura nei passaggi motivazionali, è emersa l'assenza di profili di responsabilità ascrivibili all' di tanto in sede di Parte_12 CP_1
primo ricovero della sig.ra cui hanno fatto seguito il parto di avvenuto in data Pt_1 Per_2
08.07.2012 e le dimissioni in data 16.07.2012 con la diagnosi principale di “sindrome respiratoria” con complicanze e di “Pneumotorace destro”, quanto in sede di secondo ricovero avvenuto alle 00.04 del 24.07.2012, nel corso del quale il minore veniva sottoposto ad ecografia cerebrale, il cui esito
(“…iperdistensione severa dei ventricoli laterali, specie del destro, e del terzo ventricolo e l'incremento di ecogenicità del loro contenuto e l'iperecogenicità di pertinenza del talamo destro. Il reperto è attribuibile ad emorragia endoventricolare e di edema del talamo destro. Obliterazione degli spazi periencefalici per effetto massa. Linea mediana in asse”) imponeva di allertare alle ore
7,15 il servizio di trasporto per il trasferimento, considerata la disponibilità di posto letto presso la
Terapia Intensiva Pediatrica dell'Ospedale Policlinico Umberto I di Roma, con conseguenti dimissioni di alle ore 10,00 e presa in carico dello stesso da parte dello (Servizio di Per_2 CP_4 trasporto neonatale). Al riguardo e con riferimento al primo ricovero presso l'Ospedale di il CP_1
collegio di consulenti – composto dal dott. medico chirurgo specialista in ostetricia Persona_4
e ginecologia, dal dott. pediatra neonatologo e dal dott. , specialista Persona_5 Persona_6
in neurochirurgia - ha rilevato che “Sul piano pediatrico-neonatologico il quadro clinico di
“Neonato AGA prematuro in fase di adattamento” che ha coinvolto alla nascita il piccolo
[...]
, subito dopo il parto, corrisponde ad un evento, non raro, in una condizione di Per_2
prematurità che, per un margine di circa un giorno, deve essere definita come molto vicina al termine” e che “Tale evenienza patologica, sulla base dei referti relativi agli esami radiografici dei polmoni e sul piano clinico-epidemiologico, soprattutto in parti espletati con taglio cesareo, può essere inquadrata in un'insufficienza respiratoria, di gravità variabile, talvolta rapidamente transitoria e per la quale è legittimo attendersi un miglioramento entro le prime 72 ore, senza trattamento invasivo”. Sulla base di tali premesse i periti hanno ritenuto che “Appropriata è parsa la decisione di trasferimento in un centro dotato di terapia intensiva, in data successiva a quella del miglioramento atteso, peraltro senza che venissero messi in evidenza segni di sofferenza neonatale, visti gli accertamenti radiografici, i valori dei gas ematici ottenuti tramite ripetuti esami emogasanalitici e con buone condizioni di compenso cardiocircolatorio, durante il ricovero presso l'Ospedale di . In relazione al primo ricovero non è stato, pertanto, riscontrato alcun profilo CP_1
di inadempimento a carico della Azienda USL di Con riferimento al terzo ricovero avvenuto il CP_1 24.07.2012 sempre presso l'Ospedale San IL De LE, i CTU hanno evidenziato che “…la diagnosi di dimissione è corretta, nonostante una prima ipotesi infettiva della malattia, così come appropriata appare l'esecuzione tempestiva degli accertamenti praticati durante le poche ore di ricovero e le modalità di trasferimento, in fase d'emergenza, in un Centro di Terapia Intensiva
Pediatrica di III livello, universitario”. Anche nel corso di detto ricovero (durato, del resto, lo spazio di poche ore) non risulta, in definitiva, ascrivibile alla Azienda convenuta alcun profilo di responsabilità in termini di negligenza, imprudenza e/o imperizia nell'esecuzione degli obblighi professionali insorti a carico della stessa a seguito dell'accettazione del paziente all'interno della struttura. Ne segue che la domanda proposta dai ricorrenti nei confronti della convenuta Azienda
USL di dovrà essere respinta, in quanto infondata. La domanda spiegata dai ricorrenti nei CP_1 riguardi dell'Azienda Policlinico Umberto I di Roma risulta, viceversa, parzialmente fondata e deve essere, pertanto, accolta nei termini e nei limiti, di cui appresso. In punto di an, i consulenti hanno ricostruito l'attività posta in essere dai sanitari dell'Azienda convenuta a far tempo dalla data del ricovero e sino a quella delle dimissioni di dalla struttura, al fine di verificare eventuali Per_2 profili di colpa nell'operato degli stessi. Si legge, al riguardo, nella relazione: che “Il paziente giungeva con ambulanza autorizzata a Roma alle ore 12,43 del 24.07.2012 e veniva ricoverato in
Terapia Intensiva Pediatrica con la diagnosi dell'Ospedale di provenienza di “Sospetta meningite”; che “Dalla anamnesi patologica prossima si rileva che “…dalla dimissione (dalla TIN di “Villa S.
Pietro”) fino a ieri riferita buona crescita ed alimentazione ben tollerata”. “Nella serata di ieri
(23.07) episodio di apnea in seguito a vomito…(già presentato episodio di vomito venerdì u.s.) condotto all'Osp. ove è stato ricoverato. Durante la notte nuovo episodio di vomito associato a CP_1
brevi apnee, intorno alle 6,00 di questa mattina rialzo termico associato a marezzatura cutanea, iperattività associata ad opistotano pertanto effettuati prelievi ematici…,emocoltura e somministrata terapia antibiotica…L'Eco cerebrale mostrava iperdistensione dei ventricoli laterali >dx e del III ventricolo con incremento di ecogenicità…del talamo dx, obliterazione degli spazi periencefalici per effetto massa, linea mediana in asse”. Consta, altresì: che “ manifestava bradicardia Per_2
alternata a tachicardia e clonie trattate con luminale, benzodiazepine ed infusione di NaCl”; che “Il giorno del ricovero veniva sottoposto ad Ecografia ed RMN cerebrali, oltre che a videat neurochirugrico. Le prime mostravano evidenza di emoventricolo, in particolare la RMN (24.7) evidenziava “…tetraemoventricolo…fenomeni compressivi da effetto massa. Materiale ematico con intensità di segnale…fase subacuta precoce…anche in sede talamica destra. Deviazione della linea mediana verso sinistra di circa 4 mm.””; che “Il neurochirurgo segnalava la fontanella bregmatica non avvallata ma non eccessivamente tesa, per cui a parametri stabili consigliava “monitoraggio delle dimensioni ventricolari con ecografie seriate””; che “Un EEG del 25.7 mostrava “anomalie lente ed epilettiformi in sede centrale con alterna prevalenza di lato. Registrazione di due episodi critici a partenza focale centrale destra con correlato clinico”” I consulenti hanno riscontrato, altresì, che una volta “Praticata valida terapia antibiotica, alla luce delle colture sterili, veniva esclusa la meningite ipotizzata a e che “In effetti, in presenza di condizioni generali che pur CP_1
nella loro gravità nei giorni successivi mostravano qualche cenno di miglioramento, venivano effettuate Eco di controllo alle ore 22,00 del 24.7, il 27.7 ed il 29.7, e poi il 31.7, 07.08, 08.08, 09.08”.
In data 10.08.2012, infine, “…veniva eseguita RMN di controllo, che in sostanza evidenziava
“…notevole riduzione della quota ematica endoventircolare…Si rileva marcato incremento della dilatazione ventricolare sopratentoriale, dell'acquedotto mesencefalico e del IV ventricolo…specie in sede emisferica dx…Invariata l'entità della raccolta ematica….talamica dx. Deviazione della linea mediana verso sn per 4 mm””. Sempre alla stregua di quanto riscontrato dal collegio peritale, “Sulla base di tali parametri, oltre che dell'aumento della circonferenza cranica a 41 cm., il neonato veniva lasciato digiuno per il trasferimento programmato al mattino seguente dell'11.8 presso il Policlinico
“A. Gemelli” per l'intervento di derivazione ventricolare in ambiente di Neurochirurgia Pediatrica”, con diagnosi in uscita di “Emorragia intraventricolare grado IV;
anemia; convulsioni;
apnea””.
