TRIB
Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 06/03/2025, n. 329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 329 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Treviso Prima Sezione Civile
Il giudice, dott.ssa Alessandra Pesci, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al RG. n. 1725/2022 tra le parti:
ATTORE: CP_1
(P.Iva ) P.IVA_1
con l'avv. ENRICO MARIGNANI
CONVENUTO: dott. Controparte_2
(C.F. ) C.F._1
con l'avv. CHIARA TESSAROLLO
OGGETTO: prestazione d'opera intellettuale
ZOOM: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Treviso, ogni diversa domanda, eccezione, deduzione rigettata Contrariis reiectis nel merito: previo accertamento dell'esatto adempimento della prestazione commissionata dal dott. a per le ragioni di cui in narrativa, Controparte_2 CP_1 dichiararsi che nulla è dovuto al dott. per le causali di cui Controparte_2 al ricorso per ingiunzione del 29/12/2021 e per l'effetto revocarsi il decreto ingiuntivo opposto n. 95/2022; in via subordinata: accertata la titolarità del diritto esclusivo di quale produttore di opere CP_3 cinematografiche o audiovisive o di sequenze di immagini in movimento, della trasmissione Obiettivo Bellezza 2 andata in onda su a Controparte_4 gennaio del 2022; previo accertamento della messa in onda della terza stagione in e commissionata dal dott. a Controparte_4 CP_2 CP_3
dichiararsi che comunque nulla è dovuto al dott. in quanto
[...] CP_2 ha un bacino di utenti assai superiore ad e la Controparte_4 CP_5 prestazione fornita è quindi qualitativamente superiore a quella commissionata e per l'effetto revocarsi il decreto ingiuntivo opposto n.95/2022; in ulteriore subordine: nell'ipotesi non creduta che venga accertato la legittimità del recesso del 21/7/2021 del dott. , comunque determinarsi ex art. 2237 c.c. CP_2 quanto dovuto a da quantificarsi in €39.738,79 ovvero in quella CP_3 somma ritenuta di giustizia condannando il dott al pagamento del CP_2 relativo importo all'attore opponente quale rimborso spese e compenso per l'attività svolta fino al 21/7/2021; con compensazione tra quanto dovuto in decreto ingiuntivo e quanto stabilito dal tribunale. in via riconvenzionale: accertata la titolarità della produzione filmica in capo a della CP_1 prima, seconda e terza stagione del format , condannarsi il dott. Parte_1
al pagamento dei danni subiti da per la Controparte_2 CP_1 sospensione della messa in onda dell'audiovisivo terza Parte_1 stagione, danni che si quantificano, in via prudenziale in €50.000,00 o quella maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa o l'Ill.mo Giudice riterrà di giustizia. Con vittoria di spese diritti ed onorari”.
2 DI VINCENZO: “Voglia l'Ill.mo Tribunale, respinta ogni contraria e avversa istanza, eccezione e deduzione, in via principale nel merito
1. Accertato il grave inadempimento di , dichiarare la risoluzione del CP_1 contratto per cui è causa, rigettare l'opposizione avversaria e confermare il decreto ingiuntivo opposto.
2. Rigettare tutte le domande formulate dall'attrice, anche in via riconvenzionale, giacché infondate in fatto e in diritto, condannando CP_1 ai sensi dell'art. 96 c.p.c., per aver agito in giudizio con temerarietà. in via istruttoria Si ribadiscono le istanze istruttorie contenute in memoria ex art. n. 183 VI c. n. 2 c.p.c., non ammesse. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.
3 Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo CP_1 provvisoriamente esecutivo n. 95/2022 del valore di € 35.490,00 (oltre interessi e spese), emesso dal Tribunale di Treviso il 17.01.2022 in favore del dott. , per la restituzione di quanto anticipatamente Controparte_2 corrisposto per il finanziamento della terza stagione del programma televisivo sulla chirurgia estetica di cui avrebbe dovuto essere protagonista – Obiettivo Bellezza 2 – andato in onda con ingiustificabile ritardo rispetto al termine previsto (28.02.2021) e con modalità difformi rispetto a quelle concordate (sul canale a pagamento in luogo di un canale lineare). CP_4
Ha affidato l'opposizione ai seguenti motivi: a) assenza della previsione di un termine per l'adempimento (28.02.2021), essendo l'accordo inter partes per la realizzazione e messa in onda del programma fondato su un mero agreement, privo della forma scritta, trattandosi della terza serie di un format già realizzato;
b) natura incolpevole del ritardo nella messa in onda (gennaio 2022), dovuta a cause di forza maggiore, in particolare al blocco dell'attività di montaggio dovuta alle limitazioni conseguenti alla pandemia da Covid Sars 2019, e nello specifico all'impossibilità di reperire montatori;
c) sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 78ter L. 633/1941 e ss. mm. sul diritto d'autore, vantando – quale produttrice CP_1 dell'audiovisivo – la proprietà esclusiva dell'opera, e quindi il diritto di stabilirne i tempi di produzione e le modalità di messa in onda;
d) sussistenza di un grave danno economico conseguente alla sospensione della messa in onda del programma da parte di a CP_4 fronte della diffida del dott. del 17.02.2022, fondata su CP_2 contestazioni pretestuose, non essendovi tra le parti accordi sulle modalità di messa in onda dell'audiovisivo.
