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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. VIII, sentenza 26/01/2026, n. 522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 522 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 522/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 8, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
FILOCAMO FRANCESCO, Presidente
AQUINO VINCENZO, Relatore
NISPI LANDI MARIO, Giudice
in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5055/2023 depositato il 19/10/2023
proposto da
Ricorrente_1 - P.Iva_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Viterbo - Via Ascenzi 1 01100 Viterbo VT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 98/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado VITERBO sez. 2
e pubblicata il 22/02/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 20162669 IMU 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
FATTO
1. La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, Sezione 2, con la sentenza n. 98/2023, depositata il 22/2/2023 ha respinto, con condanna alle spese liquidate in euro 800,00, il ricorso della Ricorrente_1 avverso l'avviso di accertamento dell'imposta municipale propria (I.M.U.), n. 20162669, emesso in data 4/10/2021 dal COMUNE DI VITERBO per il recupero dell'imposta relativa all'anno d'imposta 2016 per € 32.535,00 relativamente al fabbricato identificato al catasto fabbricati al Dati_catastali_1, di categoria B/1, avente rendita catastale di € 20.879,95, ubicato nel suddetto Comune in Indirizzo_2.
2. Il primo giudice ha, tra l'altro, motivato: “Deve, infatti, ritenersi non fondato il motivo del ricorso incentrato sulla non debenza dell'imposta in virtù delle specifiche esenzioni previste per gli enti religiosi che svolgono sui locali attività non lucrativa. Parte ricorrente, che ne aveva l'onere, non ha, infatti, dimostrato la sussistenza dei presupposti legislativamente richiesti per fruire della predetta esenzione. Non possono, infatti, ritenersi utile al fine una dichiarazione, peraltro generica, rilasciata dalla stessa Congregazione, le risultanze del cassetto fiscale, una certificazione del parroco e i certificati di residenza di alcuni religiosi, specie considerato che la stessa Congregazione, in sede di ricorso, riconosce che una porzione dell'edificio è destinata ad approfonditi studi di filosofia e teologia in collaborazione con il pontificio Ateneo di Nominativo_1, attività questa che sulla base della documentazione versata in atti dal Comune, deve ritenersi commerciale. Detta circostanza risulta negata da parte ricorrente che in sede di memorie illustrative precisa che l'attività di formazione è rivolta prevalentemente a carico dei seminaristi, ma non esclusivamente, con la conseguenza che viene implicitamente confermata la presenza di studenti che versano un contributo”.
3. La Ricorrente_1
ha proposto appello avverso la suddetta sentenza chiedendone la riforma con vittoria delle spese ed ha concluso in via principale per l'annullamento dell'avviso di accertamento e in subordine per la riduzione della pretesa in relazione alle parti dell'immobile accertate come esenti e per la disapplicazione delle sanzioni. A tal fine ha eccepito: - l'erroneo disconoscimento dell'esenzione invocata nonché l'erroneità della carenza probatoria della sussistenza del requisito oggettivo, consistente nell'utilizzo per finalità diverse da quelle commerciali dell'immobile di che trattasi;
- l'infondatezza dell'assunto di controparte secondo cui nel caso di specie, l'esenzione sarebbe da escludere a fronte dell'esercizio dell'attività di casa famiglia svolta dall'Associazione_1 e per la quale il Comune di Viterbo avrebbe corrisposto un corrispettivo per l'anno 2016 pari ad € 130.000,00,
4. Il COMUNE DI VITERBO, costituendosi in giudizio ha concluso per il rigetto dell'appello con vittoria delle spese e a tal fine ha contestato, punto per punto, i motivi svolti.
