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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 13/11/2025, n. 15926 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15926 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2540/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2540/2023 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
DIFESA Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 13/11/2025, innanzi al dott. Corrado Cartoni, sono comparsi:
Per , l'avv. MARRA DANIELE. Parte_1
Per , l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, con il Controparte_2 Procuratore dello Stato . Persona_1
Il Giudice procede alla lettura del dispositivo ed al contestuale deposito della motivazione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Seconda Sezione Civile
Il giudice, dr. Corrado Cartoni, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 2540 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, posta in decisione all'udienza del 13.11.2025,
e vertente tra in proprio e quale erede di , elettivamente domiciliata in Parte_1 Persona_2
Roma, Viale G. Mazzini n. 41, presso lo studio dell'Avv. Daniele Marra che la rappresenta e difende per procura in atti,
- ricorrente -
e
, in persona del ministro pro-tempore, domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi Controparte_2
n. 12, presso la Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende,
- resistente -
FATTO
A seguito di separazione delle domande disposta dal Tribunale di Roma, sezione lavoro, nel giudizio introdotto con ricorso r.g. n. 8255/21, in proprio e quale erede di Parte_1 Per_2
, conveniva in giudizio il per ottenere, previa declaratoria della
[...] Controparte_2 responsabilità ex art 2087 ed ex d.l.vo n. 81/08, legge n. 51/55 e d.p.r. 303/56 per aver cagionato ad nelle strutture della di Roma la patologia del mesotelioma Persona_2 Controparte_3 pleurico, con conseguente decesso in data 2.1.2020, la condanna al risarcimento in proprio e nella qualità di erede del danno non patrimoniale.
Parte ricorrente esponeva di essere vedova di deceduto in Roma il 2.1.2020; che allo Persona_2 stesso era diagnosticato di essere affetto da mesotelioma pleurico epitelioide;
che ha Persona_2 lavorato alle dipendenze del come operaio civile con mansioni di manutentore Controparte_2 termo idraulico dal 1974 sino al 2009; che era adibito a lavorazioni che si svolgevano sui terrazzi della struttura, integralmente ricoperti con tettoie di eternit;
che sussisteva il nesso causale tra la patologia riscontrata e l'attività svolta e di aver diritto al risarcimento del danno subito “jure proprio”.
Si costituiva il , rilevando che con sentenza del Tribunale di Roma, sezione lavoro, n. CP_2
11070/2022, passata in giudicato, il era condannato al pagamento in favore di CP_2 Parte_1 della rendita vitalizia di euro 3.557,64 mensili dal 2.1.2020 e dell'assegno “una tantum” di
[...] euro 3.200,00, somme che dovevano essere detratte in base al principio della “compensatio lucri cum damno”.
All'udienza del 13.11.2025 si svolge la discussione, la ricorrente conclude per la condanna al risarcimento del danno, il per la detrazione delle somme corrisposte ed il giudice procede CP_2 alla lettura del dispositivo ed al contestuale deposito della motivazione.
DIRITTO
La C.T.U. medico-legale appositamente espletata in questa sede ha accertato che “esiste un nesso causale tra l'esposizione dovuta alle mansioni lavorative del e il suo decesso. La patologia Per_2 che lo ha portato alla morte, il mesotelioma maligno pleurico, che ha quale genesi l'esposizione all'amianto, è in rapporto causale alla mansione svolta dal de cuius”.
Dunque è provato il nesso causale tra la malattia, e la successiva morte, e le mansioni svolte da come del resto già accertato dalla sentenza del Tribunale di Roma, sezione lavoro, Persona_2
n. 11070/2022, passata in giudicato.
In definitiva sussistono tutti i requisiti per configurare una responsabilità del Controparte_2 ex art. 2043 c.c. per aver colposamente omesso di adottare tutte le opportune cautele atte a tutelare i propri dipendenti dall'esposizione a polveri e fibre di amianto.
In ordine al “quantum”, spetta a già liquidata per il danno “jure hereditario” Parte_1 con la citata sentenza del Tribunale di Roma, sezione lavoro, n. 11070/2022, il danno non patrimoniale “jure proprio”, inteso come pregiudizio conseguente alla perdita del congiunto sotto il profilo della lesione del rapporto parentale.
