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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 04/06/2025, n. 2151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2151 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI SEZIONE I CIVILE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Bari - Sezione I Civile - composto dai Sigg. Magistrati:
1. DISABATO dott. Giuseppe - presidente -
2. NOCERA dott.ssa Rosella - giudice rel. -
3. DI GIOIA dott.ssa Tiziana - giudice - ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta sul ruolo generale affari contenziosi al n. 15250/2022 R.G. (a cui è stato riunito il N. 15275/2022 R.G.); TRA
rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'Avv.to Nicoletta Angiulli;
Parte_1
- ATTRICE - E
rappresentato e difeso giusta procura in atti dagli Avv.ti Nicola Antonio Di CP_1
Lernia e Maria Luisa Maggiolino;
- CONVENUTO – N O N C H E' Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari
- INTERVENUTO - OGGETTO: separazione giudiziale. CONCLUSIONI: all'udienza del 21.05.2025 la causa veniva introitata in decisione sulle conclusioni rassegnate contestualmente a verbale dal procuratore delle parti. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 19.12.2022 chiedeva al Tribunale di Bari di dichiarare Parte_1 la sua separazione personale dal marito CP_1
La ricorrente premetteva che aveva contratto matrimonio concordatario col in Grottaglie CP_1 il 19.10.1989 e che dalla loro unione erano nate le figlie e rispettivamente il Per_1 Per_2
21.08.1999 e il 26.11.2003. Chiedeva che fosse disposto in suo favore ed a carico del marito un assegno di mantenimento muliebre non inferiore ad € 10.000,00 mensili, lasciando a lei la disponibilità dell'appartamento di proprietà della figlia e dell'automobile concessale in uso dalla società EVO RENT s.r.l.. Per_1
Fissata la comparizione delle parti, si costituiva in giudizio domandando di CP_1 dichiarare la sua separazione dalla moglie, di porre a suo carico l'assegno di mantenimento muliebre di € 1.000,00 e, di contro, di porre a carico della moglie un assegno di € 300,00 mensili a titolo di mantenimento della figlia con lui convivente, oltre al 15% delle spese straordinarie, da Per_2 individuarsi in virtù del Protocollo del Tribunale di Bari del 08.07.2019. All'udienza presidenziale di comparizione personale delle parti del 22.03.2023, il Presidente autorizzava i coniugi a vivere separati, poneva a decorrere da marzo 2023 a carico del CP_1
l'obbligo di versare € 500,00 mensili a titolo di contributo paterno per il mantenimento della figlia oltre all'adeguamento Istat, al 70% delle spese straordinarie da individuarsi del Protocollo Per_2 del Tribunale di Bari ed all'Assegno Unico Universale, spettante per l'intero al genitore convivente con la prole;
poneva, altresì, a carico del € 3.000,00 a titolo di assegno di mantenimento CP_1 muliebre;
infine, rimetteva le parti dinanzi al giudice istruttore. La Corte di Appello di Bari con ordinanza del 25.05.2023 accoglieva il reclamo proposto dalla e, in parziale riforma dell'ordinanza presidenziale, statuiva che con pari decorrenza Pt_1 fissata nell'ordinanza presidenziale l'assegno di mantenimento muliebre dovesse intendersi di € 5.000,00 mensili ed il contributo al mantenimento della figlia dovesse intendersi di € 1.000,00 mensili, oltre aggiornamenti Istat ed al 70% delle spese straordinarie. Depositate le memorie integrative ed istruttorie nonchè emessa la sentenza parziale N. 2928/2023 R.G. in data 04.07.2023, all'udienza indicata in epigrafe, le parti chiedevano dichiararsi l'estinzione del giudizio per intervenuta consensualizzazione della lite nel giudizio divorzile con compensazione delle spese di lite;
pertanto, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione;
il P.M. interveniva in giudizio in data 30.12.2023. MOTIVI DELLA DECISIONE Ai sensi dell'art. 307 u.c. c.p.c., come novellato dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, deve pervenirsi ad una declaratoria di estinzione del presente giudizio, da effettuarsi con sentenza collegiale (“L'estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d'ufficio, con ordinanza del giudice istruttore ovvero con sentenza del collegio”). Invero, con note scritte depositate il 20.05.2025 le parti hanno rinunciato agli atti del presente giudizio, unitamente al diritto ed all'azione, chiedendo dichiararsi l'estinzione del giudizio. Inoltre, le parti hanno inteso compensare tra loro le spese legali. La sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bari - Sezione I Civile - pronunciando in via definitiva sulla domanda proposta con ricorso depositato il 19.12.2022 da nei confronti di così Parte_1 CP_1 provvede:
1. dichiara estinto il giudizio N. 15250/2022 R.G. iscritto innanzi al Tribunale di Bari;
2. dispone la cancellazione della causa dal Ruolo Generale affari civili contenziosi;
3. compensa per l'intero le spese del giudizio;
4. dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva. Così deciso in Bari, il 3 giugno 2025 nella Camera di Consiglio della Sezione I Civile.