Così descritta la condotta posta in essere dai sanitari della struttura ospedaliera, i consulenti hanno evidenziato diversi profili di colpa nell'esecuzione, da parte dei sanitari della struttura, delle obbligazioni inerenti all'esercizio della propria attività professionale. E' stato, nello specifico, osservato che presentando il piccolo già all'ingresso al Policlinico Umberto I una situazione Per_2 di “tetraemoventricolo, fenomeni compressivi da effetto massa, nonché una deviazione della linea mediana verso sinistra di circa 4 mm.” e tenuto conto che “Notoriamente l'ostruzione completa delle vie liquorali, più che certa in presenza di tale quadro, avrebbe portato ad un idrocefalo….anche se in una fase iniziale si può accettare l'atteggiamento attendista del CH (monitorare Eco cerebrale e clinica) essendo prevedibile una derivazione ventricolare, anche se differita di qualche giorno…”, purtuttavia i sanitari avrebbero dovuto o richiedere da subito il trasferimento in una struttura dotata del reparto di Neurochirurgia Pediatrica (sull'assunto dell'assenza di detta struttura all'interno del
Policlinico Umberto I), o effettuare essi stessi il necessario intervento di derivazione ventricolare, definito “banale” dal collegio peritale e, quindi, senz'altro routinario e non implicante specifiche e peculiari conoscenze tecniche tali, per l'appunto, da giustificare le dimissioni ed il trasferimento
(comunque tardivi) presso altra struttura. Ad avviso dei consulenti, la negligenza ed imperizia nell'operato della azienda convenuta è consistita, quindi, nell'avere – a fronte di un quadro clinico che avrebbe già di per sé imposto l'immediata esecuzione di un intervento di derivazione ventricolare
– colpevolmente tergiversato, disponendo semplici ecografie di controllo per un periodo di ben due Parte settimane, quando viceversa avrebbero dovuto eseguire immediatamente la di controllo (effettuata, invece, solo 16 giorni dopo la precedente), da cui sarebbe emersa la conferma della necessità immediata dell'esecuzione dell'intervento di derivazione ventricolare e, quindi, effettuare detto intervento o disporre immediatamente il trasferimento del minore presso altra struttura per l'esecuzione dello stesso. La colpa risulta ancor più evidente dall'esame delle difese contenute nella comparsa conclusionale di parte convenuta, ove si afferma che l'emorragia cerebrale era stata per la prima volta diagnosticata proprio dai sanitari del Policlinico Umberto I, i quali avevano sottoposto il piccolo , una volta ricoverato nella struttura, a puntura lombare e ad ecografia Per_2 cerebrale, salvo poi sottoporre il piccolo ad un “monitoraggio ecografico assiduo fino a tutto il 10 agosto” (v. a pag. 11). Ebbene, è proprio l'omessa, tempestiva esecuzione del “banale” intervento di derivazione ventricolare – da ritenersi, ad avviso dei CTU, ineludibile alla luce delle condizioni del paziente, per come già risultanti all'atto del ricovero (v. a pag. 13 della relazione) - a configurare quell'inadempimento colpevole (ovvero, quella violazione del dovere generico di neminem laedere avuto riguardo alla domanda di risarcimento dei danni svolta dai nonni di ) dei sanitari della Per_2
struttura, fonte di responsabilità risarcitoria ex art. 1218 c.c. (o 2043 c.c., a seconda dei casi).
L'Azienda ha ritenuto, viceversa, di sottoporre ad un semplice monitoraggio e di effettuare Per_2
una RMN solo il 10.08.2012, da cui si evidenziava il “marcato incremento della dilatazione ventricolare” che finalmente determinava i sanitari, unitamente all'aumento della circonferenza cranica del piccolo a ben 41 cm., a programmare il trasferimento in altra struttura per Per_2
l'esecuzione dell'intervento. I consulenti hanno, inoltre, riscontrato un ulteriore profilo di negligenza nella condotta posta in essere dalla convenuta, consistito nel non essere stato il neurochirurgo, a fronte di un quadro talmente grave ed urgente, “chiamato di nuovo a consulenza”. Sotto un connesso profilo, l'Azienda non risulta avere allegato l'indisponibilità di strutture adeguate alla esecuzione dell'intervento in questione, per cui non si comprende per quale ragione lo stesso non sia stato effettuato presso il Policlinico Umberto I. In definitiva, due sono i principali profili di inadempimento imputabili al , il primo consistente nel non essersi i sanitari resi conto dell'urgenza CP_2 dell'intervento di derivazione ventricolare, alla luce del quadro clinico emergente già all'atto del ricovero ed il secondo consistente nel non avere gli stessi eseguito detto intervento, non risultando alcuna impossibilità in concreto di adempiere in tal senso. Ciò posto quanto alla sussistenza della colpa nell'operato dei sanitari, occorre ora concentrarsi sulla verifica del nesso causale tra l'omissione colposa sopra descritta e l'evento morte di che sopraggiungeva, Persona_2 peraltro, in data 27.09.2012, successivamente all'intervento neurochirurgico di
“terzoventricolostomia-derivazione liquorale e di ventricolostomia…..con posizionamento di catetere subgaleale” eseguito il 12.09.2012 e il 04.09.2012 presso il di Roma Controparte_9
e che i CTU hanno ritenuto “…connessa con lo stato settico e il danno multiorgano, consecutivo all'intervento neurochirurgico praticato presso il Policlinico Gemelli ed al rischio infettivo correlato con le necessarie manipolazioni, connesse con le derivazioni liquorali posizionate, in un neonato”
(v. le conclusioni a pag. 15 della relazione). A tal proposito e con riguardo al tema dell'accertamento del nesso causale tra la condotta omissiva del medico ed il danno lamentato dal paziente, la giurisprudenza penalistica di legittimità è concorde nel ribadire i seguenti principi: a) per quanto attiene all'accertamento del nesso causale e il danno in senso stretto, resta valido il ricorso al cd.
“giudizio controfattuale”, ossia a quella peculiare astrazione consistente nell'ipotizzare quali sarebbero state le conseguenze della condotta alternativa omessa dal medico;
b) per quanto attiene al grado di probabilità, in base al quale stabilire astrattamente se l'effettuazione della condotta omessa avrebbe evitato il danno, occorre avere riguardo non già alla mera probabilità statistica desunta da eventuali precedenti, ma al diverso concetto di probabilità logica, che deve essere prossima alla certezza;
c) la probabilità logica, a sua volta, va accertata collazionando le probabilità statistiche di successo dell'intervento omesso con tutte le circostanze del caso concreto, quali risultanti dal materiale probatorio raccolto, in modo da poter stabilire che la condotta doverosa omessa, ove correttamente posta in essere, avrebbe impedito il verificarsi dell'evento con un elevato grado di credibilità razionale e probabilità logica che determinano la certezza processuale (v., per tutte, Cass. pen., SS.UU., n. 30328/02). Il criterio penalistico di accertamento del nesso causale, come sopra richiamato rinviene il suo addentellato normativo negli artt. 40 e 41 c.p. che vengono, peraltro, ritenuti pacificamente applicabili anche al diritto civile. Ciò che varia nel diritto civile rispetto al criterio penalistico di accertamento del nesso causale tra omissione ed evento lesivo è il grado di probabilità richiesto per inferire la sussistenza del nesso causale, come si accennava in premessa allorché si è fatto riferimento al criterio civilistico di accertamento del nesso causale del
“più probabile che non”, abbracciato dalla giurisprudenza di merito e di legittimità. Detto scostamento tra i criteri di accertamento della causalità omissiva in sede penale rispetto alla sede civile – giustificato in ragione della diversa finalità cui assolvono diritto penale e diritto civile, il primo essendo impostato in una logica essenzialmente sanzionatoria, il secondo rispondendo a finalità tendenzialmente riparatorie - è stato definitivamente sancito dalla pronuncia della
Cassazione n. 581/08, resa a sezioni unite, in cui si è affermato che ai fini del risarcimento del danno il nesso causale tra condotta omissiva ed evento dannoso deve ritenersi sussistente ogni qualvolta possa affermarsi, in base al criterio del “più probabile che non” ed alle circostanze del caso concreto, che la condotta alternativa corretta avrebbe scongiurato il verificarsi dell'evento, come venutosi a determinare. Si è ritenuto, al riguardo, che il giudizio controfattuale debba ritenersi soddisfatto, in tema di colpa omissiva “civilisticamente” intesa, quando si possa ritenere che, in presenza della condotta doverosa omessa, il danno avrebbe avuto serie ed apprezzabili possibilità di non verificarsi (Cass. civ., n. 10743/09; 14759/07; 4400/04). In definitiva, ad avviso della Cassazione civile il nesso causale tra omissione ed evento esige la prova non della certezza assoluta, ma della ragionevole probabilità che in assenza della condotta il danno non si sarebbe verificato (v. ancora
Cass. civ. n. 10741/09); con l'ulteriore corollario che una probabilità ragionevole non è necessariamente quella statisticamente superiore al 50%, bensì quella che tale risulti alla stregua della valutazione delle circostanze del caso concreto, dell'evidenza disponibile e della verifica dell'omessa interferenza di fattori causali alternativi idonei a determinare l'evento, assurgendo a causa esclusiva dello stesso. Ciò posto e tornando al caso che ci occupa, il collegio peritale ha opinato (v. sempre a pag. 15) nel senso che “…il ritardo nell'esecuzione dell'intervento neurochirurgico di derivazione dell'idrocefalo, abbia costituito una circostanza peggiorativa della prognosi della massiccia emorragia cerebrale che ha colpito il piccolo , sulla cui Persona_2
origine peraltro non si sono raggiunti dati eziologici certi ed abbia agito come concausa sul decesso dello stesso”, concludendo con l'affermazione che “La percentuale di responsabilità sul decesso del bambino, ascrivibile al ritardato intervento ed al peggioramento prognostico, in sede neurochirurgica di intervento e negli interventi successivi resisi necessari, incide nella proporzione del 30%”. Più nello specifico, a seguito della richiesta di chiarimenti formulata dal giudice in sede di procedimento ex art. 696bis c.p.c., in ordine all'attitudine della accertata condotta omissiva colposa posta in essere dai sanitari del Policlinico Umberto I di Roma a determinare, ovvero a concorrere a determinare l'evento morte, i consulenti, dopo aver confermato che “L'intervento chirurgico di derivazione ventricolare esterna è di facile esecuzione e risulta risolutivo nei casi di ipertensione endocranica ad insorgenza improvvisa e rapida evoluzione, con valenza anche salva vita”, hanno ulteriormente chiarito che “Il ritardo ascrivibile al neurochirurgo del Policlinico
