TRIB
Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 12/09/2025, n. 1131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1131 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4877/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CASSINO
Sezione CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott.ssa Francesca Di Giorno, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 4877 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2017 vertente
T R A
(C.F. ) nato a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F. nata a [...] il [...], rappresentati e Parte_2 C.F._2 difesi, giusta procura in atti, dall'avv. Barbara Marchetti, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Velletri (RM) viale Salvo D'Acquisto n. 8/2;
ATTORI
E
(P. I.V.A.: ) con Controparte_1 P.IVA_1 sede in Roma, Via Portuense n. 240, in persona del rappresentante legale pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Veronica Cerqua, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata in Frosinone, presso lo studio dell'avv. Marco Catelli, sito in Via Portogallo, n. 1,
CONVENUTA
(C.F.: ), nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, CP_2 C.F._3 congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura in atti, dagli avv.ti Francesca Saccoccio e Alfredo Zaza
D'Aulisio, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di questi ultimi in Gaeta, Salita Casa Tosti n. 2,
CONVENUTO
p.iva , in persona del legale rappresentante pro Controparte_3 P.IVA_2 tempore, con sede in Milano viale Certosa n. 222, rappresentata e difesa, congiuntamente e pagina 1 di 15 disgiuntamente, dagli avv.ti Fernando Ciavardini e Luca Ciavardini, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di questi ultimi in Latina, Corso della Repubblica n. 283;
TERZA CHIAMATA
C.F. ), in persona dell'amministratore Unico pro tempore, Controparte_4 P.IVA_3 rappresentata e difesa dall' Avv. Walter Lombardi, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Roma, via Monte Zebio n. 32,
TERZA CHIAMATA
OGGETTO: risarcimento danni da responsabilità professionale.
CONCLUSIONI
Come da note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., sostitutive dell'udienza dell'8 settembre 2025, che si intendono interamente riportate.
• In particolare, gli attori concludevano chiedendo: “-Dichiarare la totale responsabilità di
[...]
e dell' a seguito delle lesioni arrecate a;
- Condannare i convenuti, Per_1 CP_1 Persona_2 in solido tra loro e secondo le proprie responsabilità a risarcire la somma di €520.000,00 a titolo di danno biologico terminale subito dal familiare (iure hereditatis) oltre al danno non patrimoniale da morte del congiunto (iure proprio) da valutarsi in via equitativa;
- in ogni caso, condannare i convenuti al risarcimento di tutti i danni subiti da a seguito dell'errata diagnosi e Persona_2 dell'errato intervento di cui in narrativa nella misura meglio vista dal Tribunale illustrissimo oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali dal fatto fino all'effettivo soddisfo;
- Con vittoria di spese di giudizio, onorari e diritti”;
• chiedeva: “Nel merito ed in via principale:- A) accertare e dichiarare il CP_1 difetto/carenza di legittimazione passiva dell' nel Controparte_1 caso di specie per i motivi sopra specificati e per l'effetto estromettere l' dal presente CP_1 giudizio e rigettare le richieste risarcitorie formulate dagli attori nei confronti dell' in CP_1 quanto infondate;
- B) accertare e dichiarare l'erroneità delle circostanze di fatto rappresentate dai
Sig.ri e , il carente/omesso deposito da parte degli attori di Parte_1 Parte_2 documentazione sanitaria relativa al Sig. , nonché l'insussistenza del nesso causale tra Persona_2 il soccorso prestato in data 3 gennaio 2013 ed il decesso del Sig. e per l'effetto Persona_2 rigettare le richiesterisarcitorie formulate dai menzionati attori nei confronti dell' - C) CP_1 accertare e dichiarare che l'intervento di soccorso in emergenza relativo al Sig. fu Persona_2 eseguito dalla e per l'effetto nel caso si ravvisino delle responsabilità per Controparte_4 pagina 2 di 15 l'errata gestione del caso in esame dichiarare tale diversa società, sopra meglio identificata, unica responsabile dei fatti oggetto del presente giudizio e condannare la a risarcire Controparte_4 gli attori, tenendo indenne l' da ogni conseguenza economica pregiudizievole e dichiarando CP_1
l'assoluta estraneità dell' in relazione al caso del Sig. - D) accertare e CP_1 Persona_2 dichiarare che l'assoluta illegittimità ed infondatezza della richiesta di garanzia e manleva formulata dal Sig. nei confronti dell' per tutti i motivi sopra specificati e per l'effetto CP_2 CP_1 rigettarla;
- E) nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, delle richieste attoree nei confronti dell' si chiede di dichiarare la in CP_1 Controparte_4 persona del suo legale rappresentante pro tempore, P. I.V.A.: con sede legale in Formia P.IVA_3
(LT), Via Adalgiso Ferrucci n. 109/A, CAP 04023, tenuta a manlevare e tenere indenne l'
[...]
da ogni eventuale conseguenza pregiudizievole e/o Controparte_1 comunque svantaggiosa che possa derivargli dall'odierno giudizio, nonchè da quanto sarà eventualmente condannata a corrispondere a titolo di risarcimento danni e/o di spese favore degli attori e per l'effetto in ogni caso condannare la in persona del suo legale Controparte_4 rappresentante pro tempore, P. I.V.A.: con sede legale in Formia (LT), Via Adalgiso P.IVA_3
Ferrucci n. 109/A, CAP 04023 a tenere indenne l' da ogni eventuale conseguenza CP_1 pregiudizievole e/o comunque svantaggiosa ed a corrispondere ogni somma che verrà riconosciuta come dalla medesima dovuta a titolo di risarcimento danni e/o di spese in favore degli attori;
- F) inoltre, nella denegata e non creduta ipotesi che l'Ill.mo Giudice adito ravvisi una qualche responsabilità personale dell' si chiede che si valutino le circostanze di fatto sopra descritte CP_1
e le patologie di cui il Sig. risultava già affetto prima del 3 gennaio 2013, quali Persona_2 concause, valide di per sè ad interrompere il nesso di causalità, ovvero valutare l'incidenza delle suddette concause, riducendo la responsabilità attribuibile all' e si chiede comunque che il Giudice accerti il CP_1 grado/percentuale di responsabilità eventualmente attribuibile all' ripartendola con gli altri CP_1 convenuti e chiamati in causa nella stretta misura che risulterà addebitabile a ciascuna;
- G) Con vittoria di spese, competenze, onorari, spese forfettarie generali, oltre C.P.A. e I.V.A. come per legge”.
• concludeva nei seguenti termini: “1. in via preliminare, dichiarare il difetto di CP_2 legittimazione attiva degli attori;
2. nel merito, in via principale, rigettare ogni domanda attorea sia nell'an che nel quantum, trattandosi di domande infondate in fatto ed in diritto e sfornite di prova;
3. nel merito, in via subordinata, nella denegata e malaugurata ipotesi in cui l'adito Giudice ritenesse fondate in parte o in toto le pretese attoree: a. rigettare tutte le eccezioni formulate dall'
[...]
dalla e dell' volte ad escludere il loro obbligo di Controparte_3 Controparte_4 CP_1
pagina 3 di 15 tenere indenne dalle pretese attoree il sig. , poiché infondate in fatto ed in diritto;
b. CP_2 dichiarare nulla/invalida/inefficace la clausola claim's made contenuta nella polizza assicurativa stipulata dall' con l' (già ; c. CP_2 Controparte_3 Controparte_5 condannare l' la e la (già CP_1 Controparte_4 Controparte_3 [...]
, ciascuna per quanto di ragione, a tenere indenne ed a manlevare il sig. Controparte_5 [...]
da ogni eventuale emanando provvedimento emesso in suo pregiudizio, con tutte le CP_2 conseguenze di legge e con rivalsa di spese e competenze legali. 4. Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa”.
• La rassegnava le seguenti conclusioni: “disattesa ogni avversa Controparte_4 eccezione deduzione e pretesa, rigettare ogni domanda attorea perché infondata in fatto ed in diritto e comunque non provata. Nella denegata e non creduta ipotesi in cui vengano accolte anche solo parzialmente le domande formulate dagli attori, piaccia accertare e dichiarare l'inesistenza di qualunque titolo che giustifichi una condanna della a risarcire i danni agli attori Controparte_4
o comunque a manlevare altri convenuti da quanto eventualmente tenuti a pagare. Con vittoria di spese, competenze ed onorari. Salvis iuribus”.
• La chiedeva: “ogni contraria istanza disattesa, preliminarmente Controparte_3 in rito, respingere la domanda degli attori principali che agiscono in proprio, attesa la loro carenza di legittimazione attiva in ordine ai diritti ereditari richiesti in questo giudizio;
nel merito respingere la domanda attorea così come proposta, perché infondata in fatto ed in diritto e sfornita di sufficiente prova, nonché temeraria;
nel merito della domanda di garanzia e manleva spiegata dal chiamante
, la stessa dovrà essere respinta stante la inoperatività della polizza per le ragioni CP_2 gradatamente esposte in parte motiva e comunque per la prescrizione eccepita ed invocata;
in subordine, nel merito, laddove il Giudice dovesse ritenere fondata anche solo in parte la pretesa degli attori principali e la domanda del nostro chiamante in causa, esse potranno essere accolte soltanto per quanto di ragione e manlevate, comunque, nei limiti del contratto di polizza, composto da condizioni generali e speciali, limiti di massimali e franchigie. Vittoria di spese e onorari come da nota spese che si allega”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, e convenivano in Parte_1 Parte_2 giudizio e l' (di seguito, per CP_2 Controparte_1 brevità, anche solo ”), al fine di sentirli dichiarare responsabili delle lesioni arrecate a CP_1
rispettivamente padre e coniuge degli attori, e condannarli, in solido, al risarcimento Persona_2
pagina 4 di 15 del danno terminale biologico (iure hereditatis) subito dal congiunto, per l'importo di euro 520.000,00, oltre al danno non patrimoniale (iure proprio) per la morte del predetto da valutarsi in via equitativa.
