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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 18/09/2025, n. 4314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4314 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
n. 176/2020 R.G.
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
Udienza del 18.9.2025
Verbale dell'udienza di discussione relativa alla causa civile iscritta ai n. 176/2020 R.G., vertenti tra:
Controparte_1
Controparte_2 dinanzi alla Corte di appello di Napoli, sesta sezione civile, composta dai signori magistrati: dott.ssa Assunta d'Amore Presidente dott. Giuseppe Vinciguerra Consigliere dott. Fabio Magistro Consigliere relatore CP_ E' presente, per parte appellante, l'Avvocato Gianluca Caporaso che si riporta agli atti e verbali di
[..
.
La Corte invita a procedere alla discussione della causa, ai sensi di quanto previsto dall'art. 281 sexies
c.p.c..
L'Avv.to Caporaso si riporta alle richieste e conclusioni contenute nei propri atti e nei verbali di causa, nonché alla documentazione esibita.
La Corte, dopo discussione, si riserva di provvedere in prosieguo.
La Presidente dott.ssa Assunta d'Amore
1
La Corte, successivamente, in assenza delle parti, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies cpc
n. 176/2020 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Napoli, sezione sesta civile, nelle persone dei seguenti magistra- ti: dott.ssa Assunta d'Amore Presidente dott. Giuseppe Vinciguerra Consigliere dott. Fabio Magistro Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 176/2020 R.G. - avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 2042/2019 resa dal Tribunale di Benevento in data 20.11.2019 nel procedi- mento n. 1294/2018 R.G. - vertente tra
(p. iva ), in persona del legale rappresen- Controparte_1 P.IVA_1 tante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocato Gianluca Caporaso, elettiva- mente domiciliata presso lo studio del proprio difensore in Napoli, Via M. Cervantes, n.
55/27; appellante
e
(p. iva ), in persona del legale rappresentante pro tem- Controparte_4 P.IVA_2 pore, rappresentata e difesa dall'Avvocato Francesco Criscoli, elettivamente domicilia- ta presso lo studio del proprio difensore, in Napoli, Via Dei Mille, n. 25;
appellata
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il proponeva opposizione all'atto di precetto notificato da CP_4 CP_1 il 28.2.2018, in forza della sentenza n. 2335/2016 emessa dal Tribunale di Benevento il
20.10.2016, con cui l'Istituto di credito era stato condannato al pagamento, in favore dell'opposta, della somma di euro 243.586,48 oltre interessi.
L'opponente deduceva di vantare un credito di euro 1.406.719,43 nei confronti di
[...]
accertato con la sentenza n. 209/2017 dell'8.2.2017, resa dal medesimo Tribu- CP_1 nale e successiva alla sentenza di condanna posta alla base del precetto.
2
L'istante chiedeva: “1) in via preliminare, stante la fondatezza della proposta opposi- zione, disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva del precetto;
2) accertare e di- chiarare, anche per intervenuta compensazione, l'inesistenza del diritto della
[...]
, a procedere ad esecuzione forzata nei confronti del Controparte_1 CP_4 con riferimento al pagamento dell'importo di cui all'atto di precetto per quanto innan- zi esposto…”.
Si costituiva la , contestando l'avverso dedotto ed ecce- Controparte_1 pendo, in via preliminare, l'incompetenza territoriale del Tribunale di Benevento in fa- vore di quello di Napoli, stante l'applicazione dell'art. 480, terzo comma, cpc, ratione temporis vigente;
evidenziava, altresì, l'esistenza di procedura esecutiva pendente pres- so il Tribunale di Napoli Nord.
Dunque, eccepiva l'incompetenza per territorio per essere competente o il primo tribu- nale o il secondo.
Sosteneva, infine, la mancanza di definitività del credito opposto in compensazione e articolava domanda ex art. 96 cpc.
Il Tribunale di Benevento, con la sentenza impugnata, ha accolto l'opposizione, dichia- rando l'inefficacia del precetto notificato in data 28.02.2018.
Il Giudice di prime cure ha ritenuto infondata l'eccezione di incompetenza territoriale, in quanto “l'opposizione al precetto può essere proposta innanzi al Tribunale nel cui circondario il creditore procedente ha eletto domicilio ovvero innanzi a quello nel cui circondario ha dichiarato di avere sede legale o residenza. Nel caso di plurime dichia- razioni di residenza e di elezioni di domicilio si verifica un'ipotesi di fori concorrenti.