2. Si è costituito in giudizio il dott. , che ha Controparte_2 resistito all'opposizione avversaria, chiedendone il rigetto.
Ha ribadito la sussistenza del grave inadempimento dell'opponente, avendo previsto l'accordo inter partes la messa in onda di Obiettivo Bellezza 2 entro il 28.02.2021 su un canale lineare, come riconosciuto per iscritto dal legale rappresentante di , il 30.12.2020; essendo stato messo CP_1 Testimone_1 in onda il (diverso) format SOS Chirurgia solo dopo il deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, un anno dopo il termine previsto, e sul canale a pagamento CP_4
4 Ha negato la fondatezza delle giustificazioni addotte per il ritardo, ribadendo la gravità e la rilevanza dell'inadempimento avversario ai fini della risoluzione contrattuale.
Ha sostenuto infine di avere la piena titolarità dei diritti sull'opera realizzata
– essendone il finanziatore e l'attore protagonista – compreso quello di impedirne la divulgazione, sia prima che dopo la pubblicazione, anche a tutela della propria immagine.
3. Sospesa la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, la causa è stata istruita sulle produzioni documentali delle parti ed assumendo la prova orale ammessa.
All'udienza del 10.07.2024 – tenuta nelle forme di cui all'art. 127ter cpc. – la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*** *** ***
4. L'opposizione non è fondata, per le ragioni che seguono.
5. Risultano anzitutto non contestate (ai sensi e per gli effetti di cui all'art.115/2 cpc.) le seguenti circostanze:
- l'accordo intercorso tra le parti, nel 2020, per la produzione della terza stagione del format televisivo dedicato alla chirurgia estetica ed incentrato sul lavoro del dott. è privo di forma scritta;
CP_2
- delle due precedenti stagioni, la prima “SOS Chirurgia” è andata in onda nel 2019 sul canale Lei di Sky, mentre la seconda “Obiettivo Bellezza” è andata in onda nel 2020 sul canale lineare La Pt_2
- la terza stagione avrebbe dovuto intitolarsi Obiettivo Bellezza 2 ed essere trasmessa su canali lineari, ovverosia non a pagamento;
- la messa in onda era stata originariamente prevista entro la primavera del 2021;
- il programma è stato messo in onda, invece, alla fine di gennaio 2022, sul canale a pagamento con il diverso titolo ; CP_4 Parte_1
- il dott. ha finanziato il progetto relativo alla terza stagione CP_2 anticipando a la complessiva somma di € 30.000,00. CP_1
6. Si tratta allora di valutare se, nel comportamento di , sia CP_1 ravvisabile un inadempimento rilevante ex art. 1455 cc. ai fini della risoluzione del contratto – che costituisce il presupposto giuridico della pretesa restitutoria avanzata dal in sede monitoria. CP_2
6.1. A tal fine, va ulteriormente considerato che, con scrittura privata del 30.12.2020, il legale rappresentante di si è formalmente impegnato CP_6 ad inviare “una LOI al dott. di messa in onda per il programma CP_2
5 <
E che detto impegno non è stato rispettato, sia per quanto concerne l'invio della lettera di intenti (LOI), sia per quanto concerne la messa in onda del programma, in quanto:
- da una parte, oltre sette mesi dopo la scadenza del termine del 28.02.2021, – su sollecito dello stesso – ha negato il CP_7 CP_2 proprio interessamento per la realizzazione e messa in onda del programma Obiettivo Bellezza 2 e quindi l'esistenza di pregressi contatti con per la CP_1 realizzazione della terza stagione del programma con il dott. (vd. CP_2 comunicazione 13.10.2021);
- dall'altra parte, è pacifico che, alla data del 28.02.2021, la terza stagione del programma in questione non era stata messa in onda.