Umberto I di Roma ha verosimilmente provocato una grave sofferenza cerebrale dovuta alla compressione delle strutture parenchimali corticali e profonde per l'aumento delle dimensioni dei ventricoli all'interno di una scatola cranica comunque scarsamente deformabile nonostante la pervietà delle fontanelle”, concludendo nel senso che “Sulla base del criterio del più probabile che non, dopo ponderata riflessione ed alla luce dei riscontri della letteratura….lo scadimento delle condizioni neurologiche e generali connesse al ritardo con il quale venne effettuato l'intervento di derivazione ventricolare possa effettivamente essere considerato concausa dell'evento morte”; chiarimenti, all'esito dei quali – merita di essere osservato – i consulenti delle parti non ebbero nulla da osservare all'udienza di verifica tenutasi in data 19.11.2014 nell'ambito del procedimento ex art. 696bis c.p.c.. Deve, ancora, rammentarsi come per giurisprudenza costante, ove nella produzione dell'evento concorrano la condotta dell'uomo ed altre cause naturali, il responsabile non può invocare alcuna limitazione della propria responsabilità, in quanto una comparazione del grado di incidenza eziologica di più cause concorrenti può instaurarsi soltanto tra una pluralità di comportamenti umani colpevoli, ma non tra una causa umana ed una concausa naturale non imputabile (Cass. civ. n. 7577/07), tenuto conto anche del principio generale, di cui all'art. 41, I co.,
c.p. secondo cui il concorso di cause preesistenti o simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'azione o dall'omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità tra l'azione o l'omissione e l'evento. Si ritiene, in sostanza (v., tra le altre, anche Cass. civ. n. 15991/11), che quand'anche il medico abbia con la propria azione o omissione fornito un contributo causale in ipotesi minimo alla produzione del danno, dovuto per il resto al concorso di cause naturali, egli sarà comunque chiamato a risponderne per intero, stante l'impossibilità di frazionare il nesso di causalità tra condotta ed evento (cd. “primo stadio della causalità”), in quanto detto nesso o c'è o manca, senza che sia possibile alcuna graduazione percentuale. Il concorso di fattori causali umani alla produzione dell'evento viene, invece, in considerazione al momento della liquidazione del danno in quanto il giudice dovrà procedere a selezionare, tra le conseguenze provocate dall'errore medico, le sole che siano giuridicamente risarcibili, alla stregua del principio, di cui all'art. 1223 c.c.. Ciò posto, in applicazione dei principi giurisprudenziali sin qui richiamati ed alla luce delle risultanze peritali deve, nella fattispecie, ritenersi provata la sussistenza del nesso causale tra la condotta omissiva colposa posta in essere dai sanitari dell'Azienda Policlinico Umberto I di Roma e l'evento morte occorso al piccolo . Né rileva – ai fini del riscontro del primo stadio della Persona_2
causalità ed in virtù del principio di equivalenza degli antecedenti causali giuridicamente rilevanti dell'evento, ai sensi e per gli effetti del citato art. 41, I co., c.p. - il fatto che l'omissione dell'azienda convenuta abbia ad avviso dei CTU concorso a produrre l'evento solo in misura pari al 30%, in difetto di prova (il cui onere gravava su parte convenuta, in applicazione degli ordinari criteri di riparto ex art. 2697 c.c.) che il fattore causale sopravvenuto (infezione contratta dal piccolo Per_2
a seguito dell'intervento effettuato presso il fosse da solo idoneo a produrre Controparte_9
l'evento e così ad escludere il nesso di causalità ex art. 41, II co., c.p.c. e ciò a maggior ragione alla luce di quanto riscontrato dal collegio peritale circa il grave indebolimento subito da un organismo già provato, quale era quello del piccolo , in conseguenza del colpevole ritardo dell'Azienda Per_2 convenuta nell'esecuzione degli adeguati trattamenti medici, come tale suscettibile senz'altro di agevolare l'insorgenza della ulteriore patologia infettiva, cui avrebbe fatto poi seguito il decesso del paziente. Passando ora allo scrutinio del nesso causale tra inadempimento/evento lesivo e danni risarcibili (cd. “secondo stadio della causalità”), deve ulteriormente rammentarsi come per giurisprudenza costante, la circostanza che il paziente fosse (come nella specie) comunque già affetto da una malattia grave o addirittura incurabile non valga, di per sé, ad escludere la sussistenza di un danno risarcibile, nel caso di errore del chirurgo (vuoi per omessa diagnosi, vuoi per erronea esecuzione dell'intervento), quando per effetto di tale errore il paziente abbia (ciò che ancora una volta si verifica nel caso che ci occupa) trascorso la parte terminale della vita in condizioni peggiori di quelle in cui si sarebbe altrimenti trovato, oppure perduto anche solo la chance di vivere alcune settimane o alcuni mesi in più rispetto a quelli poi effettivamente vissuti (v. Cass. civ. n. 23846/98).
Alla stregua delle sopra richiamate coordinate ermeneutiche occorre ora esaminare la domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali avanzata iure hereditario da e Parte_1 Parte_6
, genitori di , nei confronti della Azienda Policlinico Umberto I di Roma. I
[...] Per_2
ricorrenti hanno chiesto, sotto tale profilo, la condanna della convenuta al ristoro del danno non patrimoniale scaturente dal decesso del congiunto, quantificandolo in complessivi €3.107.323,00, di cui €1.300.000,00 “per la perdita della vita”, €1.204.882,00 a titolo di danno tanatologico ed
€602.441,00 a titolo di danno morale catastrofale. Come è noto, gli eredi di colui che è rimasto vittima di un evento lesivo possono far valere il diritto al risarcimento del danno iure hereditario ovvero iure proprio: è evidente che differenti saranno i presupposti per il riconoscimento di tali pretese. In linea generale, in ordine ai danni azionabili iure hereditario si può operare la seguente distinzione: 1) danno non patrimoniale sofferto dalla vittima;
2) danno patrimoniale sofferto dalla vittima. In entrambi i casi, ai fini del riconoscimento della sussistenza del diritto al risarcimento del danno, è necessario che tra il fatto illecito e il decesso della vittima sia trascorso un apprezzabile lasso di tempo, tale da poter affermare, per il caso sub 1, che la vittima ha sofferto la menomazione della propria capacità fisio-psichica (cfr. in tal senso Cass. Civ. n. 15706/10), ovvero subito ulteriori pregiudizi riconducibili alla lesione di valori costituzionalmente tutelati e facenti capo alla persona e, per il caso sub 2, che essa ha subito gli effetti del fatto illecito in termini di diminuzione della capacità patrimoniale. Sul tema, la giurisprudenza di legittimità ha recentemente ribadito il principio secondo cui in materia di danno non patrimoniale, in caso di morte cagionata da un illecito, il pregiudizio conseguente è costituito dalla perdita della vita, bene giuridico autonomo rispetto alla salute, fruibile solo in natura dal titolare ed insuscettibile di essere reintegrato per equivalente, sicché ove il decesso si verifichi immediatamente o dopo brevissimo tempo dalle lesioni personali, deve escludersi la risarcibilità iure hereditatis di tale pregiudizio in ragione – nel primo caso – dell'assenza del soggetto al quale sia collegabile la perdita del bene e nel cui patrimonio possa essere acquisito il relativo credito risarcitorio, ovvero – nel secondo – della mancanza di utilità di uno spazio di vita brevissimo (Cass. civ., SS.UU., n. 15350/15). Ancor più di recente, la Cassazione ha inquadrato a fini descrittivi i danni non patrimoniali, nel caso di morte non immediata della vittima, nelle tre tipologie del danno biologico cd. “terminale”, del danno morale cd. “catastrofale” (su cui v. infra) e del danno tanatologico da perdita del bene vita, affermando l'irrisarcibilità del danno da ultimo indicato, siccome espunto dall'ambito delle voci risarcitorie passibili di ristoro proprio dalle sezioni unite della Corte sull'assunto che se il decesso si verifica nell'immediatezza dell'accadimento lesivo, non vi può essere risarcimento iure hereditatis per la elementare ragione, logica prima che giuridica, della fisica mancanza di un soggetto dotato di capacità giuridica il quale sia, per ciò stesso, idoneo ad attrarre nel proprio patrimonio una qualsiasi posta attiva, ivi compresa quella costituita dal diritto al risarcimento del danno scaturente dalla perdita della vita (v. Cass. civ. n. 22451/17).
Alla luce delle sopra richiamate coordinate ermeneutiche, le domande di risarcimento del danno da perdita della vita e del danno tanatologico - perfettamente sovrapponibili, in quanto entrambe fondate sulla lesione della vita, intesa come bene interesse autonomo rispetto al diritto alla salute ex art. 32 Cost. – formulate dai ricorrenti dovranno essere inevitabilmente respinte. Passando ora allo scrutinio delle ulteriori richieste risarcitorie svolte iure hereditatis, vengono in considerazione le categorie poc'anzi citate del danno biologico cd. “terminale” e del danno morale cd. “catastrofale”.
Sempre alla luce dell'impostazione avallata dalla sopra richiamata giurisprudenza, il danno biologico terminale consiste nei postumi, necessariamente non permanenti, che la persona ha riportato nell'arco di tempo compreso tra il momento dell'evento lesivo e quello della perdita della vita ed è, come tale, risarcibile nella sola ipotesi in cui vi sia stato un apprezzabile lasso di tempo tra l'incidente e il decesso (ravvisabile, per vero, anche in un arco cronologico di poche ore). Il danno morale catastrofale consiste, viceversa, nella condizione di estrema sofferenza ed angoscia (morale e spirituale) che l'essere umano sperimenta nell'approssimarsi alla morte con la lucida consapevolezza della incombente consumazione del dramma e richiede la prova, oltre che del decorso di un apprezzabile lasso di tempo tra l'evento lesivo e la perdita della vita, anche della sopravvivenza del soggetto in uno stato di coscienza di sé sufficiente, almeno, a consentirgli di avere piena consapevolezza della precipitazione non reversibile degli eventi verso la loro consumazione finale. Nella specie, atteso che tra la condotta omissiva colpevole ascrivibile all'Azienda Policlinico
Umberto I di Roma ed il decesso del piccolo è senz'altro intercorso un Persona_2 apprezzabile lasso di tempo (l'ingresso di nell'ospedale Policlinico Umberto I avviene il Per_2
24.07.2012, a tale data dovendo ricondursi l'errore omissivo essendosi accertato che già dalle condizioni del paziente al momento del ricovero era riscontrabile la necessità dell'immediato intervento di derivazione ventricolare colpevolmente omesso dalla struttura, mentre il decesso si verifica il 27.09.2012), risulta senz'altro risarcibile il danno biologico terminale sofferto dal minore sub specie, appunto, di postumi necessariamente non permanenti (v., tra le altre, Cass. civ. n.