Ciò si è verificato nella fattispecie, atteso che la società ha eletto domicilio CP_1 presso lo studio del proprio difensore ma anche dichiarato di avere sede legale in Be- nevento”; ha poi rilevato che la Banca opponente avesse dedotto di vantare un credito ben superiore a quello fatto valere dall'opposta, in virtù della sentenza n. 209/2017 del
Tribunale di Benevento, e che questo credito fosse “certo, liquido ed esigibile in forza di un titolo esecutivo che ha superato il vaglio del giudice d'appello, credito di gran lunga maggiore di quello azionato dalla società e tale da paralizzare CP_1
l'intrapresa azione esecutiva”.
Avverso l'indicata pronuncia, indicata come notificata in data 23.12.2019, la
[...]
, con atto del 13.1.2020, ha proposto appello, sostenendo: 1) Controparte_1
l'incompetenza per territorio e/o per materia dell'adito Tribunale;
2) l'erronea compen- sazione del credito;
3) l'erronea valorizzazione in sentenza di elementi successivi all'azione esecutiva;
3) l'ingiusta pronuncia sulla condanna alle spese.
Secondo l'appellante, l'elezione di domicilio prevista dall'art. 480, terzo comma, cpc, aveva radicato la competenza il Tribunale di Napoli, anche in ragione del fatto che l'Istituto di credito fosse dotato di filiali in questa città.
In ogni caso era stata anche iniziata procedura esecutiva nel circondario del Tribunale
3
di Napoli Nord, per cui l'eccezione di incompetenza sarebbe stata da accogliere, in via subordinata, in favore di quest'ultimo Tribunale.
Con il secondo e il terzo motivo, l'appellante ha altresì censurato la decisione di aver attribuito rilevanza all'esistenza di un credito opposto in compensazione non ancora certo e per di più sorto successivamente.
L'iscrizione della causa è avvenuta in data 16.1.2020.
Si è costituito il sostenendo, l'inammissibilità e l'infondatezza Controparte_4 dell'impugnazione, e precisando che, a seguito di pignoramento mobiliare presso la propria filiale sita in Giugliano in Campania, aveva provveduto al pagamento dell'importo, maggiorato ex art 494, comma 3, cpc.
All'esito di scardinamento del fascicolo da altra sezione e di assegnazione al relatore, avvenuti in data 11.2.2025, la causa, chiamata all'udienza dell'8.05.2025 è stata rinvia- ta all'udienza del 18.09.2025 per la discussione ex art. 281 sexies cpc.
In via preliminare, va detto come l'eccezione di inammissibilità ex art. 342 c.p.c. solle- vata dalla parte appellata non possa essere condivisa, posto che in applicazione dei principi espressi in giurisprudenza (cfr. Cass. 36481/2022 e Cass. 27199/2017),
l'appellante, nel complesso, ha sufficientemente contestato la decisione con argomenta- zioni specifiche.
Sempre in via preliminare, va richiamato il principio secondo cui, qualora siano state proposte opposizioni esecutive, l'estinzione del procedimento esecutivo comporta la cessazione della materia del contendere per sopravvenuto difetto di interesse a prose- guire il giudizio se trattasi di opposizioni agli atti esecutivi, mentre permane l'interesse alla decisione se trattasi di opposizioni all'esecuzione in ordine all'esistenza del titolo esecutivo o del credito (Cass. civ., Sez. III, Sentenza, 10/07/2014, n. 15761).
Nella specie, peraltro, vi è stato sì pagamento ex art. 494 cpc, ma la si è riservata CP_5 azione per ottenere “la restituzione dell'importo oggi versato con ogni aggravio di spe- se successive o occorrende” (cfr. verbale prodotto da parte appellante).
Nel merito, le ragioni sostanziali dell'appellante non possono essere condivise, anche se occorrono, doverose, alcune precisazioni.
Con il primo motivo di impugnazione, parte appellante ha lamentato l'incompetenza per territorio ex art. 480 c.p.c. e 27 c.p.c., dell'adito Tribunale di Benevento in favore del Tribunale di Napoli, nonché, in subordine, del Tribunale di Napoli Nord.
Nella sentenza si legge: “…l'opposizione a precetto può essere proposta innanzi al
Tribunale nel cui circondario il creditore procedente ha eletto domicilio ovvero a quel- lo nel cui circondario ha dichiarato di avere la sede legale/residenza…la società CP_1
ha eletto domicilio presso lo studio del proprio difensore in Napoli, ma ha anche
[...] dichiarato di avere sede legale in Benevento. L'istituto di credito ha contestato
l'elezione di domicilio, pertanto, era onere della arte opposta fornire prova specifica della sussistenza di beni nel circondario di Napoli intraprendere l'opposizione (rectius,
4
l'esecuzione), prova che non è stata fornita, essendosi la parte limitata a generiche de- duzioni”.
