Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 11/02/2025, n. 49 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 49 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 1018/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE
-Sezione Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Lucia Fanelli Presidente
Dott. Francesca Ajello Giudice
Dott. Filomena Piccirillo Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 22/04/2024 da
1) Parte_1 nata a [...] il [...]
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]N. 4 34124 TRIESTE ITALIA con l'Avv. LUZZATTO MICHELE presso il quale ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2 nato a [...] il [...]
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]80 34127 TRIESTE ITALIA con l'Avv. LUZZATTO MICHELE presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Trieste il 21/12/2002 (atto n. 438, PARTE 1^, serie
A, anno 2002).
con i seguenti figli:
- , nata a [...] il [...]; Persona_1
- , nata a [...] il [...]; Persona_2
- , nato a [...] il [...]. Persona_3
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 22/04/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione e, trascorsi i termini di legge, di divorzio alle seguenti condizioni:
“A) Vengono confermate fra le parti tutte le condizioni di separazione e segnatamente quelle di cui ai punti
1) (affidamento e collocazione dei figli), 2) (mantenimento dei figli), 3) (spese straordinarie relative ai figli), 4) (assegno unico universale), 5) (permanenza dei figli presso ciascun genitore), 6) (vacanze estive),
7) (vacanze invernali) e 8) (consenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio), con la specificazione che per l'assegno di mantenimento dei figli di cui al punto 2) la rivalutazione decorre continuativamente dall'introduzione del presente ricorso congiunto
B) Il Sig. , nato a Trieste il [...], a [...] liquidazione una tantum dell'assegno divorzile Parte_2 ai sensi dell'art. 5 legge 1° dicembre 1970 n. 898 trasferisce alla sig.ra , nata a [...] il Parte_3
14.4.1968 la propria quota di comproprietà pari ad 1/2 (un mezzo) di proprietà indivisa dell'unità immobiliare sita in Trieste, ON Campo Marzio numero 12 e con ingresso anche da ON AN
LA, individuata all'Ufficio Tavolare con riferimento al piano tavolare e catastale di frazionamento del geom. dd. 27.3.2014 (approvato dall'Agenzia del Territorio, Ufficio Provinciale di Trieste Controparte_1 in data 28.3.2014 al Prot.n. 29808/14, eseguito con decreto tavolare dd.
9.4.2014 G.N. 3459/2014) ed al piano tavolare e catastale di frazionamento del geom. dd. 24.11.2014 (approvato Controparte_1 dall'Agenzia del Territorio, Ufficio Provinciale di Trieste in data 24.11.2014 al Prot.n. 91822/14, eseguito con decreto tavolare di data 22.12.2014 G.N. 11761/2014), come posto auto scoperto sito al pianoterra marcato “57” e distinto in rosa nel succitato piano in atti tavolari sub G.N. 11761/2014, censito nel c.t. 1° della P.T. 87801 di Trieste, con congiunte 7/1.000 p.i. dei c.t. 1° della P.T. 2738 di Trieste (p.c.n. 5688 - terreno e parti comuni dell'edificio), nonché quota di 1/90 p.i. dell'area esterna al pianoterra che ospita il vano ascensore per il collegamento con la soprastante Via Belpoggio, unità marcata “12” e distinta in azzurro, censita nel c.t. 1° della P:T. 87511 di Trieste, con le congiunte 2/1.000 p.i. del c.t. 1° della P.T. 2738 di Trieste (p.c.n. 5688);
l'immobile risulta censito al Catasto Fabbricati come segue: Comune di Trieste Catasto Fabbricati - Sezione
Urbana V - Foglio 20 - mappale 5688 sub 57, ON Campo Marzio n. 12, piano T, zona censuaria 1, categoria C/6, classe 8, mq. 13, superficie catastale totale mq. 13, r.c. € 88,62.
L'unità immobiliare la cui quota è oggetto di trasferimento è rappresentata nella planimetria contenuta nella dichiarazione di fabbricato urbano presentata al Catasto Fabbricati di Trieste in data 24.11.2014 al n. TS0091817 prot.
Il Sig. dichiara ai sensi dell'art. 29, co. 1 bis, della L. 27 8 febbraio 1985 n.52, così come Parte_2 integrato e modificato dalla legge 30 luglio 2010 n.122 che i sopra riportati dati catastali dell'unità immobiliare urbana oggetto del presente atto, nonché la loro rappresentazione grafica portata nella planimetria catastale sopra citata sono conformi allo stato di fatto e che non sussistono difformità tali da influire sul calcolo della rendita catastale o da imporre l'obbligo di presentazione di una nuova planimetria catastale ai sensi della normativa vigente e che l'intestazione catastale dell'unità immobiliare urbana in oggetto è conforme alle risultanze dell'Ufficio Tavolare.
