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Sentenza 21 novembre 2024
Sentenza 21 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 21/11/2024, n. 4784 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 4784 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2024 |
Testo completo
R.G. 9824/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NO ME DEL PO POLO IT ALIANO
Tribunal e O rdinari o di B rescia
Settima Sezi one Ci vile nel giudizio promosso da
, nato in [...] l'[...], con gli avvocati Stefano Tegon e Cristian Mongodi Parte_1
ricorrente nei confronti di
Controparte_1
resistente ha emesso la seguente sen ten za
1. Con decreto del Prefetto di CR emesso il 24.7.2024 e notificato in pari data è stata disposta l'allontanamento del ricorrente dal territorio dello Stato italiano per motivi di pubblica sicurezza.
Il ricorrente ha presentato le seguenti domande:
− in via cautelare disporre la sospensione dell'efficacia del provvedimento;
− nel merito annullare il provvedimento.
A supporto delle domande il ricorrente:
− ha affermato e documentato (doc. da 3 a 10) la convivenza con nata in CP_2
Romania il 20.3.1987, e con i figli , nato a [...] il [...], Persona_1 Persona_2
nata a [...] il [...], e , nata a [...] il [...], e la sua
[...] Persona_3
attività lavorativa;
− ha negato che sia possibile ipotizzare un rischio di recidiva derivante dai furti oggetto delle tre condanne commessi più di dieci anni fa;
− ha sostenuto la prevalenza della vita personale e lavorativa in Italia sull'eventuale rischio;
− ha indicato come segue i procedimenti penali pendenti nei suoi confronti: “- proc. pen. n.
1145/21 R.G.N.R. Proc. Rep. c/o Tribunale CR per il reato di furto aggravato di cui agli artt. 624, 625 n. 7 c.p., per fatti occorsi in CO (CR) in data 17.3.2021, in relazione al quale era stata chiesta l'archiviazione da parte del P.M., ma successivamente è stata esercitata
1 di 3 l'azione penale a seguito della valutazione del G.I.P. di CR (si riserva di documentare lo stato del procedimento non appena saranno disponibili i relativi provvedimenti) [Allegato n.
15]; - proc. pen. n. 78/2021 R.G.N.R. Mod. 21 bis Proc. Rep. c/o Tribunale CR
(competenza Giudice di Pace) per il reato di minaccia semplice di cui all'art. 612 c.p., per fatti occorsi in data 25.10.2020; - proc. pen. 6780/14 R.G.N.R. Proc. Rep. c/o Tribunale CR per il reato di furto aggravato ex art. 624, 625 c.p., per fatti occorsi in data 27.10.2014, ad oggi estinti per intervenuta prescrizione;
- proc. pen. n. 89/24 R.G.N.R. Proc. Rep. c/o Tribunale
CR per il reato di furto semplice ex art. 624 c.p., per fatti occorsi in data 3.8.2023
[Allegato n. 16]; - proc. pen. n. 4386/19 R.G.N.R. Proc. Rep. c/o Tribunale CR per il reato di ricettazione ex art. 648, co. 2, c.p., nell'ambito del quale in data 3.4.2024 si è tenuto
l'esame dell'imputato , con prossima udienza dibattimentale fissata per il giorno Parte_1
11.12.2024 [Allegato n. 17]”.
Con decreto del 6.8.2024 è stata disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento e è stata fissata l'udienza di discussione per il 21.11.2024 sostituita da note scritte.
L'amministrazione resistente ha chiesto il rigetto del ricorso riportandosi alla motivazione del provvedimento impugnato.
Con nota del 18.11.2024 il ricorrente ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
2. Il dovere di disporre l'allontanamento dal territorio dello Stato va bilanciato con l'esistenza di un vincolo familiare valutandone la natura e l'effettività, con la durata del soggiorno in Italia e l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il Paese di origine.