Sul punto vale richiamare il principio secondo cui l'elezione di domicilio nel precetto, ex art. 480, comma 3, c.p.c., in un comune nel cui circondario il creditore, all'esito di specifica contestazione del debitore opponente, non risulti aver dimostrato l'esistenza di beni staggibili, è inidonea a radicare la competenza territoriale del giudizio di opposi- zione preventiva all'esecuzione (Cass. civ., Sez. VI - 3, Ordinanza, 22/03/2021, n.
8024).
E tuttavia, come correttamente allegato dall'appellante, non solo è obiettivamente pre- sumibile l'esistenza di filiali dell' in una città come Napoli, ma parte opposta ha Pt_1 anche prodotto stampa pubblicitaria promanante dalla stessa e dalla quale si de- CP_5 sume la presenza di filiale, appunto, in Napoli, per cui non può seriamente essere posta in discussione la presenza, in questo luogo, di beni appartenenti alla appellata. CP_5
In ogni caso, però, si rileva come lo scrutinio positivo del primo motivo non possa con- durre al risultato sperato dall'appellante, atteso che il Collegio aderisce all'impostazione secondo cui, “l'erronea dichiarazione di incompetenza da parte del giudice "a quo" non rientra in nessun caso fra le ipotesi di remissione al primo giudice tassativamente previste dagli artt. 353 e 354 cod. proc. civ., giacché il terzo comma del menzionato articolo 353, che quella remissione prevedeva nel solo caso in cui il preto- re in riforma della sentenza del conciliatore avesse dichiarato la competenza di que- st'ultimo (già inoperante per la prevista ricorribilità in cassazione delle sentenze del
Conciliatore a seguito della nuova formulazione dell'art. 339 cod. proc. civ. introdotta dall'art. 5 della legge 30 luglio 1984, n. 399) è stato esplicitamente abrogato, a decor- rere dal 1 gennaio 1993, per effetto dell'art. 89 della legge 26 novembre 1990 n. 353.
Pertanto, quando il giudice d'appello risolva positivamente, in riforma della sentenza impugnata, la questione di competenza del giudice di primo grado, deve pronunziare nel merito in secondo grado, così esercitando ritualmente e correttamente la propria
"potestas decidendi", essendogli preclusa la possibilità di rimettere la causa al primo giudice (Cass. civ., II, 27/08/2003, n. 12584).
Con riguardo alla fattispecie che qui interessa, poi, la Suprema Corte ha sostenuto che, impugnata innanzi al tribunale una sentenza del giudice di pace affermativa della pro- pria competenza, il giudice d'appello, qualora dichiari nulla la decisione affermando la competenza del tribunale, deve, non ricorrendo alcuna delle ipotesi di rimessione al primo giudice, previste dagli artt. 353 e 354 cod. proc. e in ragione dell'effetto devolu- tivo dell'appello, decidere sul merito (Cass. civ., Sez. I, 19/03/2007, n. 6520).
In motivazione si legge: “a norma degli artt. 352, 354 e 356 c.p.c., il giudice di appel- lo, riformando una sentenza del Giudice di pace che si era dichiarato competente e di- chiarando la propria competenza - non essendo prevista per tale ipotesi la rimessione al giudice di primo grado - deve provvedere alla istruzione ed alla decisione della cau-
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sa nel merito. Ha errato, pertanto, il Tribunale a limitarsi alla declaratoria d'incompe- tenza per valore del Giudice di pace ed a condannare l'odierna ricorrente alle spese di causa, senza definire il giudizio nel merito…”.
Si veda anche altro arresto, in motivazione, secondo cui “qualora il giudice di primo grado abbia, erroneamente, ritenuto la propria competenza per materia a conoscere della controversia, pronunziando nel merito, e le parti, anziché impugnare, con rego- lamento facoltativo di competenza una siffatta decisione, abbiano preferito proporre appello, denunziando, in quella sede, la erronea affermazione di competenza compiuta dal giudice a quo …il giudice di secondo grado, dichiarata la incompetenza del primo giudice, non può rimettere la causa il giudice di primo grado ma al giudice, di appello che sarebbe stato competente ove il giudizio di primo grado si fosse svolto innanzi al giudice competente” (Cass. civ., Sez. III, Ord., 25/02/2005, n. 4056)
Seppure, dunque, il primo motivo sia fondato, la circostanza non esime il Collegio dal valutare il merito della pretesa.