In particolare, gli attori riferivano che: - in data 3 gennaio 2013, veniva richiesto l'intervento dell' per il sig. a causa di un malore avvertito durante un pranzo di famiglia;
- CP_1 Persona_2 giunta l'ambulanza sul posto, l'infermiere , informato del diabete da cui era affetto il CP_2 paziente, complicato da cecità e grave polineuropatia, procedeva alla misurazione della glicemia, e, impossibilitato a verificare tale valore per il malfunzionamento dell'apparecchio, ritenendo che si trattasse di ipoglicemia, faceva assumere al abbondante acqua e zucchero, ed effettuava un Per_2 accesso venoso periferico a cui connetteva una soluzione glucosata al 5% da 500 cc.; - trasportato presso il Pronto Soccorso di veniva soccorso dal dott. che immediatamente CP_4 Persona_3 aveva espresso il suo disappunto in ordine alla somministrazione di glucosio stante la severa condizione iperglicemica riscontrata;
- di conseguenza, veniva rimossa immediatamente la glucosata e il paziente veniva trasferito nel reparto di Medicina d'Urgenza dove rimaneva sino al 5 gennaio 2013, allorché veniva trasferito nel reparto di Medicina Generale dello stesso ospedale;
- il sig. Per_2
decedeva in data 15 febbraio 2016, e gli odierni attori, in data 13 giugno 2015 e 20 maggio 2016,
[...] inviano richiesta di risarcimento all' e all'infermiere senza tuttavia ricevere CP_1 CP_2 alcun riscontro, e successivamente inoltravano istanza di mediazione con esito negativo.
Tanto premesso, gli attori deducevano l'esistenza di una condotta colposa in capo all'infermiere
, ai sensi degli artt. 1218-1228 c.c. e 2043 c.c., per aver effettuato l'accesso venoso con CP_2 glucosata e fatto assumere una tazza di acqua e zucchero al sig. in assenza di Persona_2 accertamento approfondito e in mancanza di un'autorizzazione medica. Parte attrice riferiva, infatti, che a seguito di tale episodio si era verificato un aggravamento dello stato di salute del paziente, da cui era poi derivato l'evento morte, con conseguente obbligo di risarcimento del danno non patrimoniale subito dal coniuge e dal figlio (iure proprio), oltre che del danno biologico terminale (iure hereditatis) per l'importo di euro 520.000,00. Tanto premesso, gli attori concludevano nei termini sopra esposti.
Si costituiva l' eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto il CP_1 soccorso del sig. sarebbe stato eseguito dalla con personale proprio. Per_2 Controparte_4
Contestava, inoltre, la ricostruzione dei fatti operata dagli attori e deduceva il mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte degli stessi, oltre all'assenza del nesso di causalità tra l'attività di soccorso prestata e il decesso del sig. La convenuta contestava, altresì, il quantum Persona_2 debeatur poiché eccessivo e non provato. Chiedeva, inoltre, chiamarsi in causa la Controparte_4
quale società responsabile dell'attività di soccorso prestata al sig. .
[...] Per_2
pagina 5 di 15 costituitosi in giudizio, contestava la domanda di parte attrice nell'an debeatur, CP_2 in quanto non provata e per mancanza del nesso di causalità, e nell'importo richiesto, poiché incongruo ed eccessivo. Chiedeva, tra le altre cose, chiamarsi in causa la società per la Controparte_4 quale il predetto al tempo lavorava, nonché la (già Controparte_3 Controparte_5
con cui il convenuto era assicurato all'epoca dei fatti. Rassegnava, pertanto, le suddette
[...] conclusioni.
Autorizzata la chiamata in causa, si costituiva la la quale contestava la Controparte_4 domanda attorea, poiché non provata e comunque infondata. Deduceva, altresì, l'assenza di qualsivoglia responsabilità in capo alla stessa.
Si costituiva anche la a seguito della chiamata in causa da parte Controparte_3 del convenuto , eccependo preliminarmente il difetto di legittimazione attiva degli attori, i CP_2 quali, ad avviso della suddetta compagnia, non avrebbero agito in qualità di eredi di Persona_2
Nel merito, deduceva l'insussistenza della copertura assicurativa invocata, in quanto la copertura
IPASVI, operante dal 30 aprile 2006, sarebbe stata annullata in data 30 aprile 2013, e dunque precedentemente alla prima richiesta risarcitoria pervenuta all'assicurato, dovendosi considerare l'operatività della polizza in regime claims made. La compagnia assicurativa lamentava, altresì, la violazione delle disposizioni di cui agli artt. 1913-1915 c.c., stante l'omessa denuncia del sinistro, e la prescrizione del diritto dell'assicurato ai sensi dell'art. 2952 c.c.. Nel merito, faceva proprie le difese già rassegnate dal convenuto . CP_2
Assegnati i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., la causa veniva istruita tramite prova testimoniale. Veniva accolta la richiesta, da parte dell' dell'ordine di esibizione a carico CP_1 degli attori in ordine alla documentazione sanitaria del sig. precedente al 3 gennaio 2013, delle Per_2 cartelle cliniche dell'Ospedale di e della documentazione successiva al ricovero sino al giorno CP_4 del decesso, nonché a carico dell'Inps della documentazione relativa alle prestazioni assistenziali erogate al sig. . Veniva, inoltre, disposta CTU medico legale. Per_2
Successivamente assegnato il fascicolo alla scrivente, all'udienza dell'8 settembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies comma 3 c.p.c..
***
2. Preliminarmente deve rigettarsi l'eccezione di difetto di legittimazione attiva degli attori, sollevata da sull'assunto che gli stessi avrebbero agito solo iure proprio Controparte_3
e non anche in qualità di eredi del de cuius.
pagina 6 di 15 Invero, nel caso di specie gli attori hanno richiesto, come ben evidenziato nelle conclusioni rassegnate e comunque desumibile dalla complessiva portata dell'atto introduttivo, sia il risarcimento del danno biologico terminale, iure hereditatis, patito dal sig. sia il risarcimento del Persona_2 danno da morte del congiunto, per il quale e hanno agito iure proprio Parte_1 Parte_2 affermando di essere, rispettivamente, il figlio e il coniuge del de cuius (pag. 4 atto citazione). Pertanto, deve ritenersi che la domanda risarcitoria sia stata proposta dagli attori sia iure proprio (quanto al cosiddetto danno parentale) sia iure hereditatis (quanto al danno biologico terminale subito dal congiunto).
Inoltre, l' 118, con la memoria conclusionale (depositata l'11.04.2025), ha eccepito il CP_1 difetto di legittimazione degli attori anche in considerazione dell'assenza di prova in ordine al vincolo di parentela con il de cuius.
La suddetta eccezione è infondata. Per giurisprudenza costante e condivisibile, il difetto di legittimazione riguarda la mancata astratta coincidenza dell'attore e del convenuto con i soggetti destinatari della pronuncia richiesta. "La questione relativa alla legittimazione, pertanto, si distingue nettamente dall'accertamento in concreto che l'attore ed il convenuto siano, dal lato attivo e passivo, effettivamente titolari del rapporto fatto valere in giudizio" (Cass. civ. sent. n. 5912 del 24.3.2004).
Nel caso di specie, è evidente che tale astratta coincidenza sussiste;
è poi questione di merito accertare la fondatezza della domanda attorea. Detta questione, quindi, non attenendo al difetto di legitimatio ad causam, bensì di titolarità del rapporto giuridico controverso, non può dar luogo ad una pronuncia di rito sulla legittimazione, bensì ad una decisione nel merito.
Analoghe considerazioni devono trarsi con riguardo all'ulteriore eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da trattandosi, più propriamente, di questione relativa al CP_1 merito, e, in particolare, alla titolarità, dal lato passivo, del rapporto fatto valere in giudizio.
3. Passando al merito, e delineato il thema decidendum nei termini anzidetti, occorre, a questo punto, soffermarsi sulla natura della responsabilità del sanitario, sig. e della società di CP_2 soccorso presso la quale lo stesso prestava servizio (in particolare, la . Controparte_4
Come sopra evidenziato, gli attori hanno proposto due distinte azioni di risarcimento dei danni, fondate sui medesimi fatti: la prima, avanzata nella qualità di eredi di presuppone Persona_2
l'accertamento della eventuale responsabilità contrattuale dell'ente convenuto, oltre che del sanitario;
la seconda, esperita in proprio, presuppone l'accertamento della eventuale responsabilità extracontrattuale dei predetti.
Ed infatti, la Corte di Cassazione ha di recente confermato che il rapporto contrattuale che si instaura fra il paziente e la struttura sanitaria o il medico esplica i suoi effetti tra le sole parti del pagina 7 di 15 contratto e l'inadempimento della struttura o del professionista genera responsabilità contrattuale esclusivamente nei confronti del paziente (e, ciò, in quanto, nel "territorio del facere professionale",
“l'interesse corrispondente alla prestazione" - che resta pur sempre il solo "perseguimento delle leges artis nella cura dell'interesse del creditore" - si presenta "solo strumentale all'interesse primario del creditore" - costituito, nel caso della prestazione sanitaria, dalla tutela della sua salute -; interesse primario del creditore, questo, che, in ogni caso, “è connesso all'interesse regolato già sul piano della programmazione negoziale e dunque del motivo comune rilevante al livello della causa del contratto", cfr. Cass. civ., Sez. III, sent. n. 28991 del 2019; perché sia possibile - in un simile contesto - postulare l'efficacia protettiva verso terzi, occorre che l'interesse di cui essi siano portatori risulti anch'esso strettamente connesso a quello "regolato già sul piano della programmazione negoziale", v. Cass. civ., sez. III, del 08/07/2020, n.14258).
