Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 24/06/2025, n. 237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 237 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
CRON. N. SENTENZA N.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ILTRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio, così composto: Dott.ssa Roberta NARDONE Presidente relatore Dott. Gianluca GELSO Giudice Dott. Andrea BARZELLOTTI Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. sulla domanda di separazione personale dei coniugi iscritta al R.G.V.G. proposta in via congiunta da
(C.F: ), nata a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
rappresenta e difesa dall'Avv. Mario Di Meo.
e
(C.F: ), nato a [...] il [...]; Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Mario Di Meo.
Visto il ricorso, visti gli accordi di separazione intervenuti tra le parti, visto il parere favorevole del P.M., considerato che la separazione tra i coniugi è avvenuta consensualmente, ritenuto che gli accordi non sono in contrasto con l'interesse dei figli e non risultano essere violate disposizioni di legge inderogabili;
P.Q.M.
omologa la separazione consensuale tra i coniugi alle condizioni concordate dalle parti, ed in particolare:
I coniugi e vivranno separati con l'obbligo del Controparte_1 Parte_1 mutuo ris la casa coniugale, di proprietà della sig.ra madre della sig.ra verrà Parte_2 Pt_1 assegnata in via esclusiva alla moglie c erci unitamente l sig.
invece se ne allontanerà portando con sé ogni effetto personale al più presto e CP_1
la data dell'udienza di separazione;
il figlio verrà affidato in maniera condivisa a ciascun genitore, ma pernotterà preferibilmente con la madre nell'abitazione di famiglia;
il padre avrà la possibilità di vedere il figlio secondo le comuni esigenze e desideri con la massima disponibilità. In caso di contrasto tra i ricorrenti, il rapporto di visita verrà disciplinato in almeno tre pomeriggi a settimana, nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì, dall'uscita dalla scuola fino alle ore 20,00, oltre alla domenica dalle ore 8,00 alle 17,00. In tali incontri il padre si occuperà di seguire il figlio nell'attività sportiva che il minore pratica, come ha sempre fatto;
il sig. potrà tenere con sé il minore per due settimane, anche non consecutive, CP_1 nel periodo estivo, preferibilmente nel mese di agosto, secondo le modalità da concordarsi con la madre entro il mese di giugno di ciascun anno;
il sig. corrisponderà un assegno di mantenimento pari ad € 400,00 per il figlio da CP_1 rivalut secondo gli indici ISTAT, che verrà versato entro e non oltre il 5 di ogni mese a far data da quello immediatamente successivo all'udienza presidenziale. Le spese straordinarie verranno ripartite al 50% trai coniugi. Quelle indifferibili saranno refuse a richiesta e previa esibizione del giustificativo. Le altre dovranno essere preventivamente concordate tra le parti. Per ogni determinazione circa le spese, i coniugi fanno espresso richiamo al Protocollo di intesa del Tribunale di Civitavecchia. Ciascun coniuge provvederà in via autonoma al proprio mantenimento. Ogni e qualsiasi altro rapporto avente natura economico – patrimoniale e non in particolare riferito alla gestione della comune attività lavorativa, verrà regolato.
Rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza
Manda alla Cancelleria di comunicare al competente Ufficio dello Stato Civile.
Così deciso in Civitavecchia, 19.06.2025
Il Presidente
Dott.ssa Roberta Nardone