Merito che può essere esaminato favorevolmente per l'originario opponente, attraverso lo scrutinio dei due motivi di impugnazione.
Ed infatti, con il secondo e terzo motivo si è dedotta l'infondatezza dell'opposizione a precetto per ciò che concerne la intervenuta compensazione del credito e, di conse- guenza, la valorizzazione di elementi intervenuti successivamente alla data di notifica del precetto contestato.
Per il Giudice di prime cure “l'istituto di credito vanta nei confronti della società oppo- sta un credito certo, liquido ed esigibile in forza di un titolo esecutivo che ha superato il vaglio del giudice di appello, credito di gran lunga maggiore di quello azionato dalla società e tale da paralizzare l'intrapresa azione esecutiva”. CP_1
Ebbene, come visto, la opponente ha fatto valere il credito portato con la senten- CP_5 za 209/2017 emessa dal Tribunale di Benevento.
L'appello avverso la pronuncia è stato rigettato con sentenza 217/2019 del 21.1.2019 resa dalla Corte di appello di Napoli, mentre in data 1.9.2025 è stata prodotta ordinanza della Suprema Corte di inammissibilità del ricorso avverso la pronuncia 217/2019 (or- dinanza 28508/2023 del 12.10.2023), per cui il credito dell'originaria opponente deve reputarsi definitivamente accertato.
Per mera completezza va detto poi che non è più contestabile la circostanza che il
[...] sia subentrato nei diritti dell'originario creditore, come si desume dalla CP_6 pronuncia della Corte d'appello e della Corte di Cassazione [si veda, tra i tanti docu- menti, proprio l'ordinanza della Suprema Corte: “Il “ (risultante Controparte_4 dalla fusione della “ e del “ Controparte_7 [...]
”, banco, quest'ultimo, incorporante la “ Controparte_8 Controparte_9
” ”; nella sentenza n. 209/2017, seppure in intestazione si legga “Società
[...] CP_4
Gestione Crediti BP…”, in motivazione si dà atto che si costituiva quest'ultima società
6
“quale procuratore speciale della banca popolare di Novara spa” (cfr. pag. 2)]
Va adesso fatta applicazione di alcuni principi.
A tenore del primo, con l'opposizione ex art. 615 c.p.c. il debitore esecutato può oppor- re in compensazione al creditore procedente un controcredito certo (cioè, definitiva- mente verificato giudizialmente o incontestato) oppure un credito illiquido di importo certamente superiore (la cui entità possa essere accertata, senza dilazioni nella procedu- ra esecutiva, nel merito del giudizio di opposizione) (cfr. Cass. civ., Sez. III, Sentenza,
26/05/2020, n. 9686).
In forza del secondo, applicabile nella specie, attesa la ritenuta identità di ratio, in sede di opposizione all'esecuzione, l'accertamento dell'idoneità del titolo a legittimare l'azio- ne esecutiva si pone come preliminare dal punto di vista logico per la decisione sui mo- tivi di opposizione, anche se questi non investano direttamente la questione, e dev'esse- re compiuto, anche d'ufficio, in ogni stato e grado, compreso il giudizio di rinvio (Cass. civ., Sez. III, Sentenza, 11/12/2018, n. 31955).
Pertanto, seppure con motivazione integrata, si reputa insussistente il diritto della
[...]
a procedere ad esecuzione in forza del precetto opposto, che va Controparte_1 dunque annullato.
L'opposizione va quindi accolta.
L'emissione di pronuncia dichiarativa della nullità della sentenza di primo grado impo- ne di regolare le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Ebbene, proprio l'emissione di statuizione demolitoria e l'obiettiva controvertibilità delle questioni esaminate, inducono il Collegio a ritenere esistenti i presupposti per di- chiararle integralmente compensate per entrambi i gradi.
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente decidendo, sull'appello promosso avverso la sen- tenza n. 2042/2019, resa dal Tribunale di Benevento in data 20.11.2019 nel procedi- mento n. 1294/2018 R.G., ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• dichiara la nullità della sentenza impugnata;
• accoglie l'opposizione promossa da e – per l'effetto – dichiara CP_4
l'insussistenza del diritto della a procedere ad esecuzione in forza CP_1 del precetto opposto, con conseguente annullamento dello stesso;
• dichiara integralmente compensate le spese di entrambi i gradi di giudizio. Così deciso, in Napoli, in data 18.9.2025.