Invero, la configurabilità del contratto con effetti protettivi del terzo, ampiamente riconosciuta dalla giurisprudenza della Suprema Corte in riferimento alle prestazioni sanitarie afferenti alla procreazione, va circoscritta in tale ambito, giacché il rapporto tra la struttura o il medico e la gestante è idoneo - per la peculiarità della prestazione - a incidere in modo diretto sulla posizione del nascituro e del padre, sì da farne scaturire una tutela necessariamente estesa a tali soggetti;
non altrettanto può affermarsi, in relazione ai congiunti del paziente, per le prestazioni sanitarie di altro tipo “giacchè, difettando un'incidenza diretta dell'obbligazione sanitaria sulla loro posizione, non v'è possibilità di sostenere l'esistenza di effetti protettivi e di affermare una responsabilità contrattuale al di fuori del rapporto fra la struttura o il medico e il paziente” (Cass. civ., sez. III, del 08/07/2020, n.14258; Cass. civ. sez. III, del 09/07/2020, n.14615; v. anche Cass. civ. n. 6914/2012; Cass. civ. n. 5590/2015). Con riferimento specifico al danno da perdita del rapporto parentale, la Suprema Corte ha specificato che
“sussiste peraltro la possibilità dei congiunti di agire per il risarcimento dei danni che abbiano subito in conseguenza dell'inadempimento della struttura o del sanitario nei confronti di un loro congiunto, ma in tal caso la condotta inadempiente non potrà rilevare come tale, bensì unicamente come illecito extracontrattuale, da far valere e da accertare ai sensi dell'art. 2043 c.c.” (cfr. Cass. civ. sez. III, del
09/07/2020, n.14615).
Di conseguenza, in questi casi trovano applicazione i principi generali in materia di onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c., con la conseguenza che chi agisce in giudizio è tenuto a provare non solo la condotta del danneggiante e il nesso di causa tra quest'ultima e il danno, bensì anche l'elemento soggettivo (dolo o colpa).
Quanto, invece, alla domanda svolta iure hereditatis nessun dubbio può sussistere in ordine alla riconducibilità della dedotta responsabilità all'area contrattuale. pagina 8 di 15 Deve, infatti, rilevarsi che la consolidata giurisprudenza di legittimità e di merito a partire dagli anni novanta ha gradualmente fatto confluire tutte le fattispecie di responsabilità in campo sanitario nell'ambito della responsabilità contrattuale, con la conseguenza dell'applicazione dei correlativi regimi della ripartizione dell'onere della prova, del grado della colpa e della prescrizione, tipici delle obbligazioni da contratto d'opera professionale, quanto alla struttura sanitaria, ravvisando la fonte di tale tipo di responsabilità nella conclusione, al momento della “accettazione” del paziente nella struttura, di un contratto di prestazione d'opera atipico di spedalità avente ad oggetto l'obbligo della struttura di adempiere sia prestazioni principali di carattere sanitario che prestazioni secondarie ed accessorie quali quelle assistenziali e latu senso alberghiere. La responsabilità dell'ente ha, così, assunto carattere contrattuale in relazione sia a fatti di inadempimento propri della struttura che alle condotte dei medici dipendenti, in applicazione dell'art. 1228 c.c. sulla responsabilità del debitore per fatti dolosi o colposi degli ausiliari.
Anche successivamente all'intervento del legislatore apportato con l'art. 3 della legge 189/2012
(“[...] L'esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve.
In tali casi resta comunque fermo l'obbligo di cui all'art. 2043 del codice civile [...]”), la giurisprudenza della Suprema Corte ha mantenuto fermo il suo precedente orientamento, sostenendo che la norma non ha espresso alcuna opzione legislativa nella direzione della natura necessariamente extracontrattuale della responsabilità, il suo scopo essendo solo quello di escludere l'irrilevanza della colpa lieve in capo al medico (cfr. Cass. 8940/2014; 27391/2014).
Occorre, infine, evidenziare che anche la Legge di Riforma della Responsabilità Sanitaria L. 24 del 8.3.2017 ribadisce che la struttura sanitaria risponde ai sensi degli artt. 1218 e 1228 c.c. mentre afferma che i sanitari rispondono del loro operato in base all'art. 2043 c.c. a meno che non abbiano agito nell'adempimento di una obbligazione direttamente assunta con il paziente. Tuttavia, nel caso di specie, in cui l'inadempimento allegato dagli attori risale al 2013, i criteri di accertamento della colpa e di valutazione della diligenza introdotti dall'art. 7 co. 3 della legge n. 24/2017 non sono applicabili, in quanto essi non hanno efficacia retroattiva (cfr.
Cass. 28811/2019; 28994/2019).
Si ritiene, pertanto, che nel caso in esame, con riguardo alla domanda risarcitoria iure hereditatis
(per il danno biologico terminale subito dal congiunto) debbano applicarsi i criteri propri della responsabilità contrattuale con conseguente applicazione della relativa normativa in termini di prescrizione, grado della colpa, ripartizione dell'onere della prova.
pagina 9 di 15 Con riferimento all'onere probatorio già le S.U. della Suprema Corte con la sentenza n. 577/2008 hanno affermato che “l'attore, paziente danneggiato, deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia ed allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante”. Di recente si è, peraltro chiarito che “In tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, incombe sul paziente che agisce per il risarcimento del danno l'onere di provare il nesso di causalità tra l'aggravamento della patologia (o l'insorgenza di una nuova malattia) e l'azione o l'omissione dei sanitari, mentre, ove il danneggiato abbia assolto a tale onere, spetta alla struttura dimostrare l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile con l'ordinaria diligenza (così Cass. n. 18392 del 26/07/2017) ed ancora che “nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità medica, è onere del paziente dimostrare l'esistenza del nesso causale, provando che la condotta del sanitario è stata, secondo il criterio del "più probabile che non", causa del danno, sicché, ove la stessa sia rimasta assolutamente incerta, la domanda deve essere rigettata” (così Cass. n. 3704 del 15/02/2018. Nello stesso senso Cass. n. 26700 del 23/10/2018 ed ancora le recentissime Cass.
28991 e 28992 dell'11.11.2019).
L'attore danneggiato è, invece, corrispondentemente esonerato dal provare la negligenza del sanitario: si può infatti limitare ad allegare condotte imperite attive od omissive del medico, quali species dell'inadempimento agli obblighi assunti con il contatto negoziale ovvero con il contratto di spedalità, consistenti nella prestazione di assistenza diagnostica e terapeutica conformata alla miglior scienza ed esperienza ed alla perizia richiesta dalla natura e caratteristiche degli interventi necessari, ovvero comunque alla particolare situazione clinica-patologica. È, per contro, onere del medico provare che l'inadempimento è stato dovuto a causa non imputabile a propria negligenza o imperizia.
In altre parole, solo dopo aver riscontrato l'esistenza di un nesso eziologico deve essere affrontato il tema della esistenza della colpa e dell'onere della prova.
Come già evidenziato, poi, mentre nelle azioni di responsabilità contrattuale l'attore danneggiato
è esonerato dal provare la negligenza del sanitario, potendosi limitare ad allegare condotte imperite attive od omissive del medico, quali species dell'inadempimento agli obblighi assunti con il contatto negoziale ovvero con il contratto di spedalità ed essendo onere del medico provare che l'inadempimento è stato dovuto a causa non imputabile a propria negligenza o imperizia (cfr. Cass. n.
21177 del 20/10/2015, Cass n. 22222 del 20/10/2014, Cass. n. 4792 del 26/02/2013), nell'ipotesi di pagina 10 di 15 responsabilità extracontrattuale l'attore sarà tenuto a provare anche il profilo soggettivo dell'illecito quantomeno colposo.
3.1. In applicazione di tutti i suesposti principi va, dunque, esaminata la domanda attorea.
È incontestato tra le parti ed è documentalmente provato che infermiere operante CP_2 per la il giorno 3 gennaio 2013 è intervenuto presso il domicilio di Controparte_4 Per_2
e che quest'ultimo tramite ambulanza è stato trasportato presso il Pronto Soccorso del Presidio
[...]
Ospedaliero di Formia (cfr. cartella clinica allegata alla memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. di parte attrice). In particolare, citata in giudizio, nell'eccepire il proprio difetto di CP_1
“legittimazione passiva” (nel senso di assenza di titolarità passiva del rapporto controverso) ha dedotto e documentato di aver affidato, dal mese di agosto 1012 al dicembre 2012 e in virtù di successivi rinnovi sino a febbraio 2013, alla società il servizio di soccorso sanitario in Controparte_4 emergenza in area extraospedaliera sul territorio della Regione Lazio e, in particolare, nella provincia di Latina (cfr. docc. 3 e 4 comparsa costituzione). Inoltre, la società ha documentato Controparte_4 che il predetto, all'epoca dei fatti, svolgeva attività lavorativa per la medesima società come libero professionista, e successivamente come lavoratore dipendente (cfr. docc. 1 e 2 memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c.).
Può ritenersi altresì provato che il sig. , dopo aver tentato di misurare la glicemia al CP_2 paziente, gli abbia effettuato un accesso venoso somministrando una soluzione glucosata.
In particolare, pur non emergendo dal “Modulo di Rilevazione Dati per Interventi di Soccorso” la somministrazione di soluzione glucosata (doc. 6 comparsa costituzione ARES 118), tale circostanza può ritenersi provata all'esito delle dichiarazioni rese dai testimoni escussi, della cui attendibilità non vi
è ragione di dubitare. Più precisamente, la teste ha riferito di essere occorsa presso il Testimone_1 domicilio del sig. non appena aveva visto sopraggiungere l'ambulanza e di aver visto che Per_2
l'infermiere “gli metteva una flebo e il figlio si informava chiedendo cosa fosse. E gli Parte_1 ha dato anche una tazza di acqua e zucchero”. Analogamente, il testimone , presente sul Testimone_2 posto, aveva dichiarato che “non funzionava la macchinetta per misurare il glucosio e gli ha dato prima la macchinetta con acqua e zucchero e poi gli ha messo una flebo di glucosata. ADR Ho sentito che diceva che era glucosio parlando con il figlio ADR C'era la moglie e i figli oltre a me e Pt_1
a mia moglie” (cfr. verbale dell'udienza del 18 febbraio 2021).