5. Il presente ricorso è venuto in decisione all'udienza del 9/7/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
DIRITTO
1. Il Collegio osserva preliminarmente che non è controverso che la parte appellante abbia omesso di presentare, per l'anno in contestazione, la dovuta dichiarazione di esenzione ai fini IMU. Ancora recentemente l'insegnamento della Corte di Cassazione, che si condivide, è infatti nel senso che la dichiarazione Imu deve essere presentata da parte degli enti non commerciali per poter fruire dell'esenzione dal pagamento del tributo. L'adempimento dell'obbligo è richiesto a pena di decadenza per dimostrare la sussistenza dei requisiti di legge (Cass. civ., Sez. V, 09/09/2024, n. 24200). Infatti, dal quadro normativo di riferimento (in particolare art. 6, comma 1, D.M. 19 novembre 2012, n. 200, art. 2, comma 5-bis, D.L. 31 agosto 2013, n. 102, 'art. 1
D.M. 26 giugno 2014) emerge in modo incontrovertibile che in tema di IMU, il legislatore, diversamente da quanto previsto per l'ICI, ha stabilito, ai fini del godimento dell'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lett.
i), D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 546, che qui interessa, la presentazione di una dichiarazione da parte del contribuente da effettuarsi tramite l'apposto modello ministeriale ed in un determinato termine finale, individuato - di regola - al 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.
Si è in presenza pertanto – fermo restando la valenza delle decisioni intervenute - di una omissione che risulta assorbente al fine del decidere rispetto alle questioni sollevate dalle parti. Poiché, infatti, è chiesta l'applicazione di una norma che prevede un'agevolazione fiscale, ne consegue che la sua operatività resta strettamente subordinata agli adempimenti previsti a carico della parte richiedente, fermo restando che trattandosi di norma speciale ed essendo perciò di stretta interpretazione, non può essere applicata al di fuori delle ipotesi tipiche e tassative indicate, stante il divieto non solo di applicazione analogica, ma anche di interpretazione estensiva, in conformità a quanto stabilito dall'art. 14 preleggi.
2. La tempestiva regolare presentazione di detta dichiarazione, per gli anni di imposta successivi a quello in contestazione, comporterà una diversa valutazione delle problematiche poste in relazione alla fattispecie concreta, non essendo certamente prive di valenza probatoria positiva né gli apporti documentali depositati dalla parte privata, né quelli depositati dall'Amministrazione soprattutto per quanto concerne il corrispettivo annuale corrisposto proprio dalla medesima amministrazione. Al riguardo, il Collegio evidenzia che in tema
Imu, per gli istituti religiosi che si occupano di istruzione, come nel caso in esame, l'agevolazione prevista ai fini dell'esenzione considera rilevante il requisito che l'attività didattica venga resa dietro un certo corrispettivo dall'ammontare irrisorio, quasi ad essere similare ad una erogazione gratuita. Anche in tal caso, sarà onere della parte appellante offrire i riscontri necessari sul presupposto che "il contribuente ha l'onere di dimostrare l'esistenza, in concreto, dei requisiti dell'esenzione, mediante la prova che l'attività cui l'immobile
è destinato, pur rientrando tra quelle esenti non sia svolta con le modalità di un'attività commerciale" (Cass.,
Sez. 5, 2 aprile 2015, n. 6711). Infatti, secondo la giurisprudenza di legittimità, le condizioni necessarie per beneficiare dell'esenzione de qua sono: a) gli immobili devono essere utilizzati da enti non commerciali
(medesimo requisito soggettivo); b) devono essere destinati esclusivamente allo svolgimento delle attività tassativamente indicate (quelle assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative, sportive e di religione o culto); b) le attività tassativamente indicate devono essere svolte con modalità non commerciali circostanza questa che non implica comunque la gratuità assoluta i(Cass., Sez. 5, 15 dicembre
2020, n. 28578). L'esenzione in esame impone, in particolare, di considerare realizzate in senso non esclusivamente commerciale le attività assistenziali come quella di specie che, in ciascun ambito territoriale e secondo la normativa ivi vigente, per le concrete modalità di svolgimento, non siano orientate alla realizzazione soltanto di profitti, valorizzando l'esistenza di una eventuale convenzione pubblica alla base di tale attività; ne consegue che il contribuente ha l'onere di dimostrare l'esistenza, in concreto, dei requisiti dell'esenzione, mediante la prova che l'attività cui l'immobile è destinato, pur rientrando tra quelle esenti
(poiché di tipo assistenziale, didattico ecc.), non sia svolta con le modalità di un'attività commerciale ed abbia quelle finalità solidaristiche alla base delle ragioni di esenzione,
3. Anche per quanto concerne le sanzioni, l'appello non può essere accolto. Al riguardo il Collegio richiama quell'orientamento per cui, in tema di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie, sussiste incertezza normativa oggettiva, quando è ravvisabile una condizione di inevitabile incertezza su contenuto, oggetto e destinatari della norma tributaria, riferita, non già ad un generico contribuente, nè a quei contribuenti che, per loro perizia professionale, siano capaci di interpretazione normativa qualificata e neppure all'Ufficio finanziario, ma al giudice, unico soggetto dell'ordinamento a cui è attribuito il potere-dovere di accertare la ragionevolezza di una determinata interpretazione (Cass. n. 3108 del 01/02/2019; Cass. n. 32082 del
09/12/2019), peraltro escludendosi, a tal fine, la rilevanza di eventuali contrasti interpretativi nella giurisprudenza di merito (Cass. n. 3431 del 06/02/2019).