Infatti, è ormai consolidato il riconoscimento del danno non patrimoniale connesso alla perdita del rapporto parentale, distinto sia dal danno biologico che da quello morale (Cass. civ., Sez. III,
03/02/2011, n. 2557), in favore dei congiunti di persona che abbia subito, a causa di fatto illecito, lesioni personali (per tutte Cass. Civ. Sez. Unite, 1.7.2002, n. 9556), ovvero sia deceduto (per tutte
Cass. civ., Sez. III, 15/07/2005, n. 15019), e che tale danno, il quale trova causa immediata e diretta nel fatto dannoso (Cass. civ., sez. III, 11/03/2004, n. 4993), può essere dimostrato in via presuntiva
(Cass. civ., sez. III, 14/12/2004, n. 23291; Cass. civ., sez. III, 14/07/2003, n. 11001; Cass. civ., sez.
III, 14/07/2003, n. 10996).
Orbene, nella fattispecie tali elementi presuntivi sussistono e sono da ravvisarsi nello stretto rapporto di parentela, marito e moglie, ed, ovviamente, nel fatto della estrema gravità per il nucleo familiare dell'evento morte.
Dunque, liquidando tale danno in via equitativa ex artt. 1226 e 2056 c.c., si adottano come parametro iniziale di riferimento le vigenti tabelle del Tribunale di Roma per il 2025, le quali prevedono oggi per tale tipo di pregiudizio, nell'ottica di una maggiore personalizzazione, un sistema a punti basato sulla attribuzione al danno di un punteggio numerico a seconda della sua presumibile entità e nella moltiplicazione di tale punteggio per una somma di denaro, pari ad 11.549,20 euro, che costituisce il valore ideale di ogni punto.
Più precisamente sono individuati cinque fattori di influenza del risarcimento, vale a dire il rapporto parentale, l'età della vittima, l'età del danneggiato, la convivenza e la composizione del nucleo familiare, nei quali sono previste delle variabili a ciascuna delle quali è attribuito un punteggio da moltiplicarsi per il valore monetario aggiornato di euro 11.549,20, sul cui importo finale possono essere, poi, applicati dei correttivi per adeguare ulteriormente il risarcimento alla fattispecie concreta in esame.
In definitiva, in base a tale criterio, e presumendo la convivenza tra i coniugi all'epoca del fatto, è calcolato un punteggio di 28 di cui punti 20 per la perdita del coniuge, punti 1,5 per l'età della vittima, punti 2,5 per l'età del danneggiato al momento del sinistro e punti 4 per la convivenza, per un danno non patrimoniale da morte di euro 323.377,60 (11.549,20 x 28 = 323.377,60), danno omnicomprensivo di ogni pregiudizio subito “jure proprio”.
Peraltro, adeguando il risarcimento al caso concreto, non si può non tenere conto della circostanza che cessate le mansioni di termo idraulico nel 2009, ha vissuto fino al 2.1.2020, con Persona_2 la conseguenza che, pur potendo il criterio tabellare sopra precisato essere utilizzato come criterio base e di partenza per la liquidazione equitativa, lo stesso deve essere oggetto di correttivi che tengano conto del notevole e considerevole decorso del tempo rispetto all'illecito e, per tale motivo, del carattere del tutto eccezionale e specifico del danno da risarcire.
Per tale motivo sulla somma di euro 323.377,60 è operata una riduzione della metà, pe un importo finale dovuto di euro 161.688,80.
Da questo importo non devono essere detratti l'assegno “una tantum” di euro 3.200,00 e l'assegno vitalizio di euro 3.557,64 in base al principio della “compensatio lucri cum damno”.
