Articolo 8 della Legge 14 agosto 1952, n. 1230
Articolo 7Articolo 9
Versione
12 ottobre 1952
Art. 8.
L'anno finanziario comincia il 1 luglio e termina il 30 giugno dell'anno successivo.
Entro il mese di dicembre il presidente trasmette per l'approvazione al Ministero della pubblica istruzione il bilancio preventivo per il successivo anno, gia' deliberato dal Consiglio.
Entro il 3 dicembre il presidente trasmette per l'approvazione, al Ministero della pubblica istruzione, il conto consuntivo gia' deliberato dal Consiglio, corredato dalla relazione dei revisori dei conti.
Il suddetto Ministero curera' a sua volta che una copia del consuntivo, accompagnata dalla relazione dei revisori dei conti, sia trasmessa al Ministero del tesoro.
Entrata in vigore il 12 ottobre 1952