Nel caso in esame va evidenziato che:
− i reati oggetto delle condanne pronunciate nei confronti del ricorrente ed eseguite in tempi recenti sono risalenti nel tempo (si tratta di quattro furti commessi nel 2008, 2009, 2010 e 2011)
(si veda il certificato del casellario giudiziale prodotto con il ricorso);
− pur avendo a oggetto reati della medesima indole, i procedimenti penali elencati nel ricorso non sono stati definiti in senso sfavorevole al ricorrente (si vedano le considerazioni svolte nel ricorso, trascritte sopra e non oggetto di contestazioni da parte dell'amministrazione resistente): si tratta di una minaccia, differente dai reati contro il patrimonio delle condanne, di un furto del
2014 estinto per prescrizione e di due furti del 2021 e 2023 e di una ricettazione;
− il ricorrente ha documentato, senza contestazioni dell'amministrazione resistente, la presenza in
Italia della moglie e di tre figli minorenni.
Il rischio di recidiva potrebbe essere ipotizzato dalla continuità degli illeciti contro il patrimonio
(2008, 2009, 2010, 2011, 2014, 2021 e 2023). Il numero dei procedimenti e la loro omogeneità consente tale conclusione in via indiziaria senza che sia necessaria l'emissione di una condanna definitiva.
2 di 3 Tuttavia, tale rischio va bilanciato con la situazione familiare del ricorrente emergente dalla convivenza con i familiari sopra indicati.
L'età dei figli minori e la durata del soggiorno superano il rischio prospettato che sinora si è concretizzato in 6 furti dal 2008 sino al 2023.
Il ricorso merita accoglimento.
3. La definizione del giudizio in senso favorevole al ricorrente è derivata dai documenti prodotti in giudizio dal ricorrente e dal bilanciamento delle contrapposte esigenze indicate sopra. Non è possibile affermare che l'amministrazione resistente abbia dato causa al giudizio. Le spese processuali vanno compensate per intero tra le parti.
Per qu esti motivi
1. Annulla il provvedimento indicato in motivazione.
2. Compensa per intero tra le parti le spese processuali.
Brescia, 21.11.2024
Il giudice
Christian Colombo
3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NO ME DEL PO POLO IT ALIANO
Tribunal e O rdinari o di B rescia
Settima Sezi one Ci vile nel giudizio promosso da
, nato in [...] l'[...], con gli avvocati Stefano Tegon e Cristian Mongodi Parte_1
ricorrente nei confronti di
Controparte_1
resistente ha emesso la seguente sen ten za
1. Con decreto del Prefetto di CR emesso il 24.7.2024 e notificato in pari data è stata disposta l'allontanamento del ricorrente dal territorio dello Stato italiano per motivi di pubblica sicurezza.
Il ricorrente ha presentato le seguenti domande:
− in via cautelare disporre la sospensione dell'efficacia del provvedimento;
− nel merito annullare il provvedimento.
A supporto delle domande il ricorrente:
− ha affermato e documentato (doc. da 3 a 10) la convivenza con nata in CP_2
Romania il 20.3.1987, e con i figli , nato a [...] il [...], Persona_1 Persona_2
nata a [...] il [...], e , nata a [...] il [...], e la sua
[...] Persona_3
attività lavorativa;
− ha negato che sia possibile ipotizzare un rischio di recidiva derivante dai furti oggetto delle tre condanne commessi più di dieci anni fa;
− ha sostenuto la prevalenza della vita personale e lavorativa in Italia sull'eventuale rischio;
− ha indicato come segue i procedimenti penali pendenti nei suoi confronti: “- proc. pen. n.
1145/21 R.G.N.R. Proc. Rep. c/o Tribunale CR per il reato di furto aggravato di cui agli artt. 624, 625 n. 7 c.p., per fatti occorsi in CO (CR) in data 17.3.2021, in relazione al quale era stata chiesta l'archiviazione da parte del P.M., ma successivamente è stata esercitata
1 di 3 l'azione penale a seguito della valutazione del G.I.P. di CR (si riserva di documentare lo stato del procedimento non appena saranno disponibili i relativi provvedimenti) [Allegato n.