12408/11) riportati nell'arco di tempo compreso tra il momento dell'evento lesivo e quello della perdita della vita e che andranno. Trattasi, in definitiva, di postumi da ristorarsi in termini di invalidità assoluta temporanea applicando le tabelle in uso al Tribunale di Milano, anche a seguito della nota sentenza della III Sez. della Corte di Cassazione n. 12408 del 7.6.2011, che ha individuato nei valori di riferimento per la liquidazione del danno alla persona adottati da detto Tribunale, i parametri da ritenersi equi e cioè in grado di garantire la parità di trattamento e da applicare in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti circostanze idonee ad aumentarne o a diminuirne l'entità, con il massimo di personalizzazione in considerazione della entità ed intensità del danno sofferto dal piccolo che – già indebolito dalla patologia pregressa in atto – alla luce degli Per_2
esiti della CTU ha subito il progressivo peggioramento delle proprie già precarie condizioni di salute, in termini di ulteriore indebolimento dell'organismo. Alla luce dei criteri in questione, il danno biologico terminale all'attualità astrattamente liquidabile in favore di (e, Persona_2
per esso, dei genitori e ammonterebbe a complessivi Parte_6 Parte_1
€9.702,00, pari a nn. 66 giorni di invalidità temporanea assoluta (nel periodo compreso tra il
24.07.2012 e il 27.09.2012), tenuto conto del valore massimo (€147,00) del singolo punto di invalidità temporanea, in applicazione delle citate tabelle milanesi. In favore di Parte_6
e di dovrebbero, in definitiva, liquidarsi a tale titolo €4.851,00
[...] CP_10 all'attualità ciascuno, in ragione della quota ereditaria (50%) agli stessi spettante ex art. 568 c.c.
Occorre, peraltro, tener conto del fatto che l'omissione colposa della struttura convenuta ha concorso a cagionare l'evento lesivo in misura pari al 30%, di tal ché in applicazione del principio di cui all'art. 1223 c.c., l'ammontare del danno risarcibile deve essere depurato della quota di responsabilità (70%) non ascrivibile all'Azienda: ne segue che il totale concretamente dovuto in favore di ciascuno dei due ricorrenti è pari ad €1.455,3. Oltre alla sorte capitale così come sopra complessivamente liquidata competono gli interessi, intesi, a mente dei noti principi sanciti dalla
S.C. con sent. n. 1712/95, come “lucro cessante”, computabili sui singoli scaglioni annualmente rivalutati secondo il criterio indicato nella stessa pronuncia, pari al rendimento che presumibilmente i ricorrenti avrebbero ricavato dalle somme dovute, se le avessero tempestivamente percepite, utilizzandole nei più comuni sistemi di investimento, venendo pacificamente in considerazione un debito di valore, per un totale dovuto all'attualità (comprensivo di sorte capitale, rivalutazione e lucro cessante come sopra determinato), in favore di ciascuno dei ricorrenti, pari ad €1.534,17. Su detto importo decorrono, altresì, gli interessi nella misura legale ex art. 1282 c.c. a far tempo dalla data del deposito della presente decisione e sino al saldo effettivo. Con riferimento, infine, al pure richiesto risarcimento del danno morale cd. “catastrofale”, difetta ad avviso di questo giudice ogni prova che il piccolo (dell'età di appena due mesi al momento della morte) abbia potuto Per_2 percepire lucidamente e consapevolmente l'approssimarsi dell'exitus letale, tenuto conto anche della presenza degli esiti della pregressa emorragia cerebrale, da ritenersi ulteriormente pregiudizievoli e negativamente incidenti sulla astratta capacità di un minore (già dubbia a tale età) di rappresentarsi consapevolmente l'avvicinarsi dell'evento letale. La relativa domanda dovrà essere, pertanto, respinta in quanto rimasta sfornita di prova. Tutti i ricorrenti hanno chiesto, altresì, la condanna dell'Azienda Policlinico Umberto I al risarcimento iure proprio dei danni patrimoniali e non patrimoniali scaturenti dal decesso del piccolo , con specifico riguardo al pregiudizio Per_2
scaturente dalla perdita del rapporto parentale, in quanto congiunti della vittima. Al riguardo, richiamate tutte le considerazioni già svolte in punto di accertamento della condotta omissiva posta in essere dai sanitari dell'Azienda Policlinico Umberto I di Roma, della sua natura colposa e del nesso causale tra la stessa e l'evento morte di , come accertato in sede di CTU, Persona_2
deve ulteriormente premettersi in linea generale che in ordine ai danni azionabili iure proprio dai prossimi congiunti della persona deceduta in conseguenza dell'evento lesivo (siano gli stessi ricondotti all'inadempimento contrattuale ex art. 1218 c.c. o all'illecito extracontrattuale ex art. 2043 c.c.), è possibile distinguere come segue: 1) danno biologico sofferto dal congiunto;
2) danno patrimoniale sofferto dal congiunto;
3) ulteriori danni non patrimoniali scaturenti dalla lesione di interessi costituzionalmente protetti, facenti capo alla persona, sofferti dal congiunto. Quanto all'ipotesi sub 1), si tratta di danni all'integrità fisio-psichica che il congiunto dimostri di aver subito in connessione diretta con il decesso della vittima del sinistro. Si ha l'ipotesi sub 2) qualora il congiunto alleghi un danno patrimoniale diretto, conseguenza del decesso, presente o futuro, in quanto ad esempio in vita la vittima provvedeva al suo mantenimento o contribuiva a provvedervi, ovvero vi avrebbe verosimilmente provveduto o contribuito a provvedervi, qualora fosse rimasta in vita. Si verifica l'ipotesi sub 3) quando, in conseguenza del rapporto di parentela, del grado della stessa e della convivenza con la vittima si riconosce una sofferenza di carattere morale per la perdita del congiunto, risarcibile i virtù del combinato disposto degli artt. 2, 29 e 30 Cost., ovvero in tutte le altre ipotesi in cui l'evento lesivo concretizzi la lesione di ulteriori valori costituzionalmente protetti e facenti capo alla persona, fonte di pregiudizio non suscettibile di valutazione economica. Nella specie, in ordine ai danni sub 1) nulla è stato dedotto, né provato. Riguardo ai danni sub 2), i ricorrenti hanno sostanzialmente domandato il rimborso delle spese di CTU e CTP sostenute nel corso del procedimento ex art. 696bis c.c.: sul punto si provvederà, quindi, all'atto di liquidare definitivamente le spese processuali in applicazione del principio di soccombenza. Quanto, infine, ai danni sub 3), tutti i ricorrenti hanno chiesto liquidarsi in proprio favore un importo a titolo di danno non patrimoniale iure proprio, da perdita del rapporto parentale. In proposito, deve tenersi conto della circostanza che gli odierni ricorrenti erano prossimi congiunti della vittima e che l'inadempimento/ fatto illecito dà in astratto senz'altro diritto al risarcimento del danno subito dai familiari superstiti, tra l'altro, per la perdita del rapporto parentale, venendo in considerazione la lesione di un bene interesse costituzionalmente tutelato, quale il diritto alla integrità del consortium familiare (artt. 2, 29 e 30 Cost.). Tale voce di danno per sua natura sfugge ad una valutazione economica vera e propria e non può, quindi, che liquidarsi con il ricorso a criteri equitativi, in relazione a considerazioni soggettive quali l'età della vittima, il grado di parentela, le particolari condizioni della famiglia. Ciò posto va, altresì, evidenziato che per giurisprudenza costante, la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale da lesione di valori costituzionalmente protetti
– genus del quale la domanda di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale costituisce evidentemente una species - non si sottrae agli ordinari criteri in tema di onere della prova, sicché grava sul danneggiato l'onere di allegare sia il fatto base della normale e pacifica convivenza del proprio nucleo familiare, sia che le gravi lesioni subite dal proprio congiunto all'esito del fatto/evento lesivo hanno comportato una sofferenza inferiore tale da determinare un'alterazione del proprio relazionarsi con il mondo esterno, inducendolo a scelte di vita diverse, onere assolto positivamente il quale, incomberà al danneggiante dare la prova contraria idonea a vincere la presunzione della sofferenza interiore, così come dello "sconvolgimento esistenziale" riverberante anche in obiettivi e radicali scelte di vita diverse, che dalla perdita o anche solo dalla "lesione" (cfr. Cass., 3/4/2008, n.
8546; Cass., 14/6/2006, n. 13754; Cass., 31/5/2003, n. 8827; Cass., Sez. Un., 1/7/2002, n. 9556) del rapporto parentale secondo l'id quod plerumque accidit per lo stretto congiunto normalmente discendono (v. Cass., Sez. Un., 11/11/2008, n. 26972; Cass., 12/6/2006, n. 13546; Cass., Sez. Un.,
24/3/2006, n. 6572). Ora, con riguardo alla posizione dei ricorrenti, il rapporto incontestato di parentela tra il piccolo ed i sigg.ri (padre), Persona_2 Parte_6 Pt_1
(madre), (NO) e (NO) induce a ritenere
[...] Parte_3 Parte_7 senz'altro provato - attraverso il meccanismo delle presunzioni, di cui agli artt. 2727 ss. c.c. - il pregiudizio di che trattasi, in termini di sconvolgimento dell'esistenza e delle abitudini di vita, in conseguenza della tragedia familiare vissuta dai ricorrenti, ancor più grave e devastante alla luce delle circostanze di fatto ed in particolare della tenerissima età di , in conformità Persona_2
alle sopra riferite coordinate ermeneutiche. Ai fini della liquidazione equitativa del danno come sopra individuato ex artt. 1226 e 2056 c.c., si ritiene ancora una volta di applicare – alla luce delle motivazioni in precedenza esposte - le tabelle aggiornate in uso al Tribunale di Milano, anche in questo caso con applicazione della personalizzazione massima in ragione della gravità oggettiva e devastante dello sconvolgimento esistenziale e del pregiudizio alle aspettative di prevedibile e ragionevole sviluppo della vita familiare, determinati dal decesso di un congiunto appena nato.