Infatti, “La rendita ai superstiti costituisce una prestazione autonoma all'interno del sistema CP_4 assicurativo obbligatorio, sicché va considerata fuori dall'ambito di applicabilità dell'art. 13 del
D.Lgs. n. 38/2000; il danno biologico è stato attratto all'interno dell'oggetto dell'assicurazione solo con riferimento alla prestazione dell'assicurato, lasciando all'area esterna del diritto civile la tutela dei diritti risarcitori degli eredi. In definitiva, secondo l'interpretazione sistematica dell'art. 13 del D.Lgs.
n. 38/2000, in caso di decesso del lavoratore per infortunio sul lavoro, il danno non patrimoniale subito dall'erede per la perdita del rapporto parentale, non trova alcuna collocazione all'interno della rendita erogata dall' , trovando perciò applicazione gli istituti codicistici in materia di CP_4 responsabilità civile” (Cass. civ., Sez. III, 12/10/2017, n. 23963. Così anche Cass. civ., Sez. lavoro,
Sentenza, 10/03/2017, n. 6306).
Sull'importo dovuto, trattandosi di risarcimento del danno e, dunque, di debito di valore, sono riconosciuti gli interessi legali e la rivalutazione dal giorno dell'evento (2.1.2020).
Precisamente, spettano gli interessi legali calcolati sulla sorte capitale svalutata a tale data e via via rivalutata anno per anno, il tutto secondo gli indici Istat, fino alla data del deposito della presente sentenza.
Le spese processuali e della C.T.U. seguono la soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando:
a) condanna il , in persona del ministro pro-tempore, al pagamento in favore di Controparte_2
in proprio e quale erede di , della somma di euro 161.688,80, Parte_1 Persona_2 oltre interessi legali calcolati sulla somma di euro 161.688,80 svalutata 2.1.2020 e via via rivalutata anno per anno, il tutto secondo gli indici Istat, fino alla data del deposito della presente sentenza;
b) condanna il , in persona del ministro pro-tempore, al pagamento delle spese Controparte_2 processuali che liquida in euro 10.500,00 per compensi ed euro 1.240,00 per spese, oltre spese generali, iva e cpa da distrarsi in favore del difensore;
c) condanna il , in Controparte_2 persona del ministro pro-tempore, al pagamento delle spese della C.T.U.
Roma, 13.11.2025
Il Giudice
Dr. Corrado Cartoni
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2540/2023 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
DIFESA Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 13/11/2025, innanzi al dott. Corrado Cartoni, sono comparsi:
Per , l'avv. MARRA DANIELE. Parte_1
Per , l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, con il Controparte_2 Procuratore dello Stato . Persona_1
Il Giudice procede alla lettura del dispositivo ed al contestuale deposito della motivazione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Seconda Sezione Civile
Il giudice, dr. Corrado Cartoni, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 2540 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, posta in decisione all'udienza del 13.11.2025,
e vertente tra in proprio e quale erede di , elettivamente domiciliata in Parte_1 Persona_2
Roma, Viale G. Mazzini n. 41, presso lo studio dell'Avv. Daniele Marra che la rappresenta e difende per procura in atti,
- ricorrente -
e
, in persona del ministro pro-tempore, domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi Controparte_2
n. 12, presso la Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende,
- resistente -
FATTO
A seguito di separazione delle domande disposta dal Tribunale di Roma, sezione lavoro, nel giudizio introdotto con ricorso r.g. n. 8255/21, in proprio e quale erede di Parte_1 Per_2
, conveniva in giudizio il per ottenere, previa declaratoria della
[...] Controparte_2 responsabilità ex art 2087 ed ex d.l.vo n. 81/08, legge n. 51/55 e d.p.r. 303/56 per aver cagionato ad nelle strutture della di Roma la patologia del mesotelioma Persona_2 Controparte_3 pleurico, con conseguente decesso in data 2.1.2020, la condanna al risarcimento in proprio e nella qualità di erede del danno non patrimoniale.
Parte ricorrente esponeva di essere vedova di deceduto in Roma il 2.1.2020; che allo Persona_2 stesso era diagnosticato di essere affetto da mesotelioma pleurico epitelioide;
che ha Persona_2 lavorato alle dipendenze del come operaio civile con mansioni di manutentore Controparte_2 termo idraulico dal 1974 sino al 2009; che era adibito a lavorazioni che si svolgevano sui terrazzi della struttura, integralmente ricoperti con tettoie di eternit;
che sussisteva il nesso causale tra la patologia riscontrata e l'attività svolta e di aver diritto al risarcimento del danno subito “jure proprio”.