Il Consigliere estensore dott. Fabio Magistro
La Presidente dott.ssa Assunta d'Amore
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CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
Udienza del 18.9.2025
Verbale dell'udienza di discussione relativa alla causa civile iscritta ai n. 176/2020 R.G., vertenti tra:
Controparte_1
Controparte_2 dinanzi alla Corte di appello di Napoli, sesta sezione civile, composta dai signori magistrati: dott.ssa Assunta d'Amore Presidente dott. Giuseppe Vinciguerra Consigliere dott. Fabio Magistro Consigliere relatore CP_ E' presente, per parte appellante, l'Avvocato Gianluca Caporaso che si riporta agli atti e verbali di
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La Corte invita a procedere alla discussione della causa, ai sensi di quanto previsto dall'art. 281 sexies
c.p.c..
L'Avv.to Caporaso si riporta alle richieste e conclusioni contenute nei propri atti e nei verbali di causa, nonché alla documentazione esibita.
La Corte, dopo discussione, si riserva di provvedere in prosieguo.
La Presidente dott.ssa Assunta d'Amore
1
La Corte, successivamente, in assenza delle parti, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies cpc
n. 176/2020 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Napoli, sezione sesta civile, nelle persone dei seguenti magistra- ti: dott.ssa Assunta d'Amore Presidente dott. Giuseppe Vinciguerra Consigliere dott. Fabio Magistro Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 176/2020 R.G. - avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 2042/2019 resa dal Tribunale di Benevento in data 20.11.2019 nel procedi- mento n. 1294/2018 R.G. - vertente tra
(p. iva ), in persona del legale rappresen- Controparte_1 P.IVA_1 tante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocato Gianluca Caporaso, elettiva- mente domiciliata presso lo studio del proprio difensore in Napoli, Via M. Cervantes, n.
55/27; appellante
e
(p. iva ), in persona del legale rappresentante pro tem- Controparte_4 P.IVA_2 pore, rappresentata e difesa dall'Avvocato Francesco Criscoli, elettivamente domicilia- ta presso lo studio del proprio difensore, in Napoli, Via Dei Mille, n. 25;
appellata
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il proponeva opposizione all'atto di precetto notificato da CP_4 CP_1 il 28.2.2018, in forza della sentenza n. 2335/2016 emessa dal Tribunale di Benevento il
20.10.2016, con cui l'Istituto di credito era stato condannato al pagamento, in favore dell'opposta, della somma di euro 243.586,48 oltre interessi.
L'opponente deduceva di vantare un credito di euro 1.406.719,43 nei confronti di
[...]
accertato con la sentenza n. 209/2017 dell'8.2.2017, resa dal medesimo Tribu- CP_1 nale e successiva alla sentenza di condanna posta alla base del precetto.
2
L'istante chiedeva: “1) in via preliminare, stante la fondatezza della proposta opposi- zione, disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva del precetto;
2) accertare e di- chiarare, anche per intervenuta compensazione, l'inesistenza del diritto della
[...]
, a procedere ad esecuzione forzata nei confronti del Controparte_1 CP_4 con riferimento al pagamento dell'importo di cui all'atto di precetto per quanto innan- zi esposto…”.
Si costituiva la , contestando l'avverso dedotto ed ecce- Controparte_1 pendo, in via preliminare, l'incompetenza territoriale del Tribunale di Benevento in fa- vore di quello di Napoli, stante l'applicazione dell'art. 480, terzo comma, cpc, ratione temporis vigente;
evidenziava, altresì, l'esistenza di procedura esecutiva pendente pres- so il Tribunale di Napoli Nord.
Dunque, eccepiva l'incompetenza per territorio per essere competente o il primo tribu- nale o il secondo.
Sosteneva, infine, la mancanza di definitività del credito opposto in compensazione e articolava domanda ex art. 96 cpc.
Il Tribunale di Benevento, con la sentenza impugnata, ha accolto l'opposizione, dichia- rando l'inefficacia del precetto notificato in data 28.02.2018.
Il Giudice di prime cure ha ritenuto infondata l'eccezione di incompetenza territoriale, in quanto “l'opposizione al precetto può essere proposta innanzi al Tribunale nel cui circondario il creditore procedente ha eletto domicilio ovvero innanzi a quello nel cui circondario ha dichiarato di avere sede legale o residenza. Nel caso di plurime dichia- razioni di residenza e di elezioni di domicilio si verifica un'ipotesi di fori concorrenti.
