Ordinanza collegiale 13 febbraio 2025
Sentenza breve 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza breve 13/06/2025, n. 11605 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11605 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 13/06/2025
N. 11605/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00888/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 888 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Maurizio Discepolo, Lara Discepolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Comando Generale dell' Arma dei Carabinieri, non costituito in giudizio;
per l''annullamento, previa sospensiva,
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
del verbale n. -OMISSIS- del 15.11.2024 con cui il ricorrente è stato giudicato inidoneo perché affetto “da orticaria cronica (lettera u), condizione contemplata quale causa di non idoneità al servizio militare dall’art. 582 del D.P.R. 15 marzo 2010 n. 90 e dal Decreto Ministeriale 4 giugno 2014 recante “Direttiva tecnica riguardante l’accertamento delle imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare” e del verbale n. -OMISSIS-del 28.11.2024 laddove è stato confermato “il giudizio già emesso con il verbale n. -OMISSIS- del 15.11.2024 in quanto dall’esame dell’istanza prodotta non sono emersi elementi tali da far ritenere ipotizzabile un intervento di annullamento in autotutela del provvedimento precedentemente emesso da questa amministrazione, che, conseguentemente, rimane impugnabile soltanto attraverso i rimedi indicati in calce al medesimo”; nonché di ogni atto e provvedimento inerente, connesso e consequenziale, ed in particolare di qualsiasi disposizione di esclusione del ricorrente dalla partecipazione al concorso, per esami e titoli, indetto dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri per il reclutamento di 3.852 allievi carabinieri in ferma quadriennale, bandito in data 26.5.2024 N. 3/1-3 CC di prot.
e, per l’effetto, per ottenere
il riconoscimento del diritto del ricorrente a partecipare alle fasi successive del concorso per esami e titoli, indetto dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri per il reclutamento di 3.852 allievi carabinieri in ferma quadriennale, bandito in data 26.5.2024 N. 3/1-3 CC di prot.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 5\5\2025 :
PER L’ ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIVA
del decreto del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri n. 3/10-2-2024 del 15.3.2025 con il quale è stata approvata la graduatoria di merito di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b) del Concorso per il reclutamento di 3.852 allievi carabinieri in ferma quadriennale pubblicata in data 20.3.2025 dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, Centro Nazionale di Selezione e reclutamento, nonché di tutti gli atti e provvedimenti connessi e correlati, ed in particolare degli atti di valutazione dei candidati per la parte in cui il ricorrente è stato escluso dalla partecipazione al concorso e degli eventuali atti di attingimento della graduatoria relativamente alle disposizioni di estromissione del ricorrente da tali procedure.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025 il dott. Domenico De Martino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato che:
--il ricorrente ha gravato il provvedimento che ha disposto la sua esclusione dal concorso pubblico per esami e titoli, per il reclutamento di 3.852 allievi carabinieri del ruolo appuntati e carabinieri dell’Arma dei Carabinieri, dolendosi del giudizio di inidoneità conseguito alla diagnosi dell’affezione “orticaria cronica (lettera U, apparato Tegumentario)”;
--si costituiva l’Amministrazione con memoria e documenti resistendo al ricorso;
--questo TAR disponeva verificazione, ai sensi degli art. 19 e 66 CPA, per accertare, in contraddittorio tra le parti, la sussistenza della patologia contestata, incaricando all’uopo la Commissione Sanitaria d'Appello dell'Aeronautica Militare in Roma;
--con relazione di verificazione, depositata agli atti il 5.3.2025, l’Organo incaricato, quanto alle ragioni sanitarie oggetto di ricorso, riteneva il ricorrente non idoneo al servizio deducendo espressamente: “…che nel caso in esame in sede di verificazione viene confermata la diagnosi concorsuale di "ORTICARIA CRONICA" è che tale patologia è chiaramente rubricata alla lettera "U" del D.M. 04.06.2014, quale causa di non idoneità al Servizio Militare” e concludendo che: “l'affezione "Orticaria Cronica" sussiste; (..) 2, tale patologia è chiaramente rubricata alla lettera "U" del D.M. 04.06.2014, quale causa di non idoneità al Servizio Militare, rendendo di fatto il ricorrente non idoneo al prosieguo dell'iter concorsuale, in conformità al giudizio emesso in sede concorsuale”;
--l’Ausiliario depositava altresì richiesta di rimborso spese nell’ammontare di euro 500,00 (cinquecento/00) da versarsi mediante accredito a favore di Difesa Servizi spa;
--sopravvenuta, nelle more, l’approvazione della graduatoria essa veniva tempestivamente gravata per invalidità derivata con motivi aggiunti, nei quali si chiedeva anche un supplemento di verificazione;
-- alla camera di consiglio del 11 giugno 2025, previo avviso alle parti di riserva di sentenza in forma semplificata, la causa era introitata per la decisione;
ritiene il Collegio, in mancanza di istanze e condizioni ostative, di poter definire effettivamente il giudizio ex art. 60 CPA, respingendo il ricorso.
Sul merito delle doglianze prospettate con il ricorso principale va rilevato che le gravate determinazioni dell’organo concorsuale, hanno trovato conferma di correttezza anche dopo la sottoposizione a più profondo sindacato di attendibilità tecnica attraverso l’Organo di verificazione le cui valutazioni e conclusioni, sopra richiamate, risultano complete e logicamente condivisibili.
Quanto ai motivi aggiunti avverso la graduatoria per invalidità derivata dalla pretesa illegittimità dell’esclusione essi vanno conseguentemente respinti; va parimenti respinta l’istanza di supplemento di verificazione per quanto già detto al precedente paragrafo.
Consegue a tutto quanto detto il rigetto del ricorso e dei motivi aggiunti con ogni loro domanda e istanza.
Le spese processuali tra le parti costituite sono liquidate come in dispositivo seguendo la soccombenza, anche per quanto attiene a quelle di verificazione nella misura richiesta dall’Organo incaricato, che il Collegio reputa equa e che non è stata comunque contestata dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis),
definitivamente pronunciando sul ricorso e i motivi aggiunti li respinge, confermando i provvedimenti impugnati;
condanna parte ricorrente al pagamento delle spese legali a favore dell’intimata Amministrazione che liquida in complessivi euro 2.000,00 (duemila/00), oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del quindici per cento, CNPA e IVA sul coacervo, se dovuti.
Condanna, inoltre, parte ricorrente al pagamento delle spese di verificazione all’Ausiliario incaricato per l’ammontare di euro 500,00 (cinquecento/00), da versarsi mediante accredito a favore di Difesa Servizi spa secondo le specifiche di cui alla nota depositata agli atti dal Verificatore;
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Giovanni Iannini, Presidente
Chiara Cavallari, Primo Referendario
Domenico De Martino, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Domenico De Martino | Giovanni Iannini |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.