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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 25/07/2025, n. 300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 300 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2042 / 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di CREMONA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Giorgio Scarsato Presidente
Federica Meloni Giudice
Benedetta Fattori Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. , iscritta a ruolo in data 04/06/2025,
DA cf: ) nato a [...] il [...] rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall' avv. GIPPONI CECILIA , elettivamente domiciliata il difensore giusta procura in atti;
e
(cf: ) nato a [...] il [...] Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. MICHELI JACOPO OSVALDO elettivamente domiciliato presso il difensore giusta procura in atti;
con i seguenti figli:
• nato a [...] il [...] Per_1
*
Con ricorso ex art. 473 bis. 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e iscritto a ruolo il 04/06/2025, le parti sopraindicate chiedevano congiuntamente di recepire le condizioni di regolamentazione della responsabilità genitoriale concordate, come di seguito riportate:
“1. Il figlio è affidato in via condivisa a entrambi i genitori con collocazione paritaria, tenendo Per_1
sempre in considerazione le necessità legate alle rispettive esigenze lavorative e agli impegni personali di ciascuno;
in ogni caso, il sig. potrà vedere e tenere presso di sé il figlio secondo CP_1
i tempi così concordati, a settimane alterne: - PRIMA SETTIMANA: il padre preleverà il figlio da scuola alle 17.30 del lunedì, lo terrà con sé e lo accompagnerà a scuola il martedì mattina;
lo andrà poi a prendere a scuola alla 17.30 del mercoledì per poi tenerlo con sé e riaccompagnarlo a scuola il giovedì mattina;
infine lo andrà a prendere a scuola alle 17.30 del venerdì, lo terrà con sé nel fine settimana e lo accompagnerà a scuola il lunedì mattina;
- SECONDA SETTIMANA: il padre preleverà il figlio da scuola alle 17.30 del martedì, lo terrà con sé e lo riaccompagnerà a scuola il mercoledì mattina;
lo andrà poi a prendere a scuola alle 17.30 del giovedì per poi tenerlo con sé e riaccompagnarlo a scuola il venerdì mattina. Nei giorni di spettanza del padre, ove si dovessero presentare disguidi o ritardi causati da imprevisti cambi di orario lavorativo o da altre valide ragioni, previo congruo preavviso e comunque disponibilità/possibilità, la madre andrà a prendere il figlio a scuola e il padre lo andrà poi a prendere, entro un'ora al massimo, a casa della sig.ra
(se quest'ultima non sarà disponibile, le parti in accordo tra loro definiranno diverse modalità Pt_1
di ritiro del figlio). Durante le vacanze estive, ciascun genitore potrà tenere il figlio presso di sé per le vacanze per almeno due settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il mese di maggio di ogni anno;
le vacanze natalizie e pasquali verranno dal figlio trascorse con ciascun genitore per periodi il più possibile paritari. Sono sempre fatti salvi accordi diversi tra i genitori.
2. Ciascun genitore provvederà direttamente al mantenimento ordinario del figlio per il tempo in cui lo tiene con sé, mentre le spese straordinarie saranno suddivise tra i genitori secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di Cremona del novembre 2024 (che si allega sub doc.11 sottoscritto dalle parti), con le precisazioni di cui al punto seguente.
3. il sig. si farà carico integralmente del costo del servizio di pre-scuola per l'anno CP_1
scolastico in corso (attualmente organizzato tramite baby-sitter), sino al termine del medesimo nel mese di giugno 2025; dall'anno scolastico 2025/2026 in poi, il costo del servizio di pre-scuola sarà suddiviso per metà ciascuno tra i genitori, come pure il costo del servizio dopo scuola;
il costo della mensa scolastica verrà suddiviso per metà ciascuno tra i genitori;
l'assegno unico universale verrà percepito sempre al 100% dalla sig.ra Pt_1
4. I ricorrenti dichiarano di avere definito ogni pendenza patrimoniale/economica e di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altra in ragione della cessata unione familiare. ”
Le parti chiedevano altresì di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e rinunciavano a depositare la documentazione attestante le disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le parti confermavano le condizioni concordate.
Veniva data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
*
Il Collegio ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a norme imperative ed essendo le pattuizioni rispondenti all'interesse del figlio minore. L'accordo appare parimenti adeguato alle condizioni personali ed economiche dei genitori, come rappresentate in atti e concordemente valutate dalle parti stesse.
Ritiene, altresì, il Collegio che, anche tenuto conto dell'età della prole, il contenuto degli accordi raggiunti rende manifestamente superfluo l'ascolto del minore (art. 473 bis.4, ult. co., c.p.c.).