Ciò si è verificato nella fattispecie, atteso che la società ha eletto domicilio CP_1 presso lo studio del proprio difensore ma anche dichiarato di avere sede legale in Be- nevento”; ha poi rilevato che la Banca opponente avesse dedotto di vantare un credito ben superiore a quello fatto valere dall'opposta, in virtù della sentenza n. 209/2017 del
Tribunale di Benevento, e che questo credito fosse “certo, liquido ed esigibile in forza di un titolo esecutivo che ha superato il vaglio del giudice d'appello, credito di gran lunga maggiore di quello azionato dalla società e tale da paralizzare CP_1
l'intrapresa azione esecutiva”.
Avverso l'indicata pronuncia, indicata come notificata in data 23.12.2019, la
[...]
, con atto del 13.1.2020, ha proposto appello, sostenendo: 1) Controparte_1
l'incompetenza per territorio e/o per materia dell'adito Tribunale;
2) l'erronea compen- sazione del credito;
3) l'erronea valorizzazione in sentenza di elementi successivi all'azione esecutiva;
3) l'ingiusta pronuncia sulla condanna alle spese.
Secondo l'appellante, l'elezione di domicilio prevista dall'art. 480, terzo comma, cpc, aveva radicato la competenza il Tribunale di Napoli, anche in ragione del fatto che l'Istituto di credito fosse dotato di filiali in questa città.
In ogni caso era stata anche iniziata procedura esecutiva nel circondario del Tribunale
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di Napoli Nord, per cui l'eccezione di incompetenza sarebbe stata da accogliere, in via subordinata, in favore di quest'ultimo Tribunale.
Con il secondo e il terzo motivo, l'appellante ha altresì censurato la decisione di aver attribuito rilevanza all'esistenza di un credito opposto in compensazione non ancora certo e per di più sorto successivamente.
L'iscrizione della causa è avvenuta in data 16.1.2020.
Si è costituito il sostenendo, l'inammissibilità e l'infondatezza Controparte_4 dell'impugnazione, e precisando che, a seguito di pignoramento mobiliare presso la propria filiale sita in Giugliano in Campania, aveva provveduto al pagamento dell'importo, maggiorato ex art 494, comma 3, cpc.
All'esito di scardinamento del fascicolo da altra sezione e di assegnazione al relatore, avvenuti in data 11.2.2025, la causa, chiamata all'udienza dell'8.05.2025 è stata rinvia- ta all'udienza del 18.09.2025 per la discussione ex art. 281 sexies cpc.
In via preliminare, va detto come l'eccezione di inammissibilità ex art. 342 c.p.c. solle- vata dalla parte appellata non possa essere condivisa, posto che in applicazione dei principi espressi in giurisprudenza (cfr. Cass. 36481/2022 e Cass. 27199/2017),
l'appellante, nel complesso, ha sufficientemente contestato la decisione con argomenta- zioni specifiche.
Sempre in via preliminare, va richiamato il principio secondo cui, qualora siano state proposte opposizioni esecutive, l'estinzione del procedimento esecutivo comporta la cessazione della materia del contendere per sopravvenuto difetto di interesse a prose- guire il giudizio se trattasi di opposizioni agli atti esecutivi, mentre permane l'interesse alla decisione se trattasi di opposizioni all'esecuzione in ordine all'esistenza del titolo esecutivo o del credito (Cass. civ., Sez. III, Sentenza, 10/07/2014, n. 15761).
Nella specie, peraltro, vi è stato sì pagamento ex art. 494 cpc, ma la si è riservata CP_5 azione per ottenere “la restituzione dell'importo oggi versato con ogni aggravio di spe- se successive o occorrende” (cfr. verbale prodotto da parte appellante).
Nel merito, le ragioni sostanziali dell'appellante non possono essere condivise, anche se occorrono, doverose, alcune precisazioni.
Con il primo motivo di impugnazione, parte appellante ha lamentato l'incompetenza per territorio ex art. 480 c.p.c. e 27 c.p.c., dell'adito Tribunale di Benevento in favore del Tribunale di Napoli, nonché, in subordine, del Tribunale di Napoli Nord.
Nella sentenza si legge: “…l'opposizione a precetto può essere proposta innanzi al
Tribunale nel cui circondario il creditore procedente ha eletto domicilio ovvero a quel- lo nel cui circondario ha dichiarato di avere la sede legale/residenza…la società CP_1
ha eletto domicilio presso lo studio del proprio difensore in Napoli, ma ha anche
[...] dichiarato di avere sede legale in Benevento. L'istituto di credito ha contestato
l'elezione di domicilio, pertanto, era onere della arte opposta fornire prova specifica della sussistenza di beni nel circondario di Napoli intraprendere l'opposizione (rectius,
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l'esecuzione), prova che non è stata fornita, essendosi la parte limitata a generiche de- duzioni”.