Pertanto, in applicazione delle predette tabelle ed in rapporto ai diversi gradi di parentela, dovrebbero liquidarsi in favore dei prossimi congiunti, per il titolo di cui sopra, le seguenti somme all'attualità: in favore di (padre), €331.920,00; in favore di Parte_6 Parte_1
(madre), €331.920,00; in favore di NO), €144.130,00; in favore di Parte_3 Parte_7
(NO), €144.130,00. Occorre, peraltro, ancora una volta tener conto del fatto che
[...] l'omissione colposa della struttura convenuta ha concorso a cagionare l'evento lesivo in misura pari al 30%, di tal ché in applicazione del principio di cui all'art. 1223 c.c., l'ammontare del danno risarcibile deve essere depurato della quota di responsabilità (70%) non ascrivibile all'Azienda: ne segue che il totale concretamente dovuto in favore di ciascuno dei ricorrenti è pari alle seguenti somme all'attualità: in favore di , €99.576,00; in favore di Parte_6 Parte_1
€99.576,00; in favore di €43.239,00; in favore di Parte_3 Parte_7
€43.239,00. Oltre alla sorte capitale così come sopra complessivamente liquidata competono gli interessi, intesi, a mente dei noti principi sanciti dalla S.C. con sent. n. 1712/95, come “lucro cessante”, computabili sui singoli scaglioni annualmente rivalutati secondo il criterio indicato nella stessa pronuncia, pari al rendimento che presumibilmente i ricorrenti avrebbero ricavato dalle somme dovute, se le avessero tempestivamente percepite, utilizzandole nei più comuni sistemi di investimento, venendo pacificamente in considerazione un debito di valore, per un totale dovuto all'attualità (comprensivo di sorte capitale, rivalutazione e lucro cessante come sopra determinato),
a titolo di danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, pari alle seguenti somme in favore di ciascuno dei ricorrenti: in favore di , €104.972,38; in favore di Parte_6
€104.972,38; in favore di €45.582,27; in favore di Parte_1 Parte_3 Parte_7
€45.582,27. Su detto importo decorrono, altresì, gli interessi nella misura legale ex art.
[...]
1282 c.c. a far tempo dalla data del deposito della presente decisione e sino al saldo effettivo. La domanda di risarcimento dell'ulteriore “danno esistenziale” pure avanzata dai ricorrenti deve essere, infine, respinta in quanto sfornita di prova. Ed invero, per giurisprudenza costante il risarcimento del danno non patrimoniale, fuori delle ipotesi tassativamente previste dalla legge, è consentito solo in caso di lesione di interessi costituzionalmente protetti, facenti capo alla persona, dalla quale scaturiscano pregiudizi non suscettibili di valutazione economica (si veda, da ultimo,
Cass. civ., SS.UU., n. 26978/08). Ebbene, nella fattispecie i ricorrenti non hanno allegato, né si sono offerti di provare l'esistenza di pregiudizi - non suscettibili di valutazione economica e scaturenti dalla lesione di beni costituzionali - ulteriori rispetto a quelli – nella specie già ristorati - derivanti dalla lesione del diritto al consortium e alla stabilità dei vincoli familiari ex artt. 1, 29 e 30 Cost., sicché il riconoscere ulteriori somme per titoli sostanzialmente identici determinerebbe una inammissibile duplicazione di poste risarcitorie. Ne segue l'inevitabile rigetto della proposta domanda. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. Le spese della CTU espletata nell'ambito del procedimento ex art. 696bis c.p.c. n. 1899/13 r.g., liquidate con separato provvedimento, devono essere poste definitivamente a carico della Azienda Policlinico
Umberto I di Roma, al pari delle spese documentate di CTP ivi sostenute dagli attori”.
Vanno esaminati il primo ed il secondo motivo dell'appello principale afferendo entrambi alla dedotta responsabilità del Policlinico Umberto I^ ed in particolare al nesso causale rispetto alla condotta tenuta dai sanitari di detto nosocomio.
Essi si profilano fondati nei termini di seguito esposti.
In iure va premesso che in ipotesi di morte dipendente anche, come nella fattispecie, dall'errore medico, il Collegio intende dare continuità al principio per cui, qualora la produzione di un evento dannoso risulti riconducibile alla concomitanza di una condotta umana e di una causa naturale, tale ultima dovendosi ritenere lo stato patologico non riferibile alla prima, l'autore del fatto illecito risponde in toto, in base ai criteri di equivalenza della causalità materiale, dell'evento di danno eziologicamente riconducibile alla sua condotta, a nulla rilevando l'eventuale efficienza concausale anche dei suddetti eventi naturali, che possono invece rilevare, sul piano della causalità giuridica, ex art. 1223 cod. civ., ai fini della liquidazione, in chiave complessivamente equitativa, dei pregiudizi conseguenti, ascrivendo all'autore della condotta un obbligo risarcitorio che non comprenda anche le conseguenze dannose da rapportare, invece, all'autonoma e pregressa situazione patologica del danneggiato, non eziologicamente riferibile, cioè, a negligenza, imprudenza o imperizia del sanitario
(Cass., 21/07/2011, n. 15991, Cass., 11/11/2019, n. 28986, Cass., 23/02/2023, n. 5632, Cass.,
12/05/2023, n. 13037). Laddove la condotta dell'agente sia stata ritenuta idonea alla determinazione anche solo parziale dell'evento di danno lamentato, e si fosse prospettata una questione circa l'incidenza di una causa naturale, le due possibili alternative, sul piano della causalità materiale, risulteranno quelle per cui: - l'accertamento processuale della rilevanza esclusiva del fattore naturale escluda tout court il nesso di causa tra condotta ed evento: in tal caso la domanda sarà rigettata;
- la causa naturale rivesta efficacia eziologica non esclusiva, ma soltanto concorrente rispetto all'evento: in assenza di prova, da parte del danneggiante/debitore, dell'esistenza di altra e diversa causa a lui non imputabile, la responsabilità dell'evento gli sarà ascritta per intero, e la domanda sarà accolta nell'an debeatur. L'alternativa che si pone al giudice, in altri termini, è quella per cui “il convenuto è responsabile dell'evento di danno” o il convenuto non è responsabile dell'evento di danno”.
Orbene, nella specie il Giudice ha fatto buon governo dei principi espressi in materia di nesso di causalità laddove ha ritenuto che non vi fosse evidenza alcuna della presenza di cause da sole aventi efficienza causale tale da escludere l'an della responsabilità in capo al che aveva omesso CP_2
in maniera colpevole di intervenire chirurgicamente in modo tempestivo ovvero di trasferire il piccolo al Gemelli, non potendosi ritenere tali né la pregressa emorragia la cui genesi era rimasta Per_2 sconosciuta né il successivo evento settico verificatosi dopo l'operazione eseguita presso il
Policlinico Gemelli.
E tuttavia, pur in presenza dell'ascrivibilità in toto del nesso di causalità materiale tra omissione colpevole e morte di in capo al , il giudicante ha tenuto conto del fatto che Per_2 CP_2 l'omissione colposa della struttura convenuta aveva concorso a cagionare l'evento lesivo soltanto nella misura pari al 30%, di tal ché in applicazione del principio di cui all'art. 1223 c.c., l'ammontare del danno risarcibile doveva essere depurato della quota di responsabilità (70%) non ascrivibile all'Azienda.
Il giudice, in sostanza, facendo proprie sul punto le conclusioni della ctu, ha erroneamente riconosciuto come concausa dell'evento di danno anche la preesistente menomazione (stato di emorragia cerebrale) ed il successivo intervento qualificato come fattore causale sopravvenuto
(infezione contratta dal piccolo a seguito dell'intervento effettuato presso il Per_2 Controparte_9
rispetto al maggior danno causato dall'illecito.
[...]
Ma siffatta soluzione, sul piano della causalità materiale, non può ritenersi predicabile, pena la violazione del dettato normativo di cui all'art. 41, primo comma, cod. pen., salvo avventurarsi in interpretazioni contrarie alla lettera degli art. 1227 e 2055 cod. civ., che limitano espressamente e inequivocabilmente il frazionamento della causalità materiale alla sola ipotesi di concorso di cause umane imputabili (Cass. 26851/2023).
Ancor di più merita evidenziare, quanto alla condotta tenuta dal Gemelli, come non potrebbe mai pervenirsi nei confronti degli attori, in assenza di una loro specifica allegazione in tal senso, ad una condanna pro quota della convenuta azienda Policlinico Umberto I poiché costituisce principio assolutamente pacifico nella giurisprudenza della Corte di legittimità, l'affermazione secondo cui la persona danneggiata in conseguenza di un fatto illecito imputabile a più persone legate dal vincolo della solidarietà può pretendere la totalità della prestazione risarcitoria anche da una sola delle persone coobbligate, mentre la diversa gravità delle rispettive colpe di costoro e l'eventuale diseguale efficienza causale di esse può avere rilevanza soltanto ai fini della ripartizione interna del peso del risarcimento tra i corresponsabili.
Costituisce ius receptum il rilievo in forza del quale il Giudice del merito adito dal danneggiato può e deve pronunciarsi sulla graduazione delle colpe solo se uno dei condebitori abbia esercitato l'azione di regresso nei confronti degli altri, o comunque, in vista del regresso abbia chiesto tale accertamento in funzione della ripartizione interna;
ipotesi questa non sussistente nel caso che ci occupa.
Da ciò consegue che, in accoglimento dei motivi prospettati, alcuna limitazione di responsabilità nei confronti degli appellanti potrà essere riconosciuta al Policlinico Umberto I.