Reputa infine il Collegio che, considerata la natura del procedimento, le spese di lite debbano essere integralmente compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale, su ricorso congiunto di , Parte_1 Controparte_1
1) OMOLOGA le condizioni come riportate nel ricorso congiunto proposto e in parte motiva, da intendersi qui integralmente trascritte;
2) DICHIARA compensate le spese di lite
Così è deciso in Cremona nella camera di consiglio del 21/07/2025
Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa Benedetta Fattori dott. Giorgio Scarsato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di CREMONA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Giorgio Scarsato Presidente
Federica Meloni Giudice
Benedetta Fattori Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. , iscritta a ruolo in data 04/06/2025,
DA cf: ) nato a [...] il [...] rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall' avv. GIPPONI CECILIA , elettivamente domiciliata il difensore giusta procura in atti;
e
(cf: ) nato a [...] il [...] Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. MICHELI JACOPO OSVALDO elettivamente domiciliato presso il difensore giusta procura in atti;
con i seguenti figli:
• nato a [...] il [...] Per_1
*
Con ricorso ex art. 473 bis. 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e iscritto a ruolo il 04/06/2025, le parti sopraindicate chiedevano congiuntamente di recepire le condizioni di regolamentazione della responsabilità genitoriale concordate, come di seguito riportate:
“1. Il figlio è affidato in via condivisa a entrambi i genitori con collocazione paritaria, tenendo Per_1
sempre in considerazione le necessità legate alle rispettive esigenze lavorative e agli impegni personali di ciascuno;
in ogni caso, il sig. potrà vedere e tenere presso di sé il figlio secondo CP_1
i tempi così concordati, a settimane alterne: - PRIMA SETTIMANA: il padre preleverà il figlio da scuola alle 17.30 del lunedì, lo terrà con sé e lo accompagnerà a scuola il martedì mattina;
lo andrà poi a prendere a scuola alla 17.30 del mercoledì per poi tenerlo con sé e riaccompagnarlo a scuola il giovedì mattina;
infine lo andrà a prendere a scuola alle 17.30 del venerdì, lo terrà con sé nel fine settimana e lo accompagnerà a scuola il lunedì mattina;
- SECONDA SETTIMANA: il padre preleverà il figlio da scuola alle 17.30 del martedì, lo terrà con sé e lo riaccompagnerà a scuola il mercoledì mattina;
lo andrà poi a prendere a scuola alle 17.30 del giovedì per poi tenerlo con sé e riaccompagnarlo a scuola il venerdì mattina. Nei giorni di spettanza del padre, ove si dovessero presentare disguidi o ritardi causati da imprevisti cambi di orario lavorativo o da altre valide ragioni, previo congruo preavviso e comunque disponibilità/possibilità, la madre andrà a prendere il figlio a scuola e il padre lo andrà poi a prendere, entro un'ora al massimo, a casa della sig.ra
(se quest'ultima non sarà disponibile, le parti in accordo tra loro definiranno diverse modalità Pt_1
di ritiro del figlio). Durante le vacanze estive, ciascun genitore potrà tenere il figlio presso di sé per le vacanze per almeno due settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il mese di maggio di ogni anno;
le vacanze natalizie e pasquali verranno dal figlio trascorse con ciascun genitore per periodi il più possibile paritari. Sono sempre fatti salvi accordi diversi tra i genitori.
2. Ciascun genitore provvederà direttamente al mantenimento ordinario del figlio per il tempo in cui lo tiene con sé, mentre le spese straordinarie saranno suddivise tra i genitori secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di Cremona del novembre 2024 (che si allega sub doc.11 sottoscritto dalle parti), con le precisazioni di cui al punto seguente.
3. il sig. si farà carico integralmente del costo del servizio di pre-scuola per l'anno CP_1
scolastico in corso (attualmente organizzato tramite baby-sitter), sino al termine del medesimo nel mese di giugno 2025; dall'anno scolastico 2025/2026 in poi, il costo del servizio di pre-scuola sarà suddiviso per metà ciascuno tra i genitori, come pure il costo del servizio dopo scuola;
il costo della mensa scolastica verrà suddiviso per metà ciascuno tra i genitori;
l'assegno unico universale verrà percepito sempre al 100% dalla sig.ra Pt_1
4. I ricorrenti dichiarano di avere definito ogni pendenza patrimoniale/economica e di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altra in ragione della cessata unione familiare. ”
Le parti chiedevano altresì di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e rinunciavano a depositare la documentazione attestante le disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le parti confermavano le condizioni concordate.
Veniva data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
*
Il Collegio ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a norme imperative ed essendo le pattuizioni rispondenti all'interesse del figlio minore. L'accordo appare parimenti adeguato alle condizioni personali ed economiche dei genitori, come rappresentate in atti e concordemente valutate dalle parti stesse.
Ritiene, altresì, il Collegio che, anche tenuto conto dell'età della prole, il contenuto degli accordi raggiunti rende manifestamente superfluo l'ascolto del minore (art. 473 bis.4, ult. co., c.p.c.).
Reputa infine il Collegio che, considerata la natura del procedimento, le spese di lite debbano essere integralmente compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale, su ricorso congiunto di , Parte_1 Controparte_1
1) OMOLOGA le condizioni come riportate nel ricorso congiunto proposto e in parte motiva, da intendersi qui integralmente trascritte;
2) DICHIARA compensate le spese di lite
Così è deciso in Cremona nella camera di consiglio del 21/07/2025
Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa Benedetta Fattori dott. Giorgio Scarsato