15]; - proc. pen. n. 78/2021 R.G.N.R. Mod. 21 bis Proc. Rep. c/o Tribunale CR
(competenza Giudice di Pace) per il reato di minaccia semplice di cui all'art. 612 c.p., per fatti occorsi in data 25.10.2020; - proc. pen. 6780/14 R.G.N.R. Proc. Rep. c/o Tribunale CR per il reato di furto aggravato ex art. 624, 625 c.p., per fatti occorsi in data 27.10.2014, ad oggi estinti per intervenuta prescrizione;
- proc. pen. n. 89/24 R.G.N.R. Proc. Rep. c/o Tribunale
CR per il reato di furto semplice ex art. 624 c.p., per fatti occorsi in data 3.8.2023
[Allegato n. 16]; - proc. pen. n. 4386/19 R.G.N.R. Proc. Rep. c/o Tribunale CR per il reato di ricettazione ex art. 648, co. 2, c.p., nell'ambito del quale in data 3.4.2024 si è tenuto
l'esame dell'imputato , con prossima udienza dibattimentale fissata per il giorno Parte_1
11.12.2024 [Allegato n. 17]”.
Con decreto del 6.8.2024 è stata disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento e è stata fissata l'udienza di discussione per il 21.11.2024 sostituita da note scritte.
L'amministrazione resistente ha chiesto il rigetto del ricorso riportandosi alla motivazione del provvedimento impugnato.
Con nota del 18.11.2024 il ricorrente ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
2. Il dovere di disporre l'allontanamento dal territorio dello Stato va bilanciato con l'esistenza di un vincolo familiare valutandone la natura e l'effettività, con la durata del soggiorno in Italia e l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il Paese di origine.
Nel caso in esame va evidenziato che:
− i reati oggetto delle condanne pronunciate nei confronti del ricorrente ed eseguite in tempi recenti sono risalenti nel tempo (si tratta di quattro furti commessi nel 2008, 2009, 2010 e 2011)
(si veda il certificato del casellario giudiziale prodotto con il ricorso);
− pur avendo a oggetto reati della medesima indole, i procedimenti penali elencati nel ricorso non sono stati definiti in senso sfavorevole al ricorrente (si vedano le considerazioni svolte nel ricorso, trascritte sopra e non oggetto di contestazioni da parte dell'amministrazione resistente): si tratta di una minaccia, differente dai reati contro il patrimonio delle condanne, di un furto del
2014 estinto per prescrizione e di due furti del 2021 e 2023 e di una ricettazione;
− il ricorrente ha documentato, senza contestazioni dell'amministrazione resistente, la presenza in
Italia della moglie e di tre figli minorenni.
Il rischio di recidiva potrebbe essere ipotizzato dalla continuità degli illeciti contro il patrimonio
(2008, 2009, 2010, 2011, 2014, 2021 e 2023). Il numero dei procedimenti e la loro omogeneità consente tale conclusione in via indiziaria senza che sia necessaria l'emissione di una condanna definitiva.
2 di 3 Tuttavia, tale rischio va bilanciato con la situazione familiare del ricorrente emergente dalla convivenza con i familiari sopra indicati.
L'età dei figli minori e la durata del soggiorno superano il rischio prospettato che sinora si è concretizzato in 6 furti dal 2008 sino al 2023.
Il ricorso merita accoglimento.
3. La definizione del giudizio in senso favorevole al ricorrente è derivata dai documenti prodotti in giudizio dal ricorrente e dal bilanciamento delle contrapposte esigenze indicate sopra. Non è possibile affermare che l'amministrazione resistente abbia dato causa al giudizio. Le spese processuali vanno compensate per intero tra le parti.
Per qu esti motivi
1. Annulla il provvedimento indicato in motivazione.
2. Compensa per intero tra le parti le spese processuali.
Brescia, 21.11.2024
Il giudice
Christian Colombo
3 di 3