6.2. Nel periodo successivo al 28.02.2021 il dott. ha CP_2 manifestato la propria tolleranza rispetto alla ritardata messa in onda del programma, ma al solo fine di consentire la correzione del montaggio, come prospettato da;
tuttavia, a fronte del protrarsi del ritardo nella messa CP_1 in onda, con raccomandata del 21.07.2021, il dott. ha revocato CP_2 ogni precedente disponibilità ed intimato la restituzione di quanto corrisposto per finanziare il progetto.
6.3. Successivamente a tale ultima intimazione, ha Testimone_1 indicato un nuovo termine per la messa in onda del programma – Ottobre/Novembre 2021 – comunque non rispettato.
6.4. Lo stesso ha giustificato il ritardo nella messa in onda in ragione della priorità attribuita all'editing di trasmissioni “dove la consegna è antecedente ad Obiettivo Bellezza 2”, senza fare menzione ai motivi addotti, per la prima volta, in tale sede ai fini della configurabilità di una causa di forza maggiore, con specifico riferimento alle negative interferenze delle restrizioni conseguenti alla pandemia da Covid-19 nella circolazione e nell'impiego delle risorse del mercato di lavoro di riferimento (mancanza di montatori).
Motivazioni – queste ultime, oltre che nuove – poco credibili, non solo per la verosimile compatibilità delle attività di post-produzione con le forme dello smart-working, ma sopratutto per le tempistiche dell'accordo relativo alla realizzazione della terza stagione del programma del dott. CP_2 intercorso dopo l'estate del 2020, in pieno periodo pandemico, quando giocoforza le supposte limitazioni avrebbero dovuto essere note alle parti e contemplate nell'assetto dei reciproci interessi.
6 6.5. L'importanza dell'inadempimento così prospettato si apprezza dunque con riferimento al pregiudizio arrecato alle finalità autopromozionali perseguite dal dott. , anche per quanto concerne gli impegni CP_2 dallo stesso assunti nei confronti dei propri pazienti e dei propri fornitori.
Né vale ad escludere la rilevanza dell'inadempimento il fatto che un programma con il dott. sia stato comunque messo in onda sul CP_2 canale posto che il programma da ultimo realizzato da CP_4 CP_1
– a prescindere dalle sue caratteristiche intrinseche – è stato distribuito con modalità difformi rispetto a quelle originariamente pattuite, con grave pregiudizio per gli scopi pubblicitari sottesi, tenuto conto della diversa composizione quantitativa e qualitativa della platea di spettatori di un canale a pagamento, e delle diverse modalità di accesso ai relativi contenuti.
6.6. Per tutte queste ragioni, va dichiarata la risoluzione per inadempimento del contratto inter partes, e conseguentemente condannata a restituire al dott. quanto anticipato a tiolo di CP_1 CP_2 finanziamento, come preteso in sede monitoria.
7. Le ulteriori domande avanzate da – di rimborso spese e per il CP_1 pagamento del compenso, nonché di risarcimento dei danni – sono infondate, perché indimostrate:
- sia con riferimento all'entità delle spese vive – non documentate – e ai criteri di quantificazione del compenso;
essendo, in ogni caso, incompatibile la disciplina del recesso ex art. 2237 cc. – invocata da – con la ritenuta CP_1 intervenuta risoluzione del contratto per inadempimento della stessa parte;
- sia con riferimento alla prova del danno patrimoniale, posto che i poteri di liquidazione equitativa attribuiti al giudice presuppongono comunque il raggiungimento della prova del danno nell'an, che non è nel caso di specie, trattandosi di un danno non in re ipsa.
8. Per tutte queste ragioni (di natura assorbente rispetto alle dedotte implicazioni rispetto alla disciplina del diritto d'autore), l'opposizione deve essere integralmente rigettata, con integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai sensi del DM 55/2014 e ss. mm., applicati i parametri medi previsti nello scaglione di valore di riferimento.
7
PQM
il Tribunale di Treviso, in composizione monocratica, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così definitivamente provvede:
1. RIGETTA l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto;
2. RIGETTA le ulteriori domande avanzate da CP_1
3. CONDANNA a pagare in favore del dott. CP_1 CP_2
le spese di lite che liquida in complessivi € 7.616,00, oltre
[...] rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, Iva e Cpa di legge. Treviso, 5 marzo 2025
Il giudice dott.ssa Alessandra Pesci
8