Articolo 1 della Legge 14 dicembre 1978, n. 836
Articolo 2
Versione
13 gennaio 1979
Art. 1.
L'Ente teatrale italiano, istituito con legge 19 marzo 1942, n. 365 , e classificato nella tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70 , ha lo scopo di promuovere, nel quadro delle direttive emanate dal Ministero del turismo e dello spettacolo, l'incremento e la diffusione delle attivita' teatrali e di pubblico spettacolo nel territorio nazionale ed all'estero.
A tal fine l'Ente provvede:
a) al coordinamento sul piano nazionale della circolazione dei complessi teatrali, instaurando anche rapporti organici di consulenza e collaborazione con organismi che promuovono o svolgono attivita' di distribuzione teatrale a livello regionale;
b) alla promozione, al coordinamento e, ove occorra, alla programmazione e gestione di attivita' teatrali nell'Italia meridionale ed insulare con esclusione di proprie attivita' produttive;
c) alla programmazione di sale teatrali anche tramite la gestione diretta di esercizi teatrali di proprieta' o in uso in base ad accordi o convenzioni con enti, organismi ed imprese, promotori di iniziative locali per la realizzazione di una rete coordinata di distribuzione teatrale;
d) alla promozione di iniziative teatrali italiane all'estero e di iniziative straniere in Italia;
e) alla raccolta e diffusione di elementi, notizie e dati relativi alle attivita' teatrali, ai fini di documentazione e di studio.
Entrata in vigore il 13 gennaio 1979
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