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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 13/02/2025, n. 250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 250 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Messina, Prima Sezione Civile, in persona dei seguenti Magistrati:
dott. Corrado Bonanzinga Presidente
dott. Simona Monforte Giudice,
dott. Mirko Intravaia Giudice rel. est. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 4333/2024 R.G., posta in decisione all'udienza del 05 febbraio
2025 promossa da
, c.f. rappresentato e difeso dall'avv. ULIZZI Parte_1 C.F._1
ROSOLINO giusta procura in atti;
RICORRENTE
C O N T R O
, c.f. ., rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._2
PUCCIO SALVATORE giusta procura in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Messina.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI
All'udienza del 05 febbraio 2025 le parti hanno concluso concordemente all'accordo raggiunto.
Visto del P.M. in data 03 dicembre 2024.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in cancelleria in data 24/10/2024, esponeva di Parte_1 aver contratto matrimonio in data 8 agosto 2000 con trascritto nei Controparte_1 registri degli atti di matrimonio dello Stato Civile presso il Comune di Mesoraca al n. 14 parte 2 serie A.
Esponeva, altresì, che in data 01 dicembre 2023 il Tribunale di Palermo omologava la separazione consensuale dei coniugi, e che la separazione si era protratta ininterrottamente fin dall'udienza di comparizione presidenziale in quel procedimento;
esponeva, infine, che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi era definitivamente cessata e chiedeva, pertanto, che venisse pronunciata sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio e che, rispetto alle condizioni pattuite in sede di separazione, fosse revocato l'assegno di mantenimento previsto in favore della;
CP_1 che, fosse previsto un obbligo per la di favorire la realizzazione dei tempi di permanenza CP_1 del figlio con il padre accompagnandolo presso la residenza paterna a settimane alterne. Per_1
Con decreto dell'08 novembre 2024, veniva fissata l'udienza ex art. 473-bis.21 e parte convenuta, costituendosi in giudizio, depositava l'accordo intervenuto tra i coniugi, dagli stessi sottoscritto, per la conversione del procedimento da giudiziale in congiunto.
All'udienza del 05.02.2025 il Giudice delegato, ritenuto che non vi fosse la necessità di assumere provvedimenti temporanei ed urgenti e che la causa fosse matura per la decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, invitava i procuratori delle parti a precisare le conclusioni e disponeva, quindi, la discussione orale della causa, all'esito della quale riservava di riferire al collegio per la decisione.
La domanda di pronuncia di sentenza relativa alla cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta.
Come è noto, ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) legge n. 898/70, così come modificato dalla legge
55/2015 e successivamente dal D. Lgs. 149/2022, presupposto per la procedibilità della domanda di divorzio è che i coniugi abbiano già conseguito lo "status" di separati, il che, nell'ipotesi della separazione giudiziale, si realizza con il passaggio in giudicato della sentenza che contiene la pronuncia della separazione, mentre nella ipotesi della separazione consensuale è sufficiente l'emissione del decreto di omologa degli accordi di separazione, e che lo stato di separazione dei coniugi duri da un anno nel caso di separazione giudiziale o da sei mesi in caso di separazione consensuale e sia ininterrotto sin dall'udienza presidenziale nella quale il presidente del Tribunale, preso atto della impossibilità di una riconciliazione, abbia autorizzato i coniugi stessi a vivere separati.
Nel caso di specie, è documentalmente provato che tra i coniugi è intervenuta la separazione personale giusta sentenza di separazione emessa dal Tribunale di Palermo in data 01 dicembre
2023 in atti e che dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento alla data di deposito del ricorso per divorzio è trascorso il periodo minimo per la procedibilità dell'azione.
Tenuto conto, poi, del lungo periodo di separazione e della persistente volontà dei coniugi di non riprendere più la convivenza è da ritenere che la comunione spirituale e materiale tra gli stessi sia definitivamente cessata.