In punto di nesso di causalità, i Consulenti d'Ufficio nominati – alle cui conclusioni si intende aderire in quanto frutto di accurati accertamenti, puntualmente motivate, anche in relazione alle osservazioni critiche formulate dai CC.TT.PP., e prive di contraddizioni o vizi logici – pur avendo valutato come imprudente la condotta dell'infermiere, poiché “in mancanza di un rilievo glicemico, per pagina 11 di 15 un messaggio di errore dello strumento, ed a fronte di un quadro clinico che comunque non deponeva per una emergenza in atto, sarebbe stato senz'altro più opportuno (e prudente) limitarsi a posizionare un catetere venoso periferico e trasportare direttamente il paziente in PS per gli accertamenti di rito”
(pagg. 19-20 CTU) – hanno escluso che la somministrazione di glucosata abbia potuto determinare, prima, un peggioramento del quadro clinico del paziente e, poi, la morte del paziente, avvenuta dopo tre anni.
Quanto al nesso causale va evidenziato che in tema di responsabilità civile esso è regolato dal principio di cui agli artt. 40 e 41 cod. pen., per il quale un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché dal criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base del quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano - ad una valutazione "ex ante" - del tutto inverosimili, ferma restando, peraltro, la diversità del regime probatorio applicabile, in ragione dei differenti valori sottesi ai due processi: nel senso che, nell'accertamento del nesso causale in materia civile, vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", mentre nel processo penale vige la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio".
Ciò posto, nel caso di specie i CC.TT.UU. hanno affermato che “La inopportuna somministrazione di glucosata del 3-1-13, per un lasso di tempo peraltro molto breve (circa 15-20 minuti tra la ripartenza dell'ambulanza e l'arrivo al PS) può, in via del tutto presuntiva, aver aumentato (ulteriormente) l'iperglicemia del Sig. quella mattina (che era stata la causa del Per_2 malore), ma senza determinare un peggioramento del quadro clinico sistemico, che, di fatto, non vi è stato, come si può dedurre dal verbale redatto dai Sanitari del PS dell'Ospedale di , dove a CP_4 seguito della terapia i valori sono rientrati nel giro di poche ore, in un range sicuramente più accettabile. Né, tale inopportuna somministrazione può aver determinato il decesso del , peraltro Per_2 avvenuto circa 3 anni dopo. Quindi, per concludere su questo secondo aspetto della vicenda, il comportamento imprudente dell'infermiere, (soprattutto perchè non confortato dal dato strumentale assente), intervenuto il 3-1-13 (Sig. ) non ha avuto conseguenze né sul peggioramento della CP_2 patologia né, tantomeno, sul decesso del paziente” (cfr. pagg. 22-23), e ancora che “… il comportamento censurabile dell'infermiere intervenuto il 3-1-13, non ha avuto un ruolo causale o concausale, nel determinismo del decesso né ha contribuito ad anticipare la morte del Sig. . Non Per_2 abbiamo elementi per stabilire se il paziente fosse consapevole del proprio stato, anche se, nel diario domiciliare, è annotato come questi “urlasse” durante le medicazioni” (cfr. pag. 24).
Inoltre i Consulenti, a fronte delle osservazioni di parte attrice, hanno evidenziato che “appare pacifico che il Sig. si trovasse all'arrivo in PS in una grave condizione clinica, caratteristica Pt_3
pagina 12 di 15 della sindrome iperosmolare in paziente diabetico (iperglicemia severa), tale da far attribuire correttamente il codice giallo “Triage 2 Giallo: soggetto in condizioni di emergenza (affetto da forma morbosa grave)”, poiché si trattava di un paziente in condizioni cliniche generali scadute, con GCS
15, …in lieve stato confusionale”. Possiamo evidenziare che al domicilio il GCS era stato valutato 12, pertanto più basso, quindi al domicilio il appariva più grave, cosa che denota Persona_4 verosimilmente una patologia evolutiva con evidenti ricadute sullo stato di veglia, di coscienza e di responsività reflessogena alle stimolazioni sensoriali). Il GCS risultava pari a 15, mentre al proprio domicilio risultava pari a 12, pertanto era migliorato, nonostante la somministrazione di glucosio p.o.
e per via endovenosa. Naturalmente, la sindrome iperosmolare in un paziente come il Sig. Per_2 appariva “evolutiva”, “in progress” fino all'inizio della correzione terapeutica iniziata correttamente
e tempestivamente in PS. Correlare la somministrazione dello zucchero p.o. a dosi imprecisate al peggioramento dello stato clinico successivo e addirittura alla morte del paziente avvenuta circa 3 anni dopo, non ci trova per niente concordi (…)”.
Inoltre, occorre evidenziare che, in assenza di riscontro documentale, non è possibile avere cognizione certa dalla dose di glucosata somministrata al paziente. A voler considerare quanto affermato dal dott. nella relazione depositata dagli attori - le cui dichiarazioni peraltro hanno Per_5 il mero valore di allegazione di parte, non essendo il predetto stato sentito come testimone (stante la rinuncia di parte attrice) – risulta che il paziente fosse provvisto, al momento dell'accesso in Pronto
Soccorso, di accesso venoso periferico 18 G (in sede antecubitale dx) a cui era connessa glucosata 500 cc al 5% e che per via della glicemia elevata (1055) veniva rimossa prontamente la flebo di glucosata al
5% e sostituita la stessa con Fisiologica 500 cc + 50 UI di insulina rapida a 50 ml/h (cfr. docc.
7-8 atto di citazione). Ciò posto, si condivide quanto affermato dai CC.TT.UU, in ordine al fatto che “… questa infusione endovenosa, iniziata presso il domicilio dell'ammalato, era ancora in corso e quindi non era stata completamente somministrata e pertanto il paziente non aveva praticato i 25 gr di glucosio che vengono menzionati dal Collega, ma sicuramente una quantità inferiore, ovviamente dalla documentazione clinica agli atti non siamo in grado di precisare l'esatta quantità di soluzione glucosata somministrata fino a qual momento, potrebbero essere 250 ml o 300 ml” (cfr. pag. 28 CTU).
In conclusione, alla luce dell'istruttoria espletata e delle risultanze della C.T.U. non può dirsi provato il nesso di causalità tra la condotta ascritta al sig. e l'asserito peggioramento delle CP_2 condizioni di salute del , e, di conseguenza, l'evento morte. Per_2
Né sarebbe possibile pervenire a differenti conclusioni alla luce delle dichiarazioni rese dai testimoni di parte attrice (in particolare, la teste ha dichiarato: “4. Si è vero, lui già dopo la Tes_3 flebo ho visto che aveva perso un po' i sensi, si è andato mano mano a spegnere mentre stava ancora a pagina 13 di 15 casa, poi io non sono andata in ospedale quindi non so cosa è successo”, e il teste ha riferito “4. Tes_2
Si è vero, lui è stato dopo sempre a letto. ADR Già prima di andare al pronto soccorso iniziava a stare male, ma era cosciente”), posto che tale valutazione, di carattere puramente tecnico-scientifico – trattandosi di appurare se il peggioramento dello stato di salute, ove vi sia stato, sia imputabile proprio alla somministrazione di soluzione glucosata e non ad altre patologie in atto – non può essere demandata ai testimoni e, in ogni caso, è stata puntualmente effettuata nei termini anzidetti dai
CC.TT.UU. all'esito di un rigoroso accertamento.
Tale carenza probatoria determina, pertanto, il rigetto della domanda attorea proposta sia iure proprio (per la quale si verte in tema di responsabilità extracontrattuale) sia iure hereditatis (per la quale si verte in tema di responsabilità contrattuale), incombendo in entrambi i casi a parte attrice, sulla scorta degli anzidetti principi, la prova in ordine al nesso di causalità tra la condotta del sanitario e l'evento dedotto (nella specie, il peggioramento dello stato di salute e il decesso del congiunto).
L'integrale rigetto della domanda attorea per l'assenza di prova in punto di nesso di causalità determina l'assorbimento di ogni altra domanda ed eccezione.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate, come da dispositivo, sulla base dei parametri di cui al D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della causa (indeterminabile complessità bassa, stante la non particolare complessità delle questioni trattate e tenuto conto della pluralità di domande risarcitorie proposte, alcune di valore determinato ed altre indeterminabile;
cfr. Cass. n. 16318 del 2011) e dell'attività processuale effettivamente svolta.
Quanto alle spese del terzo chiamato in causa, va osservato che per giurisprudenza costante di legittimità, in forza del principio di causalità - che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite - il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda;
il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa (cfr. da ultimo Cass., n. 31889/2019, Cass. n. 1123/2022). Ipotesi, quest'ultime, non ravvisabile nel caso di specie.
In ordine poi alle spese sostenute dalla gli attori, nella memoria ex art. 183 Controparte_4 comma 6 n. 1 c.p.c., hanno rassegnato le proprie conclusioni anche nei confronti della suddetta società, chiedendo, in ipotesi di accertamento di una sua responsabilità, la condanna della terza chiamata, in solido con il convenuto, al risarcimento dei danni (nella specie, chiedeva “Dichiarare la totale pagina 14 di 15 responsabilità di e dell' nonché della qualora dovesse CP_2 CP_1 Controparte_4 essere ritenuta responsabile, a seguito delle lesioni arrecate a ”). Persona_2
Pertanto, l'attrice, in applicazione dei suesposti principi, deve rifondere le spese di lite sostenute da tutti i terzi chiamati.
Le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, vanno poste in via definitiva, nei rapporti interni tra le parti, a carico di parte attrice.
p.q.m.
Il Giudice Unico del Tribunale definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1. Rigetta la domanda attorea;
2. condanna e al pagamento delle spese di lite nei confronti di Parte_1 Parte_2
, che liquida in euro 7.616,00 per compensi ed Controparte_1 euro 1.214,00 per esborsi, oltre accessori di legge;
nei confronti di che liquida in euro CP_2
7.616,00 per compensi ed euro 1.1214,00 per esborsi;
nei confronti di e Controparte_3
che liquida in euro 7.616,00 per ciascuna parte, oltre accessori di legge;
Controparte_4
3. pone, nei rapporti interni tra le parti, le spese di c.t.u. definitivamente a carico dell'attrice.
Così deciso in Cassino l'11 settembre 2025.