Il Collegio, peraltro, richiama il principio di proporzionalità più volte affermato dalla Corte di Giustizia in materia di sanzioni, rispetto alla gravità dell'illecito e che risulta applicabile alla generalità delle sanzioni amministrative, per le quali anche si prospetta l'esigenza che non venga manifestamente meno un rapporto di congruità tra la sanzione e la gravità dell'illecito sanzionato, sulla base del disvalore concreto di fatti pure ricompresi nella sfera applicativa della norma. Il principio di proporzionalità postula infatti l'adeguatezza della sanzione al caso concreto e tale adeguatezza non può essere raggiunta se non attraverso la concreta valutazione, rimessa alla parte appellata, degli specifici comportamenti della parte appellante atteso che la risposta sanzionatoria non dovrebbe comunque trascurare di apprezzare l'inesistenza, come nel caso, di ogni intento elusivo.
4. L'appello non è pertanto accoglibile. Le spese restano compensate.
P.Q.M.
La Corte :
- rigetta l'appello;
- compensa le spese.
Cosi deciso in Roma il 17/12/2025
IL RELATORE IL PRESIDENTE
IN UI CO FI
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 8, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
FILOCAMO FRANCESCO, Presidente
AQUINO VINCENZO, Relatore
NISPI LANDI MARIO, Giudice
in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5055/2023 depositato il 19/10/2023
proposto da
Ricorrente_1 - P.Iva_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Viterbo - Via Ascenzi 1 01100 Viterbo VT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 98/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado VITERBO sez. 2
e pubblicata il 22/02/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 20162669 IMU 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
FATTO
1. La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, Sezione 2, con la sentenza n. 98/2023, depositata il 22/2/2023 ha respinto, con condanna alle spese liquidate in euro 800,00, il ricorso della Ricorrente_1 avverso l'avviso di accertamento dell'imposta municipale propria (I.M.U.), n. 20162669, emesso in data 4/10/2021 dal COMUNE DI VITERBO per il recupero dell'imposta relativa all'anno d'imposta 2016 per € 32.535,00 relativamente al fabbricato identificato al catasto fabbricati al Dati_catastali_1, di categoria B/1, avente rendita catastale di € 20.879,95, ubicato nel suddetto Comune in Indirizzo_2.
2. Il primo giudice ha, tra l'altro, motivato: “Deve, infatti, ritenersi non fondato il motivo del ricorso incentrato sulla non debenza dell'imposta in virtù delle specifiche esenzioni previste per gli enti religiosi che svolgono sui locali attività non lucrativa. Parte ricorrente, che ne aveva l'onere, non ha, infatti, dimostrato la sussistenza dei presupposti legislativamente richiesti per fruire della predetta esenzione. Non possono, infatti, ritenersi utile al fine una dichiarazione, peraltro generica, rilasciata dalla stessa Congregazione, le risultanze del cassetto fiscale, una certificazione del parroco e i certificati di residenza di alcuni religiosi, specie considerato che la stessa Congregazione, in sede di ricorso, riconosce che una porzione dell'edificio è destinata ad approfonditi studi di filosofia e teologia in collaborazione con il pontificio Ateneo di Nominativo_1, attività questa che sulla base della documentazione versata in atti dal Comune, deve ritenersi commerciale. Detta circostanza risulta negata da parte ricorrente che in sede di memorie illustrative precisa che l'attività di formazione è rivolta prevalentemente a carico dei seminaristi, ma non esclusivamente, con la conseguenza che viene implicitamente confermata la presenza di studenti che versano un contributo”.