Ricorrono, quindi, tutti i presupposti per farsi luogo alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Le parti, con accordo sottoscritto ed allegato alla costituzione di parte resistente, hanno dichiarato di volere concludere il giudizio alle seguenti condizioni:
“1. Il figlio minore resta affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con Persona_2 domicilio prevalente presso la madre, fissando la residenza, anche ai fini anagrafici, presso l'abitazione della stessa sita in Messina, Frazione Santo, Via Comunale, Vico I n. 2;
2. Entrambi i genitori eserciteranno in maniera condivisa la responsabilità sul figlio Per_1 provvedendo a curarne la crescita, l'educazione, l'istruzione scolastica, seguendone le naturali inclinazioni. Entrambi i genitori si impegnano espressamente, altresì, ad esercitare la rispettiva potestà genitoriale in modo che il figlio possa mantenere con entrambi un rapporto equilibrato e continuativo e a valorizzare reciprocamente il ruolo di ciascuno di essi partecipando paritariamente alla vita del minore e condividendo le scelte educative e formative così così da rendere effettiva la loro bigenitorialità nonché ad assicurare al minore un costante rapporto con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Nella gestione delle decisioni di maggiore interesse per il proprio figlio, i genitori dovranno confrontarsi e concordare preventivamente le migliori scelte relative anche all'accudimento. Limitatamente alla ordinaria amministrazione, i genitori assumeranno singolarmente la responsabilità delle decisioni relative al minore.
3. Il Sig. , comunque, avrà facoltà di avere e tenere con sé il figlio previo accordo Pt_1 Per_1 telefonico con il coniuge e compatibilmente con gli impegni scolastici e di salute dello stesso, per un fine settimana al mese dal sabato mattina alla domenica alle 20:00, nonché durante il periodo estivo, alternativamente per 15 giorni consecutivi per i mesi di giugno, luglio e agosto, da concordare di anno in anno, nonché 5 giorni, sempre alternativamente, durante le maggiori festività (Natale, Capodanno, Epifania, Pasqua). La permanenza del figlio con entrambi i genitori dovrà svolgersi sempre compatibilmente e nel rispetto degli interessi, delle primarie necessità e delle richieste del minore nonché con gli impegni scolastici e di studio e con le esigenze di vita ordinata dello stesso. Resta inteso che quanto sopra concordato potrà essere concordemente derogato dai genitori previo accordo. Stante la patologia di cui è affetto il sig. Parte_1
nel caso in cui lo stesso sia impossibilitato a deambulare, la signora si rende
[...] CP_1 disponibile occasionalmente ad accompagnare ed a riprendere il figlio minore presso la residenza del padre in Cinisi, ed in tal caso il signor si impegna a rimborsare le spese Pt_1 di viaggio previa presentazione dei giustificativi di spesa.
4. Il Sig. si obbliga a corrispondere alla signora , a titolo di contributo al Pt_1 CP_1 mantenimento del figlio , un assegno mensile di € 380,00, da aggiornarsi ogni anno in base Per_1 all'indice ISTAT come previsto per legge, oltre alle spese straordinarie (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, quelle di dentista, medico, università, libri scolastici, ecc …) nella misura del
50%. Tale corresponsione avverrà con accredito mensile, entro i primi 5 giorni di ciascun mese sul conto corrente intestato alla Sig.ra alle coordinate bancarie già in possesso del Sig. CP_1
A modifica delle condizioni di cui alla separazione, inoltre, la Sig.ra si Pt_1 CP_1 dichiara economicamente indipendente e, pertanto, rinuncia al mantenimento in proprio favore.