Il Giudice
dott.ssa Francesca Di Giorno
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CASSINO
Sezione CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott.ssa Francesca Di Giorno, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 4877 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2017 vertente
T R A
(C.F. ) nato a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F. nata a [...] il [...], rappresentati e Parte_2 C.F._2 difesi, giusta procura in atti, dall'avv. Barbara Marchetti, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Velletri (RM) viale Salvo D'Acquisto n. 8/2;
ATTORI
E
(P. I.V.A.: ) con Controparte_1 P.IVA_1 sede in Roma, Via Portuense n. 240, in persona del rappresentante legale pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Veronica Cerqua, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata in Frosinone, presso lo studio dell'avv. Marco Catelli, sito in Via Portogallo, n. 1,
CONVENUTA
(C.F.: ), nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, CP_2 C.F._3 congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura in atti, dagli avv.ti Francesca Saccoccio e Alfredo Zaza
D'Aulisio, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di questi ultimi in Gaeta, Salita Casa Tosti n. 2,
CONVENUTO
p.iva , in persona del legale rappresentante pro Controparte_3 P.IVA_2 tempore, con sede in Milano viale Certosa n. 222, rappresentata e difesa, congiuntamente e pagina 1 di 15 disgiuntamente, dagli avv.ti Fernando Ciavardini e Luca Ciavardini, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di questi ultimi in Latina, Corso della Repubblica n. 283;
TERZA CHIAMATA
C.F. ), in persona dell'amministratore Unico pro tempore, Controparte_4 P.IVA_3 rappresentata e difesa dall' Avv. Walter Lombardi, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Roma, via Monte Zebio n. 32,
TERZA CHIAMATA
OGGETTO: risarcimento danni da responsabilità professionale.
CONCLUSIONI
Come da note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., sostitutive dell'udienza dell'8 settembre 2025, che si intendono interamente riportate.
• In particolare, gli attori concludevano chiedendo: “-Dichiarare la totale responsabilità di
[...]
e dell' a seguito delle lesioni arrecate a;
- Condannare i convenuti, Per_1 CP_1 Persona_2 in solido tra loro e secondo le proprie responsabilità a risarcire la somma di €520.000,00 a titolo di danno biologico terminale subito dal familiare (iure hereditatis) oltre al danno non patrimoniale da morte del congiunto (iure proprio) da valutarsi in via equitativa;
- in ogni caso, condannare i convenuti al risarcimento di tutti i danni subiti da a seguito dell'errata diagnosi e Persona_2 dell'errato intervento di cui in narrativa nella misura meglio vista dal Tribunale illustrissimo oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali dal fatto fino all'effettivo soddisfo;
- Con vittoria di spese di giudizio, onorari e diritti”;
• chiedeva: “Nel merito ed in via principale:- A) accertare e dichiarare il CP_1 difetto/carenza di legittimazione passiva dell' nel Controparte_1 caso di specie per i motivi sopra specificati e per l'effetto estromettere l' dal presente CP_1 giudizio e rigettare le richieste risarcitorie formulate dagli attori nei confronti dell' in CP_1 quanto infondate;
- B) accertare e dichiarare l'erroneità delle circostanze di fatto rappresentate dai
Sig.ri e , il carente/omesso deposito da parte degli attori di Parte_1 Parte_2 documentazione sanitaria relativa al Sig. , nonché l'insussistenza del nesso causale tra Persona_2 il soccorso prestato in data 3 gennaio 2013 ed il decesso del Sig. e per l'effetto Persona_2 rigettare le richiesterisarcitorie formulate dai menzionati attori nei confronti dell' - C) CP_1 accertare e dichiarare che l'intervento di soccorso in emergenza relativo al Sig. fu Persona_2 eseguito dalla e per l'effetto nel caso si ravvisino delle responsabilità per Controparte_4 pagina 2 di 15 l'errata gestione del caso in esame dichiarare tale diversa società, sopra meglio identificata, unica responsabile dei fatti oggetto del presente giudizio e condannare la a risarcire Controparte_4 gli attori, tenendo indenne l' da ogni conseguenza economica pregiudizievole e dichiarando CP_1
l'assoluta estraneità dell' in relazione al caso del Sig. - D) accertare e CP_1 Persona_2 dichiarare che l'assoluta illegittimità ed infondatezza della richiesta di garanzia e manleva formulata dal Sig. nei confronti dell' per tutti i motivi sopra specificati e per l'effetto CP_2 CP_1 rigettarla;
- E) nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, delle richieste attoree nei confronti dell' si chiede di dichiarare la in CP_1 Controparte_4 persona del suo legale rappresentante pro tempore, P. I.V.A.: con sede legale in Formia P.IVA_3
(LT), Via Adalgiso Ferrucci n. 109/A, CAP 04023, tenuta a manlevare e tenere indenne l'
[...]
da ogni eventuale conseguenza pregiudizievole e/o Controparte_1 comunque svantaggiosa che possa derivargli dall'odierno giudizio, nonchè da quanto sarà eventualmente condannata a corrispondere a titolo di risarcimento danni e/o di spese favore degli attori e per l'effetto in ogni caso condannare la in persona del suo legale Controparte_4 rappresentante pro tempore, P. I.V.A.: con sede legale in Formia (LT), Via Adalgiso P.IVA_3
Ferrucci n. 109/A, CAP 04023 a tenere indenne l' da ogni eventuale conseguenza CP_1 pregiudizievole e/o comunque svantaggiosa ed a corrispondere ogni somma che verrà riconosciuta come dalla medesima dovuta a titolo di risarcimento danni e/o di spese in favore degli attori;
- F) inoltre, nella denegata e non creduta ipotesi che l'Ill.mo Giudice adito ravvisi una qualche responsabilità personale dell' si chiede che si valutino le circostanze di fatto sopra descritte CP_1
e le patologie di cui il Sig. risultava già affetto prima del 3 gennaio 2013, quali Persona_2 concause, valide di per sè ad interrompere il nesso di causalità, ovvero valutare l'incidenza delle suddette concause, riducendo la responsabilità attribuibile all' e si chiede comunque che il Giudice accerti il CP_1 grado/percentuale di responsabilità eventualmente attribuibile all' ripartendola con gli altri CP_1 convenuti e chiamati in causa nella stretta misura che risulterà addebitabile a ciascuna;
- G) Con vittoria di spese, competenze, onorari, spese forfettarie generali, oltre C.P.A. e I.V.A. come per legge”.
• concludeva nei seguenti termini: “1. in via preliminare, dichiarare il difetto di CP_2 legittimazione attiva degli attori;
2. nel merito, in via principale, rigettare ogni domanda attorea sia nell'an che nel quantum, trattandosi di domande infondate in fatto ed in diritto e sfornite di prova;
3. nel merito, in via subordinata, nella denegata e malaugurata ipotesi in cui l'adito Giudice ritenesse fondate in parte o in toto le pretese attoree: a. rigettare tutte le eccezioni formulate dall'
[...]
dalla e dell' volte ad escludere il loro obbligo di Controparte_3 Controparte_4 CP_1
pagina 3 di 15 tenere indenne dalle pretese attoree il sig. , poiché infondate in fatto ed in diritto;
b. CP_2 dichiarare nulla/invalida/inefficace la clausola claim's made contenuta nella polizza assicurativa stipulata dall' con l' (già ; c. CP_2 Controparte_3 Controparte_5 condannare l' la e la (già CP_1 Controparte_4 Controparte_3 [...]
, ciascuna per quanto di ragione, a tenere indenne ed a manlevare il sig. Controparte_5 [...]
da ogni eventuale emanando provvedimento emesso in suo pregiudizio, con tutte le CP_2 conseguenze di legge e con rivalsa di spese e competenze legali. 4. Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa”.
• La rassegnava le seguenti conclusioni: “disattesa ogni avversa Controparte_4 eccezione deduzione e pretesa, rigettare ogni domanda attorea perché infondata in fatto ed in diritto e comunque non provata. Nella denegata e non creduta ipotesi in cui vengano accolte anche solo parzialmente le domande formulate dagli attori, piaccia accertare e dichiarare l'inesistenza di qualunque titolo che giustifichi una condanna della a risarcire i danni agli attori Controparte_4
o comunque a manlevare altri convenuti da quanto eventualmente tenuti a pagare. Con vittoria di spese, competenze ed onorari. Salvis iuribus”.
• La chiedeva: “ogni contraria istanza disattesa, preliminarmente Controparte_3 in rito, respingere la domanda degli attori principali che agiscono in proprio, attesa la loro carenza di legittimazione attiva in ordine ai diritti ereditari richiesti in questo giudizio;
nel merito respingere la domanda attorea così come proposta, perché infondata in fatto ed in diritto e sfornita di sufficiente prova, nonché temeraria;
nel merito della domanda di garanzia e manleva spiegata dal chiamante
, la stessa dovrà essere respinta stante la inoperatività della polizza per le ragioni CP_2 gradatamente esposte in parte motiva e comunque per la prescrizione eccepita ed invocata;
in subordine, nel merito, laddove il Giudice dovesse ritenere fondata anche solo in parte la pretesa degli attori principali e la domanda del nostro chiamante in causa, esse potranno essere accolte soltanto per quanto di ragione e manlevate, comunque, nei limiti del contratto di polizza, composto da condizioni generali e speciali, limiti di massimali e franchigie. Vittoria di spese e onorari come da nota spese che si allega”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, e convenivano in Parte_1 Parte_2 giudizio e l' (di seguito, per CP_2 Controparte_1 brevità, anche solo ”), al fine di sentirli dichiarare responsabili delle lesioni arrecate a CP_1
rispettivamente padre e coniuge degli attori, e condannarli, in solido, al risarcimento Persona_2
pagina 4 di 15 del danno terminale biologico (iure hereditatis) subito dal congiunto, per l'importo di euro 520.000,00, oltre al danno non patrimoniale (iure proprio) per la morte del predetto da valutarsi in via equitativa.