Si costituiva il , rilevando che con sentenza del Tribunale di Roma, sezione lavoro, n. CP_2
11070/2022, passata in giudicato, il era condannato al pagamento in favore di CP_2 Parte_1 della rendita vitalizia di euro 3.557,64 mensili dal 2.1.2020 e dell'assegno “una tantum” di
[...] euro 3.200,00, somme che dovevano essere detratte in base al principio della “compensatio lucri cum damno”.
All'udienza del 13.11.2025 si svolge la discussione, la ricorrente conclude per la condanna al risarcimento del danno, il per la detrazione delle somme corrisposte ed il giudice procede CP_2 alla lettura del dispositivo ed al contestuale deposito della motivazione.
DIRITTO
La C.T.U. medico-legale appositamente espletata in questa sede ha accertato che “esiste un nesso causale tra l'esposizione dovuta alle mansioni lavorative del e il suo decesso. La patologia Per_2 che lo ha portato alla morte, il mesotelioma maligno pleurico, che ha quale genesi l'esposizione all'amianto, è in rapporto causale alla mansione svolta dal de cuius”.
Dunque è provato il nesso causale tra la malattia, e la successiva morte, e le mansioni svolte da come del resto già accertato dalla sentenza del Tribunale di Roma, sezione lavoro, Persona_2
n. 11070/2022, passata in giudicato.
In definitiva sussistono tutti i requisiti per configurare una responsabilità del Controparte_2 ex art. 2043 c.c. per aver colposamente omesso di adottare tutte le opportune cautele atte a tutelare i propri dipendenti dall'esposizione a polveri e fibre di amianto.
In ordine al “quantum”, spetta a già liquidata per il danno “jure hereditario” Parte_1 con la citata sentenza del Tribunale di Roma, sezione lavoro, n. 11070/2022, il danno non patrimoniale “jure proprio”, inteso come pregiudizio conseguente alla perdita del congiunto sotto il profilo della lesione del rapporto parentale.
Infatti, è ormai consolidato il riconoscimento del danno non patrimoniale connesso alla perdita del rapporto parentale, distinto sia dal danno biologico che da quello morale (Cass. civ., Sez. III,
03/02/2011, n. 2557), in favore dei congiunti di persona che abbia subito, a causa di fatto illecito, lesioni personali (per tutte Cass. Civ. Sez. Unite, 1.7.2002, n. 9556), ovvero sia deceduto (per tutte
Cass. civ., Sez. III, 15/07/2005, n. 15019), e che tale danno, il quale trova causa immediata e diretta nel fatto dannoso (Cass. civ., sez. III, 11/03/2004, n. 4993), può essere dimostrato in via presuntiva
(Cass. civ., sez. III, 14/12/2004, n. 23291; Cass. civ., sez. III, 14/07/2003, n. 11001; Cass. civ., sez.
III, 14/07/2003, n. 10996).
Orbene, nella fattispecie tali elementi presuntivi sussistono e sono da ravvisarsi nello stretto rapporto di parentela, marito e moglie, ed, ovviamente, nel fatto della estrema gravità per il nucleo familiare dell'evento morte.
Dunque, liquidando tale danno in via equitativa ex artt. 1226 e 2056 c.c., si adottano come parametro iniziale di riferimento le vigenti tabelle del Tribunale di Roma per il 2025, le quali prevedono oggi per tale tipo di pregiudizio, nell'ottica di una maggiore personalizzazione, un sistema a punti basato sulla attribuzione al danno di un punteggio numerico a seconda della sua presumibile entità e nella moltiplicazione di tale punteggio per una somma di denaro, pari ad 11.549,20 euro, che costituisce il valore ideale di ogni punto.