Passando quindi al terzo e quarto motivo dell'appello principale, anche questi da trattarsi congiuntamente afferendo gli stessi alla responsabilità sanitaria di vanno svolte le seguenti CP_1
considerazioni.
Deve a tal proposito rilevarsi come non abbia pregio alcuna la doglianza propugnata secondo cui il giudicante non avrebbe fornito adeguata motivazione sulla scelta di accogliere le risultanze della CTU ed anche perché non avrebbe accolto la critica mossa in punto di responsabilità della
[...]
come esposta dai consulenti di parte attrice tesi a dimostrare profili di inadempienza del Pt_9
nosocomio reatino.
Ed in vero si rileva in primo luogo che la sentenza è immune da censure nella parte in cui essa ha fatto proprie le conclusioni cui è pervenuto il collegio peritale senza confutare le diverse valutazioni espresse dai consulenti di parte nelle note critiche depositate e nelle quali sarebbero state evidenziate le carenze dell'elaborato peritale.
A tal riguardo si premette, in linea di principio, che se il giudice ritiene di condividere le conclusioni del c.t.u., giudicandole valide, egli non è tenuto a motivare la propria adesione, in quanto in tal caso l'obbligo di motivazione è assolto con il semplice rinvio alla consulenza (Cass., Sez. Lav.,
19 luglio 2005, n. 15164; Cass. 21 febbraio 2001, n. 2486; Cass. 13 settembre 2000, n. 12080; Cass.
9 maggio 1986 n. 3085).
Se, però, le conclusioni del c.t.u. siano state contestate dalle parti o da una di esse, il giudice non sempre può motivare la propria decisione limitandosi a richiamare le risultanze della consulenza.
In situazioni del genere, in particolare, ad avviso della giurisprudenza di legittimità, occorre distinguere tre ipotesi: a) se le critiche e le osservazioni delle parti sono generiche e indimostrate e non si richiamano ad alcun elemento di prova, il giudice non è tenuto a prenderle espressamente in considerazione e può limitarsi ad aderire alle conclusioni del c.t.u. rinviando alla relazione peritale
(Cass., Sez. Lav., 25 agosto 2005, n. 17324); b) se le parti o i loro consulenti abbiano contestato le conclusioni del c.t.u. in modo preciso e circostanziato, indicando analiticamente quali dati il c.t.u. abbia pretermesso, ovvero in quale errore sia incorso, il giudice ha l'obbligo di prendere posizione in ordine ai rilievi delle parti esplicitamente ovvero anche implicitamente, situazione, questa, che ricorre quando nella sentenza siano state svolte considerazioni incompatibili con le critiche delle parti, ovvero quando le critiche delle parti siano già state prese in esame e confutate dal c.t.u. nella sua relazione o in supplementi di essa (Cass. 3 aprile 2007, n. 8355; Cass. 9 gennaio 2009, n. 282; Cass.
25 giugno 2014, n. 14471; Cass. 2 febbraio 2015, n. 1815; Cass. 21 novembre 2016, n. 23637); c) nella diversa ipotesi in cui, invece, le parti muovano rilievi precisi e circostanziati all'operato del c.t.u. dopo il deposito della relazione, il giudice deve sempre prenderli in esame e non può limitarsi a rigettarli con il rinvio alla relazione peritale, posto che in una situazione del genere il consulente di ufficio non ha potuto evidentemente dare risposta a critiche che sono formulate per la prima volta soltanto dopo il deposito della relazione peritale (Cass. 25 marzo 1987, n. 2900; sull'argomento v. anche Cass. 11 giugno 2018, n. 15147: «Qualora il giudice del merito aderisca al parere del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto ad esporne in modo specifico le ragioni poiché l'accettazione del parere, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce adeguata motivazione, non suscettibile di censure in sede di legittimità, ben potendo il richiamo, anche "per relationem" dell'elaborato, implicare una compiuta positiva valutazione del percorso argomentativo e dei principi e metodi scientifici seguiti dal consulente;
diversa è l'ipotesi in cui alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio siano state avanzate critiche specifiche e circostanziate, sia dai consulenti di parte che dai difensori: in tal caso il giudice del merito, per non incorrere nel vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c., è tenuto a spiegare in maniera puntuale e dettagliata le ragioni della propria adesione all'una o all'altra conclusione»; in senso conforme, Cass. 22 ottobre 2018, n. 25526; Cass. 6 maggio 2021, n. 11917).
Ciò premesso in punto di diritto, si osserva che nel caso di specie il giudice non ha avuto motivo di esaminare e di confutare espressamente i rilievi dei consulenti di parte attrice essendosi il collegio fatto carico di esaminare nel proprio elaborato le considerazioni svolte dai detti ctp, come si evince dalla lettura della consulenza tecnica definitiva.
Vertendosi, pertanto, nell'ipotesi sopra sintetizzata sub lett. b), gli obblighi motivazionali posti a carico dell'arbitro possono ritenersi adeguatamente soddisfatti con il rinvio alle conclusioni del consulente d'ufficio.
Ad ogni buon conto, aggiunge il Collegio che i ctu nominati dopo ampie attività di verifica della documentazione clinica agli atti hanno chiarito che: “Nello specifico ..come descritto, il neonato
è stato sottoposto puntualmente a due esami radiografici del torace, in data 8 e 9 luglio prima del trasferimento senza che comparissero segni di pneumotorace, ipotizzato dai CCTTPP quale effetto iatrogeno della rianimazione al parto. Tantomeno appare possibile lamentare resistenza di emorragia cerebrale endoventricolare nella fase del ricovero alla nascita. Questo evento è comparso in modo acuto il 24 luglio. Non era tantomeno presente durante il ricovero nel reparto ove è avvenuto il trasferimento dopo la nascita, presso l'Ospedale PBP S. Pietro, ove esiste referto ecografico cerebrale negativo in questa senso e che ha autorizzato i sanitari a dimettere il bambino con semplice controllo a distanza dal medico curante e visto lo stato di benessere dopo il rientro a casa del neonato, riferito dai genitori.
In relazione alla condizione di late preterm ed alla reclamata obbligatorietà di ricovero piu tempestivo in TIN ed eventuale consecutivo trattamento con surfattante esogeno in caso dì sintomatologìa respiratoria come in questo caso, deve essere precisato che le indicazioni internazionali non hanno prodotto a tutt'oggi linee Guida definite per una terapia ottimale nel late preterm (Consensus on Respiratory Disease in Neonatology N ,2,2013 (104-110) INC,Roma.)…Il caso appartiene alla suddetta categoria [nascita pematura] in modo molto marginale, ovvero per una differenza di un giorno, rispetto al termine di gravidanza , convenzionalmente stabilito a 37 settimane
(età gestazionale del piccolo di 36 settimane + 6 giorni) e che l'incidenza di Persona_2 patologia, effettivamente pi ù marcata in questa categoria di neonati, rispetto ai nati a termine, è però molto variabile. Nel quadro in questione, cioè, per essere prevedibilmente ingravescente, devono essere presenti, caso per caso, contemporanee condizioni patologiche associate. Al contrario, come in questo caso, nel Distress Respiratorio, da leggero a moderato (Tacilipnea transitoria del neonato, TI N), tipico dopo taglio cesareo elettivo in mancanza di travaglio, caratterizzato da tachipnea e necessità di ossigeno supplementare, la risoluzione generalmente prevedibile è entro le
48/72 ore. (Consensus on Respiratory Disease in Neonatology N.2,2013 (104-110) INC,Roma . )
Linee Guida per una terapia ottimale nel late preterm..
Per quanto attiene al secondo ricovero presso l'Ospedale di come si evince dalla diagnosi di CP_1 dimissione e dall'esito dell'accertamento strumentale effettuato in quella sede, nelle ore di ricovero, la patologia è stata individuata e, seppure con orientamenti diagnostici all' ingresso diversi, è risultata chiaramente espressa…
Sull'opportunità di trasferire in altro Ospedale il piccolo paziente, ovvero precisamente presso un
Centro di III livello con Terapia Intensiva Neonatale dotato o meno di neurochirurgia, si ritiene che la decisione di trasferimento presso il Policlinico Umberto i di Roma, Universitario CP_2
dotato di tutte le specialità Neurologiche e Neurochirugiche, abbia costituito una scelta assistenziale per il caso e in quel momento, corretta ed adeguata..”,
In definitiva nessun profilo di colpa è stato possibile ravvisare a carico della Azienda Usl di
Rieti, in relazione sia al primo ricovero che al terzo, avvenuto il 24.07.2012 avendo i CTU evidenziato che la diagnosi di dimissione era stata in ogni caso corretta, nonostante una prima ipotesi di natura infettiva della malattia. Ancora, appropriata era stata l'esecuzione giudicata come tempestiva degli accertamenti praticati durante le poche ore di ricovero del piccolo , nonchè le modalità stesso Per_2 del suo trasferimento, avvenuto in fase d'emergenza presso il Centro di Terapia Intensiva Pediatrica di III livello, universitario. Anche nel corso di detto ricovero (durato, del resto, lo spazio di poche ore) non risulta, in definitiva, ascrivibile alla alcun profilo di responsabilità in termini di Parte_13 negligenza, imprudenza e/o imperizia nell'esecuzione degli obblighi professionali insorti a carico della stessa a seguito dell'accettazione del paziente all'interno della struttura.
Venendo al quinto motivo dell'appello principale vanno svolte le seguenti considerazioni.