3. La Ricorrente_1
ha proposto appello avverso la suddetta sentenza chiedendone la riforma con vittoria delle spese ed ha concluso in via principale per l'annullamento dell'avviso di accertamento e in subordine per la riduzione della pretesa in relazione alle parti dell'immobile accertate come esenti e per la disapplicazione delle sanzioni. A tal fine ha eccepito: - l'erroneo disconoscimento dell'esenzione invocata nonché l'erroneità della carenza probatoria della sussistenza del requisito oggettivo, consistente nell'utilizzo per finalità diverse da quelle commerciali dell'immobile di che trattasi;
- l'infondatezza dell'assunto di controparte secondo cui nel caso di specie, l'esenzione sarebbe da escludere a fronte dell'esercizio dell'attività di casa famiglia svolta dall'Associazione_1 e per la quale il Comune di Viterbo avrebbe corrisposto un corrispettivo per l'anno 2016 pari ad € 130.000,00,
4. Il COMUNE DI VITERBO, costituendosi in giudizio ha concluso per il rigetto dell'appello con vittoria delle spese e a tal fine ha contestato, punto per punto, i motivi svolti.
5. Il presente ricorso è venuto in decisione all'udienza del 9/7/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
DIRITTO
1. Il Collegio osserva preliminarmente che non è controverso che la parte appellante abbia omesso di presentare, per l'anno in contestazione, la dovuta dichiarazione di esenzione ai fini IMU. Ancora recentemente l'insegnamento della Corte di Cassazione, che si condivide, è infatti nel senso che la dichiarazione Imu deve essere presentata da parte degli enti non commerciali per poter fruire dell'esenzione dal pagamento del tributo. L'adempimento dell'obbligo è richiesto a pena di decadenza per dimostrare la sussistenza dei requisiti di legge (Cass. civ., Sez. V, 09/09/2024, n. 24200). Infatti, dal quadro normativo di riferimento (in particolare art. 6, comma 1, D.M. 19 novembre 2012, n. 200, art. 2, comma 5-bis, D.L. 31 agosto 2013, n. 102, 'art. 1
D.M. 26 giugno 2014) emerge in modo incontrovertibile che in tema di IMU, il legislatore, diversamente da quanto previsto per l'ICI, ha stabilito, ai fini del godimento dell'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lett.
i), D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 546, che qui interessa, la presentazione di una dichiarazione da parte del contribuente da effettuarsi tramite l'apposto modello ministeriale ed in un determinato termine finale, individuato - di regola - al 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.
Si è in presenza pertanto – fermo restando la valenza delle decisioni intervenute - di una omissione che risulta assorbente al fine del decidere rispetto alle questioni sollevate dalle parti. Poiché, infatti, è chiesta l'applicazione di una norma che prevede un'agevolazione fiscale, ne consegue che la sua operatività resta strettamente subordinata agli adempimenti previsti a carico della parte richiedente, fermo restando che trattandosi di norma speciale ed essendo perciò di stretta interpretazione, non può essere applicata al di fuori delle ipotesi tipiche e tassative indicate, stante il divieto non solo di applicazione analogica, ma anche di interpretazione estensiva, in conformità a quanto stabilito dall'art. 14 preleggi.