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Rosella Nocera dott. Giuseppe Disabato
1. DISABATO dott. Giuseppe - presidente -
2. NOCERA dott.ssa Rosella - giudice rel. -
3. DI GIOIA dott.ssa Tiziana - giudice - ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta sul ruolo generale affari contenziosi al n. 15250/2022 R.G. (a cui è stato riunito il N. 15275/2022 R.G.); TRA
rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'Avv.to Nicoletta Angiulli;
Parte_1
- ATTRICE - E
rappresentato e difeso giusta procura in atti dagli Avv.ti Nicola Antonio Di CP_1
Lernia e Maria Luisa Maggiolino;
- CONVENUTO – N O N C H E' Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari
- INTERVENUTO - OGGETTO: separazione giudiziale. CONCLUSIONI: all'udienza del 21.05.2025 la causa veniva introitata in decisione sulle conclusioni rassegnate contestualmente a verbale dal procuratore delle parti. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 19.12.2022 chiedeva al Tribunale di Bari di dichiarare Parte_1 la sua separazione personale dal marito CP_1
La ricorrente premetteva che aveva contratto matrimonio concordatario col in Grottaglie CP_1 il 19.10.1989 e che dalla loro unione erano nate le figlie e rispettivamente il Per_1 Per_2
21.08.1999 e il 26.11.2003. Chiedeva che fosse disposto in suo favore ed a carico del marito un assegno di mantenimento muliebre non inferiore ad € 10.000,00 mensili, lasciando a lei la disponibilità dell'appartamento di proprietà della figlia e dell'automobile concessale in uso dalla società EVO RENT s.r.l.. Per_1
Fissata la comparizione delle parti, si costituiva in giudizio domandando di CP_1 dichiarare la sua separazione dalla moglie, di porre a suo carico l'assegno di mantenimento muliebre di € 1.000,00 e, di contro, di porre a carico della moglie un assegno di € 300,00 mensili a titolo di mantenimento della figlia con lui convivente, oltre al 15% delle spese straordinarie, da Per_2 individuarsi in virtù del Protocollo del Tribunale di Bari del 08.07.2019. All'udienza presidenziale di comparizione personale delle parti del 22.03.2023, il Presidente autorizzava i coniugi a vivere separati, poneva a decorrere da marzo 2023 a carico del CP_1
l'obbligo di versare € 500,00 mensili a titolo di contributo paterno per il mantenimento della figlia oltre all'adeguamento Istat, al 70% delle spese straordinarie da individuarsi del Protocollo Per_2 del Tribunale di Bari ed all'Assegno Unico Universale, spettante per l'intero al genitore convivente con la prole;
poneva, altresì, a carico del € 3.000,00 a titolo di assegno di mantenimento CP_1 muliebre;
infine, rimetteva le parti dinanzi al giudice istruttore. La Corte di Appello di Bari con ordinanza del 25.05.2023 accoglieva il reclamo proposto dalla e, in parziale riforma dell'ordinanza presidenziale, statuiva che con pari decorrenza Pt_1 fissata nell'ordinanza presidenziale l'assegno di mantenimento muliebre dovesse intendersi di € 5.000,00 mensili ed il contributo al mantenimento della figlia dovesse intendersi di € 1.000,00 mensili, oltre aggiornamenti Istat ed al 70% delle spese straordinarie. Depositate le memorie integrative ed istruttorie nonchè emessa la sentenza parziale N. 2928/2023 R.G. in data 04.07.2023, all'udienza indicata in epigrafe, le parti chiedevano dichiararsi l'estinzione del giudizio per intervenuta consensualizzazione della lite nel giudizio divorzile con compensazione delle spese di lite;
pertanto, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione;
il P.M. interveniva in giudizio in data 30.12.2023. MOTIVI DELLA DECISIONE Ai sensi dell'art. 307 u.c. c.p.c., come novellato dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, deve pervenirsi ad una declaratoria di estinzione del presente giudizio, da effettuarsi con sentenza collegiale (“L'estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d'ufficio, con ordinanza del giudice istruttore ovvero con sentenza del collegio”). Invero, con note scritte depositate il 20.05.2025 le parti hanno rinunciato agli atti del presente giudizio, unitamente al diritto ed all'azione, chiedendo dichiararsi l'estinzione del giudizio. Inoltre, le parti hanno inteso compensare tra loro le spese legali. La sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bari - Sezione I Civile - pronunciando in via definitiva sulla domanda proposta con ricorso depositato il 19.12.2022 da nei confronti di così Parte_1 CP_1 provvede:
1. dichiara estinto il giudizio N. 15250/2022 R.G. iscritto innanzi al Tribunale di Bari;
2. dispone la cancellazione della causa dal Ruolo Generale affari civili contenziosi;
3. compensa per l'intero le spese del giudizio;
4. dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva. Così deciso in Bari, il 3 giugno 2025 nella Camera di Consiglio della Sezione I Civile.
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Rosella Nocera dott. Giuseppe Disabato