In particolare, gli attori riferivano che: - in data 3 gennaio 2013, veniva richiesto l'intervento dell' per il sig. a causa di un malore avvertito durante un pranzo di famiglia;
- CP_1 Persona_2 giunta l'ambulanza sul posto, l'infermiere , informato del diabete da cui era affetto il CP_2 paziente, complicato da cecità e grave polineuropatia, procedeva alla misurazione della glicemia, e, impossibilitato a verificare tale valore per il malfunzionamento dell'apparecchio, ritenendo che si trattasse di ipoglicemia, faceva assumere al abbondante acqua e zucchero, ed effettuava un Per_2 accesso venoso periferico a cui connetteva una soluzione glucosata al 5% da 500 cc.; - trasportato presso il Pronto Soccorso di veniva soccorso dal dott. che immediatamente CP_4 Persona_3 aveva espresso il suo disappunto in ordine alla somministrazione di glucosio stante la severa condizione iperglicemica riscontrata;
- di conseguenza, veniva rimossa immediatamente la glucosata e il paziente veniva trasferito nel reparto di Medicina d'Urgenza dove rimaneva sino al 5 gennaio 2013, allorché veniva trasferito nel reparto di Medicina Generale dello stesso ospedale;
- il sig. Per_2
decedeva in data 15 febbraio 2016, e gli odierni attori, in data 13 giugno 2015 e 20 maggio 2016,
[...] inviano richiesta di risarcimento all' e all'infermiere senza tuttavia ricevere CP_1 CP_2 alcun riscontro, e successivamente inoltravano istanza di mediazione con esito negativo.
Tanto premesso, gli attori deducevano l'esistenza di una condotta colposa in capo all'infermiere
, ai sensi degli artt. 1218-1228 c.c. e 2043 c.c., per aver effettuato l'accesso venoso con CP_2 glucosata e fatto assumere una tazza di acqua e zucchero al sig. in assenza di Persona_2 accertamento approfondito e in mancanza di un'autorizzazione medica. Parte attrice riferiva, infatti, che a seguito di tale episodio si era verificato un aggravamento dello stato di salute del paziente, da cui era poi derivato l'evento morte, con conseguente obbligo di risarcimento del danno non patrimoniale subito dal coniuge e dal figlio (iure proprio), oltre che del danno biologico terminale (iure hereditatis) per l'importo di euro 520.000,00. Tanto premesso, gli attori concludevano nei termini sopra esposti.
Si costituiva l' eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto il CP_1 soccorso del sig. sarebbe stato eseguito dalla con personale proprio. Per_2 Controparte_4
Contestava, inoltre, la ricostruzione dei fatti operata dagli attori e deduceva il mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte degli stessi, oltre all'assenza del nesso di causalità tra l'attività di soccorso prestata e il decesso del sig. La convenuta contestava, altresì, il quantum Persona_2 debeatur poiché eccessivo e non provato. Chiedeva, inoltre, chiamarsi in causa la Controparte_4
quale società responsabile dell'attività di soccorso prestata al sig. .
[...] Per_2
pagina 5 di 15 costituitosi in giudizio, contestava la domanda di parte attrice nell'an debeatur, CP_2 in quanto non provata e per mancanza del nesso di causalità, e nell'importo richiesto, poiché incongruo ed eccessivo. Chiedeva, tra le altre cose, chiamarsi in causa la società per la Controparte_4 quale il predetto al tempo lavorava, nonché la (già Controparte_3 Controparte_5
con cui il convenuto era assicurato all'epoca dei fatti. Rassegnava, pertanto, le suddette
[...] conclusioni.
Autorizzata la chiamata in causa, si costituiva la la quale contestava la Controparte_4 domanda attorea, poiché non provata e comunque infondata. Deduceva, altresì, l'assenza di qualsivoglia responsabilità in capo alla stessa.
Si costituiva anche la a seguito della chiamata in causa da parte Controparte_3 del convenuto , eccependo preliminarmente il difetto di legittimazione attiva degli attori, i CP_2 quali, ad avviso della suddetta compagnia, non avrebbero agito in qualità di eredi di Persona_2
Nel merito, deduceva l'insussistenza della copertura assicurativa invocata, in quanto la copertura
IPASVI, operante dal 30 aprile 2006, sarebbe stata annullata in data 30 aprile 2013, e dunque precedentemente alla prima richiesta risarcitoria pervenuta all'assicurato, dovendosi considerare l'operatività della polizza in regime claims made. La compagnia assicurativa lamentava, altresì, la violazione delle disposizioni di cui agli artt. 1913-1915 c.c., stante l'omessa denuncia del sinistro, e la prescrizione del diritto dell'assicurato ai sensi dell'art. 2952 c.c.. Nel merito, faceva proprie le difese già rassegnate dal convenuto . CP_2
Assegnati i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., la causa veniva istruita tramite prova testimoniale. Veniva accolta la richiesta, da parte dell' dell'ordine di esibizione a carico CP_1 degli attori in ordine alla documentazione sanitaria del sig. precedente al 3 gennaio 2013, delle Per_2 cartelle cliniche dell'Ospedale di e della documentazione successiva al ricovero sino al giorno CP_4 del decesso, nonché a carico dell'Inps della documentazione relativa alle prestazioni assistenziali erogate al sig. . Veniva, inoltre, disposta CTU medico legale. Per_2
Successivamente assegnato il fascicolo alla scrivente, all'udienza dell'8 settembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies comma 3 c.p.c..
***
2. Preliminarmente deve rigettarsi l'eccezione di difetto di legittimazione attiva degli attori, sollevata da sull'assunto che gli stessi avrebbero agito solo iure proprio Controparte_3
e non anche in qualità di eredi del de cuius.
pagina 6 di 15 Invero, nel caso di specie gli attori hanno richiesto, come ben evidenziato nelle conclusioni rassegnate e comunque desumibile dalla complessiva portata dell'atto introduttivo, sia il risarcimento del danno biologico terminale, iure hereditatis, patito dal sig. sia il risarcimento del Persona_2 danno da morte del congiunto, per il quale e hanno agito iure proprio Parte_1 Parte_2 affermando di essere, rispettivamente, il figlio e il coniuge del de cuius (pag. 4 atto citazione). Pertanto, deve ritenersi che la domanda risarcitoria sia stata proposta dagli attori sia iure proprio (quanto al cosiddetto danno parentale) sia iure hereditatis (quanto al danno biologico terminale subito dal congiunto).
Inoltre, l' 118, con la memoria conclusionale (depositata l'11.04.2025), ha eccepito il CP_1 difetto di legittimazione degli attori anche in considerazione dell'assenza di prova in ordine al vincolo di parentela con il de cuius.
La suddetta eccezione è infondata. Per giurisprudenza costante e condivisibile, il difetto di legittimazione riguarda la mancata astratta coincidenza dell'attore e del convenuto con i soggetti destinatari della pronuncia richiesta. "La questione relativa alla legittimazione, pertanto, si distingue nettamente dall'accertamento in concreto che l'attore ed il convenuto siano, dal lato attivo e passivo, effettivamente titolari del rapporto fatto valere in giudizio" (Cass. civ. sent. n. 5912 del 24.3.2004).
Nel caso di specie, è evidente che tale astratta coincidenza sussiste;
è poi questione di merito accertare la fondatezza della domanda attorea. Detta questione, quindi, non attenendo al difetto di legitimatio ad causam, bensì di titolarità del rapporto giuridico controverso, non può dar luogo ad una pronuncia di rito sulla legittimazione, bensì ad una decisione nel merito.
Analoghe considerazioni devono trarsi con riguardo all'ulteriore eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da trattandosi, più propriamente, di questione relativa al CP_1 merito, e, in particolare, alla titolarità, dal lato passivo, del rapporto fatto valere in giudizio.
3. Passando al merito, e delineato il thema decidendum nei termini anzidetti, occorre, a questo punto, soffermarsi sulla natura della responsabilità del sanitario, sig. e della società di CP_2 soccorso presso la quale lo stesso prestava servizio (in particolare, la . Controparte_4
Come sopra evidenziato, gli attori hanno proposto due distinte azioni di risarcimento dei danni, fondate sui medesimi fatti: la prima, avanzata nella qualità di eredi di presuppone Persona_2
l'accertamento della eventuale responsabilità contrattuale dell'ente convenuto, oltre che del sanitario;
la seconda, esperita in proprio, presuppone l'accertamento della eventuale responsabilità extracontrattuale dei predetti.
Ed infatti, la Corte di Cassazione ha di recente confermato che il rapporto contrattuale che si instaura fra il paziente e la struttura sanitaria o il medico esplica i suoi effetti tra le sole parti del pagina 7 di 15 contratto e l'inadempimento della struttura o del professionista genera responsabilità contrattuale esclusivamente nei confronti del paziente (e, ciò, in quanto, nel "territorio del facere professionale",
“l'interesse corrispondente alla prestazione" - che resta pur sempre il solo "perseguimento delle leges artis nella cura dell'interesse del creditore" - si presenta "solo strumentale all'interesse primario del creditore" - costituito, nel caso della prestazione sanitaria, dalla tutela della sua salute -; interesse primario del creditore, questo, che, in ogni caso, “è connesso all'interesse regolato già sul piano della programmazione negoziale e dunque del motivo comune rilevante al livello della causa del contratto", cfr. Cass. civ., Sez. III, sent. n. 28991 del 2019; perché sia possibile - in un simile contesto - postulare l'efficacia protettiva verso terzi, occorre che l'interesse di cui essi siano portatori risulti anch'esso strettamente connesso a quello "regolato già sul piano della programmazione negoziale", v. Cass. civ., sez. III, del 08/07/2020, n.14258).