Il sig. dichiara altresì ai sensi dell'art. 40, secondo comma, L. 28 febbraio 1985 n. 47 che il Parte_2 comprensorio di ON Campo Marzio numero 12 e ON AN LA in Trieste è di vecchia costruzione risalente al 1800 circa e così di costruzione anteriore al 1 settembre 1967; che nell'immobile la cui quota è oggetto di trasferimento non sono state eseguite opere in assenza dei necessari provvedimenti abilitativi e che non sono stati irrogati provvedimenti sanzionatori ex art. 41 della legge
47/1985 sopra richiamata.
Il reddito dell'immobile è stato dichiarato nell'ultima dichiarazione di redditi per la quale il termine di presentazione alla data odierna è scaduto.
Detto compendio viene trasferito nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova, con tutti i diritti, azioni, ragioni, usi, servitù attive e passive, apparenti e non, e con tutti i vincoli convenzionali o legali esistenti ben noti alla parte cessionaria in quanto comproprietaria del medesimo bene.
Il Sig. garantisce di essere legittimo proprietario dell'intera quota indivisa dell'immobile Parte_2 oggetto di cessione e dichiara di rinunciare, come in effetti rinuncia, ad ogni ipoteca legale ed esonera il competente ufficio Tavolare da ogni responsabilità al riguardo.
Il signor autorizza la Sig.ra a conseguire voltura catastale e l'intavolazione del diritto Parte_2 Pt_1 di proprietà dedotto nel presente atto.
Essendo l'immobile la cui quota di p.i. è oggetto del presente trasferimento sottoposto ai vincoli di cui al
D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e ss.mm. – annotazione tavolare G.N. 6218/2009 – la presente cessione verrà denunciata ai sensi dell'art. 59 D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 dal sig. alla competente Parte_2
Soprintendenza del Friuli-Venezia Giulia. Poiché la cessione non avviene a titolo oneroso ma trova la propria causa esclusiva nella corresponsione in unica soluzione dell'assegno divorzile ai sensi dell'art. 5 co.
8 legge 1 dicembre 1970 n. 898, la stessa è sottratta alla disciplina di cui alla Parte Seconda, Titolo I, Capo
IV, Sezione II del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 ed ha pertanto efficacia immediata.
Il Sig. dichiara che la causa del trasferimento immobiliare sopra indicato attiene alla Parte_2 regolamentazione dell'assegno divorzile, chiedendo quindi di operare i trasferimenti sulla base della sentenza di divorzio e di beneficiare di tutte le esenzioni previste dall'art. 19 legge 6 marzo 1987 n. 74. Le parti si danno reciprocamente atto del fatto che liquidazione una tantum dell'assegno divorzile comporta, ai sensi dell'art. 5 comma 8 legge 898/70, la conseguenza che da parte dell'ex coniuge percipiente “non può essere proposta alcuna successiva domanda di contenuto economico” e pertanto non potrà essere proposta dall'ex coniuge percipiente alcuna domanda di revisione dell'assegno divorzile, né di percezione della pensione di reversibilità in caso di decesso dell'ex coniuge, né di percezione della quota parte dell'indennità di fine rapporto che spetta all'ex coniuge, né di percezione di alcun assegno successorio”.
Al punto B), per errore materiale è riportata come data di nascita del signor il “17/07/1967” e Pt_2 come nome della signora “ . Si dispone, pertanto, la correzione rispettivamente con Pt_1 Pt_3
“18/07/1967” e “ ”. Pt_1
All'udienza del 5 febbraio 2025 le parti hanno altresì dichiarato di rinunciare all'ipoteca legale e hanno poi confermato le condizioni di cui al ricorso, rinunciato all'ipoteca legale e sottoscritto personalmente davanti al Giudice il ricorso contenente il trasferimento immobiliare. Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
Ritenuto, infine, che dagli atti e dai documenti di causa non emergono motivi per non ritenere equa la corresponsione in un'unica soluzione dell'assegno divorzile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 co. 8 legge 898/1970.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Trieste il 21/12/2002 tra Pt_1
e ;
[...] Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte, con la precisazione che laddove, nelle conclusioni sopra riportate, è indicato “17.07.1967” deve leggersi ed intendersi “18.07.1967” e laddove è indicato “ deve leggersi ed intendersi “ ”; Pt_3 Pt_1
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Compensa tra le parti le spese di procedura;
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Trieste perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Trieste, il giorno 10 febbraio 2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Francesca Ajello Dott. Anna Lucia Fanelli