Sul punto vale richiamare il principio secondo cui l'elezione di domicilio nel precetto, ex art. 480, comma 3, c.p.c., in un comune nel cui circondario il creditore, all'esito di specifica contestazione del debitore opponente, non risulti aver dimostrato l'esistenza di beni staggibili, è inidonea a radicare la competenza territoriale del giudizio di opposi- zione preventiva all'esecuzione (Cass. civ., Sez. VI - 3, Ordinanza, 22/03/2021, n.
8024).
E tuttavia, come correttamente allegato dall'appellante, non solo è obiettivamente pre- sumibile l'esistenza di filiali dell' in una città come Napoli, ma parte opposta ha Pt_1 anche prodotto stampa pubblicitaria promanante dalla stessa e dalla quale si de- CP_5 sume la presenza di filiale, appunto, in Napoli, per cui non può seriamente essere posta in discussione la presenza, in questo luogo, di beni appartenenti alla appellata. CP_5
In ogni caso, però, si rileva come lo scrutinio positivo del primo motivo non possa con- durre al risultato sperato dall'appellante, atteso che il Collegio aderisce all'impostazione secondo cui, “l'erronea dichiarazione di incompetenza da parte del giudice "a quo" non rientra in nessun caso fra le ipotesi di remissione al primo giudice tassativamente previste dagli artt. 353 e 354 cod. proc. civ., giacché il terzo comma del menzionato articolo 353, che quella remissione prevedeva nel solo caso in cui il preto- re in riforma della sentenza del conciliatore avesse dichiarato la competenza di que- st'ultimo (già inoperante per la prevista ricorribilità in cassazione delle sentenze del
Conciliatore a seguito della nuova formulazione dell'art. 339 cod. proc. civ. introdotta dall'art. 5 della legge 30 luglio 1984, n. 399) è stato esplicitamente abrogato, a decor- rere dal 1 gennaio 1993, per effetto dell'art. 89 della legge 26 novembre 1990 n. 353.
Pertanto, quando il giudice d'appello risolva positivamente, in riforma della sentenza impugnata, la questione di competenza del giudice di primo grado, deve pronunziare nel merito in secondo grado, così esercitando ritualmente e correttamente la propria
"potestas decidendi", essendogli preclusa la possibilità di rimettere la causa al primo giudice (Cass. civ., II, 27/08/2003, n. 12584).
Con riguardo alla fattispecie che qui interessa, poi, la Suprema Corte ha sostenuto che, impugnata innanzi al tribunale una sentenza del giudice di pace affermativa della pro- pria competenza, il giudice d'appello, qualora dichiari nulla la decisione affermando la competenza del tribunale, deve, non ricorrendo alcuna delle ipotesi di rimessione al primo giudice, previste dagli artt. 353 e 354 cod. proc. e in ragione dell'effetto devolu- tivo dell'appello, decidere sul merito (Cass. civ., Sez. I, 19/03/2007, n. 6520).
In motivazione si legge: “a norma degli artt. 352, 354 e 356 c.p.c., il giudice di appel- lo, riformando una sentenza del Giudice di pace che si era dichiarato competente e di- chiarando la propria competenza - non essendo prevista per tale ipotesi la rimessione al giudice di primo grado - deve provvedere alla istruzione ed alla decisione della cau-
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sa nel merito. Ha errato, pertanto, il Tribunale a limitarsi alla declaratoria d'incompe- tenza per valore del Giudice di pace ed a condannare l'odierna ricorrente alle spese di causa, senza definire il giudizio nel merito…”.
Si veda anche altro arresto, in motivazione, secondo cui “qualora il giudice di primo grado abbia, erroneamente, ritenuto la propria competenza per materia a conoscere della controversia, pronunziando nel merito, e le parti, anziché impugnare, con rego- lamento facoltativo di competenza una siffatta decisione, abbiano preferito proporre appello, denunziando, in quella sede, la erronea affermazione di competenza compiuta dal giudice a quo …il giudice di secondo grado, dichiarata la incompetenza del primo giudice, non può rimettere la causa il giudice di primo grado ma al giudice, di appello che sarebbe stato competente ove il giudizio di primo grado si fosse svolto innanzi al giudice competente” (Cass. civ., Sez. III, Ord., 25/02/2005, n. 4056)
Seppure, dunque, il primo motivo sia fondato, la circostanza non esime il Collegio dal valutare il merito della pretesa.