Più precisamente sono individuati cinque fattori di influenza del risarcimento, vale a dire il rapporto parentale, l'età della vittima, l'età del danneggiato, la convivenza e la composizione del nucleo familiare, nei quali sono previste delle variabili a ciascuna delle quali è attribuito un punteggio da moltiplicarsi per il valore monetario aggiornato di euro 11.549,20, sul cui importo finale possono essere, poi, applicati dei correttivi per adeguare ulteriormente il risarcimento alla fattispecie concreta in esame.
In definitiva, in base a tale criterio, e presumendo la convivenza tra i coniugi all'epoca del fatto, è calcolato un punteggio di 28 di cui punti 20 per la perdita del coniuge, punti 1,5 per l'età della vittima, punti 2,5 per l'età del danneggiato al momento del sinistro e punti 4 per la convivenza, per un danno non patrimoniale da morte di euro 323.377,60 (11.549,20 x 28 = 323.377,60), danno omnicomprensivo di ogni pregiudizio subito “jure proprio”.
Peraltro, adeguando il risarcimento al caso concreto, non si può non tenere conto della circostanza che cessate le mansioni di termo idraulico nel 2009, ha vissuto fino al 2.1.2020, con Persona_2 la conseguenza che, pur potendo il criterio tabellare sopra precisato essere utilizzato come criterio base e di partenza per la liquidazione equitativa, lo stesso deve essere oggetto di correttivi che tengano conto del notevole e considerevole decorso del tempo rispetto all'illecito e, per tale motivo, del carattere del tutto eccezionale e specifico del danno da risarcire.
Per tale motivo sulla somma di euro 323.377,60 è operata una riduzione della metà, pe un importo finale dovuto di euro 161.688,80.
Da questo importo non devono essere detratti l'assegno “una tantum” di euro 3.200,00 e l'assegno vitalizio di euro 3.557,64 in base al principio della “compensatio lucri cum damno”.
Infatti, “La rendita ai superstiti costituisce una prestazione autonoma all'interno del sistema CP_4 assicurativo obbligatorio, sicché va considerata fuori dall'ambito di applicabilità dell'art. 13 del
D.Lgs. n. 38/2000; il danno biologico è stato attratto all'interno dell'oggetto dell'assicurazione solo con riferimento alla prestazione dell'assicurato, lasciando all'area esterna del diritto civile la tutela dei diritti risarcitori degli eredi. In definitiva, secondo l'interpretazione sistematica dell'art. 13 del D.Lgs.
n. 38/2000, in caso di decesso del lavoratore per infortunio sul lavoro, il danno non patrimoniale subito dall'erede per la perdita del rapporto parentale, non trova alcuna collocazione all'interno della rendita erogata dall' , trovando perciò applicazione gli istituti codicistici in materia di CP_4 responsabilità civile” (Cass. civ., Sez. III, 12/10/2017, n. 23963. Così anche Cass. civ., Sez. lavoro,
Sentenza, 10/03/2017, n. 6306).
Sull'importo dovuto, trattandosi di risarcimento del danno e, dunque, di debito di valore, sono riconosciuti gli interessi legali e la rivalutazione dal giorno dell'evento (2.1.2020).
Precisamente, spettano gli interessi legali calcolati sulla sorte capitale svalutata a tale data e via via rivalutata anno per anno, il tutto secondo gli indici Istat, fino alla data del deposito della presente sentenza.
Le spese processuali e della C.T.U. seguono la soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando:
a) condanna il , in persona del ministro pro-tempore, al pagamento in favore di Controparte_2
in proprio e quale erede di , della somma di euro 161.688,80, Parte_1 Persona_2 oltre interessi legali calcolati sulla somma di euro 161.688,80 svalutata 2.1.2020 e via via rivalutata anno per anno, il tutto secondo gli indici Istat, fino alla data del deposito della presente sentenza;
b) condanna il , in persona del ministro pro-tempore, al pagamento delle spese Controparte_2 processuali che liquida in euro 10.500,00 per compensi ed euro 1.240,00 per spese, oltre spese generali, iva e cpa da distrarsi in favore del difensore;
c) condanna il , in Controparte_2 persona del ministro pro-tempore, al pagamento delle spese della C.T.U.
Roma, 13.11.2025
Il Giudice
Dr. Corrado Cartoni