5. I genitori condivideranno, pertanto, in ragione del 50% ciascuno le spese straordinarie secondo le indicazioni di seguito riportate, al fine di evitare l'insorgenza di possibili future liti tra le parti. Vanno annoverate tra le spese straordinarie, che dovranno essere rimborsate al genitore che le abbia interamente sostenute, anche in assenza di preventivo accordo, previa esibizione della documentazione attestante il pagamento di dette spese: - le spese mediche relative a: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari non erogato dal SSN;
d) tickets sanitari;
e) farmaci prescritti dal medico curante per la cura di specifiche patologie riferibili alla prole;
f) spese protesiche ivi comprese spese per occhiali e lenti a contatto;
- le spese scolastiche relative a: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
spese per progetti curriculari indetti dalla scuola - le spese extrascolastiche relative a: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. per il mezzo di trasporto della prole laddove acquistato con il consenso di entrambi i genitori;
centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
c) spese per regali in occasione di feste di compagni di scuola;
Tra le spese straordinarie il cui rimborso è invece condizionato al preventivo accordo tra i genitori figurano le spese mediche relative a: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture non pubbliche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari eseguiti da specialisti privati, ma erogati anche dal SSN;
d) esami diagnostici eseguiti presso strutture private;
e) analisi cliniche;
f) cicli di fisioterapia e logopedia erogati da specialisti privati;
- le spese scolastiche relative a: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- le spese extrascolastiche relative a: a) corsi di istruzione e formazione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter, pre-scuola doposcuola); c) viaggi e vacanze;
d) spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. per il mezzo di trasporto della prole laddove acquistato con il consenso di entrambi i genitori;
e) conseguimento patente di guida per ciclomotori, motocicli o autoveicoli presso scuole guida private;
f) organizzazione di feste e ricevimenti per i figli;
g) centro ricreativo estivo e gruppo estivo. Relativamente alle sole spese straordinarie di carattere sanitario, per le quali il diritto al rimborso è condizionato al preventivo assenso di entrambi i genitori, il genitore che intenda sostenerle dovrà comunicare il relativo importo all'altro con un preavviso di almeno sette giorni e l'altro avrà l'obbligo, entro i successivi sette giorni, di comunicare una eventuale alternativa meno onerosa. In difetto di riscontro della prima comunicazione, la spesa si intenderà assentita dall'altro genitore, il quale sarà tenuto a rimborsarla limitatamente alla quota di sua spettanza. In caso di proposta di una soluzione alternativa, la spesa, invece, sarà rimborsabile nei limiti della metà del provvedimento alternativo. Inoltre, in relazione alle spese per gite scolastiche con pernottamento, nonché alle spese per attività sportive non agonistiche il genitore,
a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro dovrà manifestare espressamente e per iscritto le proprie determinazioni a riguardo, ed eventualmente, in caso di disaccordo, un motivato dissenso entro 20 giorni dalla data di ricevimento della richiesta. In difetto di risposta il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
6. I ricorrenti dichiarano di essere autosufficienti economicamente e di provvedere, pertanto, ognuno al proprio sostentamento.
7. I ricorrenti dichiarano di avere regolato tra loro i rapporti pregressi e di non avere nient'altro a pretendere, vantare e/o reclamare in conseguenza e dipendenza del pregresso loro rapporto di coniugio e ciò con decorrenza dalla sottoscrizione del presente accordo.
8. I ricorrenti dichiarano e riconoscono di regolare a mezzo del presente atto ogni e qualsiasi rapporto patrimoniale”.
Ritiene il collegio che le condizioni di cui all'accordo delle parti possano essere accolte.
D'altronde, in caso di accordo delle parti, il Tribunale esercita solo un potere di controllo di legittimità e di merito in ordine alla competenza per territorio, alla esistenza ed alla valida manifestazione del consenso, alla compatibilità delle condizioni contenute nell'accordo con i principi di ordine pubblico ed alla conformità delle condizioni agli interessi dei figli minori. Nel caso in esame tale verifica consente, allora, di affermare che non vi siano motivi ostativi al recepimento delle condizioni indicate dalle parti e sopra testualmente riportate.
Appare equo, in considerazione delle ragioni della decisione e della impossibilità di configurare la soccombenza di una delle parti, compensare interamente tra le parti le spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, Prima Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
contro
Parte_1 CP_1
con ricorso depositato in data 24/10/2024, disattesa ogni contraria domanda,
[...] eccezione, così provvede:
1) pronuncia cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Mesoraca in data
08 agosto 2000 tra e , trascritto nei registri Parte_1 Controparte_1 dello Stato Civile del Comune di Mesoraca dell'anno 2000, al n. 14 parte 2 serie A;
2) dispone, in ordine all'affido del figlio minore , alla domiciliazione dello stesso, Per_1 alla regolamentazione dei tempi di permanenza e degli aspetti economici fra le parti come da accordo dalle stesse raggiunto e riportato in motivazione;
3) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Mesoraca di procedere alla annotazione ai sensi di legge della presente sentenza;
4) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Messina nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale, addì
11/02/2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott. Mirko Intravaia Dott. Corrado Bonanzinga
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott. Francesca Di Pietro quale funzionario addetto all'Ufficio per il processo presso la prima sezione civile del Tribunale di Messina.