Merito che può essere esaminato favorevolmente per l'originario opponente, attraverso lo scrutinio dei due motivi di impugnazione.
Ed infatti, con il secondo e terzo motivo si è dedotta l'infondatezza dell'opposizione a precetto per ciò che concerne la intervenuta compensazione del credito e, di conse- guenza, la valorizzazione di elementi intervenuti successivamente alla data di notifica del precetto contestato.
Per il Giudice di prime cure “l'istituto di credito vanta nei confronti della società oppo- sta un credito certo, liquido ed esigibile in forza di un titolo esecutivo che ha superato il vaglio del giudice di appello, credito di gran lunga maggiore di quello azionato dalla società e tale da paralizzare l'intrapresa azione esecutiva”. CP_1
Ebbene, come visto, la opponente ha fatto valere il credito portato con la senten- CP_5 za 209/2017 emessa dal Tribunale di Benevento.
L'appello avverso la pronuncia è stato rigettato con sentenza 217/2019 del 21.1.2019 resa dalla Corte di appello di Napoli, mentre in data 1.9.2025 è stata prodotta ordinanza della Suprema Corte di inammissibilità del ricorso avverso la pronuncia 217/2019 (or- dinanza 28508/2023 del 12.10.2023), per cui il credito dell'originaria opponente deve reputarsi definitivamente accertato.
Per mera completezza va detto poi che non è più contestabile la circostanza che il
[...] sia subentrato nei diritti dell'originario creditore, come si desume dalla CP_6 pronuncia della Corte d'appello e della Corte di Cassazione [si veda, tra i tanti docu- menti, proprio l'ordinanza della Suprema Corte: “Il “ (risultante Controparte_4 dalla fusione della “ e del “ Controparte_7 [...]
”, banco, quest'ultimo, incorporante la “ Controparte_8 Controparte_9
” ”; nella sentenza n. 209/2017, seppure in intestazione si legga “Società
[...] CP_4
Gestione Crediti BP…”, in motivazione si dà atto che si costituiva quest'ultima società
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“quale procuratore speciale della banca popolare di Novara spa” (cfr. pag. 2)]
Va adesso fatta applicazione di alcuni principi.
A tenore del primo, con l'opposizione ex art. 615 c.p.c. il debitore esecutato può oppor- re in compensazione al creditore procedente un controcredito certo (cioè, definitiva- mente verificato giudizialmente o incontestato) oppure un credito illiquido di importo certamente superiore (la cui entità possa essere accertata, senza dilazioni nella procedu- ra esecutiva, nel merito del giudizio di opposizione) (cfr. Cass. civ., Sez. III, Sentenza,
26/05/2020, n. 9686).
In forza del secondo, applicabile nella specie, attesa la ritenuta identità di ratio, in sede di opposizione all'esecuzione, l'accertamento dell'idoneità del titolo a legittimare l'azio- ne esecutiva si pone come preliminare dal punto di vista logico per la decisione sui mo- tivi di opposizione, anche se questi non investano direttamente la questione, e dev'esse- re compiuto, anche d'ufficio, in ogni stato e grado, compreso il giudizio di rinvio (Cass. civ., Sez. III, Sentenza, 11/12/2018, n. 31955).
Pertanto, seppure con motivazione integrata, si reputa insussistente il diritto della
[...]
a procedere ad esecuzione in forza del precetto opposto, che va Controparte_1 dunque annullato.
L'opposizione va quindi accolta.
L'emissione di pronuncia dichiarativa della nullità della sentenza di primo grado impo- ne di regolare le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Ebbene, proprio l'emissione di statuizione demolitoria e l'obiettiva controvertibilità delle questioni esaminate, inducono il Collegio a ritenere esistenti i presupposti per di- chiararle integralmente compensate per entrambi i gradi.
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente decidendo, sull'appello promosso avverso la sen- tenza n. 2042/2019, resa dal Tribunale di Benevento in data 20.11.2019 nel procedi- mento n. 1294/2018 R.G., ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• dichiara la nullità della sentenza impugnata;
• accoglie l'opposizione promossa da e – per l'effetto – dichiara CP_4
l'insussistenza del diritto della a procedere ad esecuzione in forza CP_1 del precetto opposto, con conseguente annullamento dello stesso;
• dichiara integralmente compensate le spese di entrambi i gradi di giudizio. Così deciso, in Napoli, in data 18.9.2025.
Il Consigliere estensore dott. Fabio Magistro
La Presidente dott.ssa Assunta d'Amore
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