2. La tempestiva regolare presentazione di detta dichiarazione, per gli anni di imposta successivi a quello in contestazione, comporterà una diversa valutazione delle problematiche poste in relazione alla fattispecie concreta, non essendo certamente prive di valenza probatoria positiva né gli apporti documentali depositati dalla parte privata, né quelli depositati dall'Amministrazione soprattutto per quanto concerne il corrispettivo annuale corrisposto proprio dalla medesima amministrazione. Al riguardo, il Collegio evidenzia che in tema
Imu, per gli istituti religiosi che si occupano di istruzione, come nel caso in esame, l'agevolazione prevista ai fini dell'esenzione considera rilevante il requisito che l'attività didattica venga resa dietro un certo corrispettivo dall'ammontare irrisorio, quasi ad essere similare ad una erogazione gratuita. Anche in tal caso, sarà onere della parte appellante offrire i riscontri necessari sul presupposto che "il contribuente ha l'onere di dimostrare l'esistenza, in concreto, dei requisiti dell'esenzione, mediante la prova che l'attività cui l'immobile
è destinato, pur rientrando tra quelle esenti non sia svolta con le modalità di un'attività commerciale" (Cass.,
Sez. 5, 2 aprile 2015, n. 6711). Infatti, secondo la giurisprudenza di legittimità, le condizioni necessarie per beneficiare dell'esenzione de qua sono: a) gli immobili devono essere utilizzati da enti non commerciali
(medesimo requisito soggettivo); b) devono essere destinati esclusivamente allo svolgimento delle attività tassativamente indicate (quelle assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative, sportive e di religione o culto); b) le attività tassativamente indicate devono essere svolte con modalità non commerciali circostanza questa che non implica comunque la gratuità assoluta i(Cass., Sez. 5, 15 dicembre
2020, n. 28578). L'esenzione in esame impone, in particolare, di considerare realizzate in senso non esclusivamente commerciale le attività assistenziali come quella di specie che, in ciascun ambito territoriale e secondo la normativa ivi vigente, per le concrete modalità di svolgimento, non siano orientate alla realizzazione soltanto di profitti, valorizzando l'esistenza di una eventuale convenzione pubblica alla base di tale attività; ne consegue che il contribuente ha l'onere di dimostrare l'esistenza, in concreto, dei requisiti dell'esenzione, mediante la prova che l'attività cui l'immobile è destinato, pur rientrando tra quelle esenti
(poiché di tipo assistenziale, didattico ecc.), non sia svolta con le modalità di un'attività commerciale ed abbia quelle finalità solidaristiche alla base delle ragioni di esenzione,
3. Anche per quanto concerne le sanzioni, l'appello non può essere accolto. Al riguardo il Collegio richiama quell'orientamento per cui, in tema di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie, sussiste incertezza normativa oggettiva, quando è ravvisabile una condizione di inevitabile incertezza su contenuto, oggetto e destinatari della norma tributaria, riferita, non già ad un generico contribuente, nè a quei contribuenti che, per loro perizia professionale, siano capaci di interpretazione normativa qualificata e neppure all'Ufficio finanziario, ma al giudice, unico soggetto dell'ordinamento a cui è attribuito il potere-dovere di accertare la ragionevolezza di una determinata interpretazione (Cass. n. 3108 del 01/02/2019; Cass. n. 32082 del
09/12/2019), peraltro escludendosi, a tal fine, la rilevanza di eventuali contrasti interpretativi nella giurisprudenza di merito (Cass. n. 3431 del 06/02/2019).
Il Collegio, peraltro, richiama il principio di proporzionalità più volte affermato dalla Corte di Giustizia in materia di sanzioni, rispetto alla gravità dell'illecito e che risulta applicabile alla generalità delle sanzioni amministrative, per le quali anche si prospetta l'esigenza che non venga manifestamente meno un rapporto di congruità tra la sanzione e la gravità dell'illecito sanzionato, sulla base del disvalore concreto di fatti pure ricompresi nella sfera applicativa della norma. Il principio di proporzionalità postula infatti l'adeguatezza della sanzione al caso concreto e tale adeguatezza non può essere raggiunta se non attraverso la concreta valutazione, rimessa alla parte appellata, degli specifici comportamenti della parte appellante atteso che la risposta sanzionatoria non dovrebbe comunque trascurare di apprezzare l'inesistenza, come nel caso, di ogni intento elusivo.
4. L'appello non è pertanto accoglibile. Le spese restano compensate.
P.Q.M.
La Corte :
- rigetta l'appello;
- compensa le spese.
Cosi deciso in Roma il 17/12/2025
IL RELATORE IL PRESIDENTE
IN UI CO FI