Invero, la configurabilità del contratto con effetti protettivi del terzo, ampiamente riconosciuta dalla giurisprudenza della Suprema Corte in riferimento alle prestazioni sanitarie afferenti alla procreazione, va circoscritta in tale ambito, giacché il rapporto tra la struttura o il medico e la gestante è idoneo - per la peculiarità della prestazione - a incidere in modo diretto sulla posizione del nascituro e del padre, sì da farne scaturire una tutela necessariamente estesa a tali soggetti;
non altrettanto può affermarsi, in relazione ai congiunti del paziente, per le prestazioni sanitarie di altro tipo “giacchè, difettando un'incidenza diretta dell'obbligazione sanitaria sulla loro posizione, non v'è possibilità di sostenere l'esistenza di effetti protettivi e di affermare una responsabilità contrattuale al di fuori del rapporto fra la struttura o il medico e il paziente” (Cass. civ., sez. III, del 08/07/2020, n.14258; Cass. civ. sez. III, del 09/07/2020, n.14615; v. anche Cass. civ. n. 6914/2012; Cass. civ. n. 5590/2015). Con riferimento specifico al danno da perdita del rapporto parentale, la Suprema Corte ha specificato che
“sussiste peraltro la possibilità dei congiunti di agire per il risarcimento dei danni che abbiano subito in conseguenza dell'inadempimento della struttura o del sanitario nei confronti di un loro congiunto, ma in tal caso la condotta inadempiente non potrà rilevare come tale, bensì unicamente come illecito extracontrattuale, da far valere e da accertare ai sensi dell'art. 2043 c.c.” (cfr. Cass. civ. sez. III, del
09/07/2020, n.14615).
Di conseguenza, in questi casi trovano applicazione i principi generali in materia di onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c., con la conseguenza che chi agisce in giudizio è tenuto a provare non solo la condotta del danneggiante e il nesso di causa tra quest'ultima e il danno, bensì anche l'elemento soggettivo (dolo o colpa).
Quanto, invece, alla domanda svolta iure hereditatis nessun dubbio può sussistere in ordine alla riconducibilità della dedotta responsabilità all'area contrattuale. pagina 8 di 15 Deve, infatti, rilevarsi che la consolidata giurisprudenza di legittimità e di merito a partire dagli anni novanta ha gradualmente fatto confluire tutte le fattispecie di responsabilità in campo sanitario nell'ambito della responsabilità contrattuale, con la conseguenza dell'applicazione dei correlativi regimi della ripartizione dell'onere della prova, del grado della colpa e della prescrizione, tipici delle obbligazioni da contratto d'opera professionale, quanto alla struttura sanitaria, ravvisando la fonte di tale tipo di responsabilità nella conclusione, al momento della “accettazione” del paziente nella struttura, di un contratto di prestazione d'opera atipico di spedalità avente ad oggetto l'obbligo della struttura di adempiere sia prestazioni principali di carattere sanitario che prestazioni secondarie ed accessorie quali quelle assistenziali e latu senso alberghiere. La responsabilità dell'ente ha, così, assunto carattere contrattuale in relazione sia a fatti di inadempimento propri della struttura che alle condotte dei medici dipendenti, in applicazione dell'art. 1228 c.c. sulla responsabilità del debitore per fatti dolosi o colposi degli ausiliari.
Anche successivamente all'intervento del legislatore apportato con l'art. 3 della legge 189/2012
(“[...] L'esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve.
In tali casi resta comunque fermo l'obbligo di cui all'art. 2043 del codice civile [...]”), la giurisprudenza della Suprema Corte ha mantenuto fermo il suo precedente orientamento, sostenendo che la norma non ha espresso alcuna opzione legislativa nella direzione della natura necessariamente extracontrattuale della responsabilità, il suo scopo essendo solo quello di escludere l'irrilevanza della colpa lieve in capo al medico (cfr. Cass. 8940/2014; 27391/2014).
Occorre, infine, evidenziare che anche la Legge di Riforma della Responsabilità Sanitaria L. 24 del 8.3.2017 ribadisce che la struttura sanitaria risponde ai sensi degli artt. 1218 e 1228 c.c. mentre afferma che i sanitari rispondono del loro operato in base all'art. 2043 c.c. a meno che non abbiano agito nell'adempimento di una obbligazione direttamente assunta con il paziente. Tuttavia, nel caso di specie, in cui l'inadempimento allegato dagli attori risale al 2013, i criteri di accertamento della colpa e di valutazione della diligenza introdotti dall'art. 7 co. 3 della legge n. 24/2017 non sono applicabili, in quanto essi non hanno efficacia retroattiva (cfr.
Cass. 28811/2019; 28994/2019).
Si ritiene, pertanto, che nel caso in esame, con riguardo alla domanda risarcitoria iure hereditatis
(per il danno biologico terminale subito dal congiunto) debbano applicarsi i criteri propri della responsabilità contrattuale con conseguente applicazione della relativa normativa in termini di prescrizione, grado della colpa, ripartizione dell'onere della prova.
pagina 9 di 15 Con riferimento all'onere probatorio già le S.U. della Suprema Corte con la sentenza n. 577/2008 hanno affermato che “l'attore, paziente danneggiato, deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia ed allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante”. Di recente si è, peraltro chiarito che “In tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, incombe sul paziente che agisce per il risarcimento del danno l'onere di provare il nesso di causalità tra l'aggravamento della patologia (o l'insorgenza di una nuova malattia) e l'azione o l'omissione dei sanitari, mentre, ove il danneggiato abbia assolto a tale onere, spetta alla struttura dimostrare l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile con l'ordinaria diligenza (così Cass. n. 18392 del 26/07/2017) ed ancora che “nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità medica, è onere del paziente dimostrare l'esistenza del nesso causale, provando che la condotta del sanitario è stata, secondo il criterio del "più probabile che non", causa del danno, sicché, ove la stessa sia rimasta assolutamente incerta, la domanda deve essere rigettata” (così Cass. n. 3704 del 15/02/2018. Nello stesso senso Cass. n. 26700 del 23/10/2018 ed ancora le recentissime Cass.
28991 e 28992 dell'11.11.2019).
L'attore danneggiato è, invece, corrispondentemente esonerato dal provare la negligenza del sanitario: si può infatti limitare ad allegare condotte imperite attive od omissive del medico, quali species dell'inadempimento agli obblighi assunti con il contatto negoziale ovvero con il contratto di spedalità, consistenti nella prestazione di assistenza diagnostica e terapeutica conformata alla miglior scienza ed esperienza ed alla perizia richiesta dalla natura e caratteristiche degli interventi necessari, ovvero comunque alla particolare situazione clinica-patologica. È, per contro, onere del medico provare che l'inadempimento è stato dovuto a causa non imputabile a propria negligenza o imperizia.
In altre parole, solo dopo aver riscontrato l'esistenza di un nesso eziologico deve essere affrontato il tema della esistenza della colpa e dell'onere della prova.
Come già evidenziato, poi, mentre nelle azioni di responsabilità contrattuale l'attore danneggiato
è esonerato dal provare la negligenza del sanitario, potendosi limitare ad allegare condotte imperite attive od omissive del medico, quali species dell'inadempimento agli obblighi assunti con il contatto negoziale ovvero con il contratto di spedalità ed essendo onere del medico provare che l'inadempimento è stato dovuto a causa non imputabile a propria negligenza o imperizia (cfr. Cass. n.
21177 del 20/10/2015, Cass n. 22222 del 20/10/2014, Cass. n. 4792 del 26/02/2013), nell'ipotesi di pagina 10 di 15 responsabilità extracontrattuale l'attore sarà tenuto a provare anche il profilo soggettivo dell'illecito quantomeno colposo.
3.1. In applicazione di tutti i suesposti principi va, dunque, esaminata la domanda attorea.
È incontestato tra le parti ed è documentalmente provato che infermiere operante CP_2 per la il giorno 3 gennaio 2013 è intervenuto presso il domicilio di Controparte_4 Per_2
e che quest'ultimo tramite ambulanza è stato trasportato presso il Pronto Soccorso del Presidio
[...]
Ospedaliero di Formia (cfr. cartella clinica allegata alla memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. di parte attrice). In particolare, citata in giudizio, nell'eccepire il proprio difetto di CP_1
“legittimazione passiva” (nel senso di assenza di titolarità passiva del rapporto controverso) ha dedotto e documentato di aver affidato, dal mese di agosto 1012 al dicembre 2012 e in virtù di successivi rinnovi sino a febbraio 2013, alla società il servizio di soccorso sanitario in Controparte_4 emergenza in area extraospedaliera sul territorio della Regione Lazio e, in particolare, nella provincia di Latina (cfr. docc. 3 e 4 comparsa costituzione). Inoltre, la società ha documentato Controparte_4 che il predetto, all'epoca dei fatti, svolgeva attività lavorativa per la medesima società come libero professionista, e successivamente come lavoratore dipendente (cfr. docc. 1 e 2 memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c.).
Può ritenersi altresì provato che il sig. , dopo aver tentato di misurare la glicemia al CP_2 paziente, gli abbia effettuato un accesso venoso somministrando una soluzione glucosata.
In particolare, pur non emergendo dal “Modulo di Rilevazione Dati per Interventi di Soccorso” la somministrazione di soluzione glucosata (doc. 6 comparsa costituzione ARES 118), tale circostanza può ritenersi provata all'esito delle dichiarazioni rese dai testimoni escussi, della cui attendibilità non vi
è ragione di dubitare. Più precisamente, la teste ha riferito di essere occorsa presso il Testimone_1 domicilio del sig. non appena aveva visto sopraggiungere l'ambulanza e di aver visto che Per_2
l'infermiere “gli metteva una flebo e il figlio si informava chiedendo cosa fosse. E gli Parte_1 ha dato anche una tazza di acqua e zucchero”. Analogamente, il testimone , presente sul Testimone_2 posto, aveva dichiarato che “non funzionava la macchinetta per misurare il glucosio e gli ha dato prima la macchinetta con acqua e zucchero e poi gli ha messo una flebo di glucosata. ADR Ho sentito che diceva che era glucosio parlando con il figlio ADR C'era la moglie e i figli oltre a me e Pt_1
a mia moglie” (cfr. verbale dell'udienza del 18 febbraio 2021).