Il Giudice di primo grado ha escluso la risarcibilità, iure hereditatis, della perdita del bene vita e di quello catastrofale e riconoscendo, viceversa agli eredi, genitori del piccolo , il Persona_2
solo danno biologico terminale per il quale ha ritenuto di applicare le tabelle milanesi;
ha poi riconosciuto il danno vantato iure proprio dagli attori, genitori e nonni del piccolo . Per_2
Ora, premesso che del tutto generica si appalesa la contestazione mossa sulla questione della mancata personalizzazione dei danni come riconosciuti dal giudicante che, invece, non soltanto ha ritenuto di riconoscere il valore massimo del singolo punto quanto al danno biologico terminale trasmesso iure successionis ma ha altresì applicato la massima personalizzazione in ordine al danno vantato iure proprio in ragione della gravità oggettiva e devastante dello sconvolgimento esistenziale e del pregiudizio alle aspettative di prevedibile e ragionevole sviluppo della vita familiare, determinati dal decesso di un congiunto appena nato, in iure vanno svolte le seguenti considerazioni.
All'interno della categoria del danno non patrimoniale, bisogna ulteriormente distinguere tra il risarcimento dei danni da riconoscere "iure proprio" e quelli spettanti "iure hereditatis". In relazione a questi ultimi le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno chiarito che "gli eredi della persona uccisa non possono invocare il diritto al risarcimento "iure successionis" del danno da perdita della vita, costituendo il bene giuridico "vita" un bene autonomo fruibile in natura solo da parte del titolare e la cui soppressione, proprio in conseguenza del decesso del titolare di tale bene, è insuscettibile di configurare un danno risarcibile attesa la funzione meramente compensativa della responsabilità civile" (Cass. civ., sez. un., n. 15350/2015).
D'altro canto, i giudici di legittimità hanno affermato che, allorquando tra le lesioni colpose e la morte intercorra un “apprezzabile lasso di tempo”, il pregiudizio subito dalla vittima è configurabile e trasmissibile agli eredi nella duplice componente di danno biologico “terminale”, cioè di danno biologico da invalidità temporanea assoluta, e di danno morale consistente nella sofferenza patita dal danneggiato che lucidamente e coscientemente assiste allo spegnersi della propria vita;
la liquidazione equitativa del danno in questione va effettuata commisurando la componente del danno biologico all'indennizzo da invalidità temporanea assoluta e valutando la componente morale del danno non patrimoniale mediante una personalizzazione che tenga conto dell'entità e dell'intensità delle conseguenze derivanti dalla lesione della salute in vista del prevedibile "exitus" (Cass. n.
17577/2019).
Invero, il danno alla salute che può patire la vittima di lesioni personali, la quale sopravviva quodam tempore e poi deceda a causa della gravità delle lesioni, dal punto di vista medico-legale può consistere solo in una invalidità temporanea, mai in una invalidità permanente, atteso che il termine
“invalidità”, sotto il profilo medico-legale, designa uno stato menomativo che può essere transeunte
(invalidità temporanea) durante il decorso di una malattia) o permanente che invece residua dopo la cessazione d'una malattia (invalidità permanente).
L'esistenza d'una malattia in atto e l'esistenza di uno stato di invalidità permanente non sono tra loro compatibili: finché durerà la malattia, permarrà uno stato di invalidità temporanea, ma non vi sarà ancora invalidità permanente;
se la malattia guarisce con postumi permanenti, si avrà uno stato di invalidità permanente, ma non vi sarà più invalidità temporanea;
se la malattia dovesse condurre a morte l'ammalato, essa avrà causato solo un periodo di invalidità temporanea, come ripetutamente affermato dalla Corte di Cassazione (n. 32372/2018; n. 5197/2015) e da siffatti presupposti non si può prescindere ai fini della liquidazione al danno alla salute che è solo quello "suscettibile di accertamento medico legale", come recita l'art. 138 cod. ass.
Da ciò discende che la persona ferita, che a causa delle lesioni sofferte perda la vita, non può per definizione patire un danno alla salute permanente ma soltanto temporaneo, che va liquidato tenendo conto del periodo di tempo per il quale si è protratto.
Applicando i suddetti principi al caso specifico, e tenuto conto che il Policlinico Umberto I sarà responsabile dell'intero danno (vedi supra) consegue che compete ai congiunti di Persona_2
iure hereditatis, il danno terminale dallo stesso sofferto dal giorno 24.7.2012 (data d'ingresso presso il Policlinico quando per le ragioni suindicate, è certo che le sue condizioni si fossero irrimediabilmente aggravate) e fino al 27.9.2012 (data della morte) per complessivi 66 giorni.
Ai fini della liquidazione di tale danno devono ritenersi applicabili le tabelle di Milano che secondo l'insegnamento della S.C. hanno valenza nazionale (Cass. n. 20292/2022).
Ritenuto quindi di applicare le tabelle di Milano 2024, va dato conto di come per il principio della unitarietà ed onnicomprensività, nell'ambito della categoria “danno terminale”, va ricompresa al suo interno ogni aspetto biologico e sofferenziale connesso.
Tali tabelle prevedono il riconoscimento sino al terzo giorno di un importo determinato nel massimo sino ad € 35.247,00 (non personalizzabile) e poi una somma tenuto conto degli ulteriori giorni per la quale può esservi la personalizzazione sino al 50%.
Ritenuto di applicare nel caso di specie l'importo massimo di € 35.247,00 sino al terzo giorno e la somma prevista sino al 66^ giorno (€ 52.449,00), non sussistendo elementi per una ulteriore personalizzazione, stante l'assenza di percezione della morte da parte del neonato, si perviene ad
€87.696,00 all'attualità (35.247,00 +52.449,00).
Pertanto, quale danno iure hereditatis può essere riconosciuta la somma complessiva di
€87.696,00 ed a ciascun genitore, ex art. 568 c.c., spetteranno €43.848,00 all'attualità.
Quanto al danno patito iure proprio, esso va liquidato per l'intero ed applicando il valore medio in ragione della natura e del grado di gravità oggettiva dello sconvolgimento esistenziale e del pregiudizio alle aspettative di prevedibile e ragionevole sviluppo della vita familiare, come determinati in una coppia ancora giovane, dal decesso di un congiunto appena nato ed in difetto di ulteriori elementi addotti dalle parti in ordine all'intensità della relazione, nei seguenti termini:
Per la madre (23 anni) Parte_1
Tabella di riferimento: 2024 Valore del Punto Base: € 3.911,00 Punti in base all'età del congiunto: 24
Punti in base all'età della vittima: 28
Punti per convivenza tra congiunto e vittima: 16 Punti in base al numero di familiari nel nucleo primario: 9
Punti per qualità/intensità della relazione (valore medio): 15 Punti totali riconosciuti: 77
IMPORTO del RISARCIMENTO € 359.812,00
Per il padre (28 anni): Parte_6
Tabella di riferimento: 2024 Valore del Punto Base: € 3.911,00 Punti in base all'età del congiunto: 24
Punti in base all'età della vittima: 28
Punti per convivenza tra congiunto e vittima: 16
Punti in base al numero di familiari nel nucleo primario: 9 Punti per qualità/intensità della relazione (valore medio): 15
Punti totali riconosciuti: 77
IMPORTO del RISARCIMENTO € 359.812,00 Va tuttavia rilevato che i genitori hanno espressamente limitato la domanda all'importo di
€331.920,00 in favore di ciascuno sicchè entro tali limiti può essere loro riconosciuto il danno iure proprio patito.
Per la NO (50 anni) Parte_7
Tabella di riferimento: 2024 Valore del Punto Base: € 1.698,00 Punti in base all'età del congiunto: 14
Punti in base all'età della vittima: 20
Punti in base al numero di familiari nel nucleo primario: 9
Punti per qualità/intensità della relazione (valore medio): 15
Punti totali riconosciuti: 43 IMPORTO del RISARCIMENTO € 98.484,00
Per il NO (55 anni): Parte_3
Tabella di riferimento: 2024 Valore del Punto Base: € 1.698,00 Punti in base all'età del congiunto: 12
Punti in base all'età della vittima: 20
Punti in base al numero di familiari nel nucleo primario: 9
Punti per qualità/intensità della relazione (valore medio): 15
Punti totali riconosciuti: 41 IMPORTO del RISARCIMENTO € 95.088,00
Sulle somme come sopra quantificate vanno riconosciuti gli interessi legali dalla presente pronuncia al saldo, convertendosi per effetto della sentenza il debito di valore in debito di valuta. Non spettano viceversa gli interessi anteriori. Invero, “l'obbligazione risarcitoria da illecito aquiliano costituisce un debito di valore che deve essere liquidato tenendo conto non solo dell'esigenza di reintegrare il patrimonio del creditore danneggiato di una somma che equivalga al danno a suo tempo subito, ma anche di ristorarlo della mancata disponibilità della stessa nel tempo intercorso tra il sinistro e la liquidazione;
pertanto, oltre alla rivalutazione, potranno essere liquidati gli interessi cd.
"compensativi", la determinazione dei quali non è però automatica, né presunta "iuris et de iure", occorrendo che il danneggiato provi, anche in via presuntiva, il mancato guadagno derivatogli dal ritardato pagamento, analogamente a quanto richiesto, sul piano probatorio, per la dimostrazione del maggior danno nelle obbligazioni di valuta, ma secondo criteri differenti” (Cass. 8-11-2016, n.
22607). “Nella obbligazione risarcitoria da fatto illecito, che costituisce tipico debito di valore, è possibile che la mera rivalutazione monetaria dell'importo liquidato in relazione all'epoca dell'illecito, ovvero la diretta liquidazione in valori monetari attuali, non valgano a reintegrare pienamente il creditore il quale va posto nella stessa condizione economica nella quale si sarebbe trovato se il pagamento fosse stato tempestivo. In tal caso, è onere del creditore provare, anche in base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata (o liquidata in moneta attuale) sia inferiore a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo. Tale effetto dipende prevalentemente, dal rapporto tra remuneratività media del denaro e tasso di svalutazione nel periodo in considerazione, essendo ovvio che in tutti i casi in cui il primo sia inferiore al secondo, un danno da ritardo non è normalmente configurabile.