In punto di nesso di causalità, i Consulenti d'Ufficio nominati – alle cui conclusioni si intende aderire in quanto frutto di accurati accertamenti, puntualmente motivate, anche in relazione alle osservazioni critiche formulate dai CC.TT.PP., e prive di contraddizioni o vizi logici – pur avendo valutato come imprudente la condotta dell'infermiere, poiché “in mancanza di un rilievo glicemico, per pagina 11 di 15 un messaggio di errore dello strumento, ed a fronte di un quadro clinico che comunque non deponeva per una emergenza in atto, sarebbe stato senz'altro più opportuno (e prudente) limitarsi a posizionare un catetere venoso periferico e trasportare direttamente il paziente in PS per gli accertamenti di rito”
(pagg. 19-20 CTU) – hanno escluso che la somministrazione di glucosata abbia potuto determinare, prima, un peggioramento del quadro clinico del paziente e, poi, la morte del paziente, avvenuta dopo tre anni.
Quanto al nesso causale va evidenziato che in tema di responsabilità civile esso è regolato dal principio di cui agli artt. 40 e 41 cod. pen., per il quale un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché dal criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base del quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano - ad una valutazione "ex ante" - del tutto inverosimili, ferma restando, peraltro, la diversità del regime probatorio applicabile, in ragione dei differenti valori sottesi ai due processi: nel senso che, nell'accertamento del nesso causale in materia civile, vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", mentre nel processo penale vige la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio".
Ciò posto, nel caso di specie i CC.TT.UU. hanno affermato che “La inopportuna somministrazione di glucosata del 3-1-13, per un lasso di tempo peraltro molto breve (circa 15-20 minuti tra la ripartenza dell'ambulanza e l'arrivo al PS) può, in via del tutto presuntiva, aver aumentato (ulteriormente) l'iperglicemia del Sig. quella mattina (che era stata la causa del Per_2 malore), ma senza determinare un peggioramento del quadro clinico sistemico, che, di fatto, non vi è stato, come si può dedurre dal verbale redatto dai Sanitari del PS dell'Ospedale di , dove a CP_4 seguito della terapia i valori sono rientrati nel giro di poche ore, in un range sicuramente più accettabile. Né, tale inopportuna somministrazione può aver determinato il decesso del , peraltro Per_2 avvenuto circa 3 anni dopo. Quindi, per concludere su questo secondo aspetto della vicenda, il comportamento imprudente dell'infermiere, (soprattutto perchè non confortato dal dato strumentale assente), intervenuto il 3-1-13 (Sig. ) non ha avuto conseguenze né sul peggioramento della CP_2 patologia né, tantomeno, sul decesso del paziente” (cfr. pagg. 22-23), e ancora che “… il comportamento censurabile dell'infermiere intervenuto il 3-1-13, non ha avuto un ruolo causale o concausale, nel determinismo del decesso né ha contribuito ad anticipare la morte del Sig. . Non Per_2 abbiamo elementi per stabilire se il paziente fosse consapevole del proprio stato, anche se, nel diario domiciliare, è annotato come questi “urlasse” durante le medicazioni” (cfr. pag. 24).
Inoltre i Consulenti, a fronte delle osservazioni di parte attrice, hanno evidenziato che “appare pacifico che il Sig. si trovasse all'arrivo in PS in una grave condizione clinica, caratteristica Pt_3
pagina 12 di 15 della sindrome iperosmolare in paziente diabetico (iperglicemia severa), tale da far attribuire correttamente il codice giallo “Triage 2 Giallo: soggetto in condizioni di emergenza (affetto da forma morbosa grave)”, poiché si trattava di un paziente in condizioni cliniche generali scadute, con GCS
15, …in lieve stato confusionale”. Possiamo evidenziare che al domicilio il GCS era stato valutato 12, pertanto più basso, quindi al domicilio il appariva più grave, cosa che denota Persona_4 verosimilmente una patologia evolutiva con evidenti ricadute sullo stato di veglia, di coscienza e di responsività reflessogena alle stimolazioni sensoriali). Il GCS risultava pari a 15, mentre al proprio domicilio risultava pari a 12, pertanto era migliorato, nonostante la somministrazione di glucosio p.o.
e per via endovenosa. Naturalmente, la sindrome iperosmolare in un paziente come il Sig. Per_2 appariva “evolutiva”, “in progress” fino all'inizio della correzione terapeutica iniziata correttamente
e tempestivamente in PS. Correlare la somministrazione dello zucchero p.o. a dosi imprecisate al peggioramento dello stato clinico successivo e addirittura alla morte del paziente avvenuta circa 3 anni dopo, non ci trova per niente concordi (…)”.
Inoltre, occorre evidenziare che, in assenza di riscontro documentale, non è possibile avere cognizione certa dalla dose di glucosata somministrata al paziente. A voler considerare quanto affermato dal dott. nella relazione depositata dagli attori - le cui dichiarazioni peraltro hanno Per_5 il mero valore di allegazione di parte, non essendo il predetto stato sentito come testimone (stante la rinuncia di parte attrice) – risulta che il paziente fosse provvisto, al momento dell'accesso in Pronto
Soccorso, di accesso venoso periferico 18 G (in sede antecubitale dx) a cui era connessa glucosata 500 cc al 5% e che per via della glicemia elevata (1055) veniva rimossa prontamente la flebo di glucosata al
5% e sostituita la stessa con Fisiologica 500 cc + 50 UI di insulina rapida a 50 ml/h (cfr. docc.
7-8 atto di citazione). Ciò posto, si condivide quanto affermato dai CC.TT.UU, in ordine al fatto che “… questa infusione endovenosa, iniziata presso il domicilio dell'ammalato, era ancora in corso e quindi non era stata completamente somministrata e pertanto il paziente non aveva praticato i 25 gr di glucosio che vengono menzionati dal Collega, ma sicuramente una quantità inferiore, ovviamente dalla documentazione clinica agli atti non siamo in grado di precisare l'esatta quantità di soluzione glucosata somministrata fino a qual momento, potrebbero essere 250 ml o 300 ml” (cfr. pag. 28 CTU).
In conclusione, alla luce dell'istruttoria espletata e delle risultanze della C.T.U. non può dirsi provato il nesso di causalità tra la condotta ascritta al sig. e l'asserito peggioramento delle CP_2 condizioni di salute del , e, di conseguenza, l'evento morte. Per_2
Né sarebbe possibile pervenire a differenti conclusioni alla luce delle dichiarazioni rese dai testimoni di parte attrice (in particolare, la teste ha dichiarato: “4. Si è vero, lui già dopo la Tes_3 flebo ho visto che aveva perso un po' i sensi, si è andato mano mano a spegnere mentre stava ancora a pagina 13 di 15 casa, poi io non sono andata in ospedale quindi non so cosa è successo”, e il teste ha riferito “4. Tes_2
Si è vero, lui è stato dopo sempre a letto. ADR Già prima di andare al pronto soccorso iniziava a stare male, ma era cosciente”), posto che tale valutazione, di carattere puramente tecnico-scientifico – trattandosi di appurare se il peggioramento dello stato di salute, ove vi sia stato, sia imputabile proprio alla somministrazione di soluzione glucosata e non ad altre patologie in atto – non può essere demandata ai testimoni e, in ogni caso, è stata puntualmente effettuata nei termini anzidetti dai
CC.TT.UU. all'esito di un rigoroso accertamento.
Tale carenza probatoria determina, pertanto, il rigetto della domanda attorea proposta sia iure proprio (per la quale si verte in tema di responsabilità extracontrattuale) sia iure hereditatis (per la quale si verte in tema di responsabilità contrattuale), incombendo in entrambi i casi a parte attrice, sulla scorta degli anzidetti principi, la prova in ordine al nesso di causalità tra la condotta del sanitario e l'evento dedotto (nella specie, il peggioramento dello stato di salute e il decesso del congiunto).
L'integrale rigetto della domanda attorea per l'assenza di prova in punto di nesso di causalità determina l'assorbimento di ogni altra domanda ed eccezione.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate, come da dispositivo, sulla base dei parametri di cui al D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della causa (indeterminabile complessità bassa, stante la non particolare complessità delle questioni trattate e tenuto conto della pluralità di domande risarcitorie proposte, alcune di valore determinato ed altre indeterminabile;
cfr. Cass. n. 16318 del 2011) e dell'attività processuale effettivamente svolta.
Quanto alle spese del terzo chiamato in causa, va osservato che per giurisprudenza costante di legittimità, in forza del principio di causalità - che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite - il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda;
il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa (cfr. da ultimo Cass., n. 31889/2019, Cass. n. 1123/2022). Ipotesi, quest'ultime, non ravvisabile nel caso di specie.
In ordine poi alle spese sostenute dalla gli attori, nella memoria ex art. 183 Controparte_4 comma 6 n. 1 c.p.c., hanno rassegnato le proprie conclusioni anche nei confronti della suddetta società, chiedendo, in ipotesi di accertamento di una sua responsabilità, la condanna della terza chiamata, in solido con il convenuto, al risarcimento dei danni (nella specie, chiedeva “Dichiarare la totale pagina 14 di 15 responsabilità di e dell' nonché della qualora dovesse CP_2 CP_1 Controparte_4 essere ritenuta responsabile, a seguito delle lesioni arrecate a ”). Persona_2
Pertanto, l'attrice, in applicazione dei suesposti principi, deve rifondere le spese di lite sostenute da tutti i terzi chiamati.
Le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, vanno poste in via definitiva, nei rapporti interni tra le parti, a carico di parte attrice.
p.q.m.
Il Giudice Unico del Tribunale definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1. Rigetta la domanda attorea;
2. condanna e al pagamento delle spese di lite nei confronti di Parte_1 Parte_2
, che liquida in euro 7.616,00 per compensi ed Controparte_1 euro 1.214,00 per esborsi, oltre accessori di legge;
nei confronti di che liquida in euro CP_2
7.616,00 per compensi ed euro 1.1214,00 per esborsi;
nei confronti di e Controparte_3
che liquida in euro 7.616,00 per ciascuna parte, oltre accessori di legge;
Controparte_4
3. pone, nei rapporti interni tra le parti, le spese di c.t.u. definitivamente a carico dell'attrice.
Così deciso in Cassino l'11 settembre 2025.
Il Giudice
dott.ssa Francesca Di Giorno
pagina 15 di 15