Ne consegue, per un verso che gli interessi cosiddetti compensativi costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno da ritardo nei debiti di valore;
per altro verso che non sia configurabile alcun automatismo nel riconoscimento degli stessi” (Cass. 13-7-2018, n. 18564). “Nei debiti di valore il riconoscimento dei cd. interessi compensativi costituisce una mera modalità liquidatoria del possibile danno da lucro cessante, cui è consentito al giudice di far ricorso, con il limite costituito dall'impossibilità di calcolare gli interessi sulle somme integralmente rivalutate dalla data dell'illecito, senza che sia tenuto a motivarne il mancato riconoscimento, salvo non sia stato espressamente sollecitato mediante l'allegazione della insufficienza della rivalutazione ai fini del ristoro del danno da ritardo” (Cass. 20-1-2020, n. 1111).
Nella specie, la parte appellante non ha assolto agli oneri di allegazione e prova posti a suo carico.
Venendo infine all'appello incidentale come svolto dal Policlinico Umberto I, in ordine alla asserita responsabilità della vanno richiamate le considerazioni già svolte in ordine al Parte_9 terzo e quarto motivo dell'appello principale, sicchè nessun comportamento colposo può ascriversi in capo al nosocomio reatino per il trattamento del piccolo . Per_2
Quanto poi alla asserita contraddittorietà della consulenza tecnica svolta in primo grado in punto di sussistenza del nesso di causalità tra la condotta del Policlinico e l'evento morte del piccolo Per_2
vanno richiamate le considerazioni svolte in ordine alla trattazione del primo e del secondo motivo dell'appello principale e va rilevato, ulteriormente, come: a) la consulenza abbia ben chiarito le ragioni per le quali debba ritenersi che il Policlinico Umberto I abbia colposamente ritardato di operare il piccolo ovvero di trasferirlo tempestivamente presso il Gemelli;
b) il fatto che tale Per_2
ritardo del Policlinico sia stato concausa dell'evento, secondo le regole della causalità materiale, non esclude che l'evento stesso debba essere inferito in toto all'Umberto I perché non vi è stata alcuna evidenza secondo cui le concause preesistenti ovvero sopravvenute (infezione nosocomiale intercorsa durante il decorso ospedaliero presso il Gemelli) siano state da sole idonee a cagionare l'evento e, in ogni caso, gli artt. 1227 e 2055 cod. civ. limitano espressamente e inequivocabilmente il frazionamento della causalità materiale alla sola ipotesi di concorso di cause umane imputabili, sicchè il già per il solo fatto di avere tenuto un comportamento concausale nella determinazione CP_2 dell'evento morte deve rispondere in ogni caso in toto del detto evento, atteso oltretutto che nessuna domanda è stata svolta nei confronti del Gemelli. Del resto, la ctu ha evidenziato e sul punto nessuna specifica censura è stata mossa, che l'infezione contratta al Gemelli si è innestata allorquando Per_2
era in condizioni già ed oltremodo scadute, proprio a causa del ritardo colposo con il quale è stato operato (cfr. ctu); per cui il detto fattore concausale sopravvenuto non può di certo apparire come idoneo ad interrompere il nesso di causalità materiale ex art. 41 2° comma c.p.c., non potendo lo stesso dirsi del tutto estraneo alla concatenazione degli eventi per come verificatisi in concreto;
c) il collegio peritale, infatti, ha riscontrato il grave indebolimento subito da un organismo già provato, quale era quello del piccolo , in conseguenza del colpevole ritardo dell'Azienda convenuta Per_2 nell'esecuzione degli adeguati trattamenti medici, come tale suscettibile senz'altro di agevolare l'insorgenza della ulteriore patologia infettiva, cui avrebbe fatto poi seguito il decesso del paziente.
In ordine all'assenza di colpa, come dedotta dal , va rilevato che: a) pacifica CP_2
l'instaurazione del rapporto contrattuale del piccolo con la struttura sanitaria convenuta Per_2
Policlinico Umberto I ed a fronte degli elementi emersi dalla ctu e dell'allegazione degli attori relativa ad una condotta inadempiente dei medici del sotto il profilo di una negligenza ed imperizia CP_2
che aveva determinato un ritardo nel trattamento chirurgico di (e la conseguente mancata Per_2
adozione delle opportune terapie), nessuna prova è stata fornita circa l'inesistenza, l'irrilevanza o la non imputabilità del dedotto inadempimento;
b) al contrario, la sussistenza di una responsabilità dei sanitari in relazione alla morte di emerge inequivocabilmente dalle risultanze della Per_2
consulenza medico-legale espletata in corso di causa;
c) ad avviso dei consulenti, e come ben chiarito dal giudice “la negligenza ed imperizia nell'operato della azienda convenuta è consistita, quindi, nell'avere – a fronte di un quadro clinico che avrebbe già di per sé imposto l'immediata esecuzione di un intervento di derivazione ventricolare – colpevolmente tergiversato, disponendo semplici ecografie di controllo per un periodo di ben due settimane, quando viceversa avrebbero dovuto
Parte eseguire immediatamente la di controllo (effettuata, invece, solo 16 giorni dopo la precedente), da cui sarebbe emersa la conferma della necessità immediata dell'esecuzione dell'intervento di derivazione ventricolare e, quindi, effettuare detto intervento o disporre immediatamente il trasferimento del minore presso altra struttura per l'esecuzione dello stesso”; d) la colpa del risulta ancor più evidente dall'esame delle difese contenute nella comparsa conclusionale CP_2
ove si afferma che l'emorragia cerebrale era stata per la prima volta diagnosticata proprio dai sanitari del Umberto I;
e) l'omessa, tempestiva esecuzione del “banale” intervento di derivazione CP_2
ventricolare – da ritenersi, ad avviso dei CTU, ineludibile alla luce delle condizioni del paziente, per come già risultanti all'atto del ricovero (v. a pag. 13 della relazione) - a configurare quell'inadempimento colpevole;
l'Azienda ha ritenuto, viceversa, di sottoporre ad un Per_2
Parte_ semplice monitoraggio e di effettuare una solo il 10.08.2012, da cui si evidenziava il “marcato incremento della dilatazione ventricolare” che finalmente determinava i sanitari, unitamente all'aumento della circonferenza cranica del piccolo a ben 41 cm., a programmare il Per_2
trasferimento in altra struttura per l'esecuzione dell'intervento; f) i consulenti hanno inoltre riscontrato un ulteriore profilo di negligenza nella condotta posta in essere dal consistito CP_2
nel non essere stato il neurochirurgo, a fronte di un quadro talmente grave ed urgente ad eseguire egli stesso il detto intervento, non risultando alcuna impossibilità in concreto di adempiere in tal senso.
Conclusivamente, l'appello principale va accolto parzialmente nei termini di cui si è detto mentre l'appello incidentale deve essere definitivamente respinto.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano tenuto conto del numero e del grado di complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, delle caratteristiche dell'attività prestata:
a) nei rapporti con il Umberto I in base ai valori medi di cui alla tabella allegata al d.m. CP_2
147/2022 per le fasi introduttiva, studio e decisionale e minimi per quella istruttoria/trattazione estrinsecatasi in ridotta attività applicando come valore dell'affare la maggiore somma accordata dal giudice rispetto a quella ottenuta in primo grado dall'appellante, (€ 226.948: scaglione 5^); b) nei rapporti con la secondo valori minimi, valore della controversia quello del disputatum Parte_9
con valore indeterminabile complessità media (cfr. Cass Ordinanza n. 35195 del 30/11/2022;
Ordinanza n. 10984 del 26/04/2021). Va esclusa la maggiorazione per più parti, attesa l'identità delle posizioni assunte.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da
[...]
e e sull'appello incidentale proposto da Parte_14 Parte_7
Policlinico Umberto I di Roma, contro la sentenza emessa dal Tribunale di Rieti n. 325/2018 pubblicata il 29.6.2018, assorbita ogni ulteriore questione, così provvede:
- rigetta l'appello incidentale;
-accoglie parzialmente l'appello principale ed in parziale riforma della sentenza di primo grado che per il resto conferma: - condanna Policlinico Umberto I di Roma a corrispondere, a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali iure hereditario in favore di e il diverso e Parte_6 Parte_1 maggiore importo di € 43.848,00 ciascuno, oltre agli interessi legali a far tempo dalla data della presente decisione e sino al saldo effettivo e detratte le somme eventualmente corrisposte in esecuzione della sentenza;
- condanna Policlinico Umberto I di Roma per i titoli di cui in motivazione, a corrispondere a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali iure, i seguenti importi all'attualità:
-in favore di €331.920,00 Parte_8
-in favore di €331.920,00 Parte_1
-in favore di € 95.088,00 Parte_3
-in favore di € 98.484,00 Parte_7
il tutto, oltre interessi legali a decorrere dalla data della presente decisione e sino al saldo e detratte le somme eventualmente corrisposte in esecuzione della sentenza;
- condanna l'Azienda Policlinico Umberto I di Roma al rimborso delle spese di lite relative ai propri rapporti processuali con gli appellanti e Parte_14 che si liquidano per il secondo grado in complessivi € 12.154 a titolo di Parte_7 compensi professionali ed €2.556,00 per esborsi, oltre spese generali ex art. 2 D.M. n. 55/14, IVA e
CPA come per legge;
- condanna gli appellanti in solido tra loro, al rimborso delle spese processuali relative ai propri rapporti con l'Azienda USL di che si liquidano in complessivi € 6079 a titolo di compensi CP_1
professionali, per il secondo grado oltre spese generali ex art. 2 D.M. n. 55/14, IVA e CPA come per legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002 a carico dell'appellante incidentale Policlinico Umberto I di Roma.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio dell'11.3.2025
Il consigliere est. il presidente
-Domenica Capezzera- -Giulia Spadaro-